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Lezioni corso integrato di metodologia della ricerca Infermieristica 1 e 2 Corso di Laurea Specialistica in Scienze Inf

Lezioni corso integrato di metodologia della ricerca Infermieristica 1 e 2 Corso di Laurea Specialistica in Scienze Inferm.Ostet. e Ped. Facoltà di Medicina e Chirurgia Università Tor Vergata Roma 17 e 18 maggio 2005. Anna Maria SEGATORI Direttore Area Risorse Umane

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Presentation Transcript


  1. Lezioni corso integrato di metodologia della ricerca Infermieristica 1 e 2 Corso di Laurea Specialistica in Scienze Inferm.Ostet. e Ped. Facoltà di Medicina e Chirurgia Università Tor Vergata Roma 17 e 18 maggio 2005 Anna Maria SEGATORI Direttore Area Risorse Umane Azienda Unità Sanitaria Locale Roma H – Albano Laziale (Rm) Diritto amministrativo

  2. Contenuti • La funzione e le fonti del diritto amministrativo • I principi dell’azione amministrativa e come essa si esprime (atto e procedimento amm.vo ) • Compressione potere p.a. (partecipazione, autocertificazione - diritto di accesso) • Gli atti dell’azione amministrativa nell’azienda sanitaria (atto az. delibere – certificazione) • Il rapporto di pubblico impiego (privatizzazione, diritto e doveri, principali fasi del rapporto)

  3. Lo Stato • Comunità di individui stabilmente insediata in un territorio e retta da autonome regole costituenti un ordinamento giuridico

  4. REALIZZAZIONE DEI FINI DELLO STATO • FUNZIONE POLITICA • FUNZIONE LEGISLATIVA • FUNZIONE AMMINISTRATIVA • FUNZIONE GIURISDIZIONALE

  5. POTERE POLITICO • CORPO ELETTORALE • PARLAMENTO • GOVERNO • PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA • REGIONI • CORTE COSTITUZIONALE

  6. POTERE LEGISLATIVO • PARLAMENTO • CONSIGLI REGIONALI • CONSIGLI PROVINCIALI DI TRENTO E BOLZANO

  7. FONTI DEL DIRITTO • COSTITUZIONALI (principi cost. Costituzione. leggi costituzionali e di revisione costituzionale) • DI RANGO PRIMARIO (leggi, referendum abrogativo, D.L., statuti regioni ordinarie, leggi regionali, decreti legislativi) • DI RANGO SECONDARIO (reg.governativi, ministeriali, statuti e regolamenti enti locali, ordinanze) • Consuetudine

  8. POTERE GIURISDIZIONALE • GIURISDIZIONE CIVILE • GIURISDIZIONE PENALE • GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA • GIURISDIZIONI SPECIALI

  9. POTERE ESECUTIVO • STATO-AMMINISTRAZIONE • ENTI PUBBLICI AUTARCHICI

  10. La funzione amministrativa • Lo Stato si autolegittima e sopravvive per il perseguimento di fini comuni a tutta la collettività (fini di interesse generale)

  11. DIRITTO AMMINISTRATIVO • NUCLEO OMOGENEO DI NORME DI DIRITTO PUBBLICO CHE DISCIPLINA L’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA SVOLTA DAGLI ENTI PUBBLICI E DAL GOVERNO, POSTA A TUTELA DELLA COLLETTIVITA’

  12. CHE COS’E’ L’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA? • L’ATTIVITA’ MEDIANTE LA QUALE GLI ORGANI STATALI PROVVEDONO ALLA CURA CONCRETA DEGLI INTERESSI PUBBLICI AD ESSI AFFIDATI (Sandulli)

  13. PRINCIPI COSTITUZIONALI azione amministrativa • LEGALITA’ (ARTT. 13 – 23 – 97 COST.) • IMPARZIALITA’ (ART. 3 E 97 COST.) • BUONA AMMINISTRAZIONE (ART. 97) • RAGIONEVOLEZZA (L. 241/90) • TRASPARENZA (L.241/90)

  14. Come si esprime la P.A. • Atto amministrativo (promana da una autorità amm.va – aspetto formale della provenienza dell’atto - nell’esercizio della sua funzione – aspetto sostanziale-contenutistico)

  15. Meri atti amm.vi = atti strumentali del procedimento (es. proposte, pareri, istanze, ecc.) hanno rilevanza interna al procedimento stesso Provvedimento = atto finale del procedimento che esprime la volizione della p.a., ha efficacia esterna, influisce sulle situazioni soggettive dei privati. Teoria procedimentale

  16. Atti solo scritti? Atti amministrativi = • Ordine di arrestarsi impartito dal vigile urbano • Semaforo

  17. Caratteri dell’atto/ provvedimento (1) • Autoritarietà • (capacità dell’atto – es. certificazione – di avere certezza legale privilegiata, ossia fare prova fino a sentenza di falso) • (capacità del provvedimento di produrre unilateralmente modificazioni alla sfera giuridica del destinatario)

  18. Caratteri dell’atto/ provvedimento (2) • Esecutività: astratta idoneità dell’atto ad essere eseguito in quanto si sono verificati tutti i requisiti di efficacia previsti dall’atto stesso (termine, condizione) o dalla legge (controllo, comunicazione)

  19. Caratteri dell’atto/ provvedimento (3) • Esecutorietà: manifestazione dell’autotutela (possibilità della P.A. di farsi ragione da sé per le vie amm.ve anche contro la volontà del destinatario ed eventualmente anche senza la sua partecipazione)

  20. Procedimento amministrativo • Insieme di atti susseguenti e diversi tra loro preordinati allo stesso fine e cioè alla produzione di effetti giuridici nei confronti del o dei destinatari.

  21. Legge 241/90 • Ha codificato la struttura del procedimento in armonia con art. 97 cost. secondo i principi: • giusto procedimento (dialettica tra interessi pubblici e privati) • trasparenza (obbligo di motivazione, responsabile del proc. e diritto di accesso) • semplificazione (silenzio-assenso, denuncia in luogo di autorizzazione, conferenze di servizi)

  22. Diritto di accesso • Diritto di accedere ai documenti amministrativi da parte dei soggetti che vi abbiano specifico interesse per tutelare una situazione giuridicamente rilevante, ossia ai portatori di una situazione qualifica e differenziata (diritti soggettivi e interessi legittimi, ivi compresi interessi diffusi – vd. sindacati)

  23. Segreto d’ufficio art. 28 L.241/90 • “L’impiegato deve mantenere il segreto d’ufficio. Non può trasmettere a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti ed operazioni amministrative, in corso o concluse, ovvero notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni, al di fuori delle ipotesi e delle modalità previste dalle norme sul diritto di accesso. Nell’ambito delle proprie attribuzioni, l’impiegato preposto ad un ufficio rilascia copie ed estratti di atti e documenti di ufficio nei casi non vietati dall’ordinamento.”

  24. Dalla trasparenza alla riservatezza • Società dell’informazione • Teoria funzionale della privacy “diritto dell’individuo a conoscere, indirizzare ed interrompere il flusso di informazioni che lo riguardano, esercitando comunque un potere di “controllo” su tali informazioni”

  25. Diritto alla riservatezza • diritto ad essere lasciato solo (fine del XIX sec. giurisprudenza statunitense – “right to be alone”) • Dottrina italiana - inviolabilità della personalità - art. 2 cost. che garantisce i diritti inviolabili dell’uomo

  26. Principio di "necessità" - pertinenza e non eccedenza dei dati - art. 22 • Valutazione dei diritti coinvolti • Valutazione della effettiva necessità di conoscere alcuni o tutti i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, al fine di far valere o difendere gli equivalenti diritti in sede contenziosa.

  27. I dati sulla salute e la vita sessuale (dati sensibili) • Nell’ambito della più ampia categoria dei dati "sensibili", riguardanti profili particolarmente delicati della vita privata delle persone (sfera religiosa, politica, sindacale e filosofica, origine razziale ed etnica), le informazioni relative allo stato di salute e alla vita sessuale sono oggetto di una speciale protezione.

  28. Gestione della documentazione sanitaria • Gli atti e i documenti nei quali vengono riportati dati sulla salute e la vita sessuale sono a volte predisposti o raccolti non per finalità di cura dell’interessato, ma per scopi amministrativi connessi ad esempio al riconoscimento di particolari benefici o malattie professionali, all’accertamento di responsabilità o al risarcimento danni.

  29. La cartella clinica • Rientra nella categoria degli atti pubblici, ove sia redatta dal medico di un ospedale pubblico, essendo caratterizzata dalla produttività di effetti costitutivi, traslativi, modificativi o estintivi rispetto a situazioni giuridiche soggettive di rilevanza pubblicistica, nonchè dalla documentazione di attivita' compiute dal pubblico ufficiale che redige l'atto.

  30. Cartelle cliniche e privacy • Cartelle cliniche, fascicoli personali e, in generale, documenti che contengono informazioni sullo stato di salute detenuti da un’amministrazione pubblica, possono essere accessibili da persone diverse dal “malato” solo se il diritto che si intende far valere in giudizio è di “pari rango”, ossia dello stesso livello, di quello della persona cui si riferiscono i dati.

  31. Cartelle cliniche e privacy • La comunicazione dei dati è giustificata e legittima solo se il diritto del richiedente rientra nella categoria dei diritti della personalità o è compreso tra altri diritti o libertà fondamentali e inviolabili (artt. 71, 92 e 60 del Codice in materia di protezione dei dati personali). In ogni altra situazione prevale la tutela della riservatezza, della dignità e degli altri diritti fondamentali del malato.

  32. Valutazione del pari rango • L’amministrazione o la struttura privata, alle quali venga richiesto l’accesso ai dati, devono far riferimento al diritto che la persona intende difendere in giudizio sulla base del materiale documentale che chiede di conoscere. • Anche quando la richiesta è avanzata da un difensore, nell’ambito di investigazioni difensive, o nella comunicazione da parte di un soggetto privato (ad esempio una casa di cura)  di singoli dati personali sulla salute o la vita sessuale.

  33. Soggetti autorizzati (1) a) gli esercenti le professioni sanitarie a trattare i dati idonei a rivelare lo stato di salute, qualora i dati e le operazioni siano indispensabili per tutelare l'incolumità fisica e la salute di un terzo o della collettività, e il consenso non sia prestato o non possa essere prestato per effettiva irreperibilità.

  34. Soggetti autorizzati (2) b) gli organismi e le case di cura private, nonché ogni altro soggetto privato, a trattare con il consenso i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;

  35. Soggetti autorizzati (3) • c)gli organismi sanitari pubblici, istituiti anche presso università, ivi compresi i soggetti pubblici allorché agiscano nella qualità di autorità sanitarie, a trattare i dati idonei a rivelare lo stato di salute, anche per il perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico, qualora ricorrano contemporaneamente le seguenti condizioni:

  36. condizioni 1) il trattamento sia finalizzato alla tutela dell’incolumità fisica e della salute di un terzo o della collettività; 2) manchi il consenso (articolo 23, comma 1, ultimo periodo, legge n. 675/1996 ), in quanto non sia prestato o non possa essere prestato per effettiva irreperibilità; 3) il trattamento non sia previsto da una disposizione di legge che specifichi, ai sensi dell’art. 22, comma 3, della legge n. 675/1996, come modificato dall’art. 5 del decreto legislativo n. 135/1999 , i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite.

  37. SEMPLIFICAZIONE • DALLA LEGGE 241 DEL 1990 • ALLE MILLE BASSANINI

  38. Esigenza di semplificazione • L’ultima tappa del cammino intrapreso dal governo nel 1997 verso la semplificazione del rapporto fra i cittadini e la pubblica amministrazione si è compiuta il 7 marzo 2001, con l’entrata in vigore del testo unico sulla documentazione amministrativa (L. 445/00) che disciplina la normativa riguardante l’autocertificazione.

  39. E’ la facoltà riconosciuta ai cittadini di presentare, in sostituzione delle tradizionali certificazioni richieste, propri stati e requisiti personali, mediante apposite dichiarazioni sottoscritte (firmate) dall'interessato. La firma non deve essere più autenticata. L'autocertificazione sostituisce i certificati senza che ci sia necessità di presentare successivamente il certificato vero e proprio. La pubblica amministrazione ha l'obbligo di accettarle, riservandosi la possibilità di controllo e verifica in caso di sussistenza di ragionevoli dubbi sulla veridicità del loro contenuto. Vi sono pochi casi, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, in cui devono essere esibiti i tradizionali certificati: pratiche per contrarre matrimonio, rapporti con l'autorità giudiziaria, atti da trasmettere all'estero. Che cos’è l’autocertificazione?

  40. Chi può e chi deve applicarla? • Tutte le pubbliche amministrazioni • I gestori dei pubblici servizi nei rapporti con l’utenza • Tutti i soggetti privati che vogliono accettarla ex lege 340/00

  41. Non è sempre applicabile da parte: • Dei gestori di servizi pubblici che svolgono anche attività di tipo privato (ad. es. l’ufficio postale per tale servizio deve accettare l’autocertificazione, ma non è tenuto invece per quello bancario, per il quale è assimilato al privato) • Dell’autorità giudiziaria N.B. Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rivolte ai privati richiedono l’autentica della firma

  42. Chi può utilizzare le disposizioni del T.U.? • I cittadini italiani e dell’Unione Europea • Le persone giuridiche, le società di persone, le pp.aa., gli enti, i comitati e le associazioni aventi sede legale in Italia o in uno dei paesi dell’Unione Europea • I cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia limitatamente ai dati verificabili o certificabili in Italia da soggetti pubblici • I cittadini extracomunitari che ne hanno necessità in procedimenti relativi a materie per cui esiste una convenzione fra il loro Paese di origine

  43. Autentica di copie • Mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è possibile autenticare: • La copia di atto o documento rilasciato o conservato dalla P.A. • La copia di un titolo di studio o di servizio • La copia di documenti fiscali che devono obbligatoriamente essere conservati dai privati • La copia di una pubblicazione

  44. Autentica di copie • E’ sempre possibile l’autentica da parte : • del p.u. presso il quale è depositato l’originale o al quale deve essere prodotto, del notaio, del cancelliere, del segretario comunale o del funzionario incaricato dal Sindaco • Del responsabile del procedimento per il quale si richiede la copia o dal dipendente addetto a ricevere la documentazione. In questo caso la copia è valida solo per quel procedimento.

  45. Legalizzazione di fotografie • E’ finalmente chiarito che è esente da bollo la legalizzazione delle fotografie, presentate dal diretto interessato presso le amministrazioni competenti al rilascio di documenti personali o presso il Comune.

  46. VALIDITA' DI CERTIFICATI • Tutti i certificati anagrafici, le certificazioni dello stato civile, gli estratti e le copie integrali degli atti di stato civile rilasciati dai servizi demografici, hanno validità 6 mesi dalla data di rilascio.E' ammessa la presentazione delle certificazioni "scadute" purchè le informazioni contenute nei certificati stessi non siano variate.In questo caso, basterà apporre sul certificato una dichiarazione non autenticata, resa dal titolare dello stesso, che attesti che le informazioni contenute nel certificato, non hanno subito variazioni dalla data di rilascio.Ha validità illimitata ogni certificato non soggetto a modificazione (ad es.: certificati storici, di morte, titolo di studio).

  47. NON E’ PIU' PREVISTA L'AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA • Nelle istanze da produrre agli organi della pubblica amministrazione ed ai gestori o esercenti di pubblici servizi, non è più necessaria l'autenticazione della sottoscrizione (firma), se l'interessato appone la firma in presenza del dipendente addetto a riceverla, oppure se l'istanza è presentata unitamente a copia fotostatica, ancorchè non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.L'istanza e la copia fotostatica del documento di identità, possono essere inviate per via telematica.La sottoscrizione di istanze non è soggetta ad autenticazione anche nei casi in cui contiene dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.

  48. PIU' SEMPLICE PARTECIPARE AI CONCORSI • E' abrogata l'autenticazione della firma per la presentazione delle domande ai concorsi pubblici, nonchè ad esami per il conseguimento di abilitazioni, diplomi o titoli culturali; non è inoltre più previsto il limite di età, tranne che per alcuni casi particolari previsti dalle singole amministrazioni, in relazione alla natura del servizio.Sono conseguentemente aboliti, i titoli preferenziali relativi all'età. Se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane di età.

  49. Documenti di identità e di riconoscimento • In tutti casi in cui è richiesto il documento di identità esso può essere sostituito da un documento di riconoscimento ritenuto dalla legge equipollente: Passaporto, patente di guida,patente nautica,libretto di pensione,patentino di abilitazione a cond.imp.termici, porto d’armi, tessere di riconoscimento con foto e timbro o altra segnatura equivalente, rilasciati da amministrazioni statale.

  50. Presentazione di istanze L’autenticità della firma delle istanze e di tutte le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà,rivolte alle PP.AA. o ai gestori di servizio pubblico viene assicurata attraverso: • La firma dinanzi al dipendente addetto • La presentazione (o l’invio via fax) allegando la fotocopia del documento d’identità della persona che l’ha firmata

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