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Società mutualistiche. Le società mutualistiche. NOZIONE :
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Le società mutualistiche • NOZIONE: Sono quelle società (cooperative e di mutua assicurazione) che agiscono per uno scopo mutualistico, caratterizzate da un particolare tipo di organizzazione e che, per la loro funzione sociale, godono di agevolazioni di varia natura e sono assoggettate a specifici controlli
Scopo mutualistico • È l’intento di fornire beni, servizi od occasioni di lavoro direttamente ai membri dell’organizzazione a condizioni più vantaggiose di quelle che otterrebbero dal mercato
Natura • secondo parte delle dottrina si tratta di associazioni in senso stretto (ASCARELLI) • secondo altri autori si tratta di vere e proprie società (MESSINEO, FERRI)
Società cooperative • quelle che esercitano attività commerciale e non, perseguendo un fine essenzialmente mutualistico • Hanno personalità giuridica e possono operare in diversi settori
Disciplina (1/2) • Espresso riconoscimento costituzionale (Funzione sociale: art.45 Cost.) • Sono disciplinate dal codice civile: norme specifiche (artt. 2511- 2545 c.c.) e residualmente dalle disposizioni che riguardano le S.p.A. in quanto compatibili • anche da leggi speciali (D.lgs.1577/1947, L. 302/1951, 127/1971, 72/1983, 59/1992, 266/1997)
Disciplina (2/2) • Leggi specifiche con riguardo all’oggetto dell’attività: • Cooperative edilizie: R.D. 1165/1938 e ss., L.179/1992 • Cooperative di Produzione e Lavoro: L.526/1907, L.422/1909, R.D. 278/1911 • Piccole cooperative agricole: L.526/1907, L.1909/422, R.D.278/1911 • Cooperative sociali: L.381/1991 • Cooperative giornalistiche: L.416/1981 e L.67/1987 • Cooperative femminili: L.215/1992 • Cooperative di credito: D.L. 49/1948 e R.D. 1706/1937 • Cooperative tra extracomunitari: L.39/1990
Scopo mutualistico • Scopo ultimo non è la produzione di utili da distribuire ai soci ma perseguire lo scopo mutualistico • Lo scopo mutualistico si traduce nel fornire beni o servizi od occasioni di lavoro direttamente ai soci a condizioni più vantaggiose di quelle che otterrebbero sul mercato • Il vantaggio del socio sta nella possibilità di concludere contratti a condizioni di favore o meglio di procurarsi beni e servizi ad un prezzo minore di quello di mercato ecc. • Le società cooperative possono normalmente offrire le proprie prestazioni anche ai terzi non soci (c.d. mutualità spuria)
Variabilità del capitale • Il capitale può continuamente modificarsi in relazione al variare del numero dei soci, l’aumento o diminuzione non comporta modifiche dell’atto costitutivo
Voto per teste • Ogni socio ha un voto, quale che sia l’entità del capitale investito
Costituzione della cooperativa • analogamente a quanto avviene per le S.p.A., la costituzione della società cooperativa si configura come una fattispecie a formazione successiva,composta di tre fasi
Stipulazione dell’atto costitutivo (1/2) • Deve essere stipulato nella forma di atto pubblico • Deve prevedere un numero minimo di nove soci (per alcune categorie particolari di cooperative sono previsti numeri più elevati) • Deve consentire l’ingresso a nuovi soci alle condizioni determinate dallo stesso atto costitutivo (c.d. principio della porta aperta) • Può subordinare l’ammissione di nuovi soci al ricorrere di specifiche qualità personali
Stipulazione dell’atto costitutivo (2/2) • Deve contenere la denominazione sociale (nella quale deve esservi l’indicazione di società cooperativa e il tipo di responsabilità) • Deve indicare la quota di capitale sottoscritta da ciascun socio e se il capitale è ripartito in azioni il valore nominale delle stesse. Il valore di ciascuna quota o azione non può essere inferiore a lire 50.000 e superiore a lire 1 milione, salvo casi particolari • Deve prevedere la percentuale massima degli utili ripartibili
Contenuto dell’atto costitutivo (1/2) • Soci • Denominazione • Sede • Oggetto sociale • Capitale sociale • Partecipazione sottoscritta da ogni socio • Conferimento dei crediti o di beni in natura • Condizioni per l’ammissione dei soci e le modalità dei conferimenti
Contenuto dell’atto costitutivo (2/2) • Condizioni per l’eventuale recesso ed esclusione dei soci • Ripartizione degli utili • Convocazione dell’assemblea • Amministratori • Collegio sindacale • Durata della società • Spese per la costituzione della società
Controllo dell’autorità giudiziaria • L’art. 32 della L.24/11/2000, n.340 ha abrogato la fase del controllo giudiziario (c.d. di omologazione) sigli atti costitutivi delle società di capitali
Iscrizione della società nel Registro delle imprese • Con l’approvazione della L. n. 266/1997 non è più necessaria la pubblicazione dell’atto costitutivo nel BUSC, Bollettino Ufficiale delle Società Cooperative • Per la nascita è necessaria la sola iscrizione nel registro delle imprese
Vigilanza e controlli Per l’interesse pubblico ad esse collegato, sono soggette a rigorosi controlli da parte: • Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale • Associazioni nazionali di rappresentanza • Commissioni provinciali di vigilanza
Partecipazione • La misura della partecipazione dei soci è rappresentata da quote o da azioni nominative (nelle cooperative a responsabilità limitata)
Gli organi sociali Salvo poche norme peculiari, è applicabile la disciplina delle S.p.A. • Gli amministratori: devono essere soci o mandatari di persone giuridiche socie • Il collegio sindacale: non si applica alle cooperative l’obbligo di nominare i sindaci tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili • I probiviri: nelle cooperative spesso esiste un organo atipico, che è il collegio dei probiviri, al quale le leggi speciali o clausole statutarie attribuiscono funzioni arbitrali
Tipi di cooperativa (1/2) In ordine alla responsabilità: • A responsabilità limitata: i soci rispondono solo in ragione della loro quota • A responsabilità sussidiaria limitata: i soci, in caso di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa della società, sono responsabili in via sussidiaria e solidale delle obbligazioni sociali, ma solo nei limiti di una somma multipla della loro quota • A responsabilità illimitata: i soci, solo in caso di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa della società, sono responsabili in via sussidiaria solidale e illimitata delle obbligazioni sociali
Tipi di cooperativa (2/2) In ordine all’oggetto • Cooperative di consumo • Cooperative di produzione • Cooperative di lavoro • Cooperative di costruzione • Cooperative di credito • Cooperative di assicurazione
I soci sovventori • Non partecipano agli scopi mutualistici ma perseguono un fine di lucro • Sono una categoria speciale di soci (istituita per le cooperative, con la L.n.59/1992), ai quali gli statuti possono riconoscere condizioni di favore nella ripartizione degli utili • La loro partecipazione nasce dall’esigenza di aumentare il capitale di rischio • Svolgono un’attività di controllo sull’operato degli altri soci • Possono essere nominati amministratori, ma la maggioranza degli amministratori deve essere costituita dai soci cooperatori
Azionisti di partecipazione cooperativa • La L. n.59/1992 ha previsto la possibilità per le cooperative di emettere azioni di partecipazione cooperativa • Ai possessori di tali azioni spetta una ripartizione degli utili maggiorata • Sono azioni privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale, ma prive del diritto di voto
Cooperative sociali (L.381/1991) • Hanno lo scopo di “perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini” • Tale scopo si realizza attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, sia attraverso lo svolgimento di attività diverse finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate
Tipi di cooperative sociali • Cooperative di servizi sociali, ossia cooperative di produzione e lavoro, costituite da soci lavoratori qualificati professionalmente, che offrono i loro servizi al pubblico o all’ente pubblico • Cooperative integrate, ossia cooperative di produzione e lavoro che hanno un’elevata percentuale di soci portatori di handicap • Cooperative di solidarietà sociale, che non perseguono uno scopo occupazionale, essendo invece finalizzate ad offrire un servizio di tipo socio-sanitario non soltanto ai soci
Agevolazioni fiscali • Godono di agevolazioni fiscali al momento della costituzione e del funzionamento • Presupposto: iscrizione nel registro prefettizio e nello Schedario generale della Cooperazione e lo Statuto deve contenere alcune clausole:
… segue • Divieto di distribuire utili superiori all’interesse legale ragguagliato al capitale effettivamente versato • Divieto di distribuzione di riserve tra i soci sia durante la vita sociale sia nella fase della liquidazione della società • In caso di scioglimento della società, devoluzione dell’intero patrimonio sociale, escluso solo il capitale versato e rivalutato e gli utili maturati, a fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione • Destinazione di una parte degli utili netti annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura fissata dalla legge
Piccola società cooperativa (art.21 L.266/1997) (1/2) • Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di legge in materia di società cooperative • Deve essere composta esclusivamente da soci persone fisiche in numero non inferiore a tre e non superiore a otto • La denominazione sociale, in qualunque modo sia formata, deve contenere l’indicazione “piccola società cooperativa”
Piccola società cooperativa (art.21 L.266/1997) (2/2) • Qualora il potere di amministrazione è attribuito all’assemblea nel suo complesso, è obbligatoria la nomina di un presidente con funzioni di rappresentante legale della società • La nomina del collegio sindacale è obbligatoria qualora la quota di capitale sottoscritta è superiore a 200 milioni o se comunque è prevista nell’atto costitutivo della società • Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio, trattasi, dunque, di società necessariamente a responsabilità limitata, non derogabile neppure contrattualmente
Responsabilità dei soci • A differenza delle cooperative ordinarie, nella piccola società cooperativa la responsabilità dei soci è limitata al conferimento • Delle obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio
Denominazione sociale • Deve contenere l’indicazione di piccola società cooperativa • Ne è vietato l’uso a società che non hanno scopo mutualistico
Amministrazione • L’atto costitutivo può attribuire il potere di amministrazione anche all’assemblea dei soci • In tal caso è necessaria l’espressa indicazioni dell’organo che ha la rappresentanza sociale
Collegio sindacale • A differenza delle cooperative ordinarie, manca l’obbligo assoluto del collegio sindacale • Esso è obbligatorio per previsione statutaria e negli stessi casi fissati dall’art.2488 e ss. C.c. per le s.r.l.
Trasformazione • Salvo cessare l’attività, se vengono a mancare i requisiti richiesti, la piccola società cooperativa è obbligata a trasformarsi in cooperativa ordinaria • Es.: numero minimo di 9 soci, oggetto sociale conforme ai requisiti soggettivi richiesti ai soci • È comunque vietata la trasformazione in una società di altro tipo (lucrativa) • Alla trasformazione si applicano gli art.2498 e ss. C.c.