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Minori, televisione e pubblicità: tutela giuridica in Italia e in Europa

Corso di Laurea Specialistica Interfacoltà in Editoria e Comunicazione Multimediale. di Elisa Pastorino. Minori, televisione e pubblicità: tutela giuridica in Italia e in Europa. Università degli Studi di Pavia. Minori, televisione e pubblicità: tutela giuridica in Italia e in Europa.

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Minori, televisione e pubblicità: tutela giuridica in Italia e in Europa

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Presentation Transcript


  1. Corso di Laurea Specialistica Interfacoltà in Editoria e Comunicazione Multimediale di Elisa Pastorino Minori, televisione e pubblicità:tutela giuridica in Italia e in Europa Università degli Studi di Pavia

  2. Minori, televisione e pubblicità: tutela giuridica in Italia e in Europa Bambini e Tv: come la guardano? “Che cosa fa la tv ai bambini? Se non ha conseguenze dirette sui comportamenti, contribuisce però a pensare il mondo.” Se è vero che la Tv accresce la possibilità di scoprire il mondo, il rischio è che il mondo appaia come uno spettacolo e non si riesca più a distinguere la realtà dalla finzione e, quindi, aumenti il fattore influenzabilità. Corso di Laurea Specialistica Interfacoltà in Editoria e Comunicazione Multimediale

  3. Minori, televisione e pubblicità: tutela giuridica in Italia e in Europa La comunicazione televisiva I produttori di tv fanno business, cercano l’audience, lavorano per primeggiare nello show, vogliono più pubblicità, hanno come fine l’intrattenimento delle masse; hanno costituito un gigantesco asilo d’infanzia, più importante, influente, seducente di tutti gli asili e le scuole del mondo. Il 3 gennaio 1954, data di inizio delle trasmissioni regolari, il segnale televisivo raggiungeva il 34 %. Oggi, la televisione rappresenta il medium dominante, sia in termini di quantità di tempo speso, che di utilizzatori raggiunti. Tutti i ragazzi, in ogni Paese europeo, guardano la televisione. Corso di Laurea Specialistica Interfacoltà in Editoria e Comunicazione Multimediale

  4. Minori, televisione e pubblicità: tutela giuridica in Italia e in Europa La percezione dei messaggi televisivi Come non risulta facile decifrare l’emittente, l’offerta e i messaggi, sarà ancora più complesso comprendere l’uso che ne fanno milioni di telespettatori, soprattutto se giovanissimi. Non tutti i bambini fanno lo stesso uso della stessa immagine; la percezione varia a livello individuale, di ceto, di identità culturale. “… E consideriamo allora così facilmente che i fanciulli abbiano a sentire da chi capita le favole immaginarie che capitano, e abbiano a ricevere nelle anime le loro opinioni per lo più contrarie a quelle che quando saranno grandi riterremmo che debbano avere? Non lo concederemo in nessun modo. Dovremmo sorvegliare i compositori delle favole e, quando ne facciano una bella adottarla, e quando non sia tale scartarla. Il giovane non è in grado di giudicare che cosa sia allegoria e che cosa no; ma quella persuasione ch’egli si sia fatto a quell’età suole diventare indelebile e immutabile.” Platone Corso di Laurea Specialistica Interfacoltà in Editoria e Comunicazione Multimediale

  5. Minori, televisione e pubblicità: tutela giuridica in Italia e in Europa Il “ nag factor” I bambini amano la pubblicità e ne vengono influenzati. “Influenzare” è la parola d’ordine alla base del “nag factor”: fattore assillo. E’ il tormento che un bambino, ben condizionato dalla pubblicità, dà ai suoi genitori (o parenti) affinché acquistino per lui un determinato prodotto, gli consentano di vestirsi e comportarsi in un certo modo, di mangiare determinati alimenti. Corso di Laurea Specialistica Interfacoltà in Editoria e Comunicazione Multimediale • L’obiettivo della pubblicità sui bambini è triplice: • renderli insistenti nella richiesta di • determinati prodotti a loro indirizzati; • - ottenere che, con le loro richieste, • influenzino gli acquisti degli adulti; • fidelizzarli

  6. Minori, televisione e pubblicità: tutela giuridica in Italia e in Europa Il “ minore” e la sua posizione nella comunicazione mediale E’ colui per il quale vi è una presunzione assoluta di assenza di capacità di intendere e di volere. E’ necessario tutelare i diritti e l’integrità psichica e morale dei minori che si trovano davanti allo schermo, con particolare attenzione e riferimento alla fascia di età più debole (0-14 anni). Corso di Laurea Specialistica Interfacoltà in Editoria e Comunicazione Multimediale Minore • telespettatore: “davanti alla Tv” • soggetto attivo: “ dentro la Tv”

  7. Minori, televisione e pubblicità: tutela giuridica in Italia e in Europa Quadro legislativo di riferimento minore-televisione Corso di Laurea Specialistica Interfacoltà in Editoria e Comunicazione Multimediale

  8. Minori, televisione e pubblicità: tutela giuridica in Italia e in Europa Livello Costituzionale Livello Comunitario - art.31 comma 2 Cost.: impone alla Repubblica di proteggere “l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo”. - art. 21 comma 6 Cost.: individua nel “buon costume” un limite alla libertà di manifestazione del pensiero. - art. 41 comma 2: subordina il libero svolgimento dell’iniziativa economica privata a condizione che essa non si ponga “in contrasto con l’utilità sociale o in modo da non recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”. - Direttiva europea 89/552/CEE: Direttiva Televisione Senza Frontiere (TSF), intitolata “ Tutela dei minori e ordine pubblico”. Pietra angolare della politica audiovisiva dell'Unione europea, si basa su due principi fondamentali: la libera circolazione dei programmi televisivi europei nell'ambito del mercato interno e l'obbligo, per le reti televisive, di riservare, qualora possibile, più della metà del tempo di trasmissione ad opere europee ("quote di diffusione").Si prefigge, al pari, di tutelare obiettivi d'interesse pubblico quali la diversità culturale, la protezione dei minori e il diritto di rettifica. Corso di Laurea Specialistica Interfacoltà in Editoria e Comunicazione Multimediale

  9. Minori, televisione e pubblicità: tutela giuridica in Italia e in Europa Livello Comunitario La direttiva TSF: in relazione al contenuto delle trasmissioni, impone di distinguere tra le trasmissioni indirizzate ai minori e quelle destinate ad un pubblico adulto. Art. 22 paragrafo 1: per le emittenti vige il divieto generale di trasmettere programmi destinati ai minori che possano “nuocere gravemente al loro sviluppo fisico, mentale o morale, in particolare programmi che contengano scene pornografiche o di violenza gratuita”. Paragrafo 2: tale previsione deve essere seguita anche per quelle trasmissioni che non siano direttamente indirizzate ad un pubblico di minori, ma da loro visibili perché trasmessi in orari in cui essi stessi si trovano davanti al video. Paragrafo 3: gli Stati membri dovranno fare precedere i programmi da un’ avvertenza acustica e mediante la presenza di un simbolo durante tutto il corso della trasmissione (parental controll). Corso di Laurea Specialistica Interfacoltà in Editoria e Comunicazione Multimediale

  10. Minori, televisione e pubblicità: tutela giuridica in Italia e in Europa Disciplina Nazionale Legge 3 maggio 2004, n.112: “norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l’emanazione del testo unico della radiotelevisione", adottata con il d.lgs. n.117 del 31 luglio 2005. L’art. 4 (comma 1, lettera b): in funzione di tutela degli utenti e a garantire i diritti fondamentali delle persone vieta alcune tipologie di trasmissioni: a) che contengano messaggi cifrati o di carattere generale; b) che contengano incitamenti all’odio; c) che, anche in relazione all’orario di trasmissione, possano nuocere allo sviluppo fisico, psichico, morale dei minori; d) che presentino scene di violenza gratuita o insistita o efferata o di pornografia. Art. 45 del Testo Unico: obblighi di differenziazione dell’offerta televisiva in riferimento alla necessità del trasmittente di programmi con finalità educative, informative, formative e culturali, in modo proporzionato in ogni fascia oraria. Decreto legislativo 30 dicembre 1993, n.558: precisa compiti specifici e obblighi della concessionaria del servizio. I tre gruppi di interesse: 1) garantire la trasmissione di programmi specificatamente destinata ai minori; 2) l’introduzione, a carico della concessionaria, di limiti modali all’attività televisiva in funzione della “salvaguardia” dei minori e anche di obblighi positivi; 3) l’introduzione di criteri di misurazione della qualità delle trasmissioni televisive. Corso di Laurea Specialistica Interfacoltà in Editoria e Comunicazione Multimediale

  11. Minori, televisione e pubblicità: tutela giuridica in Italia e in Europa Convenzioni Internazionali Convenzione ONU sui diritti del fanciullo: approvata a New York il 20 novembre 1989 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite e ratificata dall’Italia con la legge 27 maggio 1991, n. 176. La rilevanza della Convenzione risiede nell’approccio globale offerto ai problemi dell’infanzia: in essa trova voce e ascolto non solo il bambino “caso limite”, vittima della guerra e dello sfruttamento, ma anche il “bambino comune”, colto nella normalità della sua vita quotidiana. Convenzione Europea sulla televisione transfrontaliera: firmata a Strasburgo il 5 maggio 1989 e ratificata dall’Italia con la legge 5 ottobre 1991, n. 327. I programmi televisivi devono rispettare la dignità della persona umana ed i diritti fondamentali dell’uomo, non devono essere contrari alla decenza, contenere scene pornografiche, né mettere in risalto la violenza o essere suscettibili di incitare all’odio della razza; se presentino contenuti che possano pregiudicare lo sviluppo fisico, psichico e morale di bambini o adolescenti non dovranno essere trasmessi nella fascia oraria che li vede spettatori. Corso di Laurea Specialistica Interfacoltà in Editoria e Comunicazione Multimediale

  12. Minori, televisione e pubblicità: tutela giuridica in Italia e in Europa Codici di autoregolamentazione • Codice di autoregolamentazione Tv e minori: • richiamo dei principali fondamenti costituzionali e internazionali della tutela del fanciullo; • 2) principi generali e normativa di dettaglio: • norme di comportamento; • b) norme di diffusione e di attuazione. • Le norme di comportamento disciplinano: • la partecipazione dei minori alle trasmissioni televisive; • i criteri che devono guidare la programmazione della “televisione per tutti”, tenendo come riferimenti i “programmi di informazione”, “film, fiction e spettacoli vari” e le “trasmissioni di intrattenimento”. Codice media e minori: unico codice di autoregolamentazione di portata più ampia, riferibile ai nuovi e vecchi media. Codice media e minori: serie di provvedimenti ai quali le emittenti radiotelevisive e i fornitori di contenuti devono attenersi nella trasmissione di programmi di carattere sportivo. Evitare ogni forma di incitazione o di legittimazione di comportamenti contrari alla legge; evitare espressioni minacciose o ingiuriose nei confronti di atleti, squadre, tifosi avversari, arbitri, giornalisti, forze dell'ordine, etnie e religioni; garantire che il commento degli eventi sportivi rispetti la dignità delle persone. Corso di Laurea Specialistica Interfacoltà in Editoria e Comunicazione Multimediale

  13. Minori, televisione e pubblicità: tutela giuridica in Italia e in Europa Codici deontologici dell’attività giornalistica Carta dei doveri del giornalista: non può essere pubblicato il nome o qualsiasi elemento che possa ricondurre all’identificazione del minore, protagonista attivo o vittima del reato. Deve essere evitata ogni possibile strumentalizzazione da parte di adulti, portati a rappresentare o a far prevalere esclusivamente il proprio interesse, deve essere accuratamente valutato se la diffusione della notizia giovi all’interesse del minore. Carta di Treviso (integrato dal Vademecum del 25 novembre 1995 e ancora il 30 marzo 2006):sviluppare un’informazione funzionale alla crescita di una nuova cultura dell’infanzia e dell’adolescenza. Al centro il principio di difendere l'identità, la personalità e i diritti del minore vittima, colpevole di reati, o comunque coinvolto in situazioni che potrebbero compromettere la sua psiche. Codice relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica: obbligo, da parte dei giornalisti, di tutela dei dati personali dei minori. Corso di Laurea Specialistica Interfacoltà in Editoria e Comunicazione Multimediale

  14. Minori, televisione e pubblicità: tutela giuridica in Italia e in Europa Gli organismi di vigilanza Garante dell’editoria Garante per la radiodiffusione e l’editoria Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni istituita dalla legge 249 del 31 luglio 1997 L’Agcom è innanzitutto un’autoritàdi garanzia: la legge istitutiva affida all’Autorità il duplice compito di assicurare la corretta competizione degli operatori sul mercato e di tutelare i consumi di libertà fondamentali dei cittadini. L’Agcom vigila affinché i diritti degli utenti siano pienamente garantiti. L’Autorità verifica le modalità di distribuzione dei prodotti e la trasparenza delle comunicazioni rivolte al pubblico e può direttamente intervenire nelle controversie insorte tra cittadini e operatori. Corso di Laurea Specialistica Interfacoltà in Editoria e Comunicazione Multimediale

  15. Minori, televisione e pubblicità: tutela giuridica in Italia e in Europa La pubblicità Nozione legale di “pubblicità”: comunicazione rivolta ad un pubblico per stimolarlo, direttamente o indirettamente, al compimento di un certo atto economico consistente, in genere, nell’acquisto di beni o servizi. Il primo testo normativo che ha aperto la strada a quella che pare essere l’attuale nozione giuridica di “pubblicità” è stato, in Italia,il Codice di autodisciplina pubblicitaria, secondo il quale il termine “comprende ogni comunicazione, anche istituzionale, diretta a promuovere la vendita di beni o servizi quali che siano i mezzi utilizzati”, mentre l’espressione “messaggio” include “qualsiasi forma di presentazione al pubblico del prodotto”. Corso di Laurea Specialistica Interfacoltà in Editoria e Comunicazione Multimediale

  16. Minori, televisione e pubblicità: tutela giuridica in Italia e in Europa Decreto ministeriale n. 425 del 30 novembre 1991: prevede un art. 3 appositamente dedicato ai minori. “La pubblicità televisiva, allo scopo di impedire ogni pregiudizio morale o fisico ai minorenni, non deve: - esortare direttamente i minorenni ad acquistare un prodotto o un servizio sfruttandone l’inesperienza o la credulità; - esortare direttamente i minorenni a persuadere genitori o altre persone ad acquistare tali prodotti o servizi; - sfruttare la particolare fiducia che i minorenni ripongono nei genitori, insegnanti o in altre persone; - mostrare, senza motivo, minorenni in situazioni pericolose.” Art. 3 comma 5 della legge n.122 del 1998: introduce una tutela del minore per la quale viene vietata l’interruzione pubblicitaria all’interno di alcune categorie di trasmissioni: notiziari, rubriche di attualità, documentari, programmi religiosi e programmi per bambini di durata inferiore ai trenta minuti. Corso di Laurea Specialistica Interfacoltà in Editoria e Comunicazione Multimediale

  17. Minori, televisione e pubblicità: tutela giuridica in Italia e in Europa In Europa … Francia Germania Gran Bretagna Olanda Spagna Svezia Tutti i Paesi partirono dalla Direttiva TSF. Considerano la tutela dei minori sia per quanto riguarda la televisione che la pubblicità. Ogni Paese si divide in una duplice regolamentazione: Corso di Laurea Specialistica Interfacoltà in Editoria e Comunicazione Multimediale Livello autodisciplinare Livello istituzionale

  18. Minori, televisione e pubblicità: tutela giuridica in Italia e in Europa In Europa … • L’Italia è caratterizzata da un impianto legislativo ampio. Vigono diverse leggi e altrettanti codici. • Francia, Germania, Gran Bretagna e Spagna sono Paesi anch’essi caratterizzati dalla stessa ricchezza. • Il sistema olandese risulta essere più ridotto. • Per la Svezia le norme sono ridotte a causa delle dimensioni mediatiche limitate del mercato svedese. La televisione è uno strumento poco utilizzato, soprattutto dai bambini. E’ tra i Paesi europei meno fruitori di tale mezzo. • In generale ogni Paese adotta, come misura preventiva, l’uso di segnaletica e fasce orarie per distinguere la trasmissione di programmi con contenuti diversi. • Uno strumento che i genitori britannici apprezzano e del quale hanno fiducia è il cosiddetto “watershed” (spartiacque), ossia il divieto di trasmettere, prima delle ore 21.00, programmi vietatati ai minori. Corso di Laurea Specialistica Interfacoltà in Editoria e Comunicazione Multimediale

  19. Minori, televisione e pubblicità: tutela giuridica in Italia e in Europa Concludendo … • Grazie ai mass-media il ricevente diventa pubblico, unito verso il mezzo di comunicazione di massa. • Questa collettività, nello specifico, è costituita da differenti persone, con caratteristiche personali proprie e, soprattutto, fasce di età disomogenee. • Il “minore”, a causa sua naturale credulità ed inesperienza, non possiede ancora una maturità propria di un adulto che può affrontare con occhio critico il mezzo televisivo. • E’ necessario: • - Un’appropriata tutela legislativa che protegga il minore di fronte al mezzo televisivo e “dentro”, quindi non solo come spettatori ma anche attore della comunicazione mediale. • Questa tutela deve essere chiara, radicata, forte ed elastica, per ogni novità ed evenienza; • - Un ambiente familiare e culturale presente; • - La scuola, come mezzo educativo. Corso di Laurea Specialistica Interfacoltà in Editoria e Comunicazione Multimediale Grazie ElisaPastorino

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