1 / 21

La valutazione dei rischi per le lavoratrici madri: il ruolo del medico competente

La valutazione dei rischi per le lavoratrici madri: il ruolo del medico competente. dr.ssa Elisabetta Davanzo SPISAL ULSS 7. Susegana, 19/06/2010. D.Lgs. 81/08 art.17 Obblighi del datore di lavoro non delegabili. 1. Il DL non può delegare le seguenti attività:

jolie
Download Presentation

La valutazione dei rischi per le lavoratrici madri: il ruolo del medico competente

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. La valutazione dei rischi per le lavoratrici madri: il ruolo del medico competente dr.ssa Elisabetta Davanzo SPISAL ULSS 7 Susegana, 19/06/2010

  2. D.Lgs. 81/08 art.17Obblighi del datore di lavoro non delegabili 1. Il DL non può delegare le seguenti attività: a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’art. 28; D.Lgs. 81/08 art. 25 Obblighi del medico competente 1. Il medico competente: a) collabora con il DL e con il SPP alla valutazione dei rischi, … alla predisposizione dell’attuazione delle misure per la tutela della salute e dell’integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori per la parte di competenza …

  3. D.Lgs. 81/08 art.18Obblighi del datore di lavoro e del dirigente • nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e sicurezza; (art. 6 D. Lgs 151/01 … misure per la tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio, che hanno informato il datore di lavoro del proprio stato,… fatto salvo quanto previsto dall’art. 8 c.2 ) g) … richiedere al MC l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto; l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento; • consentire ai lavoratori di verificare mediante RLS l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute; v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori convocare la riunione periodica (art. 35 D.Lgs 81/08 … nelle unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti è facoltà dell’RLS chiedere la convocazione di un’apposita riunione)

  4. D.Lgs. 81/08 art. 28Oggetto della valutazione dei rischi … deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi … quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal D.Lgs 151/01 … la scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al DL che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità… D.Lgs. 151/01 art. 11Valutazione dei rischi … il DL valuta i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, processi o condizioni di lavoro di cui all’allegato C …

  5. D.Lgs. 81/08 art. 29Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi 1. Il DL effettua la valutazione ed elabora il documento in collaborazione con RSPP e MC, nei casi di cui all’art. 41 (sorveglianza sanitaria) D.Lgs. 81/08 art. 41Sorveglianza sanitaria 1. È effettuata dal MC : a) nei casi previsti dalla normativa vigente b) su richiesta del lavoratore … 3. Le visite mediche non possono essere effettuate per accertare stati di gravidanza

  6. D.Lgs. 81/08 art. 183 Lavoratori particolarmente sensibili 1.Il DL adatta le misure di cui all’art. 182(disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi da esposizione ad agenti fisici) alle esigenze dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio, incluse le donne in stato di gravidanza ed i minori. D.Lgs. 81/08 art. 190Valutazione del rischio 1. Il DL valuta l’esposizione dei lavoratori al rumore durante il lavoro prendendo in considerazione … c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore, con particolare riferimento alle donne in gravidanza e i minori

  7. D.Lgs. 81/08 art. 202Valutazione dei rischi 1. … il DL valuta e, quando necessario, misura i livelli di vibrazioni meccaniche cui i lavoratori sono esposti; 5. ai fini della valutazione di cui al c. 1 il DL tiene conto … c) degli eventuali effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio con particolare riferimento alle donne in gravidanza e ai minori Allegato IV Requisiti dei luoghi di lavoro 1.11.4 Le donne incinte e le madri che allattano devono avere la possibilità di riposarsi in posizione distesa e in condizioni appropriate

  8. Caso 1 Lavoratrice di 29 aa gravida alla 7ª sett. si reca allo SPISAL su indicazione del ginecologo Attività lavorativa svolta Comparto: metalmeccanica Mansione: addetta reparto coniatura Rischi lavorativi rilevati: - stazione eretta prolungata - movimentazione manuale di carichi - rumore - chimico Rischi lavorativi confermati dal DL che dichiara altresì di non poter adibire la lavoratrice ad altra mansione in quanto “non disponibili posti alternativi compatibili con lo stato di gravidanza” Si ritiene che sussistano le condizioni previste dal D.Lgs 151/01 per proporre alla DPL la concessione della interdizione dal lavoro fino al congedo obbligatorio e si invia la documentazione per il proseguo di competenza. La DPL emette il provvedimento. Si invita la lavoratrice a ripresentarsi allo SPISAL ad 1 mese di vita del bambino per valutare un eventuale prolungamento dell’interdizione fino al 7° mese. La lavoratrice si ripresenta, viene ricontattata l’azienda che per il periodo post partum propone un cambio mansione, individuata congiuntamente da DL, RSPP, MC

  9. Tra quelle individuate compatibili, risulta disponibile la mansione di add. confezione manuale a banco o add. confezione con macchine insacchettatrici – inscatolatrici. Lo SPISAL effettua un sopralluogo per verificare l’adeguatezza della mansione e ritiene che la stessa sia compatibile con il periodo post partum. Viene data comunicazione alla DPL, a DL e alla lavoratrice che il cambio mansione proposto risulta adeguato. Risultato: buona la sinergia fra le parti!

  10. Caso 2 • Lavoratrice di 32 aa gravida alla 10ª sett. si reca allo SPISAL su indicazione del MMG • Attività lavorativa svolta • Comparto: metalmeccanica (produzione forni per cucine) • Mansione: addetta premontaggio lavaggi e sfiati • Rischi lavorativi rilevati: - stazione eretta prolungata • - urti e vibrazioni (uso di trapani, avvitatori e martello) • - chimico • Il DL segnala di aver già adeguato la mansione con “esclusione dell’uso di silicone e dell’uso frequente di martello” inviando a supporto la valutazione del rischio relativa alla tutela delle lavoratrici madri. • Lo SPISAL effettua un sopralluogo per verificare che la mansione proposta sia effettivamente compatibile con lo stato di gravidanza rilevando che: • la lavoratrice è stata dotata di un sedile ergonomico ma che adattato all’altezza del banco di lavoro la costringe a postura affaticante con le braccia in elevazione; • è stato escluso l’uso frequente di martello, ma non viene presa in considerazione l’esclusione dell’uso di trapani ed avvitatori pur essendo emerso dalla valutazione dei rischi, il rischio di vibrazioni meccaniche per la mansione in oggetto; • è stato escluso l’uso di silicone che però viene utilizzato da un altro operatore nello stesso banco di lavoro in posizione contigua.

  11. La mansione proposta non risulta complessivamente adeguata allo stato di gravidanza. Il “documento di valutazione dei rischi lavoratrici gestanti” rimanda il giudizio di incompatibilità della mansione per la presenza di rischi vibrazioni e chimico all’ idoneità del MC che non è stato interpellato. Sinergia fra le parti?

  12. Caso 3 Lavoratrice di 24 aa gravida alla 7ª sett. si reca allo SPISAL su indicazione del ginecologo Attività lavorativa svolta Mansione: apprendista parrucchiera Orario di lavoro giornaliero Rischi lavorativi rilevati: - stazione eretta prolungata e postura incongrua - chimico Rischi lavorativi confermati dal DL che dichiara altresì di non poter individuare una mansione alternativa compatibile con lo stato di gravidanza in quanto tutte le attività vengono svolte in stazione eretta. Si ritiene che sussistano le condizioni previste dal D.Lgs 151/01 per proporre alla DPL la concessione della interdizione dal lavoro fino al congedo obbligatorio e si invia la documentazione per il proseguo di competenza. La DPL emette il provvedimento. Si invita la lavoratrice a ripresentarsi allo SPISAL ad 1 mese di vita del bambino per valutare un eventuale prolungamento dell’interdizione fino al 7° mese. La lavoratrice si ripresenta, viene ricontattata l’azienda che per il periodo post partum propone un cambio mansione: “addetta lavateste, centralinista, addetta semplici pieghe, addetta alle pulizie (spazzare i capelli, sistemare asciugamani ecc)”.

  13. Lo SPISAL effettua un sopralluogo per verificare l’adeguatezza della mansione e valutata la postazione di lavoro rileva che trattasi di ambiente unico, non compartimentato, non dotato di sistemi di aspirazione o estrattori d’aria. Presenza di vasistas che vengono aperti al bisogno. Anche se la lavoratrice venisse adibita ad attività che non comportano l’utilizzo di prodotti chimici, non è escludibile a priori un’esposizione indiretta derivante dall’uso dei prodotti in postazioni contigue. Si richiede di visionare il documento di VR. Il DL fornisce l’autocertificazione.

  14. Lo SPISAL effettua un sopralluogo per verificare l’adeguatezza della mansione e valutata la postazione di lavoro rileva che trattasi di ambiente unico, non compartimentato, non dotato di sistemi di aspirazione o estrattori d’aria. Presenza di vasistas che vengono aperti al bisogno. Anche se la lavoratrice verrebbe adibita ad attività che non comportano l’utilizzo di prodotti chimici, non è escludibile a priori un’esposizione indiretta derivante dall’uso dei prodotti in postazioni contigue. Si richiede di visionare il documento di VR. Il DL fornisce l’autocertificazione. Si chiede di poter visionare le schede di sicurezza dei prodotti in uso che però il DL non ha a disposizione. Lo SPISAL chiede le schede di sicurezza e dispone l’adozione di un estrattore d’aria nel locale.

  15. Conclusioni: 1. Aziende in cui è nominato il MC: è indispensabile la partecipazione attiva di tutte le figure aziendali della prevenzione, ivi compreso il MC, al fine di individuare reali misure di tutela per la lavoratrice gestante e in allattamento. E’ opportuno che la valutazione sia fatta sempre a priori, prima cioè che si verifichi una gravidanza in modo tale da poter prevedere in anticipo quali misure di protezione adottare ed effettuare una corretta informazione e formazione della lavoratrice circa i rischi per la gravidanza e l’allattamento in relazione all’attività lavorativa svolta. 2. Aziende in cui non è nominato il MC: essenziale il ruolo dello SPISAL nel supportare il DL nella gestione della tutela della lavoratrice nei casi di lavoro a rischio e nell’accertare la corretta applicazione della normativa. Prezioso il contributo di ginecologi e medici di medicina generale nell’inviare le lavoratrici allo SPISAL

More Related