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O.N.L.U.S. D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460

O.N.L.U.S. D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460. SOGGETTI CHE POSSONO DIVENTARE ONLUS. Associazioni riconosciute e non riconosciute Comitati Fondazioni Società cooperative Altri enti di carattere privato operanti in specifici settori

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O.N.L.U.S. D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460

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  1. O.N.L.U.S. D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460

  2. SOGGETTI CHE POSSONO DIVENTARE ONLUS • Associazioni riconosciute e non riconosciute • Comitati • Fondazioni • Società cooperative • Altri enti di carattere privato operanti in specifici settori • Costituiti con: atto pubblico, scrittura privata autenticata o registrata

  3. SONO ESCLUSI DAL REGIME FISCALE DELLE ONLUS: • Enti pubblici • Società commerciali diverse dalle cooperative • Enti conferenti di cui alla L. 30/07/1990, n. 218 • Partiti e movimenti politici • Organizzazioni sindacali • Associazioni dei datori di lavoro • Associazioni di categoria

  4. Per assumere la qualifica di onlus gli statuti o gli atti costitutivi devono espressamente contenere specifiche clausole

  5. SETTORI DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’(art. 10, comma 1, lett.a) • Assistenza sociale e socio-sanitaria • Assistenza sanitaria • Beneficienza • Istruzione • Formazione • Sport dilettantistico • Tutela promozione e valorizzazione delle cose di interesse storico e artistico • Tutela e valorizzazione dell’ambiente (esclusi raccolta e riciclaggio rifiuti) • Promozione della cultura e dell’arte • Tutela dei diritti civili • Ricerca scientifica di interesse sociale svolta da fondazioni, direttamente o tramite università, enti di ricerca o altre fondazioni

  6. RICERCA SCIENTIFICA DI PARTICOLARE INTERESSE SOCIALE Non tutta l’attività di ricerca scientifica può consentire il riconoscimento della qualifica di ONLUS, ma solo quella svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente in ambiti e secondo modalità che sono state stabilite da norme regolamentari. D.P.R. del 20 marzo 2003, n. 135 regolamento di attuazione dell’art. 10, comma 1, lett. a, n. 11 del D.Lgs. n. 460/97 che definisce gli ambiti e le modalità di svolgimento dell’attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

  7. PERSEGUIMENTO DI FINALITA’ DI SOLIDARIETA’ SOCIALE(art. 10, comma 1, lett. b) • Cessioni di beni e prestazioni di servizi sono dirette ad arrecare benefici nei confronti di: • persone in condizioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare; • componenti collettività estere limitatamente agli aiuti umanitari. • Sono inclusi gli stessi soci o partecipanti solo se soggetti svantaggiati SETTORI A SOLIDARIETA’ IMMANENTE Si considerano in ogni caso inerenti a finalità di solidarietà sociale le attività svolte nei settori: assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficienza, tutela e valorizzazione delle cose di interesse storico e artistico, tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, ricerca scientifica di particolare interesse sociale, promozione della cultura e dell’arte

  8. NOZIONE DI PERSONE SVANTAGGIATE • Soggetti in condizione di obiettivo disagio per situazioni psicofisiche particolarmente invalidanti, in situazioni di devianza, degrado, grave disagio economico, familiare, emarginazione sociale. • Per esempio: • disabili cronici, fisici e psichici; • tossicodipendenti; • alcolisti; • indigenti; • anziani non autosufficienti o in condizioni di disagio economico; • minori abbandonati, orfani, disadattati o in situazioni di devianza; • profughi.

  9. DIVIETO DI SVOLGERE ATTIVITA’ DIVERSE DA QUELLE ISTITUZIONALI AD ECCEZIONE DI QUELLE AD ESSE DIRETTAMENTE CONNESSE(art. 10, comma 1, lett. c) • Tra le attività connesse e quelle istituzionali vi deve essere un rapporto di strumentalità, le prime non devono costituire un’autonoma attività ma devono svolgersi nell’ambito dell’attività istituzionale, al fine di raccogliere i fondi necessari a finanziare le attività principali (nei limiti quantitativi dati dal Legislatore)

  10. CONDIZIONI E LIMITI PER L’ESERCIZIO DELLE ATTIVITA’ DIRETTAMENTE CONNESSE (art. 10, comma 5) • Le attività direttamente connesse non devono essere prevalenti rispetto all’attività istituzionale • I proventi delle attività direttamente connesse non devono superare il 66% delle spese complessive

  11. DIVIETO DI DISTRIBUZIONE, ANCHE INDIRETTA, DI UTILI O AVANZI DI GESTIONE (art. 10, comma 1, lett. d) • Cessioni o prestazioni a soci, fondatori, amministratori, organi di controllo, a coloro che fanno parte dell’ente o che effettuino a questo erogazioni liberali, ai loro parenti entro il terzo grado o ad affini entro il secondo, nonché a società da questi controllate o collegate, effettuate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità (art. 10, comma 6, lett. a) • Acquisti per corrispettivi superiori al valore normale senza valide ragioni economiche (art. 10, comma 6, lett. b) • Corresponsione di emolumenti ad amministratori e sindaci superiori a determinati importi (onorario per la funzione di sindaco del dottore commercialista (art. 10, comma 6, lett. c) • Corresponsione di interessi passivi in dipendenza di prestiti a soggetti diversi da banche e intermediari autorizzati, superiori di 4 punti al T.U.S. (art. 10, comma 6, lett. d) • Corresponsione di salari e stipendi ai dipendenti superiori del 20% rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche (art. 10, comma 6, lett. e)

  12. ULTERIORI PREVISIONI DA INSERIRE OBBLIGATORIAMENTE NELLO STATUTO • Obbligo di reimpiego degli utili per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse (art. 10, comma 1, lett. e) • In caso di scioglimento dell’organizzazione il patrimonio va devoluto ad altra ONLUS ovvero a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo e salvo diversa destinazione imposta dalla legge (art. 10, comma 1, lett. f) • Obbligo di redazione del bilancio o rendiconto annuale (art. 10, comma 1, lett. g) • Continua…

  13. ULTERIORI PREVISIONI DA INSERIRE OBBLIGATORIAMENTE NELLO STATUTO • Disciplina uniforme dei rapporti associativi (art. 10, comma 1, lett. h): • esclusione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa; • Diritto di voto per le delibere di approvazione e modifica di statuto e regolamenti, nonché per la nomina alle cariche, per i soci o i partecipanti maggiorenni. • N.B.: la presente disposizione non si applica nei confronti delle fondazioni e degli enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato accordi • Uso obbligatorio della locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o dell’acronimo “ONLUS” (art. 10, comma 1, lett. i)

  14. GLI ENTI CONSIDERATI ONLUS “DI DIRITTO” (art. 10, comma 8)

  15. ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO • Alle organizzazioni di volontariato di cui alla L. 266/1991 spetta la qualifica di ONLUS di diritto a condizione che: • L’organizzazione sia iscritta negli appositi registri del volontariato di cui all’art. 6 della L. 266/91 • Non vengano svolte attività commerciali diverse da quelle marginali di cui al D.M. 25 maggio 1995

  16. ONLUS PARZIARIE (art. 10, comma 9) • Possono essere considerati Onlus limitatamente ad un ramo della propria attività: • enti ecclesiastici delle confessioni religiose con i quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese • associazioni di promozione sociale ex art. 3, comma 6, lett. e, L. 287/91, le cui finalità siano riconosciute dal Ministero dell’interno. • Condizioni: • La qualifica di Onlus è riconosciuta limitatamente all’esercizio delle attività svolte nei settori indicati nell’art. 10, comma 1, lett. a; • Per tali attività deve essere tenuta la contabilità separata ex art. 20-bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; • Devono essere rispettati i requisiti statutari e i vincoli imposti dall’art. 10 e di comunicazione all’Anagrafe delle Onlus (art. 11).

  17. ISCRIZIONE ALL’ANAGRAFE DELLE ONLUS (art. 11) • Per beneficiare delle agevolazioni previste dal D.Lgs. N. 460/97 è necessario che entro 30 giorni dall’inizio dell’esercizio dell’attività venga data COMUNICAZIONE alla D.R.E. competente in base al domicilio fiscale utilizzando l’apposito modello approvato con D.M. 19 gennaio 1998 al quale si deve allegare una DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (D.M.18 luglio 2003, n. 266) attestante: • attività svolte; • possesso dei requisiti. • In luogo della dichiarazione sostitutiva può essere allegata copia dello statuto e dell’atto costitutivo. • La documentazione va spedita con raccomandata a.r. o consegnata alla D.R. competente. • Non devono inviare il modello di comunicazione: • Organizzazioni di volontariato • Organizzazioni non governative • Cooperative sociali/loro consorzi

  18. CONTROLLO FORMALE (D.M. 18 luglio 2003, n. 266) • La D.R. verifica: • Regolarità di compilazione del modello di comunicazione; • Sussistenza dei requisiti formali; • Dichiarazione sostitutiva allegata e contenuti dell’atto costitutivo e dello statuto. Entro 40 giorni Comunicazione iscrizione Comunicazione diniego Richiesta chiarimenti da fornire entro 30 giorni e nei 20 giorni successivi Se la D.R. non invia alcuna comunicazione vige il silenzio assenso

  19. CANCELLAZIONE DALL’ANAGRAFE UNICA DELLE ONLUS(art. 5, D.M. 18 luglio 2003, n. 266) • L’ente viene cancellato se successivamente all’iscrizione viene accertato il venir meno dei requisiti. • La D.R. chiede il preventivo parere all’Agenzia per il Terzo Settore (parere obbligatorio ma non vincolante). • La D.R. trasmette il provvedimento di cancellazione alla competente Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate per l’esecuzione dei controlli e l’applicazione delle sanzioni. • La cancellazione conseguente all’accertamento della mancanza, fin dal momento dell’iscrizione, anche di un solo requisito formale, determina la decadenza delle agevolazioni fiscali fruite.

  20. LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO DELLE ONLUS (art. 26) • Alle ONLUS si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative agli enti non commerciali. • Le ONLUS sono soggetti passivi ai fini IRES (ex art. 73, comma 1, lett. c del TUIR) e sono agevolate ai fini delle imposte sul reddito solo relativamente al reddito d’impresa. • L’art. 143 del TUIR prevede che relativamente alle ONLUS (diverse dalle società cooperative) concorrono alla formazione del reddito tutti i redditi fondiari, di capitale, d’impresa e diversi, ovunque prodotti e quale ne sia la destinazione, ad esclusione di quelli esenti o di quelli soggetti a tassazione a titolo definitivo (ritenuta a titolo d’imposta) o sostitutivo.

  21. ONLUS E IMPOSTE SUI REDDITI (art. 12) Relativamente al reddito d’impresa l’art. 150 del TUIR dispone che L’esercizio di attività istituzionali da parte delle ONLUS non costituisce attività commerciale ed i relativi proventi sono del tutto esclusi da tassazione Completa irrilevanza ai fini delle imposte sul reddito e nessun obbligo di contabilità fiscale Le attività direttamente connesse a quelle istituzionali mantengono la natura di attività commerciali ma i proventi derivanti dal loro esercizio non concorrono a formare il reddito imponibile Obbligo di tenuta delle scritture contabili (art. 20-bis, DPR 600/73

  22. ESCLUSIONE DA TASSAZIONE DI PROVENTI IN FORZA DELLA DISCIPLINA GENERALE SUGLI ENC • Ex art. 143, comma 3 del TUIR rimangono fuori da ogni forma di tassazione: • i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione; • i contributi delle Amministrazioni Pubbliche per lo svolgimento di attività in regime di convenzione accreditamento (esenti dall’applicazione delle ritenute d’imposta in via ordinaria).

  23. IVA (art. 14) Per l’IVA non operano le esclusioni e le esenzioni previste per le imposte sui redditi, ma si prevede una serie di agevolazioni e di esenzioni per singole operazioni effettuate. Le ONLUS nello svolgimento di attività istituzionali o connesse, pertanto, applicano le regole ordinarie Iva indipendentemente dalla decommercializzazione stabilita ai fini delle imposte sui redditi.

  24. ESCLUSIONI ED ESENZIONI IN MATERIA IVA (Art. 14) D.P.R. 633/72

  25. CERTIFICAZIONE DEI CORRISPETTIVI AI FINI DELL’ IVA (Art. 15) Le ONLUS non sono tenute a certificare i corrispettivi mediante ricevuta o scontrino fiscale limitatamente alle operazioni riconducibili all’attività istituzionale. Vi è invece l’obbligo di certificazione dei corrispettivi derivanti dalle attività connesse. Rimane, tuttavia, per tutte le attività di natura commerciale l’obbligo di emissione della fattura, fatta eccezione per le attività di commercio al minuto.

  26. ALTRE AGEVOLAZIONI PREVISTE PER LE ONLUS Art. 17 Sono esenti dall’imposta di bollo gli atti, documenti, istanze, contratti, ecc. posti in essere o richiesti dalle ONLUS. Art. 18 Sono esenti dalle tasse sulle CC.GG. Gli atti e i provvedimenti concernenti le ONLUS. Art. 19 Sono esenti dall’imposta sulle successioni e le donazioni i trasferimenti a favore delle ONLUS. Art. 21 Comuni, provincie, regioni e provincie autonome di Trento e Bolzano possono esentare le ONLUS dal pagamento dei tributi locali e dai connessi adempimenti o disporre riduzioni.

  27. ALTRE AGEVOLAZIONI PREVISTE PER LE ONLUS Art. 22 Applicazione dell’imposta fissa di registro per i trasferimenti a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e degli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento (dichiarazione nell’atto ed effettivo utilizzo diretto entro 2 anni); applicazione dell’imposta fissa di registro per atti costitutivi e modifiche statutarie. Art. 23 Non è dovuta imposta sugli intrattenimenti svolti occasionalmente dalle ONLUS in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, previa comunicazione all’ ufficio SIAE competente.

  28. GLI OBBLIGHI CONTABILI DELLE ONLUS (art. 25) • In relazione all’attività complessivamente svolta : • redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere compiutamente e analiticamente le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione; • redigere, entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’organizzazione, distinguendo le attività direttamente connesse da quelle istituzionali. • Occorre conservare documenti e scritture ai sensi dell’art. 22, DPR 600/73. I presenti obblighi si considerano assolti se vengono tenuti il libro giornale e il libro degli inventari in conformità alle disposizioni degli artt. 2216 e 2217 c.c.

  29. GLI OBBLIGHI CONTABILI DELLE ONLUS (art. 25) In relazione alle attività direttamente connesse: Devono essere tenute le scritture contabili previste dagli artt. 14, 15, 16, e 18 del DPR 600/73. Sono previsti adempimenti contabili semplificati per le ONLUS che conseguono un ammontare di ricavi o di proventi inferiori a determinati limiti. Se i proventi superano per due anni consecutivi l’ammontare di due miliardi di lire il bilancio deve essere accompagnato da una relazione sottoscritta da uno o più revisori iscritti nel registro dei revisori contabili.

  30. ADEMPIMENTI CONTABILI SEMPLIFICATI PER LE ONLUS (art. 25) • Le ONLUS che hanno conseguito annualmente per attività istituzionali e direttamente connesse ricavi fino a lire 30.000.000 (euro 15.493,71) per servizi e lire 50.000.000 (euro 25.822,84) per altre attività possono applicare le seguenti disposizioni: • annotazione mensile delle operazioni entro il giorno 15 del mese successivo nei registri IVA o nel prospetto di cui al D.M. 11 febbraio 1997; • annotazione degli acquisti entro il termine previsto per le liquidazioni IVA trimestrali sul registro acquisti o sull’apposito prospetto.

  31. ADEMPIMENTI CONTABILI SEMPLIFICATI PER LE ONLUS (art. 25) Le ONLUS che nel periodo d’imposta hanno conseguito, per attività istituzionali e direttamente connesse, proventi per ammontare non superiore a lire 100.000.000 (euro 51.645,69), nell’anno successivo al posto delle scritture contabili cronologiche e sistematiche, nonché della situazione patrimoniale economico finanziaria, possono tenere il rendiconto delle entrate e delle spese complessive nei modi e nei termini di cui all’art. 20 del DPR 600/73 Restano fermi gli obblighi contabili per le attività direttamente connesse e per l’ IVA La presente disposizione si applica anche alle organizzazioni di volontariato ed alle ONG a prescindere dall’ammontare dei proventi conseguiti (art. 20-bis, comma 4 del DPR 600/73)

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