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Capitolo 12

Capitolo 12. La legge sul procedimento amministrativo. Cos’è il procedimento amministrativo?

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Presentation Transcript


  1. Capitolo 12 La legge sul procedimento amministrativo

  2. Cos’è il procedimento amministrativo? • Affinché un atto amministrativo sia perfetto (è tale quando sussistono tutti gli elementi necessari per la sua esistenza giuridica) ed efficace (cioè idoneo a produrre gli effetti giuridici propri del tipo al quale l’atto appartiene), esso deve essere emanato dopo aver seguito un particolare iter, comprendente più atti ed operazioni che, nel loro complesso, prendono il nome di procedimento amministrativo (BENVENUTI, CASETTA).  • Il p.a. dunque può essere definito come forma della funzione, ovvero il tramite (attraverso una serie coordinata di attività e di atti procedimentali) fra due situazioni statiche: il potere (momento iniziale dell’attribuzione) e il provvedimento (momento finale di produzione).  Compendio di Diritto Amministrativo, L. Delpino – F. del Giudice, Gruppo Editoriale Esselibri – Simone, Napoli, 2007; pag. 225, par. 1 “Nozione di procedimento amministrativo”

  3. Par. 1La legge 7 agosto 1990 n. 241 e le modifiche del 2005 • Con la legge 241/1990 il procedimento amministrativo ha, per la prima volta, una disciplina normativa generale; • Tale legge non regola compiutamente l’iter procedimentale ma detta i punti fermi comuni a tutti i procedimenti; • La 241/1990 conforma il procedimento amministrativo ai moderni principi di trasparenza, partecipazione, efficienza, economicità dell’azione amministrativa (art. 1) nella direzione (ulteriormente sviluppata con le modifiche del 2005) della semplificazione dell’attività della pubblica amministrazione. • La legge generale non vuole sostituirsi o sovrapporsi alle norme speciali che regolamentano determinati procedimenti amministrativi, né peraltro lo potrebbe non regolando compiutamente il procedimento

  4. Legge 7 agosto 1990 n. 241 Articolo 1 Art. 1 Principi generali dell'attività amministrativa 1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed é retta da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario. 1 bis. La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente. 1 ter. I soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei principi di cui al comma 1. 2. La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.

  5. Qual è il campo di applicazione della 241/1990? • Il campo di applicazione è dichiarato coincidere con i procedimenti amministrativi che si svolgono nell’ambito delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali e, per quanto stabilito in tema di giustizia amministrativa, di tutte le amministrazioni pubbliche (art. 29). • Da qui la piena applicabilità ai procedimenti posti in essere dal Ministero per i Beni Culturali e dalle Soprintendenze. • Invece, per le funzioni di tutela e valorizzazione di competenza delle regioni e degli altri enti pubblici, soccorre il rinvio della legge 241/1990 alla regolamentazione delle regioni e degli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze.

  6. Legge 7 agosto 1990 n. 241 Articolo 29 Art. 29 Ambito di applicazione della legge 1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai procedimenti amministrativi che si svolgono nell'ambito delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali e, per quanto stabilito in tema di giustizia amministrativa, a tutte le amministrazioni pubbliche. 2. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa, così come definite dai principi stabiliti dalla presente legge.

  7. Par. 2La legge 7 agosto 1990 n. 241 e alcuni procedimenti nel Codice • Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio ha voluto espressamente affermare nelle definizioni di cui agli artt. 3 e 6 del Codice stesso, che le funzioni amministrative costituiscono anch’esse un momento essenziale della tutela e della valorizzazione, non meno delle attività concretamente svolte a tali fini. • Viene messa in luce la peculiarità dei procedimenti diretti alla emanazione di atti amministrativi in materia di beni culturali e la rilevanza, per la determinazione delle regole procedimentali, delle esigenza di tutela e valorizzazione del bene culturale, bene di rilievo costituzionale. • È prevista la cooperazione delle regioni e degli enti territoriali alle funzioni di tutela esercitate dallo stato (art. 5, commi 1 e 5); • È stabilito che la Repubblica favorisca e sostenga la partecipazione dei soggetti privati alla valorizzazione dei beni culturali (art. 6, comma 3). • Da qui si è indotti a ritenere che debba essere considerata preferibile dall’Amministrazione l’adozione delle forme procedimentali di segno partecipativo e concordato, quali la conferenza di servizi o gli accordi di programma.

  8. Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio Articoli 3, 5 e 6 • Art. 3Tutela del patrimonio culturale 1. La tutela consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un'adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione. 2. L'esercizio delle funzioni di tutela si esplica anche attraverso provvedimenti volti a conformare e regolare diritti e comportamenti inerenti al patrimonio culturale. • Art. 5Cooperazione delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali in materia di tutela del patrimonio culturale 1. Le regioni, nonché i comuni, le città metropolitane e le province, di seguito denominati "altri enti pubblici territoriali", cooperano con il Ministero nell'esercizio delle funzioni di tutela in conformità a quanto disposto dal Titolo I della Parte seconda del presente codice. 5. Gli accordi o le intese possono prevedere particolari forme di cooperazione con gli altri enti pubblici territoriali. • Art. 6Valorizzazione del patrimonio culturale 1. La valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale. 2. La valorizzazione e' attuata in forme compatibili con la tutela e tali da non pregiudicarne le esigenze. 3. La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale.

  9. Il silenzio – assenso • L’articolo 20 della legge 241/1990, come modificato dal Decreto Legge 35/2005 convertito in Legge 14.05.2005 n. 80 (sulla “competitività”), stabilisce il cosiddetto “silenzio – assenso” come regola generale, salve specifiche disposizioni in contrario: non vale, infatti, quando il procedimento riguarda il patrimonio culturale ed il paesaggio.

  10. Legge 7 agosto 1990 n. 241Articolo 20 Art. 20. Silenzio assenso 1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 19, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di cui all'articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2. 2. L'amministrazione competente può indire, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 1, una conferenza di servizi ai sensi del capo IV, anche tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive dei controinteressati. 3. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, l'amministrazione competente può assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. 4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza e l'immigrazione, la salute e la pubblica incolumità, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza, nonché agli atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti. 5. Si applicano gli articoli 2, comma 4, e 10-bis.

  11. Par. 2.1 La verifica di interesse ex art. 12 • Si pone in dubbio che il silenzio inadempimento, introdotto dai decreti del gennaio e febbraio 2005 già citati, possa essere oggetto di un giudizio del Tribunale Amministrativo Regionale che vada oltre all’accertamento della illegittimità del silenzio e si spinga a una decisione nel merito (cioè nel caso dell’ex art. 12 alla decisione sul valore culturale o meno del bene sottoposto a verifica d’interesse). • L’articolo 2 della 241/1990 parrebbe indurre ad una decisione nel merito, disponendo che il giudice amministrativo può conoscere della fondatezza dell’istanza.

  12. Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio Articolo 12 Art. 12 Verifica dell'interesse culturale 1. Le cose immobili e mobili indicate all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, sono sottoposte alle disposizioni del presente Titolo fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2. 2. I competenti organi del Ministero, d'ufficio o su richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono e corredata dai relativi dati conoscitivi, verificano la sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico nelle cose di cui al comma 1, sulla base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero medesimo al fine di assicurare uniformità di valutazione. 3. Per i beni immobili dello Stato, la richiesta di cui al comma 2 e' corredata da elenchi dei beni e dalle relative schede descrittive. I criteri per la predisposizione degli elenchi, le modalità di redazione delle schede descrittive e di trasmissione di elenchi e schede sono stabiliti con decreto del Ministero adottato di concerto con l'Agenzia del demanio e, per i beni immobili in uso all'amministrazione della difesa, anche con il concerto della competente direzione generale dei lavori e del demanio. Il Ministero fissa, con propri decreti, i criteri e le modalità per la predisposizione e la presentazione delle richieste di verifica, e della relativa documentazione conoscitiva, da parte degli altri soggetti di cui al comma 1. 4. Qualora nelle cose sottoposte a verifica non sia stato riscontrato l'interesse di cui al comma 2, le cose medesime sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del presente Titolo. 5. Nel caso di verifica con esito negativo su cose appartenenti al demanio dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, la scheda contenente i relativi dati e' trasmessa ai competenti uffici affinché ne dispongano la sdemanializzazione qualora, secondo le valutazioni dell'amministrazione interessata, non vi ostino altre ragioni di pubblico interesse.

  13. 6. Le cose di cui al comma 3 e quelle di cui al comma 4 per le quali si sia proceduto alla sdemanializzazione sono liberamente alienabili, ai fini del presente codice. 7. L'accertamento dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, effettuato in conformità agli indirizzi generali di cui al comma 2, costituisce dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 ed il relativo provvedimento e' trascritto nei modi previsti dall'articolo 15, comma 2. I beni restano definitivamente sottoposti alle disposizioni del presente Titolo. 8. Le schede descrittive degli immobili di proprietà dello Stato oggetto di verifica con esito positivo, integrate con il provvedimento di cui al comma 7, confluiscono in un archivio informatico accessibile al Ministero e all'Agenzia del demanio, per finalità di monitoraggio del patrimonio immobiliare e di programmazione degli interventi in funzione delle rispettive competenze istituzionali. 9. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cose di cui al comma 1 anche qualora i soggetti cui esse appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica. 10. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 27, commi 8, 10, 12, 13 e 13-bis, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326.

  14. Par. 2.2La dichiarazione di interesse ex artt. 13 e 14 Per quanto riguarda l’art. 14: • Prevede l’obbligo della comunicazione di avvio del procedimento di dichiarazione e la disciplina in modo autonomo. • L’indicazione degli elementi di identificazione e valutazione della cosa risultanti dalle prime indagini, degli effetti cautelari, nonché del termine non inferiore a 30 giorni per la presentazione di eventuali osservazioni, sono specifiche disposte dalle norme di cui all’art. 8 della 241/1990 (tale contenuto specifico include l’ufficio e la persona responsabile del procedimento, dell’ufficio in cui si può prendere visione degli atti e la data entro la quale deve concludersi il procedimento). • Le forme di pubblicità alternative a quella personale, previste dall’art. 8 comma 3 della l. 241/1990 per il caso in cui il numero dei destinatari renda impossibile o particolarmente gravosa la comunicazione personale, vengono escluse nella formulazione letterale dell’art. 14 ma soprattutto non sono

  15. Codice dei Beni culturali e del PaesaggioArticoli 13 e 14 • Art. 13 Dichiarazione dell'interesse culturale 1. La dichiarazione accerta la sussistenza, nella cosa che ne forma oggetto, dell'interesse richiesto dall'articolo 10, comma 3. 2. La dichiarazione non e' richiesta per i beni di cui all'articolo 10, comma 2. Tali beni rimangono sottoposti a tutela anche qualora i soggetti cui essi appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica. • Art. 14 Procedimento di dichiarazione 1. Il soprintendente avvia il procedimento per la dichiarazione dell'interesse culturale, anche su motivata richiesta della regione e di ogni altro ente territoriale interessato, dandone comunicazione al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo della cosa che ne forma oggetto. 2. La comunicazione contiene gli elementi di identificazione e di valutazione della cosa risultanti dalle prime indagini, l'indicazione degli effetti previsti dal comma 4, nonché l'indicazione del termine, comunque non inferiore a trenta giorni, per la presentazione di eventuali osservazioni. 3. Se il procedimento riguarda complessi immobiliari, la comunicazione e' inviata anche al comune o alla città metropolitana. 4. La comunicazione comporta l'applicazione, in via cautelare, delle disposizioni previste dal Capo II, dalla sezione I del Capo III e dalla sezione I del Capo IV del presente Titolo. 5. Gli effetti indicati al comma 4 cessano alla scadenza del termine del procedimento di dichiarazione, che il Ministero stabilisce a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241. 6. La dichiarazione dell'interesse culturale e' adottata dal Ministero.

  16. La 241/1990 prevede la facoltà per l’amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni (nel caso vi sia l’obbligo in tal senso), provvedimenti cautelari. • Si tratterebbe però di provvedimenti cautelari su di un bene non ancora dichiarato e perciò non ancora qualificabile come bene culturale e dunque non ancora oggetto di tutela; pertanto di per sé non sarebbero ammissibili. • Infatti la norma di cui all’art. 14 del Codice, la quale prevede l’applicazione in via cautelare delle norme di vincolo, ha natura eccezionale; una volta scaduto il termine di durata del procedimento per l’emanazione della dichiarazione senza che questa sia intervenuta, si determina ipso iure la cessazione degli effetti cautelari. • L’unico vero e proprio provvedimento cautelare previsto dal Codice è in realtà un provvedimento tipico, tipizzato, ed è regolato dall’art. 28 del Codice stesso: si tratta della possibilità per il Soprintendente di disporre la sospensione dei lavori avviati; se riguarda beni non dichiarati , decade se non interviene entro 30 giorni la comunicazione di avvio del procedimento di dichiarazione.

  17. Codice dei Beni Culturali e del PaesaggioArticolo 28 Art. 28 Misure cautelari e preventive 1. Il soprintendente può ordinare la sospensione di interventi iniziati contro il disposto degli articoli 20, 21, 25, 26 e 27 ovvero condotti in difformità dall'autorizzazione. 2. Al soprintendente spetta altresì la facoltà di ordinare l'inibizione o la sospensione di interventi relativi alle cose indicate nell'articolo 10, anche quando per esse non siano ancora intervenute la verifica di cui all'articolo 12, comma 2, o la dichiarazione di cui all'articolo 13. 3. L'ordine di cui al comma 2 si intende revocato se, entro trenta giorni dalla ricezione del medesimo, non e' comunicato, a cura del soprintendente, l'avvio del procedimento di verifica o di dichiarazione. 4. In caso di realizzazione di opere pubbliche ricadenti in aree di interesse archeologico, anche quando per esse non siano intervenute la verifica di cui all'articolo 12, comma 2, o la dichiarazione di cui all'articolo 13, il soprintendente può richiedere l'esecuzione di saggi archeologici preventivi sulle aree medesime a spese del committente dell'opera pubblica.

  18. Par. 2.3L’autorizzazione ex artt. 21 e 22 • L’art. 1 della l. 241/1990 impone l’obbligo di concludere il procedimento insieme al divieto di aggravamento del procedimento stesso se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria. • L’art. 22 del Codice, regolante il procedimento di autorizzazione per interventi di edilizia pubblica e privata, introduce una fattispecie di c.d. “silenzio assenso”, in quanto dispone che la Soprintendenza decida sulla richiesta entro 120 giorni dalla ricezione della stessa e che decorso tale termine, previa diffida a provvedere e decorso di ulteriori 30 giorni, la richiesta di autorizzazione si intenda accolta. • La già menzionata novella del 2005 (Legge 14.05.2005 n. 80, sulla “competitività”) ha anche stabilito che il silenzio assenso si determina senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all’interessato, nel termine di cui all’articolo 2, commi 2 e 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2. • Con questa modifica, l’art. 20 l. 241/1990 ha rovesciato la precedente regolamentazione del silenzio assenso facendo divenire quest’ultimo la regola generale salvo le diverse previsioni delle singole norme e salvi i procedimenti in materia di beni culturali e paesaggio.

  19. Codice dei Beni Culturali e del PaesaggioArticolo 22 Art. 22 Procedimento di autorizzazione per interventi di edilizia 1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 25 e 26, l'autorizzazione prevista dall'articolo 21, comma 4, relativa ad interventi in materia di edilizia pubblica e privata e' rilasciata entro il termine di centoventi giorni dalla ricezione della richiesta da parte della soprintendenza. 2. Qualora la soprintendenza chieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, il termine indicato al comma 1 e' sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta. 3. Ove la soprintendenza proceda ad accertamenti di natura tecnica, dandone preventiva comunicazione al richiedente, il termine indicato al comma 1 e' sospeso fino all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti d'ufficio e comunque per non più di trenta giorni. 4. Decorso inutilmente il termine di cui ai commi 2 e 3, il richiedente può diffidare l'amministrazione a provvedere. La richiesta di autorizzazione si intende accolta ove l'amministrazione non provveda nei trenta giorni successivi al ricevimento della diffida.

  20. Par. 2.4La conferenza di servizi ex art. 25 • L’art. 25 del Codice regola l’ipotesi in cui, per i procedimenti relativi a lavori o opere incidenti su beni culturali, si ricorra alla conferenza dei servizi: l’autorizzazione è rilasciata in quella sede dal competente organo del Ministero con dichiarazione motivata, acquisita al verbale della conferenza e contenente le eventuali prescrizioni impartite per la realizzazione del progetto. Qualora l’organo ministeriale esprima motivato dissenso, l’amministrazione procedente può richiedere la determinazione di conclusione del procedimento al Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. • Se il motivato dissenso è espresso da un’amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la decisione è rimessa dall’amministrazione procedente, entro 10 giorni: a) al Consiglio dei Ministri, in caso di dissenso tra amministrazioni statali; b) alla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, “Conferenza Stato-Regioni”, in caso di dissenso tra un’amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali ; c) alla Conferenza unificata, di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in caso di dissenso tra un’amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. Verificata la completezza della documentazione inviata ai fini istruttori, la decisione è assunta entro 30 giorni, o 60 se si ottiene la proroga per complessità dell’istruttoria, dal presidente in carica di uno degli organi di cui ai punti a, b e c.

  21. Codice dei Beni Culturali e del PaesaggioArticolo 25 Art. 25 Conferenza di servizi 1. Nei procedimenti relativi ad opere o lavori incidenti su beni culturali, ove si ricorra alla conferenza di servizi, l'autorizzazione necessaria ai sensi dell'articolo 21 e' rilasciata in quella sede dal competente organo del Ministero con dichiarazione motivata, acquisita al verbale della conferenza e contenente le eventuali prescrizioni impartite per la realizzazione del progetto. 2. Qualora l'organo ministeriale esprima motivato dissenso, l'amministrazione procedente può richiedere la determinazione di conclusione del procedimento al Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. 3. Il destinatario della determinazione conclusiva favorevole adottata in conferenza di servizi informa il Ministero dell'avvenuto adempimento delle prescrizioni da quest'ultimo impartite.

  22. Par. 2.5L’auto dichiarazione • L’art. 19 legge n. 241/1990, prevede che ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento dei requisiti e presupposti di legge o di atti amministrativi a contenuto generale, è sostituito da una dichiarazione dell’interessato corredata, anche per mezzo di autocertificazioni, delle certificazioni e delle attestazioni normativamente richieste. • La stessa norma esclude da detta sostituibilità gli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla tutela del patrimonio culturale e paesaggistico e dell’ambiente.

  23. Legge 7 agosto 1990 n. 241Articolo 19 Art. 19 Dichiarazione di inizio attività 1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge o di atti amministrativi a contenuto generale e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, con la sola esclusione degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'amministrazione della giustizia, alla amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, alla tutela della salute e della pubblica incolumità, del patrimonio culturale e paesaggistico e dell'ambiente, nonché degli atti imposti dalla normativa comunitaria, é sostituito da una dichiarazione dell'interessato corredata, anche per mezzo di autocertificazioni, delle certificazioni e delle attestazioni normativamente richieste. L'amministrazione competente può richiedere informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità soltanto qualora non siano attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non siano direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. 2. L'attività oggetto della dichiarazione può essere iniziata decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente. Contestualmente all'inizio dell'attività, l'interessato ne dà comunicazione all'amministrazione competente.

  24. 3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. E' fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, il termine per l'adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti sono sospesi, fino all'acquisizione dei pareri, fino a un massimo di trenta giorni, scaduti i quali l'amministrazione può adottare i propri provvedimenti indipendentemente dall'acquisizione del parere. Della sospensione é data comunicazione all'interessato. 4. Restano ferme le disposizioni di legge vigenti che prevedono termini diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 per l'inizio dell'attività e per l'adozione da parte dell'amministrazione competente di provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti. 5. Ogni controversia relativa all'applicazione dei commi 1, 2 e 3 é devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo

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