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Presentation Transcript


  1. [[[[ Studio Associato consulenza tributaria e fiscale via Vittor Pisani, 27 20124 Milano Paramond Redazione e uffici commerciali via Archimede, 23 20129 Milano info@paramond.it

  2. [[[[ Studio Associato Atti del convegnodi Milano17 marzo 1999Aspetti legali e fiscali connessicon l’introduzione dell’Euroavv. Marco di Pacomdipaco@kpmg.it

  3. Le nuove banconote

  4. Argomenti • Introduzione • che cosa è e che cosa rappresenta l’Euro • le tappe per l’introduzione dell’Euro • Le fonti normative • I principi generali • Aspetti legali: • il principio della continuità degli strumenti giuridici ; conseguenze e aspetti pratici

  5. Argomenti • Aspetti contabili e di bilancio: • la scelta dell’unità di conto • la presentazione dei documenti contabili obbligatori • conversione del capitale in Euro • costi e spese sostenuti per l’adeguamento all’Euro • trattamento delle differenze cambio • stabili organizzazioni estere • contabilità plurimonetaria

  6. Argomenti • Aspetti fiscali: • fatture e ricevute fiscali • scontrini fiscali • libri obbligatori ai fini fiscali • Iva di gruppo • dichiarazioni • versamenti

  7. Che cosa è l’Euro • E’ un evento che segna una svolta epocale nel lunghissimo processo di costruzione dell’Europa • Per l’opinione pubblica e per i consumatori è un evento appena percepito ma ancora remoto di cui non si riescono a percepire interamente i vantaggi e gli svantaggi a livello individuale ed aziendale • Per gli operatori economici è la fonte di problemi tecnici e rischi/opportunità strategiche ed organizzative che necessitano di tempestive soluzioni

  8. Che cosa è l’Euro • Per i giuristi è lo stimolo a mettere a fuoco per tempo i vari problemi che insorgeranno soprattutto nel periodo transitorio • Per i contabili è la fonte di qualche grattacapo nella tenuta della contabilità e nella redazione dei bilanci • Per le banche centrali è un’occasione per avere una moneta stabile

  9. Che cosa è l’Euro • Per i governanti è una sfida per rendere convergenti in modo duraturo sistemi significativamente diversi, cercando anche nel contempo di non renderli troppo competitivi fra loro

  10. Paesi IN e OUT • Austria • Belgio • Finlandia • Francia • Germania • Lussemburgo • Irlanda • Italia • Paesi Bassi • Portogallo • Spagna • Danimarca • Gran Bretagna • Grecia • Svezia

  11. EU member in 1st Wave EU member in later Wave Non-EU The euro zone SF S N DK IRL R GB P NL B D L CZ A F CH H SLV I GR E P

  12. Anno 2000 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Politica monetaria unica (Banca Centrale Europea) Maggio 1998 Decisione sui partecipanti e fissazione di cambi bilaterali Controllo criteri di convergenza Adozione dell’Euro Introduzione banconote e monete Annullamento banconote e monete nazionali Fissazione cambi Euro Date ed eventi - Calendario Euro

  13. Date ed eventi - Calendario Euro Fase A: preparazione dell’Emu • Decisione sui paesi partecipanti • Insediamento della Banca Centrale Europea (BCE) e del sistema delle banche centrali europee • Approvazione della legislazione per l’introduzione dell’Euro • Intensificazione della preparazione all’Euro specialmente nel settore bancario e finanziario 2/3 maggio 1998 1 gennaio 1999

  14. Date ed eventi - Calendario Euro Fase B: transizione all’Emu condotta dal mercato • Fissazione irrevocabile dei tassi di cambio nei confronti dell’Euro • Politica monetaria in carico a BCE • Introduzione dell’Euro come valuta di conto • Inizio della produzione delle banconote e monete Euro • SEBC lancia Target (Trans European Automated Real Time Gross- settlement Express Transfe • Nuove emissioni titoli di stato in Euro • Adeguamento del mercato alla transizione all’Euro 1 gennaio 1999 1 gennaio 2002 al più tardi

  15. Date ed eventi - Calendario Euro Fase C: sostituzione di banconote e monete e completamento della transizione all’Euro • Introduzione delle banconote e monete Euro • Completamento del cambiamento per pubblica amministrazione e imprese • Entro l’1 luglio 2002 le banconote e monete nazionali cessano il loro corso legale (ma possono essere convertite presso il sistema bancario) 1 gennaio 2002 al più tardi 1 luglio 2002 al più tardi

  16. Tassi di conversione

  17. Quadro normativo di riferimentoNormativa comunitaria • Trattato di Maastricht, in particolare artt. da 105 a 109M, relativi alla politica monetaria, alla Banca Centrale Europea (BCE), al Sistema Europeo delle Banche Centrali (SEBC), all’Istituto Monetario Europeo (IME) ed alle fasi di introduzione dell’Euro • Risoluzione del Consiglio Europeo 97/C 236/03 sull’istituzione di un meccanismo di cambio nella terza fase dell’UEM • Risoluzione del Consiglio Europeo 97/C 236/01 relativa al ‘patto di stabilità‘

  18. Quadro normativo di riferimentoNormativa comunitaria • Regolamento CE 1103/97 del 17 giugno 1997 relativo a talune disposizioni per l’introduzione dell'Euro valide per tutti i paesi membri UE (cd. Regolamento 1) • Regolamento CE 874/98 del 3 maggio 1998 (cd.Regolamento 2)

  19. Quadro normativo di riferimentoNormativa comunitaria • Parere dell’IME 97/C 205/07 sulle proposte di normativa e talune disposizioni per l’introduzione dell'Euro • Risoluzione del Consiglio relativa al quadro giuridico per l’introduzione dell'Euro del 7 luglio 1997, con allegato progetto di regolamento relativo all’introduzione dell'Euro per i soli stati membri dell’UEM (cd. Regolamento 2) • Delibere del Consiglio Europeo del 2/3 maggio 1998

  20. Quadro normativo di riferimentoAltre fonti interpretative comunitarie • Documento di orientamento della Commissione europea, Direzione Generale XV, Mercato Interno e Servizi Finanziari, sugli aspetti contabili dell’introduzione dell'Euro

  21. Quadro normativo di riferimentoNormativa italiana • Legge delega n. 433/97 per l’introduzione dell'Euro • Decreto legislativo 24 giugno 1998 n213

  22. Altre disposizioni rilevanti contenute nella legge delega • art. 4 Parametri di indicizzazione • art. 5 Calcoli intermedi • art. 6 Conversione in Euro degli importi contenuti in norme vigenti • art. 8 Adozione dell’Euro quale moneta di conto (rinvio) • art. 9 Bilanci delle imprese e adozione dell’Euro (rinvio)

  23. Quadro normativo di riferimentoNormativa italiana • Documento della Commissione Dottori Commercialisti e Ragionieri • Disposizioni Consob per società quotate • Disposizioni Banca d’Italia per banche e finanzarie • Disposizioni Isvap per assicurazioni

  24. Quadro normativo di riferimentoAltre fonti interpretative italiane • Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 1997 • Atti parlamentari della legge delega n. 3855 costituiti da: • pareri espressi dalla Ia, IIa, IIIa, VIa, Xa e XIVa commissione permanente della Camera relazione della Va Commissione permanente della Camera • Circolare Ministero delle Finanze 291/E l 23 dicembre 1998

  25. Principi generali • I principi giuridici guida emergenti dalla normativa comunitaria e dalla normativa italiana sono i seguenti: • piena informativa delle regole del passaggio all'Euro • nessuna proibizione ,nessun obbligo di adozione dell’Euro nel periodo transitorio • neutralità del passaggio all'Euro • continuità legale degli strumenti giuridici

  26. Principio della piena informativa delle regole del passaggio all’Euro • Fonti: 4° considerando del Regolamento 1 ed art. 2, comma 1, lett. c) del disegno di legge delega • Il principio è espressione della necessità di assicurare ai cittadini e alle imprese di tutti gli Stati UE la certezza giuridica delle disposizioni relative alla transizione verso l'Euro in congruo anticipo rispetto all’avvio della terza fase • Soggetti all’osservanza del principio sono in primo luogo gli organi statali e della pubblica amministrazionee, in secondo luogo, le imprese nei rapporti con la propria clientela

  27. Principio del ‘nessun obbligo,nessun divieto’ • Tutto il processo di adozione dell'Euro deve rispondere al principio generale ‘nessun obbligo, nessun divieto’ • Con riguardo alle fonti italiane tale principio è contenuto nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 1997

  28. Principio del ‘nessun obbligo,nessun divieto’ • I cittadini e le imprese devono essere liberi nel periodo transitorio di adottare l’Euro o meno senza dover subire le scelte della pubblica amministrazione • A tal fine le pubbliche amministrazioni devono garantire una posizione unitaria e il coordinamento tra tutti i soggetti che partecipano ai processi amministrativi (amministrazioni sia centrali che periferiche)

  29. Principio del ‘nessun obbligo,nessun divieto’ • In armonia a tale principio, le pubbliche amministrazioni, fin dall’avvio della fase transitoria (1 gennaio 1999 - 31 dicembre 2001), devono assicurare ai cittadini e alle imprese la possibilità: • di utilizzare l'Euro nei pagamenti alla pubblica amministrazione che non avvengano in contanti • di richiedere versamenti in Euro dalla pubblica amministrazione • di comunicare con la pubblica amministrazione in Euro

  30. Principio della ‘neutralità‘ del passaggio all’Euro • E’ espressione del principio di continuità e chiarisce che il passaggio all’Euro deve incidere esclusivamente sull’unità monetaria utilizzata

  31. Continuità legale degli strumenti giuridici Fonte comunitaria Art. 3 Regolamento 1 Fonte interna Art. 2, comma 1, lett. a) Legge Delega • L’introduzione dell'Euro non comporta alcuna modifica delle ‘fonti delle obbligazioni giuridiche’ nè sui rapporti giuridici in corso (‘legal instruments’)

  32. Continuità legale degli strumenti giuridici • Il termine ‘strumenti giuridici’ (‘Legal instruments’) comprende, oltre ai contratti, anche disposizioni normative, atti amministrativi, decisioni giudiziarie, atti unilaterali, strumenti di pagamento diversi dalle banconote ed altri strumenti aventi efficacia giuridica

  33. Continuità legale degli strumenti giuridici • Si tratta di un principio generalmente accettato negli ordinamenti giuridici europei (e in molti extraeuropei) secondo cui il mutamento della moneta non incide sulle obbligazioni e sui rapporti giuridici in corso • In ambito comunitario il principio contenuto nel Regolamento 1 ha, dunque, mera funzione ricognitiva

  34. Continuità legale degli strumenti giuridici • Tale principio ha una duplice valenza nell’ordinamento italiano: • applicazione dell’art. 1277 C.C. secondo cui ‘i debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al momento del pagamento’. • Il pagamento in Euro varrà dunque ad estinguere obbligazioni sorte in lire • Inapplicabilità dell’art. 1467 C.C. riguardante la risoluzione del contratto per sopravvenuta eccessiva onerosità L’introduzione dell'Euro non costituisce ‘evento straordinario ed imprevedibile’ e non dà titolo alla risoluzione anticipata del contratto

  35. Aspetti legali • applicazione pratica dei principi generali • principio della continuità

  36. Conseguenze della continuità nell’area dei pagamenti • Nei rapporti basati su contratti retti da legislazioni di paesi UE l’obbligazione di pagare importi espressi in una delle valute sostituite sarà assolta in Euro (fase C) • Per il resto le condizioni contrattuali restano identiche

  37. Aree critiche della continuità • Difficoltà possono sorgere nell’area pagamenti nel caso di rapporti basati su contratti retti da legislazioni extra UE per i quali il principio di continuità previsto dal Regolamento 1 non è automaticamente applicabile • Può esservi infatti il rischio che in un contratto regolato da una legislazione extra UE la controparte: • rifiuti di adempiere in Euro un’obbligazione sorta in una valuta sostituita (oppure denominata in ECU paniere) • pretenda il pagamento nella valuta sostituita rifiutando di accettare un pagamento in Euro

  38. Aree critiche della continuità • Secondo certa dottrina internazionalistica i Paesi extraeuropei non possono disconoscere gli effetti del passaggio all’Euro secondo il principio di ordine pubblico internazionale che prevede che ogni Stato è sovrano in ordine alla propria moneta

  39. Aree critiche della continuità • Tale principio potrebbe non essere recepito nell’ordinamento che regge il contratto o potrebbe essere disapplicato dai tribunali locali • Opportunità di cautelarsi introducendo specifiche clausole di salvaguardia nei contratti

  40. “Discontinuità” pattizia degli strumenti giuridici • E’ fatto salvo il diritto di prevedere clausole contrattuali che deroghino al principio della continuità • Le parti possono quindi concordare che il passaggio all’Euro determini per esempio la risoluzione del contratto ovvero l’adempimento in altra valuta

  41. Contrattualistica • Nei contratti retti dalla legge italiana o da quella di altro stato membro UE non è necessario apporre alcuna clausola che disciplini i pagamenti da effettuarsi dopo l’1 gennaio 2002 • Il principio di continuità è infatti assicurato dal Regolamento 1

  42. Contrattualistica • Nei contratti retti dalla legge di un paese extra UE è opportuno inserire clausole di salvaguardia che inseriscano, in via pattizia, il principio di continuità per i pagamenti da effettuarsi dopo l’1 gennaio 2002

  43. Contrattualistica • Tali clausole possono avere il seguente tenore ‘le parti prendono atto e, per quanto occorra, convengono che qualora l’Italia (o altro paese UE) partecipi alla moneta unica, le obbligazioni pecuniarie derivanti dal presente contratto denominate in lire (o altra valuta UE), il cui adempimento è previsto a far data dall’1 gennaio 2002, saranno pagabili esclusivamente in Euro’

  44. Contrattualistica • Clausole similari possono essere inserite anche in contratti già in essere attraverso ‘amendments’ concordati con la controparte

  45. Aspetti contabili • Scelta della moneta di conto • Costi connessi all’introduzione dell’Euro • Conversione poste in valuta e consolidamento gestioni estere • Rivalutazione monetaria immobilizzazioni • Regole di arrotondamento

  46. Scelta della moneta di conto

  47. Scelta della moneta di conto • Il decreto legislativo 213/98 prevede la possibilità di presentare bilanci in Euro sin dall’1 gennaio 1999 • Obbligo dal 1 gennaio 2002 • Omogeneità fra moneta di conto e moneta di bilancio • Il requisito dell’omogeneità non è previsto per banche, assicurazioni, società quotate e le rispettive imprese controllate

  48. Scelta della moneta di conto • L’adozione dell’Euro quale moneta di conto per la presentazione dei bilanci d’esercizio risponde ai seguenti principi: • irreversibilità, salvo casi eccezionali • omogeneità di presentazione di tutti i documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna

  49. Scelta della moneta di conto • Documenti contabili obbligatori • bilancio di esercizio e nota integrativa • bilancio consolidato • relazione semestrale (quotate) • rendiconti periodici e straordinari destinati al pubblico • Non riguarda prospetti o documenti richiesti da organi di vigilanza • Le fatture emesse non sono documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna

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