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La Sicurezza della Scuola… o la Scuola della Sicurezza?

La Sicurezza della Scuola… o la Scuola della Sicurezza?. Corso per Dirigenti Scolastici Torino 17.1.2011. Assegnare un’ alta priorità all’esame del “dossier sicurezza”. Le strutture e gli impianti devono essere sicuri

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La Sicurezza della Scuola… o la Scuola della Sicurezza?

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Presentation Transcript


  1. La Sicurezza della Scuola… o la Scuola della Sicurezza? Corso per Dirigenti Scolastici Torino 17.1.2011 CALCAGNO

  2. Assegnare un’altapriorità all’esame del “dossier sicurezza” CALCAGNO

  3. Le strutture e gli impianti devono essere sicuri Non è sufficiente osservare - anche se va fatto - solo le prescrizioni e le formalità di carattere procedurale CALCAGNO

  4. Un duplice rischio per il dirigente • come datore di lavoro • come persona fisica esposta ai rischi per l’incolumità CALCAGNO

  5. Il dirigente è individuato come datore di lavoro • dalle norme su sicurezza e privacy • dalla giurisprudenza della Cassazione CALCAGNO

  6. La sicurezza delle scuole dipende quasi esclusivamente dalla strutturain cui il lavoro scolastico si svolge. Occorre pertanto concentrarsi prioritariamente sull'edificio e sui suoi impianti. CALCAGNO

  7. Importanza del sopralluogo diretto degli edifici (con l’assistenza di RSPP–Responsabile del Ser-vizio di Prevensione e Protezione-e RLS – Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza): • da effettuare nei primissimi giorni e in tutti i plessi; • da documentare (appunti personali, foto). Immaginare le possibili situazioni di pericolo e valutare le eventuali contromisure CALCAGNO

  8. Analisi delle principali criticità • Edificio non idoneo (p.es., mancanza di scala antincendio e/o uscite di sicurezza); • Illuminazione insufficiente/adeguata; • Sedie non ergonomiche; • Mancanza di personale formato; • Ruoli e funzioni non ben definite; CALCAGNO

  9. Analisi delle principali criticità • Orario di servizio che non garantisce la presenza costante di personale formato, se presente nell’istituto, nelle varie emergenze; • Mancanza disegnaletica o segnaletica non adeguata e ben visibile; • Mancanza /Inadeguatezza di mezzi per la prevenzione e il Pronto intervento; • Mancanza o non aggiornamento del Piano di evacuazione; controllare svolgimento esercitazioni • Planimetrie poco leggibili o non presenti in tutti i locali. CALCAGNO

  10. Ogni utilizzo di risorse comporta l’assunzione di rischi Il rischio è la probabilità che si verifichino eventi che producano danni a persone o cose per effetto di una fonte (pericolo) CALCAGNO

  11. I rischi che danno luogo a responsabilità civile (p.es. i danni cagionati a terzi da comportamenti illeciti degli alunni) possono essere trasferiti mediante stipula di un contratto di assicurazione della RCT. CALCAGNO

  12. La gestione dei rischi (risk management) • i rischi vanno individuati e gestiti • possibilmente evitati • o trasferiti a terze parti (assicurazione) • quanto meno, vanno ridotti i loro effetti negativi CALCAGNO

  13. In caso di evento dannoso si ha responsabilità dell’amministrazione scolastica e del personale (soprattutto dirigenti e docenti) il medesimo evento può dare origine a più forme di responsabilità, che si sovrappongono: • penale • da illecito amministrativo • civile • amministrativa e contabile • disciplinare CALCAGNO

  14. “Il Codice della privacy e le scuole” Decreto legislativo n. 196/2003 in relazione agli adempimenti delle scuole CALCAGNO

  15. Il Dirigente dell’istituzione Scolastica Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il Codice in materia di protezione di dati personali, e segnatamente gli artt. 34 ss., nonché l’allegato B del suddetto d.lgs., contenente il Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza. Considerato che l’Istituzione Scolastica…., con sede in Via…., città…. in quanto dotata di un autonomo potere decisionale, ai sensi dell’art.28 del d.lgs. n. 196 del 2003, deve ritenersi titolare del trattamento di dati personali; Atteso che la suddetta Istituzione scolastica è tenuta a prevedere ed applicare le misure minime di sicurezza di cui agli artt. 31 e ss. del d.lgs. n.196 del 2003, adotta il presente DOCUMENTO PROGRAMMATICO DELLA SICUREZZA CALCAGNO

  16. SALUTE(Art. 2, c. 1, lett. o), T.U.S.) E’ STATO INTRODOTTO IL CONCETTO DI “SALUTE”, CORRISPONDENTE ALLA DEFINIZIONE DELL’ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITA’ (O.M.S.): <<Salute>>: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un’assenza di malattia o d’infermità CALCAGNO

  17. …di cosa…o chi mi devo “preoccupare”? ..me stesso…. I consulenti Enti Locali ASL Spresal CALCAGNO

  18. 1. Il DS come datore di lavoro, dirigente e relativi adempimenti 2. Nomina delle figure preposte alla sicurezza e degli addetti all’emergenza 3. Formazione di RSPP e ASPP, RLS, preposti 4. La valutazione dei rischi 5. Il Documento di valutazione dei rischi 6. Informazione, formazione dei lavoratori 7. Didattica della sicurezza rivolta agli allievi 8. Sorveglianza sanitaria e nomina del medico competente 9. Emergenze 10. Rapporti con gli enti locali 11. Igiene dell’ambiente di vita scolastico 12. Infortuni, gestione del rapporto assicurativo Normativa CALCAGNO

  19. Datore di Lavoro Con riferimento al D.lgs. 165/2001 si citano in particolare i commi 2 e 4 che così recitano: 2. Il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati deI servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. 4. Nell'ambito delle funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche, spetta al dirigente l'adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale. CALCAGNO

  20. Circa l’individuazione in ambito scolastico, occorre fare riferimento al Decreto Ministeriale 21 giugno 1996, n. 292, che all’art. 1 comma c), per le istituzioni scolastiche dipendenti dal Ministero della Pubblica Istruzione, individua il “datore di lavoro”, nel “Capo della Istituzione Scolastica ed Educativa Statale”. CALCAGNO

  21. Per datore di lavoro, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lettera b) del D.lgs. 81/08, nelle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. CALCAGNO

  22. Inoltre, in funzione delle loro attribuzioni, possono essere individuati come dirigenti quei soggetti, quali ad esempio i vicari del Dirigente scolastico e il responsabile di plesso quando, per incarico formale o di fatto, esercitano funzioni di organizzazione e vigilanza dell’attività lavorativa. I Dirigenti CALCAGNO

  23. 1.3 I preposti La figura del «preposto» è definita dall’art. 2 del comma 1, lettera e) del D.lgs. 81/08 persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa; Si ritiene che possano essere individuatati come preposti quei soggetti, quali ad esempio gli insegnanti, sia teorici che tecnico-pratici, e gli assistenti tecnici nei confronti degli allievi solo nel caso in cui gli stessi facciano uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali, che per delega formale o di fatto svolgano funzioni che rientrano nella definizione sopra riportata. CALCAGNO

  24. La Corte di Cassazione, IV Sez. pen. - Sentenza 8 febbraio 2008, n. 6277 ha infine chiarito che: “i collaboratori del datore di lavoro sono, al pari di quest'ultimo, da considerare, per il fatto stesso di essere inquadrati come dirigenti o preposti e, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, destinatari iure proprio dell'osservanza dei precetti antinfortunistici, indipendentemente dal conferimento di una delega ad hoc”. CALCAGNO

  25. L’articolo 16 del D.lgs. 81/08 disciplina la Delega di funzioni stabilendo quanto segue: La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni: a) che essa risulti da atto scritto recante data certa; b)che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate; e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto. CALCAGNO

  26. “lavoratore”, può essere a titolo esemplificativo ricondotto alle seguenti figure professionali: • i docenti • il personale amministrativo • il personale tecnico •il personale collaboratore scolastico. CALCAGNO

  27. …e gli alunni? L’equiparazione opera nei periodi in cui gli allievi siano effettivamente applicati alle strumentazioni e ai laboratori in questione anche durante le prove di esame. CALCAGNO

  28. Il Decreto Legislativo 81/08 pone a carico del Datore di lavoro, dei Dirigenti e dei preposti diversi obblighi. In particolare, ai sensi dell’art. 17 comma 1 del D.lgs. 81/08, il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: 1. la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento (DVR) previsto dall’art. 28; 2. la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP). CALCAGNO

  29. Al datore di lavoro e ai dirigenti (nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali loro affidati) spettano, tra gli altri, gli obblighi indicati nell’art. 18 del D.lgs. 81/08. • Tra questi i principali si possono così riassumere: • designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza; • nominare l’addetto/addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione nel caso in cui l’RSPP sia un soggetto esterno alla propria Scuola; • - fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il RSPP ed il medico competente, ove presente; CALCAGNO

  30. prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; • richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione; • adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37 nei confronti dei lavoratori (compresi gli studenti che facciano uso di laboratori,attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali); CALCAGNO

  31. fornire un’adeguata e specifica formazione ed un aggiornamento periodico ai dirigenti e ai preposti; - assicurare una formazione particolare al RLS; - elaborare il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI) di cui all’art. 26. - consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all’articolo 50; - nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all’articolo 35; - aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione; - vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità. CALCAGNO

  32. …anche il lavoratore è diretto destinatario di obblighi, penalmente sanzionati, indicati al comma 2 dell’articolo 20 del decreto 81: CALCAGNO

  33. contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; • osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; • utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza; • utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; • segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le efficienze delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; CALCAGNO

  34. non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; • non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; • partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro; • sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente. CALCAGNO

  35. La formazione di dirigenti e preposti Il Datore di lavoro deve assicurare la formazione e l’aggiornamento periodico previsti dall’art. 37 comma 7 D.lgs. 81/08 in relazione a: 1. principali soggetti coinvolti e relativi obblighi; 2. definizione e individuazione dei fattori di rischio; 3. valutazione dei rischi; 4.individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione. Al momento la norma non definisce la durata di tali moduli di formazione ed aggiornamento , ma in questa sede si ritiene di indicare una durata minima di 16 ore di formazione base e di 4 ore annue di aggiornamento. CALCAGNO

  36. Elezione/Designazione e formazione del Rappresentante dei Lavoratori per laSicurezza (RLS) In assenza della RSU il RLS è eletto dai lavoratori al loro interno, così come previsto dall’art. 47 comma 4 ultimo periodo del D.lgs. 81/08. Il numero minimo dei RLS è determinato in base al numero di lavoratori (ai sensi all’articolo 4 del D.lgs. 81/08 non si conteggiano nel numero dei lavoratori gli studenti), secondo il seguente schema: 1. un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori; 2. tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori; 3. sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori. CALCAGNO

  37. DVR Dlgs 81 art. 28 CALCAGNO

  38. In tale documento sono preliminarmente ribadite le definizioni dei termini: “pericolo”, “rischio” e “valutazione del rischio”, così come accettati a livello comunitario: • pericolo: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore (per esempio materiali o attrezzature di lavoro, metodi e pratiche di lavoro, ecc.) avente il potenziale di causare danni; • rischio: probabilità che sia raggiunto il limite potenziale di danno nelle condizioni di impiego, ovvero di esposizione di un determinato fattore; • valutazione del rischio: procedimento di valutazione della possibile entità del danno, quale conseguenza del rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori nell’espletamento delle loro mansioni, derivante dal verificarsi di un pericolo sul luogo di lavoro. CALCAGNO

  39. La valutazione dei rischi Ecco quindi che il dirigente scolastico, quale datore di lavoro, è tenuto ad eseguire un’accurata valutazione di tutti i rischi presenti nella sua scuola: la valutazione deve essere dettagliata e puntuale, intervenendo “reparto per reparto”, mansione per mansione, macchina per macchina, locale per locale. Vanno considerati e previsti non solo i rischi più evidenti, ma anche quelli potenziali, e quelli derivanti da comportamenti “non corretti ma ragionevolmente possibili o prevedibili”. CALCAGNO

  40. ELENCO INDICATIVO DEI CONTENUTI DEL DVR • notizie generali della scuola (caratteristiche della struttura, impianti ecc) • funzionigramma • organigramma relativo alla sicurezza • criteri adottati per la valutazione dei rischi • documentazione obbligatoria: verifica degli adempimenti di legge • analisi del fenomeno infortunistico • identificazione dei luoghi di lavoro • identificazione dei pericoli e rischi presenti • valutazione dei rischi • programma di prevenzione e protezione (crono- programma) • programma di mantenimento nel tempo dei livelli di sicurezza • dispositivi di protezione individuale (DPI) • programma di informazione e formazione • ricostruzione del ciclo lavorativo, layout della scuola e mansioni svolte dagli operatori • squadre di emergenza ed antincendio – piano di emergenza • organizzazione e gestione del primo soccorso ….allegati…. CALCAGNO

  41. Le revisioni del DVR Il DVR deve essere aggiornato ogni qual volta ricorrano le condizioni previste dall’art. 29 comma 3 del Dlgs 81/08. Nella tabella sono esemplificate alcune variazioni che comportano la revisione del DVR. CALCAGNO

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  43. CALCAGNO

  44. Allegati al DVR Nomine: RSPP ASPP RLS MEDICO competente Elenco dei DPI e Ricevuta di Consegna al personale Addetti PS, Antincendio: designazioni, attestati formazione per i corsi antincendio e PS (no obbligo) Procedure e lettere di richiesta ai Comuni:dal DS Parere per CPI o CPI: dal comune o almeno richiesta del DS Elenco documenti richiesti ai Comuni ed elenco documenti ottenuti CALCAGNO

  45. Rischio Incendio • In ambito scolastico le norme per la prevenzione incendi per l’edilizia scolastica sono • dettate dal D.M. del 26.08.92. • Nella gestione ordinaria dell’attività scolastica è, comunque, obbligo del dirigente effettuare la valutazione e graduazione del rischio incendio secondo le previsioni del DM • 10.03.1998 che, salvo peculiari specificità, suddivide le scuole nelle classi di rischio • riportate in tabella. • Tale graduazione, dipende quindi dalle dimensioni del plesso scolastico ed è fondamentale ai fini della formazione degli addetti alla lotta antincendio (tabella 8) per i • quali è obbligatorio l’esame di idoneità tecnica, rilasciato dai VVF, nei casi in cui operino in plessi scolastici con presenze contemporanee superiori a 300 persone. • Graduazione del rischio incendio Tipo di scuole per affollamento Durata del corso per gli addetti alla lotta incendi • Basso scuole fino a 100 persone presenti 4 ore • Medio: scuole con numero di persone comprese fra 100 e 1000 8 ore • Alto Scuole con oltre 1000 persone presenti 16 ore. CALCAGNO

  46. CPI Certificato Prevenzione Incendi Attribuzione di titolarità delle procedure delle pratiche finalizzate all’acquisizione del certificato di prevenzione incendi. Parere dell’ Avvocatura dello Stato Roma 13.12.2011 …ne deriva che fra ente locale e Dirigente Scolastico spetti al primo, in via esclusiva, fare istanza di rilascio del CPI…. …rif art. 5 al DM 29.9.98 n. 382 il Dirigente Scolastico é esonerato da qualunque responsabilità laddove riscontrata una qualunque deficienza nella struttura scolastica (ivi compresa la mancanza del CPI) abbia provveduto alla segnalazione all’Ente proprietario. CALCAGNO

  47. La somministrazione dei farmaci a scuola La somministrazione dei farmaci agli studenti durante l’orario scolastico può avvenire solo per i farmaci salvavita o indispensabili, con puntuale prescrizione medica e nei casi autorizzati dai genitori. La somministrazione deve essere tale da poter essere effettuata anche da personale non specializzato senza prevedere procedure sanitarie specialistiche o invasive (es. somministrazione per via iniettiva). Il dirigente scolastico, a seguito della richiesta di somministrazione di farmaci presentata dai genitori, deve espletare i seguenti adempimenti: - individuare all’interno della scuola un luogo fisico idoneo ove somministrare e conservare i farmaci, che andranno sempre custoditi in armadietto chiuso a chiave (con chiave reperibile). All’uopo sarebbe opportuno sentire anche il parere del medico competente sul luogo da destinare per la custodia dei farmaci, onde evitare disguidi con gli ausili e presidi per il primo soccorso; CALCAGNO

  48. Rapporti con gli Enti Locali Auspicabile che i piani di intervento siano predisposti sulla base di soluzioni concordate ad esempio in seguito a sopralluoghi congiunti e frutto delle varie professionalità che necessariamente dovranno essere presenti all’interno dei rispettivi servizi di prevenzione, passando attraverso il coinvolgimento dei lavoratori e dei loro rappresentanti. Al riguardo il DM 29 settembre 1998 n. 382, all’articolo 5, ricorda che, in ambito scolastico, “il datore di lavoro, ogni qualvolta se ne presentino le esigenze, deve richiedere agli enti locali la realizzazione degli interventi a carico degli enti stessi; con tale richiesta si intende assolto l'obbligo di competenza del datore di lavoro medesimo (secondo quanto ora previsto dall’articolo 18, comma 3 del decreto 81/08). CALCAGNO

  49. ESEMPIO di COMUNICAZIONE ENTI LOCALI • A CARICO DELLA SCUOLA • Fissare i sopraluce della sala professori e relativo antibagno • Porre planimetria antibagno sala professori • Porre una terza fascia antiscivolo per ogni gradino delle scale interne ed esterne • Posizionare una pedana all’uscita di emergenza corridoio centrale piano terreno • Segnalare inciampo all’ingresso della palestra RICHIESTA AL COMUNE • Sostituire vetri portineria ( postazione collaboratori scolastici) • Verifica e sostituzione luci di emergenza • Verificare idoneità delle porte antincendio CALCAGNO

  50. Il datore di lavoro committenteal fine di promuovere la cooperazione e il coordinamento di cui sopra, deve elaborare un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze, ovvero il cd “DUVRI” documento unico di valutazione dei rischi interferenziali. Il datore di lavoro NON committente deve pretendere la redazione e la consegna del DUVRI…. CALCAGNO

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