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Milano, 28 dicembre 2009

Convenzioni per l’Assicurazione della Responsabilità Professionale del Personale Medico e non Medico Amministratori e Dipendenti delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale della Toscana LLOYD’S. Milano, 28 dicembre 2009. Premessa. La Responsabilità Professionale del Medico Ospedaliero

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Milano, 28 dicembre 2009

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Presentation Transcript


  1. Convenzioni per l’Assicurazione della Responsabilità Professionale del Personale Medico e non Medico Amministratori e Dipendenti delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale della Toscana LLOYD’S Milano, 28 dicembre 2009

  2. Premessa La Responsabilità Professionale del Medico Ospedaliero La responsabilità professionale del medico ospedaliero è stata negli anni oggetto di una continua evoluzione giurisprudenziale. Da circa un decennio la Suprema Corte ha tuttavia individuato nel “contratto sociale” la fonte giuridica di tale responsabilità che sussiste nei confronti del paziente anche in assenza di un rapporto contrattuale diretto. In forza di tale orientamento il medico, nell’esercizio della propria attività presso l’Ente di appartenenza, assume l’obbligo di eseguire prestazioni medico-sanitarie di varia natura che, in caso di errori od omissioni, potrebbero essere fonte di responsabilità per il medesimo.

  3. Le tutele Assicurative e Contrattuali del Medico Ospedaliero La responsabilità professionale del medico è generalmente tutelata dall’Azienda di appartenenza tramite la stipulazione di polizze assicurative per la colpa lieve, ovvero nella Regione Toscana attraverso la “Gestione diretta del rischio per responsabilità civile” in base alla Deliberazione n° 1203 del 21 dicembre 2009. Ai sensi dell’art. 21, 1° comma del CCNL della Dirigenza Medica Pubblica dette tutele, che si intendono estese anche all’attività libero professionale intramoeniale, sono tuttavia soggette ad una specifica rivalsa qualora il danno al paziente sia la conseguenza di atti od omissioni riconducibili a colpa grave del professionista. Per effetto delle disposizioni contenute nell’art. 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2007 (legge Finanziaria per il 2008) gli Enti e le Aziende Pubbliche non possono intervenire per colmare tale lacuna, stipulando direttamente l’assicurazione, pena l’applicazione di onerose sanzioni inclusa la nullità del contratto assicurativo stesso.

  4. La Soluzione Assicurativa per il Personale del SSR della Toscana In base alle motivazioni precedentemente esposte è necessario che le polizze di colpa grave siano stipulate direttamente dal personale ed a tal fine Marsh ha verificato le migliori disponibilità di mercato e, d’intesa con i principali Sindacati del Personale Medico e del Comparto, sono state individuate ed attivate due convenzioni che possono rispondere alle aspettative più esigenti della classe medica e sanitaria. I principali vantaggi di questa nuova impostazione sono i seguenti: • Possibilità di adesione da parte di tutti gli operatori del Servizio Sanitario Nazionale: Amministratori, Medici Dipendenti, Universitari e Convenzionati, altro Personale Sanitario Dirigente e del Comparto nonché tutto il restante personale. • Contraenza diretta da parte del singolo Assicurato con applicazione dei principi di personalità dell’Assicurazione e portabilità del Contratto. • Massimale individuale di €. 5.000.000,00 per Assicurato, nessuna franchigia. • Pagamento del premio attraverso l’Ente di Appartenenza che assume unicamente il unico ruolo di ente collettore. • Scelta tra 2 differenti opzioni di copertura, compresa (Convenzione Groupama) od esclusa (Convenzione Lloyd’s) l’azione diretta del paziente per colpa grave.

  5. Oggetto delle Convenzioni Lloyd’s La Convenzione, stipulata con i Lloyd’s di Londra, ha per oggetto il solo rischio della rivalsa per colpa grave e dunque è attiva per la copertura la copertura del danno erariale a seguito di condanna definitiva da parte della Corte dei Conti. L’Assicurazione si attiva nel caso in cui durante il periodo di decorrenza della Polizza venga portata a conoscenza dell’assicurato l’inchiesta della Corte dei Conti o l’intenzione dell’Azienda Sanitaria di rivalersi nei suoi confronti. L’operatività temporale prevede 10 anni di retroattività in relazione ad eventi non noti all’Assicurato secondo la formulazione della clausola claims made contenuta in polizza. In caso di quiescenza l’Assicurazione prosegue automaticamente per un periodo di 2 anni decorrente dalla scadenza. L’Assicurazione è soggetta ad alcune limitazioni: pertanto è molto importante leggere attentamente l’intero contratto assicurativo.

  6. Oggetto della Convenzione Groupama La Convenzione, stipulata con Groupama, ha per oggetto sia l’azione diretta del terzo danneggiato, sia il rischio della rivalsa per colpa grave e dunque è operante a seguito di condanna definitiva per colpa grave da parte della Autorità Giudiziaria Ordinaria, Civile o Penale e della Corte dei Conti. L’Assicurazione si attiva nel caso in cui durante il periodo di decorrenza della Polizza venga portata a conoscenza dell’assicurato la richiesta di risarcimento del terzo o l’inchiesta della Corte dei Conti o l’intenzione dell’Azienda Sanitaria di rivalersi nei suoi confronti. L’operatività temporale prevede 5 anni di retroattività decorrenti dal 31 luglio 2009 in relazione ad eventi non noti all’Assicurato secondo la formulazione della clausola claims made contenuta in polizza. In caso di quiescenza l’Assicurazione prosegue per un periodo di 5 anni a fronte del pagamento di una ulteriore annualità di premio. L’Assicurazione è soggetta ad alcune limitazioni: pertanto è molto importante leggere attentamente l’intero contratto assicurativo.

  7. Categorie Assicurative e Premidella Convenzione Lloyd’s

  8. Categorie Assicurative e Premidella Convenzione Groupama

  9. Modalità di attuazione della copertura • Le convenzioni sono state attivate con effetto dalle ore 24 del 31/12/09 e scadenza annuale ciascun successivo 31/12 (prima annualità 31/12/09 – 31/12/10) • Le singole applicazioni hanno durata annuale senza tacito rinnovo • Per la prima attivazione della copertura l’Assicurato dovrà: • Compilare quanto prima possibile il modulo di adesione e rilasciare le dichiarazioni richieste, • Consegnare entro il 31 gennaio 2010 il modulo compilato all’Azienda di Appartenenza, • Le Aziende trasmetteranno, per il tramite di Marsh, entro il 28 Febbraio 2010, i moduli compilati dal personale agli Assicuratori, • Le Aziende trasmetteranno a Marsh entro il 10 febbraio 2010 i premi raccolti mediante ritenuta sulle competenze del personale, • Al completamento di queste attività Gli Assicuratori rilasceranno i Certificati di Assicurazione individuali.

  10. www.marsh.it

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