1 / 59

La motivazione della sentenza. Tecniche di motivazione concisa delle sentenze e la motivazione per precedenti. La mot

joshwa
Download Presentation

La motivazione della sentenza. Tecniche di motivazione concisa delle sentenze e la motivazione per precedenti. La mot

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


    1. 22.10.2009 1 La motivazione della sentenza. Tecniche di motivazione “concisa” delle sentenze e la motivazione per precedenti. La motivazione concisa nel giudizio di impugnazione. Incontro di formazione decentrata per i giudici del distretto di Napoli Napoli, 22 settembre 2009, ore 15,30

    2. 22.10.2009 2 A norma dell'art. 131 c.p.c., la legge prescrive in quali casi il giudice pronuncia sentenza, ordinanza o decreto.

    3. 22.10.2009 3 Struttura della sentenza. A norma dell'art. 132 c.p.c., la sentenza deve contenere: - l'epigrafe (art. 132 nn. 1-3 c.p.c.), comprendente l'intestazione ("Repubblica italiana" "In nome del popolo italiano"), l'indicazione del giudice che l'ha pronunciata (sia come ufficio sia come magistrato-persona fisica), delle parti e dei loro difensori, le conclusioni del Pubblico Ministero e delle parti; l'irregolarità o incompletezza dell'intestazione può essere corretta con la procedura prevista dagli artt. 287-288 c.p.c.

    4. 22.10.2009 4 la motivazione... (art. 132 n. 4 c.p.c.: la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione)

    5. 22.10.2009 5 la motivazione... (art. 132 n. 4 c.p.c.: la concisa esposizione

    6. 22.10.2009 6 il dispositivo art. 132 n. 5 c.p.c.), con la data della deliberazione e la sottoscrizione del giudice (art. 132, 2° comma, c.p.c.:

    7. 22.10.2009 7 La motivazione. La motivazione del provvedimento giurisdizionale è la rappresentazione e documentazione dell'iter logico-argomentativo seguito dal giudice per giungere alla decisione (ratio decidendi).

    8. 22.10.2009 8 Le principali disposizioni che disciplinano la motivazione della sentenza - art. 111, 6° comma, Cost. (tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati); - art. 132 n. 4 c.p.c. (cit.); - art. 281 sexies c.p.c. (concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione); - art. 360 n. 5 c.p.c. (omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa

    9. 22.10.2009 9 Le principali disposizioni che disciplinano la motivazione della sentenza - art. 429 co. 1 c.p.c. – pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura del dispositivo e della esposizione della ragioni di fatto e di diritto della decisiome. In caso di particolare complessità della controversia, il giudice fissa nel dispositivo un termine, non superiore a sessanta giorni, per il deposito della sentenza

    10. 22.10.2009 10 Le principali disposizioni che disciplinano la motivazione della sentenza - art. 118 disp. att. c.p.c. La motivazione della sentenza di cui all’art. 132, 2 co., n. 4. del codice consiste

    11. 22.10.2009 11 Funzioni della motivazione La sentenza assolve funzione endoprocessuale, extraprocessuale e pratica.

    12. 22.10.2009 12 Tecniche di redazione della motivazione. due tecniche fondamentali: 1) c.d. attendu (motivazione alla francese): un solo periodo suddiviso in una pluralità di proposizioni (una per ogni questione esaminata) sorrette da un verbo al participio passato (es. considerato, ritenuto, rilevato, osservato ecc.), sino al dispositivo. Viene utilizzata quasi esclusivamente per le ordinanze ed i decreti. Potrebbe trovare maggiore applicazione nelle sentenze in cui non è necessario lo svolgimento del processo?

    13. 22.10.2009 13 Tecniche di redazione della motivazione. due tecniche fondamentali: 2) motivazione c.d. discorsiva: normale esposizione degli argomenti, articolata in più periodi. Costituisce il modello seguito in via assolutamente prevalente.

    14. 22.10.2009 14 La seconda parte della motivazione: i motivi (o ragioni) (in fatto e in diritto) della decisione esposizione delle ragioni logico-giuridiche della decisione, con i requisiti dell’ordine espositivo, della concisione, della sufficienza e logicità. Si articola nell'enunciazione delle questioni di fatto e di diritto della controversia secondo la sequenza logica prospettata dalle parti, e, successivamente, nella ricostruzione dei fatti operata dal giudice in base alle risultanze istruttorie e nell'esposizione degli argomenti di diritto che sorreggono la decisione.

    15. 22.10.2009 15 Ordine delle questioni decisione graduale delle questioni pregiudiziali proposte dalle parti o rilevabili d'ufficio e quindi del merito della causa. A norma dell'art. 118, 2° comma, disp. att. c.p.c., l'ordine dell'esposizione deve riprodurre quello delle questioni discusse e decise dal giudice.

    16. 22.10.2009 16 Ordine delle questioni: tensioni intervento operato dalla Corte di cassazione sulla portata dell’art. 37 c.p.c. (cfr. Cass. sez. un., 9 ottobre 2008, n. 24883, secondo cui, indipendentemente dalla pronuncia espressa sulla giurisdizione da parte del giudice di primo grado, l’omessa contestazione di quest’ultima in sede di appello ne implica il definitivo radicamento innanzi al plesso giurisdizionale originariamente adito (lealtà processuale, durata ragionevole) tensioni sull’ordine delle questioni: si comincia ad affermare la prevalenza della “questione liquida”, ai sensi dell’art. 111 Cost. (corso CSM su “Ordine delle questioni”)

    17. 22.10.2009 17 Ordine delle questioni: tensioni Sez. U, Sentenza n. 26373 del 03/11/2008 Presidente: Carbone V. Estensore: Fioretti FM. Relatore: Fioretti FM. P.M. Nardi V. (Diff.) Foschini ed altro (Rotondi ed altro) contro Servizi Tecnici Spa In Liq. ed altro (Morra) (Dichiara inammissibile, App. Napoli, 03 maggio 2005) 188 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - 215 TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo (derivante dall'art. 111, secondo comma Cost. e dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali) impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 cod. proc. civ.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, espresso dall'art. 101 cod. proc. civ., da effettive garanzie di difesa (art. 24 Cost.) e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità (art. 111, secondo comma Cost.), dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. - avendo valutato inammissibile il ricorso in mancanza dell'esposizione sommaria dei fatti, della specificità dei motivi e del rispetto del principio dell'autosufficienza - ha ritenuto superflua la concessione di un termine per la notifica, omessa, del ricorso per cassazione alla parte totalmente vittoriosa in appello, aggiungendo che la concessione del termine richiesto avrebbe significato avallare un comportamento contrario al principio di lealtà e probità processuale (art. 88 cod. proc. civ.), atteso che gli istanti erano già in precedenza consapevoli della necessità della stessa).

    18. 22.10.2009 18 Ordine delle questioni Gli artt. 276, 2° comma, e 279 c.p.c. indicano l'ordine in cui le questioni vanno esaminate: a) decisione sulle questioni concernenti la capacità processuale delle parti, la regolarità della loro costituzione e la valida instaurazione del contraddittorio (art. 187, 1° comma, c.p.c.: artt. 102, 164, 180, 182, 291 c.p.c.); b) decisione sulla giurisdizione o sulla competenza; c) questioni preliminari attinenti al processo (rito ordinario o speciale; estinzione; validità di atti processuali diversi da quelli introduttivi; partecipazione di altre parti al processo);

    19. 22.10.2009 19 Ordine delle questioni d) questioni preliminari di merito (art. 187, 2° comma, c.p.c.: introdotte da un'eccezione propria, riguardano fatti estintivi-impeditivi del diritto azionato, la cui decisione può portare alla definizione della causa in via anticipata, senza l'esame dei fatti costitutivi della pretesa: es. c.d. carenza di legittimazione attiva o passiva; prescrizione e decadenza) e pregiudiziali di merito (art. 34 c.p.c.); e) il merito vero e proprio (che presuppone l'interpretazione e qualificazione della domanda, e l'individuazione dei fatti rilevanti, del thema decidendum e del thema probandum); f) il riparto delle spese processuali.

    20. 22.10.2009 20 Tecniche di narrazione dei fatti e di indicazione delle fonti probatorie. Dibattito

    21. 22.10.2009 21  

    22. 22.10.2009 22  

    23. 22.10.2009 23  

    24. 22.10.2009 24  

    25. 22.10.2009 25  

    26. 22.10.2009 26 Casi particolari di motivazione a) Motivazione per relationem “tradizionale”. Consisteva nel richiamo non apodittico ad altre fonti, che dia conto delle ragioni dell'adesione e dell'eventuale assenza di novità del caso, con riferimento: - ad altra decisione, quale la sentenza impugnata (v. Cass.), il provvedimento emesso nella fase sommaria, una massima della Cassazione, una propria precedente decisione (v. Cass.); - alla relazione del consulente tecnico d’ufficio (v. Cass.).

    27. 22.10.2009 27 La pronuncia sulle spese OMISSIS contraddittorietà comprensibile del nuovo art. 92 cp. 2 c.p.c. che, in una motivazione concisa, vuole l’indicazione esplicita delle “gravi ed eccezionali ragioni” giustificative della compensazione

    28. 22.10.2009 28 Le esperienze straniere

    29. 22.10.2009 29 La Francia NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE Sous-section III : Le jugement   Article 450    Si le jugement ne peut être prononcé sur-le-champ, le prononcé est en renvoyé, pour plus ample délibéré, à une date que le président indique.   Article 451    Les décisions contentieuses sont prononcées publiquement et les décisions gracieuses hors la présence du public, le tout sous réserve des dispositions particulières à certaines matières.   Article 452 Le jugement est prononcé par l'un des juges qui l'ont rendu même en l'absence des autres et du ministère public. Le prononcé peut se limiter au dispositif.   Article 453    La date du jugement est celle à laquelle il est prononcé.  

    30. 22.10.2009 30 La Francia Article 454 Le jugement est rendu au nom du peuple français. Il contient l'indication : - de la juridiction dont il émane ; - du nom des juges qui en ont délibéré ; - de sa date ; - du nom du représentant du ministère public s'il a assisté aux débats ; - du nom du secrétaire ; - des nom, prénoms ou dénomination des parties ainsi que de leur domicile ou siège social ; - le cas échéant, du nom des avocats ou de toute personne ayant représenté ou assisté les parties ; - en matière gracieuse, du nom des personnes auxquelles il doit être notifié.   Article 455 (Décret nº 98-1231 du 28 décembre 1998 art. 11 Journal Officiel du 30 décembre 1998 rectificatif JORF 13 février 1999 en vigueur le 1er mars 1999)    Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.    Il énonce la décision sous forme de dispositif.  

    31. 22.10.2009 31 La Germania § 313 della ZPO Zivilprozeßordnung (ZPO) Rubrum (cioè, l’intestazione, contenente i nomi delle parti, degli eventuali legali rappresentanti e dei loro difensori, l’indicazione dell’organo giudiziario e la relativa composizione, nonché l’indicazione del giorno in cui si è svolta la trattazione orale della causa), Urteilsformel (o Tenor, cioè il dispositivo), Tatbestand (fatto), Entscheidungsgründe (motivazione, letteralmente: motivi della decisione).

    32. 22.10.2009 32 La Germania § 313a della ZPO Zivilprozeßordnung (ZPO) il fatto e i motivi della decisione non sono richiesti nella sentenza allorquando quest’ultima non è suscettibile di gravame, allorquando le parti vi rinunziano, con dichiarazione da effettuarsi al più tardi entro il secondo giorno successivo a quello della discussione orale della causa. La regola non vale peraltro in una serie di ipotesi determinate (cause matrimoniali, ad eccezione di quelle di divorzio; controversie relative a rapporti di filiazione, sentenze da eseguirsi all’estero, ecc.). § 313b il fatto ed i motivi della decisione possono non essere inseriti nelle sentenze contumaciali [3], così come in quelle fondate sul riconoscimento, effettuato da una parte, della pretesa dell’altra (c.d. Anerkenntnisurteil: cfr. § 307 ZPO), ovvero sulla rinunzia dell’attore alla domanda (c.d. Verzichtsurteil: cfr. § 306 ZPO), a meno che non debbano essere eseguite all’estero.

    33. 22.10.2009 33 La Germania C:\Documents and Settings\Lello\Desktop\Traduzione sentenza tedesca.doc I comunicati stampa C:\Documents and Settings\Lello\Desktop\newsview8472.htm C:\Documents and Settings\Lello\Desktop\Arbeitsrecht - ''Hurensohn'' geht völlig in Ordnung - Job & Karriere - sueddeutsche.de.htm

    34. 22.10.2009 34 Il Trib. di I grado CE Cenni

    35. 22.10.2009 35 Il parere n. 11 del CCJE Parere n. 11 (2008) del Consiglio consultivo dei giudici europei (CCJE) al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa sul tema della qualità delle decisioni giudiziarie

    36. 22.10.2009 36 Il parere n. 11 del CCJE 3. Nella chiarezza della motivazione e dell’analisi si rinvengono i requisiti di base delle decisioni giudiziarie e uno degli aspetti di rilievo del diritto ad un processo equo. L'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (di seguito CEDU), per esempio, enuncia l'obbligo per gli Stati di costituire tribunali indipendenti e imparziali e di promuovere l’adozione di procedimenti giudiziari efficaci. L'adempimento di tale obbligo acquista senso quando si traduce nel mettere in grado i giudici di amministrare la giustizia in maniera corretta e giusta, sia in diritto che in fatto, per il vantaggio finale dei cittadini. Una decisione giudiziaria di alta qualità è quella che perviene al risultato corretto – nella misura in cui il giudice disponga dei mezzi necessari a tal fine – e ciò in modo equo, rapido, chiaro e definitivo.

    37. 22.10.2009 37 Il parere n. 11 del CCJE 4. Gli elementi inerenti alla decisione 31. Per essere di qualità, la decisione giudiziaria deve essere percepita dai destinatari e dalla società in generale come il risultato dell’applicazione pertinente delle regole di diritto, di un processo equo e di una valutazione dei fatti convincente, nonché come un provvedimento effettivamente eseguibile. Il destinatario avrà allora la convinzione che la sua causa è stata esaminata e trattata correttamente e la società percepirà la decisione come un fattore in grado di ripristinare la pace sociale. Per raggiungere questi obiettivi si devono rispettare una serie di condizioni. ----

    38. 22.10.2009 38 Il parere n. 11 del CCJE 33. Ciascun giudice può scegliere il proprio stile e la propria struttura o utilizzare modelli standard, se esistono. Il CCJE raccomanda che le autorità giudiziarie adottino codici di buone prassi per facilitare la redazione delle decisioni.

    39. 22.10.2009 39 Il parere n. 11 del CCJE b. La motivazione 34. La decisione deve, in linea di principio, essere motivata[1]. La qualità della decisione dipende principalmente dalla qualità della motivazione. La redazione di una motivazione adeguata è un’esigenza imperativa che non può essere negletta nell’interesse della celerità. La necessità di motivazioni adeguate impone che i giudici abbiano il tempo necessario per poter preparare le decisioni. 35. La motivazione non solo permette una migliore comprensione e accettazione della decisione da parte dei destinatari, ma è soprattutto una garanzia contro l'arbitrarietà. In primo luogo, obbliga il giudice a riscontrare le istanze ed eccezioni delle parti e a chiarire gli elementi che giustificano la decisione e la rendono conforme a legge; in secondo luogo, essa consente alla società di comprendere il funzionamento del sistema giudiziario. [1] Le eccezioni possono includere, tra l’altro, le decisioni di amministrazione del processo (come quelle che portano al rinvio della causa ad un'udienza successiva), le questioni procedurali meno importanti o le questioni sostanzialmente non contenziose (sentenze contumaciali o sull’accordo delle parti), le decisioni in appello confermative di una decisione di prima istanza, se i motivi addotti sono simili e fondati su basi analoghe, le decisioni prese da una giuria popolare, nonché alcune decisioni in materia di autorizzazione-filtro alla presentazione di domande giudiziarie o di impugnazioni (leave to appeal), nei paesi in cui tali autorizzazioni sono necessarie.

    40. 22.10.2009 40 Il parere n. 11 del CCJE 40. La motivazione non deve necessariamente essere lunga, dovendosi rinvenire un giusto equilibrio tra concisione e buona comprensibilità della decisione. 41. L'obbligo per i tribunali di motivare le decisioni non deve essere inteso come impositivo della necessità di una risposta a ciascuna delle argomentazioni addotte dalle difese a sostegno di ciascuna istanza defensionale. L’ambito dell’obbligo può variare a seconda della natura della decisione. In conformità della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo[1], l’estensione della motivazione esigibile dipende dalle diverse difese disponibili alle parti in causa, nonché dalle diverse norme legislative e consuetudinarie, dai diversi principi dottrinali e diverse prassi in tema di pronuncia e redazione delle sentenze e delle ordinanze nei diversi Stati. Per soddisfare l'esigenza di un equo processo, la motivazione deve far palese che il giudice ha esaminato effettivamente le questioni fondamentali che sono state poste[2]. [1] Si veda in particolare CrEDU: Boldea contro Romania, 15 febbraio 2007, § 29; Van den Hurk contro Paesi Bassi,19 aprile 1994, § 61. [2] Si veda in particolare CrEDU: Boldea contro Romania, 15 febbraio 2007, § 29; Helle contro Finlandia,19 febbraio 1997, § 60.

    41. 22.10.2009 41 Il parere n. 11 del CCJE 49. In generale, i giudici debbono attuare il diritto in maniera costante. Quando nondimeno un tribunale decide un mutamento di indirizzo giurisprudenziale, ciò deve essere chiaramente indicato nella decisione. In circostanze eccezionali, può essere opportuno che il tribunale indichi che tale sua nuova interpretazione è applicabile soltanto a decorrere dalla data della decisione o da una data specificata in essa. 50. Il volume dei procedimenti che pervengono alle giurisdizioni superiori può anch’esso influire negativamente sia sulla rapidità che sulla qualità del processo decisionale giudiziario. Il CCJE raccomanda l'introduzione di meccanismi, adeguati alle tradizioni giuridiche proprie di ogni Stato, che regolino l'accesso a tali istanze giurisdizionali.

    42. 22.10.2009 42 CONSIDERAZIONI

    43. 22.10.2009 43 CONSIDERAZIONI

    44. 22.10.2009 44 La motivazione “concisa” Proposta: dare maggior rilievo alle conclusioni (contra, desuetudine della conclusioni dettagliate, necessità per il giudice di ricostruirle) i protocolli potrebbero richiedere il deposito di conclusioni informatiche e scritte (con istanze, eccezioni, ecc.)

    45. 22.10.2009 45 La motivazione “concisa” I pericoli: - incentivazione rispetto a fatti di reato (es. dal penale, ove la discussione orale non è verbalizzata, e le corti di appello ampiamente accettano il “novum”)

    46. 22.10.2009 46 La motivazione “per relationem” – nuovo stile Riforma del diritto societario «La sentenza può essere sempre motivata in forma abbreviata, mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa e la concisa esposizione delle ragioni di diritto, anche in riferimento a precedenti conformi» (cfr. art. 16, comma 5, seconda parte, d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5). La possibilità di fare «riferimento a precedenti conformi» – se non si vuole mortificare il testo legislativo riducendolo alla sola codificazione di una pratica di citazione dei precedenti invalsa da secoli – permetterà al giudice italiano di dar luogo ad una forma di vera e propria motivazione per relationem ai precedenti conformi, di cui sarà pertanto sufficiente riportare i soli estremi.

    47. 22.10.2009 47 La motivazione “per relationem” – nuovo stile Sentenza n. 979 del 16.1.2009 - può fornire qualche elemento

    48. 22.10.2009 48 La motivazione “per relationem” – nuovo stile Sentenza 19 maggio 2008 Con il primo motivo il ricorrente si lamenta della affermazione contenuta nella decisione impugnata, secondo la quale la sentenza di primo grado era ineccepibilmente motivata sia in relazione alla avvenuta contestazione dei fatti da parte della difesa del Condominio sia sulla mancata rituale richiesta da parte attrice di ammissione dei capitoli di prova dedotti in atto di citazione, sia infine in merito alla interpretazione data dal Giudice Unico dei fatti risultanti dalla documentazione in atti. In tal modo la Corte di appello di Genova non si sarebbe attenuta al principio affermato da questa S.C., secondo il quale la motivazione per relationem è consentita solo in quanto il Giudice del gravame, sia pure sinteticamente, fornisca comunque una risposta alle censure formulate nell'atto di appello e nelle conclusioni della parte appellante. Il motivo è sostanzialmente fondato. Il ricorrente, infatti, riporta ampi brani della comparsa di costituzione e risposta del condominio, nella quale veniva espressamente ammesso il rifiuto opposto dall'amministratore di rilascio di tutta la documentazione contabile. Viene ad essere assorbito il secondo motivo con il ricorrente si duole della mancata ammissione delle prove testimoniali dirette a provare il rifiuto di cui sopra. In relazione ai motivi accolti la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Genova, che provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

    49. 22.10.2009 49 “Relatio” Cass. 17 gennaio 2004, n. 662 «La motivazione di una sentenza di merito per relationem ad altre decisioni deve considerarsi carente o meramente apparente – e come tale censurabile davanti alla Suprema Corte – quando il decisum si fondi esclusivamente sul mero rinvio a precedenti od a massime giurisprudenziali richiamati in modo acritico e non ricollegati espressamente alla fattispecie controversa, di talché sia impedito un controllo sul procedimento logico seguito dal giudice. Inoltre, deve essere cassata la sentenza di una Corte di Appello, la cui motivazione consista nel riferimento ad una precedente decisione della stessa Corte, relativa ad una controversia simile»

    50. 22.10.2009 50 “Relatio” Come operare? Rinvio selettivo? Rinvio argomentato?

    51. 22.10.2009 51 “Relatio” 4. Così esaurite le questioni in tema di pattuizione per iscritto dei tassi e condizioni, può passarsi alle questioni relative all’anatocismo nei rapporti bancari, per affermarsi che, in ossequio alle nuove norme in tema di sinteticità della motivazione delle sentenze, non deve il Tribunale - in ordine ai temi trattati soprattutto estensivamente dalla Banca - altro che affermare di volersi richiamare, ex art. 118 disp. att. c.p.c., a Cass. SS.UU. 7 ottobre - 4 novembre 2004, n. 21095 che, rivedendo la precedente giurisprudenza che affermava l'esistenza di un uso normativo idoneo a legittimare l'anatocismo nei rapporti bancari al di là del disposto dell'art. 1283 c.c., ha statuito che le clausole contrattuali che autorizzano le banche a capitalizzare trimestralmente gli interessi debitori passivi a carico dei clienti, non essendo legittimate da un uso normativo, contrastano con la regola dettata dall'art. 1283 c.c., in quanto anteriori alla scadenza degli interessi, e sono dunque nulle.

    52. 22.10.2009 52 “Relatio” Il CTU ha correttamente depurato i conteggi da qualsiasi effetto anatocistico, salva – laddove applicabile - l'applicazione della delibera CICR del 9.2.2000, legittimata dal d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342. 5. Possono essere esaminate specificamente, in quanto non meramente volte a contestare l’essenza delle questioni in tema di limiti di legittimità dell’anatocismo bancario, le argomentazioni a sostegno dell’eccezione di “soluti retentio” di cui all'art. 2034 c.c., non essendo ammessa la ripetizione di quanto pagato in adempimento di obbligazione naturale, quale sarebbe nel caso di specie il pagamento di interessi anatocistici. Sul tema deve richiamarsi che, se è vero che l'irripetibilità ex art. 2034 c.c. di interessi anatocistici pagati spontaneamente è già stata ammessa da qualche pronuncia di merito, a tale indirizzo questo Tribunale non ritiene di prestare, in generale, adesione.

    53. 22.10.2009 53 “Relatio” ..\2009 - Ufficio\Modsentu2RTF Senza svolg processo e nota.rtf

    54. 22.10.2009 54 “Relatio” Impatto sulle Corti superiori: conoscibilità del precedente (onere di parte produrlo ? v. però rilievo “elettronico” del giudicato esterno – Cass. n. 14014 del 2007 ) databases possibilità di richiamare più concisamente sentenza del giudice “a quo” (necessità di affermare che motivazioni estese sono necessarie solo per questioni prospettate in maniera nuova)

    55. 22.10.2009 55 “Relatio” Impatto sulle Corti superiori: in Cassazione: richiamo del precedente nel ricorso (ma può essere un richiamo parziale) ai fini dell’autosufficienza

    56. 22.10.2009 56 La motivazione concisa e i giudizi di impugnazione Utilizzabilità in sede di appello e cassazione: sì, per le cause proposte dal 5 luglio 2009 (gli art. 132 cpc e 118 disp att si applicano alle cause pendenti solo se “in primo grado”

    57. 22.10.2009 57 La motivazione concisa e i giudizi di impugnazione Possibilità di trattare solo i motivi (ma richiamandoli): “tantum devolutum quantum appellatum” Possibilità di richiamo “per relationem” alla sentenza impugnata In Cassazione? (già si applica ?)

    58. 22.10.2009 58 La motivazione concisa e i giudizi di impugnazione Possibilità di trattare solo i motivi (ma richiamandoli): “tantum devolutum quantum appellatum” Possibilità di richiamo “per relationem” alla sentenza impugnata In Cassazione? (già si applica ?)

    59. 22.10.2009 59 La necessità di evoluzione della giurisprudenza Opportunità di interpretare il 360 co. 5, posto che non c’è “filtro” sul giudizio in fatto (art. 360 bis) “Apertura” sulla concisione, sulla motivazione implicita, sulla “relatio” alle prove, alla CTU, a precedenti (la Cassazione deve avere il coraggio di riaprire i fascicoli)

    60. 22.10.2009 60 La motivazione della sentenza. Tecniche di motivazione “concisa” delle sentenze e la motivazione per precedenti. La motivazione concisa nel giudizio di impugnazione FINE

More Related