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LA COSTITUZIONE: STORIA E PRINCIPI

Il Comitato per la difesa della Costituzione e dei valori della Resistenza è presente nella Vostra scuola nell'ambito del progetto. LA COSTITUZIONE: STORIA E PRINCIPI. LA COSTITUZIONE E’.

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LA COSTITUZIONE: STORIA E PRINCIPI

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Presentation Transcript


  1. Il Comitato per la difesa della Costituzione e dei valori della Resistenza è presente nella Vostra scuola nell'ambito del progetto

  2. LA COSTITUZIONE: STORIA E PRINCIPI

  3. LA COSTITUZIONE E’ La Costituzione è il documento che, posto al di sopra di tutte le leggi dello Stato, tutela il cittadino in ogni aspetto della sua vita individuale e sociale. E’ la legge fondamentale dello Stato. E’ generalmente un documento scritto, in cui sono enunciati, in modo sintetico e solenne, i diritti inviolabili dei cittadini e i principi fondamentali di tutto l’ordinamento giuridico dello Stato. Regola i rapporti tra Stato e società civile e definisce l’organizzazione dello Stato e i rapporti tra i suoi vari organi. La storia ci mostra Costituzioni concesse dall’alto (per esempio lo Statuto Albertino) e Costituzioni deliberate dal basso, attraverso l’elezione di un’Assemblea Costituente. In ogni caso le Costituzioni sono nate da un patto costituzionale stipulato tra forze politiche dominanti, impegnate a rispettarlo in modo da dare solidità all’equilibrio politico-sociale raggiunto. Il non rispetto del patto costituzionale causerebbe il caos e seri danni per tutta la collettività. Per questo occorre che tutti i cittadini rinnovino la volontà di accettare regole comuni, basate sulla Costituzione.

  4. «L'Assemblea ha pensato e redatto la Costituzione come un patto di amicizia e fraternità di tutto il popolo italiano, cui essa la affida perché se ne faccia custode severo e disciplinato realizzatore.» Umberto Terracini, firmatario assieme a Enrico de Nicola e Alcide De Gasperi

  5. «Se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra Costituzione, andate nelle montagne dove caddero i partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi dove furono impiccati. Dovunque è morto un Italiano per riscattare la libertà e la dignità, andate lì O giovani, col pensiero, perché lì è nata la nostra costituzione.» Piero Calamandrei

  6. LO STATUTO ALBERTINO A seguito dei moti liberali del 1848 Carlo Alberto di Savoia, sovrano del Regno di Sardegna, concesse al popolo la prima Carta Costituzionale, che dal 1861 diventerà Carta Costituzionale del Regno d’Italia

  7. Lo Statuto era ispirato alle Costituzioni francesi e alla Costituzione belga. Constatava di 84 articoli ed era flessibile, poiché modificabile con legge ordinaria. Era una Costituzione liberale. Considerava cioè la proprietà privata e la libertà del cittadino, ma non tutti i diritti sociali (diritto al lavoro, alla previdenza sociale, all’assistenza, all’istruzione...) per la realizzazione dei quali non era previsto l’intervento dello Stato.

  8. Uno statuto flessibile, piegato dal fascismo Lo Statuto Albertino era uno statuto flessibile: poteva essere modificato tramite leggi ordinarie. Di questa falla approfitterà il fascismo tra gli anni ‘20 e ‘40 per modificare riscrivere l’ordinamento dello Stato monarchico e liberale e attuare la sua dittatura totalitaria, fino alla Guerra e alla Liberazione

  9. LA NASCITA DELLA COSTITUZIONE Dopo la Liberazione e la sconfitta dei nazisti e del governo fantoccio della Repubblica Sociale, i partiti antifascisti si organizzano per arrivare al referendum sulla forma dello stato e all’elezione dell’Assemblea Costituente per redigere una nuova Costituzione, in sostituzione dello Statuto Albertino

  10. 2 Giugno 1946 Per la prima volta nella storia del nostro Paese, elettrici ed elettori sono chiamati a votare con scrutinio universale e segreto: per la prima volta è riservato anche alle donne l’accesso al voto. Nel referendum si ha la vittoria della Repubblica sulla Monarchia Nell’elezione dell’Assemblea costituente si ha la presenza di delegati principalmente DC, di ispirazione cattolica, e PCI e PSI, di ispirazione marxista L’Assemblea si insediò il 25 giugno 1946 ed elesse suo Presidente Giuseppe Saragat; il 28 giugno nominò Capo Provvisorio dello Stato il liberale Enrico De Nicola.

  11. LA COSTITUZIONE REPUBBLICANA Nell’Assemblea costituente erano presenti tutti i partiti antifascisti, e anche i partiti minori (Partito d’Azione, Partito Liberale…) parteciparono alla stesura della Costituzione Repubblicana, che è una sintesi tra il pensiero democristiano-liberale e quello di ispirazione marxista. Contribuirono alla strutturazione della Costituzione le esperienze costituzionali straniere: la Costituzione di Weimar, la Costituzione sovietica e quella francese

  12. La Costituzione, al contrario dello Statuto, è - lunga (128 articoli) - dettagliata (contiene disposizioni su molti settori della vita civile) - rigida, per impedire che nuovi fenomeni antidemocratici o una sola parte del parlamento potesse piegarla ai propri interessi. È divisa in: - Principi fondamentali (articoli 1-12) - Diritti e doveri dei cittadini (art. 13-54) - Ordinamento dellaRepubblica (art.55-83) - Disposizioni finali (I-XVIII)

  13. L'architettura della Costituzione • Eccolo l’edificio che abbiamo costruito: la casa comune, come la chiama La Pira. Vi è un atrio, che è quasi un preambolo, con quattro colonne: le disposizioni generali sul carattere della Repubblica, sulla sua posizione internazionale, sui rapporti con la chiesa, sui grandi principi di libertà e di giustizia che animano la Costituzione. Questo è l’atrio. Poi comincia la Costituzione vera e propria, divisa in due parti; la prima, dei diritti e dei doveri, è ripartita anch’essa in quattro parti: rapporti civili, rapporti etico-sociali, rapporti economici, rapporti politici. Si passa poi alla parte più costituzionale della Costituzione, all’orientamento istituzionale. Ecco i grandi organi dello Stato: il Parlamento, il Capo dello Stato, il Governo, la Magistratura. Vengono in seguito gli organi dell’autonomia locale. Ed infine le garanzie costituzionali. • La Costituzione Italiana, in vigore dai 1° gennaio 1948, è composta di 139 articoli e suddivisa in Parti. Queste a loro volta sono suddivise in Titoli, taluni dei quali suddivisi in Sezioni, tutti preceduti dai "Principi fondamentali". Oltre ai principi fondamentale, la Costituzione consta di due parti: la prima relativa ai "Diritti e doveri dei cittadini"; la seconda riguardante l’ "Ordinamento della repubblica". • I Principi fondamentali (articoli da 1 a 12) contengono le decisioni essenziali sul tipo di Stato e sul tipo di società voluti dalla Costituzione. In particolare, essi stabiliscono: • Le regole essenziali relative allo Stato in quanto tale: il suo carattere repubblicano e democratico; • I rapporti essenziali tra lo Stato e i singoli, col riconoscimento dei diritti inviolabili e dell’uguaglianza tra gli uomini; • I principi più importanti che riguardano i rapporti tra lo Stato e gli altri ordinamenti, in particolare con la Chiesa cattolica e le altre confessioni religiose, e con l’ordinamento internazionale. • La Parte prima della Costituzione è intitolata Diritti e doveri dei cittadini (articoli da 13 a 54) ed è divisa in quattro Titoli, che trattano delle posizioni soggettive considerando le persone in quanto tali e poi allargando la prospettiva alle diverse strutture in cui esse sono inserite, dalla famiglia, alla scuola, all’organizzazione economica e a quella politica. • La Parte seconda è intitolata Ordinamento della Repubblica (articoli da 55 a 139) e contiene le regole sull’organizzazione dello Stato.

  14. La nascita della Costituzione: LE DATE • Il 2 giugno 1946, gli elettori furono chiamati ad esprimersi, ad un tempo, sulla scelta monarchia-repubblica e sull’elezione dell’Assemblea Costituente che avrebbe dovuto redigere e approvare la nuova Costituzione. • L’Assemblea si insediò il 25 giugno 1946 ed elesse suo Presidente Giuseppe Saragat; il 28 giugno nominò Capo Provvisorio dello Stato il liberale Enrico De Nicola. • La durata dei lavori dell’Assemblea inizialmente prevista era di otto mesi (secondo la legge istitutiva, cioè la “seconda Costituzione provvisoria”); successivamente, nel 1947, il termine fu prorogato per ben due volte. • Il 19 luglio l’On. Saragat informava l’Assemblea di aver proceduto alla composizione della Commissione Costituente (VEDI I NOMI). • L’Assemblea, nell’affidare a 75 deputati su 556 il compito di preparare il progetto di Costituzione, di fatto esautorava gli esclusi, nel periodo dal giugno 1946 al marzo 1947, dal lavoro costituente, costringendo la stessa Assemblea ad uno stato di quasi inattività. • La Commissione dei “75” presentò il Progetto definitivo di Costituzione all’Assemblea il 31 gennaio 1947 e concluse i propri lavori il giorno successivo; non tenne altre sedute e per essa continuò ad agire il Comitato di Redazione.

  15. I problemi costituzionali che si ponevano erano tre: • La soluzione della questione istituzionale, cioè la scelta tra la monarchia e la repubblica; • La convocazione di un organo nuovo, non previsto dallo Statuto, cioè l'Assemblea Costituente, eletto democraticamente da tutti gli italiani per fare una COSTITUZIONE • La presenza del re, che intendeva ripristinare lo Statuto Albertino e i suoi organi, che il fascismo aveva abolito. • Il contrasto fu superato attraverso la "tregua istituzionale", che riguardava: • La rinuncia immediata del re Vittorio Emanuele III all'esercizio di tutti i suoi poteri, che venivano affidati al figlio Umberto lI, nominato luogotenente del regno, in attesa che il popolo scegliesse definitivamente tra monarchia o repubblica, tramite un referendum • la convocazione di un Assemblea Costituente, eletta a suffragio universale.

  16. Il popolo italiano era chiamato per la prima volta a votare a suffragio universale, uomini e donne. Gli elettori furono convocati per dare un duplice voto: per il referendum e per le elezioni dei deputati dell' Assemblea Costituente. Il 2 giugno 1946 per la repubblica vi furono 12.717.923 voti contro 10.719.284 per la monarchia. Fu una scelta di grande importanza, perché non si trattava solo di stabilire se avere un re o un presidente della repubblica, ma era in gioco la continuità del regime precedente. Con l'abolizione della monarchia era visibile la scelta di un regime integralmente nuovo. • L'Assemblea costituente fu eletta per mezzo di un sistema elettorale proporzionale, che consentì la rappresentanza di tutti i partiti in proporzione ai voti conseguiti. Da quel momento i partiti cessarono di essere tutti uguali, in quanto se ne poteva misurare la forza secondo il consenso riscosso presso l'elettorato. • Il quadro che si delineò fu il seguente: • Democrazia cristiana: 35.1% dei voti e 207 seggi, era la maggior forza politica; • Partito comunista: 18.9% dei voti 104 seggi; • Partito socialista: 20.7% dei voti e 115 seggi. • Questi ultimi due, uniti da un patto di collaborazione, costituivano l'ala di sinistra, più forte della Democrazia cristiana. • Questi tre partiti erano i "tre grandi" della politica italiana. Le forze liberali erano rappresentate, ma non in misura altrettanto consistente, a dimostrazione che la loro egemonia era ormai tramontata: il Partito liberale era rappresentato da 41 deputati e aveva il 60.8% dei voti, il Partito repubblicano aveva 23 seggi e il 4.4% dei voti, il Partito d'azione 7 seggi e 1.5% dei voti. • Il quadro politico della nuova Italia aveva quindi due schieramenti maggiori a confronto: la Democrazia cristiana da un lato, i partiti comunisti e socialisti dall'altro; le forze liberali erano incapaci di una politica costituzionale autonoma, ma capace di influenzare quella degli altri.

  17. APPROVAZIONE • Tra queste forze maggiori nacque la COSTITUZIONE come un contratto politico in cui ciascuna forza è riuscita a ottenere qualcosa, rinunciando ad altro. Per questo si è parlato di COMPROMESSO COSTITUZIONALE. • Ad esempio, le forze marxiste rinunciarono alla socializzazione dei mezzi di produzione e si accontentarono della promessa di future riforme sociali i liberali accettarono che l'economia potesse essere indirizzata a fini sociali; le forze laiche ammisero i Patti Lateranensi nella Costituzione; la Democrazia cristiana rinunciò all'idea di fare del Senato una camera rappresentativa delle forze economiche; i partiti di sinistra a loro volta, contro l’esigenza di uno Stato forte, capace di imporre grandi riforme sociali, accettarono le limitazioni del potere politico che potevano derivare dalle Regioni o dalla Corte costituzionale. • Il compromesso fu la condizione dell’approvazione unitaria della Costituzione: nel voto finale all’Assemblea costituente si contarono 453 favorevoli e solo 62 contrari. • La discussione del testo in Assemblea iniziò il 4 marzo e durò fino al dicembre 1947, nel corso di 170 sedute, con 270 giornate di lavoro; furono presentati più di 1600 emendamenti, in particolare sugli argomenti più dibattuti (la potestà legislativa regionale, i rapporti con la Chiesa, le forme di governo parlamentare, ecc.). • L’Assemblea giunse all’approvazione definitiva della Costituzione nella seduta del 22 dicembre 1947 con 453 voti favorevoli su 515 presenti e votanti. • La commozione dei deputati, gli applausi frequenti e calorosi all’indirizzo degli on.li Ruini e Terracini, l’inno di Mameli intonato dalle tribune del pubblico da un gruppo di ex garibaldini e poi ripreso da tutta l’Assemblea in piedi, sigillarono il lungo lavoro dell’Assemblea Costituente.

  18. Gli orientamenti generali del compromesso costituzionale • IL VALORE DELLA PERSONA • LE COMUNITA’ SOCIALI E IL PLURALISMO • LO STATO SOCIALE

  19. IL VALORE DELLA PERSONA • Il più importante punto d’incontro tra le forze costituenti fu la persona umana come fine e valore fondamentale. Per comprendere il significato di questa formula si deve pensare che il totalitarismo fascista si fondava su un’impostazione opposta: le singole persone come semplici strumenti dello Stato. Proclamando la persona umana come valore centrale, si rovesciavano dunque le concezioni costituzionali precedenti, mettendo lo Stato al servizio dei diritti delle persone. • Le implicazioni di quest’impostazione erano numerose: • I diritti fondamentali della persona, che richiamano la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789; • La democrazia, in quanto unico sistema politico conforme alla dignità delle persone poiché non riduce a oggetti nelle mani altrui; • Le riforme sociali, cioè l’impegno dello Stato a rendere più giusta la società; • La subordinazione dei diritti economici agli interessi di tutta la collettività; • Lo Stato interventista, cioè lo Stato che governa i processi economici e limita e indirizza i diritti economici privati.

  20. LE COMUNITA’ SOCIALI E IL PLURALISMO • Dalla concezione personalista della persona deriva inoltre che gli uomini non si possono solo considerare cittadini, tutti uguali tra loro. Ogni cittadino, infatti, è anche operaio, contadino, padre, madre, ecc. Ogni persona è in una particolare situazione sociale, in speciale rapporto con altre persone. L’operaio sta in un’organizzazione produttiva e in un sindacato, il contadino in un’impresa agricola, il padre e la madre in una famiglia, ecc. • Ogni cittadino, inoltre, fa parte di un Comune, di una Regione, ecc., oltre che dello Stato. • A ciascuna di queste unioni di persone, che si denominano "comunità", la Costituzione assicura protezione riconoscendo autonomia, cioè la capacità di perseguire i propri interessi in piena libertà, ponendo dei limiti, in quanto le comunità fanno parte della vita nazionale. Quest’autonomia si chiama pluralismo. • Dal pluralismo deriva un’importantissima indicazione circa la costruzione dello Stato: il decentramento del potere pubblico. Esso è distribuito ai diversi livelli secondo il principio: i livelli superiori possono intervenire solo quando quelli inferiori sono insufficienti.

  21. LO STATO SOCIALE • Si dice che la Costituzione delinea uno Stato sociale; questa forma di Stato si basa sui diritti dei cittadini ed è uno Stato aperto a tutte le componenti della società. • Inoltre: • Riconosce l’importanza delle organizzazioni sociali in cui i singoli sviluppano la propria personalità e si organizzano per far valere le proprie aspirazioni; • Assegna allo Stato il compito di operare per la giustizia sociale, intervenendo nella società a favore dei più deboli. • Lo Stato sociale è quindi lo Stato liberal-democratico integrato dal riconoscimento dei gruppi sociali e dal compito di giustizia assegnato allo Stato.

  22. I PRINCIPI FONDAMENTALI Art. 1 L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

  23. Art. 2 La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

  24. Art. 3 Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

  25. Art. 4 La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

  26. Art. 5 La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento. Art. 6 La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

  27. Art. 7 Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

  28. Art. 8 Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

  29. Art. 9 La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

  30. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici. Art. 10 L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

  31. Art. 11 L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

  32. Art. 12 La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

  33. PIERO CALAMANDREI 26 gennaio 1955 • Però, vedete, la costituzione non 'e una macchina che una volta messa in moto va avanti da sé. La costituzione è un pezzo di carta: la lascio cadere e non si muove. Perché si muova bisogna ogni giorno rimetterci dentro il combustibile, bisogna metterci dentro l'impegno, lo spirito, la volontà di mantenere queste promesse, la propria responsabilità. Per questo una delle offese che si fanno alla costituzione è l'indifferenza alla politica, l'indifferentismo politico che è - non qui, per fortuna, in questo uditorio, ma spesso in larghe categorie di giovani - una malattia dei giovani.

  34. PIERO CALAMANDREI 26 gennaio 1955 • L'art. 34 dice: «I capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi piú alti degli stu­di». Eh! E se non hanno mezzi? Allora nella nostra costituzione c'è un articolo che è il piú importante di tutta la costituzio­ne, il pìú impegnativo per noi che siamo al declinare, ma soprattutto per voi giovani che avete l'avvenire davanti a voi. Dice cosí: «E' compilo della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese». Il compito di rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana: quindi dare lavoro a tutti, dare una giusta retribuzione a tutti, dare la scuola a tutti,dare a tutti gli uomini dignità di uomo. Soltanto quando questo sarà raggiunto, si potrà veramente dire che la formula contenu­ta nell'art. primo - «L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro» - corrisponderà alla realtà. Perché fino a che non c'è questa possibilità per ogni uomo di lavorare e di studiare e di trarre con sicurezza dal proprio lavoro i mezzi per vivere da uomo, non solo la nostra Repubblica non si potrà chiamare fondata sul lavoro, ma non si potrà chiamare neanche democratica perché una democrazia in cui non ci sia questa uguaglianza di fatto, in cui ci sia soltanto un'uguaglianza di diritto, è una democrazia puramente formale, non è una demo­crazia in cui tutti i cittadini veramente siano messi in grado di concorrere alla vita della società, di portare il loro miglior contributo, in cui tutte le forze spirituali di tutti i cittadini siano messe a contribuire a questo cammino, a questo progresso continuo di tutta la società

  35. PIERO CALAMANDREI 26 gennaio 1955 • La costituzione, vedete, è l'affermazione scritta in questi articoli, che dal punto di vista letterario non sono belli, ma è l'affermazione solenne della solidarietà sociale, della solida­rietà umana, della sorte comune, che se va a fondo, va a fondo per tutti questo bastimento. È la carta della propria libertà, la carta per ciascuno di noi della propria dignità d'uomo. • Io mi ricordo le prime elezioni dopo la caduta del fasci­smo, il 2 giugno 1946: questo popolo che da 25 anni non aveva goduto le libertà civili e politiche, la prima volta che andò a votare dopo un periodo di orrori - il caos, 1a guerra civile, le lotte, le guerre, gli incendi -. Ricordo - io ero a Firenze, lo stesso è capitato qui - queste file di gente disciplinata davanti alle sezioni, disciplinata e lieta perché avevano la sensazione di aver ritrovato la propria dignità, questo dare il volo, questo portare la propria opinione per contribuire a creare questa opinione della comunità, questo essere padroni di noi, del proprio paese, del nostro paese, della nostra patria, della nostra terra, disporre noi delle nostre sorti, delle sorti del nostro paese. • Quindi, voi giovani alla costituzione dovete dare il vostro spirito, la vostra gioventú, farla vivere, sentirla come cosa vostra, metterci dentro il senso civico, la coscienza civica, rendersi conto - questa è una delle gioie della vita - rendersi conto che ognuno di noi nel mondo non è solo, che siamo in piú, che siamo parte di un tutto, nei limiti dell'Italia e nel mondo. • Ma ci sono anche umili nomi, voci recenti. Quanto sangue e quanto dolore per arrivare a questa costituzione! Dietro a ogni articolo di questa costituzione, o giovani, voi dovete vedere giovani come voi, caduti combattendo, fucilati,' impic­cati, torturati, morti di fame nei campi di concentramento, rnorti in Russia, morti in Africa, morti per le strade di Milano, per le strade di Firenze, che hanno dato la vita perché la libertà e la giustizia potessero essere scritte su questa carta.

  36. LA CORTE COSTITUZIONALE

  37. Il parlamento

  38. Il SENATO

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