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Il patrimonio netto

Il patrimonio netto . Lezione: martedì, 6 marzo 2012. Il patrimonio netto - definizione. A – P = N Attivo – Passivo = Netto Patrimonio netto è valore di natura astratta, unica e indistinta (non abbinabile a specifiche attività o passività)

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Il patrimonio netto

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Presentation Transcript


  1. Il patrimonio netto Lezione: martedì, 6marzo 2012

  2. Il patrimonio netto - definizione A – P = N Attivo – Passivo = Netto Patrimonio netto è valore di natura astratta, unica e indistinta (non abbinabile a specifiche attività o passività) È possibile invece suddividerlo in parti ideali

  3. Art. 2424: Schema civilistico di SP: Patrimonio netto Sezione “Passivo” (avere dello SP) Patrimonio netto: I - CapitaleII - Riserva da soprapprezzo delle azioniIII - Riserve di rivalutazioneIV - Riserva legaleV - Riserve statutarieVI - Riserva per azioni proprie in portafoglioVII - Altre riserve, distintamente indicateVIII - Utili (perdite) portati a nuovoIX - Utile (perdita) dell'esercizioTotale

  4. I – Capitale (Definizione) Il capitale (sociale) indica la porzione di patrimonio netto che ha origine in sede di costituzione, con la sottoscrizione dei soci. Il CS coincide con il PN solo nella fase iniziale E’ il valore in denaro dei conferimenti effettuati dai soci Capitale è componente stabile e indisponibile del PN Tutela di terzi

  5. I – Capitale (nelle SpA) Il capitale sociale minimo delle S.p.A. non può essere inferiore a 120.000 € (cc 2327) Nelle Società per azioni il capitale corrisponde al valore nominale del totale delle azioni sottoscritte. Es: valore nominale azione 50,00 € Capitale sociale 120.000 € N. Azioni = 120.000 / 50,00 = 2.400

  6. I – Capitale (tutela di terzi) In quanto tutela di terzi, nel caso in cui si verifichi una perdita, il codice civile (artt. 2433, 3°c e 2436) dispone che non si possano distribuire utili fino a reintegro capitale o sia ridotto in misura corrispondente. Inoltre: Le variazioni in aumento o in riduzione del capitale sono sottoposte a specifici obblighi di comunicazione (artt. 2444 e 2445)

  7. I – Capitale (variazioni) Il capitale sociale può variare (in aumento o in diminuzione) solo mediante modificazioni dell’atto costitutivo, deliberate dall’assemblea straordinaria ed iscritte nel registro delle imprese

  8. I – Capitale (aumento) L’aumento di capitale avviene mediante: Conferimento di nuove attività da parte dei soci. Si applica diritto di opzione, che consiste nella facoltà, riconosciuta a ciascun socio, di essere preferito, rispetto a terzi estranei, nella sottoscrizione di nuove azioni (in proporzione a quelle già possedute)

  9. I – Capitale (aumento) L’aumento di capitale avviene mediante: Trasferimento in conto capitale di riserve o fondi disponibili: Avviene mediante: aumento del valore nominale delle azioni in circolazione assegnazione gratuita di nuove azioni.

  10. I – Capitale (Riduzione per perdite) Art. 2446 cc: Se capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, convocazione “senza indugio” dell’assemblea per opportuni provvedimenti. Se, entro esercizio successivo, la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l’assemblea ordinaria o il consiglio di sorveglianza che approva il bilancio, deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate oppure … tribunale per chiedere riduzione capitale.

  11. I – Capitale (Riduzione per perdite) Art. 2447 cc: Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo legale (es. 120.000 € per le SpA), gli amministratori (il consiglio di gestione o consiglio di sorveglianza) devono senza indugio convocare l’assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della società.

  12. I – Capitale (Riduzione per perdite) Il caso contemplato dal cc riguarda una perdita di ammontare tale da superare tutte le altre poste del PN (utili portati a nuovo e riserve). Si coprono le perdite prima con gli utili portati a nuovo e con le riserve (in ordine gerarchico decrescente) e poi, se la perdita residua supera il terzo del capitale e non risulta diminuita entro l’esercizio successivo, si ha l’obbligo di procedere alla riduzione del capitale.

  13. IV – Riserva legale Riserva legale è riserva di utili (cioè accantonati, non distribuiti) prevista dall’art. 2430, 1°c): Dagli utili netti annuali deve essere dedotta una cifra corrispondente almeno alla ventesima parte di essi per costituire una riserva, fino a che questa non ha raggiunto il quinto del capitale sociale. Riserva legale è indisponibile se diminuisce, va reintegrata.

  14. V – Riserve statutarie Riserve statutarie sono riserve di utili che vanno accantonate in esecuzione degli eventuali obblighi previsti dagli statuti societari, che di solito indicano anche: modalità accantonamento ammontare massimo riserva destinazione Es: rischi generici o specifici ma improbabili.

  15. VIII – Utili (perdite) portati a nuovo Accoglie risultati economici (utili o perdite) prodotti negli esercizi precedenti, non ancora destinati (sorta di riserva facoltativa) ATTN! Perdite sono componente negativa di patrimonio netto

  16. IX – Utili (perdite) dell’esercizio Accoglie risultato economico dell’esercizio come risulta dal conto economico alla posta 23. Utile (perdita) dell’esercizio. Utili possono essere distribuiti se: Delibera assemblea Dividendi su azioni solo su utili conseguiti e risultati dal bilancio regolarmente approvato NO distribuzione, se perdita del capitale, fino a reintegro

  17. Bibliografia Santesso E., SòsteroU., Il bilancio, Il Sole 24 ORE, 2008, Milano

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