1 / 51

La pena di morte Evoluzione storica

La pena di morte Evoluzione storica. All’inizio era direttamente l’uomo offeso (o la sua famiglia) che si vendicava del male ricevuto (su di lui o sulla sua famiglia o sopra i suoi beni) con l’uccisione del reo. Era questo il periodo della cosiddetta vendetta privata.

london
Download Presentation

La pena di morte Evoluzione storica

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. La pena di morte Evoluzione storica

  2. All’inizio era direttamente l’uomo offeso (o la sua famiglia) che si vendicava del male ricevuto (su di lui o sulla sua famiglia o sopra i suoi beni) con l’uccisione del reo. Era questo il periodo della cosiddetta vendetta privata.

  3. In un secondo momento con l’organizzazione degli uomini in clan ed in tribù nacque la necessità di darsi delle regole e di avere un capo. “Ubi societas ibi jus” Così il potere di vendetta passò in mano ad una autorità costituita o per potere divino (il sommo sacerdote), o per comune accordo (il capo tribù), o per poteri particolari (lo stregone).

  4. Scritte o non scritte le leggi erano applicate in modo del tutto arbitrario da parte dei capi e la condanna a morte era utilizzata per punire crimini come l’omicidio, il furto, tradimento, delitti di lesa maestà …

  5. Successivamente il potere passò nelle mani prima di sovrani ed ancor dopo in quelle di autorità statali appositamente Costituite.

  6. Tra le sanzioni più pesanti che questa autorità poteva applicare vi fu la pena di morte che era emanata per i reati più gravi e crudeli. Le prime norme scritte si trovano nel Codice di Hammurabi che prevede l’applicazione della pena di morte per molti reati.

  7. Per una innata voglia di sangue e di vendetta, gli uomini hanno così, nel tempo, inventato una miriade di modi per uccidere i propri simili.

  8. Giuristi e filosofi, nel corso dei secoli, hanno riconosciuto alla pena di morte, così come alle altre “pene criminali” alcune finalità giuridiche e morali.

  9. FINALITA’ RETRIBUTIVA • Il reo è punito esclusivamente per un principio assolutistico, in quanto con la sua condotta criminale ha turbato la pace sociale. Tanto basta perché sia punito. • Questa teoria è basata su un comportamento del passato. “PUNITUR QUIA PECCATUM EST” Ti punisco solo perché hai sbagliato e non perché tu non possa sbagliare nel futuro …

  10. Questa teoria è basata su un comportamento del passato. “PUNITUR QUIA PECCATUM EST” Ti punisco solo perché hai sbagliato e non perché tu non possa sbagliare nel futuro …

  11. Ad un “malum actionis” bisogna rispondere con un “malum passionis”, secondo la legge del taglione. Il male deve essere retribuito con altro male, come al contrario una buona azione deve essere premiata (retribuzione morale)

  12. Il delitto è ribellione del soggetto alla volontà delle leggi e come tale esige una riparazione volta a riaffermare l’autorità dello Stato (retribuzione giuridica)

  13. FINALITA’ INTIMIDATIVA (DETERRENTE) Questa teoria è rivolta al futuro e incentra l’attenzione sull’azione preventiva. “NE PECCETUR” (non bisogna peccare)

  14. Tende ad esercitare sia sulla massa dei consociati (intimidazione generale) sia sul singolo (intimidazione speciale) un’azione preventiva appunto attraverso il timore dell’applicazione della pena

  15. Bandita dalle leggi dell’Impero romano, la vendetta privata fu reintrodotta in Italia dal diritto germanico con lo specifico nome di FAIDA … tutt’ora in vigore in alcune popolazioni o clan rivali di delinquenza organizzata.

  16. Faida e balentia nel codice barbaricino e nel codice Canun albanese

  17. Codice barbaricino 1) L'offesa deve essere vendicata. Non è uomo d'onore chi si sottrae al dovere della vendetta, … Art. 19 La vendetta deve essere proporzionata, prudente o progressiva. S'intende per vendetta proporzionata un'offesa idonea a recare un danno maggiore ma analogo a quello subito; … Art. 23 L'azione offensiva posta in essere a titolo di vendetta costituisce a sua volta motivo di vendetta da parte di chi ne è stato colpito …

  18. Ancora oggi nei Paesi Islamici

  19. Le foibe istriane

  20. Oggi i desaparecidos …dall’aereo

  21. Crocifissione • La croce consisteva di due pali, uno verticale e l'altro orizzontale. • Normalmente sul luogo delle crocifissioni c'era già, saldamente piantato per terra, il palo verticale (lo stipes). Il condannato si avviava al luogo dell'esecuzione portando sulle sue spalle il palo orizzontale, detto in latino patibulum (da qui la parola italiana "patibolo"), al quale sarebbe stato confisso. Il patibulum aveva normalmente a metà un foro con cui veniva infisso sullo stipes. Vi sono testimonianze che indicano come a volte venisse usato come patibulum la spranga della porta. Pare che il patibulum fosse legato alle braccia del condannato, e in questo modo (se cadeva durante il tragitto) avrebbe urtato il suolo con la faccia.

  22. Per inchiodare gli arti superiori, i carnefici sapevano bene che conficcando il chiodo nel palmo della mano, il peso del corpo avrebbe immediatamente lacerato la mano stessa. Perciò il chiodo veniva posto in un punto del polso dove la struttura articolare riesce ad esercitare lo sforzo di sostenere il peso del condannato. • L'agonia del condannato era abbastanza lenta, potendo durare ore o anche molti giorni. • Era usanza delle donne giudaiche offrire una forte bevanda narcotica ai condannati alla crocifissione […]

  23. LA DECAPITAZIONE avveniva con vari sistemi: scure spada mannaia ghigliottina

  24. In Iraq 2006

  25. Strano ma vero! Negli Stati Uniti d’America la pena di morte viene ancora oggi applicata con diversi sistemi

  26. EFFETTI “COLLATERALI”

  27. INIEZIONE LETALE

  28. Ancor più grave della condanna a morte sebbene pronunciata dalla autorità giudiziaria sono gli stermini di massa avvenuti nel XX secolo !!!

  29. … nei gulag … nei lager

  30. MORATORIA PENA DI MORTE • Il 18 dicembre 2007 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, con 104 voti a favore, 54 contrari e 29 astenuti, ha approvato la moratoria per la pena di morte.

  31. Ciò non significa che è stata abolita definitivamente la pena di morte ma che le esecuzioni capitali che dovrebbero essere eseguite per condanne già emanate sono sospese.

  32. L’ABOLIZIONE DELLA PENA DI MORTE IN ITALIA • Il primo Stato italiano Pre-unitario ad abolire la pena di morte fu il Granducato di Toscana che vi provvide nel 1786.

  33. La pena di morte venne abolita nel 1889 anche nel Regno d'Italia, con l’emanazione del nuovo codice penale, cosiddetto di Zanardelli. Tuttavia, la pena di morte era stata de facto abolita fin dal 1877, anno dell'amnistia generale di Umberto I di Savoia (Decreto di amnistia del 18 gennaio1878). • Restava in vigore però soltanto nel codice penale militare e in quelli coloniali.

  34. Nel 1926 fu reintrodotta da Mussolini per punire coloro che avessero attentato alla vita o alla libertà della famiglia reale o del capo del governo e per vari reati contro lo stato.

  35. Il codice Rocco (1930, entrato in vigore il 1 luglio1931), aumentò il numero dei reati contro lo stato punibili con la morte e reintrodusse la pena di morte per alcuni gravi reati comuni.

  36. Dopo la caduta del governo fascista (25 luglio1943), il 10 agosto1944 il decreto legge n. 224 abolì la pena di morte per tutti i reati previsti dal codice penale del 1930; essa fu però mantenuta in vigore in base al decreto n. 159 del 27 luglio 1944 per i reati fascisti e di collaborazione con i nazi-fascisti.

  37. Dopo la fine della guerra il decreto luogotenenziale del 10 maggio1945 ammise nuovamente la pena di morte come misura temporanea ed eccezionale per gravi reati come 'partecipazione a banda armata, 'rapina con uso di violenza ed 'estorsione'.

  38. L'ultima condanna a morte venne irrogata ai tre autori di una strage a scopo di rapina avvenuta nel 1945 in una cascina di Villarbasse (TO), dieci persone massacrate a bastonate e gettate ancora vive in una cisterna. L'allora capo dello Stato Enrico De Nicola respinse la grazia e il 4 marzo1947 alle 7:45 venne eseguita l'ultima fucilazione in Italia alle Basse di Stura vicino a Torino. I nomi dei condannati erano: Francesco La Barbera, Giovanni Puleo, Giovanni D’Ignoti.

  39. In Italia è stata definitivamente abolita nel 1948 dalla Carta Costituzionale: Art. 27 – IV comma: Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra.

  40. CI SONO OGGI PERO’ MOLTI ALTRI CONDANNATI A MORTE, MA NON DALLA GIUSTIZIA BENSI’ DALLA INDIFFERENZA DEI GOVERNANTI, DALLA EMARGINAZIONE SOCIALE, DALL’EGOISMO UMANO.

  41. CI SONO POTENZIALI CONDANNATI A MORTE NEI CANTIERI E NEI POSTI DI LAVORO, DOVE NON ESISTONO REGOLE DI SICUREZZA E DI PREVENZIONE

  42. CI SONO POTENZIALI CONDANNATI A MORTE PER USO DI ALCOOL E STUPEFACENTI …

More Related