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TFR/TFS FONDI PENSIONE

TFR/TFS FONDI PENSIONE. Perché è importante non aderire al Fondo Espero. A cura dei Cobas –Comitati di base della scuola Sede Nazionale:  V.le Manzoni 55, 00185 Roma   tel.: 0670452452; fax: 0677206060. e-mail: mail@cobas-scuola.org www.cobas-scuola.it.

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TFR/TFS FONDI PENSIONE

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Presentation Transcript


  1. TFR/TFS FONDI PENSIONE Perché è importante non aderire al Fondo Espero A cura dei Cobas –Comitati di base della scuola Sede Nazionale: V.le Manzoni 55, 00185 Roma  tel.: 0670452452; fax: 0677206060.e-mail: mail@cobas-scuola.org www.cobas-scuola.it

  2. TFS (Trattamento di fine servizio, buonuscita) E’ riservato a tutti i dipendenti assunti a tempo indeterminato nella Pubblica Amministrazione entro il 31/12/2000, anche in caso di successivo passaggio – a qualsiasi titolo – da un Ente ad un altro purché tale passaggio avvenga senza soluzione di continuità e sempre con contratto a tempo indeterminato. E’ in regime di TFS pure il personale assunto a tempo indeterminato precedentemente al 1° gennaio 2001, anche se solo ai fini giuridici (Esempio: personale scolastico assunto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica 1° settembre 2000 e decorrenza economica 1° settembre 2001) Rimangono al momento in regime di TFS, quale che sia la data della loro assunzione nella Pubblica Amministrazione, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili; gli avvocati ed i procuratori dello Stato; il personale militare e delle forze armate di polizia; il personale della carriera diplomatica e prefettizia; i professori ed i ricercatori universitari, nonché i dipendenti degli Enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall’art. 1 del D.Lgs del Capo provvisorio dello Stato 17/07/1947, n. 691, e dalle leggi n. 281/85 e n. 287/90 (personale della Borsa, Consob ecc.)

  3. Come si calcola TFS L’ammontare del TFS è determinato dai 13/12 dell’80% dell’ultima retribuzione utile (costituita dallo stipendio e dall'i.i.s.) moltiplicato per il numero degli anni valutabili (inclusi i periodi riscattati). Cioè l'86,66% dell'ultimo stipendio moltiplicato per gli anni di servizio (inclusi quelli riscattati) TFS = 13/12 * 80% (Ult. stip. + i.i.s.) * anni valutabili L’entità della buonuscita è quindi strettamente legata alla carriera economica: aumentando lo stipendio tabellare (stipendio +  i.i.s.) per rinnovo contrattuale o passaggio di gradone si incrementa il T.F.S.; Sono esclusi la retribuzione accessoria e gli eventuali aumenti contrattuali differiti a data posteriore alla cessazione. E' soggetto alla trattenuta dell'IRPEF alla fonte, per cui non deve essere incluso nella dichiarazione dei redditi. Il TFS non è salario differito (come il TFR), bensì salario previdenziale istituito per legge, gode di un trattamento fiscale più favorevole (solo il 40% del TFS è tassato) rispetto al TFR

  4. TFR (Trattamento di fine rapporto, liquidazione) Sono obbligatoriamente in regime di TFR: • tutti i dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato in essere al 30/05/2000 o stipulato successivamente; • tutti i dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato dopo il 31/12/2000 Eventuali servizi resi a tempo determinato nel periodo intercorrente tra la nomina giuridica e quella economica danno diritto, sussistendo le condizioni di legge, al TFR. Il pagamento del TFR potrà però essere subito effettuato solo se tra la risoluzione del rapporto di lavoro a tempo determinato e la decorrenza economica di quello a tempo indeterminato ci sia almeno un giorno di interruzione. Esempio: nomina giuridica a tempo indeterminato dal 1° settembre 2000, decorrenza economica a tempo indeterminato dal 1° settembre 2001: 1) contratto di lavoro a tempo determinato dal 1° febbraio al 30 giugno 2001: il TFR può essere subito corrisposto; 2) contratto di lavoro a tempo determinato dal 1° febbraio al 31 agosto 2001: il TFR, rivalutato ai sensi di legge, sarà corrisposto all’atto della definitiva cessazione dal servizio a tempo indeterminato.

  5. Come si calcola il TFR Il TFR è determinato da: • Una quota annua di accantonamento: pari al 6,91% dello stipendio lordo annuale La retribuzione utile comprende:    1) la retribuzione lorda tabellare     2) eventuale assegno ad personam    3) l'intera indennità integrativa speciale    4) la tredicesima . • rivalutazione delle quote accantonate. Al 31 dicembre di ogni anno, oltre a calcolare la quota da accantonare per l'anno stesso, il datore di lavoro deve rivalutare il fondo complessivo accantonato negli anni precedenti. Il tasso di rivalutazione da applicare e' composto da due voci, una fissa (1,5%) ed una variabile (75% dell' aumento del costo della vita calcolato dall'ISTAT). Esempio: con un tasso di inflazione al 3% il TFR viene rivalutato del 2,25% (equivalente al 75% dell’inflazione) + l’1,5% fisso, quindi del 3,75%. Ne consegue che con inflazione sotto il 6%, la rivalutazione complessiva supera l'inflazione

  6. Diritto al TFR Il diritto al TFR sorge alla risoluzione di un contratto di lavoro della durata minima di 15 giorni continuativi nell’arco di un mese. Ciò significa che nell’ipotesi di un servizio continuativo di almeno 15 gg. effettuato però nell’arco di due mesi (Esempio: dal 20 aprile al 4 maggio) il lavoratore non matura il diritto alla prestazione. Più servizi, ognuno dei quali inferiore ai quindici giorni, ma prestati senza soluzione di continuità con obbligo di iscrizione all’Istituto, fanno maturare il diritto al TFR qualora ovviamente la loro durata complessiva sia almeno di 15 giorni in un mese. Nel caso in particolare del personale della Scuola, i contratti di lavoro inferiori ai 15 giorni, anche se stipulati con Istituti scolastici diversi, si sommano al fine del raggiungimento della durata minima di servizio necessaria per acquisire il diritto al TFR, a condizione che tra l’uno e l’altro contratto non ci sia soluzione di continuità, vale a dire non ci sia nemmeno un giorno – non importa se festivo o feriale – non coperto da contratto. Il TFR va corrisposto d’ufficio; il lavoratore non deve quindi presentare alcuna istanza per ottenere la prestazione Ai sensi dell’art. 2948 c.c. il diritto al TFR è soggetto a prescrizione quinquennale decorrente dal giorno in cui tale diritto può essere fatto valere e quindi da quello in cui sorge il diritto al pagamento della prestazione.

  7. Termini di pagamento del TFR • In caso di risoluzione del rapporto di lavoro per limiti di età, di servizio, per inabilità e per decesso, l’INPDAP è obbligato a corrispondere la prestazione entro i successivi 90 giorni. • In caso di risoluzione del rapporto di lavoro per qualsiasi altra motivazione diversa da quelle sopra indicate, il pagamento del TFR non potrà avvenire prima che siano decorsi 180 giorni dalla cessazione dal servizio. • In caso di rapporto di lavoro a tempo determinatoche si risolva alla scadenza dei termini fissati contrattualmente, la risoluzione del rapporto si considera avvenuta per "limiti di servizio" e il pagamento della prestazione dovrà essere effettuato entro i successivi 105 giorni (15 + 90). • Laddove, viceversa, un rapporto di lavoro a tempo determinato si risolva per dimissioni o per destituzione antecedentemente alla scadenza dei termini contrattuali, il pagamento non potrà avvenire prima di 180 giorni. • La mancata osservanza dei termini di pagamento comporta l’obbligo della corresponsione degli interessi di mora

  8. Retribuzione utile ai fini del TFR • In un contratto di lavoro della durata minima di 15 giorni continuativi nel mese, il lavoratore ha diritto al TFR calcolato sulla retribuzione virtuale riferita all’intero mese. Il TFR va calcolato sulla retribuzione virtuale intera anche in caso di corresponsione di retribuzione ridotta per: Malattia Maternità (astensione obbligatoria nonché astensione facoltativa per un periodo massimo complessivo tra i due genitori di sei mesi fino a tre anni di vita del bambino) Messa in disponibilità L’indennità per maternità corrisposta dopo la risoluzione del rapporto dilavoro, ai sensi dell’art. 17 della legge 1204/71 e successive modifiche ed integrazioni, non è utile ai fini del TFR. Per il personale del Comparto Scuola non è altresì utile ai fini del TFR il periodo di nomina solo giuridica, nel caso in cui la docente chiamata a prestare lavoro non assuma servizio nemmeno un giorno perché già in congedo obbligatorio per maternità.

  9. Riscatti La normativa che disciplina il TFS consente di riscattare, previo pagamento di un "contributo" a totale carico del dipendente, alcuni periodi e/o servizi che altrimenti non sarebbero valutabili. Le norme del codice civile che regolano la liquidazione del TFR non prevedono invece l’istituto del riscatto. Una eccezione è però contemplata per i dipendenti pubblici dall’art. 1 – comma 9 – del DPCM 20/12/99 che ha disposto che il personale in servizio a tempo determinato alla data del 30/05/2000, e quindi obbligatoriamente in regime di TFR, possa chiedere il riscatto di periodi di servizio svolti a tempo determinato precedentemente a quelli relativi al contratto in essere alla suddetta data del 30 maggio 2000, purché detti servizi non abbiano fatto sorgere il diritto all’iscrizione all’INPDAP (ex Gestione ENPAS o ex Gestione INADEL) né abbiano dato luogo ad alcun tipo di liquidazione Al di là dei suddetti servizi nessun altro periodo e/o servizio può essere riscattato ai fini TFR. Non sono oggetto di riscatto, quindi, per i dipendenti dello Stato, gli eventuali periodi a tempo determinato intercorrenti tra la nomina giuridica e quella economica che hanno fatto sorgere il diritto al TFR.

  10. Anticipazioni sul trattamento La legge prevede anche la possibilità per il lavoratore di richiedere una anticipazione sul trattamento (solo TFR) cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto (l’INPDAP, al momento, non anticipa, quindi i lavoratori pubblici non hanno la possibilità di chiedere l’anticipo). Questa anticipazione, però, ha alcuni limiti: • annualmente, ne possono usufruire solo il 10% dei dipendenti 2. non può essere superiore al 70% del trattamento spettante di diritto 3. è prevista solo per quei lavoratori che hanno una anzianità di servizio superiore agli otto anni 4. può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto • deve essere giustificata dalla necessità di acquisto della prima casa (per sé o per i figli) o dalla necessità di spese sanitarie per terapie eccezionali 6. al momento l’INPDAP non eroga anticipazioni sul TFR

  11. Ricapitolando….. TFS TFR Salario differito (salario pagato in momenti diversi da quelli del suo accantonamento) Salario previdenziale (istituito per legge) dipende dall'ultimo stipendio e dalle sue variazioni contrattuali che, a loro volta, sono legate alla progressione di anzianità di servizio è strettamente legato alle retribuzioni effettivamente percepite negli anni passati e all’indice ISTAT Lo si percepisce alla fine della carriera lavorativa, oppure si può richiedere un’anticipazione (soltanto in condizioni particolari) Lo si percepisce alla fine della carriera lavorativa Per passare dal regime TFS al regime TFR bisogna, obbligatoriamente, aderire ai Fondi Pensione (Espero, per la scuola).

  12. La previdenza Previdenza pubblica obbligatoria Previdenza privata complementare Quella attuale, gestita dall’INPDAP (per i lavoratori pubblici) e dall’INPS (per quelli privati) , funziona con il meccanismo della ripartizione fondato sulla solidarietà fra generazioni (metodo retributivo), per cui i contributi versati dai lavoratori in attività finanziano le pensioni di chi ha smesso di lavorare Funziona col metodo di capitalizzazione, ossia i contributi versati da ogni iscritto confluiscono sulla sua posizione individuale (Fondi pensione), rivalutati annualmente dagli utili (o dalle perdite!!) derivanti dalla gestione finanziaria delle somme accantonate

  13. I Fondi Pensione A prestazione definita A contribuzione definita Si basano su un impegno per il futuro a garantire un certo rendimento. Una volta che il lavoratore andrà in pensione, il fondo, indipendentemente dall’andamento degli investimenti finanziari attuati nel corso della vita produttiva del lavoratore, dovrà pagargli una rendita pari alla somma predefinita. Non si impegna a garantire un reddito predefinito al lavoratore e, in realtà, non garantisce neppure il capitale versato, perché il suo rendimento sarà frutto degli investimenti finanziari e della situazione delle borse al momento dell’uscita del lavoratore. Il grado di incertezza è molto alto e il rischio ricade tutto sulle spalle del lavoratore Il rischio ricade sull’azienda e sui fondi pensione Molti di questi fondi sono falliti e quelli ancora in funzione hanno costi di gestione altissimi Fondi chiusi (o negoziali) Fondi aperti

  14. I Fondi chiusi I fondi pensione "chiusi o negoziali" sono quelli istituiti per singola azienda o per gruppi di aziende (fondi aziendali o di gruppo), per categorie di lavoratori o comparto di riferimento (fondi di categoria o comparto) o anche per raggruppamenti territoriali (fondi territoriali). Tali fondi sono costituiti attraverso un contratto collettivo nazionale, un accordo o un regolamento aziendale, ovvero tramite accordo tra lavoratori promosso dai sindacati o associazioni rappresentative di categoria. I sindacati e le aziende, però, non gestiscono direttamente i versamenti dei contributi ma lo fanno attraverso società di gestione del risparmio, compagnie di assicurazione, banche e Sim (Società di Intermediazione Mobiliare). Il versamento dei contributi ad un fondo pensione complementare per i lavoratori dipendenti è articolato su tre quote: 1- contributo del datore di lavoro; 2- contributo del lavoratore; 3- una quota del trattamento di fine rapporto (TFR) I lavoratori assunti dopo il 28 aprile 1993 devono versare al fondo pensione l’intera quota del TFR. I Fondi aperti I fondi "aperti" sono istituiti e gestiti direttamente da banche, società di assicurazioni, società di gestione del risparmio, società di intermediazione mobiliare.

  15. Costi dei Fondi Pensione chiusi Fonte: Covip (Relazione annuale 2005) A questi costi (medi) bisogna sommare le commissioni di ingresso da versare al momento dell’iscrizione e le commissioni di uscita al momento del pensionamento. I costi dei fondi pensione aperti variano a seconda del gestore e delle condizioni: si va dall’ 1% all’8% Una volta conferito il tfr alle forme pensionistiche complementari non è più possibile riprendere la vecchia liquidazione

  16. I rendimenti dei Fondi Pensione Fonte: Covip (Relazione annuale 2005) Ciò significa che, se avessimo investito il nostro TFR nei fondi pensione (dal 2001 ad oggi), ci troveremmo con un rendimento chiaramente inferiore E inoltre………………….

  17. ………approfondendo lo studio sui rendimenti troviamo un dato che ci spiega come mai i fondi pensione negli ultimi 3 anni hanno avuto un rendimento, in media,migliore del TFR E così scopriamo che: Il Fondo pensione COMETA (il più grande fondo italiano, quello dei metalmeccanici) nell’anno 2005 ha avuto questi rendimenti: I maggiori fondi pensione negoziali, visto le performance negative, hanno pensato bene a ristrutturarsi e caratterizzarsi come fondi multicomparto, cioè articolati in più linee di investimento e profili di rischio/rendimento. 1. Linea monetaria: 2,9% 2. Linea garantita: 2,6% 3. Linea bilanciata obbligazionaria: 6,7% 4. Linea bilanciata: 10,4% E il FONCHIM, quello dei chimici: 1. Linea monetaria: 2,1% 2. Linea bilanciata obbligazionaria: 6,6% 3. Linea bilanciata azionaria: 12,7%

  18. Ma quali sono le caratteristiche dei fondi multicomparto? Linea Azionaria: presenta un profilo di rischio alto, investe in titoli azionari quotati sul mercato e può subire consistenti oscillazioni, sia positive che negative, in relazione all’andamento dei mercati Linea Bilanciata: presenta un profilo di rischio medio- alto, investe in titoli azionari e obbligazionali quotati sui mercati. Linea Obbligazionaria: presenta un profilo di rischio medio, investe prevalentemente in titoli obbligazionari sia italiani che esteri Linea Monetaria: presenta un profilo di rischio basso, investe in strumenti finanziari con elevato grado di liquidità: prevalentemente titoli di Stato, obbligazioni e operazioni di pronti contro termine. E’ ovvio, quindi, che anche i costi di gestione varieranno al variare della linea scelta dal lavoratore

  19. I costi dei Fondi pensione multicomparto Le commissioni finanziarie e amministrative possono variare notevolmente a seconda del tipo di strumenti finanziari e della gestione del fondo. In particolare la gestione può essere passiva, nel qual caso il gestore finanziario si limita a seguire le indicazioni e il benchmark (indice che individua il profilo di rischio e le opportunità del mercato in cui tipicamente il Fondo investe, sicché il rendimento di un fondo viene in genere valutato in riferimento ad un benchmark) prefissato, o attiva. In questo secondo caso il gestore cerca di battere il benchmark, e le commissioni saranno più elevate. Inoltre le commissioni variano a seconda della natura degli strumenti trattati. Le commissioni sono più basse per i fondi a prevalenza obbligazionaria mentre crescono per fondi che investono principalmente in azioni. Queste commissioni (che possono arrivare all’1-2% annuo del patrimonio per i fondi chiusi e fino al 3-4% per i fondi aperti) sono dovute a prescindere dai risultati conseguiti: anche in caso di perdita gli aderenti al fondo sono tenuti a pagare le commissioni di gestione. Nel caso che il gestore finanziario riesca poi a superare il benchmark prestabilito gli viene sovente riconosciuta una commissione di over performance. Il lavoratore può dovere affrontare ulteriori spese e commissioni in caso di uscita anticipata dal fondo o in caso di riscatto. Molti fondi pensione prevedono anche delle spese per passare all’interno del fondo stesso da una linea di investimento ad un altra

  20. In sostanza…….. 1. Il TFR è l’unico “pezzo” di salario, differito ma sicuro, che è ancora automaticamente rivalutato anche più dell’inflazione 2. La linea monetaria, cioè l’investimento dei fondi pensione a basso rischio, ha un rendimento minore di quello del TFR 3. I fondi pensione che, negli ultimi 3 anni, hanno superato il rendimento del TFR sono quelli che hanno adottato linee di investimento azionarie e obbligazionarie (Parmalat, Cirio, Bond argentini…. ci ricordano qualcosa?) con un rischio alto anche per il capitale versato 4. I fondi pensione, proprio per il loro finanziamento a capitalizzazione, sono comunque inefficaci come strumenti previdenziali. Non e’ assolutamente vero, quindi, che rappresentano la pensione integrativa: sono solo un prodotto venduto dagli speculatori finanziari 5. E’ vero che sarà difficile che i fondi pensione falliscano, ma per un semplice motivo: poiché non garantiscono nessun rendimento minimo, non saranno loro a colare a picco ma solo le quote degli associati. Loro rimarranno in piedi semplicemente “adeguando” il valore delle quote. E attenzione ai “facili” rendimenti: quando il valore di una “quota” scende risalire è molto più difficile. Se le quote valgono 100 e scendono del 50% vanno a 50. Se poi risalgono sempre del 50% vanno a 75, non tornano a 100. Ebbene, loro vi diranno che il mercato è in pareggio, ma voi avrete perso un quarto di quanto versato: è il gioco “truccato” della speculazione finanziaria

  21. La Riforma della previdenza(Decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005) La riforma, tanto voluta dai sindacati “governativi”, approvata dal Governo Berlusconi (ma rinviata al 2008) è stata anticipata al 2007 dalla finanziaria del Governo Prodi. Ad oggi, riguarda soltanto i lavoratori dipendenti del settore privato Per il TFR dei lavoratori pubblici occorre attendere ancora, per l’esistenza di notevoli complicazioni di ordine finanziario. In breve si tratta di questo: mentre il TFR dei privati è accantonato da ciascun datore di lavoro, quello degli statali è gestito, per tutti, dall’INPDAP, l’ente previdenziale per il pubblico impiego. Poiché, come noto, l’obiettivo principale della riforma del TFR consiste nella sua destinazione alla previdenza complementare, ecco che anche l’INPDAP rischierebbe di doversi privare di una notevole liquidità, laddove la riforma fosse sic et simpliciter estesa anche ai dipendenti pubblici. Una liquidità di cui l’INPDAP evidentemente non dispone. Ma un ulteriore passo in avanti, anche nel settore pubblico, è stato fatto: è stato sottoscritto l’accordo, il 6 Marzo 2007, per definire il regolamento e lo statuto del fondo per i lavoratori degli enti locali e della sanità. Ci avviamo, quindi, a grandi passi verso l’estensione della riforma anche al settore pubblico: ad oggi per i 2/3 dei lavoratori pubblici (scuola, sanità, enti locali) sono “disponibili” i fondi pensione negoziali (anche se ad Espero, dopo 3 anni, ha aderito solo il 5% della categoria) .

  22. La truffa del silenzio-assenso Il grimaldello utilizzato per far saltare resistenze, perplessità l’opposizione dei lavoratori alla previdenza alternativa, è quello del silenzio/assenso nel trasferimento del TFR dei lavoratori ai fondi pensione.CGIL, CISL, UIL e Governi hanno convenuto insieme sulla bella trovata del silenzio/assenso, completamente capovolta rispetto alla precedente e consolidatissima prassi, per cui in futuro, se un lavoratore vorrà mantenere il proprio TFR, quindi restare nella situazione attuale, dovrà fare esplicite dichiarazioni al datore di lavoro e all'ente previdenziale di riferimento (INPS, INPDAP,...).Anche uno sciocco, purchè correttamente informato, comprenderebbe la portata dell'inganno e della truffa; si gioca sulla disinformazione, sulla distrazione, sulla superficialità di tanti, per trasferire comodamente milioni di liquidazioni nei fondi pensione.In tal modo CGIL-CISL-UIL entrano direttamente in concorrenza con finanziarie, assicurazioni, banche, per cercare di convogliare il TFR, che costituisce parte del salario differito dei lavoratori, all'interno dei fondi di categoria chiusi (da loro cogestiti con la parte datoriale), piuttosto che in quelli aperti. Il silenzio-assenso non riguarda, ad oggi, il pubblico impiego

  23. Cosa sta già succedendo nel settore privato? (i sindacati “governativi” premono affinché tutto ciò sia esteso al più presto al settore pubblico) scelta esplicita dal 1/01/07 al 30/06/07 adesione al Fondo o silenzio-assenso di mantenere il Tfr in azienda • Azienda<50 dipendenti • Azienda≥50 dipendenti Fondo • resta in azienda • versato all’INPS scelta reversibile scelta irreversibile

  24. L’andamento del fondo Cometa dal 1998 ad oggi: Elaborazione Cobas. I dati sono tratti dall’estratto conto din un lavoratore che ha aderito al Fondo Cometa Dopo il primo periodo favorevole (dal 1999 al 2000) il fondo ha una perdita significativa (dal 2001 al 2002). Nonostante l’andamento positivo dal 2003 al 2006 (molto pubblicizzato) solo dopo 3 anni il fondo recupera ciò che aveva perso nei confronti del TFR e pareggia il rendimento.

  25. Chi sono, quindi, le vittime della controriforma? Come al solito i lavoratori e, in questo caso, soprattutto i più giovani. Con questa legge il fondo pensione sarà alimentato, quasi esclusivamente dal salario mensile e differito dei singoli lavoratori. Il versamento dei datori di lavoro riguarda una percentuale minima rispetto alle somme che sono versate mensilmente dai lavoratori. Nella maggior parte dei casi il lavoratore versa circa il 90% dei contributi, contro il 10% circa dei datori di lavoro. Ma quella minima quota che versa il datore di lavoro (che non è l’1% annuale poichè già oggi il datore di lavoro versa la quota di rivalutazione annuale del Tfr) sarà subito “divorata” dai costi di gestione e, soprattutto, sarà “detratta” dagli aumenti contrattuali.

  26. Il Fondo Espero Espero è il primo fondo pensione chiuso istituito nel pubblico impiego E’ riservato ai dipendenti scolastici a tempo indeterminato anche in part-time, a tempo determinato non inferiore a 3 mesi continuativi, nonché ai lavoratori di scuole private, legalmente riconosciute, paritarie e della formazione professionale E’ stato costituito nel 2003 da Aran (cioè il Ministero dell’Istruzione) e Cgil-scuola, Cisl-scuola, Uil-scuola, Snals, Cida, Gilda (che recentemente è uscita) Il 12 maggio 2004 ha ricevuto l’autorizzazione della Covip (Commissione di vigilanza sui fondi pensione)

  27. Chi gestisce Espero? Lo statuto di Espero esclude la gestione diretta delle risorse. I contributi raccolti saranno versati in una Banca Depositaria (Monte dei Paschi di Siena) e investiti da Gestori specializzati Per il primo esercizio la gestione sarà monocomparto, cioè tutti i contributi saranno investiti nello stesso modo e ci sarà un unico rendimento. Successivamente si potrà aderire, a seconda dell’età, della durata e del grado di propensione al rischio, alla gestione pluricomparto con diverse linee di investimento e differenti profili di rendimento. La composizione del patrimonio di Espero sarà inizialmente prudente, con grande  prevalenza degli investimenti obbligazionari (circa 80%) rispetto agli azionari. Quali garanzie per i soldi versati nei fondi pensione? Citiamo, al riguardo, il punto 7 lettera b della scheda informativa del Fondo Espero “…In nessun caso l’associato ha la garanzia di ottenere, al momentodell’erogazione delle prestazioni, la restituzione integrale dei contributiversati ovvero un rendimento finale rispondente alle aspettative. Nonesistono del pari garanzie sul ripetersi in futuro delle perfomancerealizzate negli anni precedenti né sul rendimento finale che sarà possibile ottenere al momento del pensionamento”

  28. Adesione ad Espero   L’adesione al fondo è volontaria e comporta per il lavoratore: • 1- una quota d’iscrizione una tantum di 2,58  €; 2- una quota associativa annua stabilita dal Consiglio d’amministrazione non superiore allo 0,12% della retribuzione utile (stipendio, indennità integrativa e tredicesima mensilità) • 3- un contributo mensile dell’1% della propria retribuzione utile dal terzo mese successivo alla consegna del  modulo di adesione all’Amministrazione; 4- il versamento di tutte le quote di trattamento di fine rapporto (6,91% della retribuzione base di riferimento per il calcolo) che maturano dal terzo mese successivo alla data di iscrizione al fondo (per gli assunti dopo il 31/12/2000 che sono già in T.F.R.) 5- la trasformazione della buonuscita (T.F.S.) in T.F.R. e versamento mensile al fondo del 2% delle quote di T.F.R. maturate tre mesi dopo l’adesione + una quota pari all’1,5 % della base contributiva vigente ai fini T.F.S. (per i dipendenti con contratto a tempo indeterminato entro il 31/12/2000 e attualmente in regime di trattamento di fine servizio T.F.S.) L’adesione “volontaria” ai Fondi è un ergastolo: da quel momento per tutta la vita sarà costretto a versare il Tfr a un Fondo, senza alcuna possibilità di sospendere il versamento per qualsiasi motivo. Potrà sospendere solo la quota volontaria e quella “padronale”, ma non potrà più bloccare il versamento del Tfr. Infatti, il modello vincolante di Statuto emanato dalla Covip, a cui gli attuali Statuti dei Fondi dovranno attenersi entro il 31 marzo 2007 recita: una volta conferito il Tfr, non si potrà più tornare indietro (art. 8 comma 6). E nel caso di licenziamento si può riscattare solo il 50% dopo un anno di disoccupazione e il 100% solo dopo quattro anni che si è sul marciapiede (art.12 comma 2).

  29. Ricapitolando:

  30. Cosa succederà quando si andrà in pensione percepirà Dipendente in TFS che non aderisce ad Espero tutta la buonuscita + la pensione il T.F.R. derivante dalla buonuscita maturata alla data di adesione al fondo e dal 4,91% della retribuzione versata da tale data, entrambe rivalutate annualmente. Potrà optare per la liquidazione in unica soluzione di una quota del capitale maturato che non può superare il 50% della posizione individuale maturata. L’altro 50% deve essere riscosso in rate periodiche. percepirà Dipendente in TFS che aderisce ad Espero + la pensione percepirà Dipendente in TFR che non aderisce ad Espero tutta la liquidazione + la pensione percepirà La pensione integrativa di Espero. Potrà optare per la liquidazione in unica soluzione di una quota del capitale maturato che non può superare il 50% della posizione individuale maturata. L’altro 50% deve essere riscosso in rate periodiche. Dipendente in TFR che aderisce ad Espero + la pensione

  31. Prestazioni I fondi pensione negoziali erogano le seguenti prestazioni: Fonte Covip: schema di Statuto dei Fondi pensione negoziali • Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell’aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. • L’aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Il restante 50% sarà “restituito” con un vitalizio mensile • Riscatto per cessazione dell’attività: in caso di cessazione del rapporto di lavoro prima del pensionamento si può optare per il trasferimento ad altri fondi, mantenere la posizione individuale in assenza di contribuzione oppure riscattare solo il 50% dopo un anno di disoccupazione e il 100% solo dopo quattro anni di disoccupazione • Riscatto per decesso dell’iscritto: in caso di morte dell’associato prima del suo pensionamento la posizione individuale è riscattata dal coniuge, in sua mancanza dai figli, in mancanza di coniuge e figli dai genitori se  conviventi e a carico. In assenza di tali soggetti l’iscritto può nominare un beneficiario, in mancanza del quale la posizione resta acquisita al fondo • Capitale una tantum: se l’importo della pensione è inferiore all’assegno sociale (370  € nel 2004) o  se non sussistono i requisiti anagrafici e contributivi per la pensione, l’erogazione della prestazione avviene sottoforma di capitale

  32. Erogazione della rendita La misura della pensione integrativa dipenderà dai contributi versati, dalla durata dei versamenti, dai costi di gestione e dai rendimenti conseguiti dal fondo. Per l’erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita il Fondo stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalle disposizioni vigenti, apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all’art. 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni. (Art.11 schema fondo statuto) OVVERO Con la maturazione della pensione la pratica del pensionato passa dal fondo Pensioni alla società assicurativa di fiducia, che trasformerà il capitale finale in pensione, in base agli attuali parametri adottati dalle assicurazioni. Un affare per le assicurazioni i cui costi sono a carico dei lavoratori. Una perdita per il lavoratore che si deve sobbarcare nuovi oneri. Tutto ciò perchè il vitalizio mensile sarà basato sulla “speranza di vita” media; è, quindi, auspicabile (ma non obbligatorio) che i Fondi si assicurino contro i rischi di morte ma, soprattutto, contro i rischi di sopravvivenza oltre la vita media. Ma perché c’è la necessità di assicurarsi contro il rischio di sopravvivenza oltre la vita media?

  33. Le quote saranno divise per gli anni e i mesi che restano (teoricamente) da vivere e il risultato costituirà il vitalizio mensile. Una miseria che verrà rivalutata, non con il sistema di rivalutazione della pensione pubblica (la vecchia scala mobile), ma con i tassi di rivalutazione dei depositi bancari (cioè quasi niente). In pratica: Siccome oggi la “speranza di vita” è di 76 anni per gli uomini e 82 anni per le donne Se, per esempio, un uomo e una donna, aderenti ad un fondo, andranno in pensione a 60 anni con uguale contribuzione versata e dopo aver “accantonato” nel periodo lavorativo 4.000 Euro…. All’ uomo verrà corrisposto un vitalizio mensile di Euro 250 (4.000 diviso i 16 anni che gli “rimarranno” da vivere) Alla donna verrà corrisposto un vitalizio mensile di Euro 181,81 (4.000 diviso i 22 anni che le “rimarranno” da vivere) L’art. 3 della costituzione italiana dice che tutti i cittadini sono uguali senza distinzione di sesso; ebbene, ciò non vale per le pensioni integrative: le donne sono “più fortunate” (vivono di più) e allora devono essere immediatamente punite perché……dobbiamo arrenderci a quelle che sono le regole di mercato che tutelano le assicurazioni

  34. Brani tratti dalla trasmissione “Report” del 21 Maggio 2006 Alla domanda del giornalista: “Io le do i soldi e l’accordo è: mi dai lo 0,75% dell’inflazione più l’1,5 (che corrisponde al rendimento del Tfr). Lei ci sta?” Il consulente finanziario risponde: “Non è... non è un contratto che io potrei e saprei gestire da un punto di vista finanziario. Quindi se le dicessi di si direi una bugia. Probabilmente in teoria è possibile realizzare la cosa che dice lei, ma diventa talmente oneroso costruirlo che il rendimento mi verrebbe interamente mangiato dal costo di costruzione” MILENA GABANELLI IN STUDIO Siamo invitati ad investire nei fondi perché ci dicono che renderanno di più del tfr. E poi chi vende fondi dice che non può garantire lo stesso miserabile rendimento perché costerebbe troppo. A Milano direbbero: mutande di ghisa!. Siccome non stiamo parlando di investimenti speculativi, un paese con un livello di civiltà degno di questo nome, che ha 1000 parlamentari a busta paga, dovrebbe essere in grado di dire ad un lavoratore con quanto andrà in pensione e non “dipende dall’andamento di mercato”.

  35. Molti fondi sono già falliti….. Fondo Pensione Ex COMIT Oltre 10.000 pensionati, la metà sopra gli 80 anni, della ex Banca Commerciale Italiana (acquisita nel 2001 da Banca Intesa) hanno ricevuto in Gennaio 2005 la mensilità di previdenza integrativa decurtata del 25%. In Febbraio e Marzo il taglio è stato del 50%. Poi le mensilità saranno azzerate, in attesa di ricevere qualcosa dalla liquidazione, cioè dal fallimento, del Fondo Pensione. Quando e quanto non è dato sapere” (Fonte: “Altreconomia” – Marzo 2005). Il Fondo Pensione ex COMIT, pertanto, non è in grado di garantire le prestazioni previste ai suoi 22.000 aderenti. Fondo Pensione degli ex dipendenti dell'Istituto bancario italiano CRACK di 40 milioni del fondo pensione della Cassa IBI, fallimento avvenuto nonostante numerose banche abbiano accordato incrementi stipendiali ai lavoratori che avevano optato per il fondo previdenziale. L'ammanco è "superiore alla metà dell'intero patrimonio del fondo" "a cui è iscritto oggi circa un migliaio di dipendenti del gruppo (IlSole24ore, 31-1-2007) Fondo Pensione del Teatro Carlo Felice di Genova: 300 tra pensionati e lavoratori del Teatro non sanno se riusciranno a recuperare quanto versato nel fondo di previdenza integrativa fondato nel 1971 con un accordo tra i sindacati e L’Ente Teatro “Si è salvato dal crack del fondo pensione solo chi, giunto alla fine della sua carriera lavorativa, ha riscattato tutto il capitale prima del 2002. Dopo, il diluvio.(IlSole24ore,17-2-2007).

  36. E’ chiaro, quindi, che: 1- La stragrande maggioranza dei Fondi Pensionistici non garantisce assolutamente nulla. Una gestione impossibile, poiché, in questo caso, i costi della gestione sarebbero superiori ai rendimenti.La futura “pensione” dipende dall’andamento del fondo, dalle bizze dei mercati finanziari e dalle capacità e serietà dei gestori, e non è esclusa la perdita dei contributi versati. 2- E anche se qualche performance fosse positiva, ci troveremmo di fronte ad una rapina colossale nei confronti delle economie più deboli perché la differenza “dall'ipotetico rendimento del Fondo sarebbe sottratto a qualcuno che quella ricchezza ha prodotto con il proprio lavoro (la finanza non produce ricchezza, la redistribuisce). Ergo, perché il Fondo possa mantenere quello che promette, "deve" affondare le mani nella speculazione finanziaria” 3- l’unica vera differenza tra i fondi chiusi e quelli aperti sono i costi di gestione (molto più alti nei fondi aperti). Il rischio di investimento è molto simile, perché la gestione e l’amministrazione delle attività dei fondi chiusi sono comunque appannaggio delle banche. 4- investire nei fondi pensione significa sottrarre risorse alla previdenza pubblica, negare l’universalità del diritto ad una pensione pubblica dignitosa, cancellare ogni principio previdenziale solidaristico, diffondere l’egoismo e la competitività tra i lavoratori. 5- un eventuale “successo” di questi fondi pensione influirà negativamente sulla stessa contrattazione nazionale: oltre alla “concertazione” si potrà realizzare la “cogestione” di quote di salario tra organizzazioni sindacali e padronali. E non sarà improbabile se nei prossimi rinnovi contrattuali troveremo delle quote di aumento salariale decurtate allo stipendio base di ogni lavoratore, che saranno “deviate” nei fondi pensione

  37. La previdenza integrativa è come quando ti rubano la bicicletta e poi ti chiedono di pagare per riaverla. Si potrebbe aggiungere che, in questo caso, si pagherebbe per riavere i cerchioni, il campanello e il sellino e che, oltre al ladro, si deve pagare pure il sindacalista che faceva il palo…….

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