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Lezione 8 a.a. 2007-2008 Piera Campanella

IL RAPPORTO DI LAVORO (segue: part-time e job sharing ; poteri del datore; sospensione del rapporto). Lezione 8 a.a. 2007-2008 Piera Campanella. LAVORO A TEMPO PARZIALE (PART-TIME). Direttiva n. 97/81/UE.

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Lezione 8 a.a. 2007-2008 Piera Campanella

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Presentation Transcript


  1. IL RAPPORTO DI LAVORO(segue: part-time e job sharing; poteri del datore; sospensione del rapporto) Lezione 8 a.a. 2007-2008 Piera Campanella

  2. LAVORO A TEMPO PARZIALE (PART-TIME) Direttiva n. 97/81/UE D.Lgs. n. 61/2000 come modificato dal D.Lgs. n. 276/2003e dall’art. 1, c. 44 ss. L. n. 247/07 Riferimenti normativi Le modifiche del 2003 hanno inteso stemperare i vincoli normativi e sindacali per rendere più flessibile la gestione del part-time ed altresì valorizzare l’autonomia individuale, con il rischio però di affievolire l’interesse del lavoratore per questa forma di contratto; quelle del 2007 hanno, dunque, cercato di correggere la rotta.

  3. NOZIONE E TIPOLOGIE DI PART-TIME (ART. 1) NOZIONE Lavoro con orario inferiore rispetto a quello normale fissato dalla legge o dal contratto collettivo TIPOLOGIE P.T. ORIZZONTALE P.T. MISTO P.T. VERTICALE Orario normale limitatamente, però, a determinati periodi della settimana, mese, anno E’ un mix di orizzontale e verticale Riduzione dell’orario giornaliero

  4. FORMA E CONTENUTO DEL CONTRATTO (ART. 2) FORMA SCRITTA “AD PROBATIONEM” (in difetto di prova il lavoratore può chiedere la conversione ex nunc in contratto a tempo pieno) CONTENUTO Indicazione puntuale della DURATA e della COLLOCAZIONE TEMPORALE dell’orario (in assenza il contratto non è nullo, ma è possibile la dichiarazione giudiziale di sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo pieno)

  5. LAVORO SUPPLEMENTARE E STRAORDINARIO NEL PART-TIME (ART. 3) LAVORO SUPPLEMENTARE NEL P.T. ORIZZONTALE • Quantità massime • e conseguenze della • violazione • 2. Causali Contrattazione collettiva 3. Necessità del consenso del lavoratore Solo in assenza di contrattazione collettiva E’ previsto comunque il divieto di licenziamento in caso di rifiuto Solo se prevista dalla contrattazione collettiva 4. Maggiorazione retributiva LAVORO STRAORDINARIO NEL P.T. VERTICALE E MISTO Si applica la disciplina del lavoro straordinario per il contratto a tempo pieno

  6. CLAUSOLE FLESSIBILI ED ELASTICHE (ART. 3) CLAUSOLE FLESSIBILI PER VARIARE LA COLLOCAZIONE TEMPORALE DELLA PRESTAZIONE (ove previste dai contratti collettivi dei s.c.p.r.: v. L. 247/07, art. 1, c. 44) CLAUSOLE ELASTICHE PER VARIARE IN AUMENTO LA DURATA DELLA PRESTAZIONE (solo nel pt verticale o misto, ove previste dai contratti collettivi dei s.c.p.r.: v. L. 247/07, art. 1, c. 44) I LIMITI Condizioni e modalità sono devolute alla contrattazione collettiva e anche i limiti massimi di variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa Diritto al preavviso di almeno 5 gg., fatte salve le intese tra le parti Consenso del lavoratore mediante uno specifico patto scritto con assistenza sindacale ed in Caso di rifiuto è vietato il licenziamento

  7. SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO PART-TIME PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DA T. P. A P. T. CON DIRITTO DI PRECEDENZA PER RITORNO A TEMPO PIENO DISCIPLINA SPECIALE PER LE PATOLOGIE ONCOLOGICHE E I SOGGETTI EX L. 104/1992

  8. LAVORO RIPARTITO (JOB SHARING) ARTT. 41 ss. D.LGS. n. 276/2003 Riferimenti normativi

  9. NOZIONE E FINALITA' (ART. 41) NOZIONE E’ lo speciale contratto di lavoro con cui due lavoratori assumono in solido l’adempimento di un’unica ed identica obbligazione di lavoro FINALITA' Per il datore: obbligare due lavoratori invece di uno all’adempimento dell’obbligazione, così da rafforzare la certezza dell’adempimento. Per i lavoratori: poter contare su una prestazione ad orario ridotto e più flessibile per il fatto di poter contare sulla cooperazione dell’altro lavoratore

  10. FORMA E CONTENUTO (ART. 42) FORMA Scritta ad probationem CONTENUTO Misura percentuale e collocazione temporale del lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale di ciascuno dei lavoratori Luogo di lavoro e trattamento economico-normativo di ciascuno Eventuali misure di sicurezza specifiche in relazione all’attività lavorativa

  11. NON DISCRIMINAZIONE (ART. 44) Diritto di ciascun lavoratore coobbligato ad un trattamento economico e normativo complessivamente non meno favorevole rispetto ad un lavoratore di pari livello e a parità di mansioni svolte Riparametrazione di una serie di istituti: retribuzione, ferie, trattamenti di malattia, infortunio, congedi parentali

  12. DISCIPLINA (ART. 43) Rinvio ai contratti collettivi In assenza, applicazione della normativa generale del lavoro subordinato, in quanto compatibile con la natura del rapporto

  13. OBBLIGHI E FACOLTA' DELLE PARTI (ART. 41) Ogni lavoratore resta personalmente e direttamente responsabile dell’adempimento dell’intera obbligazione lavorativa, salvo diversa intesa tra le parti Salvo diversa intesa, i lavoratori hanno facoltà di determinare discrezionalmente e in qualsiasi momento sostituzioni tra loro, nonché di modificare consensualmente la collocazione temporale dell’orario di lavoro, nel qual caso il rischio dell’impossibilità della prestazione per fatti attinenti ad uno dei due coobbligati è posto in capo all’altro.

  14. ESTINZIONE DEL RAPPORTO (ART. 41) Salvo diversa intesa tra le parti, le dimissioni o il licenziamento di uno dei due lavoratori comporta l’estinzione dell’intero vincolo contrattuale Salvo diverse intese tra le partI, l’impedimento dei due lavoratori è disciplinato dall’art. 1256 c.c. (impossibilità sopravvenuta della prestazione per fatto non imputabile al debitore) e può comportare la risoluzione ipso jure del contratto

  15. NOZIONE E’ IL POTERE GIURIDICO FONDAMENTALE DEL DATORE DI LAVORO. E’ FINALIZZATO A GARANTIRE L’ESECUZIONE E LA DISCIPLINA DEL LAVORO IN FUNZIONE DEGLI INTERESSI DELL’IMPRENDITORE LIMITI DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE (St. lav. e legislazione antidiscriminatoria) Impone una gestione non discriminatoria del personale ed in generale fa carico al datore di lavoro di esercitare il proprio potere in modo imparziale e non arbitrario POTERI DEL DATORE DI LAVORO: IL POTERE DIRETTIVO

  16. MOBILITA’ DEL LAVORATORE: JUS VARIANDI DEL DATORE DI LAVORO(art. 2103 c.c.)

  17. TRASFERIMENTO DEL LAVORATORE(art. 2103, ult. comma, c.c.)

  18. Contenuti Il datore può vigilare sul patrimonio aziendale e sul lavoro e quindi: -assumere guardie giurate per specifici compiti di tutela del patrimonio aziendale -assumere personale di vigilanza sul lavoro -se indispensabile e previo consenso delle RSA/RSU introdurre strumenti di controllo a distanza, procedere a perquisizioni personali controllare lo stato di salute del dipendente Indagare su fatti privati del lavoratore che abbiano riflesso sulla sua attitudine professionale Limiti Il datore non può invadere la privacy del lavoratore, né utilizzare strumenti atti a creare un clima di soggezione dei lavoratori in azienda Art. 2 St. lav.: limiti all’utilizzo di guardie giurate Art. 3 St. lav.: Condizioni di utilizzo del personale di vigilanza Art. 4 St. lav.: limito all’utilizzo di impianti audiovisivi Art. 5 St. lav.: divieto di medici di fabbrica Art. 6: limiti alle perquisizioni dei lavoratori Art. 8: divieto di indagini sulle opinioni religiose politiche e sindacale del lavoratore nonché su fatti irrilevanti per la valutazione della sua attitudine professionale L. n. 675/1996: limiti al trattamento dei dati personali del lavoratore POTERE DI CONTROLLO

  19. POTERE DISCIPLINARE

  20. DOVERE DI SICUREZZA

  21. PERIODI DI SOSPENSIONE DAL LAVORO Infortunio, malattia ARTT. 2110-2111 C.C. Gravidanza, puerperio Servizio militare ed equiparati Richiamo alle armi Conservazione del posto (c.d. comporto) Le tutele Computo nell’anzianità di servizio Conservazione del reddito, salvo nel caso di servizio di leva ed equiparati

  22. MATERNITA' E CONGEDI PARENTALI Congedo di maternità Sospensione dal lavoro per 5 mesi complessivi: 2 mesi pre-partum e 3 post-partum (ma v. principio della flessibilità del congedo) Il licenziamento intimato in questo periodo è nullo Diritto all’indennità INPS: 80% della retribuzione normale anticipata dal datore con successivo conguaglio Congedo di paternità Sospensione dal lavoro Per i primi 3 mesi di vita del bambino In casi particolarmente gravi e tassativamente previsti Congedi parentali Sospensioni dal lavoro per 10/11 mesi complessivi a favore di genitori di bambini fino a 8 anni Ciascun genitore può usufruire di massimo 6 mesi; se il padre usufruisce di almeno 3 mesi la Durata dei congedi passa da 10 a 11 mesi Indennità INPS pari al 30% della retribuzione solo fino al terzo anno di vita del bambino e Poi solo in caso di reddito individuale molto basso del genitore L. n. 247/07, art. 1, c. 81: Delega per il riordino della disciplina sull’occupazione femminile con revisione, tra le altre della normativa sui congedi parentali

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