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L’imposta di bollo

Docente Patrizia Strano. L’imposta di bollo. CAMPOGALLIANO 22 ottobre 2008. L’IMPOSTA DI BOLLO. E’ regolamentata:. Dal D.p.r. 26 ottobre 1972, n. 642. Dal Decreto del Ministero delle Finanze 20 agosto 1992 che ha approvato la nuova Tariffa All. A al D.p.r. 642. Le entrate dello Stato.

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L’imposta di bollo

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Presentation Transcript


  1. Docente Patrizia Strano L’imposta di bollo CAMPOGALLIANO 22 ottobre 2008

  2. L’IMPOSTA DI BOLLO

  3. E’ regolamentata: Dal D.p.r. 26 ottobre 1972, n. 642 Dal Decreto del Ministero delle Finanze 20 agosto 1992 che ha approvato la nuova Tariffa All. A al D.p.r. 642

  4. Le entrate dello Stato sono catalogate secondo due principi: • Sotto il profilo economico: • . entrate originarie • . entrate derivate • Sotto il profilo contabile: entrate ordinarie • . entrate straordinarie

  5. Sono entrate ordinarie quelle dipendenti da cause permanenti o ricorrenti: imposta sul reddito delle persone fisiche Sono entrate straordinariequelle che ricorrono occasionalmente per fronteggiare eventi imprevisti: una tantum Le entrate dello Stato Sono entrate originariequelle che derivano dalla gestione diretta di risorse: impiego di beni di proprietà dell’ente, proventi derivanti da attività industriali Sono entrate derivatetutte le altre: entrate tributarie, donativi, prestiti pubblici, emissione di carta moneta Nell’ambito delle entrate derivanti dalla legge si distinguono: Le entrate connesse a fatti illeciti - sanzioni Le entrate connesse a fatti leciti -entrate tributarie

  6. Le entrate tributarie sono caratterizzate dal principio della coattività della prestazione La coattività deriva dal principio di imperio dello Stato nel rispetto: 1. del principio di legalità 2. del disposto dell’art. 53 della Costituzioneper il quale: L’imposizione tributaria non può mai prescindere dalla capacità contributivadei soggetti tenuti alla prestazione

  7. Caratteristica è la correlazione di tali prestazioni con la spesa pubblica cui sono chiamati a concorrere tutti i cittadini I tributi sono: Una delle categorie delle prestazioni patrimoniali coatte Dunque il tributo è…

  8. …una prestazione coattiva e pecuniaria prevista dalla legge nel rispetto della capacità contributiva per fornire all’ente pubblico i mezzi necessari per far fronte alle spese considerate nel loro complesso Nell’ambito dei tributi esistono diverse figure a seconda dei presupposti al cui verificarsi la legge stabilisce il sorgere del dovere di concorrere alle spese della collettività I tributi più importanti e conosciuti sono: 1. Le tasse 2. Le imposte

  9. L’imposta è: La tassa è: Una prestazione pecuniaria collegata alla richiesta di una specifica prestazione da parte dell’ente pubblico ed al vantaggio che il singolo trae da quest’ultima. Una prestazione coattiva di regola pecuniaria dovuta dal soggetto passivo senza alcuna relazione specifica con una particolare attività dell’ente pubblico. La domanda di un servizio rende necessaria un’attività dell’ente pubblico ed a ciò la legge ricollega la prestazione tributaria, ma non esiste una correlazione tra la tassa ed il costo del servizio e dunque non si ravvisa uno scambio di prestazioni in un contesto obbligatorio tra singolo ed ente pubblico.

  10. Nell’ambito delle imposte si distinguono: Le imposte indirette che colpiscono la ricchezza indirettamente cioè solo in occasione di manifestazione indiretta di capacità contributiva (trasferimento di un bene, l’ammissione di un consumo ecc.) ad es. imposta di registro, imposta sulle successioni, imposta di bollo Le imposte dirette che colpiscono la capacità contributiva (ricchezza, patrimonio o reddito) nella sua immediata e diretta manifestazione ad es. IRPEF

  11. Il D.p.r. 26 ottobre 1972, n.642è stato emanato in attuazione della Legge n. 825/1971 relativa alla delega legislativa per la riforma del sistema tributario L’imposta di bollo ha come oggetto il negozio giuridico o altro atto di natura civile, commerciale, giudiziale o stragiudiziale contenuto sulla carta

  12. Per questo l’imposta di bollo è definita quale: Tuttavia la natura dell’atto scritto sulla carta è determinante per stabilire: se l’atto è da assoggettare ad imposta, quando è da assoggettare, se è esente, come va assolta l’imposta, in quale misura • Imposta indiretta cartolare: • Impostaperché prestazione • coattiva prevista dallo Stato, • Indirettaperché colpisce in occasione di manifestazione indiretta di capacità contributiva, • Cartolareperché sempre riferita all’atto contenuto sulla carta Poiché l’imposta di bollo colpisce il documento e non l’atto la stessa è dovuta anche quando l’atto risulti viziato, annullabile o nullo.

  13. Il D.p.r. 642/72 si compone di tre parti: Gli atti, i documenti ed i registri soggetti all’imposta sono raggruppati in due categorie: • Una parte generale di natura precettivacomposta di 42 articoli, • La Tariffa All. Aparti prima e seconda, che regolamenta la disciplina degli atti soggetti ad imposta fin dall’origine ed in caso d’uso, • La Tabella All. Bche formula l’elencazione degli atti e documenti esenti in modo assoluto dall’imposta e di quelli esenti in riferimento agli usi. • Atti soggetti all’imposta fin dall’origine, elencati nella prima parte dell’all. A – Tariffa, • Atti soggetti all’imposta solo in caso d’uso, elencati nella seconda parte dell’all. A - Tariffa

  14. In riferimento agli atti soggetti all’imposta: Valore dell’imposta • Quando l’atto è soggetto all’imposta fin dall’origine il valore dovuto è quello previsto al momento della formazione dell’atto e l’imposta non va integrata in caso di utilizzazione successiva alla formazione; • Quando l’atto è soggetto all’imposta solo in caso d’uso si applica il valore dell’aliquota corrente al momento dell’utilizzazione dell’atto • Se l’imposta è dovutafin dall’origine, il presupposto giuridico èla formazione dell’atto; • Se l’imposta è dovutain caso d’uso, il presupposto giuridico èl’utilizzazione dell’atto.

  15. La regolarizzazionedell’atto con l’imposta dovuta si attua mediante registrazionedell’atto stesso all’Ufficio del Registro • La registrazione: • consiste nell’annotazione degli atti in appositi registri, • attesta l’esistenza degli atti stessi, • attribuisce agli atti data certa di fronte ai terzi • ne assicura la conservazione.

  16. Modalità di riscossione dell’imposta In modo virtuale, applicabile solo a certe categorie di atti previste con D.M. mediante pagamento diretto all’Ufficio del Registro o a mezzo c/c postale. Pagamento in modo virtuale a mezzo autorizzazione dell’Intendenza di Finanza competente per territorio. In modo ordinario, quando la legge stabilisce che l’atto sia redatto su apposita carta bollata e filigranata, In modo straordinario, se l’atto può essere redatto su carta diversa da quella bollata, l’imposta è assolta mediante l’uso di marche da bollo o bollo a secco,

  17. La Tariffa Allegato “A” al D.p.r. 642/72 è stata approvata con D.M. 20 agosto 1992 Negli artt. Da 1 a 4 della Tariffa sono elencati: La tariffa si compone di due parti: Parte prima che disciplina gli atti soggetti ad imposta fin dall’origine, Parte seconda che disciplina gli atti soggetti ad imposta solo in caso d’uso • Atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o altri pubblici ufficiali, • Certificati, copie autenticate, estratti di qualunque atto o documento rilasciato da notai o da altri pubblici ufficiali, • Istanze tendenti ad ottenere l’emanazione di un atto o il rilascio di un certificato.

  18. Si evidenzia quindi un elemento che è criterio base per gli operatori dei Servizi Demografici Per lecopie dichiarate conformil’imposta, salva specifica disposizione, è dovuta indipendentemente dal trattamento previsto per l’originale. (Nota all’art. 1 della Tariffa) Tutti i certificati e gli atti che essi rilasciano in riferimento alle procedure anagrafiche costituiscono base imponibile per l’applicazione dell’imposta:questa è la regola generale La certificazione e gli atti emessi non sono soggetti ad imposta unicamente nell’ipotesi in cui siano destinati ad uno degli usi riconosciuti esenti per legge

  19. Questa è l’eccezione che va dimostrata con l’indicazione della norma esonerativa Ad esempio… I certificati e gli estratti delloStato Civilesono invece esenti in base all’art. 7 della Legge 405/90 Gli atti delle procedure elettorali e della leva militare sono invece esenti in base rispettivamente agli art. 1 e 2 della Tabella All. B

  20. La Tabella Allegato “B” disciplina i casi di esenzione dall’obbligo di imposta ad es. per l’area demografica sono esenti da imposta: Art. 1 – petizioni agli organi legislativi, atti e documenti riguardanti la formazione e la tenuta delle liste elettorali, atti e documenti relativi all’esercizio dei diritti elettorali, Art. 2 – elenchi e ruoli concernenti l’Ufficio del Giudice Popolare, la leva militare e tutta la documentazione relativa, Art. 8 – copie, atti e certificati rilasciati nell’interesse di persone non abbienti, Art. 9 – atti e documenti in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e di assegni familiari.

  21. Anche il Testo Unico D.p.r. 445/2000 disciplina il regime dell’imposta di bollo Art. 14 – dichiarazioni sostitutive,domande per ottenere certificati ed altri atti e documenti esenti da imposta, domande per il rilascio di copie ed estratti dei registri di anagrafe e di stato civile, Art. 16 – atti e documenti scambiati tra amministrazioni Art. 18 – passaporti carte di identità Art. 37 – Le dichiarazioni sostitutive di cui agli Art. 46 e 47 sono esenti dall’imposta di bollo, l’imposta di bollo non è dovuta quando per le leggi vigenti sia esente da bollo l’atto sostituito ovvero quello nel quale è apposta la firma da legalizzare.

  22. Oltre che nella Tabella All. “B” le esenzioni dall’imposta sono disciplinate in varie norme specifiche di settore. Ad es.l’art. 8 della Legge n. 342/2000 per il quale:“La legalizzazione delle fotografie prescritte per il rilascio di documenti personali non è soggetta all’obbligo del pagamento dell’imposta di bollo”. Il Ministero delle Finanze con risoluzione N° 451625 di data 4 aprile 1990 ha ribadito che non può essere applicata alcuna esenzione dell’imposta di bollo che non sia prevista dal D.p.r. 642/72, dal D.p.r. 601/73 o da leggi speciali successive.

  23. Responsabilità e principio di solidarietà In riferimento ai documenti soggetti ad imposta fin dall’origine: sono solidalmente obbligati al pagamento dell’imposta e delle eventuali soprattasse e pene pecuniarietutti i soggetti che hanno sottoscritto, ricevuto, accettato o negoziato atti e documenti non in regola con l’imposta o che degli stessi facciano uso.

  24. I diritti di segreteria L’applicazione dei diritti di segreteria è obbligatoria E’obbligatoria anche l’istituzione del registro riepilogativo dei diritti riscossi Sono disciplinati dal D.p.r. 604/62 e succ. modificazioni (D.p.r. 04/12/1997, n°465). La tabella D del D.p.r. 604 è stata sostituita dall’articolo 27 del D.L. 28/02/1983, n°55 e modificata con l’art.19-ter della legge 440/87.

  25. Lo spirito di questo convegno è quello di dare la piena convinzione agli operatori che la Pubblica Amministrazione per essere rinnovata necessita di Professionalità Competenza Collaborazione Anche il Vostro impegno, il Vostro spirito di servizio, la Vostra professionalità vi renderanno sicuriprotagonisti del cambiamento. Vi ringrazio per la vostra gentile attenzione

  26. Patrizia Strano Responsabile Ufficio Studi Comune Rovereto Tel 0464 452195 E-mail: pstrano@dea-online.it Vi ringrazio per la vostra gentile attenzione

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