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FACOLTA’ DELL’ACQUA “Usi plurimi dell’acqua in Italia: domestici, agricoli, industriali,

FACOLTA’ DELL’ACQUA “Usi plurimi dell’acqua in Italia: domestici, agricoli, industriali, energetici”. Stima delle risorse idriche disponibili. 296 Mld di mc di Precipitazioni. 40 Mld di mc di Acque superficiali regolamentate. 12 Mld di mc di acque sotterranee.

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FACOLTA’ DELL’ACQUA “Usi plurimi dell’acqua in Italia: domestici, agricoli, industriali,

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Presentation Transcript


  1. FACOLTA’ DELL’ACQUA “Usi plurimi dell’acqua in Italia: domestici, agricoli, industriali, energetici” R. Lembo Forum Movimenti

  2. Stima delle risorse idriche disponibili 296 Mld di mc di Precipitazioni 40 Mld di mc di Acque superficiali regolamentate 12 Mld di mc di acque sotterranee 52 Mld di mc di risorse rinnovabili utilizzabili Fonte: Ministero dell’Ambiente – Relazione sullo stato dell’ambiente 2001 R. Lembo Forum Movimenti

  3. Intensità di utilizzo delle risorse Indice di situazione di scarsità Fonte: Ministero dell’Ambiente – Relazione sullo stato dell’ambiente 2001 R. Lembo Forum Movimenti

  4. Prelievi di acque dolci pro capitemc/ab anno Fonte: Ministero dell’Ambiente – Relazione sullo stato dell’ambiente 2001 R. Lembo Forum Movimenti

  5. Prelievi di acque dolci pro capitemc/ab anno Fonte: Ministero dell’Ambiente – Relazione sullo stato dell’ambiente 2001 R. Lembo Forum Movimenti

  6. I dati ISTAT Utilizzo delle risorse idriche ISTAT 9 Mld di metri cubi Ministero Ambiente 41 Mld di metri cubi ? Ministero dell’Ambiente – Relazione sullo stato dell’ambiente 2001 ISTAT – Statistiche ambientali 2005 R. Lembo Forum Movimenti

  7. Art. 144 D.Lgs. n. 152/06 – Tutela e uso delle risorse idriche • Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, appartengono • al demanio dello Stato 2. Le acque costituiscono una risorsa che va tutelata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà; qualsiasi loro uso è effettuato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale. 3. La disciplina degli usi delle acque è finalizzata alla loro razionalizzazione, allo scopo di evitare gli sprechi e di favorire il rinnovo delle risorse, di non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell’ambiente, l’agricoltura, la pescicoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici. • Gli usi diversi dal consumo umano sono consentiti nei limiti nei quali le risorse idriche siano suffi- • cienti e a condizione che non ne pregiudichino la qualità. • Le acque termali, minerali e per uso geotermico sono disciplinate da norme specifiche, nel rispetto • del riparto delle competenze costituzionalmente determinato. R. Lembo Forum Movimenti

  8. Bacini idrografici L. n.183/89 1 bacino Internazionale 11 bacini Nazionali 44 Bacini = 44 Autorità 17 bacini Interregionali 15 bacini Regionali R. Lembo Forum Movimenti

  9. Art.64 D.Lgs. n.152/06 – Distretti idrografici Alpi orientali Padano Appennino Settentrionale 8 Distretti = 8 Autorità Serchio Appennino Centrale Sardegna Appennino Meridionale Sicilia R. Lembo Forum Movimenti

  10. Prime modifiche al D.Lgs. n. 152/06 Proroga delle autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n.183 R. Lembo Forum Movimenti

  11. Le competenze e gli atti di pianificazioneprevisti dal D.Lgs. 152/06 Piano di bacino Piani d’Ambito Piano di Gestione Regione Autorità di Bacino distrettuale Autorità competenti Piano di Tutela Acque Autorizzazioni allo scarico Bilancio Idrico Concessioni a derivare Altro R. Lembo Forum Movimenti

  12. Art. 65 D.Lgs. n. 152/06 – Valore, finalità del piano di bacino distrettuale • Il Piano di bacino distrettuale, di seguito Piano di bacino, ha valore di piano territoriale di settore • ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e • programmate le azione e le norme d’uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valoriz- • zazione del suolo ed alla corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche • ed ambientali del territorio interessato. • Il Piano di bacino è redatto dall’Autorità di bacino in base agli indirizzi, metodi e criteri fissati ai • sensi del comma 3. …………………………… • Il Piano di bacino, ………………, contiene, ……………………………: • ……………… • e) la programmazione e l’utilizzazione delle risorse idriche, agrarie, forestali ed estrattive; • …………… • p) il rilievo conoscitivo delle derivazioni in atto con specificazione degli scopi energetici, idropotabili, • irrigui od altri e delle portate; • …………… • r) il piano delle possibili utilizzazioni future sia per le derivazioni che per altri scopi, distinte per • tipologie d’impiego e secondo le quantità; R. Lembo Forum Movimenti

  13. Art.117 D.Lgs. 152/06 – Piano di gestione e registro delle aree protette • Per ciascun distretto idrografico è adottato un Piano di gestione, che rappresenta articolazione interna • del Piano di bacino distrettuale di cui all’articolo 65. Il Piano di gestione costituisce pertanto piano • stralcio del piano di bacino ………… ……………. R. Lembo Forum Movimenti

  14. Art. 145 D. Lgs. n. 152/06 – Equilibrio del bilancio idrico • L’Autorità di bacino competente definisce ed aggiorna periodicamente il bilancio idrico diretto ad • assicurare l’equilibrio fra le disponibilità di risorse reperibili o attivabili nell’area di riferimento ed • i fabbisogni per i diversi usi, nel rispetto dei criteri e degli obiettivi di cui all’articolo 144. • Per assicurare l’equilibrio tra risorse e fabbisogni, l’Autorità di bacino competente adotta, per • quanto di competenza, le misure per la pianificazione dell’economia idrica in funzione degli usi • cui sono destinate le risorse. • Nei bacini idrografici caratterizzati da consistenti prelievi o da trasferimenti, sia a valle che oltre • la linea di displuvio, le derivazioni sono regolate in modo da garantire il livello di deflusso necessario • alla vita negli alvei sottesi e tale da non danneggiare gli equilibri degli ecosistemi interessati. R. Lembo Forum Movimenti

  15. Art. 95 D.Lgs. n. 152/06 – Pianificazione del bilancio idrico • La tutela quantitativa della risorsa concorre al raggiungimento degli obiettivi di qualità attraverso • una pianificazione delle utilizzazioni delle acque volta ad evitare ripercussioni sulla qualità delle • stesse e a consentire un consumo idrico sostenibile. • Nei piani di tutela sono adottate le misure volte ad assicurare l’equilibrio del bilancio idrico come • definito dalle Autorità di bacino, nel rispetto delle priorità stabilite dalla normativa vigente e tenen- • do conto dei fabbisogni, delle disponibilità, del minimo deflusso vitale, della capacità di ravvena- • mento della falda e delle destinazioni d’uso della risorsa compatibili con le relative caratteristiche • qualitative e quantitative. ...................... R. Lembo Forum Movimenti

  16. Art. 121 D.Lgs. n. 152/06 – Piani di tutela delle acque • Il Piano di tutela delle acque costituisce uno specifico piano di settore ……………………..; • Entro il 31 dicembre 2006 le Autorità di bacino, nel contesto delle attività di pianificazione o me- • diante appositi atti di indirizzo e coordinamento, sentite le province e le Autorità d’ambito, defi- • niscono gli obiettivi su scala di distretto cui devono attenersi i piani di tutela delle acque,nonchè le • priorità degli interventi. Entro il 31 dicembre 2007, le regioni, sentite le province e previa adozione • delle eventuali misure di salvaguardia, adottano il Piano di tutela delle acque e lo trasmettono al • Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio nonché alle competenti Autorità di bacino, per le • verifiche di competenza. • Il Piano di tutela contiene, ……………………………….., le misure necessarie alla tutela qualitativa e • quantitativa del sistema idrico. • Per le finalità di cui al comma 1 il Piano di tutela contiene in particolare: • …………….. • d) Le misure di tutela qualitative e quantitative tra lor integrate e coordinate per bacino idrografico; • …………… • h) l’analisi economica di cui all’Allegato 10 alla parte terza del presente decreto e le misure previste al • fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all’articolo 119 concernenti il recupero dei costi dei servzi • idrici. • …………………….. R. Lembo Forum Movimenti

  17. Art.158 D.Lgs. n. 152/06 – Opere e interventi per il trasferimento di acqua • Al fine di pianificare l’utilizzo delle risorse idriche, laddove il fabbisogno comporti o possa compor- • tare il trasferimento di acqua tra regioni diverse e ciò travalichi i comprensori di riferimento dei • distretti idrografici, le Autorità di bacino, sentite le regioni interessate, promuovono accordi di • programma tra le regioni medesime, ai sensi dell’articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto • 2000, n. 267, salvaguardando in ogni caso le finalità di cui all’articolo 144 del presente decreto. • A tal fine il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e il Ministro delle infrastrutture e • dei trasporti, ciascuno per la parte di propria competenza, assumono di concerto le opportune • iniziative anche su richiesta di una Autorità di bacino o di una regione interessata od anche in • presenza di istanze presentate da altri soggetti pubblici o da soggetti privati interessati, fissando • un termine per definire gli accordi. …………………….. R. Lembo Forum Movimenti

  18. Art. 119 – Principio del recupero dei costi relativi ai servizi idrici (parte I) • Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui al Capo I del titolo II della parte terza del • presente decreto, Le Autorità competenti tengono conto del principio del recupero dei costi dei servizi • idrici, compresi quelli ambientali e relativi alla risorsa, prendendo in considerazione l’analisi economica • effettuata in base all’Allegato 10 alla parte terza del presente decreto e, in particolare, secondo il • principio “chi inquina paga”. • Entro il 2010 le Autorità competenti provvedono ad attuare politiche dei prezzi dell’acqua idonee ad • incentivare adeguatamente gli utenti a usare le risorse idriche in modo efficiente ed a contribuire al • raggiungimento ed al mantenimento degli obiettivi di qualità ambientali di cui alla direttiva 2000/60/CE • nonché di cui agli articoli 76 e seguenti del presente decreto, anche mediante un adeguato contributo • al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego dell’acqua, suddivisi almeno in • industria, famiglie e agricoltura. Al riguardo dovranno comunque essere tenute in conto le ripercussioni • sociali, ambientali ed economiche del recupero dei suddetti costi, nonché delle condizioni geografiche • e climatiche della regione o delle regioni in questione. In particolare: • a) i canoni di concessione per le derivazioni delle acque pubbliche tengono conto dei costi ambientali e • dei costi della risorsa connessi all’utilizzo dell’acqua; • b) le tariffe dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego dell’acqua, quali quelli civile, industriale • e agricolo, contribuiscono adeguatamente al recupero dei costi sulla base dell’analisi economica effet- • tuata secondo l’Allegato 10 alla parte terza del presente decreto. SEGUE R. Lembo Forum Movimenti

  19. Art. 119 – Principio del recupero dei costi relativi ai servizi idrici (parte II) • Nei Piani di tutela di cui all’articolo 121 sono riportate le fasi previste per l’attuazione • delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 necessarie al raggiungimento degli obiettivi • di qualità di cui alla parte terza del presente decreto. R. Lembo Forum Movimenti

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