1 / 30

IL RAPPORTO GIURIDICO

IL RAPPORTO GIURIDICO. RAPPORTO GIURIDICO. Rapporto tra due o più soggetti regolato dal diritto. SOGGETTI. titolari delle situazioni giuridiche. Sono:. - Soggetti attivi : l’ordinamento gli attribuisce un potere - Soggetti passivi : l’ordinamento gli attribuisce doveri

Download Presentation

IL RAPPORTO GIURIDICO

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. IL RAPPORTO GIURIDICO

  2. RAPPORTO GIURIDICO Rapporto tra due o più soggetti regolato dal diritto SOGGETTI titolari delle situazioni giuridiche Sono: - Soggetti attivi: l’ordinamento gli attribuisce un potere - Soggetti passivi: l’ordinamento gli attribuisce doveri - Terzi: sono gli estranei al rapporto giuridico

  3. SITUAZIONI GIURIDICHESOGGETTIVE TIPI • Diritto soggettivo • Diritto potestativo • Potestà Attive Dare Fare Non fare • Obbligo • Dovere • Soggezione Passive Di astensione

  4. Assoluti Relativi DIRITTI Conferiscono al titolare un potere che può essere fatto valere nei confronti di tutti gli altri soggetti dell’ordinamento Conferiscono al titolare un potere che può essere fatto valere solo verso determinati soggetti • Diritti della personalità • Diritti reali • Diritti su beni immateriali • Diritti di credito

  5. SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE ATTIVE Potere di agire per la soddisfazione di un proprio interesse, protetto dall’ordinamento giuridico Diritto Soggettivo

  6. SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE ATTIVE Potere che un soggetto ha di determinare cambiamenti, a proprio vantaggio, nella situazione giuridica di un altro soggetto Diritto potestativo

  7. SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE ATTIVE Potere attribuito ad un soggetto per la realizzazione di interessi altrui. Il titolare non è libero di fare ciò che vuole ma rimane vincolato dagli interessi legati all’esercizio della potestà Potestà Potestà dei genitori (art. 316 c.c.)

  8. SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE PASSIVE Subire l’esercizio dell’altrui diritto potestativo Soggezione Diritto potestativo Soggezione Es. se sono proprietario di un bene insieme ad un’altra persona posso chiedere lo scioglimento della comunione (diritto potestativo e l’altro comunista non potrà opporsi)

  9. I SOGGETTI DEL RAPPORTO GIURIDICO

  10. SOGGETTI DI DIRITTO Persone fisiche Persone giuridiche

  11. PERSONE FISICHE Attitudine di un soggetto ad essere titolare di diritti e di doveri nascita (art. 1) Capacità giuridica Acquisto Perdita morte estinzione diritti

  12. PERSONE FISICHE Capacità di manifestare validamente la propria volontà per acquistare, modificare o estinguere situazioni giuridiche soggettive Capacità di agire maggiore età (eccezionalmente con il matrimonio, riconoscimento figlio naturale e lavoro) (art. 2 c.c.) Acquisto morte inabilitazione interdizione Perdita

  13. INCAPACITA’ ASSOLUTA Minore età Incapacità di agire totaleper: • Atti negoziali • Atti giuridici in senso stretto • Capacità di stare in giudizio Potestà dei genitori o Tutela (nomina di un tutore Quando mancano i genitori) Atti annullabili

  14. INCAPACITA’ ASSOLUTA Interdizione giudiziale Maggiorenne in abitualestato di infermità mentale grave tutore annullabilità Incapacità di agire totale Sentenza costitutiva Interdizione legale Pena accessoria per la condanna all’ergastolo o a più di 5 anni per reato doloso Incapacità per atti patrimoniali annullabilità

  15. INCAPACITÁ PARZIALE • Infermità mentale non grave • Prodigalità • Abuso di sostanze stupefacenti • ed alcool Inabilitazione Potrà compiere da solo gli atti di ordinaria amministrazione. Invece avrà una incapacità di agire per gliatti di straordinaria amministrazione. Sentenza costitutiva curatore annullabilità

  16. INCAPACITA’ PARZIALE • Minore emancipato minore che ha almeno 16 anni ed è stato autorizzato dal Tribunale al matrimonio EFFETTI: Il minore emancipato potrà compiere da solo gli atti di ordinaria amministrazione. Per gli atti di straordinaria amministrazione sarà affiancato dal curatore e con l’autorizzazione del Tribunale. Nomina di un curatore da parte del Tribunale

  17. LIMITAZIONI DELLA CAPACITÁ DI AGIRE Incapacità naturale Incapacità di intendere e di volere, anche transitoria, dovuta ad una qualsiasi causa (es. uso non abituale di alcool; amnesia ecc.) Annullabilità degli atti compiuti (art. 428 c.c.) Contratti: va dimostrata la mala fede dell’altro contraente Atti unilaterali: va dimostrato il grave pregiudizio per l’autore

  18. ISTITUTI A PROTEZIONE DEGLI INCAPACI Potestà dei genitori Amministrazione di sostegno Tutela (tutore) Curatela (curatore)

  19. ISTITUTI A PROTEZIONE DEGLI INCAPACI Potere-dovere dei genitori di proteggere, educare, istruire i figli e di curarne gli interessi patrimoniali Potestà dei genitori (art. 316 c.c.) • Atti di ordinaria amministrazione sono compiuti disgiuntamente tra di loro (art. 320) • Atti di straordinaria amministrazione sono compiuti congiuntamente e con autorizzazione giudice tutelare • Cura dei beni

  20. ISTITUTI A PROTEZIONE DEGLI INCAPACI Assistenza di soggetti che non sono in grado di provvedere ai propri interessi, ma non versano nelle condizioni per l’interdizione o l’inabilitazione Amministrazione di sostegno (art. 404 c.c.) Infermità di mente anche parziale o temporanea Menomazione fisica o psichica Presupposti Scelta dell’amministratore Da parte del beneficiario (chi si trova nella necessità) Da parte del giudice

  21. ISTITUTI A PROTEZIONE DEGLI INCAPACI • Interessato • Parenti • Resp. Serv. sanitari (406) Procedimento Ricorso al giudice tutelare Sente personalmente l’interessato e Amministrazione di sostegno Nomina con decreto l’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO Il beneficiarioconserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza necessaria o l’assistenza dell’amministratore di sostegno Effetti Annullabilità degli atti che violino leggi o quanto stabilito dal giudice

  22. PERSONE GIURIDICHE Complesso organizzato di persone e di beni, rivolto al perseguimento di uno scopo comune. Sono soggetti di diritto

  23. PERSONE GIURIDICHE Corporazioni: complesso organizzato di persone fisiche riunite per uno scopo comune e nelle quali prevale l’elemento personale Istituzioni: complesso organizzato di beni destinati ad uno scopo e nelle quali prevale l’elemento patrimoniale Tipi: • a)Associazioni • b) Società • a) Fondazioni • b) Comitati

  24. PERSONE GIURIDICHE CORPORAZIONI Lo scopo è di natura prevalentemente ideale (es.: ass. sportive o culturali) ASSOCIAZIONI Prevale lo scopo di lucro o mutualistico (es.: S.p.a.) SOCIETÁ pluralità di persone, il patrimonio è solo un mezzo per conseguire il fine Elementi comuni scopo comune (determinato e lecito)

  25. PERSONE GIURIDICHE Un fondatore conferisce il patrimonio iniziale per perseguire uno scopo Istituzioni FONDAZIONI Costituiti per la raccolta di fondi vincolati ad una determinata finalità altruistica COMITATI patrimonio Elementi comuni scopo (determinato e lecito)

  26. PERSONE GIURIDICHE Associazioni Fondazioni • Negozio di fondazione • Atto di dotazione • Statuto • Atto costitutivo • Statuto negozio unilaterale contenente la volontà del fondatore Costituzione negozio plurilaterale in forma di atto pubblico negozio unilaterale che attribuisce i beni atto pubblico contenente le regole di gestione dell’ente

  27. PERSONE GIURIDICHE • SI OTTIENE: • Per concessione • Per legge • Per registrazione Riconoscimento è un elemento essenziale Per l’acquisto della personalità giuridica

  28. PERSONE GIURIDICHE AUTONOMIA PATRIMONIALE IMPERFETTA AUTONOMIA PATRIMONIALE PERFETTA Il patrimonio della organizzazione ed il patrimonio degli aderenti è totalmente distinto: quindi i creditori della organizzazione non potranno rifarsi sul patrimonio personale dei singoli associati I singoli associati possono essere chiamati a rispondere dei debiti contratti dalla organizzazione con il loro patrimonio personale Hanno la caratteristica della autonomia patrimoniale: il patrimonio delle Persona Giuridica è distinto da quello dei singoli componenti Associazioni non riconosciute Società di persone Associazioni riconosciute Fondazioni Società per Azioni

  29. PERSONE GIURIDICHE Agiscono tramite gli amministratori che eseguono la volontà deliberata dall’assemblea sociale • Assemblea sociale • Amministratori (organi esecutivi) che • rappresentano l’ente nei rapporti esterni Organi Attività

  30. ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE Associazioni dotate degli elementi delle P.G. (persone, patrimonio e scopo), ma prive del riconoscimento statale Fondo comune su cui i creditori dell’ente possono trovare soddisfazione Responsabilità solidale dell’ente e di chi ha agito in nome e per conto dell’associazione Autonomia patrimoniale imperfetta

More Related