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Consolidato nazionale [art. 4, comma 1, lett. a), della legge delega 7 aprile 2003, n. 80]

Consolidato nazionale [art. 4, comma 1, lett. a), della legge delega 7 aprile 2003, n. 80].

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Consolidato nazionale [art. 4, comma 1, lett. a), della legge delega 7 aprile 2003, n. 80]

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Presentation Transcript


  1. Consolidato nazionale [art. 4, comma 1, lett. a), della legge delega 7 aprile 2003, n. 80] “a) determinazione in capo alla società o ente controllante di un’unica base imponibile per il gruppo d’imprese su opzione facoltativa delle singole società che vi partecipano ed in misura corrispondente alla somma algebrica degli imponibili di ciascuna rettificati come specificamente previsto; …”

  2. Consolidato nazionale (D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344; D.M. 9.6.2004) • Obblighi delle società consolidate (art.121 del nuovo Tuir) • Dichiarazione dei redditi propri di ciascun soggetto partecipante al consolidato (art. 7 del D.M. 9 giugno 2004) • Obblighi della società od ente controllante e rettifiche di consolidamento (art. 122 del nuovo Tuir) • Interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento del triennio (art. 124 del nuovo Tuir) • Mancato rinnovo dell’opzione (art. 125 del nuovo Tuir) • Dichiarazione dei redditi del consolidato (art. 9 del D.M. 9 giugno 2004)

  3. Dichiarazione dei redditi propri di ciascun soggetto partecipante alla tassazione di gruppo (art. 121 del Tuir e art. 7 del D.M. 9.6.2004) • Compilare il modello di dichiarazione dei redditi per determinare il reddito complessivo o la perdita (da Quadro RF) • Reddito di rigo RF55 o perdita di rigo RF56 (al netto dei proventi esenti) • Variazioni in diminuzione dei componenti negativi di reddito non ammessi in deduzione (per riallineamenti ex art. 128) • Reddito • Compensazione con perdite di esercizi precedenti • - si applica l’art. 84, comma 1, 3° periodo? • - il reddito compensabile è al netto delle rettifiche della consolidante ?

  4. Segue: Dichiarazione dei redditi propri di ciascun soggetto partecipante alla tassazione di gruppo (art. 121 del Tuir e art. 7 del D.M. 9.6.2004) Nella dichiarazione vanno indicati: - le ritenute subite, le detrazioni, i crediti d’imposta spettanti, gli acconti autonomamente versati - le cessioni dei crediti utilizzabili in compensazione ex art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997 - il reddito prodotto all’estero e la relativa imposta Alla dichiarazione va allegato il prospetto ex art. 109, comma 4, lett. b);

  5. Dichiarazione dei redditi del consolidato (art. 118 del Tuir e art. 9 del D.M. 9.6.2004) • Somma algebrica degli imponibili di tutti i partecipanti • Rettifiche di consolidamento • Perdite del consolidato di periodi d’imposta precedenti • Determinazione dell’imposta dovuta • Detrazioni di imposta (art. 78 del Tuir) • Imposta netta • Credito di imposta sui fondi comuni di investimento (anche limitato, ex art. 9, comma 3, della legge n. 77 del 1983 ) • Credito per imposte pagate all’estero • Ritenute d’acconto

  6. Obblighi della società o ente controllante e rettifiche di consolidamento (art. 122 del nuovo Tuir) La società o l’ente controllante presenta la dichiarazione dei redditi del consolidato e calcola il reddito complessivo globale apportando alla somma algebrica dei redditi complessivi dei soggetti partecipanti le seguenti variazioni: a) in diminuzione per un importo corrispondente alla quota imponibile dei dividendi distribuiti dalle società controllate (5% dei dividendi); b) in diminuzione o in aumento per effetto della rideterminazione del pro- rata patrimoniale; c) in diminuzione per un importo corrispondente alla differenza tra il valore di libro e quello fiscale riconosciuto dei beni assoggettati al regime di neutralità per i trasferimenti infragruppo (plusvalenza realizzata dalla società cedente).

  7. Rettifiche di consolidamento (art. 122, comma 1, lett. a), del Tuir) Oltre agli utili derivanti dalla partecipazione al capitale, in qualità di socio, vanno considerate anche le altre remunerazioni assimilate a tali utili o il riferimento ai “dividendi” lascia intendere che si tratti solo della remunerazione dell’apporto in qualità di socio?

  8. Rettifiche di consolidamento (art. 122, comma 1, lett. b), del Tuir) Pro rata patrimoniale originario (art. 97, commi 1 e 2, lettere a) e b2), del Tuir) Pro rata di indeducibilità 4.000/19.000 21,05% In cui: - 4.000 è il valore delle partecip. pex che eccede il P.N. contabile - 19.000 è il totale dell’attivo patrim., ridotto del P.N. e dei debiti comm. Dividendi distribuiti da società pex 130 Interessi passivi (dopo la thin cap) 800 Applicazione del rapporto 800 x 21,05% 168,4 Dividendi distribuiti da società pex (130) Interessi passivi indeducibili 38,4

  9. Rettifiche di consolidamento (art. 122, comma 1, lett. b), del Tuir) Pro rata patrimoniale rideterminato (art. 97, commi 1 e 2, del nuovo Tuir) Pro rata rideterminato (4.000- 2.500)/19.000 8% circa In cui 2.500 è il valore delle partecipazioni consolidate Dividendi distribuiti da società pex 130 di cui da società non consolidate 60 Interessi passivi (dopo la thin cap) 800 Applicazione del rapporto 800 x 8% 64 Dividendi distribuiti da società non consolidate (60) Interessi passivi indeducibili 4 Variazione in diminuzione (38,4 – 4) 34,4

  10. Rettifiche di consolidamento (art. 122, comma 1, lett. b), del Tuir) Pro rata patrimoniale rideterminato (art. 97, commi 1 e 2, del nuovo Tuir) Pro rata rideterminato (4.000- 2.500)/19.000 8% circa Dividendi distribuiti da società pex 130 di cui da società non consolidate 20 Interessi passivi dopo la thin cap 800 Applicazione del rapporto 800 x 8% 64 Dividendi distribuiti da società non consolidate (20) Interessi passivi indeducibili 44 Variazione in aumento (38,4 –44) 5,6

  11. Rettifiche di consolidamento (art. 122, comma 1, lett. c), del Tuir) Esempio: • H consolida A e B • A vende in neutralità a B un cespite (valore fiscale 600) a 700 (valore di libro della cessionaria) • La differenza di 100 corrisponde alla plusvalenza contabile di A

  12. Possibili interferenze delle rettifiche di consolidamento con il riporto delle perdite pregresse (art. 118, comma 2, del Tuir) Il meccanismo previsto dall’art. 122 del Tuir introduce un’asistematicità nel regime del consolidato perché consente di trasformare le perdite pregresse (non compensabili, ex art. 118, comma 2, del Tuir, con il reddito del consolidato) in perdite compensabili con il reddito del consolidato (fenomeno c.d. di refreshing)

  13. Segue: Possibili interferenze … • A vende in neutralità a B un cespite e realizza una plusvalenza di 100 • Utile di A = Reddito 100 • Perdite pregresse 100 • Reddito imponibile 0 • Reddito consolidato • Reddito di H (consolidante) 1.000 • Reddito di A 0 • Perdita di B (1.000) • Somma algebrica 0 • Rettifiche da consolidamento (100) • Perdita da consolidato (100)

  14. Segue: Possibili interferenze … • La norma potrebbe essere interpretata nel senso di escludere la compensabilità delle perdite pregresse con il reddito corrispondente alla plusvalenza non tassata? • Sembra difficile. Forse per evitare il fenomeno del refreshing ci vorrebbe una modifica normativa

  15. Interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento del triennio (art. 124 del Tuir) • Se il requisito del controllo, così come definito dall’art. 117, cessa per qualsiasi motivo prima del compimento del triennio, il reddito della società o dell’ente controllante, per il periodo d’imposta in cui viene meno tale requisito, viene aumentato per un importo corrispondente: • a) agli interessi passivi dedotti nei precedenti esercizi del triennio per effetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 2, del Tuir • b) alla residua differenza tra il valore di libro e quello fiscale riconosciuto dei beni acquisiti in regime di neutralità

  16. Segue: Interruzione della tassazione … • La norma si applica non solo quando cessa il requisito del controllo ex art. 117 del Tuir ma si dovrebbe applicare anche quando cessa il requisito del controllo ex art. 120 del Tuir • La norma dovrebbe considerare anche l’ipotesi della variazione in diminuzione, per compensare simmetricamente la variazione in aumento che deriva dalla rideterminazione del pro rata, ex art. 122 del Tuir • Il recupero a tassazione della differenza tra valore di libro e valore fiscale dei beni ceduti in neutralità (plusvalenza ancora non tassata) fa riespandere il valore fiscale di tali beni

  17. Segue: Interruzione della tassazione … • Se il consolidato continua, la variazione in aumento (e in diminuzione) riguarda il reddito consolidato e il suo ammontare potrà essere compensato con perdite pregresse del consolidato. • Se il consolidato non continua, la variazione riguarderà il reddito personale del consolidante e il suo ammontare potrà essere compensato con perdite pregresse “personali” del consolidante. • Se la consolidante opta, congiuntamente con altra società per la tassazione di gruppo in qualità di controllata, si interrompe la tassazione di gruppo (art. 13, comma 5, del D.M.). La variazione riguarderà il reddito personale del consolidante compensabile con le perdite di esercizio del nuovo consolidato.

  18. Mancato rinnovo dell’opzione (art. 125 del Tuir) • In caso di mancato rinnovo dell’opzione o se l’opzione rinnovata non riguarda entrambe le società (cessionaria e cedente), il reddito della società o dell’ente controllante, per l’ultimo periodo d’imposta del triennio, viene aumentato per un importo corrispondente alla residua differenza tra il valore di libro e quello fiscale riconosciuto dei beni acquisiti in regime di neutralità • Valgono le osservazioni formulate a commento dell’art. 124

  19. Perdite del consolidato • Le perdite risultanti dalla dichiarazione del consolidato possono essere computate in diminuzione del reddito complessivo globale dei periodi d’imposta successivi secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 84 del Tuir • In caso di interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento del triennio o di mancato rinnovo dell’opzione, le perdite residue rimangono nella disponibilità della società o dell’ente consolidante. In alternativa sono imputate alle società che le hanno prodotte e nei cui confronti viene meno il controllo o non viene esercitato il rinnovo dell’opzione

  20. Rettifica del reddito di una società consolidata (art. 9, comma 2, secondo periodo, del D.M. 9.6.2004) La rettifica del reddito complessivo di ciascun soggetto partecipante al consolidato è imputata alle perdite non utilizzate in sede di dichiarazione dei redditi del consolidato, fino a concorrenza del loro importo. La norma sembrerebbe avvantaggiare le società che per prime sono oggetto di rettifica.

  21. Credito d’imposta estero (art. 9, comma 4, e art. 13, comma 9, del D.M. 9.6.2004) • Nella determinazione del credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero di cui all’art. 165 del Tuir, per reddito complessivo deve intendersi il reddito complessivo globale • Il diritto al riporto in avanti e all’indietro spetta esclusivamente al soggetto consolidante

  22. Segue: Credito d’imposta estero … Esempio Reddito R. E. Francia Imposta estera • A 1.000 - - • B (500) 600 180 • C 800(200) - 1.300 600 • 600/1.300 x 429 = 198 • Credito spettante 180

  23. Segue: Credito d’imposta estero … Esempio Reddito R.E. Francia R.E. G.B. Imposta estera A 900 - 150 45 B (1500) 600 180 C 800 (200) ____ 40 200 600 150 150/200 x 66 = 49,5 600/200 x 66 = 198 Credito complessivo 66 perché non può superare l’imposta liquidata 66

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