1 / 22

LA RESPONSABILITA’ PENALE DEL COMMERCIALISTA Corso di Tecnica Professioanle a.a .201 3/2014

LA RESPONSABILITA’ PENALE DEL COMMERCIALISTA Corso di Tecnica Professioanle a.a .201 3/2014. DEFINIZIONE DI DIRITTO PENALE. INSIEME DELLE NORME CON CUI IL LEGISLATORE PROIBISCE DETERMINATI COMPORTAMENTI MINACCIANDO L’APPLICAZIONE DELLA SANZIONE PENALE, CIOE’ DELLA PENA.

jabari
Download Presentation

LA RESPONSABILITA’ PENALE DEL COMMERCIALISTA Corso di Tecnica Professioanle a.a .201 3/2014

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. LA RESPONSABILITA’ PENALE DEL COMMERCIALISTA Corso di Tecnica Professioanle a.a.2013/2014

  2. DEFINIZIONE DI DIRITTO PENALE • INSIEME DELLE NORME CON CUI IL LEGISLATORE PROIBISCE DETERMINATI COMPORTAMENTI MINACCIANDO L’APPLICAZIONE DELLA SANZIONE PENALE, CIOE’ DELLA PENA

  3. CARATTERE RESIDUALE DEL DIRITTO PENALE • IL LEGISLATORE PREVEDE LA SANZIONE PENALE SOLAMENTE NEI CASI IN CUI RITIENE CHE • SANZIONI DI ALTRO GENERE (ES. CIVILI O AMMINISTRATIVI) NON SIANO IDONEE AD INDURRE IL SOGGETTO A RISPETTARE LA NORMA

  4. PRINCIPI FONDAMENTALI DEL DIRITTO PENALE PRINCIPIO DI LEGALITA’ • PRINCIPIO DI TASSATIVITA’ • PRINCIPIO DI IRRETROATTIVITA’ E NON ULTRATTIVITA’ PRINCIPIO DI OFFENSIVITA’ • PRINCIPIO DI RISERVA DI LEGGE

  5. PRINCIPIO DI LEGALITA’ NESSUNO PU0’ ESSERE PUNITO • PER UN FATTO CHE NON E’ PREVISTO DALLA LEGGE COME REATO • E CON UNA PENA DIVERSA (PER NATURA E MISURA) DA QUELLA PREVISTA DALLA LEGGE MEDESIMA

  6. PRINCIPIO DI OFFENSIVITA’ • IL FATTO PREVISTO DALLA LEGGE COME REATO DEVE COMUNQUE COMPORTARE UN’EFFETTIVA • OFFESA (LESIONE) DEL BENE/INTERESSE GIURIDICO TUTELATO DALLA NORMA PENALE

  7. RESPONSABILITA’ PERSONALE • LA RESPONSABILITA’ PENALE E’ PERSONALE VIENE DUNQUE ESCLUSA LA POSSIBILITA’ DI RISPONDERE PENALMENTE PER FATTO ALTRUI

  8. ELEMENTI PRINCIPALI DEL REATO • ELEMENTO OGGETTIVO • ELEMENTO SOGGETTIVO

  9. ELEMENTO OGGETTIVO SI ARTICOLA IN • -CONDOTTA (AZIONE O OMISSIONE) • - EVENTO COME CONSEGUENZA DELLA CONDOTTA • IMPORTANZA DEL NESSO DI CAUSALITA’ FRA CONDOTTA ED EVENTO

  10. REATO OMISSIVO • COLUI CHE CAUSA UN EVENTO MEDIANTE OMISSIONE NON NE RISPONDE SEMPRE, MA SOLO QUANDO SUSSISTE A SUO CARICO UN OBBLIGO GIURIDICO DI ATTIVARSI

  11. DANNO E PERICOLO NEL REATO DIDANNO L’EVENTO COINCIDE CON • LA CONCRETA LESIONE DELL’INTERESSE TUTELATO NEL REATO DI PERICOLO l’evento coincide con la LA POSSIBILITA’ CHE LA LESIONE SI VERIFICHI (C.D. “ANTICIPAZIONE” DELL’EVENTO)

  12. ELEMENTO SOGGETTIVO IL SOGGETTO DEVE ESSERE LEGATO AL REATO ANCHE DA UN NESSO PSICOLOGICO, CHE PUO’ MANIFESTARSI NELLE FORME DEL DOLO, DELLA COLPA E, IN CASI PARTICOLARI, DELLA PRETERINTENZIONE

  13. DOLO SI HA DOLO QUANDO • L’EVENTO E’ VOLUTO DALL’AGENTE COME CONSEGUENZA DELLA SUA CONDOTTA (DOLO DIRETTO) O COMUNQUE ACCETTATO COME CONSEGUENZA DELLA STESSA (DOLO EVENTUALE)

  14. COLPA SI HA COLPA QUANDO L’EVENTO, NON VOLUTO DAL SOGGETTO, SI VERIFICA COME CONSEGUENZA DI IMPERIZIA, IMPRUDENZA, NEGLIGENZA (COLPA GENERICA) OVVERO INOSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI ORDINI O DISCIPLINE (COLPA SPECIFICA)

  15. IGNORANZA DELLA LEGGE PENALE • L’ART. 5 DEL CODICE PENALE STATUISCE CHE NESSUNO PUO’ INVOCARE A PROPRIA SCUSA L’IGNORANZA DELLA LEGGE PENALE

  16. ECCEZIONI • A SEGUITO DELL’INTERVENTO DELLA CORTE COSTITUZIONALE (ANNO 1988), OGGI SI DISTINGUE FRA • IGNORANZA INEVITABILE E DUNQUE SCUSABILE • ED IGNORANZA EVITABILE E QUINDI NON SCUSABILE

  17. RESPONSABILITA’ PENALE DEL COMMERCIALISTA IPOTESI PIU’ FREQUENTE: CONCORSO NEL REATO FRA IL COMMERCIALISTA ED IL CLIENTE (ES. NEI REATI TRIBUTARI, NEI REATI SOCIETARI, NEI REATI FALLIMENTARI DI BANCAROTTA)

  18. CONCORSO DI PERSONE NEL REATO • ISTITUTO GENERALE PREVISTO DALL’ART. 110 DEL CODICE PENALE

  19. ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONCORSO • PLURALITA’ DI AGENTI • REALIZZAZIONE DI FATTO REATO • CONTRIBUTO CAUSALE DI CIASCUN AGENTE • VOLONTA’ DI COOPERARE NEL REATO DA PARTE DI OGNI SOGGETTO

  20. CONCORSO DEL COMMERCIALISTA ESEMPI • IL COMMERCIALISTA DOLOSAMENTE PREDISPONE UNA FALSA DICHIARAZIONE, CONSAPEVOLE DELLA FALSITA’ • IL COMMERCIALISTA ISTIGA O INDUCE IL CLIENTE ALLA VIOLAZIONE PENALE

  21. COMMERCIALISTA NON RESPONSABILE ESEMPI • MERA CONNIVENZA (IL COMMERCIALISTA APPRENDE DELL’ILLECITO, MA NON VI PARTECIPA IN ALCUN MODO) • CONSULENZA (IL COMMERCIALISTA CORRETTAMENTE ILLUSTRA LE POSSIBILI CONSEGUENZE – ANCHE PENALI – DI DETERMINATI COMPORTAMENTI)

  22. DOCUMENTAZIONE UTILE • DECRETO LEGISLATIVO N° 74 / 2000 (“RIFORMA DEL DIRITTO PENALE TRIBUTARIO”) Testo normativo • “PROFILI DI RESPONSABILITA’ PENALE DEL DOTTORE COMMERCIALISTA” PubblicazioneConsiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e Fondazione “Aristeia” Istituto di Ricerca Dottori Commercialisti (www.irdcec.it)

More Related