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Facolt di scienze della comunicazione Corso di Laurea Triennale Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la

Programma del corso 1/2. Istituzioni (a cura di Gilberto Nava)1.Brevi cenni di storia dell'integrazione europea: dalla CECA al Trattato di Lisbona- Dalla nascita della CECA al Trattato di Lussemburgo e le nuove adesioni- Dal mercato unico europeo all'Europa a 27- La Costituzione Europea e il

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Facolt di scienze della comunicazione Corso di Laurea Triennale Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la

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    1. Facoltà di scienze della comunicazione Corso di Laurea Triennale “Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la cooperazione tra i popoli” Anno accademico 2008/2009 Istituzioni e Politiche d’intervento dell’Unione Europea Gilberto Nava - Carlo Tassara

    2. Programma del corso 1/2 Istituzioni (a cura di Gilberto Nava) 1. Brevi cenni di storia dell’integrazione europea: dalla CECA al Trattato di Lisbona - Dalla nascita della CECA al Trattato di Lussemburgo e le nuove adesioni - Dal mercato unico europeo all’Europa a 27 - La Costituzione Europea e il Trattato di Lisbona 2. Istituzioni europee Parlamento Europeo, Commissione e Consiglio - La Corte di Giustizia, il Tribunale di Primo Grado e la Corte dei Conti 3. Diritto comunitario e nazionale - Le fonti primarie del diritto comunitario e il diritto comunitario derivato - Le modalità di adozione degli atti comunitari - I rapporti tra diritto comunitario e diritto nazionale 4. Politiche comunitarie - Il mercato comune e le quattro libertà - La politica della concorrenza - Le politiche comuni

    3. 3 Programma del corso 2/2 Politiche d’intervento (a cura di Carlo Tassara) 5. Organizzazione operativa e politiche in materia di cooperazione internazionale Il sistema delle “relazioni esterne” (Relex) l “Consenso Europeo” sullo sviluppo 6. Politiche di sviluppo territoriale in Europa Caratterizzazione degli stati nazionali e dei governi locali Politiche di sviluppo territoriale Fondi strutturali e Fondi di coesione Esperienze concrete di cooperazione territoriale: INTERREG III 7. Relazioni e politiche di cooperazione Euro-Latinoamericane Paradigmi delle politiche di cooperazione internazionale: le nuove frontiere della cooperazione decentrata e dello sviluppo territoriale Relazioni Euro-Latinoamericane e cooperazione internazionale * Summit euro-latinoamericani * Possibile partnership strategica: opportunità e problemi aperti * Politica d’intervento nel periodo 2007-2013 Politiche e programmi di cooperazione decentrata e territoriale con l’America Latina: alfa; Alßan; AL Invest; @lis; EUROsociAL; EuroSolar; Urb AL.

    4. 4 Premesse Le slide presentate nel corso delle lezioni del Corso di Istituzioni e politiche di intervento dell’Unione europea/parte istituzionale hanno finalità meramente didattiche coerenti con il percorso formativo del Corso di laurea, non hanno pretesa di esaustività rispetto alla materia trattata e non sostituiscono l’apprendimento diretto sui testi suggeriti. Le slide non possono essere utilizzate per finalità diverse dall’apprendimento individuale

    5. 5 Brevi cenni di storia dell’integrazione europea: la CECA Dichiarazione Schuman del 9 maggio 1950 relativa alla creazione di un’alta Autorità sotto il cui controllo mettere tutta la produzione di carbone e acciaio francese e tedesca 18 aprile 1951 firma del Trattato istitutivo della Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio (CECA) tra Francia, Germania, Italia, Belgio, Lussemburgo e Paesi Bassi in vigore dal 23 luglio 1952 al 2002 La creazione della CECA imponeva abdicazione da parte degli Stati della sovranità nel settore del carbone/siderurgia con creazione zona di libero scambio, struttura sovranazionale (non internazionale) dotata di personalità giuridica internazionale con propri poteri e organi: Assemblea con poteri consultivi e controllo politico Alta Autorità con potere esecutivo e normativo verso Stati, imprese e associazioni del settore Consiglio dei Ministri composto da rappresentanti dei Governi nazionali con poteri consultivi Corte di Giustizia con poteri giurisdiszionali per interpretare e applicare le norme del Trattato istitutivo

    6. 6 Brevi cenni di storia dell’integrazione europea: l’evoluzione dopo la CECA Politiche europeiste: federaliste, confederaliste e funzionaliste Progetto di Comunità europea di difesa (CED) con integrazione di corpi militari dei sei Stati al comando di un Commissariato con poteri di azione e controllo, un Consiglio dei Ministri e un’assemblea Fallimento del CED con mancata ratifica francese

    7. 7 Brevi cenni di storia dell’integrazione europea: dalla CECA ai trattati di Roma Incontro di Messina tra Ministri Affari esteri nel 1955 per definire le tappe del processo di integrazione dal modello di politica di integrazione per settori all’integrazione orizzontale con creazione dell’unione economica e mercato comune per la circolazione dei fattori di produzione (lavoro, capitali, merci e servizi). Firma dei Trattati istitutivi della Comunità Economica Europea (CEE) e della Comunità europea per l’energia atomica (CEEA – Euratom) a Roma il 25 marzo 1957 con creazione di tariffa doganale comune e in seguito l’unione economica con le libertà di circolazione Creazione dell’EFTA (European Free Trade Association) area di libero scambio tra 7 Paesi del nord Europa

    8. 8 Brevi cenni di storia dell’integrazione europea: il periodo transitorio Realizzazione graduale del mercato comune con periodo transitorio con 3 tappe di 4 anni Introduzione delle risorse proprie della Comunità e rafforzamento dei poteri di controllo del Parlamento. Politica della sedia vuota da parte della Francia contro rafforzamento poteri Commissione Compromesso di Lussemburgo (1966) con adozione di soluzioni all’unanimità in presenza di interessi vitali di un Paese Entrato in vigore nel luglio 1967 il Trattato di Bruxelles sulla fusione degli esecutivi di un unico Consiglio, unica Commissione per le Comunità europee e unico bilancio

    9. 9 Brevi cenni di storia dell’integrazione europea: il Trattato di Lussemburgo Vertice dell’Aja (1969) con misure per unione monetaria, coordinamento politiche economiche e concertazione politiche sociali Accordi di finanziamento della politica agricola comune, assegnazione di risorse proprie alla Commissione dal 1978 e rafforzamento dei poteri di bilancio del Parlamento europeo: forte spinta per l’attuazione degli obiettivi delle Comunità europee Istituzione della Corte dei Conti comunitaria (dal 1977)

    10. 10 Brevi cenni di storia dell’integrazione europea: le nuove adesioni Dal 1 gennaio 1973 entrano a far parte della Comunità Danimarca, Irlanda e Regno Unito, mentre la Norvegia dovette rinunciare per esito negativo di un referendum popolare Nella primavera 1979 si tengono le prime elezioni a suffragio diretto del Parlamento europeo con mandato diretto dei popoli europei Dal 1 gennaio 1981 la Grecia entra a far parte della Comunità Dal 1 gennaio 1986 Spagna e Portogallo entrano a far parte della Comunità

    11. 11 Brevi cenni di storia dell’integrazione europea: i passi verso il mercato unico Libro bianco per il completamento del mercato interno della Commissione (1985) con gli obiettivi di: Creare un mercato unico Rendere il mercato unico un processo espansivo Adottare strumenti flessibili Adozione tra i 12 Stati membri dell’Atto Unico europeo nel 1986 con efficacia dal 1 luglio 1987 per realizzazione entro il 31 dicembre 1992 del mercato unico: “spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali”.

    12. 12 Brevi cenni di storia dell’integrazione europea: il Trattato di Maastricht Il Trattato sull’Unione europea avvia una nuova fase dell’integrazione europea ed è entrato in vigore il 1° novembre 1993 Struttura c.d. a pilastri: 1° pilastro: dimensione comunitaria, secondo quanto previsto nei Trattati istitutivi delle Comunità 2° pilastro: politica estera e sicurezza comune 3° pilastro: cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni per salvaguardare l’autonomia decisionale degli Stati nel 2° e 3° pilastro, si attribuiscono alle istituzioni comunitarie e nazionali diversi ruoli a seconda del “pilastro” ove operano Per le materie rientranti nel 1° pilastro si applica il “metodo comunitario” nel quale il ruolo degli organi comunitari e degli Stati membri è determinato dalle procedure previste nei Trattati, con esclusiva del potere propositivo in ambito legislativo alla Commissione Per la materie del 2° e 3° pilastro si applica collaborazione intergovernativa con potere decisionale in capo agli Stati con l’utilizzo di strumenti non vincolanti quali: orientamenti generali, strategie comuni, azioni comuni, posizioni comuni, cooperazioni sistematiche, decisioni quadro, decisioni

    13. 13 Brevi cenni di storia dell’integrazione europea: contenuti e obiettivi del Trattato di Maastricht Obiettivi: Promozione del progresso economico e sociale equilibrato mediante uno spazio senza frontiere, costituzione di unione economica e monetaria e moneta unica Attuazione di politica estera e di sicurezza comune e definizione, a termine, di una politica di difesa comune Istituzione della cittadinanza europea Sviluppo della coesione tra gli Stati in materia di giustizia e affari interni Modifiche ai Trattati Introdotto il termine di Comunità europea Istituita la cittadinanza europea Affermato principio di sussidiarietà Ampliamento delle politiche non solo economiche ma anche nei settori dell’industria, sanità, cultura Ampliamento poteri del Parlamento In materia di cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale Strategie comuni in materia di controllo Costituzione di Ufficio europeo di polizia Dal 1 gennaio 1995 entrano a far parte della Comunità Austria, Finlandia e Svezia, mentre la Norvegia dovette rinunciare nuovamente per esito negativo di un referendum popolare

    14. 14 Brevi cenni di storia dell’integrazione europea: il Trattato di Amsterdam 1/2 Il Trattato di Amsterdam, sottoscritto il 2 ottobre 1997, è entrato in vigore il 1 maggio 1999 Modifiche Al 1° pilastro: impegno per la promozione delle problematiche occupazionali con forme di coordinamento a livello europeo Introduzione di procedura di co-decisione in materia legislativa con la Commissione (salvo le materie riguardanti l’unione economica e monetaria) Estensione del modello di votazione a maggioranza qualificata per votazioni del Consiglio Maggiore ruolo del Presidente della Commissione Al 2° pilastro Possibilità di adottare strategie comuni per azioni in ambito di politica estera, con fissazione di obiettivi, durata e mezzi che gli Stati membri devono mettere a disposizione Principio di astensione costruttiva Introduzione delle missioni umanitarie, missioni di soccorso e di mantenimento della pace tra gli strumenti dell’azione comunitaria

    15. 15 Brevi cenni di storia dell’integrazione europea: il Trattato di Amsterdam 2/2 Modifiche Al 3° pilastro Molte delle materie in ambito di cooperazione in materia di giustizia e affari interni sono stati “trasferiti” nel 1° pilastro, comunitarizzando tematiche che erano prima di competenza intergovernativa (rilascio visti, concessione asilo, azione comune in materia di immigrazione, cooperazione doganale, cooperazione giudiziaria in ambito civile) Rimangono nel 3° pilastro Cooperazione tra forze di polizia, autorità doganali Cooperazione giudiziaria in materia penale Adozione misure per definire gli elementi costitutivi di reati e sanzioni Cooperazione rafforzata Istituzionalizzata la possibilità di procedere ad integrazione differenziata attraverso il meccanismo della cooperazione rafforzata, anche in assenza di volontà comune di tutti gli Stati membri (Europa à la carte?) Semplificazione e consolidamento dei Trattati

    16. 16 Brevi cenni di storia dell’integrazione europea: Trattato di Nizza Il Trattato di Nizza, sottoscritto il 26 febbraio 2001, è entrato in vigore il 1 febbraio 2003 Modifiche ai Trattati di natura tecnica e procedimentale, senza fissazione di nuovi obiettivi Nuova ripartizione del numero dei rappresentanti in tutti gli organismi comunitari Ampliamento di poteri del Presidente della Commissione con funzioni direttive rispetto al collegio Riduzione delle tematiche per le quali occorre deliberazione all’unanimità in Consiglio Estensione delle competenze del Tribunale di I° grado Snellimento procedure per attivare la cooperazione rafforzata

    17. 17 Brevi cenni di storia dell’integrazione europea: unione monetaria Dal 1° luglio 1990 al 1993 si è proceduto alla liberalizzazione del movimento dei capitali in Europa 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1998: convergere i fondamentali delle economie attraverso rispetto di 4 criteri controllati dall’IME: Inflazione Finanza pubblica Tassi di interesse Moneta nazionale Definizione degli Stati ammessi ad adottare da subito la moneta unica e fissazione dei tassi di cambio irrevocabili tra euro e valute Adozione dell’euro al 1° gennaio 2002

    18. 18 Brevi cenni di storia dell’integrazione europea: Europa a 27 Allargamento agli Stati dell’Europa orientale Trattato di adesione il 16 aprile 2003 di 10 nuovi Stati (Repubblica ceca, Estonia,Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Slovenia, Slovacchia, Cipro e Malta) a partire dal 1° maggio 2004 Trattato di adesione di Romania e Bulgaria dal 1° gennaio 2007

    19. 19 Brevi cenni di storia dell’integrazione europea: Trattato di Lisbona Affidato alla Convenzione sul futuro dell’Europa il compito di preparare la bozza di Costituzione europea, firmata a Roma il 29 ottobre 2004 Voto popolare negativo, necessario per la ratifica della Convenzione, da parte di Francia (29 maggio 2005) e Paesi Bassi (1° giugno 2005) Nel 2007 abbandonata idea di introdurre un unico testo costituzionale al posto degli attuali Trattati, riformulando gli esistenti con alcuni contenuti della Costituzione Trattato di Lisbona sottoscritto il 13 dicembre 2007 ma già oggetto di bocciatura in Irlanda nel corso del referendum popolare del 12 giugno 2008

    20. 20 Le Istituzioni comunitarie Istituzioni comunitarie Parlamento Europeo, Commissione Consiglio Corte di Giustizia, Tribunale di Primo Grado Corte dei Conti Comitato economico e sociale Comitato delle regioni Banca europeo per gli investimenti Comitati consultivi (trasporti, economico e finanziario, occupazione, protezione sociale, gestione fondo europeo politica commerciale, politica economica) Agenzie europee (controllo pesca, sicurezza aerea, sicurezza marittima, ambiente, ricostruzione, sicurezza alimentare etc.) Consiglio europeo

    21. 21 Il Parlamento europeo 1 Originariamente i membri del Parlamento europeo erano designati dai singoli Parlamenti nazionali e per far parte del Parlamento europeo occorreva essere membri del Parlamento nazionale Nella primavera 1979 si tengono le prime elezioni a suffragio diretto del Parlamento europeo con mandato diretto dei popoli europei Attualmente è composto da 785 membri (Germania 99, Francia, Regno Unito e Italia 78, Spagna e Polonia 54, Romania 35 …. Malta 5 membri) Nella prossima legislatura (2009) il numero dei componenti non potrà superare 736 membri e l’Italia avrà 72 parlamentari Dal 2002 modificate le regole per le elezioni europee: Obbligo adozione di sistema elettorale proporzionale con possibilità di una soglia di sbarramento non superiore al 5% Incompatibilità carica di parlamentare europeo con nazionale L’incompatibilità valorizza il ruolo del Parlamento europeo e la necessità di una continuità di svolgimento del mandato Svolgimento quasi contemporaneo delle votazioni con obbligo di non diffondere i risultati prima del completamento delle votazioni In quanto cittadini europei sono elettori attivi e passivi in uno Stato membro tutti i cittadini europei anche residenti in uno Stato membro diverso da quello di appartenenza

    22. 22 Il Parlamento europeo 2 Il lavoro parlamentare si articola in una legislatura di 5 anni, con sessioni annuali e tornate normalmente mensili che si tengono a Strasburgo La maggior parte del lavoro parlamentare avviene nelle 20 Commissioni specializzate che sono suddivise in sottocommissioni Gli organi del Parlamento sono: il Presidente, eletto ogni 2,5 anni a maggioranza assoluta, 14 vicepresidenti e 5 questori (Ufficio di Presidenza). Il Presidente rappresenta il Parlamento, dirige i lavori e esercita i poteri disciplinari. L’ufficio di Presidenza nomina il segretario generale, adotta le decisioni interne di carattere amministrativo, finanziario e organizzativo Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei suffragi espressi (non si calcolano le astensioni) Il quorum per la validità delle sedute è pari a 1/3 dei membri La votazione è usualmente elettronica con alcuni specifici casi di votazione per alzata di mano, per appello nominale o a scrutinio segreto (in caso di nomine)

    23. 23 Il Parlamento europeo 3 Poteri deliberativi: Diversamente dai parlamenti nazionali, il Parlamento europeo non è mai stato titolare esclusivo di poteri deliberativi Fino all’Atto unico (in vigore dal 1987) il Parlamento aveva solo poteri consultivi, poi introdotta la procedura di cooperazione tra Parlamento, Consiglio e Commissione Con Trattato di Maastricht introdotta la procedura di co-decisione mentre la fase di iniziativa legislativa rimane alla Commissione, tranne il potere di “iniziativa dell’iniziativa”, ossia la richiesta alla Commissione di attivare il suo potere di iniziativa legislativa

    24. 24 Il Parlamento europeo 4 Poteri di controllo (prevalentemente politico) Controllo sugli atti Sul bilancio approvato dal Consiglio Sulla relazione generale predisposta dalla Commissione Controllo sul bilancio Controllo sulle istituzioni Rispetto alla Commissione ha il potere di emanare una mozione di censura (con obbligo di dismettere funzioni), potere di approvare designazione del Presidente e approvare le nomine dei componenti, potere di presentare interrogazioni Non ci sono strumenti giuridici di controllo, ma solo politici con i pareri consultivi e le interrogazioni Nei confronti del Consiglio europeo che ha obbligo di relazionare della sua attività e informare ogni semestre dei progressi ottenuti rispetto ai temi posti in discussione Controllo sull’apparato amministrativo Potere di costituire una Commissione temporanea di inchiesta Vigilare sull’azione del mediatore nominato per 5 anni Ricevere le petizioni di ogni persona giuridica o fisica che risiede nell’Unione europea

    25. 25 La Commissione 1 La Commissione unica delle Comunità europee è stata istituita nel 1965 con la fusione degli esecutivi ed è: Organo esecutivo Indipendente Collegiale A tempo pieno e quindi incompatibile con altra carica o attività

    26. 26 La Commissione 2 Nomina Il Presidente è designato a maggioranza qualificata dai Capi di Governo e la designazione è approvata dal Parlamento Il Consiglio, d’accordo con Presidente, raccoglie le indicazioni degli Stati membri e definisce l’elenco dei membri che sono approvati dal Parlamento e nominati a maggioranza qualificata dal Consiglio Rafforzato il ruolo del Presidente che ha ruolo di leader a partire dal Trattato di Nizza Decide la ripartizione delle competenze tra i membri Nomina vicepresidenti Decide organizzazione interna della Commissione Può richiedere dimissioni di un membro Attualmente è composta da un cittadino per ogni Stato membro, dal 2009 il numero dei componenti sarà inferiore agli Stati membri, con rotazione paritaria

    27. 27 La Commissione 3 I Commissari sono proposti dagli Stati ma sono nominati a titolo individuale e devono esercitare le funzioni “in piena indipendenza”, agendo nell’interesse della Comunità e si manifestano attraverso le volontà collegiale dell’organo Non possono essere rimossi dai governi o dal Consiglio, ma solo mediante mozione di censura del Parlamento con maggioranza di 2/3 dei voti Hanno vincolo di non esercitare alcun mandato professionale, non hanno un vincolo oltre la durata del mandato I commissari hanno compito di supervisione della macchina burocratica di propria competenza, sono relatori nelle materie trattate dalle direzioni generali che sovrintendono Delibere adottate a maggioranza assoluta dei voti, ma la decisione è collegiale

    28. 28 La Commissione 4 Funzioni e poteri Potere di proposta normativa esercitato in via esclusiva Funzione esecutiva esercitata emanando atti di esecuzione e di vigilanza sull’applicazione delle regole del Trattato Potere di emanare regolamenti applicativi necessari per esecuzione di altri regolamenti Necessità di tenere in considerazione i pareri di comitati nominati dal Consiglio con rappresentanti degli Stati membri (comitatologia- comitati consultivi, comitati di gestione, comitati di regolamentazione, comitati di regolamentazione con controllo) Funzioni di vigilanza con intervento diretto (es. diritto della concorrenza, raccomandazioni e pareri) e indiretto (es. ricorsi alla Corte di Giustizia) Funzione di rappresentanza per tutti gli atti correlati ad interventi sulla base del diritto comunitario e anche all’esterno (organizzazioni internazionali)

    29. 29 Il Consiglio dell’Unione europea 1 Il Consiglio dell’Unione rappresenta l’organo decisionale della Comunità ed è composta dai rappresentanti dei Governi degli Stati Opera con modalità discontinua, solitamente a Bruxelles o presso le sedi del Paese che è presidente di turno Si distingue in Consiglio Affari generali (presenti i ministri degli esteri) e consigli settoriali (13 es. Giustizia e affari interni, trasporti, telecomunicazioni e energia, ambiente, agricoltura e pesca etc.) Il Consiglio in materia di economia e finanza è noto come Ecofin E’ presieduto a turno, ogni sei mesi, da ciascuno degli Stati membri, che svolge funzioni di rappresentanza, convoca il Consiglio di propria iniziativa o su richiesta di altro Stato o Commissione, risponde alle interrogazioni parlamentari e tiene i rapporti internazionali E’ previsto un Consiglio dell’Unione riunito nella composizione dei Capi di Stato o di governo, che coincide sostanzialmente con il Consiglio europeo, a cui sono attribuiti i poteri: identificare gli Stati membri che hanno requisiti per passare a moneta unica, possono constatare grave violazione dei principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell’uomo e libertà fondamentali Designa il Presidente della Commissione

    30. 30 Il Consiglio dell’Unione europea 2 Funzioni e poteri Adotta gli atti normativi comunitari, in modo condiviso con Parlamento Coordina le politiche economiche degli Stati membri Approva e conclude gli accordi internazionali negoziati dalla Commissione con altri Stati o organismi internazionali Approva il bilancio dell’Unione insieme al Parlamento europeo Elabora la politica estera e di sicurezza comune dell’Unione (II pilastro) Coordina la cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale (III pilastro)

    31. 31 Il Consiglio dell’Unione europea 3 L’ampliarsi delle competenze comunitarie e la necessità di uno stretto coordinamento con il lavoro della Commissione ha portato alla costituzione nel 1965 del Comitato dei rappresentanti permanenti degli Stati membri (COREPER) costituito dalle rappresentanze diplomatiche presso la CE che è organo intergovernativo e organo comunitario Coreper II tra ambasciatori rappresentanti permanenti per tematiche politiche e relazioni esterne, Coreper I tra ministri plenipotenziari per le tematiche correnti o tecniche L’attività di coordinamento dei gruppi di lavoro permanenti o ad hoc per tematiche specifiche rappresenta una attività fondamentale nel processo decisionale del Consiglio poiché permette di svolgere attività negoziali tra gli Stati membri e di raggiungere soluzioni di compromesso tra le posizioni dei vari Stati che consentono una rapida approvazione o una più efficace discussione in sede di Consiglio

    32. 32 Il Consiglio dell’Unione europea 4 Le modalità di votazioni sono fondamentali in un contesto allargato di Europa a 27 Votazione all’unanimità Fattispecie oggetto di votazione all’unanimità sono oggi molto limitate rispetto al passato e si riferiscono all’armonizzazione fiscale, al riavvicinamento delle legislazioni nazionali, alla PECS ed alla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale Votazione a maggioranza semplice Rappresenta la regola generale per le votazioni del Consiglio, ma si applica di rado alle tematiche più rilevanti Votazione a maggioranza qualificata In sede di Consiglio le votazioni avvengono con sistema di peso ponderato definito con Trattato di Nizza che attribuisce un valore diverso a ciascun Stato sulla base della sua importanza demografica e politica nella Comunità (totale voti 345, maggioranza qualificata 255, es. Italia, Francia, Germania e UK 29 voti, Lettonia, Estonia, Cipro, Lussemburgo e Slovenia 4 voti). Per consentire il bilanciamento tra interessi contrapposti di Stati piccoli e grandi sono state introdotte due c.d. “reti di sicurezza”: nelle deliberazioni che prevedono la proposta della Commissione la maggioranza deve ottenere almeno 255 voti della maggioranza dei membri; negli altri casi sono previste maggioranze di almeno 255 voti che esprimano il voto favorevole di almeno 2/3 dei membri, evitando imposizioni unilaterali da parte degli Stati più popolosi Ciascun membro del Consiglio può chiedere di verificare che la maggioranza comprenda almeno il 62% della popolazione totale dell’Unione ponendo un vincolo demografico

    33. 33 La Corte di Giustizia E’ stata creata nel 1952 e deve assicurare il rispetto del diritto comunitario e l’unitarietà nell’interpretazione e nell’applicazione del Trattati e del diritto comunitario derivato Esame dei ricorsi in tema di inadempimento degli Stati Controllo sulla legittimità degli atti comunitari Controllo sul comportamento omissivo delle istituzioni Verifica pregiudiziale dell’interpretazione dei Trattati e sulla validità e interpretazione degli atti delle istituzioni, Esame delle azioni di risarcimento danni derivanti da responsabilità extracontrattuale delle Comunità Possono adire alla Corte non solo gli Stati ma anche le istituzioni comunitarie e le persone fisiche e giuridiche per il tramite dei giudici composta da un giudice per Stato membro + 8 avvocati generali che hanno il compito di presentare pubblicamente alla Corte, con imparzialità e nell’interesse del diritto comunitario, delle conclusioni motivate alla Corte I giudici restano in carica 6 anni ma ogni 3 anni vi è rinnovo parziale della Corte La procedura prevede una prima fase scritta con scambio di memorie ed una fase orale con e presentazione delle conclusioni del giudice relatore

    34. 34 Il Tribunale di I grado La decisione di istituire il Tribunale di I Grado fu adottata nel 1988 e poi integrata con il Trattato di Nizza che l’ha promosso a tribunale di prima istanza anche per la verifica del rispetto dell’interpretazione e dell’applicazione del Trattato Il Numero dei giudici attualmente è 27 che siedono in sezioni da 3/5 giudici oppure anche in persona di giudice unico a causa della grande mole di giudizi pendenti E’ competente in primo grado in materia di ricorsi di annullamento, ricorsi per carenza, ricorsi per risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale, per controversie tra Comunità e suoi agenti La procedura prevede una prima fase scritta con scambio di memorie ed una fase orale con la presentazione delle conclusioni del giudice relatore

    35. 35 La Corte dei Conti La Corte dei Conti è stata istituita dal Trattato di Bruxelles del 1975 e costituisce l’organo di controllo sulla gestione finanziaria della Comunità I membri sono nominati dal Consiglio sulla base di un elenco presentato da ciascun Stato membro e, previa consultazione con il Parlamento, votati a maggioranza qualificata La Corte esamina i conti di tutte le entrate e le spese della Comunità e di tutti gli organi che sono stati creati dalla comunità Effettua controllo di legittimità sulla correttezza e regolarità della gestione finanziaria dell’istituzione e controllo di merito sull’efficacia, efficienza ed economicità della gestione finanziaria

    36. 36 I comitati Il Comitato economico e sociale (CES) 334 membri Il Comitato delle regioni con 334 membri I comitati consultivi trasporti economico e finanziario occupazione protezione sociale gestione fondo europeo politica commerciale politica economica

    37. 37 La BEI e le agenzie europee La banca europea per gli investimenti (BEI) che è una banca che deve contribuire, facendo ricorso al mercato dei capitali ed alle proprie risorse raccolte, allo sviluppo equilibrato della Comunità supportando progetti presentati sia dagli Stati membri che da imprese pubbliche o private. La BEI non ha scopo di lucro Le agenzie europee (controllo pesca, sicurezza aerea, sicurezza marittima, ambiente, ricostruzione, sicurezza alimentare etc.)

    38. 38 Il Consiglio Europeo 1/2 Istituito dal Summit di Parigi del 1974 e riconosciuto dal Trattato di Maastricht Riunisce i capi di Stato o di Governo degli Stati membri, il Presidente della Commissione ed i ministri degli Affari esteri Svolge ruolo di stimolo per le iniziative politiche più importanti e dirime le controversie più rilevanti in materia economia e politica Si riunisce due volte a semestre sotto la presidenza del capo di Stato dello stato membro che esercita la presidenza semestrale del Consiglio

    39. 39 Il Consiglio Europeo 2/2 Si può occupare di tutti i settori oggetti del Trattato e di tutte le tematiche relative all’integrazione europea e in particolare: Politica estera e sicurezza comune Cooperazione rafforzata nel caso uno Stato si opponga all’autorizzazione all’avvio della cooperazione rafforzata Politica dell’occupazione Politiche economiche Giuridicamente sono in parte atti di natura politica non giuridicamente vincolanti ma di fondamentale valore politico, tranne nei casi citati espressamente previsti dai Trattati La sua costituzione e recente valorizzazione hanno parzialmente svuotato il Consiglio dell’Unione per le decisioni più importanti, vincolato la Commissione nel suo potere di iniziativa rispetto alle direttive ed agli inviti a presentare proposte, è estraneo ai poteri di controllo del Parlamento

    40. 40 Le fonti primarie del diritto comunitario e il diritto comunitario derivato Le fonti primarie del diritto comunitario sono i Trattati istitutivi e gli atti di adesione che rappresentano il quadro giuridico costituzionale della Comunità Oltre al diritto comunitario originario formano il sistema giuridico comunitario il diritto comunitario derivato che sono fonti scritte (vedi infra) e i principi generali ricavabili dalle tradizioni comuni degli Stati membri e quelli propri del diritto comunitario che sono fonti non scritte

    41. 41 Tutela dei diritti fondamentali dell’uomo Evoluzione giurisprudenziale della tutela dei diritti umani Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea che introduce oltre ai tradizionali diritti civili e politici anche nuovi diritti economici e sociali, diritti di terza generazione (ambiente, consumatori etc.) e nuovi diritti (protezione dati personali, bioetica etc.)

    42. 42 Il diritto comunitario derivato Il diritto comunitario derivato sono l’insieme delle norme giuridiche emanate dalle istituzioni comunitarie per la realizzazione dei propri obiettivi Ai sensi dell’art. 249 TCE gli atti normativi tipizzati vincolanti delle Comunità sono: Regolamento Direttiva Decisione Atti normativi non vincolanti sono: Raccomandazione Parere

    43. 43 Il diritto comunitario derivato Il Regolamento è un atto avente portata generale, cioè caratterizzato dall’astrattezza indirizzato a tutti gli Stati membri e le persone fisiche e giuridiche degli Stati Obbligatorio in tutti i suoi elementi in quanto posto in essere per disciplinare la materia direttamente applicabile negli Stati membri senza atti di ricezione o adattamento agli ordinamenti nazionali (c.d. self executing) quindi attribuisce ai singoli dei diritti che sono oggetto di tutela a livello giudiziario A formazione complessa, emanato dal Consiglio su proposta della Commissione e oggetto di procedura di cooperazione o co-decisione da parte del Parlamento Atto soggetto a motivazione, anche generale relativa alla situazione che ne ha reso necessaria l’adozione e le finalità previste Entra in vigore 20 giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea

    44. 44 Il diritto comunitario derivato La Direttiva è un atto: Che non ha portata generale poiché vincola soltanto lo/gli Stati membri cui è destinato per quanto riguarda il risultato da raggiungere, Non determina la competenza degli organismi nazionali né la forma o le modalità per raggiungere tale risultato Non è obbligatoria in tutti gli elementi poiché impone una obbligazione di risultato, lasciando libertà agli Stati, inclusi gli organismi giurisdizionali, di utilizzare le modalità che ritengono opportune Non è direttamente applicabile quando adottata, ma ha efficacia mediata poiché crea diritti e obblighi per singoli soltanto quando adottata dai singoli Stati. Prevede un termine per l’attuazione e la notifica. Secondo art. 249 TCE la direttiva dovrebbe contenere solo principi e criteri generali poi oggetto di dettaglio nei singoli Stati, ma nella prassi comunitaria si diffonde l’utilizzo delle direttive dettagliate o particolareggiate che prevedono con precisione le norme da adottare, limitando la discrezionalità statuale solo alla forma interna per recepire In via di principio sarebbe atto illegittimo per le materie oggetto solo di direttive, ma è ormai prassi consolidata che rafforza l’unitarietà dell’azione comunitaria e la creazione di un mercato comune

    45. 45 Il diritto comunitario derivato La Decisione è un atto: Obbligatorio in tutti i suoi elementi per tutti i destinatari designati Destinatari possono essere Stati membri o singoli Se destinata ad individui costituisce attività amministrativa, quando indirizzati a Stati membri hanno carattere normativo E’ emanata dalla Commissione mentre il Consiglio emana solo quelle dirette agli Stati membri È prevista una motivazione che deve essere particolarmente qualificata e viene notificata all’interessato

    46. 46 Il diritto comunitario derivato Atti non vincolanti sono: Raccomandazione Può essere emanata da Parlamento, Consiglio e Commissione Ha lo scopo di indirizzare i destinatari a mantenere un comportamento ritenuto conforme agli interessi comunitari Non è prevista una forma particolare e può avere come destinatario sia uno Stato membro che istituzioni comunitarie che singoli soggetti fisici o giuridici Conferisce liceità a comportamenti coerenti con i contenuti della raccomandazione e costituisce un utile indirizzo interpretativo degli atti vincolanti per i giudici Parere Può essere emanato da Parlamento, Consiglio, Commissione, Corte di Giustizia, Comitato economico e sociale e dal Comitato delle Regioni Definisce una opinione dell’istituzione rispetto ad una specifica questione oppure cerca di modificare un comportamento da parte del destinatario Non è prevista una forma particolare e può avere come destinatario sia uno Stato membro che istituzioni comunitarie che singoli soggetti fisici o giuridici

    47. 47 Il diritto comunitario derivato Gli atti atipici sono atti non vincolanti che non sono stati determinati dall’art. 249 TCE, ma sono molto utilizzati dalle istituzioni comunitarie: Regolamenti interni Decisioni del Consiglio Decisioni e risoluzioni del Consiglio europeo Accordi interistituzionali Dichiarazioni comuni Risoluzioni e conclusioni del Consiglio Comunicazioni decisorie, interpretative o informative della Commissione Posizioni comuni del Consiglio Codici di condotta Libri verdi Libri bianchi

    48. 48 Le modalità di adozione degli atti comunitari Tradizionalmente nei Trattati istitutivi l’adozione degli atti comunitari avveniva da parte del Consiglio su proposta della Commissione mentre il Parlamento aveva un ruolo consultivo non vincolante La Commissione è l’organo che ha il potere di proporre l’adozione di atti comunitari che hanno un carattere “limitatamente vincolante” E’ stato introdotto l’istituto dell’ “Iniziativa dell’iniziativa” con la quale il Parlamento ha facoltà di richiedere a maggioranza alla Commissione la presentazione di proposte adeguate a risolvere questioni su cui sia necessario emanare un atto. La proposta della Commissione deve essere motivata e viene pubblicata sulla Gazzetta ufficiale insieme ad una relazione introduttiva che viene sottoposta all’approvazione del Consiglio Una volta raccolti tutti i pareri obbligatori, viene discusso dal gruppo degli esperti e del Coreper e se il Consiglio concorda viene adottato con le maggioranze previste per materie Se Consiglio intende respingere la proposta e elaborare un nuovo testo o modificarlo deve adottare la decisione all’unanimità Nella prassi la Commissione predispone nel corso dell’esame del Consiglio delle possibili modifiche che ritiene accettabili e può modificare la propria proposta prima della votazione oppure ritirarla.

    49. 49 Le modalità di adozione degli atti comunitari Nei complessi processi di adozione dei diversi atti comunitari, le istituzioni comunitarie hanno dei ruoli specifici che si sono progressivamente venuti ad affermare nell’evoluzione del design comunitario: Commissione ha il potere di proporre l’adozione di atti comunitari (potere di iniziativa legislativa) Consiglio ha il potere di adottare l’atto ed è quindi il principale organo decisionale Parlamento ha un duplice ruolo di compartecipe all’adozione dell’atto e di organismo delegato a rilasciare pareri, vincolanti o meno Altri organismi hanno soltanto ruolo consultivo (Comitato economico e sociale, Comitato delle Regioni) Nell’evoluzione della disciplina dei Trattati sono state previste specifiche competenze ulteriori divergenti da queste attribuzioni generali

    50. 50 Le modalità di adozione degli atti comunitari La Procedura di consultazione È uno dei procedimenti di formazione degli atti comunitari che prevede la consultazione del Parlamento prima dell’adozione dell’atto La consultazione può essere obbligatoria o facoltativa, secondo le materie previste nel Trattato e prevede emanazione di un parere non vincolante ma con impatto politico La consultazione è obbligatoria e occorre che parere sia effettivamente rilasciato su un testo che sia coerente con quello poi adottato dal Consiglio Si applica la procedura di consultazione nei seguenti settori: Accordi internazionali Liberalizzazione dei servizi Aiuti di Stato Modifiche dei Trattati Ambiente Politica agricola Concorrenza Politica commerciale Cooperazione rafforzata Politica sociale Occupazione Trasporti Istituzione della camere giurisdizionali Ricerca e sviluppo tecnol. Unione economica e monetaria Risorse proprie etc.

    51. 51 Le modalità di adozione degli atti comunitari La procedura di cooperazione (art. 252 TCE) È stata introdotta con l’Atto unico europeo ed è finalizzata ad aumentare il potere del Parlamento che può modificare le posizioni comuni del Consiglio Questa procedura è stata molto limitata dal Trattato di Amsterdam che ne ha ridotto il campo alla politica monetaria e a temi monetari e di facilitazioni creditizie La procedura prevede: In prima lettura il Parlamento esamina la proposta della Commissione ed esprime un parere con possibili modifiche che viene esaminato dalla Commissione che trasmette una proposta al Consiglio che assume una posizione comune In seconda lettura il Parlamento, ricevute le posizioni della Commissione e le motivazioni del Consiglio, può approvare la posizione comune o non pronunciarsi e quindi il Consiglio adotta l’atto finale conforme alla precedente posizione comune Può rigettare il testo adottato da Consiglio con votazione a maggioranza assoluta e rinvia al Consiglio che però deve adottare l’atto con voto unanime Può emendare la posizione comune del Consiglio con votazione a maggioranza assoluta riproponendo le modifiche già suggerite nel parere iniziale In quest’ultimo caso la Commissione riesamina entro un mese la posizione comune e la trasmette al Consiglio con le proposte del Parlamento che ritiene accoglibili e motivando le proposte rigettate. Il Consiglio, ricevuta la proposta della Commissione, può entro 3 mesi: Approvare la proposta deliberando con maggioranza qualificata Adottare all’unanimità l’originaria proposta comune senza emendamenti del Parlamento Modifica la proposta arrivata dalla Commissione e approvare l’atto all’unanimità Qualora non decida nei 3 mesi la proposta della Commissione si ritiene rifiutata e si ripete il processo

    52. 52 Le modalità di adozione degli atti comunitari La procedura di co-decisione (art. 251 TCE) La procedura di co-decisione è stata introdotta con il Trattato di Maastricht e rafforzata con il Trattato di Amsterdam ponendo il Parlamento europeo ed il Consiglio sullo stesso piano relativamente al processo decisionale attinente a numerose materie. I Fase: la Commissione presenta una proposta al Consiglio e al Parlamento che formula un parere con eventuali emendamenti. Se Consiglio accetta gli emendamenti proposti, l’atto viene adottato, altrimenti il Consiglio adotta una posizione comune a maggioranza qualificata che sottopone al Parlamento in seconda lettura II Fase: Il Parlamento può, in 3 mesi: Approvare posizione comune o non pronunciarsi e il Consiglio provvede ad adottare l’atto secondo la sua precedente posizione comune Emendare ulteriormente la bozza e il Consiglio entro 3 mesi può approvarli a maggioranza o all’unanimità, sentita la Commissione, oppure avviare la procedura di conciliazione Respingere la bozza proposta a maggioranza assoluta e dare avvio a procedura di conciliazione

    53. 53 Le modalità di adozione degli atti comunitari III Fase: intervento del Comitato di Conciliazione composto da membri del Consiglio e Parlamento che predispone un testo di compromesso con partecipazione della Commissione che svolge ruolo di mediatore. Se compromesso non è raggiunto, testo della proposta è abbandonato, altrimenti in presenza di un testo comune: Approvato dal Consiglio a maggioranza qualificata e da Parlamento entro 6 settimane Mancato accordo Parlamento/Consiglio e abbandono della bozza di proposta La procedura di codecisione è prevista nella materie: Ambiente Libera circolazione lavoratori Coesione economica e sociale Libertà di stabilimento Completamento mercato unico Mutuo riconoscimento diplomi Cittadinanza europea Occupazione Salute Cultura Pari opportunità Istruzione, formazione Fondo sociale europeo Politica sociale Trasporti Frodi Protezione consumatori Sicurezza sociale Industria Reti Transeuropee Statistiche

    54. 54 Le modalità di adozione degli atti comunitari La procedura del parere conforme È stata introdotta dall’Atto unico europeo ed è stata estesa dal Trattato dell’Unione Permette al Parlamento di esprimere proprio accordo o meno rispetto all’approvazione di alcuni atti proposti dal Consiglio La mancanza di parere favorevole si configura come un diritto di veto riservato ad alcune materie poiché impedisce adozione dell’atto La procedura di parere conforme è prevista nella materie: Accordi Stati terzi Adesione nuovi Stati Cooperazione rafforzata Fondi strutturali Vigilanza BCE Violazione diritti umani Procedura elezione Parlamento europeo

    55. 55 I rapporti tra diritto comunitario e diritto nazionale Il rapporto tra diritto comunitario e diritto interno è di integrazione dell’ordinamento comunitario in quello interno e non di coordinamento come nel rapporto tra diritto internazionale e diritto interno Obbligo di leale collaborazione in capo a tutte le autorità centrali e locali dello Stato, inclusi gli organi giurisdizionali, di garantire il rispetto e l’esecuzione degli obblighi derivanti dal Trattato o da atti comunitari

    56. 56 I rapporti tra diritto comunitario e diritto nazionale Efficacia diretta del diritto comunitario: Quando una disposizione del Trattato o un atto comunitario impone ai destinatari un comportamento preciso e non condizionato da alcuna riserva e contiene una disciplina completa che non necessita di una normativa ulteriore da parte di organi comunitari o statali, può creare una efficacia diretta a favore dei privati indipendentemente dall’esistenza di un atto che tempestivamente lo abbia trasposto nell’ordinamento nazionale Non vale per i regolamenti che sono direttamente applicabili e ad efficacia diretta ma per i trattati istitutivi, le direttive e le decisioni La direttiva può avere efficacia diretta quando Impone agli Stati membri obblighi sufficientemente chiari e precisi Chiarisce il contenuto di un obbligo già previsto nel Trattato Non prevede necessariamente l’emanazione di atti di esecuzione ma impone agli Stati in obbligo di astenersi da emanare atti o compiere azioni (non facere) L’efficacia diretta riguarda i rapporti tra cittadini e Stato (efficacia verticale) ma non ha effetto e non crea obblighi nei confronti del singolo (effetto orizzontale) e la tardiva o parziale attuazione di una direttiva da luogo ad un diritto al risarcimento del danno subito dal singolo cittadino

    57. 57 I rapporti tra diritto comunitario e diritto nazionale Per quanto riguarda l’efficacia diretta delle decisioni: Quelle che hanno come destinatari individui singoli sono obiettivamente efficaci in ragione della natura di atto amministrativo Le decisioni relative agli Stati membri, che prevedono provvedimenti di attuazione, sono obiettivamente efficaci e immediatamente applicabili Secondo la Corte di Giustizia le decisioni indirizzate agli Stati non hanno efficacia orizzontale nei confronti dei singoli

    58. 58 I rapporti tra diritto comunitario e diritto nazionale: il primato comunitario La Corte di Giustizia ha elaborato il principio del primato del diritto comunitario, ossia che in caso di conflitto, contraddizione o incompatibilità tra norme di diritto comunitario e norme nazionali, le prime prevalgono poiché con l’istituzione della Comunità gli Stati membri hanno limitato, in campi circoscritti, i loro poteri sovrani e creato un complessi di norme vincolanti per loro cittadini e per gli Stati stessi e che gli atti comunitari “hanno l’effetto, nei rapporti col diritto interno degli Stati membri, non solo di rendere ipso jure inapplicabile … qualsiasi disposizione contrastante della legislazione nazionale preesistente, ma anche – in quanto dette disposizioni e detti atti fanno parte integrante, con rango superiore rispetto alle norme interne, dell’ordinamento vigente nel territorio dei singoli Stati membri – di impedire la valida formazione di nuovi atti legislativi nazionali, nella misura in cui questi fossero incompatibili con norme comunitarie” (Sent. 106/77 Amministrazione delle Finanze vs Simmenthal)

    59. 59 Le politiche comunitarie Il mercato comune La libera circolazione delle merci La libera circolazione delle persone La libera circolazione dei servizi La libera circolazione dei capitali La politica della concorrenza Intese Abusi di posizione dominante Aiuti di Stato Le politiche comuni

    60. 60 Il mercato comune Il mercato comune rappresenta lo strumento per perseguire gli obiettivi della Comunità, ossia: “uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche, un elevato livello di occupazione e di protezione sociale, la parità tra uomini e donne, una crescita sostenibile e non inflazionistica, un lato grado di competitività e di convergenza dei risultati economici, un elevato livello di protezione dell’ambiente ed il miglioramento della qualità di quest’ultimo, il miglioramento del tenore e della qualità della vita, la coesione economica e sociale e la solidarietà tra Stati membri.”

    61. 61 Il mercato comune Per raggiungere tali obiettivi, di cui il mercato comune rappresenta lo strumento, occorre che la comunità provveda a: Creare un’unione doganale e istituire la tariffa doganale comune Costituire un mercato interno eliminando gli ostacoli alla libera circolazione tra gli Stati membri di merci, persone, servizi e capitali Garantire il libero gioco della concorrenza all’interno dl mercato comune Perseguire politiche comuni Partendo dalle tematiche economiche, si è proceduto al “ravvicinamento delle legislazioni nella misura necessaria al funzionamento del mercato comune” procedendo in modo sempre più netto a trasferire alla comunità una serie crescente di competenze, a partire dalle tematiche di politica economica e monetaria, di sicurezza sociale e previdenziale, fino alle c.d. politiche di accompagnamento (ricerca, ambiente, istruzione, cultura, turismo, occupazione, coesione). A queste si aggiungono le posizioni comuni e la collaborazione rispetto alle tematiche del II e III pilastro (PESC e questioni giudiziarie e di polizia a livello sovranazionale in ambito penale

    62. 62 La libera circolazione delle merci realizzazione dell’Unione doganale (art. 23) ossia al divieto fra gli Stati membri, dei dazi doganali all’importazione e all’esportazione e di qualsiasi tassa di effetto equivalente l’adozione di una tariffa doganale comune nei loro rapporti con i paesi terzi che ha portato alla creazione della Tariffa integrata comunitaria (TARIC) che viene modificata o sospesa solo mediante il sistema delle preferenze verso accordi commerciali con Stati terzi o mediante i contingenti tariffari Divieto di ostacoli di natura fiscale imponendo oneri di qualunque natura superiori a quelli applicati direttamente o indirettamente ai prodotti nazionali similari Divieto di restrizioni quantitative (che proibiscono di importare, esportare o far transitare) e misure di effetto equivalente, sia che si applichino ai soli prodotti provenienti da altri Stati (licenze, controlli sanitari etc.) sia che si applichino a qualsiasi prodotto sul territorio nazionale (prezzo massimo o minimo fissato) oppure che pongano ostacoli tecnici agli scambi (a meno che non si applichino indiscriminatamente ai prodotti nazionali e importati, non vi sia una normativa comunitaria a tutela delle medesime esigenze e non vi siano misure meno restrittive e proporzionate per conseguire lo stesso risultato dettato da esigenze operative quali la protezione della salute pubblica o l’efficacia dei controlli fiscali

    63. 63 La libera circolazione delle merci Vi sono deroghe ai divieti di restrizioni quantitative e misure di effetto equivalente all’importazioni, esportazioni e transito per tutelare alcuni interessi generali quali: Moralità pubblica, Ordine pubblico Pubblica sicurezza Tutela della salute e della vita di persone e animali e preservazione dei vegetali Protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico Tutela della proprietà industriale e commerciale

    64. 64 La libera circolazione delle persone Libera circolazione dei lavoratori subordinati I lavoratori subordinati sono coloro che svolgono un’attività per un certo periodo di tempo, a favore di un’altra persona e sotto la sua direzione, ricevendo come controprestazione una retribuzione Nei confronti di questi soggetti sono vietate tutte le forme dirette e indirette di discriminazione basate sulla nazionalità Deve essere consentito di rispondere a domande di lavoro Spostarsi liberamente per motivi di lavoro negli Stati membri Prendere dimora negli Stati membri con gli analoghi vincoli dei lavoratori nazionali Poter rimanere nel territorio di uno Stato dopo aver occupato un impiego I diritti dei lavoratori si estendono ai suoi familiari Il tema della sicurezza sociale (es. prestazioni previdenziali e sanitarie) è complementare alla libera circolazione dei lavoratori Le limitazioni ammesse devono essere giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica

    65. 65 La libera circolazione delle persone Libera circolazione dei lavoratori autonomi: la libertà di stabilimento Diritto di stabilimento primario: diritto di costituire in uno Stato diverso dal proprio il centro primario delle proprie attività Diritto di stabilimento secondario: diritto di costituire un ulteriore centro di attività in Stato membro mediante agenzie/filiali etc. avendo centro primario in Stato membro Diritto di stabilimento per persone fisiche: attività economiche svolte senza vincolo di subordinazione, in modo autonomo e indipendente Diritto di stabilimento per persone giuridiche: libertà di costituire e gestire imprese, ossia società di qualunque natura a scopo di lucro previste dal diritto pubblico o privato Sono vietate discriminazioni dirette (a beneficio di cittadini di uno Stato membro) e indirette (es. residenza, titoli di studio nazionali) Nella valutazione della Corte sono valutate come restrizioni vietate tutte le disposizioni che hanno effettiva capacità di ostacolare la libertà di movimento,indipendentemente dalla natura discriminatoria

    66. 66 La libera circolazione delle persone La libera circolazione delle persone: dalla libera circolazione dei lavoratori del Tratto di Roma si è passati alla libera circolazione delle persone Abolizione controlli alle frontiere per cittadini di altri Stati membri Accordo di Schengen 14 giugno 1985, in vigore dal 1995 Accordo al di fuori quadro comunitario per opposizione UK, oggi aderiscono Belgio, Francia, Lussemburgo, Germania, Paesi Bassi, Italia, Spagna, Portogallo, Grecia, Austria, Svezia, Finlandia, Danimarca, Islanda, Norvegia, Svizzera, Liechstenstein, Estonia, Repubblica Ceca, Lituania, Ungheria, Lettonia, Malta, Polonia, Slovacchia e Slovenia I cittadini degli Stati aderenti possono liberamente attraversare i confini di uno Stato membro senza controlli (ad esclusione di motivi di ordine pubblico e sicurezza nazionale) Viene instaurata una collaborazione tra le forze di polizia degli Stati aderenti Viene rafforzato il coordinamento per combattere fenomeni mafiosi, spaccio di droga, immigrazione clandestina e traffico di armi Creato sistema di collegamento telematico SIS II per assicurare rapida diffusione di informazioni relative a persone o oggetti

    67. 67 La libera circolazione delle persone Con il Trattato di Maastricht è stata introdotta e disciplina la Cittadinanza europea: tutti i cittadini di uno Stato membro hanno il “diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dal presente trattato e dalle disposizioni adottate in applicazione dello stesso” Introdotto il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato Gli accordi di Schengen sono stati integrati nel quadro giuridico e istituzionale comunitario con il Protocollo sull’integrazione dell’Acquis di Schengen nell’ambito dell’Unione europea, dal quale sono escluse UK e Irlanda

    68. 68 La libera circolazione delle persone Azione comune nei confronti delle politiche verso le persone provenienti da Paesi terzi Politica dei visti (art. 62 TCE) Misure relative alle frontiere esterne, omogeneità soggettiva e temporale, procedurale e formale per rilascio del visto Disciplina politiche dei visti, trattamento dei rifugiati, degli sfollati e delle politiche di immigrazione (art. 63 TCE) Misure minime comuni per l’accoglienza dei richiedenti asilo, per l’attribuzione o le revoca della qualifica di rifugiato negli Stati membri e per assicurare una protezione temporanea agli sfollati Condizioni di ingresso e soggiorno e normativa per rilascio di visti e permessi di soggiorno, inclusi i ricongiungimenti, immigrazione e soggiorni irregolari Cooperazione giudiziaria in materia civile che presenti implicazioni transfrontaliere (art. 65 TCE) Semplificazione delle notifiche transnazionali di atti giudiziari e extragiudiziari, della cooperazione per assunzione di prove, del riconoscimento ed esecuzione delle decisioni penali e commerciali Promozione della armonizzazione della normativa in termini di conflitti di competenza e di conflitti di leggi Promozione della compatibilità delle norme di procedure civile

    69. 69 La libera circolazione dei servizi Nella qualificazione comunitaria dei servizi si includono “le prestazioni fornite normalmente dietro retribuzione, in quanto non siano regolate dalle disposizioni relative alla libera circolazione delle merci, dei capitali e delle persone.” L’art. 49 vieta che vi siano restrizioni nei confronti di cittadini di Stati membri stabiliti in paesi diversi da quello che è destinatario della prestazione del servizio. L’art. 50 completa la disciplina prevedendo che il prestatore che eserciti la sua attività in Stato diverso da quello di origine ha diritto ad effettuarla “alle stesse condizioni imposta dal paese stesso ai propri cittadini” Per la prestazione dei servizi vi sono 4 modalità: 1) il prestatore si sposta a fornire il servizio in uno Stato diverso da quello in cui è stabilito (es. avvocato) 2) il destinatario del servizio si sposta nello Stato del prestatore (es. turista) 3) soltanto il servizio si sposta transfrontaliero (es. servizi finanziari, bancari, assicurativi, trasmissioni televisive, consulenze a distanza) 4) si spostano sia il prestatore che il destinatario (es. turisti con guide)

    70. 70 La libera circolazione dei servizi Sono vietate le discriminazioni dirette, ossia un trattamento meno favorevole per i prestatori di servizi di altri Paesi rispetto ai prestatori stabiliti nel Paese Sono vietate le discriminazioni indirette o occulte che sebbene basate su criteri in apparenza neutri, producono in pratica lo stesso risultato Sono vietate le discriminazioni materiali che si verificano quando c’è la richiesta nei confronti del prestatore straniero di requisiti analoghi a quelli del prestatore residente, ma che rappresentano un ostacolo al libero esercizio, considerando anche che il prestatore è soggetto agli ulteriori requisiti per la prestazione nel proprio Paese di stabilimento la Corte ha perciò previsto che la prestazione dei servizi può essere limitata solo da norme applicate in modo non discriminatorio, giustificata da “motivi imperativi di interesse pubblico” essere proporzionata cioè finalizzata solo a “garantire il conseguimento dello scopo perseguito” e non prevedere altro oltre quanto necessario per il suo raggiungimento

    71. 71 La libera circolazione dei capitali Gli articoli 56-60 TCE, come interpretati dalla Corte, vietano “tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri nonché tra Stati membri e paesi terzi” L’interpretazione data dalla Corte non si limita a considerare contrarie al TCE le normative nazionali che discriminano le operazioni transnazionali, mentre le ammette a livello nazionale, ma applica il divieto a tutte le misure che in modo indistinto limitano la libera circolazione dei capitali a livello transnazionale Possono essere applicate limitazioni ai movimenti di capitale solo se giustificati da ragioni imperative di ordine pubblico e pubblica sicurezza, per applicare la legislazione tributaria, per impedire violazioni della normativa nazionale in particolare relativa a temi fiscali, vigilanza prudenziale sulle istituzioni finanziarie e comunque sulla base del principio di proporzionalità.

    72. 72 Riconoscimento dei diplomi Come complemento della libera circolazione dei servizi e della libertà di stabilimento, il TCE e la Corte hanno definito che i titoli di studio e i titoli professionali conseguiti da un soggetto in ambito comunitario debbano valere in tutti gli Stati membri e che, in presenza di attività che richiedono conoscenze e qualifiche professionali, i titoli acquisiti in altri Stati membri debbano essere valutati in senso aderente alle finalità del Trattato, valorizzando le analogie delle competenze e professionalità attestate dai titoli di studio conseguiti in altri Stati membri

    73. 73 La disciplina della concorrenza Le regole della concorrenza applicabili alle imprese (artt. 81-86 TCE) Divieto di intese pregiudizievoli per la concorrenza Divieto di pratiche di abuso di posizione dominante Disciplina applicabile alle imprese pubbliche Si applicano alle imprese, ossia qualunque entità, comunque organizzate, di natura pubblica o privata, che esercitano un’attività economica, ossia sono attive nell’offerta di beni o servizi sul mercato Le regole della concorrenza applicabili agli Stati (artt. 87-89 TCE) Disciplina relativa al controllo degli aiuti di Stato

    74. 74 Intese pregiudizievoli per la concorrenza Sono dichiarate “incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possono pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto e per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato comune” Accordi tra imprese Prevede un accordo di volontà delle parti, anche non vincolante o scritto ma che manifesti la “comune volontà di comportarsi sul mercato in un determinato modo” Pratiche concordate “Forma di coordinamento delle imprese che, senza essere stata spinta fino all’attuazione di un vero e proprio accordo, costituisce in pratica una consapevole collaborazione fra imprese stesse, a danno della concorrenza, collaborazione la quale porti a condizioni di concorrenza non corrispondenti a quelle normali del mercato, tenuto conto della natura dei prodotti, dell’entità e del numero delle imprese, nonché del volume e delle caratteristiche del mercato stesso” Decisioni di associazioni di imprese Comportamento imposto o raccomandato da associazione di imprese operanti su un certo mercato

    75. 75 Intese pregiudizievoli per la concorrenza Affinché un’intesa sia vietata ex art. 81 deve: Provocare un pregiudizio al commercio degli Stati membri Interpretata estensivamente perciò ogni intesa che nuoce alla realizzazione degli scopi di un mercato unico tra gli Stati a meno che gli effetti non siano limitati al territori di uno solo Stato membro (non integralmente) in qual caso è di competenza dell’ordinamento nazionale (in Italia AGCM) Provocare un pregiudizio alla concorrenza ossia “che abbiano per oggetto e per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato comune” Il pregiudizio alla concorrenza può essere attuale oppure occorre valutarne gli effetti potenziali Per consentire applicazione dell’art. 81 l’intesa deve recare un pregiudizio al commercio ed una restrizione alla concorrenza di un certo rilievo (c.d. pregiudizio sensibile) ossia che superi la soglia de minimis relativa agli accordi di importanza minore (comunicazione Commissione del 22 dicembre 2001)

    76. 76 Intese pregiudizievoli per la concorrenza Ad esempio sono vietate: fissazione prezzo vendita o acquisto o altre condizioni; limitazioni o controlli della produzione, degli sbocchi, dello sviluppo tecnico; ripartizione dei mercati o delle fonti di approvvigionamento; applicazione di condizioni dissimili per prestazioni equivalenti; subordinare la conclusione del contratto a prestazioni supplementari non connesse Sono previste condizioni di esenzione dall’incompatibilità per intese vietate qualora: Contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti Contribuiscano a promuovere il progresso tecnico o economico Evitino comunque di imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi Evitino di dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi

    77. 77 Divieto di abuso di posizione dominante All’art. 82 si definisce incompatibile con mercato comune e vietato nella misura in cui è “pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato comune e su una parte sostanziale di esso” Non è vietata l’acquisizione di una posizione dominante sul mercato ma il suo sfruttamento abusivo La posizione dominante può essere individuale, di gruppo collettiva (quando vi siano tra più imprese indipendenti in un mercato specifico dei vincoli economici che consenta loro comportamenti indipendenti rispetto ai concorrenti, ai clienti e ai consumatori)

    78. 78 Divieto di abuso di posizione dominante Per accertare il possesso di una posizione dominante sul mercato e il suo abuso occorre: A) Individuare il mercato rilevante su cui si esercita la posizione dominante Mercato geografico: ossia la “zona nella quale le condizioni obiettive di concorrenza, relativamente al prodotto in questione, devono essere le stesse per tutti gli operatori economici” Mercato dei prodotti: costituito dai prodotti identici a quelli dell’impresa in esame e dai prodotti che per le loro caratteristiche obiettive sono percepite da consumatore come reciprocamente intercambiabili e sostituibili e quindi siano loro concorrenti

    79. 79 Divieto di abuso di posizione dominante B) Valutare se l’impresa in esame detenga o meno una posizione dominante nel mercato sopra definito (c.d. mercato rilevante) 1)Una posizione dominante consiste nel detenere una “potenza economica grazie alla quale l’impresa che la detiene è in grado di ostacolare la persistenza di una concorrenza effettiva sul mercato di cui trattasi ed ha la possibilità di tenere comportamenti alquanto indipendenti nei confronti dei suoi concorrenti, dei suoi clienti e, in ultima analisi, dei consumatori” 2) Per valutare la posizione dominante si esaminano vari fattori: La quota di mercato La struttura dell’impresa, in particolare se vi siano integrazioni verticali, e le caratteristiche del mercato Il numero e la forza dei concorrenti nel mercato rilevanti, anche in confronto con l’impresa dominante C) Infine occorre valutare se l’impresa abbia effettivamente abusato della sua posizione

    80. 80 Attuazione artt. 81 e 82 TCE Il Consiglio, a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione e sentito il Parlamento, può emanare i regolamenti e le direttive per dare attuazione ai principi degli artt. 81 e 82, definendo le sanzioni applicabili, determinando le modalità di vigilanza e chiarendo quali sono le categorie di intese che sono soggette ad esenzione La Commissione esercita il potere di vigilanza, irroga le sanzioni fino al 10% del fatturato, ha il potere di assumere provvedimenti provvisori e cautelari per evitare un pregiudizio grave e attuale che possa causare un danno irreparabile, valuta gli impegni presentati dalle imprese sottoposte a verifica NB La Commissione ha, inoltre, il potere di valutare le concentrazioni di dimensioni europee e di vietarle o di autorizzarle anche in modo condizionato affinché non si costituiscano o si rafforzino le posizioni dominanti sui mercati rilevanti. Analogo potere spetta alle Autorità di concorrenza degli Stati membri per le operazioni di propria competenza

    81. 81 Le imprese di gestione dei servizi di interesse economico generale È previsto all’art. 86 comma 2 TCE un regime particolare per le imprese incaricate della gestione dei servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale poiché sono sottoposte alle norma della concorrenza nella misura in cui “l’applicazione di tali norme non osti all’adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata” La deroga alle norme del Trattato a favore di imprese che gestiscono servizi di interesse economico generale, sulla base di un atto di pubblica autorità, deve essere interpretato restrittivamente

    82. 82 La disciplina degli aiuti di Stato L’art. 87 c. 1 prevede che “salvo deroghe contemplate nel presente Trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi degli Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza”. Per valutare la sussistenza di un aiuto la Commissione e la Corte hanno elaborato un criterio di analisi detto VIST che valuta: Il vantaggio economico dell’impresa che ne beneficia L’incidenza della misura pubblica sul commercio comunitario Il grado di selettività o specificità Il trasferimento delle risorse statali

    83. 83 La disciplina degli aiuti di Stato Il vantaggio economico dell’impresa che ne beneficia: Il vantaggio economico può derivare da una erogazione di risorse, oppure da una mancata entrata di risorse private che sarebbero dovute nelle casse pubbliche La valutazione della sussistenza di un aiuto pubblico in caso di ingresso nel capitale dell’impresa, di concessione di finanziamenti o garanzie è effettuata dalla Commissione con il criterio del comportamento dell’investitore privato in normali condizioni di mercato (MEIP Market Economy Investor Principle), ossia se risorse conferite sarebbero state reperibili sul mercato alle medesime condizioni L’incidenza della misura pubblica sul commercio comunitario Rappresentano un aiuto incompatibile con il mercato comune gli aiuti che Provocano un rafforzamento della posizione dell’impresa che ne ha goduto rispetto ai suoi concorrenti Sono concessi ad imprese che sono attive in mercati aperti alla concorrenza di imprese appartenenti ad altri Stati membri Il grado di selettività o specificità Perché sia qualificabile come aiuto è necessario che l’incentivo riguardi misure di cui non beneficiano tutte le imprese, indipendentemente dal settore di attività. Questa valutazione di selettività viene effettuata su base nazionale. Il trasferimento delle risorse statali Sono ricompresi nella definizione di aiuto tutti i conferimenti o le agevolazioni erogate dallo Stato, da enti pubblici territoriali, enti pubblici economici o società controllate dallo Stato

    84. 84 La disciplina degli aiuti di Stato Sono considerati dall’art. 87 parag. 2 aiuti automaticamente compatibili: Aiuti a carattere sociale forniti ai singoli consumatori, senza discriminazione relativa all’origine dei prodotti Aiuti destinati a sopperire a danni da calamità naturali o da eventi eccezionali Aiuti concessi ad alcune aree della Germania per il processo di riunificazione Aiuti che possono essere dichiarati compatibili: destinati a favorire lo sviluppo economico di Regioni dove si abbia basso tenore di vita o alto livello di disoccupazione Finalizzati a promuovere la realizzazione di un progetto di interesse europeo o a risolvere un rilevante problema economico nell’economia di uno Stato membro Destinati ad agevolare lo sviluppo di alcune attività produttive o alcune zone con particolari caratteristiche economiche Finalizzati a conservare il patrimonio e promuovere la cultura Che appartengono ad altre tipologie di aiuti su decisione dl Consiglio a maggioranza qualificata Ruolo primario della Commissione e, in alcuni casi, del Consiglio nella valutazione discrezionale della dichiarazione di compatibilità Tipologia di aiuti normalmente autorizzati: Aiuti a finalità regionale per lo sviluppo di zone con problemi sociali e occupazionali Aiuti a finalità settoriale per supportare settori di attività in crisi Aiuti orizzontali trasversali a tutti zone e settori per sviluppare obiettivi di interesse comunitario

    85. 85 La disciplina degli aiuti di Stato La Commissione effettua controlli ex post sugli aiuti di stato già esistenti già in esecuzione prima dell’entrata in vigore del Trattato e ancora applicabili (questa verifica ha particolare significato per i Paesi di recente ingresso nell’Unione) sui progetti istitutivi o modificativi di aiuti di Stato notificati dallo Stato membro con decisioni che possono essere: Dichiarazione che non si tratta di aiuto di Stato Positive Condizionale negativa Sono stati stabiliti dal Consiglio i regolamenti finalizzati a definire i criteri applicativi dell’art. 87 e la Commissione ha adottato alcuni regolamenti che esentano dalla notifica le seguenti categorie di aiuti: A favore di piccole e medie imprese A favore della ricerca e sviluppo A favore della tutela dell’ambiente A favore dell’occupazione e della formazione Di importanza minore (de minimis)

    86. 86 Le politiche comuni Dall’iniziale obiettivo di creare un mercato unico focalizzato sulle tematiche economiche, l’integrazione comunitaria si è progressivamente estesa, nonostante il principio di competenze di attribuzioni, a numerosi ed ampi settori connessi con lo sviluppo di un mercato aperto e concorrenziale Nel Trattato di Roma si prevedeva la realizzazione di politiche comuni nei settori dell’agricoltura, pesca, trasporti, commercio e politica sociale Dall’Atto Unico europeo del 1986 si è esteso il potere di intervento ai settori dell’ambiente, della coesione economica e sociale e della ricerca e sviluppo economico Dal Trattato di Maastricht del 1992 si è ulteriormente esteso il potere di intervento ai settori della politica monetaria, alla cultura, alla sanità pubblica, alla protezione dei consumatori, alle reti transeuropee, all’industria e alla cooperazione allo sviluppo Con il Trattato di Amsterdam si è ampliata la competenza ai temi dell’occupazione e della cooperazione doganale Con il Trattato di Nizza si è introdotta la competenza sulla cooperazione economica, finanziaria e tecnica con i Paesi terzi

    87. 87 Le politiche comuni Politica agricola e della pesca (art. 32 ss.) Politica comune dei trasporti (art. 71 ss.) Politica commerciale (art. 131 ss.) Unione economica e monetaria Politica economica (art. 98 ss.) Politica monetaria (art. 105 ss.) Politica sociale (art. 137 ss.) Politica di coesione economica e sociale Politica di ricerca e sviluppo tecnologico (art. 163 ss.) Politica dell’ambiente (art. 174 ss.)

    88. 88 Trattato di Lisbona Adottato il 13 dicembre 2007 a Lisbona, dopo la doppia bocciatura del Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa Dovrebbe entrare in vigore il 1 gennaio 2009 ma l’esito negativo del referendum irlandese del 12 giugno 2008 può avere impatti negativi Metodo comunitario di interventi di riforma, frutto di negoziato intergovernativo che modifica il diritto comunitario originario preesistente Il Trattato deve proseguire il cammino di integrazione e di costruzione della “casa comune europea” e gestire l’allargamento Modifiche in 61 punti al Trattato dell’Unione europea Modifiche in 295 punti al Trattato istitutivo della comunità europea che viene denominato Trattato sul funzionamento dell’Unione europea Azione di semplificazione degli strumenti giuridici e delle procedure decisionali Incremento della visibilità istituzionale, della autorevolezza e stabilità di indirizzo politico Avvio di una politica estera comune e maggiore coerenza dell’azione verso gli Stati e organismi terzi Incremento del tasso di democraticità

    89. 89 Trattato di Lisbona Riassetto istituzionale: Istituzionalizzazione del Consiglio europeo Poteri del Parlamento e del Presidente della Commissione Composizione della Commissione Istituzione dell’Alto rappresentante dell’Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza Estensione poteri di controllo della Corte di Giustizia Introduzione di nuove criteri di votazione a maggioranza qualificata per il Consiglio Estensione delle competenze dell’Unione: proprietà intellettuale, energia, turismo, sport, protezione civile etc. Maggior rigore della clausola di flessibilità in relazione all’incremento degli Stati membri ed al coinvolgimento dei Parlamenti nazionali Diverse applicazioni della integrazione differenziata : facoltà di deroghe e possibilità di opt-out accanto a modalità di cooperazione rafforzata (con almeno 9 Stati membri) e di cooperazioni strutturate permanenti Procedure speciali (cd. Passerelle) ad esempio procedura di revisione semplificata dei Trattati a contenuto procedimentale o di carattere settoriale Maggior rigore per le adesioni di nuovi Stati membri e introduzione della facoltà di recesso

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