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MULTIFOR. Università di Bologna, Facoltà di Economia di Forlì PROFILI ECONOMICO-AZIENDALI ROMAGNOLI – A.A. 2009-2010 La piccola e media impresa, Il capitalismo personale Stefano Bernacci. MODELLO INTRASTAT Novità 2010. Giovedì 29 aprile 2010.

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  1. MULTIFOR Università di Bologna, Facoltà di Economia di Forlì PROFILI ECONOMICO-AZIENDALI ROMAGNOLI – A.A. 2009-2010 La piccola e media impresa, Il capitalismo personale Stefano Bernacci MODELLO INTRASTAT Novità 2010 Giovedì 29 aprile 2010

  2. Trasporto intracomunitario di beni (art.7, lettera f D.P.R.633/1972 “il trasporto di beni il cui luogo di partenza ed il cui luogo di arrivo sono situati nel territorio di due Stati membri diversi” Luogo di partenzaè il luogo in cui inizia effettivamente il trasporto dei beni, senza tener conto dei tragitti compiuti per recarsi nel luogo in cui si trovano i beni Luogo di arrivo è il luogo in cui il trasporto dei beni si conclude effettivamente Non è rilevante il fatto di attraversare Paesi extra-UE

  3. L’individuazione del luogo di tassazione della prestazione segue due criteri: • Residenza del committente (regola generale –B2B) se questi è soggetto passivo d’imposta in uno degli Stati membri • Luogo di inizio trasporto (regola generale –B2C) qualora il committente sia un soggetto privato o un soggetto extracomunitario

  4. Per soggetti passivi di imposta per le prestazioni di servizio rese si intendono: I soggetti esercenti attività di impresa Gli enti e associazioni e altre organizzazioni identificati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto anche quando agiscono al di fuori di attività commerciali Per essere sicuri che il soggetto passivo comunitario sia operativo fare un fax all'Agenzia Entrate al nr. 0543 713888 indicando la ragione sociale il numero identificativo IVA

  5. NOVITA’ dal 01/01/2010 – Modello Intrastat Dal 1° gennaio 2010, le prestazioni di servizi, sia rese che ricevute, (compresi i trasporti) fra soggetti passivi UE (B2B) vanno riepilogate nei modelli Intrastat (art.7-ter D.P.R n.633/72) - Modelli INTRA 2

  6. Sono cambiati i termini di presentazione, che può avvenire solo in via telematica al Servizio Telematico Doganale o dell’Agenzia delle Entrate: • Il giorno 25 del mese successivo a quello di riferimento per gli elenchi mensili (acquisti di beni e servizi ricevuti maggiori di €50.000,00 nel trim. di riferimento e/o in un uno dei 4 trim.precedenti) • Il giorno 25 del mese successivo al trimestre di riferimento per gli elenchi trimestrali Se nel corso del trimestre si supera la soglia di € 50.000,00 si diventa mensili nel mese successivo a quello in cui si è superata la soglia

  7. LE PRESTAZIONI DI TRASPORTO NUOVE REGOLE IVA Tabelle riassuntive

  8. Nella tabella n. 1 vengono trattate le situazioni in cuiil vettore è sempre un’impresa italiana che rende il servizio di trasporto beni nei confronti di soggetti passivi ovvero di non soggetti passivi. Si sottolinea che sono considerati soggetti passivi sia i soggetti passivi IVA comunitari come pure, ai sensi dell’art. 9 della Direttiva 2006/112/CE (direttiva IVA) gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni non comunitari. Per completezza si rammenta che tra i soggetti passivi rientrano ora anche gli Enti con numero identificativo IVA.

  9. Tabella n.1

  10. Segue tabella n.1

  11. Nella tabella n. 2 vengono trattate le situazioni in cui il vettore (non Italiano) rende il servizio di trasporto beni nei confronti di soggetti passivi in capo ai quali ricadono gli adempimenti connessi al reverse charge. Si sottolinea che sono considerati soggetti passivi sia i soggetti passivi IVA comunitari come pure, ai sensi dell’art. 9 della Direttiva 2006/112/CE (direttiva IVA) gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni non comunitari. Per completezza si rammenta che tra i soggetti passivi rientrano ora anche gli Enti con numero identificativo IVA.

  12. Tabella n.2

  13. Nella tabella n. 3 vengono trattate le situazioni in cui il vettore è un’impresa comunitaria ovvero extracomunitariache rende il servizio di trasporto beni nei confronti di non soggetti passivi. Si sottolinea che sono considerati soggetti passivi sia i soggetti passivi IVA comunitari come pure, ai sensi dell’art. 9 della Direttiva 2006/112/CE (direttiva IVA) gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni non comunitari. Pertanto, in massima parte, solo i consumatori finali sono da intendersi come non soggetti passivi

  14. Tabella n. 3

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