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Il nesso di causalità

Il nesso di causalità. l’imputazione oggettiva dell’evento. L’accertamento del nesso di causalità nel reato omissivo. Art. 40. Nesso di causalità.

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Il nesso di causalità

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Presentation Transcript


  1. Il nesso di causalità l’imputazione oggettiva dell’evento. L’accertamento del nesso di causalità nel reato omissivo.

  2. Art. 40. Nesso di causalità • L’accertamento del nesso di causalità rappresenta una garanzia del principio di colpevolezza, inteso come divieto di responsabilità per fatto altrui, in quanto impone che il soggetto possa rispondere solo di eventi che siano conseguenza della sua condotta.

  3. segue • L’accertamento della causalità deve avvenire dal punto di vista del giudice penale ai fini di un giudizio di responsabilità penale.

  4. Due fasi • Il problema della causalità in diritto penale si affronta oggi generalmente in due fasi concettualmente distinte: • 1) accertamento del nesso causale propriamente detto, e cioè del nesso di condizionamento tra azione ed evento;

  5. segue • 2) c.d. imputazione oggettiva dell’evento ai fini di un giudizio di responsabilità penale. • (criteri di delimitazione della rilevanza oggettiva del nesso di condizionamento).

  6. I fase: accertamento del nesso di causalità. • Teoria condizionale (c.d. teoria dell’equivalenza causale): la causa di un fenomeno è il complesso delle sue condizioni; gli antecedenti senza i quali l’evento non si sarebbe verificato. La condotta umana è causa se rappresenta un l’antecedente senza il quale l’evento non si sarebbe realizzato (condicio sine qua non): una fra le tante condizioni necessarie dell’evento.

  7. segue • Teoria dell’equivalenza causale: non è possibile graduare l’intensità causale o l’efficacia di ogni singola condizione; tutte le condizioni indispensabili sono equivalenti fra loro ed egualmente causali.

  8. segue Modello euristico: procedimento di eliminazione mentale o giudizio controfattuale (se si elimina mentalmente la condotta e l’evento viene meno, la condotta è causa dell’evento).

  9. Modelli di spiegazione dell’evento. • Per spiegare le ragioni per cui l’evento non si sarebbe verificato se l’azione non vi fosse stata è possibile ricorrere al modello di spiegazione individualizzante, fondato sull’intuito e la discrezionalità del giudice. 

  10. segue • Insufficienza del modello di spiegazione individualizzante: • in contrasto con il principio di legalità (sentenza del Tribunale di rovereto sulle macchie blu, della Suprema Corte sulla strage del Vajont); • fondato su una concezione autoritaria delle funzioni del giudice penale e del suo libero convincimento.

  11. Tribunale di Rovereto – 17 gennaio 1969 • L’accertamento del nesso di causalità tra il deflusso delle sostanze nocive dalla fabbrica, modalità di produzione, l’efficacia dei depuratori installati da un lato e le manifestazioni morbose ad animali, piante, uomini dall’altro.

  12. segue • Il giudice non concede la perizia tecnica perché “nella specie non necessita affatto affrontare tali indagini tecniche ..perché le circostanze di questa causa e particolarmente il rapporto di causalità …sono…così invincibilmente dimostrate in fatto, che qui si rende superflua ogni ulteriore, particolareggiata ed esplicativa

  13. segue • indagine tecnica .”. “Riesca o non riesca la scienza ad esattamente pervenire a dimostrare la patonogenesi ed il meccanismo interno di quelle lesioni umane, osserva il Tribunale che, nella specie, sono le stesse circostanze di fatto a storicamente provare la connessione tra quei fumi dello stabilimento

  14. segue • E quelle macchie cutanee delle persone” • “E’ intuitivo che le manifestazioni morbose possono essere diverse a seconda delle condizioni dei singoli ambienti…, al tempo di esposizione, allo stesso composto dei fumi, che …non può intuitivamente essere sempre perfettamente uguale in tutte le fabbriche di alluminio”

  15. Modello della sussunzione sotto leggi • Modello di spiegazione generalizzante: RICORSO A LEGGI DI COPERTURA O GENERALIZZAZIONI CAUSALI.

  16. segue • Causa in senso nomologico funzionale: “l’effetto come una conseguenza dipendente dalla causa, sulla sola base di uniformità di circostanze naturali constatate nel passato, e con la sola necessità derivante dallo stabilimento induttivo di dette uniformità sotto forma di leggi”.

  17. segue • Il “perché” dell’evento si identifica con “un insieme di condizioni empiriche antecedenti , dalle quali dipende il susseguirsi dell’evento stesso secondo un’uniformità regolare, rilevata in precedenza ed enunciata in una legge”.

  18. segue • Un’azione è causa di un evento descritto da una norma quando l’evento medesimo la segue temporalmente ed è collegato ad essa sulla base di una legge naturale: formula della condizione conforme a leggi.

  19. segue • Modello della sussunzione sotto leggi scientifiche (dal concreto all’astratto). La legge predica che nella generalità dei casi al verificarsi di una condotta del tipo di quella che si è verificata, in base ad una successione regolare di eventi conforme alla legge, si producono eventi del tipo di quello che si è verificato.

  20. segue • Prima viene in considerazione una legge, come tale costruita su generalizzazioni (comportamenti-tipo, situazioni-tipo, conseguenze-tipo), poi si controlla se il singolo comportamento “storico”, la singola situazione “storica”, la singola conseguenza “storica” possono essere inseriti nello schema generale previamente ottenuto.

  21. segue • Leggi scientifiche universali e statistiche, ma dotate di alto grado di credibilità razionale. Il giudice deve giungere ad affermare che una condotta è causa di un evento

  22. segue • con un alto grado di credibilità razionale. Si ammettono le assunzioni nomologiche (coeteris paribus). Sentenza Bonetti del ‘90 sulla strage di Stava (anticipata dalla sentenza della Corte d’Appello di Catania del 1986 circa la responsabilità della guida nel caso dei turisti morti a causa di un’improvvisa eruzione dell’Etna).

  23. Cass. 6 dicembre 1990, Bonetti • Secondo il modello della sussunzione sotto leggi scientifiche, un antecedente può essere configurato come condizione necessaria solo a patto che esso rientri nel novero di quegli antecedenti che, sulla base di una successione regolare conforme ad una legge dotata di validità scientifica – la cosiddetta legge generale di copertura – portano ad eventi del tipo di quello verificatosi in concreto.

  24. segue • Le leggi generali di copertura accessibili ai giudici sono sia le leggi “universali”, che sono in grado di affermare che la verificazione di un evento è invariabilmente accompagnata dalla verificazione di un altro evento, sia le leggi “statistiche”, che si limitano, invece, ad affermare che il verificarsi di un altro evento in una certa percentuale di casi, con la conseguenza che questa ultime sono tanto più

  25. segue • dotate di validità scientifica quanto più possono trovare applicazione in un numero sufficientemente alto di casi e sono suscettive di ricevere conferma mediante il ricorso a metodi di prova razionali e controllabili.

  26. segue • Il ricorso a leggi statistiche da parte del giudice è più che legittimo, perché il modello della sussunzione sotto leggi utilizzabile in campo penale, sottintende, il più delle volte, necessariamente, il distacco da una spiegazione causale deduttiva, che implicherebbe una impossibile conoscenza di tutti i fatti e di tutte le leggi pertinenti;

  27. segue • Poiché il giudice non può conoscere tutte le fasi intermedie attraverso le quali la causa produce il suo effetto, ne procedere quindi ad una spiegazione fondata su una serie continua di eventi, nella spiegazione causale si dovrà ricorrere ad una serie di assunzioni nomologiche tacite

  28. segue • e dare per presenti condizioni iniziali non conosciute o soltanto azzardate..

  29. segue • Il giudice, avvalendosi del modello della sussunzione.., dirà che è probabile che la condotta dell’agente costituisca, coeterisparibus, una condizione necessaria dell’evento; probabilità che altro non significa se non probabilità logica o credibilità razionale, la quale deve essere di alto grado

  30. Descrizione dell’evento • Descrizione dell’evento: evento in concreto, che si è verificato hic et nunc (in quelle condizioni di spazio e di tempo). Né evento in astratto, né è possibile un’eccessiva concretizzazione, la legge scientifica deve consentire al giudice di spiegare un accadimento ripetibile. La Corte di Appello di Torino nel caso Rigollet e altri, 27 - 6 - ’97, ha sottolineato che non si può astrarre da ogni aspetto caratterizzante la vicenda concreta

  31. segue • (non si può fare riferimento, ad esempio, ad un generico evento valanghivo, non qualificato da specifici antecedenti causali), ma occorre selezionare modalità concrete dell’evento valanga: “accadimenti o aspetti ripetibili mancando i quali si dovrebbe dire che un evento del tipo previsto dalla norma non si sarebbe verificato hic o non si sarebbe verificato nunc” (non si deve spiegare un genus o mero evento di danno, ma lo specifico decorso causale sfociato nell’evento terminale).

  32. II fase. Una volta accertato il nesso condizionalistico, per pervenire ad un giudizio di responsabilità penale bisogna innanzitutto determinare se il giudice può imputare oggettivamente l’evento alla condotta dell’agente. Le teorie volte a delimitare la teoria condizionalistica ai fini dell’imputazione oggettiva dell’evento sono state fondate sull’art. 41, c. 2 (cause sopravvenute da sole sufficienti).

  33. Teoria della causalità umana. • A tal fine la teoria della causalità umana esclude tale possibilità laddove siano intervenuti fattori eccezionali, non prevedibili in base alla migliore scienza ed esperienza (Antolisei, Mantovani). Teoria accettata spesso dalla giurisprudenza (sentenza Bonetti). Critica: l’ambiguità della nozione di eccezionalità, il rischio di confondere la prevedibilità della colpa e la prevedibilità dell’evento.

  34. Teoria dell’imputazione oggettiva dell’evento • La teoria dell’imputazione oggettiva, invece, richiede: • I che la condotta abbia creato un rischio penalmente rilevante; • II che l’evento sia concretizzazione del rischio creato dalla condotta. In relazione al reato colposo, in particolare bisogna verificare che l’evento è concretizzazione del rischio che la regola di diligenza violata tendeva a prevenire.

  35. comportamento alternativo lecito • Nel caso di comportamento alternativo lecito (si accerta che anche se si fosse rispettata la regola di diligenza l’evento si sarebbe realizzato), non si può sostenere che l’evento è concretizzazione del rischio creato dalla condotta; in tale ipotesi (una volta stabilito che sussiste un nesso causale), bisogna accertare che la condotta abbia aumentato il rischio di verificazione dell’evento (e quindi creato un pericolo penalmente rilevante, che si è concretizzato nell’evento).

  36. Causalità generale • Nel settore della responsabilità da prodotto attraverso questo giudizio di mera probabilità statistica ci si accontenta della mera causalità generale, in luogo di un accertamento della causalità individuale, nel senso che la giurisprudenza (non solo italiana, ma anche tedesca, spagnola) ha finito per introdurre un concetto di causalità nuovo:

  37. segue • il concetto di idoneità di una sostanza a provocare un certo tipo di eventi dannosi sui gruppi o popolazioni indagati; ma l’idoneità (c.d. causalità generale) è troppo poco per provare il nesso causale, anche se esistono indizi sull’idoneità (correlazioni statistiche) il giudice brancola nel buio rispetto al caso singolo;

  38. segue • tale criterio non è fondato su leggi causali ma su dati statistici che impediscono la sussunzione degli accadimenti concreti sotto la norma giuridica astratta che individua la causalità come requisito di fattispecie. • Laddove la regolarità nella successione di eventi non è ben conosciuta e sperimentata, l’accertamento delle responsabilità individuali non è possibile se non si capisce perché la frana è avvenuta, perché l’olio antisettico, o lo spray del pellame sono dannosi.

  39. segue • La risposta può derivare solo dalla scienza. • In particolare la tensione tra le aspettative alla tutela della salute individuale e le aspettative alla protezione dei diritti individuali alla libertà, al buon nome e alla reputazione si sono risolte, a discapito di queste ultime, in vistoso attacco, compiuto in Europa, al principio della responsabilità individuale, attacco compiuto investendo la causalità e la colpevolezza,

  40. Il libero convincimento del giudice. • rilanciando il principio del libero convincimento del giudice. Nel processo del Vajont in Italia le incertezze dei periti sull’individuazione del “perché” della frana che aveva provocato l’esondazione del bacino, erano in apparenza tali da indurre i giudici del Tribunale e della corte d’Appello a concludere che la scienza era impotente; lo stesso per il Tribunale di Rovereto nella sentenza sulle macchie blu,

  41. segue • ma in entrambi i casi si pervenne a sentenze di condanna fondate sul principio del libero convincimento. • Il processo sul talidomide in Germania non giunse sino alla prova della causalità individuale ma i giudici si fermarono alla prova della causalità generale, la capacità in generale del farmaco di produrre eventi del tipo malformazioni e danno al sistema nervoso,

  42. segue • rivendicando l’autonomia del convincimento del giudice penale, nonostante la mancanza di consenso degli esperti sugli effetti teratogeni del farmaco; si giunse all’archiviazione perché le vittime avevano ricevuto dei risarcimenti miliardari e il problema della loro protezione era stato risolto.

  43. critiche • In realtà, invece, laddove manchi la prova scientifica oggettiva del nesso causale non può essere sostituita da un convincimento soggettivo; pensare diversamente riduce le possibilità di difesa dell’imputato, toglie trasparenza alla giurisprudenza penale, elimina la sua controllabilità e fa sì che gli sforzi di precisazione dei concetti di diritto penale sostanziale siano privi di qualunque conseguenza nell’applicazione pratica.

  44. segue • La causalità deve fungere da criterio di imputazione individuale attraverso l’effettività della regola processuale che accolla all’accusa l’onere della prova al di là del ragionevole dubbio: se quest’onere non può essere adempiuto per la riconosciuta insuperabile incertezza della scienza, i dubbi degli esperti, il diritto penale deve cedere il passo al diritto civile, amministrativo, che rendono meno stringente l’onere probatorio.

  45. segue • Attraverso questa ricostruzione della causalità fondata su fattori prognostici-probabilistici, o sul mero accertamento dell’aumento del rischio si trasformano i reati causali in meri reati di pericolo, in contrasto con il principio di legalità e di responsabilità personale).

  46. La valutazione del grado di probabilità causale in considerazione del rango del bene • Addirittura la giurisprudenza arriva ad affermare in Italia che in considerazione dell’importanza degli interessi in gioco (ad esempio la vita in relazione alla responsabilità medica) è possibile abbassare la soglia (il grado) di probabilità sufficiente per pronunciare la condanna, accogliere un grado di accertamento inferiore, una nozione di causalità diminuita (tanto più alto il rango dei beni, tanto minore il grado di probabilità).

  47. segue • Quest’interpretazione non è accettabile perché altrimenti dei criteri valutativi sono utilizzati per accertare fatti naturalistici (parte della dottrina, ad esempio Angioni, non accoglie tale possibilità neanche per accertare il grado di pericolo nei reati di pericolo concreto, ritenendo che il principio di proporzione deve guidare le scelte di incriminazione del legislatore, ma non può presiedere l’accertamento del giudice).

  48. segue • Recentemente, la giurisprudenza ha cambiato tendenza, pretendendo l’accertamento del nesso causale in base ad un modello nomologico-deduttivo con un alto grado di credibilità razionale vicino alla certezza (sia che si consideri la causalità omissiva reale, sia che si consideri ipotetica; sentenza Beltrocchi, che cita a sostegno delle sue argomentazioni il progetto Grosso di riforma del codice penale).

  49. Stella: la scelta rigorosa delle leggi scientifiche • Rimanendo legato ad una concezione della causalità di stampo nomologico-deduttivo, invece Stella propone di ricorrere a sistemi di tutela alternativi al diritto penale nel settore della responsabilità da rischio. • L’autore propone, innanzitutto, una rigorosa scelta delle leggi scientifiche che possono essere utilizzate nel diritto penale. Con la sentenza del 1990 della Corte Suprema Italiana sul disastro di Stava si afferma che le leggi della scienza devono

  50. segue • ricevere conferma mediante il ricorso a metodi di prova razionali e controllabili; la Corte non specifica quali sono questi metodi (ma chiede un alto grado di credibilità razionale).L’approfondimento del tema è avvenuto da un altro supremo organo giurisdizionale del mondo occidentale da lì a qualche anno (1993) nella sentenza in re Daubert, relativa agli effetti teratogeni del Bendectin.

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