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1. LE RESPONSABILITA’ DI IMPRESA

ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI VICENZA DELEGA DI FUNZIONI E TRASFERIMENTO DELLA RESPONSABILITÀ PENALE avv. Guido Butti – avv. Marina Zalin Butti & partners – avvocati Via Leoncino n. 10 – Verona 045/8012901 www.buttiandpartners.com.

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1. LE RESPONSABILITA’ DI IMPRESA

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  1. ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI VICENZADELEGA DI FUNZIONI E TRASFERIMENTO DELLA RESPONSABILITÀ PENALEavv. Guido Butti – avv. Marina ZalinButti & partners – avvocatiVia Leoncino n. 10 – Verona045/8012901 www.buttiandpartners.com

  2. INDICE DELL’INTERVENTO:1. LE RESPONSABILITA’ DI IMPRESA2. I SOGGETTI RESPONSABILI3. IL TRASFERIMENTO DELLE RESPONSABILITA’ NELL’ORGANIZZAZIONE AZIENDALE4. COME CONFERIRE UNA VALIDA DELEGA DI FUNZIONI5. COME GESTIRE LA DELEGA DI FUNZIONI

  3. 1. LE RESPONSABILITA’ DI IMPRESA • RESPONSABILITA’ CIVILI (CONTRATTUALI – EXTRACONTRATTUALI) – il danno ambientale • RESPONSABILITA’ PENALI • RESPONSABILITA’ IN MATERIA AMBIENTALE • RESPONSABILITA’ IN MATERIA DI SICUREZZA • RESPONSABILITA’ DA PRODOTTO

  4. IL CONCETTO DI RESPONSABILITÀ Con l’espressione responsabilità, in senso giuridico, si vuole indicare quella situazione in cui un soggetto è chiamato a rispondere del proprio comportamento verso terzi. Si distingue: nei confronti di soggetti privati: responsabilità contrattuale ed extracontrattuale; nei confronti dello Stato: responsabilità penale e amministrativa

  5. AZIONE OD OMISSIONE DOLO – COLPA DANNO NESSO CAUSALE RESPONSABILITA’ OBBLIGO AL RISARCIMENTO

  6. LARESPONSABILITA’CIVILE 1. RESPONSABILITA’ CONTRATTUALE = Deriva dall’inadempimento del contratto 2. RESPONSABILITA’ EXTRACONTRATTUALE = Consegue alla lesione di un diritto al di fuori di un rapporto contrattuale

  7. LA RESPONSABILITÀ CIVILE CONTRATTUALE E’ collegata agli obblighi che un soggetto assume nei confronti di un altro con il quale ha stipulato un contratto; in caso di violazione degli obblighi contrattualmente assunti, la parte inadempiente sarà tenuta: • ad eseguire esattamente l’obbligazione su di lei incombente; • a risarcire la parte adempiente degli eventuali danni da questa subiti.

  8. I principi espressi sono contenuti nei seguenti articoli del codice civile: • Art. 1218 Responsabilità del debitore “il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile” • Art. 1223 Risarcimento del danno “il risarcimento del danno per l’inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta”

  9. LA RESPONSABILITÀ CIVILE EXTRACONTRATTUALE Art. 2043 del codice civile: Risarcimento per fatto illecito Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno

  10. secondo l’art 2043 c.c. Il danneggiato deve fornire la prova di: • Danno • Rapporto causale tra il comportamento dell’impresa incolpata ed il danno • Colpa

  11. LA RESPONSABILITÀ AGGRAVATA Individuazione delle attività pericolose: • Quelle nelle quali sono gestiti rifiuti definiti pericolosi • Quelle che presentano particolari caratteristiche comportanti la probabilità del verificarsi di un danno

  12. La responsabilità aggravata stabilita dall’art. 2050 c.c. per l’esercizio di attività pericolose: L’impresa incolpata deve provare di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno! INVERSIONE DELL’ONERE DELLA PROVA

  13. LA RESPONSABILITA’ OGGETTIVA • In qualche caso il responsabile non è anche l’autore del danno: responsabilità indiretta o per colpa altrui (art. 2047 e art. 2048 c.c.) • In altri casi è addirittura sufficiente una relazione qualsiasi (anche non causale) tra un soggetto ed un danno: responsabilità oggettiva (art. 2049 c.c.; danno da prodotti difettosi, D.P.R. 24 05 88, n. 224)

  14. IL DANNO AMBIENTALEArt. 18, comma 1, L. 349/86 «Qualunque fatto doloso o colposo in violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a legge che comprometta l’ambiente, ad esso arrecando danno, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, obbliga l’autore del fatto al risarcimento nei confronti dello Stato»

  15. E’ cagionato da un comportamento contrario alla legge dettata in materia ambientale o a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione in base ad essa • E’ cagionato da un comportamento volontario o contrario a regolamenti, ordini, discipline (colpa specifica), considerato pericoloso a priori dal legislatore • Consiste in una compromissione effettiva dell’ambiente (danneggiamento, alterazione, deterioramento, distruzione totale o parziale) • Obbliga il suo autore al risarcimento del danno nei confronti dello Stato

  16. Il danno ambientale come speciesdel genus illecito civile

  17. Comportamento contrario alle leggi ambientali Comportamento doloso o colposo (colpa specifica) Compromissione ambiente (danneggiamento alterazione, deterioramento, distruzione) Risarcimento a favore dello Stato DANNOINGIUSTO DANNO AMBIENTALE • Comportamento contrario alla legge • Comportamento doloso o colposo (colpa generica) • Compressione o negazione di un diritto altrui • Risarcimento a favore del titolare del diritto leso

  18. IL RISARCIMENTO DEL DANNO AMBIENTALEArt. 18, comma 8, L. 349/86 • “Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone , ove possibile, il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile” • Gerarchia delle sanzioni: 1) ripristino 2) risarcimento patrimoniale del danno • Sentenza cd dei fanghi rossi di Scarlino (n. 440/88 della Corte di Cassazione): ripristino come unico mezzo idoneo a restituire alla collettività il diritto alla fruibilità dell’ambiente

  19. IL RIPRISTINO «OVE POSSIBILE» • L’art. 2058 c.c. subordina la possibilità per il giudice di ordinare il ripristino alla non eccessiva onerosità per il debitore • Il comma 6 dell’art. 18 lo richiede «ove possibile»

  20. IL SOGGETTO TENUTO AL RISARCIMENTOArt. 18, comma 7, L. 349/86 • “In caso di concorso nello stesso evento di danno, ciascuno risponde nei limiti della propria responsabilità individuale” • L’esclusione della regola civilistica della solidarietà tra condebitori (art. 2055 c.c.) testimonia la funzione anche punitiva del risarcimento del danno ambientale • L’esclusione deriva dall’origine pubblica del danno all’ambiente (danno erariale) • La giurisprudenza dominante applica comunque la regola della solidarietà

  21. LA RESPONSABILITÀ PENALE • Previsione legislativa del fatto vietato e della sanzione comminata (principio di legalità) • Comportamento esterno suscettibile di percezione (principio di materialità) • Comportamento concretamente lesivo o pericoloso del bene giuridico tutelato (principio di necessaria lesività) • Comportamento effettivamente rimproverabile al suo autore (principio di colpevolezza)

  22. L’ILLECITO PENALE: elementi costitutivi Elemento oggettivo (tipicità): • Condotta • Evento • Nesso causale • Assenza di cause di giustificazione (antigiuridicità) Elemento oggettivo (colpevolezza): • Dolo • Colpa • Preterintenzione • Responsabilità oggettiva

  23. L’ILLECITO PENALE I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni Il sistema distintivo – indicato dalla legge (art. 30 c.P.) – è un criterio di carattere formale che distingue tra delitti e contravvenzioni in base alla pena prevista per le singole fattispecie: DELITTI: CONTRAVVENZIONI: • ergastolo • reclusione - arresto • multa - ammenda

  24. DELITTI E CONTRAVVENZIONI: differenze di disciplina • ELEMENTO PSICOLOGICO • TENTATIVO • CONTRAVVENZIONI: PUNITE SIA A TITOLO DI DOLO CHE DI COLPA • DELITTI: LA PUNIBILITA’ PER COLPA DEVE ESSERE ESPRESSAMENTE PREVISTA DAL CODICE • CONTRAVVENZIONI: NON AMMESSO • DELITTI: AMMESSO

  25. PRESCRIZIONE • OBLAZIONE • CONTRAVVENZIONI: PRESCRIZIONE BREVE (MAX 4 ANNI E MEZZO) • DELITTI: PRESCRIZIONE LUNGA, IN TALUNI CASI IMPRESCRITTIBILI (ES. DELITTI PUNITO CON L’ERGASTOLO) • CAUSA DI ESTINZIONE DEL REATO AMMESSA SOLO PER LE CONTRAVVENZIONI

  26. LA TUTELA DELLE ACQUE DALL’ INQUINAMENTO(D.Lgs. 152/99) I principali obblighi dell’imprenditore: • L’apertura di nuovi scarichi • Il problema degli scarichi esistenti • La violazione delle prescrizioni • Il superamento dei limiti tabellari • La responsabilità del gestore

  27. IL PROCEDIMENTO DI DIFFIDA In caso di inosservanza delle prescrizioni dell’autorizzazione allo scarico: • alla diffida, stabilendo un termine per l’eliminazione dell’irregolarità 2) alla diffida + sospensione dell’autorizzazione per un tempo determinato (in caso di pericolo per la salute pubblica e/o l’ambiente) 3) alla revoca dell’autorizzazione in caso di inadempimento della diffida o in caso di violazioni pericolose e reiterate

  28. I RIFIUTI (D.Lgs. 22/97) I principali obblighi dell’imprenditore: - Il divieto diabbandono di rifiuti - Le autorizzazioni per l’attività di gestione di rifiuti - La bonifica dei siti - Gli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari - Il traffico illecito di rifiuti

  29. L’INQUINAMENTO ATMOSFERICO(D.P.R. 203/88) • I principali obblighi dell’imprenditore: • impianti esistenti – autorizzazione + relazione tecnica e progetto di adeguamento • impianti nuovi – autorizzazione • Rispetto dei limiti di emissione

  30. I PERICOLI DI INCIDENTI RILEVANTI (D.Lgs. N. 334/1999) AMBITO DI APPLICAZIONE

  31. CLASSIFICAZIONE CONVENZIONALE

  32. Adempimenti per il gestore A chi inviarli ? Regione Prefetto Ministero dell’ambiente Regione Prefetto Sindaco

  33. A chi inviarli ? ADEMPIMENTI PER IL GESTORE Ministero dell’Ambiente Regione Provincia Comune Prefetto Comitato tecnico regionale o interregionale Comitato tecnico regionale o interregionale Provincia Prefetto

  34. A chi inviarli ? ADEMPIMENTI PER IL GESTORE Provincia Prefetto Ministero dell’Ambiente Prefetto Sindaco Comando provinciale dei V.F. Presidente della giunta regionale Presidente dell’Amministrazione provinciale

  35. LA SICUREZZA SUL LAVORO(D.Lgs. 626/94) I principali obblighi del datore di lavoro: OBBLIGHI GENERICI • Valutazione dei rischi (elaborazione documento) • Designazione addetti (R.S.P.P., squadra antincendio, evacuazione, pronto soccorso, medico competente) • Adozione di tutte le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori

  36. Obblighi documentali (registro infortuni, documentazione sanitaria, verbale riunione periodica) • Obblighi nei contratti di appalto (verifica idoneità professionale, informazione, coordinamento) • Riunione periodica sulla sicurezza • Informazione e formazione dei lavoratori • Obblighi relativi ai luoghi di lavoro • Obblighi relativi all’uso delle attrezzature di lavoro e ai dispositivi di protezione

  37. OBBLIGHI SPECIFICI: Impiego di agenti cancerogeni e mutageni Impiego di agenti chimici Impiego di agenti biologici

  38. La violazione degli obblighi comporta una conseguente responsabilità penale Procedimento di estinzione delle contravvenzioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 758/94)

  39. ORGANO DI VIGILANZA Accerta la violazione impartisce un’apposita prescrizione fissa un tempo adeguato per la regolarizzazione (max 6 mesi) entro 60 giorni dalla scadenza del termine verifica se la violazione è stata eliminata riferisce la contravvenzione al P.M., ma il procedimento penale resta sospeso Ammette il contravventore a pagare entro 30 giorni una somma pari ad ¼ dell’ammenda massima stabilita per l’originaria contravvenzione PUNTI FONDAMENTALI DEL PROCEDIMENTO DI ESTINZIONE

  40. Entro 120 giorni dalla scadenza del termine per l’adempimento: comunica al P.M. l’adempimento e l’avvenuto pagamento della somma la contravvenzione si estingue

  41. Estranei al meccanismo di estinzione • Delitti colposi che possono derivare dalla violazione delle norme previste dal D.lgs. 626/94: Omicidio colposo (art. 589 c.p.) Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

  42. LA RESPONSABILITA’ DA PRODOTTO DIFETTOSO(D.P.R. 24 maggio1988, n.224) • Introduce una forma di responsabilità oggettiva: la responsabilità del fabbricante è ricollegata semplicemente al difetto del prodotto che ha arrecato il danno; • A nulla giova dimostrare di avere impiegato la dovuta diligenza; • Il fabbricante si libera da responsabilità soltanto se riesce a dimostrare una delle circostanze di cui all’art. 6

  43. ART.6: LA RESPONSABILITA’ E’ ESCLUSA: …… se lo stato delle conoscenze tecniche e scientifiche, al momento in cui il produttore ha messo in circolazione il prodotto, non permetteva ancora di considerare il prodotto come difettoso; ………..

  44. 2. I SOGGETTI RESPONSABILI • LEGALE RAPPRESENTANTE - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE • DATORE DI LAVORO • DIRIGENTI • PREPOSTI

  45. IL LEGALE RAPPRESENTANTE • Soggetto/i cui spetta il potere di amministrazione e di rappresentanza della società, ossia il potere di compiere atti in nome e per conto della società • Salva diversa indicazione contenuta nello statuto, nelle società di persone l’amministrazione della società spetta a tutti i soci

  46. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE • Nelle società di capitali, quanto gli amministratori sono più di uno essi formano il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, organo cui spetta, collegialmente, la gestione dell’attività sociale • Il consiglio – se consentito nell’atto costitutivo – può delegare le proprie attribuzioni ad alcuni dei suoi membri (AMMINISTRATORI DELEGATI)

  47. IL DATORE DI LAVORO • Soggetto titolare del rapporto di lavoro o comunque quello che ha la responsabilità dell’impresa stessa o dell’unità produttiva, in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa (art. 2 lett. b) D.Lgs. 626/94) • Se l’impresa assume forma individuale: TITOLARE DELL’IMPRESA • Se l’impresa ha carattere di società: LEGALE RAPPRESENTANTE o DIRETTORE UNITA’ PRODUTTIVA

  48. Se l’impresa è esercitata sotto forma di società priva di personalità giuridica (s.s., s.n.c., s.a.s.), o nelle società di fatto: TUTTI I SOCI “Sussiste responsabilità penale per fatti omissivi accertati a carico di una società di persone in capo ai singoli soci, rimanendo del tutto irrilevante la ripartizione dei compiti all’interno della compagine sociale”(Cass. pen. sez. III, 13 aprile 1989; 18 maggio 1983)

  49. IL DIRIGENTE • Sono dirigenti – secondo la definizione contenuta nei contratti collettivi – coloro che, rispondendo direttamente all’imprenditore o ad altro dirigente a ciò espressamente delegato, svolgono funzioni di elevato grado di professionalità, con ampia autonomia “La qualifica di dirigente spetta al prestatore di lavoro il quale sia in concreto investito di attribuzioni che, per la loro ampiezza e per i poteri di iniziativa, gli consentano di adottare scelte operative e di imprimere un indirizzo all’attività aziendale” (Cass. civ. sez. lav., 28 gennaio 1989)

  50. IL PREPOSTO • Sono preposti coloro che, sovraintendono a tutte le attività alle quali siano addetti lavoratori subordinati o ad essi equiparati (art. 4 D.P.R. 574/55) “al preposto compete tutto quanto concerne la direzione e la sorveglianza degli operai che gli sono sottoposti, affinché dagli stessi non vengano eseguite operazioni o manovre avventate dalle quali possano scaturire condizioni di pericolo” (Cass. pen. sez. IV, 30 aprile 1991)

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