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Lo scenario internazionale

“ LA TUTELA INTERNAZIONALE DEI BREVETTI: RECENTI SVILUPPI E PROSPETTIVE” AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI CONSULENTI IN PROPRIETA’ INDUSTRIALE PATENT & EUROPEAN TRADEMARK ATTORNEYS. Lo scenario internazionale. Maggiore facilità di ottenimento dei brevetti internazionali

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Presentation Transcript


  1. “LA TUTELA INTERNAZIONALE DEI BREVETTI: RECENTI SVILUPPI E PROSPETTIVE”AVVOCATI ASSOCIATIFELTRINELLI & BROGICONSULENTI IN PROPRIETA’ INDUSTRIALEPATENT & EUROPEAN TRADEMARK ATTORNEYS

  2. Lo scenario internazionale • Maggiore facilità di ottenimento dei brevetti internazionali • Costante aumento del numero di brevetti • Verso un brevetto unico per l’Unione Europea • Grande rafforzamento della tutela di diritti di brevetto

  3. REGOLE GENERALI NOVITA’ • E’ nuovo ciò che non rientra nello stato della tecnica • Lo stato della tecnica comprende tutto ciò che è stato reso noto ovunque tramite una descrizione scritta od orale, uso, o qualsiasi altro mezzo

  4. ATTIVITA’ INVENTIVA(non ovvietà) • E’ inventivo ciò che per una persona esperta del ramo non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica • Non solo l’invenzione geniale è brevettabile

  5. PRINCIPI VALUTATIVI DELL’ATTIVITA’ INVENTIVA • “Problem solution approach” • “Could / would approach”

  6. STRUTTURA DEL BREVETTO • Titolo corrispondente all’oggetto del brevetto • Descrizione illustrativa dello stato della tecnica, del problema tecnico che l’invenzione intende risolvere e dei mezzi specifici (o del procedimento) proposti per risolvere il problema • Rivendicazioni (oggetto del monopolio) • Eventuali disegni illustrativi

  7. RIVENDICAZIONI • E’ protetto quanto forma oggetto delle RIVENDICAZIONI da interpretare con l’ausilio di descrizione e disegni • Le RIVENDICAZIONI non vanno interpretate letteralmente ma in modo da garantire equa protezione al titolare e ragionevole sicurezza giuridica ai terzi • “Principio degli equivalenti”

  8. DIRITTI CONFERITI DAL BREVETTO • Rivendicazioni di prodotto • Rivendicazioni di procedimento

  9. DURATA • Brevetto invenzione: 20 anni dalla domanda • Modello utilità: 10 anni dalla domanda • Gli effetti della brevettazione decorrono dall’accessibilità della domanda al pubblico

  10. BREVETTAZIONE ALL’ESTERO • Depositi nazionali diretti • Convenzione sul brevetto europeo – CBE (EPO = European Patent Office) • Convenzione sul brevetto internazionale - PCT (Patent Cooperation Treaty – WIPO = World Intellectual Property Organisation)

  11. BREVETTO EUROPEO Procedura centralizzata di esame e concessione Procedura centralizzata di opposizione Fascio di brevetti nazionali La procedura si svolge in una sola lingua fra quelle ufficiali (Inglese, Francese e Tedesco)

  12. BREVETTO EUROPEO • Comprende 36 Stati e 3 Stati che riconoscono la CBE (non solo Stati Unione Europea)

  13. BREVETTO EUROPEO

  14. Domande di brevetto europeo in cifre

  15. Concessione di brevetti europei

  16. DOMANDA DI BREVETTO INTERNAZIONALE PCT • La procedura PCT non prevede la concessione di un brevetto, ma prevede solo una procedura internazionale centralizzata di ricerca ed eventuale esame preliminare della domanda

  17. DOMANDA DI BREVETTO INTERNAZIONALE PCT • Procedura centralizzata di ricerca ed esame preliminare • Possibilità di effettuare fasi nazionali ben oltre il termine di 12 mesi dalla priorità (fino a 31 mesi) • Altissimo numero di paesi aderenti

  18. STATI DELLA CONVENZIONE PCT

  19. BREVETTI INTERNAZIONALI PCT IN CIFRE

  20. REPRESSIONE GIUDIZIARIA CIVILE SEQUESTRO • Dei prodotti costituenti contraffazione • Dei mezzi adibiti alla produzione • Dei mezzi di prova concernenti la violazione (contabilità, contratti, documenti) • Anche presso terzi

  21. REPRESSIONE GIUDIZIARIA CIVILE INIBITORIA • Ordine di immediata astensione da qualunque violazione del brevetto (fabbricazione, commercio ed uso del prodotto contraffatto) attuale o anche solo imminente • Ordine del ritiro dal commercio (anche nei confronti dell’intermediario)

  22. PROTEZIONE GIUDIZIARIA CIVILE C.D. “DIRITTO D’INFORMAZIONE” Il Giudice può: • Chiedere l’esibizione della documentazione bancaria, finanziaria e commerciale relativa alla contraffazione • Interrogare l’autore o terzi per avere informazioni sull’origine e sulla filiera di distribuzione dei prodotti costituenti contraffazione

  23. REPRESSIONE GIUDIZIARIA CIVILE RISARCIMENTO DEL DANNO • 3 criteri: perdita di fatturato, utile del contraffattore, giusto prezzo del consenso (royalty) • Danno non patrimoniale (danno all’immagine) • Retroversione degli utili del contraffattore (in aggiunta al risarcimento patrimoniale)

  24. TUTELA PENALE(LEGGE 23.7.2009 N° 99) • Art. 517 ter cp Reclusione fino a 2 anni e multa fino a 20.000 Euro per chi “potendo conoscere” l’esistenza del brevetto, fabbrica, vende, importa, offre in vendita o usa prodotti in violazione di un brevetto • 474 bis Confisca dei beni costituenti contraffazione o di beni di valore corrispondente del contraffattore

  25. TUTELA PENALE(LEGGE 23.7.2009 N° 99) • Art. 474 ter Se la contraffazione è commessa in modo sistematico o con mezzi o attività organizzate (attività d’impresa) pena da 2 a 6 anni e multa da 5.000 a 50.000 Euro • I reati sono punibili se sono state osservate le norme interne, i regolamenti comunitari e le convenzioni internazionali sulla registrazione dei brevetti

  26. L’EVOLUZIONE DEL BREVETTO COMUNITARIO “Conclusioni del Consiglio Europeo del 4.12.2009” • Brevetto unico per tutta l’Unione Europea • Esame e concessione sempre affidati all’Ufficio Brevetti Europeo • Ricerche di anteriorità condotte anche dagli Uffici Nazionali

  27. GESTIONE DEL CONTENZIOSODUE CORTI EUROPEE (PER IL PRIMO E SECONDO GRADO) La Corte di primo grado avrà: • Una sede centrale (con competenza esclusiva per le domande di nullità) • Divisioni nazionali e divisioni regionali (in funzione del numero di cause brevettuali di ciascun paese) con competenza per le domande di contraffazione (anche in sede d’urgenza) e per le riconvenzionali di nullità

  28. GESTIONE DEL CONTENZIOSO • La Corte d’Appello avrà una sede unica in Europa (per tutte le domande sia di nullità che di contraffazione) • La lingua di procedura sarà: - per le divisioni nazionali o regionali quella del paese in cui si svolge il procedimento (ma le divisioni potranno stabilire l’uso di una delle lingue ufficiali dell’EPO) - per la divisione centrale quella nella quale è stato concesso il brevetto comunitario

  29. CINA Nuova legge brevetti • Possibilità di doppia brevettazione come invenzione (esaminata) e come modello (non esaminato) • Introdotto il principio della novità assoluta (le divulgazioni all’estero annullano un brevetto cinese)

  30. CINA Nuova legge brevetti • Legalizzate le importazioni parallele (non è possibile far valere brevetti registrati in Cina) per impedire l’importazione di prodotti commercializzati all’estero dal titolare del brevetto con il suo consenso

  31. CINA Nuova legge brevetti • Più severo il risarcimento del danno: se il titolare del diritto non riesce a fornire prove di danno il Tribunale può comunque riconoscere “statutory damages” fino a 1 milione di RMB oltre alle spese sostenute • Il diritto di agire in giudizio si prescrive in due anni dalla conoscenza della contraffazione

  32. CONCLUSIONI • La registrazione dei brevetti riceve una severa tutela penale e si avvia ad una disciplina europea comune anche sul piano contenzioso. • Necessità di aumentare la registrazione dei brevetti (ricorrendo agli strumenti offerti dalle convenzioni internazionali per contenere i costi) • Controllo dell’attività di registrazione di brevetti dei concorrenti (attraverso sorveglianze e ricerche preventive) • E’ indispensabile che le organizzazioni imprenditoriali nazionali si impegnino maggiormente per tutelare l’industria nazionale

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