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Prevenzione e gestione della sicurezza negli edifici scolastici

Prevenzione e gestione della sicurezza negli edifici scolastici. Vignetta di Altan. Torino 4.6.2010. Aldo GARBARINI. Una nuova cultura.

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Prevenzione e gestione della sicurezza negli edifici scolastici

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  1. Prevenzione e gestione della sicurezza negli edifici scolastici Vignetta di Altan Torino 4.6.2010 Aldo GARBARINI

  2. Una nuova cultura La salute non va intesa più solo come semplice “assenza di malattia o di infermità” ma anche come “benessere” che comprende e riassume la “pienezza” e l’appagamento dell’individuo nel lavoro. L’obiettivo della nuova sicurezza diventa, di conseguenza, quella di monitorare e migliorare la condizione del lavoratore nelle diverse dimensioni della salute (fisica, mentale e relazionale).

  3. Una nuova cultura Nella nuova nozione di salute rientrano quindi vari concetti: • la salute come “benessere” • il benessere in senso fisico • il benessere in senso mentale • il benessere in senso sociale In termini più concreti la salute del lavoratore non va preservata solo da infortuni, ma va tutelata rispetto a tutto ciò che può ledere la psiche della persona del lavoratore e da tutto ciò che può compromettere la socializzazione dell’individuo nel sistema lavorativo

  4. Le misure generali di tutela • la valutazione di tutti i rischi • la programmazione della prevenzione • l’eliminazione di tutti i rischi o, almeno, la loro riduzione al minimo • l’informazione e la formazione adeguata • istruzioni adeguate ai lavoratori • la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso • la limitazione al minimo dei lavoratori esposti al rischio • la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto a quelle individuali • l’allontanamento del lavoratore dall’esposizione al rischio • la partecipazione e consultazione

  5. Le misure generali di tutela • il controllo sanitario dei lavoratori (non più solo in funzione di rischi specifici) • il divieto di attribuire oneri finanziari sui lavoratori relativamente all’attuazione delle misure generali di tutela • uso di segnali di avvertimento e di sicurezza • la programmazione delle misure opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza • la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità all’indicazione dei fabbricanti

  6. La “logica” di fondo della sicurezza Partendo dalla nozione di “salute” contenuta nel decreto: • definizione ed implementazione di un’adeguata struttura organizzativa per la sicurezza • analisi e valutazione professionale dei rischi • individuazione delle misure di prevenzione e protezione • definizione di un programma di miglioramento della sicurezza lavorativa • attuazione del miglioramento

  7. Prevenzione e protezione Si tratta di due distinte attività o pratiche, organizzate allo scopo di eliminare o ridurre al minimo i rischi per quella di “prevenzione” e di contenere o ridurre al minimo gli effetti di un evento dannoso che già si è manifestato per quella di “protezione”.

  8. Il sistema aziendale di protezione Nel sistema aziendale di protezione si tratta di predisporre ed organizzare mezzi, risorse e sistemi atti a neutralizzare o ridurre al minimo possibile l’effetto di eventi nocivi che si possono manifestare • La scelta operativa di mezzi e sistemi sarà consequenziale ed agevolata dalle norme tecniche di settore • L’organizzazione degli interventi (dalla segnalazione o allarme, fino all’eventuale evacuazione e rientro) dovrà avvenire secondo il piano di emergenza appositamente predisposto, sperimentato, adattato ad ogni variazione significativa, noto a tutto il personale, esposto ad uso di tutti e gestito da lavoratori incaricati (siano essi responsabili dell’emergenza, coordinatore di settore o lavoratore incaricato) i quali abbiano seguito un apposito percorso formativo espressamente previsto dalle norme legislative

  9. Testo Unico sulla salute esicurezza sul lavoro si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici e a tutte le tipologie di rischio (art. 3 comma 1)

  10. Testo Unico sulla salute esicurezza sul lavoro Art.3 comma 2 Nei riguardi [...] delle università, [...], negli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado [...] le disposizioni del decreto sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative, individuate entro e non oltre ventiquattro mesi dall’entrata in vigore del presente decreto legislativo con decreti emanati [...] dai Ministri competenti.

  11. Datore di lavoro: definizione È il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore Comunque il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha una responsabilità dell’organizzazione stessa [...] Nelle pubbliche amministrazioni [...] per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa

  12. Il datore di lavoro nella scuola D.M. 21 giugno 1996 n.292 Ai fini ed agli effetti del D.Lgs 626/1994 il datore di lavoro viene individuato nei Capi delle istituzioni scolastiche

  13. Il datore di lavoro nella scuola D.M. 29 settembre 1998, n. 382 “Regolamento recante norme per l’individuazione delle particolari esigenze negli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, ai fini delle norme contenute nel D.Lgs. 19.9.1994, n.626, e successive modifiche e integrazioni”, che conferma quanto disposto dal Decreto Ministeriale n. 292 1) il datore di lavoro, ogni qual volta se ne presentino le esigenze, deve richiedere agli enti locali la realizzazione degli interventi a carico degli stessi, ai sensi dell’articolo 4, comma 12, primo periodo, del D.Lgs. n. 626, con tale richiesta si intende assolto l’obbligo di competenza del datore di lavoro medesimo 2) nel caso in cui il datore di lavoro, sentito l’eventuale responsabile del servizio di prevenzione e protezione, ravvisi grave ed immediato pregiudizio alla sicurezza ed alla salute dei lavoratori e degli allievi adotta sentito lo stesso responsabile, ogni misura idonea a contenere o eliminare lo stato di pregiudizio, informandone contemporaneamente l’ente locale per gli adempimenti di obbligo. 3) l’autorità scolastica competente per territorio promuove ogni opportuna iniziativa di raccordo e di coordinamento tra le istituzioni scolastiche ed educative e gli enti locali ai fini dell’attuazione delle norme del presente decreto.

  14. Il datore di lavoro nella scuola Le scuole sono in realtà “luoghi di lavoro” con “due datori di lavoro”: • il proprietario dei locali, tenuto a fornire strutture ed impianti a norma (antincendio, per l’accoglienza dei diversamente abili, ecc.) e a garantire le necessarie manutenzioni ordinarie e straordinarie • il dirigente scolastico gestore ed organizzatore di un ambiente idoneo all’apprendimento

  15. Datore di lavoro: compiti Obblighi NON delegabili Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: a) valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento b) Designazione del RSPP Tutte le altre incombenze (art.18) possono essere trasferite ai collaboratori del datore di lavoro

  16. La delega Lo strumento di carattere organizzativo e giuridico per determinare il trasferimento di funzioni è la delega. La delega è da un lato organizzativa perché il datore di lavoro definisce i distinti ruoli dei vari collaboratori, ma è, dall’altro lato, anche di natura giuridica in quanto l’avvenuta delega determina non solamente il trasferimento delle funzioni in capo ad un soggetto diverso dal datore di lavoro, ma, altresì, effetti giuridici sulla responsabilità, nel senso che soggetto destinatario delle sanzioni, per le infrazioni legate a queste funzioni trasferite, diventa il delegato. L’attivazione di una regolare delega non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro La delega deve: • risultare da atto scritto recante data certa • individuare un delegato in possesso di tutti i requisiti di professionalità e di esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate • attribuire al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate • dare al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate • essere connotata da adeguata e tempestiva pubblicità

  17. Dirigente: definizione Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa

  18. Preposto: definizione Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa

  19. Responsabile del servizio di prevenzione e protezione: definizione Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi

  20. Servizio di prevenzione e protezione dai rischi Insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori C.M. 4 maggio 2001 n.979 “Sicurezza nelle scuole: ripartizione finanziamenti”, che assicura alle scuole le risorse per la formazione dei responsabili del servizio di prevenzione e protezione e delle cosiddette “figure sensibili” addette al primo soccorso ed alle emergenze

  21. Rappresentante dei Lavoratoriper la Sicurezza (RLS): definizione Persona eletta o designata in ogni ambiente di lavoro per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro Il Rappresentante per la Sicurezza dei Lavoratori in tutte le unità scolastiche è eletto nei modi previsti dall’Accordo quadro 10-7-1996 e dall’art. 58 del CCNI 31.08.99. Qualora non possa essere individuato, la RSU designa altro soggetto disponibile tra i lavoratori della scuola. Ove successivi Accordi quadro modificassero in tutto o in parte la normativa contrattuale anzidetta, questa dovrà ritenersi recepita previo confronto con le OO.SS del comparto scuola. (Rif. CCNL relativo al personale del comparto scuola per il quadriennio normativo 2006-2009)

  22. Lavoratore: definizione Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione È equiparato al lavoratore l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari, nonchè il partecipante a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali

  23. Valutazione dei Rischi Valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nella scuola, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza

  24. Documento di valutazione dei rischi Il documento deve avere data certa e contenere: • relazionesu tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori specificando i criteri utilizzati per la valutazione degli stessi • misuredi prevenzione e protezione attuate e DPI adottati • programmadelle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza

  25. Documento di valutazione dei rischi • nominativo del RSPP, del RLS, del Medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio • individuazione dellemansioniche eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e esperienza.

  26. La normativa scolastica di riferimento Le disposizioni normative e in ultimo l’articolo 3 della Legge 11 gennaio1996, n. 23 “Norme per l’edilizia scolastica”, hanno attribuito agli enti locali l’onere della realizzazione, fornitura e manutenzione ordinaria e straordinaria, compresa la messa a norma ed in sicurezza, degli immobili adibiti all’uso scolastico con relative pertinenze ed impiantistica

  27. La normativa scolastica di riferimento Sempre a seguito dell’entrata in vigore della Legge n. 23/96il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, doveva entro 90 gg. adottare con proprio decreto, le norme tecniche-quadro, contenenti: • gli indici minimi e massimi di funzionalità urbanistica, edilizia e didattica indispensabili a garantire indirizzi progettuali di riferimento adeguati e omogenei sul territorio nazionale (art. 5 comma 1). Di conseguenza le Regioni dovevano approvare specifiche tecniche per la progettazione esecutiva degli interventi definendo in particolare indici diversificati riferiti alla specificità dei centri storici e delle aree metropolitane (art. 11 comma 3 e art. 5 comma 2)

  28. La normativa scolastica di riferimento pertanto come previsto dalla stessa legge si applica ancora il D.M. 18/12/75 “Norme tecniche aggiornate relative all’edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nell’esecuzione di edilizia scolastica”

  29. Mentre per i nidi d’infanzia… Mentre per i nidi d’infanzia la normativa tecnica è regionale, ad esempio in Piemonte è ancora vigente • Legge regionale 15/01/73 n. 3 • Criteri generali per la costruzione, l’impianto, la gestione ed il controllo degli asilo-nido comunali gestiti con il concorso dello Stato di cui alla legge 6/12/71 n. 1044 e con quello della Regione. • Linee guida per la progettazione di un asilo nido (estratto del Capitolato tipo per la costruzione di asili nido approvato con D.D. G.R. nn. 54-3346 dell’08/06/1975 e 77-3869 del 07/07/1976)

  30. Per una scuola sicura… Alla normativa tecnica specifica sopraccitata si aggiungono tutte le regole, norme tecniche e vincoli da rispettare riferiti a norme urbanistiche, igienico edilizie, standard costruttivi, abbattimento barriere architettoniche, opere in c.a., antisismica, igiene-sanità, sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi, benessere ambientale, risparmio e razionalizzazione dell’energia, impianti elettrici, ascensori e montacarichi, apparecchi in pressione, gestione rifiuti e bonifica siti inquinati, servizio gestione scarichi acque reflue domestiche, industriali, urbane ecc. ecc., necessarie per ottenere un edificio scolastico sicuro

  31. Quindi…l’amianto Con il termine “AMIANTO” si definiscono una serie di silicati fibrosi molto diffusi in natura. In greco la parola Amianto significa immacolato e incorruttibile e Asbesto, che di fatto è equiparato ad amianto, significa perpetuo e inestinguibile L'amianto è un minerale praticamente indistruttibile, non infiammabile, molto resistente all'attacco degli acidi, flessibile, resistente alla trazione, dotato di buone capacità assorbenti, facilmente friabile

  32. Quindi…l’amianto Riconosciuta la pericolosità di questo minerale ed in attuazione di specifiche Direttive CE, lo Stato Italiano con la Legge n. 257 del 27 marzo 1992ha dettato norme per la cessazione dell'impiego e per il suo smaltimento controllato

  33. Ancora…l’amianto Le incombenze del DATORE DI LAVORO, stabilite dal Decreto Ministero Sanità 6.9.1994“Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto”, sono le seguenti:  • designare una figura responsabilecon compiti di controllo e coordinamento • tenere un'idonea documentazione da cui risulti l'ubicazione dei materiali contenenti amianto • garantire il rispetto di efficaci misure di sicurezzadurante le attività di pulizia e gli interventi manutentivi in occasione di qualsiasi evento che possa causare un disturbo dei materiali di amianto • fornire una corretta informazioneagli occupanti dell'edificio • provvedere a fare ispezionare l'edificio almeno una volta all'anno, nel caso siano in opera materiali friabili, con trasmissione degli esiti alla ASL competente.

  34. Inoltre…l’amianto Il D.Lgs. 81/2008, all'art. 236, prevede tra gli obblighi del datore di lavoro la stesura della valutazione del rischiodovuto alla polvere proveniente dall'amianto e dai materiali contenenti amianto, al fine di stabilire le misure preventive e protettive da attuare.

  35. È importante ricordareche…amianto Il D.Lgs. 277/1991“Attuazione delle direttive 80/1107/CEE, 2/605/CEE, 83/477/CEE, 86/188/CEE e 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 212 del 30 luglio 1990” tratta della protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all'esposizione ad amianto durante il lavoro. Queste norme si applicano a tutte le attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto. Pertanto se ci sono delle persone direttamente esposte all'eventuale rischio amianto, si rendono necessari monitoraggi ambientali per accertare la possibile presenza di fibre d'amianto nell'aria nonché il numero di fibre per centimetro cubo per stabilire quali azioni intraprendere tra quelle previste dal decreto

  36. 3 tipologie di intervento (amianto) • Rimozione dei materiali di amianto E' il procedimento più diffuso perchè elimina ogni potenziale fonte di esposizione ed ogni necessità di attuare specifiche cautele per le attività che si svolgono nell'edificio • IncapsulamentoConsiste nel trattamento dell'amianto con prodotti penetranti o ricoprenti che (a seconda del tipo di prodotto usato) tendono ad inglobare le fibre di amianto, a ripristinare l'aderenza al supporto, a costituire una pellicola di protezione sulla superficie esposta • ConfinamentoConsiste nell'installazione di una barriera a tenuta che separi l'amianto dalle aree occupate dell'edificio

  37. Quindi…il radon Il radon (Rn) è un gas inodore e incolore, radioattivo di origine naturale generato dallo spontaneo decadimento del radio (e quindi dell'uranio) e che si trova comunemente nel terreno in percentuale variabile da luogo a luogo e in taluni materiali da costruzione (tufi, pozzolane, graniti). Essendo un gas, il radon fuoriesce dal terreno (o dai materiali da costruzione e dall’acqua), disperdendosi nell’atmosfera ma accumulandosi negli ambienti chiusi

  38. Quindi…il radon La concentrazione del radon dipende da molti fattori ed in particolare: • contenuto di radio nel suolo sottostante l’edificio • permeabilità del suolo, presenza di falde acquifere • clima • variazioni atmosferiche (temperatura, vento, piogge) • tipo di costruzione • impiego dell’edificio • abitudini di vita

  39. Adempimenti Legislativi…radon La norma di riferimento è il D.Lgs. 26/05/2000 n. 241 pubblicato sul S.O. della Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31/08/2000. Nel decreto, assumono particolare rilievo le disposizioni che riguardano la tutela dei lavoratori nei confronti dei rischi da esposizione a sorgenti di radiazioni ionizzanti naturali

  40. In particolare…radon all’art. 10bis del Decreto 241/2000, vengono individuate le attività soggette a verifica, che al comma 1 lettera a) prevede le “attività lavorative durante le quali i lavoratori e, eventualmente, persone del pubblico sono esposte a prodotti del decadimento del radon o del toron, o a radiazioni gamma o a ogni altra esposizione in particolari luoghi di lavoro quali tunnel, sottovie, catacombe, grotte e comunque, in tutti i luoghi di lavoro sotterranei

  41. In particolare…radon Le “Linee guida per le misure di concentrazione di radon in aria nei luoghi di lavoro sotterranei" (febbraio 2003) elaborate in sede di Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, individuano nei luoghi di lavoro sotterranei quelli le cui caratteristiche rispondono, contemporaneamente, ai seguenti due requisiti: • AMBIENTE SOTTERRANEO: “locale o ambiente con almeno tre pareti interamente sotto il piano di campagna, indipendentemente dal fatto che queste siano a diretto contatto con il terreno circostante o meno” • LUOGO DI LAVORO: “luoghi destinati a contenere posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo nell'area della medesima azienda ovvero unità produttiva comunque accessibile per il lavoro (art. 30 del D.Lgs. 626/94)"

  42. In particolare…radon Inoltre, ai sensi del punto 1.3 delle citate linee guida “le misure devono essere pianificate in modo da essere rappresentative dell’esposizione del personale, perciò, in linea di massima, [le misure] non dovranno essere condotte “in locali che non siano occupati con continuità dai lavoratori, come per esempio i locali di servizio, gli spogliatoi e gli ambienti di passaggio come i corridoi. Altri ambienti come i magazzini[…], nei quali il personale entra senza occupare una vera e propria postazione di lavoro, ma che rimangono chiusi a lungo, non dovranno essere sottoposti a misura a meno che il personale nel suo complesso non vi trascorra una frazione di tempo significativa, che viene indicativamente fissata in 10 ore al mese”. La Città di Torino per gli Edifici Scolastici di propria competenza ha istituito un “Catasto Radon degli immobili municipali”

  43. Certificato Prevenzione Incendi Il D.M. 16/02/1982 determina le attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi. Le scuole di ogni ordine grado e tipo oltre le 100 persone sono definite come attività 85 La normativa tecnica di riferimento è il Decreto Ministeriale del 26/08/1992 “Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica”

  44. Certificato Prevenzione Incendi Le scuole vengono suddivise, in relazione alle presenze effettive contemporanee in esse prevedibili di alunni e di personale docente e non docente, nei seguenti tipi: • tipo 0: scuole con numero di presenze contemporanee fino a 100 persone • tipo 1: scuole con numero di presenze contemporanee da 101 a 300 persone • tipo 2: scuole con numero di presenze contemporanee da 301 a 500 persone • tipo 3: scuole con numero di presenze contemporanee da 501 a 800 persone • tipo 4: scuole con numero di presenze contemporanee da 801 a 1.200 persone • tipo 5: scuole con numero di presenze contemporanee oltre le 1.200 persone.

  45. Certificato Prevenzione Incendi(continua) Gli spazi a rischio specifico sono così classificati: • spazi per esercitazioni • spazi per depositi • servizi tecnologici • spazi per l'informazione e le attività parascolastiche • Autorimesse • spazi per servizi logistici (mense, dormitori)

  46. Certificato Prevenzione Incendi(norme di esercizio) A cura del titolare dell'attività dovrà essere predisposto un registro dei controlli periodici, ove sono annotati tutti gli interventi ed i controlli relativi all'efficienza degli impianti elettrici, dell'illuminazione di sicurezza, dei presidi antincendio, dei dispositivi di sicurezza e di controllo, delle aree a rischio specifico e dell'osservanza della limitazione dei carichi d'incendio nei vari ambienti dell'attività. Tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per i controlli da parte dell'autorità competente.

  47. Certificato Prevenzione Incendi(norme di esercizio) • piano di emergenza e prove di evacuazione, almeno due volte nel corso dell'anno scolastico • vie di uscita tenute costantemente sgombre da qualsiasi materiale • divieto di compromettere la agevole apertura e funzionalità dei serramenti delle uscite di sicurezza, durante i periodi di attività della scuola, verificandone l'efficienza prima dell'inizio delle lezioni • divieto di travasi di liquidi infiammabili, se non in locali appositi e con recipienti e/o apparecchiature di tipo autorizzato • nei locali della scuola, non appositamente all'uopo destinati, non possono essere depositati e/o utilizzati recipienti contenenti gas compressi e/o liquefatti

  48. Progettazione antismica per asili nido e scuole di ogni ordine e grado La Regione Piemonte ha adottato: • deliberazione della Giunta Regionale 17/11/03 n.61-11107 • deliberazione della Giunta Regionale 23/12/03 n.64-11402 Non sussiste l’obbligo di sottoporre a verifica la categoria di edifici strategici “ asili nido e scuole di ogni ordine e grado di competenza non statale”, appartenenti alla zona 4, ma solo l’obbligo del rispetto della progettazione antisismica per i progetti di nuova edificazione.

  49. I tempi di adeguamento Legge finanziaria 1997 (Legge n.649 del 23 dicembre 1996) recita: “per quanto concerne gli edifici di proprietà pubblica, adibiti ad uso scolastico, gli enti competenti sono autorizzati ad effettuare i lavori, finalizzati all’osservanza delle disposizioni di cui al d.lgs. 626/1994, al d.m. 26 agosto 1992 (Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica) ed alla legge 42/1990 (impianti elettrici con messa a terra ed effettuati a regola d’arte) entro il termine del 31 dicembre 1999”. Dopo varie proroghe il termine inderogabile è scaduto il 31 dicembre 2009, lasciando alle Regioni il compito di assicurare il “completamento” di quanto programmato

  50. Valutazione dei Rischi per la sicurezza •vie di circolazione, pavimenti e passaggi • spazi di lavoro e zone di pericolo • presenza di scale • rischi trasmissibili derivanti dagli ambienti di lavoro • immagazzinamento • rischi elettrici • apparecchi a pressione e reti di distribuzione • ascensori e montacarichi • circolazione di mezzi di trasporto • rischio d’incendio e/o d’esplosione

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