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pbs 2006-200711072006V02

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Presentation Transcript


    8. Cosa contiene il FSE?

    10. Le Reti di Patologia Utilizzano il “Fascicolo Sanitario Elettronico” per la pubblicazione e la condivisione dei dati, incrementandone la possibilità di utilizzo e di analisi, nel rispetto della privacy del cittadino. Definiscono il reparto virtuale che si fa carico del percorso diagnostico-terapeutico del paziente, condividendone le informazioni cliniche utilizzando le expertise di eccellenza per garantire il miglior trattamento. Contribuiscono allo scambio delle informazioni all’interno della Rete ottimizzando il processo di assistenza e cura facendo girare le informazioni del paziente (e non il paziente stesso). Viene richiesta una specifica autorizzazione al paziente che sceglie nominalmente a quali strutture / medici intende consentire la visualizzazione dei propri dati relativi alla specifica patologia

    14. FSE – Documento di Sintesi Clinica: altri contenuti previsti

    15. FSE – Documento di Sintesi Clinica: altri contenuti previsti

    16. I Benefici- Medico di Medicina Generale

    17. I Benefici- Medico Ospedaliero

    18. I Benefici- Cittadino

    19. L’autodeterminazione del Cittadino si fonda su 3 aspetti: CONSENSO: al Cittadino viene richiesto il consenso perché possa essere effettuato il “trattamento FSE” per le finalità della sua cura. Senza consenso nessun trattamento può essere effettuato. REGOLE DI ACCESSO: una volta che il Cittadino ha espresso il consenso, solo gli operatori sanitari autorizzati dal Cittadino possono trattare i suoi dati sanitari. Il Cittadino con atto volontario stabilisce quali operatori possono ricoprire tale ruolo. OSCURAMENTO DEI DATI: al Cittadino è data la possibilità di decidere, discrezionalmente, quali dati sanitari non rendere visibili agli operatori da lui autorizzati.

    20. Una volta prestato il consenso al “trattamento FSE”, i soggetti che possono accedere al Fascicolo sono i medici, oltre al Cittadino stesso tramite un collegamento personale ad internet. Per quanto riguarda i medici esistono cinque modalità di accesso: 1. Accede senza ulteriori autorizzazioni: il medico ospedaliero del reparto in cui il Cittadino è ricoverato, per il solo tempo del ricovero; il medico della struttura di ricovero socio-sanitaria (es. residenza per anziani-RSA) che viene assegnato al Cittadino in quanto ospite della struttura. 2. Accede, per tutta la durata dell’assistenza e anche quando il Cittadino non è presente, ma solo dopo che, al primo contatto, il Cittadino lo ha esplicitamente autorizzato tramite la consegna della propria CRS (“secondo livello di consenso”): il MMG / PLS che dapprima il Cittadino ha scelto presso l’ASL di appartenenza.

    21. 3. Accede, per tutta la durata dell’assistenza e anche quando il Cittadino non è presente, ma solo dopo che il Cittadino stesso lo ha esplicitamente autorizzato tramite procedura informatizzata (“secondo livello di consenso”): il medico che il Cittadino ha scelto nominalmente (es. medico specialista, medico sostituto, medico che esercita la propria attività professionale in forma associata, ecc); il medico che esercita la propria attività in una Unità Operativa scelta nominalmente dal Cittadino; 4. Accede, per tutta la durata dell’assistenza e anche quando il Cittadino non è presente, il medico che, esercitando la propria attività nel contesto di una “Rete di Patologia”, opera in una delle Unità Operative che la compongono e che il Cittadino ha scelto nominalmente (“secondo livello di consenso”). L’accesso da parte di questo medico è limitato ai soli dati sanitari del Cittadino correlati a quella specifica patologia. NB: Il Cittadino può dare o revocare in qualsiasi momento l’autorizzazione al medico all’accesso ai propri dati.

    22. 5. Accede, ma solo a condizione che il Cittadino gli consegni, a questo preciso scopo, la propria carta CRS, e soltanto per la durata temporale in cui dispone della carta (per esempio per il tempo della visita): qualsiasi medico aderente al Sistema Sanitario Regionale.

    23. Al Cittadino, come ulteriore e più selettivo livello di controllo sui propri dati sanitari, è data la possibilità di decidere quali dati sanitari non rendere visibili (oscurare). Viene cioè creata una sorta di “busta sigillata” realizzata elettronicamente che non può essere aperta senza la collaborazione dell’interessato, che in tal modo permette di volta in volta la visibilità dei dati ai medici a cui si rivolge. La creazione della “busta sigillata” e la conseguente presenza di dati oscurati non viene in nessun caso notificata al medico. Per oscurare i propri dati il Cittadino si può rivolgere alla struttura sanitaria che fornisce la prestazione o ad un medico di sua fiducia da lui autorizzato. NB: I dati sanitari disciplinati da leggi speciali (dati relativi ad HIV, interruzione volontaria di gravidanza, tossicodipendenza, violenze subite) sono oscurati al momento della loro creazione, conformemente alle disposizioni di legge vigenti.

    24. In aggiunta alle misure minime previste dal D. Lgs.196/2003, sono sviluppate diverse misure, tra cui: Identificazione ed Autenticazione forte degli operatori sanitari e quando necessario dei Cittadini (utilizzo di smart card operatore e CRS cittadino con certificati digitali)? Validità legale dei documenti sanitari trattati (tutti i documenti clinici sono firmati digitalmente dal redattore)? Utilizzo di canali di comunicazione cifrati Utilizzo del meccanismo di “disgiunzione” nell’archiviazione cifrata delle informazioni sensibili trattate Certificazione del Sistema di Sicurezza secondo lo standard ISO 27001

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