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I CONTROLLI FISCALI

I CONTROLLI FISCALI. Lotta all’evasione fiscale. - I - Riduzione del carico tributario-Equità fiscale Incremento dei rapporti Fisco-Contribuenti Trasparenza dell’azione della P.A. Semplificazione degli adempimenti tributari Chiarezza delle norme giuridiche

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Presentation Transcript


  1. I CONTROLLI FISCALI

  2. Lotta all’evasione fiscale - I - • Riduzione del carico tributario-Equità fiscale • Incremento dei rapporti Fisco-Contribuenti • Trasparenza dell’azione della P.A. • Semplificazione degli adempimenti tributari • Chiarezza delle norme giuridiche • Riconoscimento di diritti e garanzie

  3. Lotta all’evasione fiscale - II - • Inasprimento delle sanzioni per violazioni più gravi • Non punibilità per violazioni meramente formali • Definizioni agevolate di sanzioni in caso di mancata contestazione

  4. Lotta all’evasione fiscale - III - • Inasprimento dei CONTROLLI - Potenziamento - Miglioramento

  5. I CONTROLLI FISCALI Sistema c.d. dell’autoliquidazione In materia di Imposte Dirette e di IVA vige la c.d. autoliquidazione o autoaccertamento: il contribuente è tenuto a dichiarare i propri redditi ed il proprio volume d’affari e ad autoliquidare e versare l’imposta relativa. Il controllo dell’Ufficio è successivo ed eventuale.

  6. I CONTROLLI FISCALI LE DICHIARAZIONI DEI REDDITI E IVA Le dichiarazioni dei redditi vanno presentate da tutti i contribuenti mediante modello di dichiarazione approvato con decreto ministeriale (art. 1, D.P.R. n. 600/73). Ad oggi esistono i seguenti modelli di dich.: Mod. 730; Mod. Unico (in diverse versioni, a seconda che il dichiarante sia una persona fisica, una società di persone, una società di capitali, un ente non commerciale); Mod. 770 (solo per i soggetti non obbligati alla presentazione dei relativi dati nel mod. Unico).

  7. I CONTROLLI FISCALI Il modello 730 Il mod. 730 può essere presentato solo da lavoratori dipendenti e pensionati, titolari esclusivamente dei seguenti redditi: • Redditi di lavoro dipendente • Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente • Redditi dei terreni e fabbricati • Redditi di capitale • Redditi di lavoro autonomo, diversi da quelli derivanti dall’esercizio abituale di arti e professioni • Alcuni redditi diversi ed alcuni redditi soggetti a tassazione separata

  8. I CONTROLLI FISCALI L’utilità del mod. 730 sta nella particolare semplicità di compilazione e dalla possibilità per il lavoratore dipendente o pensionato di avere l’assistenza del proprio datore di lavoro o dell’ente erogante la pensione, oppure di un CAF. Inoltre eventuali crediti d’imposta saranno rimborsati ed inclusi direttamente nella successiva busta paga o rata di pensione.

  9. I CONTROLLI FISCALI Il modello UNICO I soggetti che non possono utilizzare il mod. 730 devono dichiarare i redditi percepiti utilizzando il mod. Unico. In particolare si tratta dei soggetti titolari di redditi d’impresa o derivanti dall’esercizio di arti o professioni, e in genere tutti i contribuenti tenuti a presentare, oltre alla dichiarazione dei redditi, anche una delle seguenti dichiarazioni: Iva, Irap, dichiarazione dei sostituti d’imposta. Per tali soggetti, quindi, col mod. Unico si utilizza una sola dichiarazione unificata al posto di più distinte dichiarazioni.

  10. I CONTROLLI FISCALI Il modello 770 Il mod. 770 è invece la dichiarazione dei sostituti d’imposta, cioè dei soggetti che effettuano ritenute alla fonte e/o versano contributi previdenziali su somme o valori corrisposti ad altri soggetti. Il mod. 770 ordinario è presentato, anche in forma di dichiarazione unificata (nel mod. Unico), dai soggetti che effettuano ritenute su redditi di capitale e redditi diversi erogati. Il mod. 770 semplificato, riguardante sostanzialmente ritenute su redditi di lavoro dipendente, costituisce invece un’autonoma dichiarazione.

  11. I CONTROLLI FISCALI Segue Le dichiarazioni dei redditi e IVA Termini di presentazione: Mod. 730: entro il 30 aprile al proprio datore di lavoro; entro il 31 maggio al CAF Mod. Unico:entro il 31 luglio ad una banca o alle Poste; entro il 31 ottobre tramite Internet da parte del contribuente o dell’intermediario abilitato Mod. 770: ordinario entro il 31 ottobre (nel mod. Unico); semplificato entro il 1° luglio

  12. I CONTROLLI FISCALI Correzioni ed integrazioni Per il mod. 730 errori di compilazione devono essere corretti consegnando ad un CAF un Mod. 730 integrativo entro il 31 ottobre; errori che determinino un maggior debito o un minor credito vanno corretti con la presentazione di un mod. Unico integrativo.

  13. I CONTROLLI FISCALI Per il mod. Unico, dal 1° gennaio 2002, è possibile integrare le dichiarazioni dei redditi, Irap e dei sostituti d’imposta per correggere errori ed omissioni che abbiano determinato un maggior reddito o un maggior debito d’imposta o un minor credito, presentando un nuovo mod. Unico entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo; per errori ed omissioni a favore del Fisco, la possibilità di correggerli, salva l’applicazione di sanzioni, è ammessa entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione in questione.

  14. I CONTROLLI FISCALI La dichiarazione IVA In materia di IVA, a partire dal periodo d’imposta 2001, le dichiarazioni periodiche previste in precedenza sono state soppresse e sostituite da semplici comunicazioni di dati IVA. Attraverso la comunicazione il contribuente non procede alla definitiva autodeterminazione dell’imposta dovuta, che è rinviato al momento di presentazione della dichiarazione annuale. La dichiarazione annuale IVA è quella nei cui confronti il Fisco esercita i propri poteri di rettifica ed accertamento.

  15. I CONTROLLI FISCALI Termini di presentazione della dichiarazione IVA: entro il 31 ottobre (presentazione in via telematica), attraverso la dichiarazione unificata (Unico) o in forma a autonoma

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  17. I CONTROLLI FISCALI CONTROLLO AUTOMATIZZATO DELLE DICHIARAZIONI (LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE) Finalità: • Correggere errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione degli imponibili, delle imposte dei contributi e dei premi; • Correggere errori materiali commessi nel riporto delle eccedenze delle imposte, contributi e premi risultanti dalle precedenti dichiarazioni; • Ridurre deduzioni dal reddito esposte, detrazioni d’imposta indicate e crediti d’imposta esposti in misura superiore quella di legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni; • Controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti d’imposta, di contributi e premi e delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d’imposta

  18. Procedimento: Il sistema informatizzato controlla e liquida le dich. Sulla base dei dati ed elementi desumibili dalle dichiarazioni e dai dati in possesso dell’Anagrafe Tributaria L’Agenzia invia una comunicazione di regolarità o irregolarità In caso di irregolarità il contribuente può fornire indicazioni all’Ufficio entro 30 gg. (art. 6, co. 5, L. 212/00) I CONTROLLI FISCALI

  19. I CONTROLLI FISCALI Segue Procedimento • Nello stesso termine (30 gg) il contribuente può pagare la differenza dovuta insieme al pagamento delle sanzioni in misura ridotta (1/3) Oppure • Il contribuente può attendere di ricevere la cartella esattoriale (con sanzioni per intero)

  20. I CONTROLLI FISCALI Termini: • La liquidazione deve avvenire entro l’inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all’anno successivo. • L’eventuale iscrizione a ruolo (per l’emissione della cartella di pagamento) deve avvenire (essere resa esecutiva) a pena di decadenza entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione

  21. I CONTROLLI FISCALI CONTROLLO FORMALE VERO E PROPRIO DELLE DICHIARAZIONI Finalità: • Escludere in tutto o in parte lo scomputo di ritenute d’acconto non risultanti dalle dichiarazioni dei sostituti o dalle certificazioni chieste al contribuente o risultanti in misura minore; • Escludere in tutto o in parte detrazioni o deduzioni non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti o agli elenchi inviati ad imprese di assicurazioni e ad enti previdenziali

  22. I CONTROLLI FISCALI Segue Finalità: • Determinare i crediti d’imposta spettanti in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni e ai documenti richiesti al contribuente • Liquidare la maggior imposta e contributi dovuti sull’ammontare complessivo dei redditi risultanti da più dichiarazioni o certificati presentati per lo stesso anno • Correggere errori materiali e di calcolo commessi nelle dichiarazioni dei sostituti d’imposta

  23. Procedimento: Il Ministero dell’Economia e Finanze fissa annualmente criteri selettivi per la scelta delle dichiarazioni da controllare; L’Ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate, competente per domicilio fiscale, invita il contribuente, anche telefonicamente, a fornire chiarimenti e ad esibire documentazione relativi ai dati dichiarati o forniti da terzi Sulla base delle informazioni e documenti raccolti l’Ufficio procede ad archiviare il controllo, considerando la liquidazione perfezionata, oppure invia una comunicazione di irregolarità, con l’indicazione dell’esito del controllo e dei motivi che hanno dato luogo a rettifica Il contribuente può quindi fornire ulteriori chiarimenti entro 30 giorni I CONTROLLI FISCALI

  24. I CONTROLLI FISCALI Segue Procedimento • Il contribuente può pagare la maggior imposta (o restituire il credito), con pagamento di sanzioni in misura ridotta (2/3) Oppure • Il contribuente può attendere di ricevere la cartella esattoriale (con sanzioni per intero)

  25. I CONTROLLI FISCALI Termini: • La liquidazione deve avvenire entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione • L’eventuale iscrizione a ruolo (per l’emissione della cartella di pagamento) deve avvenire (essere resa esecutiva) a pena di decadenza entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione

  26. I CONTROLLI FISCALI Segue CONTROLLI FORMALE DELLEDICHIARAZIONI Natura della comunicazione di irregolarità: • Sia nel caso di liquidazione della dichiarazione che di controllo formale vero e proprio, l’Amministrazione finanziaria, nelle ipotesi di omesso, tardivo o minore versamento d’imposte, invia al contribuente una comunicazione, sulla cui base è possibile definire in modo agevolato le sanzioni • Tali comunicazioni non sono impugnabili innanzi alle Comm. Trib. (a differenza della successiva cartella esattoriale), ma possono essere annullate dagli Uffici in autotutela

  27. I CONTROLLI FISCALI CONTROLLI SOSTANZIALI O DI MERITO L’attività di accertamento è conseguenza di notizie e di elementi specifici, aventi particolare valore probatorio, acquisiti dal Fisco: • Utilizzando poteri istruttori • Dall’esame delle dichiarazioni dei contribuenti • Dai controlli effettuati nei confronti di determinate categorie di contribuenti scelti secondo criteri stabiliti annualmente con decreto, tra le varie categorie economiche e professionali (c.d. sorteggi) • Dalle liste selettive, cioè elenchi di contribuenti redatti dal centro informativo dell’Anagrafe tributaria, sulla base di criteri stabiliti annualmente con decreto • Dalle presunzioni di legge, laddove previste (es. per l’elusione)

  28. I CONTROLLI FISCALI LE BANCHE DATI A DISPOSIZIONE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE • Anagrafe Tributaria • Applicazioni di ausilio all’accertamento • INPS • INAIL • ENEL e simili • CCIAA • Ordini professionali • Assicurazioni-Istituti di credito-Società finanziarie • ACI • Ministero dei Trasporti-Motorizzazione civile

  29. I CONTROLLI FISCALI SEGUE LE BANCHE DATI… • Uffici marittimi • Registro aeronautico nazionale • AIRE • Autorità fiscali estere • ISTAT • ECOCERVED • Corte di Cassazione • Poligrafico dello Stato • Commissioni Tributarie • Agenzie del Territorio-Demanio-Dogane • Anagrafe dei Comuni (invia di realizzazione)

  30. I CONTROLLI FISCALI I POTERI ISTRUTTORI (artt. 32-33 D.P.R. 600/73 e 51-52 D.P.R. 633/72) Per l’espletamento delle loro attività di controllo, gli Uffici finanziari possono esercitare poteri istruttori, necessari per verificare e rettificare il reddito imponibile o la base imponibile IVA, scegliendo tra l’uno o l’altro con ampi margini di discrezionalità. I poteri di controllo dell’Amministrazione finanziaria si possono suddividere in 3 aree:

  31. I CONTROLLI FISCALI Segue POTERI ISTRUTTORI • Poteri che consentono di inoltrare al soggetto sottoposto o da sottoporre a controllo richieste di informazioni o di documenti o inviti a comparire, allo scopo di fornire elementi utilizzabili ai fini dell’accertamento nei suoi confronti • Poteri che permettono di inoltrare ad enti o organismi qualificati o a soggetti diversi da quello sottoposto o da sottoporre a controllo, richieste di informazioni o documenti o inviti a comparire, allo scopo di acquisire elementi utili ai fini dell’accertamento nei confronti di un certo contribuente • Poteri che si concretizzano nell’intervento diretto presso i luoghi in cui il contribuente svolge le proprie attività imprenditoriali o professionali o presso altri locali allo stesso riferibili

  32. I CONTROLLI FISCALI Segue POTERI ISTRUTTORI Gli Uffici finanziari possono, con atto motivato, richiedere dati e notizie rilevanti ai fini di un (eventuale) accertamento, sia in materia di Imposte dirette che di IVA. Precisamente gli Uffici possono:

  33. I CONTROLLI FISCALI Segue POTERI ISTRUTTORI • Invitare i contribuenti comparire di persona o a mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie utili per l’accertamento • Inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie specifici, utili per l’accertamento, con invito a restituirli compilati e firmati • Invitare i contribuenti ad esibire o trasmettere atti e documenti, inclusi bilanci, libri e registri (se obbligati alla tenuta delle scritture contabili) • Richiedere la comunicazione di dati e notizie relativi a soggetti, indicati singolarmente o per categorie, agli organi ed Amministrazioni dello Stato, agli Enti pubblici non economici, a Società ed Enti di assicurazione, di riscossione e di gestione ed intermediazione finanziaria

  34. I CONTROLLI FISCALI Segue POTERI ISTRUTTORI • Chiedere copie o estratti degli atti e documenti depositati presso i notai, procuratori del registro, conservatori dei registri immobiliari e gli altri pubblici ufficiali • Richiedere ad aziende ed istituti di credito, nonché all’Amministrazione ostale, copia dei conti intrattenuti con il contribuente, nonché la specificazione dei rapporti connessi • Richiedere ai soggetti sottoposti ad accertamento, ispezione o verifica, l’indicazione della natura, numero ed estremi identificativi dei rapporti intrattenuti con aziende ed istituti di credito, con l’Amministrazione postale, con società fiduciarie ed ogni altro intermediario finanziario italiano e non

  35. I CONTROLLI FISCALI Segue POTERI ISTRUTTORI • Richiedere ai soggetti obbligati a tenere le scritture contabili, dati, notizie e documenti relativi ad attività svolte nei confronti di clienti, fornitori e prestatoti di lavoro autonomo, per periodi determinati e soggetti nominativamente indicati • Invitare ogni altro soggetto ad esibire o trasmettere atti o documenti fiscalmente rilevanti, relativi a specifici rapporti intrattenuti con il contribuente, ed a fornire chiarimenti esplicativi • Effettuare accessi, ispezioni e verifiche nei luoghi ove il contribuente svolge la propria attività

  36. I CONTROLLI FISCALI CONSEGUENZE SANZIONATORIE DELL’INOTTEMPERANZA AGLI INVITI E RICHIESTE DELL’A.F. L’inadempimento o l’adempimento inesatto agli inviti ed alle richieste dell’A.F. determina conseguenze dirette ed indirette. Conseguenza diretta: • Sanzione amministrativa pecuniaria nei casi di: mancata restituzione di questionari o restituzione con risposte incomplete o non veritiere; inottemperanza all’invito a comparire e a qualsiasi altra richiesta degli Uffici; omissione di qualsiasi comunicazione prescritta dalle leggi tributarie, indipendentemente dall’esercizio dei poteri dell’A.F. di invito, richiesta o questionario

  37. I CONTROLLI FISCALI Segue CONSEGUENZE SANZIONATORIE… Conseguenze indirette: • Preclusione di utilizzo in favore del contribuente dei dati, notizie e documenti non forniti all’A.F. in sede di richiesta (L. n. 28/99, che ha aggiunto i commi 3 e 4 all’art. 32 DPR 600/3, richiamati dall’art. 51, co. 4, DPR 633/72 a fini IVA); Il contribuente può però evitare tale preclusione se deposita in allegato all’atto introduttivo del giudizio di primo grado le notizie, i dati, i documenti, i registri o i libri non esposti in precedenza, dichiarando contestualmente di non aver potuto adempiere prima per causa a lui non imputabile; • Inoltre la mancata risposta al questionario o a richieste dell’Ufficio legittima il ricorso all’accertamento di tipo induttivo o di tipo sintetico.

  38. I CONTROLLI FISCALI ACCESSI-ISPEZIONI-VERIFICHE L’accesso consiste nel potere di entrare e di soffermarsi presso la sede di svolgimento dell’attività d’impresa o professionale o in luoghi diversi (con dei limiti) comunque in possesso o nella disponibilità del contribuente oggetto di controllo. L’accesso è propedeutico ad ogni altra attività da svolgere durante i controlli esterni.

  39. I CONTROLLI FISCALI Segue ACCESSI-ISPEZIONI-VERIFICHE Natura dell’accesso: E’ un atto autoritativo della fase istruttoria del procedimento di accertamento tributario ed obbliga il soggetto passivo a soggiacere alla presenza attiva dell’organo ispettivo.

  40. I CONTROLLI FISCALI Segue ACCESSI-ISPEZIONI-VERIFICHE Una volta operato l’accesso, i funzionari dell’Agenzia delle Entrate o militari della GdF procedono, a seconda dello scopo del controllo, a: • Verificazioni (analisi del processo produttivo) • Ispezioni (esame dei documenti) • Rilevazioni • Perquisizioni • Ricerche (per reperire documenti e beni su cui eseguire ispezioni, verificazioni ed altre rilevazioni) • Richiesta di informazioni ai soggetti presenti

  41. I CONTROLLI FISCALI Segue ACCESSI-ISPEZIONI-VERIFICHE E’ necessaria la preventiva autorizzazione del PM: • Per accedere ai locali diversi da quelli adibiti ad impresa o professione (autorizzazione concedibile solo in presenza di gravi indizi di evasione) • Per l’apertura coattiva di pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili, ripostigli e simili • Per perquisizioni personali • Per la richiesta di notizie su cui è eccepito il segreto professionale

  42. I CONTROLLI FISCALI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE SOTTOPOSTO A VERIFICHE L’art. 12 L. 212/00 (Statuto del contribuente) prevede che: • Gli accessi presso i locali destinati all’attività devono essere motivati da esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo e, salvo casi eccezionali, devono svolgersi durante l’ordinario orario di esercizio dell’attività e con modalità che comportino la minor turbativa possibile • All’inizio della verifica il contribuente ha diritto di essere informato sulle ragioni che l’abbiano giustificata (tipologia della fonte d’innesco) e dell’oggetto della stessa, nonché della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato • L’esame della documentazione, su richiesta del contribuente, può essere effettuato nell’ufficio dei verificatori o presso il professionista

  43. I CONTROLLI FISCALI Segue DIRITTI DEL CONTRIBUENTE… • Delle osservazioni e rilievi del contribuente o professionista si dà atto nel processo verbale di constatazione, conclusivo della verifica (PVC, che contiene i rilievi mossi dai verificatori) • La permanenza presso la sede dell’attività non può superare i 30 giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori 30 solo in caso di indagini particolarmente complesse • Entro 60 giorni dal rilascio della copia del PVC il contribuente può presentare all’Ufficio impositore (Agenzia delle Entrate) osservazioni e richieste • Il contribuente può opporsi all’apertura di pieghi, borse, mobili, casseforti e simili, chiusi a chiave o sigillati (diviene allora necessario per procedere l’autorizzazione del PM)

  44. I CONTROLLI FISCALI LE INDAGINI BANCARIE Possono consistere in: • Richiesta al contribuente di un’attestazione circa i rapporti finanziari in corso o estinti da meno di 5 anni • Richiesta di dati, documenti e notizie a banche, Poste e altri operatori/intermediari finanziari • Accesso diretto presso banche, Poste e altri operatori/intermediari finanziari

  45. I CONTROLLI FISCALI Soggetti autorizzanti: • Direttore Regionale dell’Agenzia delle Entrate • Comandante di zona della GdF • Direzione Centrale Accertamento (novità)

  46. I CONTROLLI FISCALI RICHIESTA DIRETTA AL CONTRIBUENTE Presupposti: accertamenti, verifiche o ispezioni in corso di svolgimento Oggetto della richiesta: una dichiarazione contenente l’indicazione della natura, numero ed estremi identificativi dei rapporti intrattenuti con banche, Poste S.p.A., intermediari finanziari, imprese di investimento, Organismi di investimento collettivo del risparmio, società di gestione del risparmio e società fiduciarie, nazionali o esteri, in corso ovvero estinti da non più di 5 anni dalla data della richiesta

  47. I CONTROLLI FISCALI RICHIESTA AD OPERATORI FINANZIARI Destinatari (ampliati di recente): Aziende ed istituti di credito Poste S.p.A. Banche Intermediari finanziari Imprese di investimento OICVM Società di gestione del risparmio Società fiduciarie

  48. I CONTROLLI FISCALI Oggetto della richiesta: Dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonché alle garanzie prestate dai terzi (in precedenza l’oggetto era limitato alla copia dei conti) Termini: La risposta deve essere comunicata, esclusivamente in via telematica dal 1° luglio 2005, entro 30 giorni, prorogabili di ulteriori 20 giorni

  49. I CONTROLLI FISCALI Sulla base delle risultanze di tali controlli, l’Ufficio può procedere ad accertamento analitico o induttivo. Una volta ottenuti i conti, l’Amministrazione invita i contribuenti, indicandone il motivo, a comparire di persona o a mezzo rappresentanti per fornire dati, notizie e chiarimenti relativamente alle operazioni annotate negli stessi.

  50. I CONTROLLI FISCALI INVERSIONE DELL’ONERE DELLA PROVA Rilevante in tema di indagini bancarie è la previsione normativa per cui i singoli dati ed elementi risultanti dai conti sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti (analitico o induttivo), se l’interessato non dimostra che ne ha tenuto conto nelle dichiarazioni o che non si riferiscono ad operazioni imponibili o soggette ad imposte. In mancanza di detta prova: • le entrate risultanti dai conti si considerano componenti positivi del reddito, ai fini delle II.DD., nonché operazioni attive ai fini IVA • i prelevamenti annotati negli stessi conti e non risultanti dalle scritture contabili, sono posti come ricavi/compensi ai fini delle II.DD., a meno che il contribuente ne indichi il soggetto beneficiario

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