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Lezione 7

Lezione 7. Nascita dei primi Consigli. 1178-1192 doge Orio Mastropiero: appaiono insieme con funzioni proprie e non di commissione delegata del placito. Minor Consiglio = doge + 6 Consiglieri eletti (uno per ogni sestiere)  presiede e propone. Maggior Consiglio

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Lezione 7

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Presentation Transcript


  1. Lezione 7

  2. Nascita dei primi Consigli • 1178-1192 doge Orio Mastropiero: appaiono insieme • con funzioni proprie e non di commissione delegata del placito Minor Consiglio = doge + 6 Consiglieri eletti (uno per ogni sestiere)  presiede e propone Maggior Consiglio = assemblea elettiva di 35 (uno per ogni trentacìa)  discute e delibera

  3. Sviluppo della concezione politica • I Consigli di Rialto sono eletti da Realtini ma decidono anche per i centri minori del dogado e per i territori da Mar • Comune veneziano = entità unitaria a fini generali • Le corporazioni di arti e mestieri a Venezia non sono soggetti politici ma subordinati e controllati dal Comune, che conferisce loro titolo di esistenza • Il ceto di governo è trasversale rispetto ai ceti socio-economici • Precoce estensione delle funzioni pubbliche: • Iniziativa economica (mude, cantieristica) • Ordine pubblico (monopolio della repressione penale) • Sovranità del Comune su ogni altra istituzione

  4. la giustizia veneziana -- ha la bilancia dell’equità -- ha la spada del discrimine e della punizione -- ma non il libro “caduto dal cielo” -- se occorrono norme, se le fa da sola

  5. Il legalismo del sistema a diritto comune è visto dai Veneziani come un irrigidimento delle regole senza il vantaggio di una maggiore certezza nella soluzione dei problemi giuridici, perchè il suo funzionamento è nelle mani dei giuristi e cioè incontrollabile (pushing rope) • E’ più certo (cioè prevedibile) un sistema flessibile, ma sotto il controllo diretto dei soggetti titolari dei poteri di governo (pulling rope)

  6. La legislazione dell’età comunale • 1181 doge Orio Mastropiero promissio maleficiorum = promission del maleficio = definizione dei reati perseguiti dal Comune • redazione legificante di usi giudiziari in criminale • in forma di capitolare giurato dal magistrato-doge • pubblicizzazione del settore criminale • escluse prove legali  libero convincimento • pene secondo coscienza  no principio di legalità • 1185 sanzioni per rifiuto di carica

  7. 1192 Enrico Dandolo eletto doge • Giura su un capitulare magistratuale: • di adeguarsi alle delibere del Minore e Maggior Consiglio • di non interferire con le nomine ecclesiastiche • di rispettare la gerarchia delle fonti (vedi pagina successiva) • 1195 Parvum statutum = legificazione di usi giudiziari + restatement di leggi previgenti • 1207 doge Pietro Ziani • tutte le cariche pubbliche sono elettive • tutte sono annuali • scadenza San Michele (29 settembre) • elette da 3 rappresentanti eletti da 3 trentacìe a turno

  8. Le fonti di diritto: fine XII sec. NB: Si può parlare di gerarchia delle fonti se l’ordinamento è unico. Se gli ordinamenti sono plurimi, si parla di sistema delle fonti gerarchia delle fonti: secondo il capitolare di Enrico Dandolo: -- legislazione -- usi forensi -- interpretazione autentica (Minor Consiglio) -- coscienza dei giudici (fonte di chiusura) il diritto romano giustinianeo non è vigente perché : -- Venezia non fa parte dell’impero d’Occidente -- nello stesso impero d’Oriente è già sostituito dai Basilici di Leone 6° (886-889)

  9. La funzione giudiziaria • Fine XII-metà XIII sec. • Gli iudices si strutturano in Curiae ordinatae = Corti stabili • del Proprio  diritti fondiari • del Forestier  obbligazioni mercantili • dell’Esaminador  certificazione di trasferimenti fondiari • di Petizion  equitativa per situazioni nuove • Giudica per laudum et arbitrium e non secondo consuetudine • del Mobile  piccole controversie mobiliari • del Procurator  interessi del Procuratore di San Marco • Con advocatores ordinarii = magistrati elettivi per la difesa d’ufficio delle parti

  10. La Quarantìa • Inizio XIII sec. (prima menzione 1223) • Consilium de XL • occasionale e temporaneo  stabilizzato • funzioni proprie e non delegate dal MaggC • aggregato al MaggC • Presieduto dal Minor Consiglio • Tre Capi di Quaranta aggregati al MinC • Diplomazia: riceve gli ambasciatori stranieri • Giurisdizione: revisione (non è impugnazione) • in criminale: processi già decisi da giudici periferici • in civile: liti già decise dalle Corti di Palazzo • Legislazione: • Delibere su finanza, zecca ecc. • Pre-istruzione di proposte al MaggC

  11. La Serenissima Signorìa • Presiede tutte le assemblee • Composizione: • Doge ) = Minor • + 6 Consiglieri ) Consiglio • + 3 Capi di Quaranta • Rappresenta il Comune • All’interno: nell’esercizio delle funzioni di governo • All’esterno: nei rapporti internazionali • Il doge propone ma non dispone

  12. Sviluppo degli statuti • Ranieri Dandolo (reggente durante la quarta crociata) • 1204: Novae constitutiones sive leges in civile • Pietro Ziani • 1214 norme processuali • 1223 i doni fatti dal marito alla moglie restano separati dalla dote • 1226 venditiones ad usum novum • (vedere pagina seguente) • 1227 e 1228-29 norme di polizia marittima sulle zavorre, i carichi, le stazze

  13. Statuto di Pietro Ziani sulle venditiones ad usum novum, 1226 (edizione in ENRICO BESTA, RICCARDO PREDELLI, Gli statuti civili di Venezia anteriori al 1242, editi per la prima volta, «Nuovo Archivio veneto», estratto, Venezia: Regia Deputazione veneta di Storia patria, 1901): • Anno del Signore 1226, giorno 12 del mese di giugno, indizione XIII. Noi Pietro Ziani per grazia di Dio doge dei Veneziani con i nostri giudici e savi e con l’approvazione del popolo veneziano. • I. In che modo i fondi possano essere venduti secondo l’uso nuovo. Legiferando stabiliamo per modo di comando che colui il quale vuole vendere il fondo o i fondi suoi o dei quali abbia l’amministrazione a titolo di commissarìa o per testamento (= in qualità di esecutore testamentario) o per altro titolo, per prima cosa debba adire la presenza del signor doge e dei giudici dell’Esaminador e dichiarare che vuole vendere il suo fondo. Ciò fatto, i giudici, per incarico del signor doge (e) a richiesta di chi vuole vendere, vadano (in sopralluogo) e stimino i fondi in vendita in buona fede e senza frode. Stimati dunque i fondi in vendita dai giudici predetti, si debba proclamare da parte del comandador del signor doge, la domenica in broglio di San Marco (= in Piazzetta) e nei seguenti giorni di lunedì, martedì e mercoledì sulle scale di Rialto, che il tale fondo sito nella tale parrocchia, il quale ha i tali e talaltri confini, è stato stimato un tanto dai giudici; chi volesse comprarlo secondo quanto è stabilito nello statuto nazionale, tanto coloro che sono figli di colui che vuole vendere quanto gli altri, entro 30 giorno dopo che sarà stata fatta la prima proclamazione (e quindi il comandador in occasione di ciascuna proclamazione che farà, faccia menzione di quando sia stata fatta la prima proclamazione) vadano in presenza dei giudici dell’Esaminador e si costituiscano presso di loro, dichiarando che vogliono comprare il fondo proclamato, e offrano garanzia reale di dieci libbre per cento, in oro o in argento, in base a quanto sarà stato stimato il fondo in vendita.

  14. Analisi della norma • Precostituzione di procedure di volontaria giurisdizione • Per prevenire controversie riguardo a: • eventuali diritti di prelazione • revocatorie (es. per lesione di legittima) • frodi sul prezzo • Capitolo recepito con rinvio recettizio integrale nello Statutum novum di Jacopo Tiepolo (vedi infra) • NOTA: a Venezia non si abroga mai, si novella aggiungendo o modificando rispetto a norme anche antiche

  15. Jacopo Tiepolo: le istituzioni • 1229 Pietro Ziani  Jacopo Tiepolo • Appaiono i Correttori alla promission ducale • Modello delle successive • Legislazione costituzionale: limiti al potere • Ottriata solo formalmente • 1230 legge elettorale • Aboliti i 6 elettori rappresentanti dei sestieri • Istituito un collegio di 10 eletti dal MaggC • Rappresentanza territoriale  semiprofessionalizzazione della partecipazione alla politica (base non cetuale)

  16. Jacopo Tiepolo: legislazione statutaria • 1230: • Novae leges civili • Statuto marittimo = consolidazione legificante di leggi e usi • 1231: • Statutum qualibet sul recupero di crediti di veneziani • 1232: • Promissio maleficiorum • 1233: • sette capitoli di novelle allo Statuto civile (venditiones ad usum novum) • 1233-36: • novelle allo Statuto marittimo

  17. Jacopo Tiepolo: lo Statutum Novum • 1242 • Statutum novum = consolidazione delle norme legislative previgenti e degli usi forensi civili • redatta da una commissione a quattro • approvata dal Maggior Consiglio • ratificata dal placito (convocato per l’occasione) • interpretazione autentica per un anno (MinC) • 1244 • Novelle allo Statutum Novum: capitolare dei Giudici di Petizion • 1253 (Ranieri Zeno) • Statuto marittimo con appendice di Statuta tarretarum = consolidazione dello Statuto marittimo di Jacopo Tiepolo, delle novelle successive e degli usi nautici

  18. Le fonti di diritto: da Jacopo Tiepolo… Gerarchia delle fonti nello Statutum novum (1242): 1-- testo dello statuto = testo unico (non codice!) legislativo 2-- analogia (anche in penale)  no principio di legalità 3-- consuetudine (ragionevole e provata)  la norma è oggetto di prova 4– arbitrium = fonte di chiusura = equità definita dalla prassi magistratuale Odofredo: • [Veneti] non servant legem, sed solummodo vivunt eorum consuetudine • I Veneziani non seguono il diritto (= il diritto romano), ma vivono seguendo soltanto i loro usi (compresavi la legislazione statutaria)

  19. … a Ranieri Zeno Gerarchia delle fonti nella promissione (1253): 1– legislazione = nell’ordine: Statuto promissioni (dogale + maleficiorum) capitolari delle magistrature legislazione di Consigli e magistrature 2 – analogia (anche in penale) 3 – consuetudine (ragionevole e provata) 4 – arbitrium = equità • eccezione: il capitolare della curia del Forestier stabilisce che prevale su tutto la forma pactorum

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