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VAS e VIA

VAS e VIA. Valutazione ambientale strategica e Valutazione di impatto ambientale. Alcune caratteristiche comuni. Disciplina contenuta nella Parte II del codice dell’ambiente (artt. 4 e ss.);

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Presentation Transcript


  1. VAS e VIA Valutazione ambientale strategica e Valutazione di impatto ambientale

  2. Alcune caratteristiche comuni • Disciplina contenuta nella Parte II del codice dell’ambiente (artt. 4 e ss.); • Influenza determinata dalla disciplina comunitaria (direttiva 2001/42/CE per la VAS e direttiva 85/337/CEE e successive modificazioni per la VIA); • Finalità simili se non comuni.

  3. Finalità (art. 4 co. 3 del Codice) • La valutazione ambientale (sia nel senso di VAS che di VIA): Assicura che l’attività dell’uomo sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile (rigenerazione degli ecosistemi e delle risorse – salvaguardia della biodiversità e di un’equa distribuzione dei vantaggi connessi alla attività economica).

  4. Sono istituti che costituiscono applicazione dei fondamentali principi di derivazione comunitaria di prevenzione e precauzione per cui l’azione dei pubblici poteri a tutela dell’ambiente è anticipata a un momento il più possibile antecedente rispetto all’esercizio di una attività potenzialmente idonea a compromettere i valori ambientali; • Come per la vas anche per via non va dimenticato il ruolo della partecipazione.

  5. Differenza tra VAS e VIA • La VAS è relativa a piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull’ambiente e alle loro modifiche; • La VIA è relativa ai progetti di opere di iniziativa pubblica e privata e alle loro modifiche. • Alcune forme di raccordo.

  6. La VAS • Obiettivo di garantire un elevato livello di protezione e contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto di elaborazione, adozione e approvazione di detti piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile.

  7. Procedimento della VAS • Verifica di assoggettabilità (screening procedure) - due tipi di piani e programmi: uno per cui la valutazione è obbligatoria, l’altro per cui la valutazione è discrezionale attraverso un esame svolto caso per caso. • La procedura di screening accerta se l’attuazione di un determinato piano è suscettibile di produrre effetti significativi sull’ambiente e vada sottoposta a una preventiva valutazione ambientale.

  8. Elaborazione del RAPPORTO AMBIENTALE; • Elaborato con cui vengono individuati, descritti e valutati i possibili effetti ambientali legati all’attuazione del piano o del programma oggetto di esame (art. 13 codice dell’ambiente). • La valutazione dell’impatto significa valutazione dell’alterazione qualitativa e quantitativa diretta e indiretta, a breve o a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa positiva e negativa dell’ambiente ed in particolare del sistema di relazioni tra i fattori che compongono l’ambiente

  9. Svolgimento di consultazioni (art. 14 del Codice dell’Ambiente) • Rivolto alle autorità (enti territoriali, enti pubblici competenti) e al pubblico (enti, associazioni comitati, cittadini singoli e associati).

  10. Contenuto delle consultazioni • Garanzia di accesso integrale alle informazioni ambientali; • Previsione di forme effettive di partecipazione e di coinvolgimento nel procedimento di elaborazione.

  11. Modalità di partecipazione • Previsione di particolari oneri in capo all’amministrazione procedente: 1)Avviso del deposito della documentazione rilevante sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica o nel Bollettino ufficiale della regione; 2) L’avviso contiene l’indicazione delle sedi dove può essere presa visione del piano o del programma e del rapporto ambientale e delle sedi dove si può consultare la sintesi non tecnica.

  12. Dalla pubblicazione dell’avviso decorre il termine di 60 giorni per esercitare i diritti e le facoltà di partecipazione: • Chiunque può prendere visione della proposta di piano o programma e del relativo rapporto ambientale; • Chiunque può presentare le proprie osservazioni anche fornendo nuovi e ulteriori elementi conoscitivi. Richiamo alle garanzie contenute nella Legge 241 del 1990.

  13. La garanzia partecipativa è rivolta a CHIUNQUE: la legittimazione è dunque prevista a favore di qualsiasi soggetto che presenti istanza senza che occorra allegare uno specifico interesse giustificativo della domanda.

  14. Valutazione del Piano, del rapporto e degli esiti delle consultazioni • Entro 90 giorni l’autorità competente emana il parere di VAS; • Può anche provvedere a indicare misure di revisione del piano;

  15. Decisione • La decisione finale è pubblicata nella Gazzetta ufficiale o nel Bollettino ufficiale della Regione con l’indicazione della sede ove si possa prendere visione del piano o programma adottato e di tutta la documentazione oggetto dell’istruttoria. • Sono inoltre rese pubbliche: • Il parere motivato in materia di VAS; • Una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma adottato alla luce delle possibili alternative; • Misure di monitoraggio.

  16. Monitoraggio • Il monitoraggio assicura il controllo sugli impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione di piani e programmi approvati e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati; • In questo modo si individuano tempestivamente gli impatti negativi al fine di adottare le opportune misure correttive.

  17. Può capitare che: • In sede di attuazione delle previsioni del Piano o Programma emergano effetti che non erano stati presi in considerazione nel momento in cui è stato redatto il rapporto ambientale; • È possibile che alcune delle misure originariamente previste si rivelino inidonee a conseguire gli obiettivi programmati.

  18. Sono gli stessi Piani e programmi a individuare le autorità responsabili delle attività di controllo e monitoraggio e il reperimento delle risorse necessarie per l’adempimento dei relativi obblighi. • Ruolo delle AGENZIE AMBIENTALI. • Anche in questo caso è importante il coinvolgimento del pubblico: previsione di adeguate misure di pubblicità e trasparenza delle attività poste in essere dalle autorità competenti.

  19. Pubblicazione anche nei siti web delle autorità coinvolte le informazioni relative a: • Modalità di monitoraggio; • Risultati delle attività svolte; • Misure collettive adottate. Le informazioni vanno tenute in considerazioni per l’adozione di eventuali modifiche ai Piani e programmi.

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