1 / 8

Crowdfunding nel settore immobiliare 26 giugno 2014

Crowdfunding nel settore immobiliare 26 giugno 2014. Introduzione. Il fenomeno del ‟ crowdfunding ” in Italia Per crowdfunding si intende la raccolta di capitali finalizzata al finanziamento di start-up innovative, attraverso l’utilizzo di portali e piattaforme on-line

jacqui
Download Presentation

Crowdfunding nel settore immobiliare 26 giugno 2014

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Crowdfunding nel settore immobiliare 26 giugno 2014

  2. Introduzione • Il fenomeno del ‟crowdfunding” in Italia • Per crowdfunding si intende la raccolta di capitali finalizzata al finanziamento di start-up innovative, attraverso l’utilizzo di portali e piattaforme on-line • L’Italia è il primo Paese in Europa ad aver adottato una specifica regolamentazione della materia, limitatamente al solo ‟equity-based crowdfunding” (i.e. investimento in titoli di partecipazione in start-up) Fonti normative • Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221 recante ‟Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” (il ‟Decreto Sviluppo-bis”) • Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio da parte di start-up innovative tramite portali on-line, adottato dalla CONSOB con delibera n. 18592 del 26 giugno 2013 (il ‟Regolamento CONSOB”)

  3. Ambito soggettivo di applicazione della disciplina: le start-up innovative (1) • REQUISITI DELLA START-UP • a. Forma legale: società di capitali (anche in forma cooperativa) di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente in Italia • b. Le azioni o quote rappresentative di capitale non devono essere quotate su mercati regolamentati (o sistemi multilaterali di negoziazione) • c. È costituita e svolge attività di impresa da non più di 48 mesi • d. La sede principale dei propri affari e interessi deve essere in Italia • e. A partire dal secondo anno di attività, il totale del valore della produzione annua non deve essere superiore a 5 milioni di Euro • f. Non distribuisce, e non ha distribuito, utili • g. In relazione all’attività svolta: • ha, quale oggetto sociale (esclusivo o prevalente) lo sviluppo, la produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, ovvero • opera in via esclusiva nei settori della disciplina dell’impresa sociale (segue)

  4. Ambito soggettivo di applicazione della disciplina: le start-up innovative (2) • h. Deve possedere almeno uno dei seguenti requisiti: • Investire in ricerca e sviluppo • Più di 1/3 dei dipendenti: dottori di ricerca o laureati che svolgono attività di ricerca (o più di 2/3 in possesso di titolo di laurea magistrale) • Titolarità di almeno un diritto di sfruttamento di invenzioni o di diritti in relazione a un programma per elaboratore originario DEROGHE ALLA DISCIPLINA CIVILISTICA • 1. Consentita la riduzione del capitale per perdite entro i due esercizi successivi • 2. Ammessa la creazione di categorie di quote di s.r.l., aventi diritti diversi rispetto alle quote ordinarie o quote prive del diritto di voto • 3. Non assoggettabilità a fallimento (accesso a procedure alternative) • 4. Consentita l’offerta al pubblico di quote di s.r.l. IN TEMA DI CROWDFUNDING In ogni caso, le start-up sono tenute a fornire sulle proprie piattaforme on-line e aggiornare con cadenza almeno semestrale le informazioni relative alla società stessa e all’attività svolta (e.g. elenco soci, elenco dei diritti di privativa su proprietà intellettuale e industriale e ultimo bilancio depositato)

  5. Equity Crowdfunding: Portali on-line e disciplina dei gestori dei portali • Le informazioni relative all’offerta vengono fornite all’interno di schede (redatte secondo il modello fornito nel Regolamento CONSOB) pubblicate su portali on-line e piattaforme • La gestione dei portali è riservata a 2 categorie di soggetti, iscritti in un apposito registro in due sezioni:

  6. Equity Crowdfunding: la disciplina dell’offerta • AMMISSIONE DELL’OFFERTA SUL PORTALE • Il gestore verifica: • Previsione nello statuto, in caso di cambio di controllo nella società emittente, di (i) diritto di recesso e conseguente liquidazione della partecipazione, o (ii) diritto di co-vendita • Pubblicazione di patti parasociali CARATTERISTICHE DELL’OFFERTA • Destinatari dell’offerta sono investitori professionali e non professionali • L’ammontare dell’offerta non può essere superiore a € 5 milioni • L’oggetto deve riguardare solo strumenti finanziari rappresentativi di capitale di rischio • Il 5% dell’ammontare deve essere sottoscritto da investitori professionali • È riconosciuto agli investitori il diritto di revoca in caso di cambiamenti significativi della situazione dell’emittente o delle condizioni dell’offerta • Agli investitori non professionali è attribuito il diritto di recedere dall'ordine di adesione, senza alcuna spesa, tramite comunicazione rivolta al gestore medesimo, entro sette giorni decorrenti dalla data dell'ordine

  7. Equity Crowdfunding26 giugno 2014 • Avv. Francesco Dialti • Partner • Studio LegaleAssociato a Watson, Farley & Williams • fdialti@wfw.com

More Related