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Condizione giuridica e statuto generale delle Confraternite della Diocesi

Condizione giuridica e statuto generale delle Confraternite della Diocesi. Enrico Ivaldi Priore Generale del Priorato delle Confraternite per la Diocesi di Acqui 17 luglio 2008. La normativa. Circolare ministeriale 20 aprile 1998 Circolare CEI 28 1 marzo 1999  

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Condizione giuridica e statuto generale delle Confraternite della Diocesi

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  1. Condizione giuridica e statuto generale delle Confraternite della Diocesi Enrico Ivaldi Priore Generale del Priorato delle Confraternite per la Diocesi di Acqui 17 luglio 2008

  2. La normativa • Circolare ministeriale 20 aprile 1998 • Circolare CEI 28 1 marzo 1999   Indirizzi per la definizione della condizione giuridica delle confraternite 

  3. Vantaggi del riconoscimento dello scopo esclusivo di culto civilmente riconosciuto • Lo scopo esclusivo di culto permette alla Confraternita di essere equiparata ad una parrocchia e di essere quindi soggetta all’esclusiva ingerenza dell’autorità religiosa e non dello stato • In questo modo non si è obbligati a presentare nessuna dichiarazione dei redditi sulle attività svolte ma soltanto un bilancio in curia • restano da pagare le tasse sui beni immobili che non siano luoghi di culto come gli oratori.

  4. È possibile distinguere 5 tipologie di confraternite • confraternite aventi scopo esclusivo di culto civilmente riconosciuto (pubblicate sulle Gazzette Ufficiali del 1933/34/37) • confraternite aventi scopo esclusivo di culto non ancora riconosciuto formalmente esistenti al 7 giugno 1929 • confraternite aventi scopo esclusivo di culto non riconosciuto formalmente non ancora esistenti al 7 giugno 1929 • confraternite aventi scopo esclusivo di culto non riconosciuto formalmente non più esistenti al 7 giugno 1929 • confraternite aventi fine di assistenza e beneficenza;

  5. Confraternite aventi scopo esclusivo di culto civilmente riconosciuto (pubblicate sulle Gazzette Ufficiali del 1933/34/37) Se la confraternita è operativa • Sono enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e devono necessariamente essere iscritte nel registro delle persone giuridiche (Legge 20 maggio 1985 n. 222) tenuto dalla cancelleria del Tribunale civile del capoluogo della provincia in cui hanno sede.

  6. Confraternita ______________________ • Via____________ n° ___ cap.______Città • Al Sig. Prefetto di……………… • Ufficio Territoriale del Governo • Il sottoscritto____________, nato a __________ il ____________, cittadino italiano, residente a _________________, Via ___________________, n°____, cap. ______, nella qualità di legale rappresentante della “ Confraternita di___________________” sita in _________ Via__________, n° __ cap._______, Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto con Decreto n° __________, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° _____ del ____________, • CHIEDE • L’iscrizione della predetta Confraternita nel registro delle persone giuridiche istituito presso codesta Prefettura, in conformità con quanto previsto dal DPR. 10 / 02 / 2000 n° 361. • Si allegano i seguenti documenti: • Copia della Gazzetta Ufficiale n° _________ del _______________, • Attestato Vescovile, • Estratto del verbale dell’Assemblea attestante l’elezione del Priore e la composizione del consiglio. • Con osservanza • Il Priore • Luogo e data

  7. 1) Confraternite aventi scopo esclusivo di culto civilmente riconosciuto (pubblicate sulle Gazzette Ufficiali del 1933/34/37) Se la confraternita non è operativa (quiescente) • Nel caso che una confraternita abbia cessato di fatto l'attività, non abbia più neppure un confratello o comunque non sia in grado di eleggere gli organi statutari • il Vescovo diocesano ha facoltà di nominare un commissario a norma del 318, § 1 del codice di diritto canonico, perché provveda all'iscrizione nel registro e agli altri atti amministrativi, governando la confraternita per un tempo determinato oppure si trovano nuovi confratelli che provvedono alla nomina degli organi direttivi e all’iscrizione nel registro e agli altri atti amministrativi. • A questo punto sono possibile tre diversi sviluppi:

  8. 1) la confraternita viene ricostituita • Il commissario dopo aver identificato i nuovi confratelli, lascia la carica e si elegge un nuovo consiglio che provvede alla nomina degli organi direttivi e all’iscrizione nel registro e agli altri atti amministrativi.

  9. 2) la confraternita viene ricostituita e trasferisce la sede della stessa un’altra di recente costituzione all’interno dello stesso comune che ne è priva • Il commissario o il nuovo consiglio richiedono alla prefettura il trasferimento della sede della confraternita quiescente presso la confraternita “attiva” • Si fa richiesta al ministero dell’interno di aggiungere al nome della confraternita “quiescente” quello della confraternita “attiva

  10. 3) la confraternita viene soppressa • Qualora il Vescovo non ravvisi la possibilità di adesione di nuovi soci in un ragionevole spazio di tempo, ha facoltà di estinguere la stessa senza attendere la scadenza del termine dei "centum annorum" previsto dalla medesima disposizione canonica come causa estintiva. • La devoluzione dei patrimonio deve essere disposta secondo le indicazioni (e con la procedura) stabilite dall'art. 20 delle Norme approvate con il Protocollo stipulato tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede il 15 novembre 1984: vale a dire, in favore dei destinatari previsti dalla volontà dei disponenti o dallo statuto della confraternita stessa, o, in mancanza di specifiche previsioni, in favore dell'ente immediatamente superiore ai sensi dei can. 123 (cioè della Diocesi), fatti sempre salvi gli eventuali diritti acquisiti.

  11. 2) Confraternite esistenti al 7 giugno 1929 aventi scopo esclusivodi culto non ancora riconosciuto formalmente • Le Confraternite del tipo in esame, pur essendo rimaste di fatto per oltre cento anni alle dipendenze dell'autorità ecclesiastica, sono tuttora equiparate alle IPAB e soggette di conseguenza alla relativa normativa fino a che il fine di culto non sia civilmente riconosciuto con decreto ministeriale. Esse pertanto non possono essere iscritte nel registro delle persone giuridiche private. • Le confraternita con fine di culto non ancora riconosciuto formalmente possono trovarsi in situazioni di fatto assai differenti: • alcune svolgono attività in modo continuativo e provvedono regolarmente all'elezione degli organi statutari; • altre svolgono attività soltanto in occasione delle feste patronali e non provvedono a regolari elezioni • altre infine non svolgono più attività da diversi anni, e tuttavia seguitano ad esistere formalmente.

  12. Le confraternita aventi scopo esclusivo o prevalente di culto non riconosciuto formalmente con regio decreto o con decreto ministeriale si trovano attualmente in una situazione di difficile qualificazione, che potremmo dire di "limbo", a causa della loro inadempienza nel chiedere l'accertamento dei fine secondo quanto previsto dalla normativa pattizia dei 1929. • Poiché queste confraternite non hanno ancora avuto il riconoscimento civile dei fine di culto, e quindi secondo le norme di derivazione concordataria sono regolate dalla legge dello Stato e non possono essere soppresse con effetti nell'ordinamento civile attraverso un decreto del Vescovo diocesano perché l'ente è sotto la vigilanza dell'autorità civile. Non è possibile neppure l'accertamento del fine di culto se prima non viene ricostituita l'assemblea dei sodali e ripresa l'attività. Non resta perciò che fare ogni sforzo per ricostituire la confraternita e chiedere l'accertamento dei fine di culto nel rispetto di tutti i requisiti indicati nella Circolare Ministeriale n. 111/1998 e soltanto successivamente procedere alla soppressione • Per le confraternite che si trovano in tale condizione il Ministero dell'Interno ha indicato nella circolare ministeriale n. 111 del 20 aprile 1998 la

  13. documentazione necessaria per ottenere il riconoscimento civile dei fine di culto • Istanza in bollo, datata e sottoscritta dal rappresentante legale • Assenso dell'Ordinario diocesano • Decreto di erezione o, in mancanza, attestato sostitutivo dell'Ordinario diocesano • Verbale dell'organo deliberante, da cui risulti la volontà di chiedere il riconoscimento del fine prevalente o esclusivo di culto • Copia di documenti comprovanti l'esistenza della confraternita al 7 giugno 1929 • Statuto autenticati dal cancelliere della curia diocesana. • Prospetti economici analitici relativi all'ultimo quinquennio di attività dell'ente, sottoscritti dal legale rappresentante • Relazione storico-illustrativa dettagliata relativa alle vicende dell'ente e all'attività svolta dall'origine fino alla data attuale, indicante anche il numero dei confratelli. • Parere del Comitato per gli enti e i beni ecclesiastici e per la promozione del sostegno economico alla chiesa cattolica della CEI

  14. 3) Confraternite aventi scopo esclusivo di culto non ancora riconosciuto formalmente non ancora esistenti al 7 giugno 1929 • Per questo tipo di confraternite non è possibile acquisire lo scopo esclusivo di culto civilmente riconosciuto. È tuttavia praticabile la strada dell’aggregazione con una confraternita dotata di personalità giuridica e non più attiva ma esistente al 1929 esistente all’interno dello stesso comune. I passi da seguire in questo caso sono: • Nomina di un commissario della confraternita “quiescente” da parte del Vescovo a norma del 318, § 1 del codice di diritto canonico, perché provveda all'iscrizione nel registro e agli altri atti amministrativi, governando la confraternita per un tempo determinato, oppure i confratelli della confraternita attiva assumono i ruoli direttivi della confraternita “quiescente” provvedendo alla nomina degli organi direttivi e provvedono all’iscrizione nel registro e agli altri atti amministrativi. • Si richiede alla prefettura il trasferimento della sede presso la confraternita “attiva” • Si fa richiesta al ministero dell’interno di aggiungere al nome della confraternita “quiescente” quello della confraternita “attiva”

  15. 4) Confraternite aventi scopo esclusivo di culto non ancora riconosciuto formalmente non più esistenti al 7 giugno 1929 • Queste confraternite sono da considerarsi “storiche” non essendo più possibile riattivarle a causa della scadenza del termine dei "centum annorum" previsto dalla disposizione canonica come causa estintiva.

  16. 5) Confraternite aventi fine di assistenza e beneficenza • Le confraternite non aventi, scopo esclusivo o prevalente di culto continuano ad essere disciplinate dalla legge dello Stato, salva la competenza dell'autorità ecclesiastica per quanto riguarda le attività dirette a scopi di culto"; cf art. 17 legge 27 maggio 1929, n. 848). • Sono quindi equiparate alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), regolate dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972 (la c.d. legge Crispi) e successive modificazioni.

  17. Materiale necessario per il riconoscimento dello scopo esclusivo di culto È disponibile sul sito internet del priorato www.confraternitediocesiacqui.org alla voce MODULISTICA

  18. Lo statuto • Capitolo I – Sede e natura  della Confraternita Art. 1 - La confraternita di __________________, avente sede in ___________________________________________, redige il presente statuto. • Art. 2 - §1- Le Confraternite sono Associazioni pubbliche di fedeli, fra le più antiche della Chiesa. §2- Per lo stesso decreto di erezione la Confraternita è costituita in persona giuridica ecclesiastica, a tenore del can. 313 del C.J.C.. Quanto alla personalità giuridica civile ci si attiene alle norme concordatarie. •  Capitolo II – Priorato • Art. 3 - §1-La confraternita fa riferimento al “Priorato”, che ha il compito di vigilanza e di coordinamento delle attività delle Confraternite. Inserire nome e sede della Confraternita

  19. Capitolo III – Fine delle Confraternite • Art. 4 – Gli scopi della Confraternita sono: • §1 – L’incremento del culto pubblico negli ambiti e nei modi che sono loro propri, promuovendo la preparazione e la partecipazione attiva dei confratelli alla Sacra Liturgia e agli altri atti di culto e devozione. Tale preparazione e partecipazione va intesa non solo per le celebrazioni proprie previste dallo Statuto, ma soprattutto per quelle della comunità diocesana e parrocchiale a cui le Confraternite appartengono. • §2 – La formazione religiosa e morale degli iscritti, promuovendone la vita di fede e la partecipazione ai Sacramenti della Riconciliazione e della Comunione Eucaristica. • §3 – Il suffragio dei confratelli e delle consorelle defunti.

  20. Art. 5 – La Confraternita è sorta con finalità religiosa e insieme caritativa, nell’esercizio delle opere di misericordia spirituale e corporale. In questo ha assolto anche a compiti che il progresso sociale attualmente attribuisce ad enti pubblici. Rimane tuttavia ampio spazio per l’esercizio di tutte le opere di misericordia, tra le quali sono da segnalarsi:a) il volontariato in Ospedali e case di cura, con l’inserimento, se necessario, nelle strutture approvate dalla legge sanitaria; b)    l’assistenza e la cura dei malati, lungodegenti, ed anziani impediti, a domicilio, specie quando i familiari non fossero in grado di provvedere; c)     la visita periodica a malati, lungodegenti, ed anziani ospiti in casa di riposo, specialmente se appartenenti alla parrocchia nel cui territorio esiste la Confraternita; d)    il contributo alle iniziative della Caritas Diocesana, in particolare per l’“Avvento e la Quaresima di Carità”; e)     la partecipazione ad altre iniziative culturali e ricreative; f)      il servizio di ministri straordinari della Comunione, l’insegnamento del catechismo, l’organizzazione di cantorie parrocchiali. • Art. 6 – Le opere di misericordia devono essere esercitate innanzitutto nei confronti dei confratelli e consorelle ammalati e in situazioni di necessità economiche. Esse si concretizzano nella visita e nell’assistenza spirituale e materiale. Queste sono a titolo esemplificativo, se ne possono naturalmente aggiungerne altre

  21. Capitolo IV - Membri • Art. 7 – Possono far parte di una Confraternita i fedeli (uomini e donne) che, possedendo i requisiti di cui al can. 316 §1 del C.J.C. ne accettano le finalità. In particolare essi devono possedere i seguenti requisiti: a)     professare la fede cattolica; b)    manifestare una esemplare testimonianza di vita cristiana, sostenuta dalla partecipazione alla Messa domenicale e dalla frequenza ai sacramenti della Riconciliazione e dell’Eucaristia; c)     essere a conoscenza degli impegni specifici della Confraternita. Gli uomini sono denominati “Confratelli” e le donne “Consorelle”. Per far parte della Confraternita bisogna aver compiuto l’età di 18 anni. • I minorenni, con il consenso dei propri genitori, possono partecipare a qualche attività associative della Confraternita. Essi sono denominati “aggregati” e di loro si prende particolare cura il Priore.

  22. Eventuale autocertificazione • Capitolo V - Preparazione e ammissione • Art. 8 – §1-Chi desidera essere ammesso a far parte della Confraternita indirizza la domanda scritta al Priore. Allega alla domanda i seguenti documenti: ­       certificati di battesimo e cresima; ­       eventuale certificato di matrimonio. • §2- Il Priore, dopo aver accertato che la persona richiedente abbia i requisiti necessari in rapporto alla particolare fisionomia dell’Associazione, la ammette al periodo di formazione sotto la guida di un confratello o di una consorella. Nel periodo di formazione il candidato è avviato: ­       ad approfondire la conoscenza del fine della Confraternita; ­       a viverne gli impegni che l’appartenenza ad essa comporta. §3 – La decisione di ammettere o meno il candidato a far parte della Confraternita spetta al Priore, dopo aver sentito il parere di chi ne ha curato la formazione, con il voto deliberativo del suo Consiglio. Art. 9 – L’eventuale vestizione e il rinnovo dell’iscrizione avverranno secondo l’uso della Confraternita. • Art. 10 – L’abito della Confraternita è costituito da _______________________________________________________________________ • ______________________________________________________________________ • Art. 11 – È opportuno che ogni Confraternita costituisca il proprio “Gruppo giovanile” che dovrà godere di particolare attenzione da parte del Consiglio. Definire la durata del periodo Inserire descrizione dell’abito

  23. Capitolo VI – I doveri • Art. 12 – Quanti sono ammessi alla Confraternita hanno il dovere di osservare le leggi generali e particolari della Chiesa, nonché gli Statuti della Confraternita, di perseguirne i fini, di partecipare alle sue attività È dovere di ogni iscritto versare la quota annuale stabilita. Art. 13 – I confratelli e le consorelle intervengono al funerale degli iscritti, secondo le consuetudini. Prima del funerale si faccia la tradizionale visita al defunto, pregando secondo la tradizione tipica della Confraternita. Si faccia celebrare almeno una S. Messa di suffragio. • Capitolo VII –I diritti • Art. 14 – L’iscritto, dal giorno della sua ammissione, partecipa a tutti i beneficio spirituale e temporali e a tutti i diritti dei confratelli e delle consorelle (cfr. can. 306). Art. 15 – I confratelli e le consorelle hanno diritto alla parola nelle Assemblee plenarie; possono votare ed essere eletti se sono in regola con l’annuale rinnovo dell’adesione.

  24. Capitolo VIII – Confratelli “emeriti” ed “onorari” • Art. 16 – Qualora un membro della Confraternita, dopo lunga e lodevole appartenenza, non fosse più in grado per età od altra ragionevole causa di partecipare attivamente alla vita dell’Associazione e di adempierne abitualmente i doveri, potrà essere dichiarato dal Consiglio “Confratello emerito” o “Consorella emerita” e continuerà a godere di voce attiva. • Spetta anche al Consiglio di decidere se sia conveniente attribuire il titolo di “Confratello onorario” o “Consorella onoraria” a persone che abitualmente non possono adempiere ai doveri della Confraternita (per es.: perché non partecipanti alla vita attiva della parrocchia), ma che hanno con essa particolare legame o benemerenze. Essi non avranno voce né attiva né passiva. Si preferisca questa dicitura a quella di “non residenti in parrocchia”

  25. Capitolo IX – Rinuncia e dimissioni • Art. 17 – Il membro della Confraternita che, per seri motivi, intende lasciare l’Associazione, deve comunicare la sua decisione al Priore. Art. 18 – §1 - L’iscritto che, pubblicamente, vive in maniera incompatibile con la dottrina e la disciplina cristiana, sia ripetutamente e da parte di tutti i confratelli e consorelle aiutato a rivedere la sua posizione. In caso contrario, dopo la prevista ammonizione  (cfr. cann. 308 e 316 §2) sia dichiarato decaduto con deliberazione del Consiglio. • §2 – Quando il Consiglio ometta di procedere disciplinarmente il Priorato Diocesano può richiedere l’esame del caso. • §3- Contro la decisione del Consiglio l’iscritto può ricorrere presso il Priorato Diocesano, che potrà confermare o mutare la decisione del Consiglio. • §4 – Quando colui che, per qualche motivo, ha perso la condizione di iscritto della Confraternita chieda di essere riammesso, spetta al Consiglio: a)     esaminare se sono cessate le cause che hanno provocato la dismissione; b)    decidere in merito all’accoglimento della richiesta. • §5 – Si considera “ipso facto” dimesso dalla Confraternita colui che per due anni rifiuta qualsiasi collaborazione con essa.

  26. Capitolo X – La formazione permanente • Art. 19 – Per la crescita nella vita cristiana ogni confratello e consorella si impegna a partecipare agli incontri di catechesi e di preghiera organizzati dalla parrocchia. Per favorire detta formazione cristiana il Consiglio della Confraternita, d’accordo con il parroco: ­ organizza annualmente un ritiro spirituale per i propri aggregati; ­ predispone incontri di catechesi e di preghiera in preparazione a ricorrenze religiose particolarmente significative per la Confraternita. Art. 20 – È dovere della Confraternita partecipare all’incontro che il Vescovo indice annualmente; nessun altro impegno potrà sostituire questo incontro. Art. 21 – La Confraternita si deve impegnare a partecipare ad eventuali incontri di formazione organizzati dal Priorato Diocesano.

  27. Capitolo XI – Gli “oratori” • Art. 22 – Nel decidere gli atti di culto da compiere nell’Oratorio si deve tener conto delle direttive pastorali della diocesi (cfr. Sinodo diocesano, nn 65-76) e della parrocchia. Art. 23 –  §1 – Gli atti di culto compiuti nell’Oratorio non siano in concomitanza con funzioni parrocchiali, né con iniziative parrocchiali di predicazione, in modo che non solo non si creino condizioni di alternativa tra i due atti, ma anzi si favorisca la partecipazione dei confratelli e delle consorelle alla vita parrocchiale. Per questo si concoordino gli orari e le iniziative con il parroco §2 – Sono proibite negli Oratori le funzioni del Triduo Sacro, e, di norma, la S. Messa domenicale. A meno di consuetudini stabilizzate

  28. Capitolo XII – I pellegrinaggi e le processioni • Art. 24 –  Tutti i confratelli e le consorelle siano consapevoli che i pellegrinaggi e le processioni sono atti di culto e pertanto vi partecipino con spirito ed atteggiamento adeguati, dando pubblica testimonianza di fede. Art. 25 –  Per i pellegrinaggi e le processione ci si attenga alle norme date dal Vescovo come richiesto dal can. 944 §2 del C.J.C. e alle disposizioni degli articoli che seguono. Art. 26 –  Ogni Confraternita dovrà intervenire a tutte le processioni della propria parrocchia. Art. 27 –  Qualora una o più Confraternite intendano organizzare incontri ufficiali con Confraternite o con autorità ecclesiastiche extradiocesane, dovranno essere autorizzate dal Direttore del competente Ufficio. Art. 28 –  §1 – La Confraternita ha la facoltà di invitarne altre alla processione che si tiene in occasione della sua festa titolare. §2 – Perché altre Confraternite possano partecipare alla processione si richiede che: a)     la Confraternita organizzatrice rivolga gli inviti, previo accordo con il parroco; b)    la Confraternita che accoglie l’invito dia conferma, dopo aver informato il proprio parroco; c)     la Confraternita invitata partecipi alla processione non solo con i cristanti, ma anche con i confratelli e le consorelle. Elencare

  29. Salvo consuetudini ormai consolidate • Art. 29 – Tutti i confratelli, compresi i “portatori del Cristo”, si faranno dovere di prendere parte agli atti liturgici che precedono o seguono la processione; ciò è essenziale affinché il trasporto processionale dei Crocifissi sia ed appaia come vero atto religioso. • Art. 30 –   §1 – I Crocifissi non possono essere portati, neppure in parrocchia, durante le processioni eucaristiche e penitenziali. §2 – Non si concede la partecipazione della Confraternita, con o senza Crocifissi, a processioni fuori parrocchia nei giorni di Natale, Pasqua, Pentecoste, Corpus Domini, nelle feste del santo patrono della propria parrocchia e del santo titolare della propria chiesa parrocchiale e in occasione dell’annuale incontro diocesano con il Vescovo. Art. 31 – Il trasporto del Crocifisso deve chiaramente apparire come atto religioso, che muove a sentimenti di devozione e adorazione. Si avrà pertanto la massima cura e vigilanza affinché esso non sia in alcuna circostanza compiuto o considerato come atto di esibizionismo, o prova di bravura o di forza. Art. 32 – Gli incontri dei “portatori di Cristo”, detti “prove”, che si tengono nelle varie Zone, siano incontri improntati soprattutto a spirito di fraterna solidarietà cristiana. Pertanto si inviti il parroco per introdurre l’incontro con una breve meditazione. Tutti i confratelli, anche appartenenti ad altre Confraternite, che si presenteranno, siano accolti con tale spirito. Prima di chiudere l’incontro si faccia atto di adorazione al divin Crocifisso.

  30. Capitolo XIII – Il governo     A – L’Assemblea • Art. 33 – Il supremo organismo di governo della Confraternita è l’Assemblea plenaria, alla quale partecipano tutti gli iscritti. Art. 34 –  All’Assemblea plenaria spetta: a)     eleggere i membri del Consiglio secondo le singole cariche; b)    deliberare le linee programmatiche di indole generale circa la vita della Confraternita; c)     approvare il bilancio preventivo e consuntivo; a)     dare il proprio consenso agli atti di straordinaria amministrazione circa i beni. • Art. 35 – §1 – L’Assemblea plenaria si terrà almeno due volte all’anno: entro il mese di dicembre ed entro quello di gennaio. §2 – L’Assemblea plenaria potrà essere convocata anche su deliberazione del Consiglio o su richiesta di almeno 1/3 dei membri della Confraternita. §3 –   La convocazione e l’ordine del giorno devono essere comunicati a tutti gli aventi diritto, secondo il regolamento di ogni singola Confraternita. Art. 36 – Le elezioni avverranno preferibilmente nel mese di dicembre, ogni tre anni, seguendo le norme stabilite.

  31. Art. 37 –  §1 – Hanno voce attiva e passiva tutti i confratelli e le consorelle che non ne siano stati legittimamente privati. Non possono essere eletti a membri del Consiglio né a revisori dei conti coloro che percepiscono emolumento fisso dalla Confraternita. • §2 –  A tutti gli aventi diritto al voto verrà inviata, a cura della Segreteria, unitamente alla convocazione, a mezzo posta, almeno dieci giorni prima dell’adunanza generale, una scheda timbrata e siglata, con i nomi di tutti i membri della Confraternita che hanno voce passiva. Si comunicherà la data della convocazione dell’Assemblea generale all’Assistente ecclesiastico, perché possa parteciparvi. • §3 –  I votanti potranno dare un numero di preferenze corrispondenti ai consiglieri da eleggere, tracciando una croce accanto ai nomi scritti sulla scheda; ogni altro segno annulla la scheda. • §4 –  La votazione sarà valida solo se i votanti effettivi saranno la maggioranza degli aventi diritto al voto. È possibile semplificare questo passaggio

  32. Art. 38 –  L’Assemblea elettiva avrà il seguente svolgimento: a)     il Priore uscente darà il rendiconto morale e finanziario sui tre anni trascorsi; b)    l’Assemblea, per alzata di mano, a maggioranza, su proposta del membro più anziano, designerà il segretario di seggio e due scrutatori; • c)     gli elettori depositeranno uno per uno la propria scheda nell’urna, mentre il segretario prenderà nota dei votanti. Non si ammette il voto per delega o per procura; il voto è segreto e non è ammessa l’elezione per acclamazione; d)    si conteggeranno i votanti e, se la votazione è valida, si procederà all’apertura dell’urna e allo spoglio pubblico delle schede alla presenza dell’Assistente ecclesiastico che funge da garante, o di un sacerdote da lui espressamente delegato. Art. 39 – §1 –  Conteggiati i voti ricevuti dai votanti, risulteranno eletti secondo l’ordine delle cariche (Priore, Vice Priore, Segretario, Tesoriere, Consiglieri - da due a sei - , Maestro dei novizi, un Revisore dei Conti) coloro che avranno ricevuto più voti in ordine decrescente. §2 – In caso di rinuncia da parte di qualcuno degli eletti, gli subentrerà chi lo segue per numero di voti ricevuti. §3 –  L’Assistenteo il sacerdote da lui delegato procederà alla proclamazione degli eletti. È possibile semplificare questo passaggio eleggendo i membri del consiglio e al suo interno le cariche

  33. Art. 40 –  Gli eletti rimangono incarica per tre anni e possono essere confermati. Tuttavia il Priore, il Vice Priore, il Segretario ed il Tesoriere possono essere confermati solamente per un triennio; qualora qualcuno di essi risultasse eletto, per un altro triennio, dovrà rinunciare e gli subentrerà chi lo segue per numero di voti ricevuti. Soltanto nel caso in cui il numero dei votanti sia insufficiente a ricoprire tutti gli uffici elettivi; il Priore potrà assumere l’incarico di revisore dei conti. Art. 41 –  Qualora si debbano designare persone per incarichi particolari “ad actum”, provvederà il Consiglio, procedendo a maggioranza. È possibile confermare le cariche solo se all’interno della confraternita non è possibile fare altro

  34. B – Il Consiglio • Art. 42  – §1 –  La Confraternita è amministrata da un Consiglio cui spetta il governo ordinario: esso attua le linee programmatiche date dall’Assemblea plenaria circa la vita dell’Associazione e si attiene alle norme date dal diritto generale, dal presente Statuto e dall’autorità competente. §2 –  Lo stesso Consiglio è anche competente per l’amministrazione dei beni della Confraternita e per il compimento degli atti relativi. Art. 43 – Il Consiglio è presieduto dal Priore; ne fanno parte il Vice Priore, il Segretario, il Tesoriere, almeno due consiglieri e, ove siano previsti, il Maestro dei novizi, il Vice Tesoriere, il Consigliere anziano e il revisore dei Conti. Art. 44  – §1 –  Il Consiglio della Confraternita è impegnato a: a)      prestare attenzione al “Piano pastorale diocesano”, per adeguare ad esso l’attività della Confraternita, secondo i suggerimenti applicativi del Priorato diocesano; b)     promuovere la partecipazione e la corresponsabilità alla vita della parrocchia, soprattutto attraverso il Consiglio pastorale parrocchiale; c)     favorire l’impegno caritativo che la Confraternita ha scelto come proprio; d)     promuovere la partecipazione in cappa alle feste del Santo Titolare o del Santo Patrono della parrocchia • e)      far intervenire la Confraternita alla processione parrocchiale o interparrocchiale del Corpus Domini; f)       rispondere con impegno a tutte le manifestazioni indette dal Priorato diocesano; g)     ripristinare la Liturgia delle Ore dove fosse caduta in disuso; h)     dare incremento alla festa del Santo Titolare della Confraternita, partecipando attivamente ed in cappa alle funzioni programmate. §2 –  Le adunanze del Consiglio si terranno almeno ogni trimestre. È possibile ridurre a cinque i membri in caso di confraternite poco numerose Inserire altre funzioni alle quali partecipa la confraternita

  35. Indispensabile per assumere la rappresentanza legale della confraternita • Art. 45  – §1 – Il Priore è il legale rappresentante della Confraternita. §2 – Il Priore, entro otto giorni dall’accettazione dell’elezione, deve richiedere al Vescovo, tramite l’Ufficio diocesano per le Confraternite, la conferma(cfr. can. 317 §1 del C.J.C.). • §3 – Il Priore: a)     indice e dirige le Assemblee e le adunanze del Consiglio; b)    cura l’organizzazione e il buon andamento delle funzioni sacre e delle altre iniziative della Confraternita, osservando quanto prescritto dallo Statuto; c)     cura la manutenzione degli immobili di proprietà della Confraternita, o in uso ad essa, così come la conservazione di quanto fa parte del patrimonio della Confraternita stessa; d)    si impegna affinché gli iscritti partecipino alla vita attiva della Confraternita secondo le direttive diocesane, parrocchiali e quelle deliberate dal Consiglio secondo le proprie competenze; e)     conserva la chiave dell’Oratorio; f)      firma la corrispondenza, a meno che non ne abbia dato mandato al Segretario; g)     al termine del mandato triennale invia al Priorato la relazione circa l’attività svolta dalla Confraternita. • §4 – Il Vice Priore sostituisce il Priore in tutte le sue funzioni quando egli è impedito di compierle. Il Vice Priore succede al Priore nel caso di rinuncia, di dimissioni o di morte, fino allo scadere del triennio in corso.

  36. D – Il segretario • Art. 46  – Il Segretario: a)     redige i verbali e le deliberazioni della Confraternita e li firma con il Priore; b)    cura la corrispondenza e la sigla se firmata dal Priore; c)     prepara e fa distribuire gli avvisi per la convocazione delle adunanze nonché gli avvisi vari agli iscritti; d)    cura l’archivio della Confraternita. • In particolare: ­       conserva il libro dei Legati, degli oneri delle S. Messe e degli rispettivi adempimenti; ­       conserva l’inventario dei beni mobili ed immobili della Confraternita, provvedendo a consegnarne copia originale all’ufficio dell’Economo diocesano. Di tali beni si farà documentazione fotografica da conservarsi fra i documenti della Confraternita; ­       autorizza la consultazione di documenti di carattere storico e non riservato, sotto la propria diretta vigilanza e responsabilità, a persone conosciute e che prestino sufficienti referenze; ­       non può acconsentire che alcuno, anche se membro della Confraternita, asporti o tenga presso di sé registri o altri documenti  inerenti ad essa.

  37. E – Il Tesoriere • Art. 47  – Il Tesoriere: a)     cura la contabilità e paga i conti su ordine del Priore; b)    redige e tiene in ordine il libro di cassa; c)     ha cura dei preziosi, custodendoli in locali sicuri; d)    presenta, entro il mese di marzo, all’Ufficio dell’Economato diocesano, i bilanci annuali approvati dall’Assemblea plenaria e la Relazione, vistata dall’Assistente ecclesiastico, sull’adempimento degli oneri di S. Messe e di Legati.

  38. F – Maggioranza richiesta per gli atti collegiali • Art. 48  – Per quanto riguarda gli atti collegiali sia dell’Assemblea che del Consiglio, per ciò che non concerne le elezioni, ha forza di diritto ciò che, presente la maggior parte di quelli che debbono essere convocati, è piaciuto alla maggioranza assoluta di coloro che sono presenti; qualora dopo due scrutini i suffragi fossero uguali, il Priore può dirimere la parità con un suo voto (cfr. can. 119 n.2 del C.J.C.). Per gli atti di straordinaria amministrazione si richiede all’Assemblea la presenza dei 4/5 degli iscritti aventi diritto al voto. • Capitolo XIV – L’Assistente Ecclesiastico • Art. 49  – §1 – L’Assistente ecclesiastico della Confraternita è normalmente il parroco. Spetta all’Ordinario stabilire che, in casi particolari, sentiti i rappresentati dell’Associazione, l’Assistente sia un sacerdote diverso dal parroco, e, in tal caso, nominarlo. §2 – L’assistente ecclesiastico cura la vita spirituale della Confraternita. §3 – Esprime il parere sulle iniziative di culto, di catechesi e di carità inerenti alla vita della Confraternita; se non  è il parroco, deve essere sentito anche quest’ultimo. §4 –Partecipa all’Assemblea plenaria senza diritto di voto; può esprimere il suo parere su ogni questione e garantisce il regolare svolgimento delle elezioni. §5 – Partecipa pure alle adunanze del Consiglio, senza diritto di voto, salvo il disposto del §3; può farsi rappresentare da un sacerdote da lui delegato.

  39. Capitolo XV – I beni temporali • Art. 50  –  §1 - La Confraternita amministra i propri beni (cfr. can. 1257 §2 del C.J.C.) avvalendosi del Consiglio che ha funzione di Consiglio per gli affari economici previsto dal can. 1280, fatti salvi i diritti dell’Assemblea circa l’informazione sull’amministrazione e circa il consenso per gli atti di straordinaria amministrazione. §2 - L’amministrazione dei beni della Confraternita è soggetta alla vigilanza dell’Ordinario diocesano e, per lui, dell’Economo, a tenore dei cann. 1276 e 1278 del C.J.C. Art. 51  – La Confraternita, che in possesso della personalità civile, è proprietaria dei beni mobili ed immobili ad essa intestati a norma del diritto (cann. 1255, 1256, 1257 §2 del C.J.C.). È soggetto capace di acquistare, possedere, amministrare, alienare, ereditare beni, attenendosi alle norme del diritto canonico vigente e secondo i fini che le sono propri. Art. 52  – La Confraternita è persona giuridica pubblica nell’ordinamento canonico ed i suoi beni sono di natura ecclesiastica e sono retti dai canoni del C.J.C., dalle leggi generali e particolari emanate dalle competenti Autorità ecclesiastica e dal presente Statuto. Art. 53  – §1 – Tutti gli amministratori sono tenuti ad adempiere il loro compito a nome della Chiesa, a norma del diritto (cfr. can. 1282 del C.J.C.) e prima di iniziare il loro incarico assolvano agli adempimenti di cui al can. 1283. §2 – Essi sono tenuti ad attendere alle loro funzioni con diligenza, seguendo quanto prescritto dal can. 1284 §2 del C.J.C.. • Art. 54  – Quanto alle offerte dei fedeli si osservi il prescritto del can. 1267 del C.J.C..

  40. Art. 55  – Sono da considerarsi atti di straordinaria amministrazione quelli stabiliti dalla C.E.I. e dall’Ordinario diocesano. Per detti atti occorre il consenso dell’Assemblea plenaria e l’autorizzazione scritta dell’Ordinario diocesano. Art. 56  – Tra gli atti di straordinaria amministrazione determinati dalla C.E.I. e dall’Ordinario diocesano è compreso “ogni intervento o atto relativo a beni mobili ed immobili che rivestano carattere di beni artistici, storici o culturali, indipendentemente dalla somma impiegata”. Si raccomanda una scrupolosa conservazione del patrimonio artistico delle Confraternite. Per procedere al restauro delle opere d’arte (crocifissi, quadri, statue, arredi, ….) occorrono l’autorizzazione scritta dell’Ordinario, il parere del Priorato diocesano, il benestare della Commissione diocesana di arte sacra e della Soprintendenza ai beni artistici del Piemonte e della Liguria. • Art. 57  – Si ponga particolare attenzione all’alienazione degli ex-voto e degli oggetti di valore artistico o storico; per la sua validità è necessaria anche la licenza della Santa Sede (cfr. can. 1292 §2, can. 1295). Art. 58  – I confratelli e le consorelle devono mantenere la propria sede (che può essere in una chiesa o in un oratorio) in buon stato e con il decoro che si conviene alla casa di Dio; nessuna modifica potrà apportarsi all’architettura, decorazione, colorazione dell’edificio senza la previa approvazione della Commissione diocesana di arte sacra e della competente Soprintendenza. • Art. 59  – Entro il mese di settembre di ogni anno il Consiglio deve trasmettere al Priorato diocesano l’annuale offerta, in proporzione alla consistenza economica della Confraternita. Art. 60  – La Confraternita ha il dovere di coprire con polizza di assicurazione beni e persone (responsabilità civile, incendi e furti, infortuni).

  41. Ordine della Processione • L’ordine è stato compilato secondo il Cerimoniale della Chiesa Cattolica e secondo il Cerimoniale Civile; • il Priore, l’Assistente Ecclesiastico ed il Parroco dovrebbero impegnarsi, onde evitare l’insorgere di controversie e per garantire la debita riconoscenza di autorità alle parti che formano la processione secondo la loro carica.

  42. Confratelli che “guidano” la processione, essi recheranno le mazze processionali ai lati della Croce astile. • Confratelli che recando le mazze, prendono posto fra le colonne di fedeli in processione, svolgendo il compito di mantenerne l’ordine. • Cappe di testa[1] • Bambini in corteo allegorico (angioletti, pellegrini ecc.) • Bambini • Associazioni cattoliche • Croce delle donne • Donne • Ordini religiosi femminili • Regolatore o Spartiriga[2] • Ammalati con associazioni di accompagnamento • Ordini equestri (Cav. di Malta ecc.) • Confraternite ospiti in cappa e tabarro senza Crocifissi (a partire dalla più distante fuori Diocesi, seguono con lo stesso criterio quelle appartenenti alla Diocesi) • Confraternite ospiti in cappa e tabarro con Crocifissi (a partire dalla più distante fuori Diocesi, seguono con lo stesso criterio quelle appartenenti alla Diocesi) • Banda musicale • Confraternita locale in cappa e tabarro con Crocifissi (il più vecchio • Rappresentanti del Priorato • Bambini della prima comunione • Ministranti • Ordini religiosi maschili • Croce Parrocchiale tra candelieri • Diaconi • Clero (a procedere rispetto al verso della processione, secondo l’ordine gerarchico dal curato alla carica più alta) • Casse processionali (nelle Processioni Eucaristiche: S.S. Sacramento protetto dal baldacchino) • Fanali (ai fianchi delle Casse Processionali) • Militari in Alta Uniforme (agli angoli delle Casse) • Gonfaloni ed Autorità Civili al seguito di ognuno (a procedere rispetto il verso della processione, secondo l’ordine Comune, Provincia, Regione) • Autorità militari • Associazioni di volontariato • Regolatore o Spartiriga • Popolo

  43. Disposizione interna della Confraternita in Processione Confratelli che recano le mazze processionali ai lati del Gonfalone • Gonfalone tra Sergentini • Croce processionale • Crocifissi • Consorelle • Confratelli • Ufficiali • Superiori Il Crocifisso “Vecchio” sarà posizionato per ultimo Membri del Consiglio della Confraternita Priore e Vice Priore

  44. Le diapositive della serata sono disponibili sul sito internet http://www.confraternitediocesiacqui.org alla voce CORSO DI FORMAZIONE Grazie per l’attenzione!

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