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Lo stalking

Lo stalking. Laura De Fazio & Giovanna Fava Università di Modena e Reggio Emilia Forum Associazione Donne Giuriste. stalking.

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Presentation Transcript


  1. Lo stalking Laura De Fazio & Giovanna Fava Università di Modena e Reggio Emilia Forum Associazione Donne Giuriste

  2. stalking • La parola deriva dal termine venatorio inglese TO STALK che significa ''braccare la vittima designata'' e viene utilizzata per descrivere il comportamento di chi minaccia o molesta taluno con atti ripetuti idonei a procurare un perdurante e grave stato di ansia o di paura, o a ingenerare un fondato timore per l'incolumita' propria, di un prossimo congiunto o di altra persona con cui vi è una relazione affettiva, ovvero a costringere lo stesso ad alterare le proprie scelte o abitudini di vita

  3. La definizione di stalking “un insieme di comportamenti ripetuti ed intrusivi di sorveglianza, di controllo, di ricerca di contatto e di comunicazione, nei confronti di una vittima che risulta infastidita e/o preoccupata da tali attenzioni e comportamenti non graditi” Pathé, Mullen, 1997

  4. La triade di componenti necessarie Un attore, c.d. –stalker- Una condotta di gesti intrusivi Una vittima

  5. 1-L’attore L’attore, definito stalker, è chi agisce. Egli, sulla base di sue peculiari e soggettive motivazioni individua una persona nei cui confronti sviluppa un’intensa polarizzazione ideativo-affettiva e nei cui confronti agisce la condotta molesta e persecutoria

  6. 2-La condotta La condotta di stalking è costituita da una serie ripetuta di gesti intrusivi (telefonate, lettere, e-mail, doni, omaggi, appostamenti, sorveglianze, ricatti, minacce, ricerca di contatto)

  7. 3-La vittima La vittima è la persona oggetto della delle –attenzioni- dello stalker. Essa percepisce come spiacevoli, disturbanti, lesivi ed inquietanti i comportamenti agiti dall’attore e a questa condotta fa seguire risposte difensive (cambiamenti nella vita quotidiana, numero di telefono, attività sociali, lavoro, residenza)

  8. Evoluzione del fenomeno • Stalking tra estranei • Stalking tra partner • Stalking tra ex partner • Stalking tra genitori e figli

  9. Stalking tra estranei • La divulgazione del termine si deve soprattutto ai media dei paesi Anglosassoni nei primi anni 90, con riferimento ad alcuni episodi che hanno colpito personaggi famosi del mondo dello sport e dello spettacolo. • Anonimi ammiratori prendevano di mira il personaggio famoso facendone l’oggetto delle proprie attenzioni e perpetrando nei suoi confronti vere e proprie persecuzioni.

  10. Evoluzione dello stalking • Lo stalking agito nei confronti di personaggi famosi ha portato allo studio del fenomeno e a riscontrare che la condotta di stalking è in realtà piuttosto diffusa tra persone che si conoscono e che hanno in corso o hanno interrotto una relazione, colpisce prevalentemente le donne e si puo’ aggiungere alle tipizzazioni della violenza intrafamiliare

  11. Stalking familiare • 1. Stalking tra partner • 2. Stalking tra ex partner • 3. Stalking tra genitori e figli

  12. Stalking tra partner • Comprende i casi di stalking tra partner mentre la relazione è ancora in corso e sovente ha luogo in una coppia nella quale è presente anche la violenza domestica • Donne vittime di stalking da parte di ex partner: • 26% lo stalking era presente solo nel corso della relazione; • 36% durante la relazione e dopo la relazione; • 43% solo alla fine della relazione Tjaden & Thoennes, 1998 • 25%-33% donne vittime di stalking durante la relazione Hackett,2000

  13. Stalking tra ex partner • Può rappresentare la continuazione di un comportamento iniziato mentre la relazione era ancora in corso • Può avere inizio quando la vittima decide di interrompere la relazione • Può verificarsi insieme alla violenza domestica

  14. Stalking tra ex partner • Più violento e più grave di quello tra estranei anche in termini di conseguenze psicologiche Logan, 2006 • Violenza sessuale • Maggiore durata delle molestie Mc Ewan, 2000

  15. Stalkingtra ex partner • Maggiore tendenza dello stalker a ricorrere alle minacce di danni alla vittima o alla proprietà; • Maggiore ricorso ad atti violenti rispetto allo stalking tra estranei

  16. Stalking tra ex partner e rischio di violenza Associazione significativa tra • minacce verbali di violenza fisica, • uso di stupefacenti da parte dello stalker, • gelosia durante la relazione e successivo comportamento violento james & Farnham, 2005

  17. Stalking tra genitori e figli • Comprende i casi di stalking nei quali la relazione autore-vittima coinvolge un genitore e un figlio alternativamente come vittima e come autore; • Viene assimilato allo stalking tra ex partner in rapporto all’elemento della convivenza tra genitore e figlio

  18. Stalking familiare • Lo stalking tra ex partner è lo scenario più comune nelle ricerche disponibili anche se sembra opportuno approfondire lo studio del fenomeno tra partner nel corso di una relazione • Stalking tra partner o ex partner e violenza domestica • Stalker e partner violenti presentano caratteristiche comuni: possesso, gelosia, uso di sostanze stupefacenti, ricorso alle minacce • Stalking familiare è più grave e più a rischio di violenza ma tendenzialmente è sottostimato rispetto a quello che coinvolge estranei

  19. Condotte di stalking La diversità di condotte di stalking è molto ampia e include una gamma di attività che ha come unico limite la fantasia, o la perversione dell’autore, vengono individuate tre grandi categorie: Comunicazioni indesiderate Contatti indesiderati Comportamenti associati

  20. 1-Comunicazioni indesiderate telefonate, sms, lettere, fax, e-mail, biglietti, graffiti, manifesti, murales, scritte sui muri o sulla strada, Inserzioni sui giornali Inserzioni su internet

  21. 2-Contatti indesiderati • approcci diretti • appostamenti presso l’abitazione • appostamenti presso il luogo di lavoro • pedinamenti • inseguimenti in auto • sorveglianza

  22. 3-Comportamenti associati • Invio di fiori • Invio di doni • Pagamento di ricariche telefoniche • Richiesta o annullamento di servizi a nome della vittima • Reclami a nome della vittima • Iniziative legali pretestuose • Minacce ed aggressioni • Violenza sessuale • Omicidio

  23. Iper intimità al fine di manifestare affetto e intensificare la relazione Contatti indesiderati con lo scopo di mantenere un controllo sulla vittima Invasione e violazione della privacy attraverso furti o violazione di domicilio Pedinamento e intrusione svolta da terzi per raccogliere informazioni e mantenere un contatto con la vittima Uso di coercizione e costrizione fisica o psicologica per controllare la vittima Aggressione alla vittima, alle sue proprietà, agli oggetti o alle persone considerate care dalla vittima Spitzberg 2002

  24. Il danno • La vita della vittima di stalking può divenire così particolarmente difficile: molte persone, per timore di ricevere nuove molestie, hanno paura di uscire di casa, non riescono a mantenere il proprio lavoro, non sono in grado di instaurare nuove relazioni, diventano incapaci di gestire la quotidianità. • Le ricerche hanno rilevato che molte vittime di molestie soffrono di ansia, depressione o disturbo post-traumatico da stress.

  25. Il danno • Grave è sicuramente l’impatto sulla salute delle vittime in particolare sul piano psicologico ed emozionale. • Sono stati riscontrati sintomi quali ansia, paura, rabbia, senso di colpa, vergogna, sintomi di stress post traumatico, disturbi del sonno, dell’appetito, abuso di sigarette, di alcool, stati depressivi, senso di impotenza e disperazione, ideazione suicidaria

  26. Richieste di aiuto e di assistenza • Informali (amici, parenti, colleghi) • Formali (giustizia, case di accoglienza, servizi di assistenza alle vittime, sanitari)

  27. Valutazione del rischio • Ogni approccio deve tener conto delle specifiche circostanze del caso, inclusa la natura di qualsiasi precedente relazione tra vittima e stalker, le motivazioni dello stalker e il suo stato mentale, i metodi usati per molestare la vittima e la giurisdizione nella quale i comportamenti vengono perpetrati.

  28. Valutazione del rischio Non esiste un’unica e specifica strategia per combattere lo stalking Ciascuno deve individuare gli strumenti più adatti a risolvere la particolare situazione, secondo la valutazione del rischio individuale e considerando le risorse offerte dalle agenzie di aiuto.

  29. strategie • E’ necessario evitare tutti i contatti con lo stalker, in quanto prestarli attenzione o avviare contatti potrebbe talvolta involontariamente rinforzare la sua condotta. • La vittima deve spiegare una sola volta in modo deciso allo stalker che non desidera aver alcun contatto e poi non deve più reagire: non rispondere alle telefonate, rispedire regali, lettere, ecc. • cercare di parlare con il molestatore può peggiorare le cose: lo stalker potrebbe interpretarli come richieste di contatto da parte della vittima.

  30. strategie • le vittime devono essere incoraggiate ad elaborare un piano di sicurezza per sé e per i propri familiari. • La vittima deve cercare di rendersi invisibile al proprio molestatore: • evitare i luoghi e le occasioni in cui potrebbe incontrarlo: secondo gli esperti ogni giorno senza alcun contatto con lo stalker aumenta le probabilità che lo stalking termini.

  31. strategie • può essere utile cambiare spesso le proprie abitudini di vita: • cambiare spesso il percorso per andare a casa, al lavoro o a scuola; • parcheggiare in un posto sicuro e ben illuminato • fare attenzione ai veicoli che seguono, annotando i numeri di targa; • cercare se possibile di non viaggiare soli.

  32. strategie • Organizzare una rete di: • familiari • vicini di casa • Conoscenti • Colleghi di lavoro Che difendano la vittima: non passino le telefonate, non diano informazioni personali su luoghi e abitudini della vittima

  33. La risposta penale • La condotta molesta è punita dal nostro ordinamento all’art.660 c.p. intitolato “molestia o disturbo alle persone” che recita: “Chiunque in luogo pubblico o aperto al pubblico,ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo reca molestia o disturbo è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a (lire un milione) € 516. “

  34. Inadeguatezza della norma • La norma reprime solo le molestie o i disturbi arrecati ad un soggetto determinato in luogo pubblico o aperto al pubblico (es.essere importunati da un ubriaco in un bar) oppure per il tramite di un mezzo invasivo come appunto il telefono, con modalità che rivelino petulanza o altro biasimevole motivo secondo il comune sentire. • L’evento molestoè quello che produce uno stato d’animo di giustificato fastidio; L’evento disturbo è quello che produce uno stato d’animo di giustificata intolleranza e sofferenza.

  35. Inadeguatezza della norma • La norma si inscrive in un’ottica di prevenzione poliziesca, tipica di molte contravvenzioni. • Le molestie e i disturbi arrecati al singolo non vengono repressi in quanto lesivi della libertà individuale, ma in quanto astrattamente pericolosi per l’ordine pubblico, ne deriva che il soggetto molestato gode di una tutela riflessa , cioè nella misura in cui l’interesse del singolo coincide con l’interesse dello stato alla tranquillità pubblica.

  36. Inadeguatezza della norma • Lo strumento contravvenzionale è rigido, poco adatto a reprimere condotte direttamente lesive della libertà personale, modulate su situazioni psicologiche diverse, a volte prodromiche al compimento di reati molto più gravi con necessità di controllare e far emergere la pericolosità dell’agente. • L’entità della pena non consente l’emissione di provvedimenti cautelari in sede penale.

  37. Ordini di protezione Poche ricerche sugli ordini di protezione • In USA gli ordini di protezione sono applicabili nei casi di violenza a persone coniugate o conviventi al momento della richiesta o che erano tali in passato oppure in presenza di un figlio • Anche in USA l’applicazione degli ordini di protezione ai casi di stalking presenta numerosi aspetti problematici

  38. Ordini di protezione In Italia l’istituto è stato introdotto nel 2001 Con la legge n.149 del 28 marzo 2001 che ha previsto la possibilità di allontanare il genitore maltrattante nei giudizi davanti al Tribunale per i minorenni Con la legge n.154 del 2 aprile 2001 che ha introdotto l’ordine di allontanamento in sede penale e l’ordine di protezione in sede civile

  39. La legge 4 aprile 2001 n.154 • ART.282 bis c.p.p. • Con il provvedimento che dispone l’allontanamento il giudice prescrive all’imputato di lasciare immediatamente la casa familiare, ovvero di non farvi rientro, e di non accedervi senza l’autorizzazione del giudice che procede. L’eventuale autorizzazione può prescrivere determinate modalità di visita. • Il Giudice qualora sussistano esigenze di tutela dell’incolumità della persona offesa o dei suoi prossimi congiunti, può inoltre prescrivere all’imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati, abitualmente frequentati dalla persona offesa, in particolare il luogo di lavoro, il domicilio della famiglia di origine o dei prossimi congiunti, salvo che la frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro. In tale ultimo caso il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni (…)

  40. La legge 4 aprile 2001 n.154 • ART.342 bis c.c. • Quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all’integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell’altro coniuge o convivente, il giudice su istanza di parte può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui all’art.342 ter c.c.

  41. La legge 4 aprile 2001 n.154 ART.342 ter c.c. • …il giudice ordina al coniuge o convivente, che ha tenuto la condotta pregiudizievole, la cessazione della stessa condotta e dispone l’allontanamento dalla casa familiare del coniuge o del convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole prescrivendogli altresì, ove occorra di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall’istante, ed in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia d’origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, salvo che questi non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro. (…)

  42. Ordini di protezione in Italia • Tempistica • Cessazione della convivenza • Entità del pregiudizio • Presenza di figli minori • Elementi richiesti per la concessione • Esecuzione del provvedimento • Violazione del provvedimento

  43. Le leggi antistalking in Europa • Seguendo la tendenza del mondo anglosassone il primo Stato che approvò una legge anti stalking in Europa fu il Regno Unito nel 1997. • La legge prevede due tipi di reati • Harassment (molestia assillante) • Putting people in fear of violence (provocare timore di subire condotte violente)

  44. Le leggi antistalking in Europa • 1997 Regno Unito. • 1998 Belgio • 2000 Olanda • 2005 Germania • 2006 Austria • 2009 Italia

  45. Italia legge 23 aprile 2009Misure contro gli atti persecutori • Introduzione art. 612-bis C.P., Atti persecutori • Sanzioni: reclusione da 6 mesi a 4 anni • Aggravanti: la pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva, o se il fatto è commesso ai danni di un minore • Ammonimento del Questore • Introduzione art. 282-ter C.P.P.: divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (o prossimi congiunti o persone legate da relazione affettiva alla vittima) • Aumento durata ordine di protezione da 6 mesi a 1 anno

  46. «Articolo 612-bis. – (Atti persecutori). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie scelte o abitudini di vita.

  47. “Misure contro gli atti persecutori” Articolo 1 «Articolo 612-bis. – (Atti persecutori). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie scelte o abitudini di vita. La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso ai danni di un minore ovvero se ricorre una delle condizioni previste dall’articolo 339. Il delitto è punito a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d’ufficio nei casi previsti dal secondo e dal terzo comma, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio.»; b) al primo comma dell’articolo 577, dopo il numero 4) è aggiunto il seguente: «4-bis) da soggetto che abbia in precedenza commesso nei confronti della vittima atti persecutori ai sensi dell’articolo 612-bis». Articolo 2 (Ammonimento) 1. Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all’articolo 612-bis del codice penale, la persona offesa può esporre i fatti al questore, avanzando richiesta di ammonimento nei confronti dell’autore della condotta. 2. Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi, se ritiene fondata l’istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Il questore valuta l’eventuale adozione di provvedimenti in materia di armi e munizioni. 3. Quando il fatto è commesso da soggetto ammonito ai sensi del presente articolo, per il delitto previsto dall’articolo 612-bis del codice penale si procede d’ufficio. Articolo 3 (Modifiche al codice di procedura penale) 1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 266, comma 1, lettera f), dopo la parola: «minaccia,» sono inserite le seguenti: « atti persecutori, »; b) dopo l’articolo 282-bis, sono inseriti i seguenti: «Articolo 282-ter. – (Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa). 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all’imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una distanza determinata da tali luoghi o dalla persona offesa. 2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all’imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una distanza determinata da tali luoghi ovvero da tali persone. 3. Il giudice può, inoltre, vietare all’imputato di comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, con le persone di cui al comma 2. 4. Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia necessaria per motivi di lavoro ovvero per esigenze abitative, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni. «Articolo 282-quater. – (Obblighi di comunicazione). I provvedimenti di cui agli articoli 282-bis e 282-ter sono comunicati all’autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell’eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni. Essi sono altresì comunicati alla parte offesa e ai servizi socio-assistenziali del territorio»; c) al comma 1-bis dell’articolo 392, le parole: «e 609-octies», sono sostituite dalle seguenti: «, 609-octies e 612-bis»; d) al comma 5-bis dell’articolo 398 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-octies e 612-bis»; 2) le parole: «vi siano minori di anni sedici» sono sostituite dalle seguenti: «vi siano minorenni»; 3) le parole: «quando le esigenze del minore» sono sostituite dalle seguenti: «quando le esigenze di tutela delle persone»; 4) le parole: «l’abitazione dello stesso minore» sono sostituite dalle seguenti: «l’abitazione della persona interessata all’assunzione della prova»; e) al comma 4-ter dell’articolo 498, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-octies e 612-bis»; 2) dopo le parole: «l’esame del minore vittima del reato» sono inserite le seguenti: «ovvero del maggiorenne infermo di mente vittima del reato». Articolo 4 (Modifiche al codice civile) 1. All’articolo 342-ter, terzo comma, del codice civile, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi». Articolo 5 (Clausola di invarianza) 1. Dall’esecuzione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Articolo 6 (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

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