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MULTIFOR. Università di Bologna, Facoltà di Economia di Forlì PROFILI ECONOMICO-AZIENDALI ROMAGNOLI – A.A. 2009-2010 La piccola e media impresa, Il capitalismo personale Stefano Bernacci. AGEVOLAZIONI FISCALI NEL 2010 PER L'AUTOTRASPORTO MERCI CONTO TERZI. Giovedì 29 aprile 2010.

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Presentation Transcript


  1. MULTIFOR Università di Bologna, Facoltà di Economia di Forlì PROFILI ECONOMICO-AZIENDALI ROMAGNOLI – A.A. 2009-2010 La piccola e media impresa, Il capitalismo personale Stefano Bernacci AGEVOLAZIONI FISCALI NEL 2010 PER L'AUTOTRASPORTO MERCI CONTO TERZI Giovedì 29 aprile 2010

  2. Credito d'imposta per rimborso dell'incremento dell'aliquota dell'accisa Beneficiari: autotrasportatori di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t Entro il 30 giugno dell'anno successivo occorre presentare apposita dichiarazione all'Agenzia delle dogane relativa a: Quantità di litri di gasolio consumati Forma di rimborso prescelto (compensazione del credito o rimborso) Compensazione entro l'anno solare in cui il credito è sorto con cod.trib.6740 Eventuali eccedenze non compensate devono essere richieste con apposita domanda di rimborso entro il 30 giugno dell'anno successivo

  3. Credito d'imposta a parziale rimborso della tassa automobilistica Beneficiari: autotrasportatori di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t 38,50% dell'importo pagato come tassa di possesso per i veicoli di massa complessiva tra le 7,5 t e le 11,5 t 77% dell'importo pagato come tassa di possesso per i veicoli di massa complessiva superiore alle 11,5 t Il credito può essere utilizzato solo in compensazione mediante il codice tributo 6829

  4. Prima di utilizzare il credito occorre inviare tramite raccomandata al Centro Operativo di Pescara dell'Agenzia entrate una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di: Non versare in condizioni di difficoltà alla data del 30/06/2008 Non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e non rimborsato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione della Commissione europea Di beneficiare del credito di imposta nel rispetto del limite di aiuti di 500.000 € nel triennio precedente, al lordo delle imposte dovute, tenuto conto degli aiuti di importo limitato e del “de minimis”

  5. Credito d'imposta per rimborso del Contributo SSN sui premi di assicurazione per responsabilità civile per danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore per trasporto merci Beneficiari: autotrasportatori di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 11,5 t omologati euro 2 o successivi Per il 2010 si possono utilizzare in compensazione le somme del contributo SSN versate nel 2009 con un massimo di 300,00 € a veicolo. Occorre utilizzare gli importi in compensazione entro l'anno utilizzando il codice tributo 6793.

  6. I crediti di imposta relativi ad accise, tassa automobilistica e contributo SSN dei premi assicurativi non concorrono alla formazione del reddito di impresa, né ai fini delle imposte sui redditi, né ai fini IRAP e devono essere indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi nel Modello Unico.

  7. AGEVOLAZIONI AMMINISTRATIVE E CONTABILI ATTINENTI ALL'IVA In deroga alle norme sulla registrazione delle fatture, le fatture emesse dagli autotrasportatori possono essere annotate entro il trimestre successivo a quello di emissione. Viene quindi differita la liquidazione e il versamento dell'IVA al trimestre successivo a quello in cui le prestazioni sono state effettuate. Gli autotrasportatori iscritti all'albo possono liquidare l'IVA con cadenza trimestrale senza alcun aggravio a titolo di interessi, a prescindere dal volume di affari.

  8. AGEVOLAZIONI SUL REDDITO D'IMPRESA AI FINI IRPEF e IRES Deduzione spese non documentate per gli autotrasportatori merci C/T in contabilità semplificata o in ordinaria per opzione (ricavi anno precedente non superiori a € 309.874,14) La deduzione spetta (una sola volta per ogni giorno in cui si effettua il trasporto a prescindere dal numero dei viaggi) per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore o dai soci in caso di società di persone e varia in relazione all'ambito in cui vengono eseguiti: • Oltre il comune in cui ha sede l'impresa, ma nell'ambito della regione di appartenenza o di quelle confinanti (per il 2009 € 56,00) • Oltre la regione di appartenenza e di quelle confinanti (per il 2009 € 92,00) • All'interno del comune dove ha sede l'impresa la deduzione, non prevista a regime ma prorogata per il 2009 è pari al 35% di quella per la regione(per il 2009 € 19,60)

  9. Per ottenere l'agevolazione è necessario compilare un prospetto che deve essere sottoscritto e conservato contenente: • Gli elementi identificativi dei viaggi effettuati (data – destinazione) • Gli estremi dei documenti di trasporto, le cui copie vanno conservate fino al quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Alle imprese in contabilità semplificata (non per le ordinarie comprese quelle per opzione) spetta un ulteriore deduzione dal reddito complessivo pari a € 154,94 per ciascun veicolo utilizzato nell'attività di impresa avente massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t

  10. Deduzione forfetaria delle trasferte dei dipendenti fuori dal territorio comunale (art.95, comma 4 TUIR) In alternativa alla deduzione analitica delle spese sostenute si puo' dedurre un importo giornaliero di € 59,65, elevato a € 95,80 per le trasferte all'estero. I soggetti destinatari sono tutte le imprese autorizzate all'autotrasporto indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime di contabilità adottato.

  11. Deduzione IRAP delle indennità di trasferta Sono deducibili le indennità di trasferta previste contrattualmente, per la parte che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente: € 46,48 al giorno per le trasferte fuori comune € 77,47 al giorno per le trasferte all'estero Il limite è ridotto di un terzo in caso di rimborso o di fornitura gratuita delle spese di alloggio o di vitto e di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di vitto

  12. Deduzione totale per impianti telefonici E' prevista la deducibilità totale dei costi (quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di noleggio e spese di impiego e manutenzione) relativi a impianti di telefonia (fissa e mobile) installati all'interno dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo. Anche l'IVA pagata per tali spese è totalmente detraibile

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