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novembre 2006

La previdenza complementare ed il TFR: le novità del disegno di legge finanziaria. novembre 2006. Presentazione di Angelo Marinelli. MACRO AREE DELLA RIFORMA della previdenza complementare. Liberalizzazione del settore della previdenza complementare (equiparazione fra le forme pens.).

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Presentation Transcript


  1. La previdenza complementare ed il TFR: le novità del disegno di legge finanziaria novembre 2006 Presentazione di Angelo Marinelli A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza

  2. MACRO AREE DELLA RIFORMA della previdenza complementare Liberalizzazione del settore della previdenza complementare (equiparazione fra le forme pens.) Disciplina fiscale della previdenza complementare Norme a sostegno dell’adesione (silenzio – assenso) Modificazioni al regime delle prestazioni Compensazioni alle imprese per il conferimento del TFR A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza

  3. TFR e previdenza complementare: come funziona? I dipendenti privati dovranno scegliere dove destinare il TFR che matura dal 1° gennaio 2007 Fondo chiuso manifestare una SCELTA ESPLICITA scegliere di destinare il tfr maturando ad una forma pensionistica complementare, collettiva o individuale(ed eventualmente il suo contributo, attivando anche la contribuzione del datore di lavoro prevista dai CCNL) N.B.: il contributo del datore di lavoro non spetta nel caso un cui si scelga una forma pensionistica diversa da quella prevista dai medesimi accordi collettivi PIP – Piano individuale pensionistico Fondo aperto con adesione individuale Dal 1° gennaio 2007 il lavoratore dipendente del settore privato ha sei mesi di tempo per Le forme pensionistiche ricevono il versamento del TFR e dei contributi eventualmente dovuti, relativi alle adesioni effettuate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 giugno 2007 a decorrere dal 1° luglio 2007 (con effetto sui periodi di paga dal momento dell’adesione) manifestare una SCELTA TACITA (Silenzio – assenso) Se non dice nulla, dopo sei mesi dal 1° gennaio 2007 (il 1° luglio 2007)o dopo sei mesi dall’assunzione se successiva, il TFR viene conferito: al Fondo chiuso, o ad altra forma pensionistica complementare eventualmente prevista da un accordo collettivo aziendale (ma non si ha diritto al contributo del datore di lavoro) Decidere di mantenere il TFR in azienda in tutto (per i lavoratori non iscritti ai fondi pensione) o in parte - Se l’azienda ha almeno 50 addetti, il datore di lavoro conferisce il TFR maturando al Fondo per l’erogazione dei TFR, presso la tesoreria di Stato e gestito dall’INPS Se non c’é nessun fondo pensione negoziale e NESSUN accordo collettivo aziendale, l’azienda provvede a trasferire il TFR ad un fondo pensione complementare residuale istituito presso l’Inps (N.B.: è un fondo a capitalizzazione da non confondere con quello istituito presso tesoreria di Stato) A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza

  4. Il fondo per l’erogazione del TFR ai lavoratori dipendenti del settore privato (art. 84 DDL finanziaria 2007) • Con effetto dal 1° gennaio 2007, è istituito il “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile”, che viene gestito, per conto dello Stato, dall’INPS su un apposito conto corrente aperto presso la Tesoreria statale. A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza

  5. Il fondo per l’erogazione del TFR ai lavoratori dipendenti del settore privato (art. 84 DDL finanziaria 2007) • Con effetto dal 1° gennaio 2007, al Fondo affluisce un contributo pari al 100 per cento della quota di TFR maturando, non destinata alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 per i lavoratori del settore privato di imprese con almeno 50 addetto. • Il predetto contributo è versato mensilmente dai datori di lavoro secondo modalità stabilite con Decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro delle finanze. La liquidazione del trattamento di fine rapporto e delle relative anticipazioni al lavoratore viene interamente effettuata dal datore di lavoro, che provvede a conguagliare la quota corrispondente ai versamenti al Fondo in sede di corresponsione mensile dei contributi dovuti agli enti previdenziali e al medesimo Fondo A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza

  6. Il fondo per la gestione dei TFR (3) A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza

  7. Verso l’inclusione della previdenza complementare nel concetto di previdenza sociale… La legge 23 agosto 2004, n° 243 prevede, fra i criteri direttivi: “l’eliminazione degli ostacoli che si frappongono alla libera adesione e circolazione dei lavoratori all’interno del sistema della previdenza complementare” I lavoratori, entro 6 mesi dall’entrata in vigore del decreto legislativo 252/2005 (a partire dal 1° gennaio 2007, in base alla novità che saranno introdotte con apposito Decreto Legge ) potranno aderire ad una qualsiasi forma pensionistica collettiva o individuale (fondo “chiuso”, fondo “aperto” o piano pensionistico individuale attuato tramite contratto di assicurazione sulla vita con finalità previdenziale stipulato con un’impresa assicurativa) A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza

  8. Dal 1.1.2007 • Possibilità per ogni iscritto di aderire a più linee d’investimento in contemporanea nello stesso fondo • Si diventa iscritto anche con il tacito consenso che non comporta il versamento del contributo del lavoratore (ma in tale caso non si attiva neppure il contributo del datore di lavoro)! * versando anche il solo TFR spettano tutti i diritti e prerogative anche se non si aderisce con la propria quota e quindi non si ricevequella aziendale. A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza

  9. TFR: trasferimento dal 1.1.2007 Il Decreto legge approvato dal CdM il 10 novembre 2006 prevede che le forme pensionistiche ricevano il versamento del TFR ( seguito di adesione tacita o esplicita) e dei contributi eventualmente dovuti, relativi alle adesioni effettuate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 giugno 2007, a decorrere dal 1° luglio 2007 (con effetto sui periodi di paga dal momento dell’adesione). Tale norma consente di iniziare la raccolta delle adesioni il 1° gennaio 2007 ma di posticipare il momento del versamento al 1° luglio, in modo da consentire alla Covip di verificare l’adeguamento dei fondi alla nuova disciplina. IL FONDO è tenuto a: • adottare una linea che garantisca la restituzione del capitale versato per la raccolta del TFR conferito tacitamente e che assicuri rendimenti pari o superiori allla rivalutazione del TFR aziendale, quantomeno in un orizzonte temporale pluriennale • GARANZIA vuol dire:certezza della restituzione del capitale versato * al netto di oneri (costi contenuti) * al pensionamento e ad eventi definiti A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza

  10. La previdenza complementare dopo il d.lgs 252/05 e il DDL finanziaria • Dal primo gennaio 2007 entra in vigore il D. lgs 252/2005 e il TFR maturando non destinato alle forme pensionistiche complementari dei lavoratori del settore privato di imprese con almeno 50 addetti viene destinato al Fondo per l’erogazione dei TFR ai lavoratori dipendenti del settore privato, presso la Tesoreria dello Stato e gestito dall’INPS • Il lavoratore con prima assunzione successiva al 28 Aprile 1993, entro sei mesi dal(1° gennaio 2007), o dal termine indicato da apposito Decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale, può: Aderire ad una forma pensionistica complementare, collettiva o individuale Il TFR viene destinato alla forma pensionistica scelta il 1° luglio 2007, con effetto sui periodi di paga dal momento dell’adesione Il TFR dei lavoratori del settore privato di imprese con meno di 50 addetti rimane in azienda; tutto il TFR maturando dei lavoratori del settore privato di imprese con almeno 50 addetti va al Fondo pubblico per l’erogazione dei trattamenti di fine rapporto Manifestare il proprio dissenso all’adesione • TFR NEI FONDI CONTRATTUALI il 1-07-07salvo accordo aziendale per destinazione ad altra forma collettiva; • in caso di presenza di fondi contrattuali, il TFR va al fondo con più aderenti in azienda (salvo diverso accordo aziendale) • nel caso non si possano applicare le disposizioni precedenti, il TFR va AL FONDO RESIDUALE INPS (da non confondersi con il Fondo per l’erogazione dei TFR…questo è un fondo di previdenza complementare). Non esprimere alcuna scelta (silenzio) A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza

  11. Il silenzio assenso LAVORATORI con PRIMA OCCUPAZIONE precedente al 29/4/93 A SE ISCRITTI AD UN FONDO PENSIONE alla data di decorrenza del periodo di “silenzio – assenso” possono: 1)MANTENERE IL RESIDUO TFR MATURANDO IN AZIENDA (ma per i lavoratori di imprese con almeno 50 addetti verrà destinato al Fondo pubblico per la gestione dei trattamenti di fine rapporto) 2) VERSARLO INTERAMENTE al fondo pensione IN CASO DI SILENZIO: dopo 6 mesi il TFR residuo VA AL FONDO A CUI SI ADERISCE B LAVORATORI NON ISCRITTI AD UN FONDO PENSIONE alla data di entrata in vigore del D. lgs 252 possono 1)MANTENERE IL TFR IN AZIENDA (ma per i lavoratori di imprese con almeno 50 addetti verrà destinato al Fondo pubblico per l’erogazione dei trattamenti di fine rapporto, gestito dall’INPS) 2) CONFERIRLO ad una forma pensionistica complementare (nella misura contrattualmente prevista, o, se manca, del 50%-elevabile succ.) IN CASO DI SILENZIO: COME PER I LAVORATORI POST 28/4/93 A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza

  12. TFR e “silenzio assenso” • Anche in presenza di un contratto collettivo o accordo anche territoriale, le parti possono comunque decidere di destinare il TFR maturando, mediante il silenzio – assenso, tramite accordo aziendale (ma tale accordo deve essere notificato dal datore di lavoro al lavoratore, in modo diretto e personale): • ai fondi istituiti o promossi dalle Regioni; • ai fondi pensione “contrattuali”; • ai fondi pensione aperti mediante ADESIONE COLLETTIVA; • ai fondi istituiti per regolamento aziendale o con accordo tra soci di cooperative • In caso di presenza di più forme pensionistiche, il TFR maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale l’azienda abbia aderito con il maggior numero di lavoratori A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza

  13. Il fondo residuale INPS per il conferimento del TFR non altrimenti devoluto Nel caso in cui il lavoratore, entro i 6 mesi previsti dal decreto, non esprima alcuna scelta, ivi compresa quella di mantenere il TFR maturando in azienda*e in assenza di una forma pensionistica complementare collettiva prevista da accordi o contratti collettivi della quale il lavoratore stesso sia destinatario, il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando al fondo pensionistico complementare istituito presso l’INPS. * Con gli effetti di cui alla legge finanziaria per i lavoratori dipendenti di imprese con almeno 50 addetti A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza

  14. Il silenzio –assenso: la tempistica probabile Il datore di lavoro deve informare ciascun dipendente delle scelte disponibili Dal 1° gennaio 2007 Scattano i 6 mesi per esercitare le opzioni relative al Tfr il datore di lavoro deve comunicare ai dipendenti che non abbiano ancora optato il fondo di destinazione del Tfr alla scadenza del semestre un mese prima della scadenza dei sei mesi Dopo il periodo dei sei mesi utili per esercitare una scelta esplicita (dal 1° luglio 2007) Scade il termine per esercitare le opzioni ed il Tfr inizia ad essere versato al fondo pensione di riferimento ilTfr maturando non optato resta in azienda se l’impresa ha meno di 50 addetti; va al fondo per l’erogazione dei trattamenti di fine rapporto se l’impresa ha almeno 50 addetti Le quote di TFR maturando non destinate alla previdenza complementare A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza

  15. Silenzio nei 6 mesi C’é una forma pensionistica complementare collettiva ? Sì Sì Il Tfr è devoluto alla forma C’é una sola forma collettiva di riferimento (fondo chiuso o fondo aperto ad adesione collettiva)? No Il Tfr è devoluto alla forma individuata dall’accordo Sì C’é un accordo a livello aziendale sulla forma di destinazione? No Sì Il Tfr è devoluto alla forma con più iscritti Esiste una forma con più iscritti in azienda? No No Il Tfr è devoluto al fondo residuale INPS Modalità di funzionamento del conferimento tacito del TFR maturando ed effetti delle quote non destinate alle forme pensionistiche complementari In tutti i casi nei quali il lavoratore di imprese con almeno 50 addetti decida esplicitamente la non destinazione del TFR maturando alla previdenza complementare, il 100% di questa quota verrà destinata al Fondo pubblico per l’erogazione del TFR acceso presso la tesoreria di Stato A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza

  16. Le compensazioni previste per i datori di lavoro che conferiscono il TFR dei propri dipendenti alla previdenza complementare o al fondo per l’erogazione del trattamento di fine rapporto per i lavoratori dipendenti del settore privato • Viene riconosciuto un esonero dal versamento dei contributi sociali di natura assistenziale, in relazione ai maggiori oneri finanziari sostenuti dai datori di lavoro per il conferimento del TFR dei propri dipendenti ai fondi pensione, secondo le modalità previste da apposito all’allegato del disegno di legge finanziaria e nella stessa percentuale del TFR trasferito ai fondi pensione o al fondo INPS per la gestione dei trattamenti di fine rapporto; • Il datore di lavoro è esonerato, a partire dal 1° gennaio 2007, dal versamento del contributo al fondo di garanzia previsto dall’articolo 2 della legge 28 maggio 1982, n. 297, nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al fondo pubblico per la gestione del TFR; • Dal reddito d’impresa, a partire dal 1° gennaio 2007, le imprese potranno dedurre un importo pari al quattro per cento dell’ammontare del TFR annualmente destinato alle forme pensionistiche complementari o al fondo per l’erogazione dei trattamenti di fine rapporto presso la tesoreria di Stato (6 per cento per le imprese con meno di 50 addetti); A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza

  17. Esonero contributivo compensativo del conferimento del TFR verso le forme pensionistiche complementari o verso il fondo per l’erogazione del TFR A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza

  18. LIVELLI DI INFORMAZIONE INFORMAZIONE ISTITUZIONALE: soggetti super partes (Presid. Consiglio, MinWelf., Covip, Mefop) INFORMAZIONE NELLE AZIENDE (funzionale al silenzio-assenso/tacito conferimento del TFR) INFORMAZIONE DEI SINGOLI FONDI A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza

  19. Obblighi informativi dei fondi pensione • I fondi pensione dovranno dotarsi per le adesioni successive al 1° gennaio 2008, di una Nota informativa per la raccolta delle adesioni redatta in conformità allo schema predisposto dalla COVIP • Obiettivi: • omogeneità degli standard di rappresentazione delle informazioni delle diverse forme pensionistiche (comparabilità delle diverse offerte); • definizione di un “Indicatore sintetico dei costi”, costruito in modo da fornire, mediante ricorso ad unico valore, una rappresentazione immediata dell’onerosità della partecipazione alle diverse forme pensionistiche, nonché delle diverse offerte all’interno di ciascuna di esse A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza

  20. Obblighi informativi a carico dei datori di lavoro • I datori di lavoro sono tenuti a fornire ai lavoratori una prima adeguata informativa scritta, in merito alla devoluzione del TFR a previdenza complementare, sulle diverse scelte disponibili, secondo la seguente tempistica: • In prossimità dell’entrata in vigore del decreto, per i lavoratori già assunti a quella data; • Contestualmente all’assunzione per i lavoratori assunti successivamente all’entrata in vigore del decreto • Trenta giorni prima della scadenza dei sei mesi utili ai fini del conferimento tacito del TFR maturando alla previdenza complementare (entro il 1° giugno 2007 per i lavoratori già assunti alla data di entrata in vigore del decreto ed entro cinque mesi dall’assunzione per i lavoratori assunti successivamente al 1° gennaio 2007) i datori di lavoro sono tenuti a fornire ai lavoratori che non abbiano ancora manifestato alcuna volontà, una seconda adeguata informativa scritta, diretta ad indicare la forma pensionistica complementare verso la quale il TFR maturando sarà conferito in caso di diversa manifestazione di volontà alla scadenza del semestre A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza

  21. OBIETTIVI DELLE COMUNICAZIONI PRE-CONTRATTUALI O IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVE ALL’ADESIONE ALLE FORME PENSIONISTICHE COMPLEMETARI prospetto informativo per la raccolta delle adesioni dove è evidenziato l’indicatore sintetico dei costi • Nota informativa • Scheda sintetica – che ha lo scopo, in modo semplice, di introdurre l’aderente ai meccanismi di funzionamento e alle condizioni di partecipazione alla forma pensionistica complementare • Progetto esemplificativo – da mettere a disposizione dell’aderente in forme e con modalità idonee, incluso l’utilizzo di strumenti informatici anche successivamente all’adesione accessibilità, sinteticità e immediatezza delle informazioni fornite sui meccanismi di funzionamento e sulle condizioni di partecipazione fornire all’aderente un’indicazione dell’evoluzione nel tempo della posizione individuale e l’importo iniziale della prestazione complementare, consentendogli di avere un’idea delle conseguenze che tali scelte avranno nel tempo A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza

  22. Nota informativa Obiettivo: • Disciplinare le modalità di offerta al pubblico di tutte le forme pensionistiche, dettando disposizioni volte all’applicazione di “regole comuni” Strumento: • Schema unico rivolto a tutte le forme pensionistiche complementari Metodologia: • Allineamento degli standard di trasparenza, in riferimento sia ai contenuti che alla struttura dell’informazione Struttura: • Parte prima: “Caratteristiche della forma pensionistica complementare” • Parte seconda: “Dati storici di rischio/rendimento e di costo” A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza

  23. Scheda sintetica Obiettivo: • Disciplinare le modalità di offerta al pubblico di tutte le forme pensionistiche, dettando disposizioni volte all’applicazione di regole comuni Strumento: • Schema unico per tutte le forme pensionistiche complementari Metodologia: • Allineamento degli standard di trasparenza sia per contenuti che per struttura dell’informazione • Simile ai “Key features” degli schemi pensionistici anglosassoni • Privilegia accessibilità/ sinteticità/immediatezza delle informazioni: una sorta di brochure del FP Struttura: • Parte prima: “Caratteristiche della forma pensionistica complementare” • Parte seconda: “Dati storici di rischio/rendimento e di costo” A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza

  24. Il progetto esemplificativo • Il Progetto è volto a fornire un’indicazione dell’evoluzione nel tempo della posizione individuale e dell’importo iniziale della prestazione complementare. • Lo stesso costituisce anche uno strumento utile all’aderente nell’adozione delle scelte relative alla partecipazione (misura della contribuzione, linea di investimento, ecc.), consentendogli di avere un’idea delle conseguenze che tali scelte potranno avere nel tempo • I parametri e le procedure di calcolo del Progetto saranno stabilite da Covip A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza

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