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Adempimenti di tracciabilità legati all’obbligo dell’indicazione di origine: adempimenti, disposizioni applicative e r

Adempimenti di tracciabilità legati all’obbligo dell’indicazione di origine: adempimenti, disposizioni applicative e regime sanzionatorio . Reg. (CE) n. 1019/02 coordinato con il Reg. (CE) n. 182/09 DM10 novembre 2009 Circolare AGEA prot . N.ACIU 2010.29 del 14/01/2010

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Adempimenti di tracciabilità legati all’obbligo dell’indicazione di origine: adempimenti, disposizioni applicative e r

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  1. Adempimenti di tracciabilità legati all’obbligo dell’indicazione di origine: adempimenti, disposizioni applicative e regime sanzionatorio

  2. Reg. (CE) n. 1019/02 coordinato con il Reg. (CE) n. 182/09 • DM10 novembre 2009 • Circolare AGEA prot. N.ACIU 2010.29 del 14/01/2010 • Lettera circolare ICQRF prot. n. 8510 del 6/08/2010 • Quadro sanzionatorio Tracciabilità dell’olio d’oliva in relazione all’origine

  3. Ai sensi dell’art. 9del Reg. (CE) 1019/2002 gli Stati membri devono adottare le misure necessarie, comprese quelle concernenti il regime delle sanzioni per assicurare il rispetto del medesimo regolamento Il sistema dei controlli ( Art. 9 del Reg. (CE) 1019/2002 )

  4. A livello nazionale, con il Decreto 10 novembre 2009, sono adottate le misure per consentire la verifica della designazione dell'origine degli oli extra vergini e vergini di oliva a carico di tutti gli operatori della filiera interessati Il sistema dei controlli (art 6 DM 10 novembre 2009)

  5.   Ai controlli previsti dal regolamento provvede l'ICQRF • mediante la predisposizione di uno specifico piano annuale dei controlli che riguarda tutte le fasi della filiera. • sulla base dell'analisi del rischio che tiene conto dei criteri previsti dal regolamento (CE) n. 882/2004 e degli ulteriori elementi informativi acquisibili dalle banche dati AGEA • mediante le verifiche di cui all'art. 8, paragrafo 2, del Regolamento a seguito di richieste pervenute da un altro Stato membro o dalla Commissione. Il sistema dei controlli (art 6 DM 10 novembre 2009)

  6. Ai sensi dell’art. 7 del D.M. è previsto l’obbligo della tenuta del registro di carico e scarico Tale obbligo nasce dall’esigenza di verificare l’autenticità dell’indicazione dell’origine attraverso un sistema omogeneo di tracciabilità degli oli movimentati, opportunamente modulato in funzione della complessità e tipologia dell’attività produttiva svolta. I registri (art. 7 del DM 10 novembre 2009)

  7. Il sistema di registrazione si basa su criteri di efficacia, imparzialità ed univocità a carico di tutti i soggetti di filiera, fornendo le informazioni necessarie ai preposti ai controlli. In particolare, il sistema di registrazione deve essere in grado, di: • fornire con immediatezza la giacenza “contabile” dei diversi prodotti suddivisi in base all’origine e alla qualità e questa deve essere confrontabile con quanto giacente in magazzino in base alle indicazioni riportate sui recipienti; • fornire la possibilità di riscontrare ogni “entrata” e “uscita” registrata con il documento giustificativo; • mettere in evidenza le lavorazioni effettuate (le miscelazioni, filtrazione, l’imbottigliamento, etc), i prodotti ottenuti, le eventuali perdite di lavorazione e la formazione dei lotti. I registri (art. 7 del DM 10 novembre 2009)

  8. sono obbligati alla tenuta di un registro per ogni stabilimento e deposito • I frantoi, • le imprese di condizionamento • i commercianti di olio sfuso, nel quale sono annotati le produzioni, i movimenti e le lavorazioni dell’olio extra vergine di oliva e dell’olio di oliva vergine. Nel caso di lavorazione per conto terzi, i registri sono tenuti da chi procede materialmente alla lavorazione. I registri (art. 7 del DM 10 novembre 2009)

  9. Sono esclusi dalla tenuta del registro: - gli oli assoggettati al sistema di controllo delle DOP/IGP; - gli olivicoltori che commercializzano olio allo stato sfuso e/o confezionato, purché ottenuto esclusivamente dalle olive provenienti da oliveti della propria azienda, molite presso il proprio frantoio o di terzi. (Le informazioni saranno ricavate, dai controlli in loco, da quelle disponibili nel sistema informativo geografico GIS, nel SIAN, oltre che dalla relativa documentazione commerciale ed amministrativa) I registri (art. 7 del DM 10 novembre 2009)

  10. I registri dovranno essere tenuti con modalità telematiche nell’ambito dei servizi del SIAN, secondo le disposizioni che saranno stabilite dall’ICQ d’intesa con AGEA. • In attesa dell’attivazione dei servizi telematici sono tenuti secondo le modalità indicate nell’allegato 1 del decreto. In tal caso, i registri sono soggetti alla vidimazione da parte dell’Ufficio dell’ICQ o dell’ Ufficio regionale competente, ove è ubicato lo stabilimento o deposito. I registri (art. 7 del DM 10 novembre 2009)

  11. la data di inizio della tenuta con modalità telematiche del registro è prorogata al 1° luglio 2011 (da tale data tutti gli operatori obbligati dovranno tenere il registro esclusivamente con modalità telematica). • Tuttavia gli operatori che volessero adottare ufficialmente il registro telematico prima del 1° luglio 2011, possono farlo a decorrere dal 15 ottobre 2010. Lettera Circolare ICQRFprot. n. 8510 del 6 agosto 2010

  12. Gli operatori che adotteranno ufficialmente il registro telematico nel periodo 15 ottobre 2010 e 30 giugno 2011 devono: • chiudere il registro detenuto secondo le modalità di cui all’Allegato I del DM 10 novembre 2009 annotando il saldo dei singoli conti alla data di transito al sistema telematico e riportando la dicitura “Chiusura dei conti per trasferimento giacenze al registro telematico”; • prendere in carico nel registro telematico le giacenze risultanti dalla chiusura dei conti come “giacenze iniziali” utilizzando le apposite funzionalità riportate nel manuale dell’utente disponibile sul sito www.SIAN.it nella sezione “download”. • effettuare una preventiva comunicazione per posta elettronica all’ICQRF e all’AGEA precisando la data di inizio di tenuta del registro secondo le modalità telematiche. In tale periodo è possibile effettuare le registrazioni entro il decimo giorno lavorativo successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Lettera Circolare ICQRFprot. n. 8510 del 6 agosto 2010

  13. Per accedere alle funzionalità telematiche di tenuta dei registri: • le imprese e di condizionamento utilizzano i codici di accesso assegnati da Agea in sede di iscrizione; • i frantoi utilizzano il codice di accesso assegnato da Agea in relazione all’iscrizione effettuata ai sensi del D.M. 4 luglio 2007. Qualora i frantoi posseggano stabilimenti e/o depositi di olio sfuso non censiti dall’Agea, è fatto obbligo di comunicarlo alla predetta Agenzia • i commercianti di olio sfuso, per l’assegnazione del codice di accesso, devono trasmettere all’Agea un’apposita richiesta contenente le seguenti informazioni: • nome o ragione sociale della ditta • codice fiscale • indirizzo della sede legale • dati anagrafici del responsabile legale • indirizzo dei depositi degli oli sfusi. I registri telematici: modalità di accesso (Circolare AGEA n. ACIU.2010.29  del 14/01/2010)

  14. La tenuta dei registri telematici sul portale SIAN, secondo le indicazioni fornite da AGEA/SIN, potrà avvenire con due modalità diverse a scelta delle aziende, ovvero: • on line, mediante l’inserimento diretto dei dati da parte dell’operatore nel registro telematico; • upload, mediante l’invio dei dati da parte delle aziende, per mezzo di file opportunamente definiti, in grado di essere decodificati dal SIAN e successivamente inseriti nel registro telematico. I registri telematici

  15. Sul portale SIAN (www.sian.it) nella sezione Utilità – Download sono pubblicati: • i manuali sulle modalità di tenuta dei registri telematici (disponibili nella versione aggiornata dal 15 settembre 2010 nell’aera Download Documentazione - Manuali) • le specifiche tecniche per l’interscambio dati (descrizione dei servizi upload per l’ acquisizione dati del registro di carico e scarico degli oli) (reperibile nell’Area di Cooperazione - Specifiche di Cooperazione Applicativa-) • il file “Domande e risposte” contenente i quesiti pervenuti dagli operatori e le relative risposte (reperibile nell’Aera Download documentazione - note informative) I registri telematici

  16. Per tutti gli eventuali chiarimenti e/o segnalazioni di errori e anomalie, gli utenti dei registri telematici devono contattare unicamente il: numero verde dell'Help Desk del portale SIAN: 800- 365024. In casi particolari di assistenza (ad esempio per domande di tipo normativo) che non possono essere risolte dall’Help Desk, allora è possibile scrivere una e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: “commercializzazione.olio@sin.it”. I registri telematici

  17. I frantoi che utilizzano in etichetta e nei documenti di accompagnamento del prodotto - sia allo stato sfuso che confezionato le indicazioni "prima spremitura a freddo” o "estratto a freddo (in attesa dell'attivazione dei servizi telematici SIAN) trasmettono all'Ufficio dell'ICQRF) una comunicazione preventiva che rimane valida fino a che non intervengono variazioni in ordine a quanto comunicato. La comunicazione contiene: • il nome o la ragione sociale, il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo dello stabilimento e degli eventuali depositi; • l’indicazione se l’impianto è utilizzato per l’ottenimento di oli di prima spremitura a freddo o di oli estratti a freddo; • la descrizione del tipo di impianto, del sistema di rilevamento e registrazione della temperatura adottato e l’indicazione della fase in cui avviene il rilevamento della temperatura. Altri adempimenti: le indicazioni facoltative (Art. 8 del DM 10 novembre 2009)

  18. Gli operatori, per l'utilizzo delle indicazioni di cui all'art. 5, lett c) e d) del regolamento relative alle caratteristiche organolettiche e all'acidità o dell'acidità massima devono esibire agli organi di controllo, idonea documentazione attestante l'effettuazione dell'esame organolettico o dell'analisi chimica, conformemente ai metodi previsti dal regolamento (CEE) n. 2568/91 e successive modifiche, per la partita di prodotto che si intende qualificare, Altri adempimenti: le indicazioni facoltative (Art. 8 del DM 10 novembre 2009)

  19. I recipienti di stoccaggio devono: • riportare l’indicazione della capacità totale e di un numero identificativo • essere munito di un dispositivo di misurazione per la valutazione della quantità dell'olio contenuto • riportare la categoria dell'olio di oliva e le indicazioni relative all’estrazione/spremitura a freddo relativo al prodotto contenuto Le partite di olio confezionate non ancora etichettate, detenute in magazzino devono essere identificate mediante un cartello recante: • il lotto, • il numero di confezioni, • la loro capacità, • la designazione dei prodotti compresa quella dell’origine e delle eventuali indicazioni facoltative di cui all’art. 5 del Regolamento. I documenti utilizzati per la movimentazione degli oli, devono riportare, tra l’altro: • la categoria e alla quantità dell'olio, • le indicazioni relative all’origine e quelle relative all’estrazione/spremitura a freddo, se utilizzate (Identificazione delle partite (Art. 9 del DM 10 novembre 2009)

  20. Adempimenti di tracciabilità legati all’obbligo dell’indicazione di origine: Modalità sulla tenuta dei registri cartacei Allegato I del DM 10 novembre 2009

  21. Il registro è tenuto: a) manualmente ed è costituito da non oltre 200 fogli fissi o da schede contabili mobili da compilarsi a mano, o b) con sistemi informatici, costituito da non oltre 500 fogli, da stamparsi mensilmente entro il settimo giorno lavorativo del mese successivo e, comunque, a richiesta degli Organi di controllo, Il registro è tenuto nei luoghi stessi in cui i prodotti sono depositati. Sono esclusi i depositi di olio confezionato  Vidimazione dei registri cartacei (Allegato I del DM 10 novembre 2009)

  22. Il responsabile legale della ditta, o un delegato, fa richiesta di vidimazione del registro, con apposita domanda soggetta all'imposta di bollo, all'Ufficio dell'ICQRF o all'Ufficio regionale competente ove ha sede lo stabilimento/deposito. Il registro, costituito da fogni numerati, prima della vidimazione, deve riportare sul frontespizio a. «Registro di carico e scarico degli oli vergini ed extra vergini di oliva di cui al Reg. (CE) n. 1019/02»; b. nome o ragione sociale, codice fiscale ed eventuale partita IVA e indirizzo della sede legale dell'impresa; c. indirizzo dello stabilimento o deposito; d. nome, dati anagrafici e codice fiscale del responsabile legale; e. il numero di pagine costituenti il registro. N Nel caso di registro a schede contabili mobili o fogli informatici, ogni pagina,: a. il nome o la ragione sociale della ditta e indirizzo dello stabilimento; b. il numero progressivo del registro riferito allo stabilimento e all'anno Vidimazione dei registri cartacei(Allegato I del DM 10 novembre 2009)

  23. Sono tenuti conti distinti, suddivisi tra prodotto «sfuso» e «confezionato», in funzione della categoria dell'olio di cui all‘art. 3, lett. a) e b) del Reg. (CE) n. 1019/02 e della designazione dell'origine. Le designazioni di origine cui intestare i singoli conti sono in funzione di quelle effettivamente utilizzate in etichetta o nella compilazione dei documenti commerciali. Pertanto non è necessario predisporre conti intestati ad origini non utilizzate dall'azienda Istruzioni per la compilazione dei registri cartacei (Allegato I del DM 10 novembre 2009)

  24. Il registro potrà essere realizzato secondo lo schema esemplificativo di cui alla Sezione III dell’Allegato al DM 10/11/2009 o in forme diverse, a condizione che vi siano riportate tutte le indicazioni ivi previste riferibili all'effettiva tipologia di oli d'oliva lavorata. Nella Sezione II dell’Allegato al DM 10/11/2009 è riportato un elenco di codici e operazioni a titolo esemplificativo. Qualora l'operatore abbia necessità di utilizzare codici diversi da quelli proposti, deve indicare sul registro l'elenco dei codici adottati e le relative descrizioni. Istruzioni per la compilazione dei registri cartacei (Allegato I del DM 10 novembre 2009)

  25. Nel registro sono indicate le movimentazioni e le operazioni effettuata su ciascuna partita di olio vergine ed extra vergine. In riferimento all'olio, l'unità di misura da adottare potrà essere, a scelta dell'operatore, o il litro o il chilogrammo, purché, in ogni conto distinto, costituito da un carico e scarico, venga utilizzata la stessa unità di misura. Per la conversione dell'unità di peso (chilogrammo) in unità di volume (litro), deve essere utilizzato il coefficiente 0,916 (0,916 kg = 1 l), arrotondando all'unità i decimali (per difetto fino a 0,49 e per eccesso da 0,50). Istruzioni per la compilazione dei registri cartacei (Allegato I del DM 10 novembre 2009)

  26. Nel registro sono indicati, per ciascuna entrata ed uscita di olio: - la data e il numero progressivo dell'operazione, - il codice dell'operazione, - il quantitativo effettivamente entrato o uscito, - il nome del fornitore/destinatario e il codice fiscale, - la designazione dell'olio completata, se del caso, dalle indicazioni facoltative lett. a) e b) di cui all‘art. 5 del Reg. (CE) n. 1019/02, - gli estremi del documento di accompagnamento, • l'indicazione dei recipienti di stoccaggio del prodotto in entrata e in uscita, - l'indicazione del lotto per i prodotti preconfezionati. Istruzioni per la compilazione dei registri cartacei (Allegato I del DM 10 novembre 2009)

  27. Inoltre, i frantoi indicano per la presa in carico delle olive: - il quantitativo giornaliero suddiviso per olivicoltore, • codice fiscale dell'olivicoltore. Sul registro sono annotati, inoltre, gli scarichi di olio relativi: - all'autoconsumo, - alle minute vendite, in forma riepilogativa giornaliera, suddivise per categoria di olio, designazione dell'origine e lotto e senza l'indicazione degli estremi del documento, - ai trasferimenti verso i punti vendita aziendali, anche interni, che devono essere annotati nel registro dello stabilimento tra le uscite. I punti vendita aziendali non sono obbligati alla tenuta del registro. Istruzioni per la compilazione dei registri cartacei (Allegato I del DM 10 novembre 2009)

  28. Nel registro, qualora effettuate, devono essere indicate le seguenti operazioni: • la produzione di olio e il relativo quantitativo di olive impiegate, • le movimentazioni interne, • la produzione di miscele di oli di origine diversa, • il confezionamento, • lo scarico di olio extra vergine di oliva e di oliva vergine destinato: • alla produzione di «olio di oliva - composto da oli di oliva raffinati e da oli di oliva vergini», di «olio di sansa di oliva» o alla produzione di altri prodotti alimentari, • ai mercati extracomunitari. Istruzioni per la compilazione dei registri cartacei (Allegato I del DM 10 novembre 2009))

  29. Per ciascuna delle operazioni sono menzionate: • il codice dell'operazione, • la data dell'operazione, • la quantità e tipologia di prodotti utilizzati e ottenuti e, nel caso di confezionamento, il lotto, • il numero identificativo dei recipienti di stoccaggio prima dell'operazione e di quelli di destinazione dei prodotti ottenuti, • il nome e l'indirizzo del committente, se si tratta di una lavorazione per conto terzi. Istruzioni per la compilazione dei registri cartacei (Allegato I del DM 10 novembre 2009)

  30. Le perdite e i cali dovuti a lavorazione, travasi e separazione delle morchie devono essere riportati nel registro all'atto in cui vengono ultimate le operazioni che li hanno determinati o posti in evidenza. Nel registro, nella colonna «note», dovranno essere riportate (anche sotto forma di codice) le indicazioni facoltative relative alla estrazione/spremitura a freddo, limitatamente a quelle partite destinate ad essere commercializzate con una di tali diciture Istruzioni per la compilazione dei registri cartacei (Allegato I del DM 10 novembre 2009)

  31. Le registrazioni • relative alle “entrate ed uscite” sono effettuate entro il terzo giorno lavorativo successivo, per le entrate, a quello della ricezione e, per le uscite, a quello della spedizione, • relative alle “altre movimentazioni” sono effettuate entro il primo giorno lavorativo successivo a quello dell'operazione. Gli oli assoggettati al sistema di controllo delle DOP/IGP, che non hanno ottenuto la certificazione, devono essere caricati nel registro entro tre giorni dalla notifica della mancata certificazione. Istruzioni per la compilazione dei registri cartacei (Allegato I del DM 10 novembre 2009)

  32. Gli scarichi di prodotti preconfezionati, diversi dalla minuta vendita, suddivisi per categoria di olio e designazione dell'origine, possono essere effettuati anche in modo riepilogativo purché • entro il terzo giorno lavorativo successivo alla data di effettuazione del primo scarico • distintamente per lotto. In tal caso, è possibile omettere il nome del destinatario indicando i riferimenti dei relativi documenti commerciali. Istruzioni per la compilazione dei registri cartacei (Allegato I del DM 10 novembre 2009)

  33. I totali di colonna a fine pagina o gli eventuali saldi derivanti dalla chiusura periodica dei conti devono essere riportati nella pagina successiva come «riporto pagina precedente». Fanno eccezione i registri tenuti con sistemi informatici che evidenziano, per ogni operazione registrata sul conto, il relativo saldo. Il registro e la documentazione relativa alle operazioni che vi figurano devono essere conservati per almeno cinque anni dopo la chiusura di tutti i conti iscritti nel registro medesimo Istruzioni per la compilazione dei registri cartacei (Allegato I del DM 10 novembre 2009)

  34. Adempimenti di tracciabilità legati all’obbligo dell’indicazione di origine Circolare AGEA n. ACIU.2010.29  del 14/01/2010

  35. Iscrizione al SIAN (www.sian.it) Tutte le imprese di confezionamentodevono essere iscritte in tale elenco • le imprese di riconosciute alle quali è stato rilasciato il codice alfanumerico sono iscritte automaticamente; • le nuove imprese di confezionamento devono iscriversi  • le imprese di condizionamento che hanno presentato domanda di riconoscimento alle Regioni sono iscritte automaticamente •  i frantoi che effettuano il condizionamento dell’olio, ancorché iscritti nel SIAN ai sensi del D.M. 4 luglio 2007 devono iscriversi • gli olivicoltori (esclusi dalla tenuta dei registri) qualora procedano al condizionamento devono iscriversi. Circolare AGEA n. ACIU.2010.29  del 14/01/2010

  36. Iscrizione al SIAN (www.sian.it) • L’Agea trasmette, a mezzo raccomandata A/R, il codice assegnato al singolo operatore per l’accesso alle funzionalità telematiche disponibili sul sito web, fatta eccezione per i frantoi già in possesso del codice attribuito in base al D.M. 4 luglio 2007. • La cessazione di attività, le eventuali richieste di modifica, integrazione dei dati risultanti nel sistema informativo, compresa la comunicazione di esenzione dalla tenuta dei registri devono essere comunicate ad AGEA  Circolare AGEA n. ACIU.2010.29  del 14/01/2010

  37. Comunicazione SIAN: indicazioni facoltative estratto/spremitura a freddo • I frantoi iscritti ai sensi del DM 4 luglio 2007, che utilizzano le indicazioni facoltative estratto/spremitura a freddo, devono fornire, ai sensi dell’art. 8, comma 1 e 2, del DM, le seguenti informazioni: • se l’impianto è utilizzato per l’ottenimento di oli di prima spremitura a freddo o di oli estratti a freddo; • la descrizione del tipo di impianto, del sistema di rilevamento e registrazione della temperatura adottato e l’indicazione della fase in cui avviene il rilevamento della temperatura. • I frantoi provvedono ad inserire e ad aggiornare direttamente sul sistema informativo SIAN i dati relativi alle predette indicazioni facoltative Circolare AGEA n. ACIU.2010.29  del 14/01/2010

  38. Quadro sanzionatorio relativo alla etichettatura e alle norme commerciali sull’olio di oliva D.Lgs 30 settembre 2005, n. 225 D.Lgs 27 gennaio 1992, n. 109

  39. Fino all'adozione di disposizioni sanzionatorie specifiche e ferme restando le disposizioni penali vigenti, per le violazioni di cui al decreto DM 10 novembre 2009 si adottano, ove applicabili, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal D.Lgs 30 settembre 2005, n. 225 e dal D.Lgs 27 gennaio 1992, n. 109 e successive modifiche. Le sanzioni (Art. 10 del DM 10 novembre 009)

  40. Decreto Legislativo 30 settembre 2005, n. 225

  41. L'organo di controllo incaricato, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti, ove accerti l'esistenza di violazioni sanabili, nel caso di prima infrazione, prima dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui agli articoli da 1 a 6 del DLgs 225/2005, procede a diffidare il contravventore ad adempiere alle prescrizioni previste entro il termine di quindici giorni. Decorso inutilmente tale termine, si applicano le sanzioni previste dal presente decreto legislativo nella misura massima fissata per ciascuna fattispecie. La diffida delle violazioni sanabili (art. 7 Decreto Legislativo 30 settembre 2005, n. 225)

  42. La violazione delle disposizioni dell'articolo 2 del D.Lgs. 109/92 concernente le finalità dell’etichettatura dei prodotti alimentari è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro tremilacinquecento eurodiciottomila. Violazione etichettatura: comma 1 Art. 18 del D.Lgs 27 gennaio 1992, n. 109

  43. La violazione delle disposizioni degli articoli • 3 (elenco delle indicazioni dei prodotti preconfezionati), • 10-bis (Data di scadenza [ndr non riguarda l’olio d’oliva]) • 14 (Modalità di indicazione delle menzioni obbligatorie dei prodotti preconfezionati) è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro milleseicento a euro novemilacinquecento. Violazione etichettatura: comma 2 Art. 18 del D.Lgs 27 gennaio 1992, n. 109

  44. La violazione delle disposizioni degli articoli • 4 - Denominazione di vendita • 5, 6, 8,[ndr non riguardano l’olio d’oliva] • 9 – Quantità • 10 - Termine minimo di conservazione • 11 - Sede dello stabilimento • 12 [ndr non riguarda l’olio d’oliva] • 13 - Lotto • 15, 16 [ndr non riguardano l’olio d’oliva] • 17 - Prodotti non destinati al consumatore è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro seicento a euro tremilacinquecento Violazione etichettatura: comma 3 Art. 18 del D.Lgs 27 gennaio 1992, n. 109

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