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Le garanzie patrimoniali Rapporti patrimoniali della famiglia Regolamentazioni economiche separazione e divorzio

michael
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Le garanzie patrimoniali Rapporti patrimoniali della famiglia Regolamentazioni economiche separazione e divorzio

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Presentation Transcript


    1. Le garanzie patrimoniali Rapporti patrimoniali della famiglia Regolamentazioni economiche separazione e divorzio Parma 20 marzo 2006 Avv. Rosa Maria Landi Avv. Giulia Alviggi Parma, borgo giacomo tommasini, 18 Milano, via garibaldi, 8- trezzanos/n Napoli, via Bausan,11 Salerno, via Ripa, 2 rosamarialandi@tiscali.it giulia.alviggi@tiscali.it 3357052984 - 3475451544

    4. PRIVILEGIO Il privilegio è previsto dalla legge in considerazione della natura del credito

    5. ECCEZIONALITA’ DEL PRIVILEGIO Le norme di legge che dichiarano privilegiato un dato credito sono eccezionali cosicché esse costituiscono un numerus clausus che esclude qualsivoglia potere privato

    6. Il privilegio può essere:

    7. PRIVILEGIO GENERALE si esercita su tutti i beni mobili del debitore

    8. PRIVILEGIO SPECIALE Si esercita su determinati beni mobili o immobili

    9. PRIVILEGIO GENERALE IMMOBILIARE La legge prevede anche il privilegio generale immobiliare, come nel caso di crediti per le imposte sui redditi immobiliari o delle successioni e donazioni

    10. Privilego generale mobili Crediti spese funebri art. 2751 c.c. Crediti retribuzioni,provvigioni 2751 bis c.c Retribuzioni professionisti Crediti impresa artigiana Crediti cooperative e consorzi agricoli per corrispettivi prodotti Crediti per tributi verso lo stato 2752 c.c. Crediti per contributi assicurazione obbligatoria

    11. Privilegio speciale mobili Vi sono alcuni casi nei quali il privilegio è limitato ad alcuni mobili del debitore: Spese conservative o espropriazione (art. 2775 c.c.) Crediti per spese conservazione e miglioramento (art. 2756 c.c.) Crediti albergatore su cose giacenti in albergo (art. 2760 c.c.)

    12. Privilegio immobiliare Crediti per atti conservativi o espropriazione (art. 2770 c.c.) Crediti per imposte su redditi immobiliari (art. 2771 c.c.)

    13. Privilegio credito per mancata esecuzione preliminare Nel caso di mancata esecuzione del contratto preliminare trascritto ai sensi dell'articolo 2645-bis, i crediti del promissario acquirente che ne conseguono hanno privilegio speciale sul bene immobile oggetto del contratto preliminare, sempre che gli effetti della trascrizione non siano cessati al momento della risoluzione del contratto risultante da atto avente data certa, ovvero al momento della domanda giudiziale di risoluzione del contratto o di condanna al pagamento, ovvero al momento della trascrizione del pignoramento o al momento dell'intervento nell'esecuzione promossa da terzi. Il privilegio non è opponibile ai creditori garantiti da ipoteca relativa a mutui erogati al promissario acquirente per l'acquisto del bene immobile nonché ai creditori garantiti da ipoteca ai sensi dell'articolo 2825-bis (1). ----------------------- (1) Articolo aggiunto dall'art. 3, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in legge, con modificazioni, con L. 28 febbraio 1997, n. 30.

    14. PUBBLICITA’ DEL PRIVILEGIO Salvo limitate eccezioni, il privilegio non è pubblicizzato, cosicché non è sempre conoscibile dai terzi creditori che possono anche ignorare l’esistenza di ulteriori crediti per loro natura privilegiati e quindi vedersi inaspettatamente pretermessi rispetto ad altri

    15. ORDINE PRIVILEGI La legge non ricorre al criterio della priorità temporale, che cozzerebbe contro il principio secondo cui il privilegio è accordato in ragione della natura del credito, ma fissa essa stessa l’ordine dei privilegi (art. 2777 c.c.)

    16. L’ART. 2777 C.C. DISPONE Preferenza delle spese di giustizia e di crediti 2) Immediatamente dopo le spese di giustizia sono collocati i crediti aventi privilegio generale mobiliare di cui all'articolo 2751-bis 3) I privilegi previsti da leggi speciali sono sempre posposti al privilegio per spese di giustizia e generale mobiliare di cui all’art. 2751 bis

    17. ESEMPIO l’albergatore che vanti un credito nei confronti del cliente avrà bensì privilegio sulle cose portate da costui nell’albergo e nelle dipendenze e che continuino a trovarvisi, ma deve, invece, cedere di fronte all’avvocato che voglia aggredire le cose vantando un credito per prestazioni professionali rese in favore del cliente stesso nell’ultimo biennio

    18. CREDITI CON PARI PRIVILEGIO L’art. 2782. Concorso di crediti egualmente privilegiati I crediti egualmente privilegiati concorrono tra loro in proporzione del rispettivo importo. La stessa disposizione si osserva quando concorrono tra loro più crediti privilegiati ai quali le leggi speciali attribuiscono genericamente una prelazione su ogni altro credito.

    19. PEGNO Art. 2784. Nozione Il pegno è costituito a garanzia dell'obbligazione dal debitore o da un terzo per il debitore. Possono essere dati in pegno i beni mobili le universalità di mobili, i crediti e altri diritti aventi per oggetto beni mobili.

    20. IL CONTRATTO DI PEGNO Il pegno è costituito a garanzia dell’obbligazione dallo stesso debitore o da un terzo con un contratto che si perfeziona solo con la consegna materiale al creditore della cosa o del documento, che conferisce l’esclusiva disponibilità della cosa stessa (contratto reale)

    21. Del pegno dei beni mobili Art. 2786. Costituzione Il pegno si costituisce con la consegna al creditore della cosa o del documento che conferisce l'esclusiva disponibilità della cosa. La cosa o il documento possono essere anche consegnati a un terzo designato dalle parti o possono essere posti in custodia di entrambe, in modo che il costituente sia nell'impossibilità di disporne senza la cooperazione del creditore.

    22. Rapporti interni tra il debitore e creditore Il creditore è garantito contro eventuali atti con cui il debitore potrebbe disporre del bene senza dichiarare l’esistenza della garanzia

    23. Rapporti esterni I terzi, possibili acquirenti ed altri creditori, sono resi avvertiti circa il fatto che il bene è a disposizione del creditore a garanzia di un suo credito

    24. CREDITORE PIGNORATIZIO Art. 2789. Rivendicazione della cosa da parte del creditore pignoratizio Il creditore che ha perduto il possesso della cosa ricevuta in pegno, oltre le azioni a difesa del possesso, può anche esercitare l'azione di rivendicazione, se questa spetta al costituente.

    25. AZIONE DI RIVENDICA Il creditore pignoratizio può anche esperire l’azione di rivendica ma solo nei limiti in cui essa spetta al costituente e, dunque, in via surrogatoria e non iure proprio, in quanto costituzione del pegno non significa trasferimento del diritto di proprietà

    26. OBBLIGO DI CUSTODIA Art. 2790. Conservazione della cosa e spese relative Il creditore è tenuto a custodire la cosa ricevuta in pegno e risponde, secondo le regole generali, della perdita e del deterioramento di essa. Colui che ha costituito il pegno è tenuto al rimborso delle spese occorse per la conservazione della cosa.

    27. DISPOSIZIONE DELLA COSA Art. 2792. Divieto di uso e disposizione della cosa Il creditore non può, senza il consenso del costituente, usare della cosa salvo che l'uso sia necessario per la conservazione di essa. Egli non può darla in pegno o concederne ad altri il godimento. In ogni caso, deve imputare l'utile ricavato prima alle spese e agli interessi e poi al capitale.

    28. ECCEZIONE PER I FRUTTI Art. 2791. Pegno di cosa fruttifera Se è data in pegno una cosa fruttifera, il creditore, salvo patto contrario, ha la facoltà di fare suoi i frutti, imputandoli prima alle spese e agli interessi e poi al capitale.

    29. Indivisibilità del pegno Art. 2799. Indivisibilità del pegno Il pegno è indivisibile e garantisce il credito finché questo non è integralmente soddisfatto, anche se il debito o la cosa data in pegno è divisibile.

    30. VENDITA DELLA COSA OGGETTO DI PEGNO Art. 2796. Vendita della cosa Il creditore per il conseguimento di quanto gli è dovuto può far vendere la cosa ricevuta in pegno secondo le forme stabilite

    31. Forme della vendita Art. 2797 c.c. Prima di procedere alla vendita il creditore, a mezzo di ufficiale giudiziario, deve intimare al debitore di pagare il debito e gli accessori, avvertendolo che, in mancanza, si procederà alla vendita. L'intimazione deve essere notificata anche al terzo che abbia costituito il pegno. Se entro cinque giorni dall'intimazione non è proposta opposizione, o se questa è rigettata, il creditore può far vendere la cosa al pubblico incanto, o, se la cosa ha un prezzo di mercato, anche a prezzo corrente, a mezzo di persona autorizzata a tali atti. Se il debitore non ha residenza o domicilio eletto nel luogo di residenza del creditore, il termine per l'opposizione è determinato a norma dell'articolo 166 del codice di procedura civile. Il giudice, sull'opposizione del costituente, può limitare la vendita a quella tra più cose date in pegno, il cui valore basti a pagare il debito. Per la vendita della cosa data in pegno le parti possono convenire forme diverse.

    32. ASSEGNAZIONE DELLA COSA Art. 2798. Assegnazione della cosa in pagamento Il creditore può sempre domandare al giudice che la cosa gli venga assegnata in pagamento fino alla concorrenza del debito, secondo la stima da farsi con perizia o secondo il prezzo corrente, se la cosa ha un prezzo di mercato.

    33. COSA DETERIORABILE Art. 2795 comma I. Vendita anticipata Se la cosa data in pegno si deteriora in modo da far temere che essa divenga insufficiente alla sicurezza del creditore, questi, previo avviso a colui che ha costituito il pegno, può chiedere al giudice l'autorizzazione a vendere la cosa.

    34. PEGNO IRREGOLARE Diversa è la disciplina in caso di pegno irregolare che si configura ogniqualvolta il debitore costituisca in pegno una cosa fungibile: ad esempio titoli o una somma di denaro

    35. PEGNO DI CREDITI Per la costituzione del pegno di crediti sono necessari:

    36. TITULUS E’ ACCORDO SCRITTO TRA CREDITORE E PROPRIO DEBITORE

    37. MODUS E’ notifica dell’accordo al debitore terzo o accettazione dell’accordo da parte di questi La notifica o accettazione deve avere forma scritta

    38. Il creditore pignoratizio deve riscuotere gli interessi del credito e le altre prestazioni periodiche, imputandone l’ammontare in primo luogo alle spese e agli interessi e poi al capitale

    39. PEGNO OMNIBUS E ROTATIVO Nella prassi bancaria il cliente costituisce in favore della banca, a garanzia del credito ricevuto, un pegno su titoli o valori, ma nell’atto viene inserita una clausola in virtù della quale la garanzia è estesa a tutti i creditori futuri. ( c.d. pegno omnibus ). Altre volte la clausola ( c.d. di estensione ) estende in favore della banca la garanzia sui titoli o valori del cliente che pervenissero in seguito nella disponibilità della banca stessa ( c.d. bonifici ). Altre volte la clausola permette alla banca di sostituire, con l’autorizzazione del cliente, la cosa consegnata con altra parimenti pervenuta nella sua disponibilità con nuovo contratto di pegno. ( c.d pegno rotativo ).

    40. IPOTECA Art. 2810. Oggetto dell'ipoteca Sono capaci d'ipoteca 1) i beni immobili che sono in commercio con le loro pertinenze; 2) l'usufrutto dei beni stessi; 3) il diritto di superficie; 4) il diritto dell'enfiteuta e quello del concedente sul fondo enfiteutico. Sono anche capaci d'ipoteca le rendite dello Stato nel modo determinato dalle leggi relative al debito pubblico, e inoltre le navi, gli aeromobili e gli autoveicoli, secondo le leggi che li riguardano. Sono considerati ipoteche i privilegi iscritti sugli autoveicoli a norma della legge speciale.

    41. ISCRIZIONE L’ipoteca immobiliare si costituisce mediante iscrizione nei registri immobiliari. In caso di mobili registrati e rendite dello Stato l’iscrizione avverrà negli appositi registri secondo le leggi che la riguardano.

    42. PRINCIPIO DI SPECIALITA’ L’iscrizione, per il principio di specialità, deve avvenire per ogni singolo bene presso le singole conservatorie e deve indicare la somma per cui è eseguita

    43. EFFICACIA DELL’ISCRIZIONE DURATA L'iscrizione conserva il suo effetto per venti anni dalla sua data. L'effetto cessa se l'iscrizione non e rinnovata prima che scada detto termine.

    44. CONFLITTO TRA CREDITORI Un conflitto tra più creditori ipotecari non è ipotizzabile perchè ogni iscrizione prende un numero d’ordine progressivo, che ne determina il grado . Così l’art. 2852 c.c. dispone: L'ipoteca prende grado dal momento della sua iscrizione, anche se è iscritta per un credito condizionale. La stessa norma si applica per i crediti che possano eventualmente nascere in dipendenza di un rapporto già esistente.

    45. Art. 2854. Ipoteche iscritte nello stesso grado I crediti con iscrizione ipotecaria dello stesso grado sugli stessi beni concorrono tra loro in proporzione dell'importo relativo

    46. Art. 2856. Surrogazione del creditore perdente Il creditore che ha ipoteca sopra uno o più immobili, qualora si trovi perdente perché sul loro prezzo si è in tutto o in parte soddisfatto un creditore anteriore, la cui ipoteca si estendeva ad altri beni dello stesso debitore, può surrogarsi nell'ipoteca iscritta a favore del creditore soddisfatto, al fine di esercitare l'azione ipotecaria su questi altri beni con preferenza rispetto ai creditori posteriori alla propria iscrizione. Lo stesso diritto spetta ai creditori perdenti in seguito alla detta surrogazione. Questa disposizione si applica anche ai creditori perdenti per causa di privilegi immobiliari.

    47. L’ipoteca può essere:

    48. L’ipoteca volontaria Concessa con un contratto ovvero anche mediante dichiarazione unilaterale da parte del costituente che può essere il debitore o un terzo. L’atto di concessione richiede, pertanto, sempre la forma scritta ad substantiam. Inoltre esso è sempre un atto inter vivos essendo esclusa l’ipotesi di ipoteca concessa per testamento

    49. Dell'ipoteca volontaria art. 2821 c.c. L'ipoteca può essere concessa anche mediante dichiarazione unilaterale. La concessione deve farsi per atto pubblico o per scrittura privata sotto pena di nullità Non può essere concessa per testamento.

    50. L’ipoteca legale E’ disposta ex lege in favore: dell’alienante sopra gli immobili alienati, per l’adempimento degli obblighi che derivano dall’atto di alienazione; dei coeredi,soci ed altri condividenti per il pagamento dei conguagli sopra gli immobili assegnati ai condividenti ai quali incombe tale obbligo; dello Stato sopra i beni dell’imputato e della persona civilmente responsabile.

    51. L’ipoteca giudiziale Deriva da ogni sentenza che condanni al pagamento di una somma o all’adempimento di altra obbligazione ovvero al risarcimento dei danni da liquidarsi in un secondo tempo nello stesso giudizio o in giudizio separato.

    52. ESPROPRIAZIONE Effetto dell’ipoteca è in ogni caso il diritto per il creditore di espropriare, anche nei confronti del terzo acquirente, i singoli beni vincolati a garanzia del suo credito e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall’espropriazione

    53. PURGAZIONE La purgazione consiste nell’offerta, stragiudiziale, di pagamento di una somma corrispondente non già a tutti i crediti ipotecari iscritti ma al prezzo stipulato per l’acquisto o il valore dichiarato dallo stesso terzo acquirente, a seconda che si tratti di bene pervenutogli a titolo oneroso o di cui non sia stato determinato il prezzo

    54. ESTINZIONE Art. 2878. Cause di estinzione L'ipoteca si estingue: 1) con la cancellazione dell'iscrizione; 2) con la mancata rinnovazione della iscrizione entro il termine indicato dall'articolo 2847; 3) con l'estinguersi dell'obbligazione; 4) col perimento del bene ipotecato, salvo quanto è stabilito dall'articolo 2742; 5) con la rinunzia del creditore; 6) con lo spirare del termine a cui la ipoteca è stata limitata o col verificarsi della condizione risolutiva. 7) con la pronunzia del provvedimento che trasferisce all'acquirente il diritto espropriato e ordina la cancellazione delle ipoteche.

    55. REGIME PATRIMONIALE DELLA FAMIGLIA E TUTELA DEI DIRITTI PATRIMONIALI NELLA SEPARAZIONE E NEL DIVORZIO

    56. Il regime patrimoniale della famiglia Definizione Il regime patrimoniale della famiglia, o meglio dei coniugi è quel complesso di regole, di fonte legale o negoziale, che disciplina le spettanze e i poteri dei coniugi in ordine all’acquisto e alla gestione dei beni

    57. Regime patrimoniale antecedente la riforma del diritto di famiglia Nella legislazione precedente si instaurava automaticamente il regime di separazione dei beni al momento della celebrazione del matrimonio, per cui ciascun coniuge restava titolare esclusivo dei propri beni, senza vantare diritti sui beni dell’altro coniuge

    58. Il regime vigente Con la riforma del diritto di famiglia del 1975, la quale ha equiparato la posizione dei coniugi anche nel campo dei rapporti patrimoniali, e’ stato assunto come regime ordinario quello della comunione, che importa la contitolarità e la cogestione dei beni acquistati anche separatamente in costanza di matrimonio

    59. Decorrenza degli effetti La comunione legale è un effetto del matrimonio, ovvero si instaura ope legis in mancanza di diversa convenzione (regime di separazione dei beni o comunione convenzionale), e nessuna annotazione deve essere trascritta a margine dell’atto di matrimonio

    60. AMBITO DI APPLICABILITA’ Il complesso di regole disciplinanti i profili economici delle relazioni coniugali è utilizzabile esclusivamente in ordine alla famiglia legittima, essendone esclusa l’applicazione anche analogica per la famiglia non fondata sul matrimonio

    61. Comunione legale e comunione ordinaria La comunione dei beni altera il normale funzionamento, secondo le norme generali, delle fattispecie acquisitive di diritti patrimoniali, nel senso che gli effetti si producono oltre che in capo alla persona che le ha poste in essere anche in capo al coniuge, e la contitolarità conseguente è disciplinata in maniera difforme dalla comunione ordinaria

    62. Perche’ “Regime legale”? Il regime è legale in quanto trova applicazione in forza di legge, in mancanza di una contraria scelta da parte dei coniugi, ovvero l’instaurazione dello stesso è l’effetto di una norma suppletiva e non meramente dispositiva, per cui i coniugi non possono limitarsi ad escludere l’applicazione della comunione legale ma hanno l’onere di indicare il regime patrimoniale alternativo

    63. Opponibilita’ ai terzi Il regime di comunione legale si applica automaticamente per il solo fatto della celebrazione del matrimonio, ed è opponibile ai terzi in virtù dell’iscrizione o trascrizione del matrimonio nei registri dello stato civile

    64. CARATTERI DELLA COMUNIONE LEGALE non universalità, perché ne sono escluse alcune categorie di beni; non necessarietà, perché i coniugi possono adottare convenzionalmente un altro regime patrimoniale; vincolatività, perché ciascun coniuge perde la sua autonomia, non potendo acquistare un bene esclusivamente per sé, salvo i beni personali di cui all’art. 179 c.c., né disporre da solo dei beni comuni o alienare la quota di sua pertinenza, né acquistare beni a quote diseguali con l’altro coniuge.

    65. Oggetto della comunione legale La comunione legale si fonda sulla comune proprietà dei coniugi su determinati beni, quali ex art. 177 c.c. : a) acquisti compiuti dai coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali; b) aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio; c) frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione legale; d) proventi dell’attività separata di ciascuno dei coniugi, se allo scioglimento della comunione legale non sono stati consumati; e) beni destinati all’esercizio dell’impresa di uno dei coniugi costituita dopo il matrimonio e gli incrementi dell’impresa costituita anche precedentemente, semprechè sussistano al momento dello scioglimento di questa.

    66. Comunione “de residuo” In relazione alle voci di cui c), d) ed e) si realizza una comunione de residuo, eventuale e differita, formata da beni che durante il matrimonio appartengono al coniuge che li ha percepiti e, solo se non consumati, al momento dello scioglimento della comunione sono divisi, per la parte residua, in parti uguali tra i coniugi. Trattasi di beni mobili, denaro o diritti di credito ( canoni di locazione dei beni personali, dividendi delle azioni personali, stipendio, utili dell’esercizio dell’impresa, opere dell’ingegno)

    67. Beni esclusi dalla comunione Sono esclusi dalla comunione legale solo i beni tassativamente elencati dall’art. 179 c.c., in quanto beni personali di ciascun coniuge : - beni acquistati dal coniuge prima del matrimonio ( beni parafernali); - beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell’atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi siano attribuiti alla comunione; - beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ( es. abiti, orologio, ecc.) e i loro accessori; - beni che servono all’esercizio della professione del coniuge e gli strumenti di lavoro, tranne quelli destinati alla conduzione di un’azienda facente parte della comunione. Può trattarsi anche di beni immobili : es. uno studio professionale; - beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno, nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa; - beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali o col loro scambio, purchè ciò sia espressamente dichiarato all’atto dell’acquisto

    68. Comunione e diritti di credito La giurisprudenza dominante esclude l’acquisto dei diritti di credito, i quali non possono cadere in comunione in quanto diritti relativi, personali e strumentali, per cui inammissibile che il diritto di credito nato in capo allo stipulante si trasferisca ex lege a favore della comunione (Cass. 987/95) Parimenti la comunione dei beni non si estende al diritto di credito del lavoratore nei confronti del datore relativo al trattamento di fine rapporto

    69. Comunione e partecipazioni sociali Le partecipazioni sociali possono rientrare in comunione legale. Ricadono in comunione immediata ( art. 177 lett. a) le partecipazioni comportanti responsabilità limitata, mentre rientrino in comunione de residuo ( art. 178) quelle comportanti responsabilità illimitata..

    70. L’acquisto di azioni di una S.p.A. rientra nella comunione immediata, poiché l’aspetto patrimoniale dell’ azione è prevalente rispetto ai diritti e obblighi connessi allo status di socio, mentre non vi rientrano le quote di società il cui capitale non è rappresentato da azioni, come conseguenza dell’esclusione dei crediti dall’applicazione dell’art. 177, lett. a ( Cass. 9355/97)

    71. Cade in comunione solo il valore patrimoniale della partecipazione, senza il conseguimento della qualità di consocio da parte dell’altro coniuge, per la quale occorre la formale cointestazione. Il coniuge non acquirente, tuttavia, pur non potendo esercitare i diritti sociali connessi alla partecipazione, in quanto di spettanza esclusiva del coniuge intestatario, ha il diritto di partecipare agli atti di straordinaria amministrazione relativi alla partecipazione secondo le regole della comunione legale ex art. 180, c. 2, c.c.

    72. In ordine alla circolazione della partecipazione in comunione legale, in mancanza di formale cointestazione, l’atto di disposizione della quota comune compiuto in violazione delle regole sull’amministrazione dei beni ( il coniuge acquirente ne dispone senza il consenso dell’altro) sarà valido ed efficace, obbligando il coniuge disponente a ricostituire la comunione stessa ex art. 184, c. 3, c.c. Nel caso, invece, di alienazione da parte del coniuge non intestatario, al terzo è trasferita la proprietà della partecipazione ma non l’ esercizio dei diritti sociali

    73. In tema di assegnazione di alloggi da cooperative edilizie, la semplice qualità di socio e la relativa prenotazione dell’ alloggio non entra a far parte della comunione dei beni dato il carattere personale di detta partecipazione, ricollegato ai particolari requisiti per l’accesso alla cooperativa, e la sua strumentalità, per cui essa rimane bene personale del socio. ( Cass. 4757/98)

    74. L’ alloggio di una cooperativa edilizia , invece, può ricadere in comunione immediata solo al momento del trasferimento in proprietà dell’ alloggio, a nulla rilevando i diritti acquisiti dal coniuge socio nel periodo intermedio, che rimarranno di sua esclusiva pertinenza (Cass. 7807/96)

    75. Comunione e acquisti a titolo originario L’orientamento dominante estende la comunione anche agli acquisiti a titolo originario ( per usucapione, accessione, occupazione, invenzione e specificazione)

    76. Comunione e accessione Nell’ipotesi di costruzione di un edificio su terreno di proprietà esclusiva di uno dei coniugi, tuttavia, prevalgono le norme sull’accessione, anziché quelle sulla comunione, con la conseguenza che l’immobile costruito dopo il matrimonio sul terreno personale rimane di proprietà esclusiva del coniuge proprietario del terreno ( Cass. 4076/98)

    77. La C. di Cassazione interpreta restrittivamente l’art.177 c. 1, lett. A, c.c., così escludendo dalla comunione legale gli acquisti per accessione, in quanto la locuzione utilizzata “ acquisti compiuti” implica il pregresso espletamento di un’attività negoziale da parte del coniuge, ossia un acquisto a titolo derivativo, e non può essere intesa come incremento patrimoniale, giacchè non implica anche il mero giovarsi di effetti acquisitivi collegati dalla legge al verificarsi di alcuni fatti, ancorché promossi o favoriti dal coniuge che se n’è avvantaggiato ( Cass. 8585/99).

    78. La tutela del coniuge non proprietario del suolo, dunque, opera, non sul piano del diritto reale (diritto di proprietà o di superficie sulla costruzione), bensì su quello obbligatorio, quale diritto di credito relativo alla metà dell’importo dei materiali e della manodopera impiegati nella costruzione (Cass. S.U. 651/96).

    79. Costruzione realizzata con frutti di bei propri o proventi dell’attivita’ separata Qualora la costruzione sia stata realizzata impiegando i frutti dei beni propri o i proventi dell’attività separata del dominus soli, gli importi utilizzati vanno considerati come non consumati e quindi idonei a giustificare un’aspettativa di compartecipazione dell’altro coniuge ex art. 177 lett. B, perdurando l’edificio nella sfera giuridica del coniuge costruttore allo scioglimento della comunione legale. Ciò in virtù del principio in base al quale non è consentito al singolo coniuge utilizzare le somme destinate alla comunione de residuo per accrescere il proprio patrimonio personale.

    80. Costruzione realizzata con beni del consorte o della comunione Nell’ipotesi in cui l’immobile è realizzato utilizzando beni o somme del patrimonio personale del consorte o della comunione , il coniuge costruttore dovrà rifondere i capitali impiegati, restituendo le somme al coniuge non proprietario secondo in principi della ripetizione dell’indebito ex art. 2033 c.c., ovvero rimborsando alla comunione ex art. 192 c.c. le somme prelevate per fini diversi dall’adempimento delle obbligazioni gravanti sui beni dei coniugi ( art. 186 c.c.)

    81. Comunione e beni personali Il bene di uso strettamente personale se soddisfa alle esigenze esclusive di uno dei coniugi, indipendentemente dal fatto che esso possa essere utilizzato solo da uno di essi o da entrambi Conseguentemente sono esclusi dal patrimonio comune, purchè utilizzati in via esclusiva da un coniuge, anche i gioielli, strumenti musicali, strumenti per la pratica di un hobby, autoveicoli, collezioni raccolte durante il matrimonio

    82. Risarcimento del danno, pensione, perdita capacita’ lavorativa Gli importi che un coniuge consegue, a titolo di risarcimento del danno o di pensione, per la perdita della capacità lavorativa devono considerarsi personali, per cui il risarcimento è sottratto al regime di comunione de residuo dei proventi dell’attività lavorativa stessa

    83. Beni personali per surrogazione I beni personali per surrogazione sono beni personali surrogati dai beni acquistati con il prezzo della loro vendita o del loro scambio, ad eccezione dei beni destinati a cadere in comunione de residuo, e richiedono che tale circostanza sia oggetto di una specifica dichiarazione del coniuge acquirente ( che affermi il carattere personale dell’acquisto)

    84. Partecipazione negoziale del coniuge non acquirente in regime di comunione La giurisprudenza più recente afferma che la manifestazione di volonta’ del coniuge non acquirente a che il bene non cada in comunione e’ insufficiente ad escludere il bene dalla comunione se la personalità dell’acquisto non è oggettivamente rilevabile (Cass. 19259/2004)

    85. Nelle ipotesi in cui vi è certezza del carattere personale dell’acquisto dichiarato dal coniuge acquirente ( prova della proprietà esclusiva del denaro utilizzato),invece, non occorre la compartecipazione essendo già garantita la titolarità esclusiva dell’acquisto

    86. Il denaro ottenuto a titolo di prezzo per l’alienazione di un bene personale rimane nell’esclusiva disponibilità del coniuge alienante, anche quando esso venga depositato dal medesimo coniuge sul proprio conto corrente bancario ( Cass. 1197/06)

    87. Indenneita’ di accompagnamento Le somme corrisposte a titolo di indennità di accompagnamento ex l. 18/80 rientrano in comunione legale ( Cass. 8758/05), non costituendo bene personale ai sensi dell’art. 179, lett.e, c.c., giacchè la medesima non integra una misura di sostentamento dei soggetti minorati nella loro capacità di lavoro bensì di integrazione e sostegno del nucleo familiare, affinché se ne faccia carico evitando il ricovero in istituto (Cass. S.U. 10972/01)

    88. Amministrazione dei beni della comunione Spetta ad entrambi i coniugi

    89. Atti di ordinaria amministrazione Possono essere compiuti anche disgiuntamente da ciascuno dei coniugi, in quanto atti di utilizzazione, conservazione o manutenzione che riguardano i bisogni ordinari della famiglia (es. recesso dal contratto di locazione). La rappresentanza in giudizio di tali atti è riconosciuta disgiuntamente a ciascun coniuge, conseguentemente anche uno solo di essi può validamente compiere gli atti processuali.

    90. Atti di straordinaria amministrazione Gli atti di straordinaria amministrazione, sono quelli suscettibili di alterare la consistenza del patrimonio Questi, nonché quelli aventi ad oggetto la stipula dei contratti con i quali si acquistano diritti personali di godimento e la rappresentanza in giudizio per le relative azioni, spettano congiuntamente ad entrambi i coniugi

    91. Atti di straordinaria amministrazione compiuti in assenza del consenso del coniuge - atti relativi a beni immobili o beni mobili registrati : sono annullabili, ma l’azione di annullamento va proposta entro 1 anno dalla data in cui il coniuge non consenziente ha avuto conoscenza dell’atto e entro 1 anno dalla trascrizione, indipendentemente dallo stato di buona o mala fede del terzo; in ogni caso l’azione non può essere proposta oltre l’anno dallo scioglimento della comunione, se l’atto non sia stato trascritto e il coniuge non ne abbia avuto conoscenza prima dello scioglimento). Tutela esterna del coniuge del disponente consistente nell’annullabilità dell’atto.

    92. Atti di straordinaria amministrazione compiuti in assenza del consenso del coniuge atti relativi a beni mobili: restano validi, ma il coniuge che li ha compiuti senza il consenso dell’altro è obbligato, su istanza di quest’ultimo, a ricostituire lo stato di comunione in natura o per equivalente in denaro. Tutela interna del coniuge del disponente, il quale ha diritto al risarcimento del danno in forma specifica o per equivalente.

    93. Ratio della disciplina della amministrazione dei beni Evitare il compimento di atti di straordinaria amministrazione senza il consenso dell’altro coniuge e, nello stesso tempo, non intralciare eccessivamente la circolazione dei beni.

    94. Rifiuto del consenso Nell’ipotesi in cui un coniuge rifiuta il consenso per la stipulazione di un atto di straordinaria amministrazione, l’altro può rivolgersi al giudice per ottenere l’autorizzazione al compimento dell’atto, quando questo sia necessario nell’interesse della famiglia o dell’azienda coniugale; parimenti può aversi l ’autorizzazione quando l’altro coniuge sia assente o impedito, salvo che lo stesso abbia rilasciato procura. Se uno dei coniugi è minore, o non può amministrare ovvero ha male amministrato, l’altro coniuge può chiedere al giudice di escluderlo dall’ amministrazione.

    95. Creditori e comunione legale Regola generale: responsabilità sussidiaria dei beni comuni e postergazione dei creditori personali rispetto ai creditori della comunione, i quali sono preferiti ai creditori personali chirografari. Distinzione tra : Creditori comuni Creditori personali

    96. Creditori comuni In riferimento ai bei assunti congiuntamente dai coniugi e ai debiti assunti per l’attuazione di un interesse comune I creditori comuni : possono soddisfarsi in via principale sul patrimonio comune e, quando i beni della comunione sono insufficienti a soddisfare i debiti su di essa gravanti, in via sussidiaria sui beni personali di ciascun coniuge nella misura di metà del credito Prelazione: i creditori comuni possono soddisfarsi sul ricavato dell’esecuzione forzata sui beni comuni con precdenza rispetto ai creditori personali

    97. Creditori personali si possono rivalere in via principale sul patrimonio personale del coniuge debitore e in via sussidiaria sui beni comuni fino al valore della quota del coniuge obbligato. In tale ultimo caso, l’espropriazione deve riguardare singoli beni della comunione e non l’intera quota spettante al coniuge debitore, poiché la vendita della quota sarebbe una causa di scioglimento della comunione, incompatibile con la tassatività delle cause previste dal legislatore, e inoltre implicherebbe l’ingresso di un terzo estraneo nella comunione legale al posto del coniuge

    98. Deroghe all’autonomia patrimoniale il creditore personale di uno dei coniugi può soddisfarsi sui beni della comunione, ma dopo l’escussione del patrimonio personale del coniuge debitore e solo fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato; i creditori della comunione sono preferiti ai creditori personali, se chirografari. i beni della comunione rispondono delle obbligazioni contratte prima del matrimonio, limitatamente al valore dei beni di proprietà del coniuge debitore che siano entrati a far parte della comunione un base a convenzione.

    99. I creditori di un coniuge fallito, in regime di comunione legale, hanno diritto a soddisfarsi sui beni destinati all’esercizio dell’impresa, se residuati allo scioglimento della comunione prima dell’altro coniuge ( Cass. 2680/00)

    100. I beni acquistati con i proventi dell'attività separata di uno dei coniugi (nella specie, partecipazioni societarie) entrano a far parte della comunione legale e pertanto i creditori del coniuge medesimo non possono soddisfarsi sull'intero valore delle stesse (Cass. civ., sez. I, 23/09/1997, n.9355).

    101. Nel regime della comunione legale tra i coniugi, perchè i benefici acquistati da uno dei coniugi cadano in comunione cosiddetta de residuo, ovvero solo al momento dello scioglimento della stessa, e nei limiti in cui sussistano a tale momento, è sufficiente che siano destinati all'esercizio dell'impresa, ancorchè di tale destinazione non si faccia menzione nell'atto di acquisto, con la conseguenza che tali beni sono liberamente aggredibili, prima di tale evento, da parte dei creditori del coniuge acquirente (Cass. civ., sez. I, 21/05/1997, n.4533)

    102. In tema di revocatoria fallimentare, l’atto con il quale il coniuge, ai sensi dell’art. 228 l.151/75, conviene con l’altro coniuge di assoggettare senza contropartita al regime di comunione legale un bene di sua proprietà, acquistato anteriormente all’entrata in vigore della citata legge, rientra negli atti a titolo gratuito, privi di effetto rispetto ai creditori ex art. 64 l. Fall., atteso che la facoltà concessa non può essere utilizzata in pregiudizio dei terzi e che nell’atto non può configurarsi l’adempimento di un dovere morale ( non sussistendo alcun obbligo di porre in comunione i beni anteriormente acquisiti), a meno che non si provi l’esistenza di una situzione tale da integrare gli estremi del dovere morale e il proposito del solvens di adempiere unicamente a quel dovere mediante l’atto in questione (Cass. 4457/03)

    103. Scioglimento della comunione Ai sensi dell’art. 191 c.c. la comunione legale si scioglie in presenza di una delle seguenti cause : morte, dichiarazione di assenza o morte presunta di uno dei coniugi; separazione personale, giudiziale o consensuale ( esclusa la separazione di fatto) o sentenza di divorzio; annullamento del matrimonio; separazione giudiziale dei beni ( nei casi di interdizione o inabilitazione di uno dei coniugi, cattiva amministrazione, quando uno dei coniugi non contribuisce ai bisogni della famiglia in misura proporzionale alle proprie sostanze e capacità di lavoro); mutamento convenzionale del regime patrimoniale diverso dalla comunione; pronuncia di fallimento di uno dei coniugi.

    104. Effetti della cessazione del regime di comunione legale La cessazione del regime di comunione legale determina i seguenti effetti : assoggettamento al regime della separazione dei beni o alla normativa di diritto comune delle nuove situazioni giuridiche, costituisce il presupposto per l’attuazione ex lege dei trasferimenti previsti dalla comunione de residuo. Il sopraggiungere di una causa di cessazione della comunione legale non determina l’automatica fine dello stato di indivisione, ma attribuisce a ciascuno il diritto di chiedere in ogni momento la divisione del patrimonio comune ( effettuata ripartendo in parti uguali l’attivo e il passivo).

    105. Qualora i coniugi pongono fine alla separazione riconciliandosi si ripristina automaticamente il regime originariamente adottato, essendo stata rimossa la causa di scioglimento della comunione, ma i beni acquistati prima della riconciliazione si intendono acquistati in regime di separazione (Cass. 11418/98)

    106. Regimi patrimoniali convenzionali Hanno titolo in un atto di autonomia negoziale, c.d. convenzione matrimoniale, con il quale viene adottato o modificato un regime patrimoniale familiare

    107. Forma Puo’ trattarsi di : negozio bilaterale, identificandosi con l’accordo dei coniugi, negozio complesso, cui partecipa il terzo costituente (es. costituzione del fondo patrimoniale) atto a struttura unilaterale in relazione al fondo patrimoniale istituito da uno solo dei coniugi o dal terzo per testamento

    108. Effetti In base alla diversità dell’effetto si distinguono convenzioni programmatiche ( regime di separazione dei beni) volte a regolare gli eventuali futuri acquisti di diritti patrimoniali fatti dai coniugi convenzioni dispositive ( es. fondo patrimoniale, comunione convenzionale, inclusione o esclusione di un bene dalla comunione legale) che incidono direttamente o immediatamente su un determinato rapporto giuridico e la cui ammissibilità si fonda sugli art. 210 c. 2 e 211

    109. Comunione convenzionale Si instaura a seguito di una convenzione, che deve essere stipulata per atto pubblico a pena di nullità (cui segue l’immediata instaurazione del regime di comunione legale), ed è necessaria la presenza dei testimoni può essere stipulata in ogni tempo, anteriormente o successivamente alla celebrazione del matrimonio, ed è modificabile in qualsiasi momento col consenso di tutte le persone che sono state parti o dei loro eredi.

    110. Forma Per la stipulazione e modifica delle convenzioni è prevista una forma di pubblicità dichiarativa, che si attua mediante annotazione a margine dell’atto di matrimonio, necessaria per l’opponibilità ai terzi, i quali, peraltro, possono con ogni mezzo provare l’eventuale simulazione delle convenzioni. Per le convenzioni con oggetto beni immobili ( es. costituzione di fondo patrimoniale, esclusione di beni dalla comunione legale) occorre la trascrizione ex art. 2647 c.c., che però svolge una funzione di pubblicità notizia e non è rilevante per l’opponibilità ai terzi.

    111. Oggetto della comunione convenzionale Beni acquisiti prima del matrimonio Beni ricevuti in donazione o successione Beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali..

    112. Esclusione della comunione convenzionale Sono escluse dalle convenzioni matrimoniali le donazioni obnuziali, i contratti di società tra coniugi, il conferimento di procure da un coniuge all’altro, accordi presi dai coniugi nel verbale di separazione o in caso di divorzio

    113. Limiti all’autonomia negoziale nelle comunioni convenzionali Con la convenzione matrimoniale, i coniugi : non possono derogare alle norme per l’amministrazione della comunione, né evitare l’uguaglianza delle quote relativamente ai beni che sarebbero oggetto di comunione legale, - non possono derogare ai diritti e doveri previsti dalla legge per effetto del matrimonio ex artt. 143, 147 e 148 c.c. ( dovere di contribuire ai bisogni della famiglia, di mantenere i figli e contribuire al loro mantenimento in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la propria capacità di lavoro professionale o casalingo); - non possono procedere alla costituzione di beni in dote, pena la nullità; - non possono pattuire in modo generico che i loro rapporti patrimoniali siano regolati da leggi alle quali non sono sottoposti o dagli usi, ma devono enunciare in modo concreto il contenuto dei patti regolanti i loro rapporti. Occorre, quindi, riprodurre nella convenzione le norme straniere o gli usi che si vogliono richiamare, al fine del certezza del contenuto del regolamento pattizio e della tutela dei terzi.

    114. Separazione dei beni Il regime di separazione dei beni ex art. 215 c.c., e’ alternativo rispetto alla comunione dei beni, che rappresenta il regime legale della famiglia.

    115. Forma atto pubblico dichiarazione nell’atto di celebrazione delle nozze Annotazione a margine dell’atto di matrimonio, ai fini dell’opponibilità ai terzi, dall’ufficiale dello stato civile

    116. Carattere della separazione legale Il regime di separazione dei beni ha carattere universale, nel senso che non si limita a disciplinare singoli beni ma si estende all’intero patrimonio di ciascuno dei coniugi, anche se, durante la sua vigenza, gli stessi possono acquistare la titolarità di diritti in comunione ( es. acquisto di beni), però in tal caso si applicano le regole della comunione ordinaria( art. 1100 c.c.), per cui ogni coniuge conserva la totale disponibilità della propria quota

    117. Effetti Ciascuno dei coniugi conserva la titolarità esclusiva dei beni acquistati individualmente durante il matrimonio, per cui ciascuno ha il godimento, l’amministrazione e la possibilità di disporre dei beni di cui è titolare esclusivo, e i redditi derivanti da tali beni sono attribuiti esclusivamente al coniuge che ne risulta titolare. Non vi è alcun vincolo tra i patrimoni dei coniugi che rimangono indipendenti e separati, ma resta immutato il dovere di concorrere all’obbligo di contribuzione ex art. 143 c.c.

    118. Presunzione di comunione ordinaria Il coniuge può provare con ogni mezzo, nei confronti dell’altro, la proprietà esclusiva di un bene, ma, se tale dimostrazione manca per entrambi, i beni si considerano di proprietà indivisa per pari quota di entrambi i coniugi

    119. Cessazione del regime di separazione dei beni Il regime di separazione cessa automaticamente con : lo scioglimento o annullamento del matrimonio; morte o dichiarazione di morte presunta di uno dei coniugi; mutamento convenzionale del regime patrimoniale diverso dalla separazione

    120. Responsabilita’ per le obbligazioni assunte nell’interesse della famiglia La responsabilità per le obbligazioni assunte nell’interesse della famiglia anche in regime di separazione dei beni e’ solidale (Cass. 7501/95)

    121. FONDO PATRIMONIALE Il fondo patrimoniale è costituito da un complesso di beni immobili, beni mobili registrati o titoli di credito vincolato alla soddisfazione dei bisogni della famiglia. Il fondo patrimoniale non sostituisce ma affianca, integrandolo, il regime patrimoniale primario adottato dai coniugi, che può essere indifferentemente la comunione, separazione o un regime convenzionale

    122. Bisogni della famiglia Vanno intesi in senso ampio, ricomprendendo oltre le esigenze primarie di vita dei componenti della famiglia ( mantenimento, abitazione, educazione, cure mediche), anche i bisogni relativi allo sviluppo stesso della famiglia e al potenziamento della capacità lavorativa, ovvero le spese per assicurare il tenore di vita prescelto dai coniugi

    123. FORMA Il fondo deve essere costituito mediante atto pubblico ai fini dell’opponibilità ai terzi occorre l’annotazione a margine dell’atto di matrimonio, con indicazione della data, notaio rogante e generalità dei contraenti.

    124. Trascrizione La trascrizione per gli immobili resta degradata a semplice pubblicità notizia. La mancata trascrizione ha solo l’effetto di far presumere la buona fede degli organi fallimentari che hanno inserito l’immobile nell’attivo della procedura (Trib. Pisa 29/01/04)

    125. Soggetti Autori del conferimento possono essere: uno o entrambi i coniugi, nel qual caso si configura una convenzione matrimoniale un terzo, con atto inter vivos o per testamento ( attribuzione a titolo di legato o istituzione di erede) necessitando di accettazione da parte dei coniugi

    126. Oggetto Tramite il fondo patrimoniale si può attribuire la proprietà o altro diritto reale, ma anche il solo diritto di godimento

    127. Titolarita’ dei beni del fondo La titolarità dei beni del fondo può spettare a : entrambi i coniugi; ad uno solo dei coniugi, quando colui che costituisce il fondo se ne riserva la proprietà o la attribuisce all’altro coniuge; ad un terzo, che ha costituito il fondo e se ne sia riservata la proprietà

    128. Destinazione dei beni del fondo I beni costituiti in fondo patrimoniale devono essere impiegati per i bisogni della famiglia L’attribuzione dei frutti del fondo non segue la sorte dei titolari effettivi dei beni, ma devono essere impiegati per i bisogni della famiglia; parimenti le regole di amministrazione sono disgiunte da quelle della titolarità effettiva dei beni, dovendo essere amministrati secondo le regole comunione legale.

    129. ALIENAZIONE DEI BENI In presenza di figli minori è necessaria l’autorizzazione del Tribunale, da accordarsi solo in caso di necessità o utilità evidente, salvo che nell’atto di costituzione non sia espressamente considerato sufficiente il solo consenso dei coniugi; se non vi sono figli minori l’alienazione è subordinata solo al consenso di entrambi i coniugi, salvo che i beni siano stati già dichiarati alienabili all’atto di costituzione del fondo patrimoniale

    130. Cessazione del fondo La destinazione del fondo termina: a seguito dell’annullamento, scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio per accordo dei coniugi se vi sono figli minori, il fondo dura fino al compimento della maggiore età dell’ultimo figlio, nel qual caso il giudice, su istanza, può dettare norme per l’ amministrazione del fondo.

    131. Esaurimento dei beni L’esaurimento dei beni che compongono il fondo non ne costituisce causa di scioglimento, dal momento che sono possibili successivi conferimenti

    132. Esecuzione sui beni del fondo L’esecuzione sui beni del fondo patrimoniale è consentita solo per debiti contratti per i bisogni della famiglia, ma tale limitazione si estende solo a quei creditori procedenti che non conoscevano, al momento in cui è sorta l’obbligazione, che i debiti erano stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia

    133. La possibilità di aggressione dei beni e sui frutti del fondo è segnata dalla oggettiva destinazione dei debiti assunti alle esigenze familiari. Pertanto il criterio identificativo va ricercato non nella natura delle obbligazioni ma nella relazione esistente tra il fatto generatore di esse e i bisogni della famiglia, per cui anche le obbligazioni risarcitorie da illecito devono ritenersi comprese nella previsione normativa, con conseguente applicabilità della regola della piena responsabilità del fondo ove la fonte e la ragione del rapporto obbligatorio abbiano inerenza diretta e immediata con le esigenze familiari (Cass. 8991/03)

    134. I debiti per l’attività d’impresa sono estranei al fondo patrimoniale, in virtù della funzione del fondo il quale non deve essere assoggettato al rischio di un’attività d’impresa, perché verrebbe snaturato e vanificato il suo scopo. In caso di fallimento di una società di fatto tra i coniugi e un figlio, i beni e i frutti del fondo, vista la speciale destinazione, non possono essere appresi al fallimento, fatta salva l’azione revocatoria (Cass. 11449/90)

    135. Natura della costituzione del fondo patrimoniale La costituzione del fondo patrimoniale deve essere qualificata atto a titolo gratuito, anche quando proviene da entrambi i coniugi, rientrante tra gli atti soggetti a revocatoria ai sensi dell’art. 2901, c. 1, c.c., in quanto dolosamente preordinata al fine di pregiudicare il soddisfacimento dei creditori

    136. Revocatoria ordinaria È ammessa la revocatoria ordinaria dell’atto, in quanto rende i beni conferiti aggredibili solo a determinate condizioni, così riducendo la garanzia generale spettante ai creditori sul patrimonio dei costituenti. L’inopponibilità ai creditori in revocatoria del vincolo che colpisce i beni del fondo patrimoniale comporta l’inefficacia nei loro confronti dell’intero atto di costituzione a prescindere dall’entità del credito fatto valere in giudizio

    137. Revocatoria fallimentare È parimenti ammissibile l’azione revocatoria fallimentare nell’ipotesi del fallimento di uno dei coniugi e, ove avvenuta mediante la destinazione di beni oggetto di comunione legale, va dichiarata inefficace solo in relazione alla quota di proprietà del fallito Tali beni formeranno oggetto di una massa separata rispetto al restante dell’attivo, essendo destinati al soddisfacimento dei creditori che non conoscevano che i debiti contratti dai coniugi erano stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia. (Cass. 6954/97)

    138. Il negozio costitutivo del fondo patrimoniale, anche quando proviene da entrambi i coniugi, è atto a titolo gratuito, che può essere dichiarato inefficace nei confronti dei creditori a mezzo di azione revocatoria ordinaria, in quanto rende i beni conferiti aggredibili solo a determinate condizioni (art.170 c.c.), così riducendo la garanzia generale spettante ai creditori sul patrimonio dei costituenti (Cass. 4933/05)

    139. La costituzione di un fondo patrimoniale per fronteggiare i bisogni della famiglia configura un atto tipico di liberalità e, attesa tale sua natura, deve essere dichiarato inefficace rispetto alla massa dei creditori ai sensi dell’art. 64 l. fall., se compiuto nei 2 anni dalla dichiarazione di fallimento (Cass. 11545/00)

    140. I beni del fondo patrimoniale non sono compresi nel fallimento in quanto rappresentano un patrimonio separato, destinato al soddisfacimento di specifici scopi che prevalgono sulla funzione di garanzia per la generalità dei creditori. Pertanto permane la legittimazione processuale del debitore nel giudizio avente ad oggetto la revocatoria fallimentare del fondo patrimoniale (Cass. 8379/00)

    141. L’atto di costituzione di un fondo patrimoniale non è atto traslativo a titolo oneroso, né atto con oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale né atto ricognitivo, ma è una convenzione istitutiva di un nuovo regime giuridico, conseguentemente l’imposta di registro è applicabile nella misura fissa, e non proporzionale (Cass. 8289/03)

    142. L’imposta sulle donazioni non è applicabile all’atto costitutivo di un fondo patrimoniale, il quale determina solo un vincolo di destinazione sui beni a soddisfare i bisogni della famiglia, ma non incide sulla titolarità dei beni, che non divengono oggetto di trasferimento inter vivos per spirito di liberalità (Cass. 8162/03)

    143. L’IMPRESA FAMILIARE L’impresa familiare è quella in cui prestano attività di lavoro continuativa il coniuge dell’imprenditore, i parenti entro il 3 grado e gli affini entro il 2 grado ex art. 230 bis c.c.

    144. CARATTERE La disciplina sull’impresa familiare ha carattere suppletivo, in quanto è applicabile solo quando non sia configurabile, tra i familiari che cooperano all’ impresa, un diverso rapporto giuridico, di società o di lavoro subordinato o autonomo

    145. Costituzione L’impresa familiare nasce automaticamente, a prescindere dalla volontà dei suoi membri, pertanto non ha fondamento negoziale ma trova la sua giustificazione nel vincolo di solidarietà familiare

    146. Attivita’ Non è rilevante il tipo di attività svolta, ma se l’impegno del coniuge supera i limiti di una prestazione di lavoro e assume i caratteri di una cogestione si configura la comunione legale ex art. 177, lett. d, c.c.

    147. Effetti Dalla partecipazione all’impresa familiare deriva: il diritto al mantenimento, secondo la condizione patrimoniale della famiglia il diritto di partecipazione agli utili dell’impresa familiare e ai beni acquistati con essi, nonché gli incrementi dell’azienda anche in ordine all’avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato. il diritto di partecipare alla gestione dell’azienda il diritto di prelazione sull’azienda in caso di divisione ereditaria o trasferimento Resta esclusa ogni presunzione di gratuità del lavoro prestato, anche quando non siano avanzate richieste retributive ( Cass. 1988).

    148. Natura dei diritti patrimoniali previsti dall’art.230 c.c. I diritti patrimoniali previsti dall’art. 230 bis ai partecipanti all’impresa familiare hanno natura di diritto di credito, in considerazione della natura individuale dell’impresa familiare, e trovano giustificazione nel vincolo di solidarietà affettiva di cui sono permeati i rapporti che costituiscono il substrato dell’impresa, che consente di porre in rilevo il profilo partecipativo secondo il modello societario ( i diritti sono legati all’andamento dell’impresa), anziché secondo lo schema del lavoro subordinato ( compenso certo), inadeguato a disciplinare un rapporto che nasce spontaneamente e si svolge con modalità espressione di partecipazione e condivisione dell’attività d’impresa.

    149. Cessazione dell’impresa familiare La separazione personale dei coniugi non determina l’automatica cessazione dell’impresa familiare, né del singolo rapporto di partecipazione alla stessa

    150. La configurabilità di un’impresa familiare, ove sussiste il presupposto dell’esistenza di un’attività imprenditoriale nella famiglia, non può essere esclusa per il fatto che l’attività di lavoro continuativamente svolta da coniuge sia stata diretta a soddisfare esigenze domestiche e personali della famiglia, rilevando tale attività come adempimento di obbligazioni attinenti all’impresa in una sorta di divisione del lavoro o distribuzione dei compiti, o per il fatto che la stessa attività coincida con quella oggetto di uno degli obblighi o doveri di cui agli art. 143 e 147 c.c., restando escluso che la separazione personale dei coniugi costituisca di per sé causa del venir meno dell’impresa familiare ove la separazione stessa non abbia comportato la cessazione dello svolgimento dell’attività lavorativa. (Cass. 5741/91)

    151. Contratti di convivenza I c.d. contratti di convivenza mirano a regolare la distribuzione del costo della convivenza tra le parti, il regime degli acquisti durante o precedente la convivenza, e in certi limiti la rottura della convivenza

    152. Forma Per il contratto di convivenza è prevista la libertà di forma, salvo che l’effetto o la natura dell’atto imponga una forma specifica

    153. La giurisprudenza ha precisato che la convivenza more uxorio non può determinare la nullità di un contratto attributivo di diritti patrimoniali stipulato tra i partner e successivamente ha sancito la meritevolezza degli interessi perseguiti dai contratti di convivenza mediante i quali i conviventi regolamentano l’assetto dei rapporti patrimoniali (Cass. 6381/93)

    154. Oggetto dei contratti di convivenza Il contratto di convivenza può regolamentare solo i profili di ordine patrimoniale, restando preclusi all’autonomia negoziale i rapporti personali, sui quali non può incidere neppure indirettamente mediante ad es. l’introduzione di una clausola penale ( ti darò la somma x se ti abbandonerò prima di una certa data). Il patto di convivenza, dunque, non può avere come contenuto l’obbligo di convivenza, anche se sancito con una clausola premiale ( ti prometto la somma x se tra 10 anni coabiterai ancora con me), perché comunque si risolve in un condizionamento del potere di autodeterminazione rispetto alle scelte individuali ed impone, dunque, una declaratoria di nullità.

    155. La tutela dei diritti patrimoniali nella separazione e nel divorzio (garanzie)

    157. Imposizione di garanzie reali o personali al coniuge, da parte del giudice che pronunzia la separazione ( art. 156, c. 4, c.c.) o lo scioglimento del matrimonio ( art. 8, c. 1, l. 898/70), se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all’adempimento degli obblighi patrimoniali posti a suo carico, ovvero a tutela del diritto all’assegno di mantenimento o di alimenti al coniuge o ai figli

    158. Le sentenze di separazione e di divorzio, nonché il decreto di omologazione della separazione consensuale, costituiscono titolo per l’iscrizione dell’ ipoteca giudiziale ai sensi dell’art. 2818 c.c Esenzione dall’imposta ipotecaria

    159. L’accertata mancanza, anche sopravvenuta, del pericolo d’inadempimento dell’assegno di mantenimento, da parte del coniuge separato, comporta l’estinzione della garanzia ipotecaria, con conseguente diritto dell’obbligato ad ottenere in via giudiziale l’emanazione del corrispondente ordine di cancellazione (Cass. 12309/04)

    160. distrazione dei redditi dell’obbligato in caso di suo inadempimento mediante ordine giudiziale. - Il giudice della separazione può disporre, dietro domanda, il versamento diretto, a favore del coniuge o dei figli aventi diritto all’ assegno, di una parte delle somme che i terzi siano obbligati a pagare all’obbligato medesimo ( art. 156, c. 6, c.c.), attribuendo così la legittimazione a ricevere il pagamento del credito verso terzi

    161. Art.8 L.898/70 Facoltà, per il divorziato beneficiario dell’assegno post-matrimoniale o per i figli beneficiari del contributo di mantenimento, di ottenere in via stragiudiziale la distrazione a proprio favore delle somme che un terzo sia tenuto a corrispondere periodicamente all’ex coniuge.

    162. Presupposti della distrazione in via stragiudiziale Inadempimento protratto per almeno 30 giorni intimazione ad adempiere effettuato dal beneficiario dell’assegno notifica al terzo del provvedimento in cui è stabilita la misura dell’assegno contenente l’invito a versare le somme nelle mani del titolare dell’assegno divorzile, comunicazione al coniuge inadempiente della notificazione effettuata al terzo. È previsto però un limite quantitativo, poiché le somme dovute dallo Stato o altri enti datori di lavoro non sono assoggettabili a distrazione in misura superiore alla metà, per non sacrificare eccessivamente l’interesse dell’obbligato, esposto ad un’azione sottratta al controllo giudiziale.

    163. azione diretta esecutiva in capo all’ex coniuge nei confronti del terzo, debitor debitoris, il quale resti inadempiente all’invito di corrispondere al richiedente parte dei redditi, spettanti all’obbligato al pagamento dell’assegno divorzile o del contributo per il mantenimento della prole

    164. sequestro dei beni dell’obbligato, quale misura coercitiva atipica, diretta a vincolare una parte dei beni del coniuge, sì da garantire l’adempimento degli obblighi di pagamento degli assegni di mantenimento o alimentari (Cass. 2479/03)

    165. Esenzione degli atti di separazione e divorzio gli atti, documenti e provvedimenti relativi alla separazione e divorzio, nonché ai procedimenti esecutivi e cautelari relativi agli assegni, dall’imposta di bollo, registro e ogni altra tassa. L’imprecisa formulazione della norma, che richiama ogni altra tassa, ha determinato notevoli incertezze interpretative, ma la Cassazione ha riaffermato che il termine va inteso in senso atecnico e quindi con riferimento ai tributi in genere e non alle sole tasse ( Cass. 11458/05).

    166. Sulla scorta di tale orientamento non sono applicabili le imposte ipotecarie e catastali relativamente ad un atto connesso ad una obbligazione assunta in sede di separazione, consistente nella cessione della quota di proprietà della casa di abitazione alle proprie figlie da parte di uno dei coniugi

    167. Le agevolazioni di cui all’19 l. 74/87 operano con riferimento a tutti gli atti e convenzioni che i coniugi pongono in essere nell’intento di regolare sotto il controllo del giudice i loro rapporti patrimoniali conseguenti allo scioglimento del matrimonio o alla separazione personale, ivi compresi gli accordi che contengono il riconoscimento o trasferimento della proprietà esclusiva di beni mobili e immobili all’uno o all’altro coniuge

    168. Trasferimenti tra i coniugi I coniugi ricorrono ad accordi per integrare la regolamentazione dei propri rapporti economici prevista nell'accordo omologato attraverso il trasferimento di determinati beni, per modificare la misura dell'assegno di mantenimento ( Cass. 7029/97; Cass. 5189/98 e Cass. 5829/98).

    169. I regolamenti patrimoniali pattuiti dai coniugi in occasione della crisi coniugale hanno indotto il timore che gli stessi siano strumentalizzati per aggirare disposizioni normative o utilizzati per perseguire finalità di frode alla legge, di frode ai creditori o di elusione fiscale.

    170. In materia di frode ai creditori ogni trasferimento di diritti tra coniugi o conviventi, amici, parenti, conoscenti, ecc., può in quanto tale servire allo scopo, e per tale motivo il legislatore ha previsto i rimedi della revocatoria ordinaria e fallimentare

    171. Elusione fiscale In merito all’elusione fiscale, si è osservato, che la stessa non si configura quando è il legislatore ad ammettere espressamente la possibilità di avvalersi di un dato strumento per conseguire un vantaggio fiscale (risparmio degli onorari del notaio).

    172. La pattuizione in sede di separazione consensuale contenente l’impegno di uno dei coniugi, al fine di concorrere al mantenimento del figlio minore, di trasferire in suo favore la piena proprietà di un bene immobile, non è soggetta a risoluzione per inadempimento né all’eccezione di inadempimento, non essendo ravvisabile in tale accordo solutorio sul mantenimento della prole un rapporto di sinallagmaticità tra le prestazioni. Il mantenimento della prole, infatti, costituisce obbligo ineludibile di ciascun genitore, imposto dalla legge e non derivente dall’accordo di separazione tra i coniugi, che al più può regolare le modalità di adempimento di quell’obbligo ( Cass. 11342/04)

    173. Sono valide le clausole inserite nell’accordo di separazione consensuale o di divorzio congiunto con le quali venga riconosciuta la proprietà esclusiva di beni immobili o di quote di tali beni da un coniuge ad un altro, o l’impegno d uno dei coniugi a compiere un successivo trasferimento al fine di assicurarne il mantenimento.Tale accordo, in quanto inserito nel verbale d’udienza, assume forma di atto pubblico e costituisce dopo l’omologazione titolo per la trascrizione ex art. 2657 c.c., ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, senza che la validità di siffatti trasferimenti sia esclusa dal fatto che i relativi beni ricadano nella comunione legale (Cass. 4306/97)

    174. Trasferimento che, in quanto riconnesso alla convenzione diretta a regolare il regime di separazione, facendone parte, ne segue validamente la forma, senza distinzione tra trasferimenti onerosi o gratuiti, non assumendo tale distinzione rilievo sotto il profilo formale, essendo l’atto disciplinato in via esclusiva dalla normativa dell’art. 126 c.p.c. (Cass. 2397/05)

    175. Gli accordi di separazione personale tra i coniugi, contenenti attribuzioni patrimoniali dall’uno all’altro e concernenti beni mobili o immobili, non risultano collegati necessariamente alla presenza di uno specifico corrispettivo o ai tratti della donazione, e tanto più ai fini di un’eventuale azione revocatoria ex art. 2901 c.c., rispondono ad uno spirito di sistemazione dei rapporti in occasione dell’evento di separazione consensuale, il quale, sfuggendo alle connotazioni dell’atto di donazione ( tipicamente estraneo al contesto della separazione personale caratterizzato dalla dissoluzione delle ragioni dell’affettività) e a quello di un atto di vendita (attesa oltretutto l’assenza di un prezzo corrisposto), svela una sua tipicità propria la quale può, ai fini della disciplina di cui all’art. 2901 c.c., colorarsi dei tratti dell’onerosità o della gratuità, in ragione dell’eventuale ricorrenza nel concreto dei connotati di una sistemazione solutorio-compensativa più ampia, della serie di possibili rapporti aventi significati patrimoniali maturati nel corso della quotidiana convivenza matrimoniale (Cass. 5741/04)

    176. Ritenuto che costituisce un contratto a favore di terzi ( e non promessa di donazione) l’accordo con il quale un coniuge, nell’ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali in sede di separazione personale, si obblighi nei confronti dell’altro al trasferimento in favore della prole di un immobile ( casa familiare) successivamente all’omologa degli accordi di separazione, spetta soltanto ai figli ( e non anche allo stipulante) la legittimazione ad agire in giudizio per ottenere l’attuazione coattiva della prestazione da parte del coniuge promittente inadempiente (Trib. Vercelli 24/10/89)

    177. Degli accordi volti a trasferire la proprieta’ o altri diritti reali, ormai , la giurisprudenza ammette pienamente validità ed efficacia anche quando non sono stati trasfusi nell'accordo omologato, e anche quando mirino a regolare una semplice separazione di fatto (Cass. 7470/90 ) . D’altra parte ammette la validità di questi accordi non soltanto se integrano o specificano un precedente accordo omologato, ma anche quando lo modificano se sono "maggiormente rispondenti all'interesse tutelato" ( Cass. 7029/97 e Cass. 5829/98).

    178. Pensione di reversibilita’ Spetta al coniuge superstite separato (in ogni caso) ed al coniuge superstite divorziato solo in caso di attribuzione, nella sentenza di divorzio, di un assegno di mantenimento Cass. 11428/04

    179. Indennita’ di fine rapporto Il coniuge divorziato, che percepisca l'assegno di mantenimento e non sia passato a nuove nozze, ha diritto di ricevere dall'altro coniuge una percentuale dell'indennità di fine rapporto che quest'ultimo abbia ricevuto in occasione della cessazione del rapporto lavorativo e, quindi, di quello di pubblico impiego. L'entità della percentuale deve essere valutata in considerazione della durata del matrimonio, comprensivo anche del periodi di separazione tra i coniugi.

    180. Gli incrementi patrimoniali realizzati precedentemente alla pronuncia di divorzio in tanto rilevano, in quanto sussistono al momento della pronuncia; ne consegue, pertanto, che se l'indennità relativa al trattamento di fine rapporto è maturata in costanza di matrimonio, la stessa è stata già utilizzata per i bisogni della famiglia e, nella parte in cui residua al momento della separazione concorre a determinare le condizioni economiche del coniuge obbligato e incide sulla quantificazione dell'assegno di cui all'articolo 156 del Cc; mentre, se matura in costanza di giudizio di separazione, colui il quale la riceve può egualmente liberamente disporne, salva la necessità della valutazione al fine della determinazione delle sue condizioni economiche. Ove, invece, maturi dopo la pronuncia di separazione e di determinazione dell'assegno, essa può solo incidere sulla situazione economica del coniuge obbligato e legittimare una modifica delle condizioni della separazione ai sensi dell'articolo 710 del codice di procedura civile. Cass. civ., sez. I, 29/07/2004, n.14459

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