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Dott. Agronomo e Paesaggista Mariantonietta Tudisco

Dott. Agronomo e Paesaggista Mariantonietta Tudisco. Le o pportunità e gli obblighi per l’agricoltura biologica. Cod. 17 E Sede del corso : Castelgrande GIORNATE FORMATIVE Mis . IV POR 2000-2006 Attività 2007. Modulo su “ Gli obblighi previsti dalla normativa vigente”.

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Presentation Transcript


  1. Dott. Agronomo e Paesaggista MariantoniettaTudisco Le opportunità e gli obblighi per l’agricoltura biologica Cod. 17 E Sede del corso: Castelgrande GIORNATE FORMATIVE Mis. IV POR 2000-2006 Attività 2007 Modulo su “ Gli obblighi previsti dalla normativa vigente”

  2. Dott. Agronomo e Paesaggista MariantoniettaTudisco Il nostro obiettivo è …

  3. Dott. Agronomo e Paesaggista MariantoniettaTudisco partendo da …

  4. Dott. Agronomo e Paesaggista MariantoniettaTudisco Origini La nascita dell'agricoltura biologica risale agli anni Venti del Novecento. Per primo Rudolf Steiner, in Germania, gettò le fondamenta del metodo agricolo biodinamico. Successivamente l'inglese Albert Howard elaborò il processo di compostaggio, col quale promosse la concimazione organica. Qualche anno dopo Hans Mullermise a punto, in Svizzera, l'agricoltura organico - biologica. Da quei primi esordi l'agricoltura biologica si è sviluppata progressivamente per metodi e diffusione. Principi generali- Struttura dell'azienda agricola tendente al ciclo chiuso e al rispetto dell'equilibrio naturale- Mantenimento della fertilità del suolo attraverso l'uso di ammendanti e concimi organici, la rotazione delle colture, le semine destinate al sovescio e alla copertura permanente del terreno- Lavorazioni del terreno non invasive- Rinuncia all'utilizzo di sostanze chimiche di sintesi- Allevamento nel rispetto della natura delle specie e con un equilibrato rapporto tra capi e superficie utile- Scelta e miglioramento delle varietà da coltivare tra quelle rustiche e adattate all'agricoltura biologica Normative e disciplinariDal 1991 l'agricoltura biologica è stata legalizzata in Europa dal Regolamento CEE 2092.Dopo diverse traversie l'Italia ha recepito la norma europea e nominato gli Organismi di controllo autorizzati a certificare la qualità biologica delle produzioni

  5. Dott. Agronomo e Paesaggista MariantoniettaTudisco Alcuni organismi di controllo in Italia Organismi di controllo in provincia di Bolzano

  6. La certificazione Dott. Agronomo e Paesaggista MariantoniettaTudisco Entrare nel sistema Relazione tecnica Notifica di attività allegati Contratto OdC Verbale visita OdC Piano di adeguamento operatore OdC Ingresso nel sistema Certificato azienda

  7. Dott. Agronomo e Paesaggista MariantoniettaTudisco Fasi di controllo e certificazione Fase istruttoriaFormulazione da parte dell'azienda della richiesta di adesione al metodo di produzione biologico sotto il controllo dell'Ente Certificatore; valutazione dell'idoneità dell'azienda stessa; stesura del contratto e ammissione al sistema di controllo.Visite ispettive e analisiE' la fase di controllo vera e propria, messa in atto periodicamente con sopralluoghi aziendali e analisi delle produzioni. Lo scopo è quello di verificare la regolarità della documentazione e la conformità delle aziende e delle loro produzioni al metodo di produzione biologico.Certificazione delle produzioni Questa fase consiste nell'esame, da parte del responsabile dell'attività di controllo prima e della Commissione di Certificazione poi, di tutta la documentazione relativa all'azienda ammessa al Sistema di controllo Bio. Nel caso di conformità alla norma, si emette il certificato.Rilascio della documentazioneViene rilasciata all'azienda tutta la documentazione necessaria a comprovare la sua adesione al sistema di produzione biologico e la conformità dalla sua attività e delle sue produzioni al metodo di produzione biologico.

  8. Adempimenti degli OdC Dott. Agronomo e Paesaggista MariantoniettaTudisco Gli Organismi di Certificazione hanno adempimenti obbligatori che derivano: • dal Reg. CEE n. 2092/91 e succ. modificazioni (artt. 9 e 10); • dal D.L.vo n. 220/95 (art. 5 e allegato III)

  9. Cosa fanno gli OdC? Dott. Agronomo e Paesaggista MariantoniettaTudisco • ricevono e valutano le notifiche di attività di produzione con metodo biologico da parte degli operatori; • valutano l’idoneità degli operatori all’ingresso nel sistema di controllo e certificazione (attestato di conformità aziendale); • valutanole richieste di riduzione del periodo di conversione e prendono decisioni in merito (parte agricola); • svolgono l’attività di controllo presso gli operatori (piano di controllo) • rilasciano la certificazione del prodotto e/o dell’autorizzazione alla stampa delle etichette/imballaggi; • prescrivono le sanzioni agli operatori; • valutano la tenuta delle registrazioni inerenti il personale impiegato, gli operatori controllati e le pratiche di emissione delle certificazioni; • riportano queste comunicazioni all’Autorità competente ed alle Amministrazioni regionali ai sensi del Reg. CEE n. 2092/91 e del D.L.vo n. 220/95

  10. Comunicazioni degli OdC Dott. Agronomo e Paesaggista MariantoniettaTudisco • Mi.P.A.F.(adempimenti di cui artt. 9 e 10 Reg. CEE n. 2092/91, autorizzazioni all’importazione da Paesi Terzi, gestione della normativa, dati operatori e di settore); • Assessorati regionali (dati operatori per elenchi regionali, sanzioni, richieste riduzione periodo di conversione, dati e organizzazione sedi periferiche, informazioni per la sorveglianza)

  11. Sistema di controllo Dott. Agronomo e Paesaggista MariantoniettaTudisco Repressione frodi MiPAF Carabinieri Regioni Organismi di controllo Operatori

  12. Dott. Agronomo e Paesaggista MariantoniettaTudisco Il consiglio delle comunità europee ha adottato il regolamento 2092/91, i cui punti salienti sono: Campo di applicazione Il regolamento è applicabile ai prodotti che rechino, o siano destinati a recare, indicazioni concernenti il metodo di produzione biologico. Etichettatura Nell'etichettatura o nella pubblicità dei prodotti si può fare riferimento al metodo di produzione biologico unicamente se: · le indicazioni in questione evidenziano che si tratta di un metodo di produzione agricolo; · il prodotto è stato ottenuto secondo le norme; · il prodotto è stato ottenuto o importato da un operatore assoggettato alle misure di controllo. Nell'etichettatura o nella pubblicità di un prodotto si può fare riferimento, nella denominazione di vendita del prodotto, al metodo di produzione biologico unicamente se: · tutti gli ingredienti di origine agricola del prodotto sono o provengono da prodotti ottenuti secondo le norme; · il prodotto contiene solo sostanze elencate nell'allegato VI come ingredienti di origine non agricola; · il prodotto o i suoi ingredienti non sono stati sottoposti, durante la preparazione, a trattamenti mediante raggi ionizzanti o che prevedono l'uso di sostanze non elencate nell'allegato VI. Nell'etichettatura o nella pubblicità di un prodotto, preparato in parte con ingredienti non conformi ai requisiti indicati, si può far riferimento al metodo biologico di produzione, purché: · almeno il 50 % degli ingredienti di origine agricola sia conforme ai requisiti; · le indicazioni concernenti il metodo di produzione biologico compaiano solo nell'elenco degli ingredienti o si riferiscano chiaramente solo agli ingredienti ottenuti secondo le norme; · gli ingredienti e il loro tenore figurino in ordine di peso decrescente nell'elenco degli ingredienti; · le indicazioni nell'elenco degli ingredienti figurino con lo stesso colore e con dimensioni e caratteri identici.

  13. Dott. Agronomo e Paesaggista MariantoniettaTudisco Norme di produzione Il metodo di produzione biologico implica che, nella produzione soltanto i prodotti che sono costituiti da sostanze enumerate negli allegati I e II possono essere utilizzati come prodotti fitosanitari, detergenti, concimi, ammendanti del terreno ed essi possono essere utilizzati unicamente nelle specifiche condizioni descritte negli allegati. Prodotti che non sono autorizzati possono essere utilizzati solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni: · quando sono essenziali per la lotta contro un organismo nocivo o una particolare malattia, per i quali non sono disponibili altre alternative biologiche, colturali, fisiche relative alla selezione dei vegetali e le condizioni della loro utilizzazione escludono qualsiasi contatto diretto con le sementi, i vegetali o i prodotti vegetali; tuttavia, nel caso di vegetali, il contatto diretto può aver luogo, ma soltanto al di fuori della stagione di crescita delle parti commestibili (frutti) fintantoché l'applicazione del prodotto non induce indirettamente la presenza di residui nelle parti commestibili e la loro utilizzazione non produce effetti inaccettabili per l'ambiente e non contribuisce a contaminarlo; · quando sono utilizzati per la concimazione o il trattamento del terreno e sono essenziali per esigenze nutritive specifiche dei vegetali che non possono essere soddisfatti con le tecniche di cui all'allegato I. Se del caso, per un prodotto che figura nell'allegato II possono essere precisati le condizioni di utilizzazione e i requisiti in materia di composizione e/o di solubilità, per garantire che lascino la minor quantità possibile di residui nelle parti commestibili delle colture e nei prodotti delle colture commestibili e che la loro incidenza sull'ambiente sia ridotta al minimo.

  14. Dott. Agronomo e Paesaggista MariantoniettaTudisco Indicazione di conformità al regime di controllo L'indicazione della conformità al regime di controllo può figurare unicamente sull'etichettatura dei prodotti che: · sono conformi alle disposizioni; · per l'intera durata delle operazioni di produzione e di preparazione sono stati soggetti al sistema di controllo; · sono condizionati e trasportati, fino al punto di vendita al minuto, in imballaggi chiusi; · recano sull'etichetta il nome, se del caso, il marchio depositato dell'organismo di controllo, il nome e l'indirizzo del produttore e del preparatore. Nell'etichettatura o nella pubblicità non possono essere contenute affermazioni che suggeriscano all'acquirente che l'indicazione di agricoltura biologica costituisce una garanzia di qualità organolettica, nutritiva o sanitaria superiore. Importazione da paesi terzi I prodotti importati da un paese terzo possono essere commercializzati unicamente quando sono originari di un paese terzo figurante in un elenco e sono stati controllati da un’organismo di controllo competente del paese terzo attestante che la partita indicata nel certificato è stata ottenuta in un sistema di produzione in cui sono applicate norme equivalenti a quelle europee.

  15. Dott. Agronomo e Paesaggista MariantoniettaTudisco Sistema di controllo Gli operatori che producono, preparano o importano da un paese terzo i prodotti ai fini della loro commercializzazione devono: · notificare tale attività all'autorità competente dello Stato membro in cui l'attività stessa è esercitata; la notifica comprende i dati ripresi nell'allegato IV; · assoggettare la loro azienda al regime di controllo. Gli Stati membri designano un'autorità o un organismo per la ricezione delle notifiche e instaurano un sistema di controllo gestito da una o più autorità di controllo designate e/o da organismi privati riconosciuti ai quali gli operatori che producono o preparano i prodotti debbono essere soggetti. Per l'attuazione del sistema di controllo affidato ad organismi privati, gli Stati membri designano un'autorità incaricata del riconoscimento e della sorveglianza di tali organismi. Per il riconoscimento di un organismo di controllo privato sono presi in considerazione gli elementi seguenti: · il piano tipo di controllo elaborato dall'organismo, contenente una descrizione particolareggiata delle misure di controllo che s'impegna ad imporre agli operatori che controlla; · le sanzioni che l'organismo prevede di imporre nei casi in cui si accertino irregolarità; · le risorse adeguate di personale qualificato e di attrezzature di carattere amministrativo e tecnico, nonché l'esperienza in materia di controllo e l'affidabilità; · l'obiettività dell'organismo di controllo nei confronti degli operatori da esso controllati. Quando un organismo di controllo è stato riconosciuto, l'autorità competente provvede a: · garantire l'obiettività dei controlli effettuati dall'organismo di controllo; · accertare l'efficienza dei controlli; · prendere conoscenza delle infrazioni accertate e delle sanzioni; · revocare il riconoscimento di un organismo di controllo qualora questo non soddisfi i requisiti o non sia più conforme. Gli organismi di controllo riconosciuti: · consentono all'autorità competente, ai fini d'ispezione, il libero accesso ai loro uffici e impianti, comunicano qualsiasi informazione e forniscono tutta la collaborazione ritenuta necessaria dall'autorità competente per l'adempimento degli obblighi ad essa incombenti; · trasmettono entro il 31 gennaio di ogni anno all'autorità competente dello Stato membro l'elenco degli operatori da essi controllati al 31 dicembre dell'anno precedente e le presentano una breve relazione annuale. L'autorità di controllo e gli organismi di controllo devono: · ove sia accertata un'irregolarità nell'applicazione delle disposizioni o nell'applicazione delle misure di cui all'allegato III, far sopprimere le indicazioni di metodo biologico per l'intera partita o per l'intera produzione interessata dall'irregolarità; · qualora venga accertata un'infrazione manifesta o avente effetti prolungati, ritirare all'operatore in questione il diritto di commercializzare prodotti con indicazioni concernenti il metodo di produzione biologico per un periodo da convenirsi con l'autorità competente dello Stato membro.

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