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Fare bilancio in tempi di crisi: problematiche di redazione, continuità e

Gli strumenti e il ruolo del professionista nella crisi d’impresa. Fare bilancio in tempi di crisi: problematiche di redazione, continuità e nuovi principi contabili. Marco Venuti Civitanova Marche, 31 ottobre 2013. A.FO.PROF . CRISI DI IMPRESA.

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Fare bilancio in tempi di crisi: problematiche di redazione, continuità e

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  1. Gli strumenti e il ruolo del professionista nella crisi d’impresa Fare bilancio in tempi di crisi: problematiche di redazione, continuità e nuovi principi contabili Marco Venuti Civitanova Marche, 31 ottobre 2013 • A.FO.PROF.

  2. CRISI DI IMPRESA Aggiornamento principi contabili nazionali Principio della continuità dell’attività Ammortamento e svalutazioni immobilizzazioni Realizzo crediti Contingentasset Ristrutturazione del debito Deroghe al bilancio Provvedimenti anti crisi (salva titoli e rivalutazione)

  3. Aggiornamento principi contabili nazionali

  4. L’art. 2423-bis, n.1, impone di effettuare le valutazioni di bilancio “nella prospettiva della continuazione dell’attività” (goingconcernprinciple) • Presuppone la redazione di un bilancio nell’ottica della prosecuzione dell’attività dell’impresa. Da qui un certo sistema di regole per la formazione del bilancio. Da qui l’assenza di situazioni particolari che si pongano in contrasto con tale prospettiva. • Art. 2428, comma 1, prevede che “Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente un’analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell’andamento e del risultato della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta”. • Sul punto si vedano OIC 11 “Bilancio di esercizio: finalità e postulati”, OIC 5 “Bilanci di liquidazione”, OIC 29 “ … fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio” e • Documento n.4 del 3 marzo 2010 di Banca d’Italia-Consob-Isvap “Informazioni da fornire nelle relazioni finanziarie sulla continuità aziendale, sui rischi finanziari, sulle verifiche per riduzione di valore delle attività e sulle incertezze nell’utilizzo di stime PRINCIPIO DELLA CONTINUITÀ DELL’ATTIVITÀ

  5. Accertamento in concreto: fattispecie • 1) la società ha ragionevole aspettativa di continuare ad operare ed eventuali incertezze non risultano essere significative e non generano dubbi sulla continuità azienda; • 2) la società ha significative incertezze che rendono dubbia la continuità aziendale, • 3) la società NON ha la ragionevole aspettativa di continuare la propria attività ed anzi è ragionevole attendersi che entri in liquidazione e cessi nel prossimo futuro la propria attività; • 4) Viene delibera la liquidazione oppure la società cessa la sua attività produttiva in quanto si verifica un evento che costituisce causa di scioglimento, creando una “disgregazione economica” del patrimonio sociale ed uno stato di liquidazione di fatto che si protrae fino alla data di formazione del progetto di bilanci • Esame di alcuni casi: • Ipotesi di concordato preventivo in continuità o ristrutturazione del debito; • Società redige un bilancio di esercizio subito prima o dopo la delibera di liquidazione principio della continuità dell’attività

  6. MODIFICA DEI TEMPI DI AMMORTAMENTO/SVALUTAZIONI DELLE IMMOBILIZZAZIONI • Ammortamento • L’art. 2426, n. 2, prevede che il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere: • “sistematicamente ammortizzato” • “in ogni esercizio” • “in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione”. • Ai fini della redazione del piano di ammortamento occorre conoscere: • Il valore da ammortizzare (valore storico – valore residuo) • La residua possibilità di utilizzazione (durata ammortamento) • I criteri di ripartizione del valore da ammortizzare (quote costanti o quote decrescenti o crescenti). • Il caso dei beni con durata illimitata • Il caso dell’avviamento e dei marchi Ammortamento e svalutazioni immobilizzazioni

  7. L’art. 2426, n.3, c.c. prevede che l’immobilizzazione che, alla data di chiusura dell’esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore rispetto al costo (come determinato secondo i nn.1 e 2) deve essere iscritta a tale minore valore. • Indicatori di impairment • Il valore d’iscrizione (al costo) delle immobilizzazioni materiali non può eccedere il valore recuperabile • Il valore recuperabile è il maggiore tra: • il prezzo netto di vendita (fair value) • Il valore d’uso • Il prezzo netto di vendita è il valore corrente di mercato del bene al netto degli oneri per la cessione. • Il valore di mercato (fair value) è il prezzo di scambio in una libera transazione tra parti consapevoli e indipendenti. • Il valore d’uso è dato dal valore attuale dei flussi di cassa attribuibili all’immobilizzazione oggetto di valutazione, ivi compreso il suo valore di realizzo attualizzato (modello base; possibili semplificazioni applicative: ricavi e non attualizzo) Ammortamento e svalutazioni immobilizzazioni

  8. Ipotesi : cespite A: valore netto contabile 1.000, vita utile 10 anni cespite B: valore netto contabile 500, vita utile 5 anni avviamento: valore netto contabile 1.000, vita utile 10 anni. Ammortamento e svalutazioni immobilizzazioni

  9. il valore di realizzo dei crediti nei confronti dei debitori in crisi. • I crediti sono iscritti al valore di presunto realizzo, rettificato per tener conto di: • Perdite per inesigibilità • Resi e rettifiche di fatturazione • Sconti e abbuoni • Rettifiche per inesigibilità • Stanziamento di un fondo svalutazione crediti per coprire: • Perdite per situazioni di inesigibilità già verificatesi • Perdite per situazioni di inesigibilità non ancora manifestatesi ma che possono essere ragionevolmente previste • Perdite che si potranno subire sui crediti ceduti a terzi con obbligo di regresso • L’importo da stanziare è determinato in base ad un’analisi dei singoli crediti, in base ad una stima di ulteriori perdite per esperienza e conoscenza fatti di gestione, considerando condizioni economiche generali, di settore e di rischio paese. Realizzo crediti

  10. Cessione dei crediti (performing o non performing) a società di factor. • La cessione dei crediti può avvenire: • 1) pro soluto (ove il cedente non risponde della solvenza del debitore ceduto); • 2) pro solvendo (ove il cedente assume la garanzia della solvenza del debitore medesimo). • Se i crediti sono ceduti pro soluto, essi vengono rimossi dal bilancio in contropartita all’iscrizione nell’attivo del corrispettivo ricevuto (denaro) ed iscrizione nel conto economico tra gli “Oneri diversi di gestione” (voce B14) dell’intera perdita derivante dalla cessione del credito. • Per i crediti ceduti pro solvendo il principio contabile OIC 15 ammette un trattamento contabile alternativo. • Un primo trattamento è analogo a quello previsto per i crediti ceduti pro soluto. E cioè si rappresenta la cessione alla stregua di una vendita. • Un secondo trattamento rappresenta l’operazione alla stregua di un finanziamento garantito dalla cessione del credito. • Art. 6, comma 16, D.L. Stabilità 2014: all’articolo 101, comma 5, primo periodo, dopo le parole “, e le perdite su crediti” sono aggiunte le seguenti “, diverse da quelle deducibili ai sensi del comma 3 dell’articolo 106,” e l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili.” Realizzo crediti

  11. Art. 101 • Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite • “5. Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate al costo non ammortizzato di essi, e le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore e' assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. … Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre quando il diritto alla riscossione del credito e' prescritto. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in dipendenza di eventi estintivi.” • Art. 106 • Svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti • “1. Le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, per l'importo non coperto da garanzia assicurativa, che derivano dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi indicate nel comma 1 dell'articolo 85, sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,50 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi. Nel computo del limite si tiene conto anche di accantonamenti per rischi su crediti.” • Cfr. Ag. Entrate 1/8/2013 n.26/E. • Su pro solvendo, v. Minfinanze, Circ. 1/8/1987 n.19, G.F., circ. 29/12/2008. • Contra: Cass. nn. 6399/1996, 2133/2002, 13803/2005, 14337/2011 • Art. 6, comma 16, D.L. Stabilità 2014: all’articolo 101, comma 5, primo periodo, dopo le parole “, e le perdite su crediti” sono aggiunte le seguenti “, diverse da quelle deducibili ai sensi del comma 3 dell’articolo 106,” e l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili.” Realizzo crediti (TUIR)

  12. Pagamento a fronte iscrizione a titolo provvisorio a ruolo nelle liti tributarie e in sentenze provvisoriamente esecutive che determinano sulla società soccombente la necessità di effettuare un esborso monetario. • Ipotesi: la società soccombente ritenga improbabile di perdere la causa andando avanti nei gradi di giudizio • Quale contropartita uscita di cassa: un costo o un’attività? • View 1: un’attività si può iscrivere solo se ragionevolmente certa e quindi occorre iscrivere un costo a conto economico • View 2: il pagamento rappresenta sostanzialmente un deposito cauzionale (crediti diversi) non potendosi iscrivere oneri a fronte di rischi giudicati solo possibili (art. 2424.bis) e trattandosi di una somma anticipata da restituire; • View 3 trattarlo come un costo sospeso (costo che diventa di competenza quando diventa probabile l’ipotesi di soccombenza). Contingentasset

  13. “Il presidente dell'Istituto ..., con istanza del 6 febbraio u.s. ha fatto presente che, con sentenza definitiva del 10 ottobre 26 novembre 1990 della Corte d'Appello di Roma, detto Istituto e` stato condannato al risarcimento dei danni causati all'ing. ... e alla s.r.l. ... in dipendenza del ritenuto inadempimento alle convenzioni sottoscritte dal rappresentante dell'Istituto in data 17-19 luglio1979 … • Nell'istanza viene altresi` evidenziato che dal punto di vista civilistico e della disciplina di bilancio non vi e` dubbio che si tratti di un debito di esistenza certa, attuale e di efficacia cogente, tenuto conto che la sentenza ha anche efficacia esecutiva. Infatti, sebbene impugnabile per motivi di diritto mediante ricorso per Cassazione, la sentenza definitiva che si e` pronunciata sull'an e sul quantum produce immediati effetti giuridici sul patrimonio dell'Istituto … • … il debito e` direttamente connesso all'attività svolta dall'ente nell'esercizio del credito industriale e configura un onere certo ed oggettivamente determinabile, in quanto discende da una sentenza avente efficacia esecutiva, si ritiene che detto onere e` deducibile per competenza e cioè, ai sensi dell'art. 75, comma 1, del Testo Unico delle imposte sui redditi, nell'esercizio in cui la sentenza medesima è venuta a giuridica esistenza, indipendentemente dalla circostanza che esso sia stato pagato o meno. • E` appena il caso di rilevare che, qualora il giudizio, pendente presso la Corte di Cassazione, si dovesse concludere in senso in tutto o in parte contrario a quello cui e` pervenuto la Corte d'Appello, si configurerà una sopravvenienza attiva imponibile nell'esercizio di competenza”. Contingentasset - Minfinanzerisol. 27-4-1991 n.9/174

  14. Principio di riferimento OIC 6 • Il principio contabile si riferisce alle ipotesi in cui la ristrutturazione del debito viene posta in essere da un’impresa che .rediga il proprio bilancio ipotizzando il rispetto del principio della continuità aziendale • Sono escluse dall’ambito di applicazione le operazioni di ristrutturazione del debito che hanno finalità liquidatoria. • Per ristrutturazione del debito s’intende un’operazione mediante la quale il creditore (o un gruppo di creditori), per ragioni economiche o giuridiche, effettua una concessione al debitore in considerazione delle difficoltà finanziarie dello stesso, concessione che altrimenti non avrebbe accordato.) • La concessione del creditore si sostanzia nella rinuncia dello stesso ad alcuni diritti contrattualmente definiti, che si traducono in un beneficio economico e/o finanziario per il debitore che dovrebbe trarre vantaggio da tale rinuncia Ristrutturazione del debito

  15. Le problematiche amministrativo-contabili e d’informativa esterna d’impresa interessano il/i bilancio/i relativo ai seguenti esercizi: Effetti contabili derivanti dalla ristrutturazione • L’esercizio in cui sono in corso le trattative tra il debitore e il creditore per la ristrutturazione del debito, sebbene non si sia ancora pervenuti ad un accordo al termine dell’esercizio • Gli esercizi successivi a quello in cui l’operazione si è perfezionata che vede il compimento degli atti di gestione conseguenti all’accordo intercorso tra il debitore e il creditore • L’esercizio in cui l’operazione di ristrutturazione del debito si è perfezionata

  16. la datadella ristrutturazione coincide con il momento a partire dal quale l’accordo di ristrutturazione diviene efficace tra le parti • Concordato preventivo • La data in cui il concordato viene omologato da parte del Tribunale La data della ristrutturazione • Accordo di ristrutturazione dei debiti • La data in cui l’accordo viene pubblicato presso il Registro delle Imprese • Piano attestato ex art. 67 • Qualora risulti formalizzato un accordo con i creditori, con la data di adesione dei creditori • Altre operazioni di ristrutturazione, diverse rispetto a quelle previste dalla LF La data di sottoscrizione e/o perfezionamento dell’accordo tra le parti

  17. Alla data della ristrutturazione, la differenza tra il valore contabile (o d’iscrizione) del debito ante-ristrutturazione e il minor valore contabile del debito post-ristrutturazione va rilevata nel conto economico tra i proventi straordinari quale “Utile da ristrutturazione”. • Il debitore non rileva alcun utile nel conto economico, e conseguentemente non riduce l’ammontare del debito iscritto tra le passività, quando: • una modifica nella tempistica e/o nell’ammontare degli interessi passivi che matureranno a partire dalla data della ristrutturazione fino al momento dell’estinzione dell’obbligazione; o • la sola modifica nella tempistica di rimborso della quota capitale del debito. 1. Modifica dei termini originari del debito Modalità di ristrutturazione del debito

  18. Alla data della ristrutturazione, la differenza tra il valore contabile del debito estinto e il valore contabile dell’attività ceduta va rilevata nel conto economico tra i proventi o gli oneri straordinari quale utile (o perdita) da ristrutturazione. • Il valore del debito iscritto in bilancio viene stornato dal passivo a fronte del valore contabile dell’attività ceduta. 2. Trasferimento di un’attività Modalità di ristrutturazione del debito

  19. 3. Conversione del debito in capitale Il debitore non dovrà rilevare alcun utile o perdita alla data della ristrutturazione, in quanto l’aumento del capitale sociale (e del relativo eventuale sovrapprezzo) viene reso convenzionalmente pari al valore contabile del debito che, di fatto è convertito in capitale. In alcuni casi la conversione del debito in capitale può essere solo eventuale e può realizzarsi in un momento successivo rispetto alla data della ristrutturazione. Infatti, l’impresa debitrice può ricorrere all’emissione di un prestito obbligazionario (o altre forme di finanziamento) a fronte del quale il creditore si impegna, fino dalla data di sottoscrizione del prestito obbligazionario (o del finanziamento) e al verificarsi di determinati condizioni, a sottoscrivere le quote o azioni del capitale del debitore: Modalità di ristrutturazione del debito Laddove vi siano delle differenze tra il valore contabile del debito oggetto di ristrutturazione e il valore d’iscrizione del prestito obbligazionario sottoscritto dal creditore, il debitore iscrive la differenza tra i due valori nel conto economico tra i proventi o gli oneri straordinari, fornendo adeguata informativa nella nota integrativa

  20. Esempi di costi direttamente connessi ad un’operazione di ristrutturazione del debito: • commissioni e oneri per servizi finanziari • spese legali e notarili • compensi professionali per soggetti incaricati della predisposizione del piano • compensi dovuti ai professionisti incaricati dell’attestazione della validità del piano • compensi per attività di due diligence effettuata sull'impresa • altri costi direttamente collegati all’operazione Caso particolare: Costi della ristrutturazione I costi direttamente riconducibili ad un’operazione di ristrutturazione del debito devono essere rilevati nell’esercizio di maturazione all’interno degli oneri straordinari del conto economico. Se di importo rilevante, tali costi saranno separatamente evidenziati all’interno dello schema di conto economico ricorrendo ad un apposito dettaglio informativo (“di cui”) della voce E. 21 “Oneri derivanti dalla ristrutturazione”.

  21. Deroga al principio di costanza : • funzione del principio è garantire la comparabilità del bilancio • Deroga (in casi eccezionali) evita di irrigidire eccessivamente le scelte valutative, che con il tempo potrebbero mal adattarsi a evolversi realtà economica sottostante e a condizioni in cui è svolta la gestione. • i casi eccezionali possono ricondursi: da un lato, a mutamenti nelle condizioni di mercato o di ambiente in cui agisce l’impresa; dall’altro, a cambiamenti nella situazione gestionale dell’impresa. • Esempi. • l’ingresso di una società in un gruppo che adotta regole di valutazione diverse per garantire omogeneità nei trattamenti nell’ambito gruppo per consolidato; • il passaggio da una modalità di determinazione del costo delle rimanenze ad un'altra più rispondente alle mutate condizioni del mercato o della produzione; • necessità di assicurare uniformità di valutazione per le partecipazioni aventi le stesse caratteristiche. Deroghe al bilancio

  22. Deroga ex. Art. 2423 comma 4: • Campo di applicazione e ambito di operatività • La deroga obbligatoria e i principi di redazione • La deroga e i criteri di valutazione. Alcuni plausibili casi eccezionali • 1) caso eccezionale che giustifica il ricorso alla deroga si sostanzia in particolari circostanze, fatti o eventi riguardanti il bene oggetto di valutazione • 2) L’evento e il conseguente incremento di valore dovranno essere certi, stabili e attuali • 3) ipotesi di rivalutazione, eliminazione ammortamento, periodo di ammortamento previsto dall’art.2426, n.5; • I problemi di ordine valutativo posti dall’applicazione della deroga • Formazione e regime delle riserve da deroga Deroghe al bilancio

  23. Titoli e partecipazioni iscritti nell’attivo circolante (Legge 28.1.2009, n.2, art.15): • “13. i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, …, possono valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione così come risultante dall'ultimo bilancio o, ove disponibile, dall'ultima relazione semestrale regolarmente approvati anziché al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole. Tale misura, in relazione all'evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari, può essere estesa all'esercizio successivo con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. ” • 14. Per le imprese di cui all'articolo 91, comma 2 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 13 sono stabilite dall'ISVAP con regolamento, ... • 15. Le imprese indicate al comma 14 che si avvalgono della facoltà di cui al comma 13 destinano a una riserva indisponibile di utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori registrati in applicazione delle disposizioni di cui ai commi 13 e 14 ed i valori di mercato alla data di chiusura dell'esercizio, al netto del relativo onere fiscale. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della citata differenza, la riserva e' integrata utilizzando riserve di utili disponibili o, in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi I problemi di ordine valutativo posti dall’applicazione della deroga”. • Legge prorogata, anno dopo anno, fino ad oggi Provvedimenti anticrisi

  24. Rivalutazione valore beni e partecipazioni - D.L. Stabilità 2014: “16. I soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 2000, n. 342, e successive modificazioni, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2012. 7. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello di cui al comma 6, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa. 8. Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del dieci per cento da versare con le modalità indicate al comma 11. 9. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali con la misura del sedici per cento per i beni ammortizzabili e del dodici per cento per i beni non ammortizzabili. 10. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci, di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione. …. Provvedimenti anticrisi

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