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Le novità in materia di imposta unica comunale ( Iuc ) di Luigi Giordano

Le novità in materia di imposta unica comunale ( Iuc ) di Luigi Giordano. Le novità in materia di imposta municipale propria ( Imu ). La proroga della scadenza del saldo Imu 2013. La proroga della scadenza del saldo Imu 2013. Legge 27 dicembre 2013, n. 147 Articolo 1, comma 728

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Le novità in materia di imposta unica comunale ( Iuc ) di Luigi Giordano

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Presentation Transcript


  1. Le novità in materia di imposta unica comunale (Iuc) di Luigi Giordano

  2. Le novità in materia di imposta municipale propria (Imu)

  3. La proroga della scadenza del saldo Imu 2013

  4. La proroga della scadenza del saldo Imu 2013 Legge 27 dicembre 2013, n. 147 Articolo 1, comma 728 La disposizione prevede che non sono applicati sanzioni e interessi nel caso di insufficiente versamento della seconda rata dell’Imu 2013, qualora la differenza sia versata entro il termine di versamento della prima rata dell’Imu 2014 Decreto legge 30 novembre 2013, n. 133 convertito dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5 Articolo 1, comma 12bis La disposizione prevede che non sono applicati sanzioni e interessi nel caso di insufficiente versamento della seconda rata dell’Imu 2013, qualora la differenza sia versata entro il 24 gennaio 2014 Decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68 Art. 2, comma 1bis  La disposizione abroga il comma 12bis dell’art. 1 del decreto legge n. 133 del 2013

  5. Imu: il pagamento degli immobili oggetto di multiproprietà

  6. Il pagamento degli immobili oggetto di multiproprietà Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 Art. 69, comma 1, lettera a) “contratto di multiproprietà”: un contratto di durata superiore a un anno tramite il quale un consumatore acquisisce a titolo oneroso il diritto di godimento su uno o più alloggi per il pernottamento per più di un periodo di occupazione ICI Versamento (legge 23 dicembre 2000, n. 388 - Art. 19): effettuato dall'amministratore del condominio o della comunione. L'amministratore è autorizzato a prelevare l'importo necessario al pagamento dell'ICI dalle disponibilità finanziarie del condominio attribuendo le quote al singolo titolare dei diritti con addebito nel rendiconto annuale Dichiarazione (decreto 12 maggio 2009): • vi è l’obbligo • deve essere presentata dai singoli titolari dei diritti … segue

  7. Il pagamento degli immobili oggetto di multiproprietà IMU 2012 Versamento: dai singoli titolari dei diritti Dichiarazione (decreto 30 settembre 2012): • vi è l’obbligo • deve essere presentata dai singoli titolari dei diritti IMU dal 2013 Decreto legge 6/03/2014, n.16 convertito dalla legge 2/05/2014, n.68 Articolo 1, comma 1, lettera c-bis) Versamento (a decorrere dall’anno d’imposta 2013): effettuato da chi amministra il bene. L'amministratore è autorizzato a prelevare l'importo necessario al pagamento dell'IMU dalle disponibilità finanziarie comuni attribuendo le quote al singolo titolare dei diritti con addebito nel rendiconto annuale

  8. Imu: la verifica del gettito 2013 relativo ai fabbricati “D” e la rideterminazione del Fondo di solidarietà comunale

  9. Verifica gettito IMU anno 2013 Decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68 Articolo 7 La norma prevede che entro il 31 marzo 2014: • il Ministero dell’economia e delle finanze verifica il gettito Imu anno 2013, con particolare riferimento alla distribuzione degli incassi dei fabbricati di categoria D • il Ministero dell’Interno determina le variazioni delle assegnazioni del fondo di solidarietà comunale per l’anno 2013 derivanti dalla predetta verifica I Comuni interessati dalle suddette variazioni possono approvare il rendiconto 2013 entro il 30/06/2014 anziché entro il 30/04/2014 Se il Comune deve versare ulteriori importi al Fondo di solidarietà comunale, in assenza di impegni di spesa già contabilizzati a tale titolo, l’impegno di spesa può essere assunto sull’annualità 2014

  10. La contabilizzazione dell’Imu

  11. Contabilizzazione dell’IMU Decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68 Articolo 6 1. Ai fini della contabilizzazione delle regolazioni finanziarie di cui all’articolo 1, comma 380-ter, lettera a) della legge 24 dicembre 2012, n. 228, i Comuni iscrivono la quota dell’imposta municipale propria al netto dell’importo versato all’entrata del bilancio dello Stato. Per uniformarsi a tale principio, i comuni possono effettuare eventuali rettifiche contabili per l’esercizio 2013, in sede di approvazione del rendiconto di cui all’articolo 227 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

  12. Le novità in materia di tributo sui servizi indivisibili (Tasi)

  13. La nuova definizione del presupposto della Tasi

  14. Tasi: presupposto Presupposto Legge 27 dicembre 2013, n. 147 Art. 1, comma 669 prima dell’art. 2, comma 1, lettera f) del decreto legge n. 16 del 2014 convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68 è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini dell’IMU, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti dopo l’art. 2, comma 1, lettera f) del decreto legge n. 16 del 2014 convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68 è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell’Imu, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli … segue Pagina 14

  15. Tasi: esclusioni Esclusioni: aree scoperte, non operative, pertinenziali o accessorie a locali imponibili aree comuni condominiali di cui all’art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva (tetti, scale, portici, cortili, alloggio del portiere se non occupato, lavanderia, riscaldamento centrale, ecc.) Disposizione abrogata dall’art. 2, comma 1, lettera g), del decreto legge n. 16 del 2014 convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68 Pagina 15

  16. L’extra leva fiscale prevista per la Tasi

  17. Tasi: aliquote Legge 27 dicembre 2013, n. 147 Art. 1, commi 676-678 l’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille il Comune, con il regolamento, può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento il Comune, con il medesimo regolamento, può determinare l’aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili: abitazione principale: 6 per mille fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola: 2 per mille altri immobili: 10,6 per mille per il 2014, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale l’aliquota massima della TASI non può comunque eccedere l’1 per mille … segue Pagina 17

  18. Tasi: aliquote Decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68 Art. 1, comma 1, lettera a) (aggiunge un periodo al comma 677 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013) per lo stesso anno 2014, possono essere superati i limiti stabiliti nelle precedenti lettere c) e d), per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, ex comma 2 dell’art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011, detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 13 del citato decreto legge n. 201 del 2011 Pagina 18

  19. La nuova definizione del trasferimento compensativo della perdita di gettito Tasi

  20. Tasi: trasferimento compensativo Legge 27 dicembre 2013, n. 147 Art. 1, comma 731 riferimento all’anno 2014 contributo ai Comuni di 500 milioni di euro finalizzato a finanziare detrazioni Tasi a favore di: abitazione principale e relative pertinenze dei familiari dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale possibilità di finanziare detrazioni Tasi in favore dei cittadini italiani iscritti all’AIRE ripartizione contributo: con decreto del Mef, da adottare entro il 28 febbraio 2014 tenendo conto dei gettiti standard ed effettivi dell’Imu e del gettito standard della Tasi, relativi all'abitazione principale, e della prevedibile dimensione delle detrazioni adottabili da ciascun Comune il contributo eventualmente inutilizzato viene ripartito in proporzione del gettito della Tasi relativo all’abitazione principale dei Comuni che hanno introdotto le detrazioni nel 2013 (?), entro il 28 febbraio 2014 (?) … segue Pagina 20

  21. Tasi: trasferimento compensativo Decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68 Art. 1, comma 1, lettera d) (sostituisce il comma 731 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013) riferimento all’anno 2014 contributo ai Comuni di 625 milioni di euro senza vincolo di destinazione ripartizione contributo: con decreto del Mef, senza termine per l’adozione tenendo conto dei gettiti standard ed effettivi dell’Imu e della Tasi Pagina 21

  22. Le nuove esenzioni Tasi

  23. Tasi: esenzioni Decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68 Art. 1, comma 3 sono esenti dalla Tasi: gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali sono altresì esenti i rifugi alpini non custoditi, i punti di appoggio e i bivacchi fabbricati classificati o classificabili nelle categoria catastale E fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’art.5-bis del DPR 29.09.73, n.601 fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto fabbricati di proprietà della Santa Sede fabbricati appartenenti agli Stati esteri ad alle organizzazioni internazionali che sono esentati dal pagamento dell’ILOR sui fabbricati … segue Pagina 23

  24. Tasi: esenzioni Decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68 Art. 1, comma 3 sono esenti dalla TASI: gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222 resta ferma l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 91-bis del decreto legge n. 1 del 2012 Per la Tasi non è stata prevista la disposizione, vigente per l’Imu, contenuta nel comma 6-quinquies dell’art. 9 del decreto legge n. 174 del 2012, secondo la quale l’esenzione ex lettera i) del comma 1 dell’art. 7 del decreto legislativo n. 504 del 1992 in ogni caso non si applica alle fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 Pagina 24

  25. Il versamento della Tasi

  26. Tasi: versamento Modalità: Legge 27 dicembre 2013, n. 147 Art. 1, comma 688 In deroga all’art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997: con il modello F24 tramite apposito bollettino di conto corrente postale tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari Decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 Art. 1, comma 1, lettera b) (modifica il comma 688 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013) In deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 1n. 446 del 1997: con il modello F24 tramite apposito bollettino di conto corrente postale … segue Pagina 26

  27. Tasi: versamento Codici F24 Tasi - Risoluzione 24 aprile 2014, n. 46/E In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all’imposta Tali codici possono essere utilizzati anche per il versamento dei tributi dovuti a seguito dell’attività di controllo. Pagina 27

  28. Tasi: versamento Codici F24 Tasi - Risoluzione 24 aprile 2014, n. 46/E Compilazione del modello F24 In sede di compilazione del modello F24 i suddetti codici tributo sono esposti nella “SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI” in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna “importi a debito versati” con le seguenti indicazioni: nello spazio “codice ente/codice comune”, indicare il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili, reperibile nella tabella pubblicata sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it; nello spazio “Ravv.”, barrare se il pagamento si riferisce al ravvedimento; nello spazio “Acc”, barrare se il pagamento si riferisce all’acconto; nello spazio “Saldo”, barrare se il pagamento si riferisce al saldo. Se il pagamento è effettuato in unica soluzione per acconto e saldo, barrare entrambe le caselle; nello spazio “Numero immobili”, indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre); nello spazio “Anno di riferimento”, indicare l’anno d’imposta cui si riferisce il pagamento. Nel caso in cui sia barrato lo spazio “Ravv.” indicare l’anno in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata. Pagina 28

  29. Tasi: versamento Codici F24EP Tasi - Risoluzione 24 aprile 2014, n. 47/E In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all’imposta Tali codici possono essere utilizzati anche per il versamento dei tributi dovuti a seguito dell’attività di controllo. Pagina 29

  30. Tasi: versamento Codici F24EP Tasi - Risoluzione 24 aprile 2014, n. 47/E Compilazione del modello F24 • In sede di compilazione del modello F24EP, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “IMU-TASI” (valore G), con l’indicazione: • nel campo “codice”, del codice catastale del comune nel cui territorio sono situati gli immobili, reperibile nella tabella pubblicata sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it.; • nel campo“estremi identificativi”, nessun valore; • nel campo “riferimento A” (composto da sei caratteri), nel primo carattere, di un valore a scelta tra “A” (acconto), “S” (saldo), “U” (unica soluzione); nel secondo carattere, di un valore a scelta tra “R” (ravvedimento) oppure “N” (no ravvedimento); nel terzo carattere, di un valore a scelta tra “V” (immobili variati) oppure “N” (immobili non variati); dal quarto al sesto carattere, del numero degli immobili, da 001 a 999; • nel campo “riferimento B”, dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.

  31. Tasi: versamento Termini: Legge 27 dicembre 2013, n. 147 Art. 1, comma 688 il Comune stabilisce il numero di rate e le scadenze, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato rispetto alla TARI è comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno … segue Pagina 31

  32. Tasi: versamento Termini: Decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 Art. 1, comma 1, lettera b) (modifica il comma 688 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013) il versamento della TASI è effettuato per l’anno in corso in due rate, di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre è consentito il pagamento della TASI in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno … segue Pagina 32

  33. Tasi: versamento Termini: Decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 Art. 1, comma 1, lettera b) (modifica il comma 688 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013) prima rata: sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente rata a saldo: conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito Mef alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l’invio, esclusivamente in via telematica, delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, entro il 21 ottobre dello stesso anno in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente … segue Pagina 33

  34. Tasi: versamento Termini : Disciplina per il 2014 Decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 Art. 1, comma 1, lettera b) (modifica il comma 688 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013) immobili diversi dall’abitazione principale: versamento della prima rata con riferimento all’aliquota di base (1 per mille), qualora il comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014 versamento della rata a saldo: a conguaglio sulla base delle deliberazioni del consiglio comunale … segue Pagina 34

  35. Tasi: versamento Termini: Disciplina per il 2014 Decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 Art. 1, comma 1, lettera b) (modifica il comma 688 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013) immobili adibiti ad abitazione principale: versamento in un’unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014, salvo il caso in cui alla data del 31 maggio 2014 sia pubblicata nel sito del Mef la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, determinando in questo caso le relative modalità ed aliquote ai fini di quanto previsto dai due periodi precedenti, il comune è tenuto ad effettuare l’invio, esclusivamente in via telematica, della predetta deliberazione, entro il 23 maggio 2014… segue Pagina 35

  36. La riscossione e l’accertamento della Tasi

  37. Tasi: riscossione e accertamento Legge 27 dicembre 2013, n. 147 Art. 1, commi 690 e 691 è applicata è riscossa dal Comune i Comuni possono, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare la gestione dell’accertamento e della riscossione della TASI ai soggetti ai quali, nel medesimo anno, risulta attribuito il servizio di accertamento e riscossione dell'IMU Decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68 Art. 1, comma 1, lettera c) (modifica il comma 691 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013) non è più prevista la possibilità dell’affidamento diretto delle attività di riscossione e di accertamento della Tasi Pagina 37

  38. I soggetti passivi e la modalità di determinazione della Tasi

  39. TASI: soggetti passivi e determinazione del debito Legge 27 dicembre 2013, n. 147 Art. 1, commi da 671 a 674 e 681 Soggetti passivi: chiunque possiede o detiene, a qualsiasi titolo, le predette unità immobiliari in caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna in caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardanti i locali e le aree in uso esclusivo … segue Pagina 39

  40. TASI: soggetti passivi e determinazione del debito nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria l’occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal Comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo della TASI. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare: occupante: minimo 10% e massimo 30% titolare del diritto reale: minimo 70% e massimo 90% in caso pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria Pagina 40

  41. Esempi di calcolo della Tasi

  42. Esempi di calcolo Tasi 2014 Fabbricato diverso dall’abitazione principale – Il possessore è anche detentore – Il Comune ha pubblicato l’aliquota entro il 23/05/2004 Pagina 42

  43. Esempi di calcolo Tasi 2014 Fabbricato diverso dall’abitazione principale – Il possessore è anche detentore – Il Comune non ha pubblicato l’aliquota entro il 23/05/2004 Caso 1 – Aliquota 1 per mille Fabbricato diverso dall’abitazione principale – Il possessore è anche detentore – Il Comune non ha pubblicato l’aliquota entro il 23/05/2004 Caso 2 – Aliquota 1,2 per mille Pagina 43

  44. Esempi di calcolo Tasi 2014 Fabbricato diverso dall’abitazione principale – Il possessore è anche detentore – Il Comune non ha pubblicato l’aliquota entro il 23/05/2004 Caso 3 – Aliquota 0,8 per mille Fabbricato diverso dall’abitazione principale – Il possessore è anche detentore – Il Comune non ha pubblicato l’aliquota entro il 23/05/2004 Caso 4 – Aliquota 0,3 per mille Pagina 44

  45. Esempi di calcolo Tasi 2014 Fabbricato diverso dall’abitazione principale – Il possessore è diverso dal detentore – Il Comune ha pubblicato l’aliquota entro il 23/05/2004 – Ripartizione 70% e 30% Fabbricato diverso dall’abitazione principale – Il possessore è diverso dal detentore – Il Comune ha pubblicato l’aliquota entro il 23/05/2004 – Ripartizione 90% e 10% Pagina 45

  46. Esempi di calcolo Tasi 2014 Fabbricato diverso dall’abitazione principale – Il possessore è diverso dal detentore – Il Comune non ha pubblicato l’aliquota entro il 23/05/2004 – Caso 1 – Aliquota 1 per mille – Ripartizione 70% e 30% Fabbricato diverso dall’abitazione principale – Il possessore è diverso dal detentore – Il Comune non ha pubblicato l’aliquota entro il 23/05/2004 – Caso 2 – Aliquota 1 per mille – Ripartizione 90% e 10% Pagina 46

  47. Esempi di calcolo Tasi 2014 Fabbricato diverso dall’abitazione principale – Il possessore è diverso dal detentore – Il Comune non ha pubblicato l’aliquota entro il 23/05/2004 – Caso 3 – Aliquota 1,2 per mille – Ripartizione 70% e 30% Fabbricato diverso dall’abitazione principale – Il possessore è diverso dal detentore – Il Comune non ha pubblicato l’aliquota entro il 23/05/2004 – Caso 4 – Aliquota 1,2 per mille – Ripartizione 90% e 10% Pagina 47

  48. Esempi di calcolo Tasi 2014 Fabbricato diverso dall’abitazione principale – Il possessore è diverso dal detentore – Il Comune non ha pubblicato l’aliquota entro il 23/05/2004 – Caso 5 – Aliquota 0,8 per mille – Ripartizione 70% e 30% Fabbricato diverso dall’abitazione principale – Il possessore è diverso dal detentore – Il Comune non ha pubblicato l’aliquota entro il 23/05/2004 – Caso 6 – Aliquota 0,8 per mille – Ripartizione 90% e 10% Pagina 48

  49. Esempi di calcolo Tasi 2014 Fabbricato diverso dall’abitazione principale – Il possessore è diverso dal detentore – Il Comune non ha pubblicato l’aliquota entro il 23/05/2004 – Caso 7 – Aliquota 0,3 per mille – Ripartizione 70% e 30% Fabbricato diverso dall’abitazione principale – Il possessore è diverso dal detentore – Il Comune non ha pubblicato l’aliquota entro il 23/05/2004 – Caso 8 – Aliquota 0,3 per mille – Ripartizione 90% e 10% Pagina 49

  50. Esempi di calcolo Tasi 2014 Abitazione principale - Il Comune ha pubblicato l’aliquota entro il 23/05/2004 Abitazione principale - Il Comune non ha pubblicato l’aliquota entro il 23/05/2004 Pagina 50

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