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Nell’ambito di: “I professionisti e la delega della riforma tributaria”

La legge delega al vaglio delle esigenze operative di Emilio Abruzzese, Dottore Commercialista in Bologna Commissione IIDD dell’ORDCEC di Bologna. Nell’ambito di: “I professionisti e la delega della riforma tributaria” 29 Aprile 2014, in Bologna, Facoltà di Giurisprudenza

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Presentation Transcript


  1. La leggedelega al vaglio delle esigenzeoperativedi Emilio Abruzzese, DottoreCommercialista in BolognaCommissione IIDD dell’ORDCEC di Bologna • Nell’ambito di: • “I professionisti e la delega della riforma tributaria” • 29 Aprile 2014, in Bologna, Facoltà di Giurisprudenza • Organizzato da: • Scuola Europea di Alti Studi Tributari – Professor Adriano Di Pietro • Con la collaborazione di: • Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabilidella Prov. di Bologna • Camera degli AvvocatiTributaristidella Prov. di Bologna, in collab. con UNCAT

  2. I temi Esperienze ed auspici con riferimento alla legge delega in tema di: • Abuso del diritto ed elusione fiscale • Interpelli • Collaborazione rafforzata … alla luce di talune esperienze vissute Slides predisposte con la collaborazione di Valeria Calabi, DottoreCommercialista in Bologna – Studio Arienti - Abruzzese Emilio Abruzzese, 29 Aprile 2014

  3. DividendWashing e Dividend StrippingCasistica paradigmatica del progressivo maggior rigore e degli adattamenti legislativi Dalle indicazioni del SECIT… … alla giurisprudenza favorevoleai contribuenti • Cassazione n. 3879 del 3/04/2000 • Cassazione n. 3445 del 7/03/2002 …alla conseguente Circolare dell’Agenzia n. 87/E del 27/12/2002: «operazioni lecite!» (“D.W. “= vendita di azioni, per pochi gg, da fondo d’investimento a società italiana; incasso di dividendo, maturazione del credito d’imposta su dividendi; rivendita al fondo con minus deducibile) (“D.S.” = costituzione di usufrutto su azioni, per medio periodo (es. 3 anni), da società non residente a favore di società residente; incasso di dividendo, maturazione del credito d’imposta su dividendi) Emilio Abruzzese, 29 Aprile 2014

  4. DividendWashing e DividendStripping/2 Dietrofront … di Cassazione: • dividendwashing • N. 20398 del 21/10/2005 • N. 20816 del 26/10/2005 • N. 22932 del 14/11/2005 • dividend stripping • N. 20816 e n. 22932 del 2005 … e conseguentemente dell’Agenzia • N. 39 del 27/06/2007: «Coltivare e … vincere il contenzioso!» Emilio Abruzzese, 29 Aprile 2014

  5. DividendWashing e Dividend Stripping/3 In seguito • Il Legislatore pone rimedio, con l’introduzione dei commi 6 bis e 7 bis nell’art.14 del TUIR (nella versione prima della riforma del 2004, per effetto dell’art. 7 bis DL 9/9/92, n. 372): Il credito di imposta sui dividendi non spetta! • Il «Nuovo TUIR» (2004) elimina il credito di imposta sui dividendi come modalità per evitare la doppia imposizione economica…e rende indeducibile “il costo sostenuto per l'acquisto del diritto d'usufrutto o altro diritto analogo relativamente ad una partecipazione societaria da cui derivino utili esclusi ai sensi dell’art. 89”. • … E successivamente (DL 30/09/2005 n. 203) si introduce il comma 3 bis all’art. 109, TUIR: Irrilevanza delle minus su partecipazioni «non PEX» a fronte di dividendi distribuiti nei 36 mesi antecedenti il realizzo Emilio Abruzzese, 29 Aprile 2014

  6. Operazioni Straordinarie Dalle«ordinarie» contestazioni di elusività di operazioni straordinarie … • Fusioni • irrilevanza fiscale del disavanzo, a scapito delle aspettative di simmetria fiscale • limitazione del riporto perdite (incorporazione di “bare fiscali”). Prime limitazioni normative: Art. 1, D.L. 18 giugno 1986, n. 277, con inserimento nell’art. 17 DPR 598/73 • limitazioni del riporto perdite (commercio di “bare fiscali”). Prime limitazioni normative: art. 8, comma 1, lett. b), D. Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358. • Scissioni seguite da cessione di quote • Scissioni non proporzionali e/o non ricomprendenti rami d’azienda … alle contestazioni più recenti: • Le operazioni di leveraged buy-out: il disconoscimento della deducibilità degli interessi passivi (elusione e/o giudizio su inerenza?) • Quando la legittimazione e la tutela civilistica (art.2501 bis c.c.) non sono sufficienti per l’Agenzia • (CTP Milano sent. N. 57 del 27/2/2013, favorevole alla ricorrente) Emilio Abruzzese, 29 Aprile 2014

  7. Operazioni Straordinarie Dalla neutralità delle fusioni e scissioni, art. 27 della L. 23/12/1994, n. 724 (dal 14/1/1995)…. ….alla pilatesca “tassa sull’incertezza interpretativa” della “manovra Dini” (art.21 del DL 23/2/1995, n.41) per le operazioni pregresse: “I maggiori valori iscritti in bilancio per effetto dell'imputazione dei disavanzi da annullamento derivanti da operazioni di fusione o scissione deliberate anteriormente al 14 gennaio 1995 si considerano fiscalmente riconosciuti a condizione che venga corrisposta, nei termini indicati nel comma 3, una somma pari al 20 per cento dei maggiori valori di cui si intende ottenere il predetto riconoscimento. Relativamente ai maggiori valori per i quali non ci si avvalga delle disposizioni del presente articolo resta impregiudicato il regime tributario che sarebbe altrimenti applicabile.” (Cassazione n. 10473 del 23/4/2008: “La natura di condono premiale dell’art. 21, comma 1, D.L. 41/95”) Emilio Abruzzese, 29 Aprile 2014

  8. Operazioni Straordinarie Questo il giudizio della Cassazione su di una legge dello Stato Sentenza n. 20424 del 28 settembre 2007 (ud. del 4 luglio 2007) «Costituisce iusreceptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale è pienamente legittima l'iscrizione in bilancio del disavanzo di fusione da annullamento, realizzato per l'incorporazione di una società che deteneva una partecipazione totalitaria al capitale dell'incorporata, mediante imputazione alla posta "avviamento" con conseguente deducibilità delle relative quote di ammortamento. … Non varrebbe richiamarsi, in contrario, all'art. 21, comma 1, del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41 (convertito, con modificazioni, nella L. 22 marzo 1995, n. 85), il quale stabilisce  che  i maggiori valori  iscritti  in  bilancio  per  effetto  dell'imputazione  dei disavanzi  di  fusioni  deliberate  anteriormente  al  14  gennaio  1995  si considerano fiscalmente riconosciuti a condizione che venga corrisposta  una somma pari al 20 per cento dei valori medesimi. Detta previsione, infatti, è seguita dall'esplicita salvezza dell'operatività del regime tributario altrimenti applicabile relativamente ai maggiori valori per i quali  non  ci si avvalga di detto atipico condono, e, dunque, dichiaratamente, si astiene dal prendere posizione sull'interpretazione di quel regime, limitandosi  ad offrire al contribuente la possibilità di "fiscalizzare" le  plusvalenze da disavanzo di fusione, mediante una definizione, agevolata che prevenga o elida le controversie inerenti ai presupposti nel caso concreto del riconoscimento ai fini tributari di quei maggiori valori.» Emilio Abruzzese, 29 Aprile 2014

  9. Operazioni Straordinarie Segue …. … sulle fusioni ritenute elusive…anche se in realtà il problema era ben altro: la possibilità di attribuire rilevanza fiscale al disavanzo da fusione ed in particolare mediante l’ammortamento dell’avviamento. Con Circolare n. 49/E del 30/5/2001, l’Agenzia aveva recepito l’orientamento consolidato di Cassazione, favorevole ai contribuenti. (Cass., Sez. trib., 24 luglio 2000, nn. 9663 e 9666, e 13 novembre 2000, n. 14687) Emilio Abruzzese, 29 Aprile 2014

  10. Le «nuove –forzate– tendenze»:da un eccesso all’altro… • Fantomatiche sopravvenienze attive nei finanziamenti «ascendenti» • Accertamento annullato da CTR Lombardia 12/09/2012, n. 129/02/12 • Il preteso forzato connubio fra cassa e dividendi: l’indeducibilità degli interessi da finanziamento, asseritamente (!) connessi alla distribuzione dei dividendi (elusione e/o giudizio su inerenza?) • Favorevoli al «fisco» • CTP Udine, 6/3/2008, n. 187 • CTR Toscana, 25/10/2005, n.73 • Quanti altri limiti oltre alla «vecchia» thincapruleed all’attuale soglia del 30% del ROL? Emilio Abruzzese, 29 Aprile 2014

  11. La sostanza e la forma • Quando far prevalere la sostanza delle cose sulla forma… porterebbe all‘annullamento di atti accertativi • Il caso del padre del socio, che versa direttamente su conto societario una somma (5 mln di €) per conto del figlio, per tentare di evitare il fallimento: sopravvenienza attiva tassabile! • Quando è il «fisco» che pretende di far prevalere la sostanza sulla forma (anche per i soggetti «non IAS»…) • Il caso dei contratti di lease-back • Pro Fisco: • Cassaz. n. 8481 del 8/04/2009 • Cassaz. n. 21170 del 6/08/2008 Emilio Abruzzese, 29 Aprile 2014

  12. EsterovestizioneElusione/abuso del diritto o corretta applicazione delle norme sulla residenza fiscale? Il caso delle società di trasporto con controllate all’estero: residenza delle controllate estere ricondotta presuntivamente al territorio dello Stato Italiano a volte… perdita + perdita = reddito imponibile • Come la delocalizzazione per motivo di sopravvivenza aziendale viene – talvolta – sanzionata come indebita scelta fiscale • Come una imprescindibile politica di controllo può diventare – talvolta – un suicidio fiscale Per evitare accertamenti di esterovestizione su controllate (operative) estere… … le controllanti è opportuno che lascino «allo sbando» le controllate, oppure NO? Tutto ciò che fa “buona amministrazione” porta con sé pericolose presunzioni ? Emilio Abruzzese, 29 Aprile 2014

  13. Esterovestizione Finanza accentrata Service della Capogruppo a favore delle Controllate (a congruo corrispettivo) Controllo dei conti in tempo reale Direzione e coordinamento Rischio esterovestizione Conseguente (!) applicazione dei principi in ambito IVA Emilio Abruzzese, 29 Aprile 2014

  14. Esterovestizione Dunque, a cosa servono: La norma antielusiva sulle passive companies (comma 8 bis art. 167 TUIR; Comma aggiunto dall'art. 13, comma 1, lett. c), D.L. 1° luglio 2009, n. 78, in vigore dal 1° luglio 2009, convertito dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 8-bis. La disciplina di cui al comma 1 trova applicazione anche nell'ipotesi in cui i soggetti controllati ai sensi dello stesso comma sono localizzati in stati o territori diversi da quelli ivi richiamati, qualora ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: a) sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore a più della metà di quella a cui sarebbero stati soggetti ove residenti in Italia; b) hanno conseguito proventi derivanti per più del 50% dalla gestione, dalla detenzione o dall'investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie, dalla cessione o dalla concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprietà industriale, letteraria o artistica nonché dalla prestazione di servizi nei confronti di soggetti che direttamente o indirettamente controllano la società o l'ente non residente, ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società che controlla la società o l'ente non residente, ivi compresi i servizi finanziari. …e… Emilio Abruzzese, 29 Aprile 2014

  15. Esterovestizione … e la norma antielusiva sulla residenza presunta delle società estere controllanti società italiane (commi 5 bis e 5 ter art.73 TUIR: Commi aggiunti dall'art. 35, comma 13, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248. Ai sensi dell'art. 35, comma 14, D.L. n. 223/2006, la disposizione ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 4 luglio 2006). 5-bis. Salvo prova contraria, si considera esistente nel territorio dello Stato la sede dell'amministrazione di società ed enti, che detengono partecipazioni di controllo, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, se, in alternativa: a) sono controllati, anche indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile, da soggetti residenti nel territorio dello Stato; b) sono amministrati da un consiglio di amministrazione, o altro organo equivalente di gestione, composto in prevalenza di consiglieri residenti nel territorio dello Stato. 5-ter. Ai fini della verifica della sussistenza del controllo di cui al comma 5-bis, rileva la situazione esistente alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto estero controllato. Ai medesimi fini, per le persone fisiche si tiene conto anche dei voti spettanti ai familiari di cui all'articolo 5, comma 5. Emilio Abruzzese, 29 Aprile 2014

  16. Imposta di registro: l’art. 20, TUR Art. 20 Interpretazione degli atti • L'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente. (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 (S.O. n. 1 alla G.U. n. 292 dell'11 novembre 1972) Art. 19 Dalla querelle “effetti economici o giuridici?”… (Cassazione: Natura intrinseca ed effetti giuridici degli atti - Preminenza della causa economica reale e complessiva dell'operazione rispetto alle forme negoziali)… … a quella: “è norma antielusiva?” Effetti sulle seguenti problematiche: • Riscossione provvisoria in pendenza di giudizio? Sì, al 100%! • Necessità di previo contraddittorio? No. • Proponibile l’istanza di accertamento con adesione? No. …anche se gran parte delle motivazioni richiamano eccezioni di elusività… Emilio Abruzzese, 29 Aprile 2014

  17. Casistica/1Art. 20 TUR • Tuttoriqualificato come costituzione di diritto di superficie • Il casodellarealizzazione di un impianto eolico • + Contratto d’affitto di terreno + Costituzione di diritto di superficie (per l’edificazione delle pale) • Il casodel conferimento d’azienda seguito da cessione di partecipazioni, anche in caso di cessione parziale delle stesse partecipazioni! • Dicotomia con «l’esonero da elusione», ex 3°c. art.176 TUIR Emilio Abruzzese, 29 Aprile 2014

  18. Casistica/2Art. 20 TUR • Il casodella presunta «cessione spezzatino» (definizione della Cassazione): riqualificazioni anche con cessioni distanziate di due anni … e di soli macchinari. Da un presunto risparmio di ca. 300.000 €, ad un richiesto carico fiscale (IVA, registro, sanzioni, sospensione di rimborsi) di oltre 3 mln di € • Indetraibilità dell’IVA sanzionata come nell’utilizzo di fatture emesse per operazioni inesistenti! • Il casodella vendita dell’immobile strumentale alla società di leasing, correlato ad una cessione di azienda • L’immobile ricompreso nell’azienda, anche se il cessionario deve ancora pagare il 95% dei canoni… e l’immobile è della società di leasing Emilio Abruzzese, 29 Aprile 2014

  19. Casistica/3L’imposta sostitutiva sui finanziamenti stipulati all’estero E’ un problema di elusività o di territorialità? • I chiarimenti della risoluzione dell’Agenzia n. 20 del 28 marzo 2013: “Non si parli più di «elusione»!” • Ma le conseguenze non cambiano… e gli accertamenti –successivi- motivano ancora parlando di abuso del diritto Il caso specifico: «Giova sottolineare che, in ogni caso, in tale scelta si possono ravvisare tutti gli elementi che integrano un’ipotesi di abuso del diritto che si sostanzino nell’indebito vantaggio fiscale conseguito con la scelta di sottoscrivere all’estero i predetti contratti, scelta che, come già rimarcato, difetta di ragioni economicamente apprezzabili a giustificazione dell’operazione» Accertamento del 13/09/2013, che cita addirittura la risoluzione n. 20 del 2013, la quale a sua volta nega si possa accertare sotto tale profilo. Emilio Abruzzese, 29 Aprile 2014

  20. Dubbi, perplessità, auspici su elusione e abuso del diritto alla luce della legge delega e della Raccomandazione della Commissione UE del 6.12.2012 • Un amministratore di società può essere passibile di sanzioni penali e “risarcitorie” se: • nell’acquistare beni e servizi, a parità di qualità sceglie la strada ingiustificatamente più onerosa • nel realizzare un’operazione societaria o nello stipulare un contratto, non sceglie la strada fiscalmente più onerosa Perché? Sufficiente il richiamo agli articoli della Costituzione ed ai principi UE? • Se e nella misura in cui i principi su elusione e abuso del diritto sono insiti nella Costituzione, come potrà prevalere una legge delega e dei decreti delegati, di rango normativamente inferiore? Tali nuove norme non faranno la misera fine dello Statuto dei diritti del contribuente (L. 212/2000)? • Dallo “scopo esclusivo” ex art. 10 L.408/90 allo scopo di riduzione d’imposte ex art. 37bis DpR 600/1973 alla “causa prevalente” con “scopo di ottenere indebiti vantaggi fiscali” della legge delega: c’è effettivamente maggiore tutela? La previsione che si spera sinceramente sia smentita dai fatti: “Tutto cambia affinché nulla cambi” (Tomasi di Lampedusa) Emilio Abruzzese, 29 Aprile 2014

  21. Tabella sinottica dell’interpello RISPOSTE AGENZIE ENTRATE, PER TUTTI I TIPI DI’NTERPELLO, MAI VINCOLANTI PER I CONTRIBUENTI, MA SOLO PER L’AGENZIA Emilio Abruzzese, 29 Aprile 2014

  22. Il «Bilancio» degli InterpelliDubbi, perplessità e auspici • Impugnabilità della risposta • Agenzia contraria, favorevole giurisprudenza con Cass. sent.8663 del 15 aprile 2011 (impugnazione necessaria, non facoltativa! Se non si impugna il diniego, si perde la possibilità di impugnare l’accertamento!) e CTP Reggio Emila n. 154/4/11 del 21 settembre 2011. • Problemi anche di individuazione di legittimato passivo: Direzione Centrale? DRE? Direzione Provinciale? SI TRATTA DI UNA POSSIBILITA’ IN PIÙ O DI UN’ARMA A DOPPIO TAGLIO ? Possibile soluzione: o l’implementazione dell’art. 19 d. lgs 546/92; oppure una norma di interpretazione autentica che neghi la possibilità di impugnare una risposta di diniego. • Uniformità della procedura • In particolare per quanto riguarda i destinatari dell’istanza, affinché siano garantite sia una fase preliminare istruttoria più efficace(a cura delle Direzioni Territoriali competenti) sia un’uniformità di pareri interpretativi per fattispecie simili se non identiche (a cura della Direzione Centrale Normativa). • Esito territorialmente altalenante: il caso della produzione di energia da fonti rinnovabili. Emilio Abruzzese, 29 Aprile 2014

  23. Il «Bilancio» degli InterpelliDubbi, perplessità e auspici • Uniformità delle conseguenze rispetto alla mancata risposta da parte dell’Ufficio Attiene alla mancata risposta da parte dell’Agenzia, e alla conseguente formazione del silenzio-assenso relativamente alle previsioni ex art.11 L. 212/2000 e art. 21 L.413/91, e non nel caso di Interpello art.37 bis, comma 8, DPR 600/73 • Obbligo di motivazione puntuale specifica nel caso in cui siano richieste informazioni ulteriori e nel caso di diniego – maggiore chiarezza in merito all’onere della prova, potere di istruttoria, oneri in capo al contribuente di descrivere la situazione reale ed effettiva • Come conciliare l’onere della prova a carico dell’istante ed il potere di istruttoria dell’Ufficio: da tenere in considerazione l’inefficacia del parere favorevole al contribuente nel caso la fattispecie illustrata non sia aderente al caso concreto Si evidenzia dunque un forte rischio di arbitrarietà nella valutazione ex post da parte dell’amministrazione nel valutare non complete o non esatte le informazioni fornite all’interno dell’interpello Emilio Abruzzese, 29 Aprile 2014

  24. Il «Bilancio» degli InterpelliCosa funziona o cosa no Cosa NONfunziona normativamente: • Gli interpelli disapplicativi sulle società «non operative», ex art. 30 L. 724/94 e sulla società in perdita sistemica: lavoro immane per l’Ufficio. Nella generalità dei casi, di alto profilo, con imparzialità e competenza. • Gli interpelli sulla «seconda esimente» di cui alla lettera b) del V c. dell’art. 167 TUIR (“CFC”), soprattutto in combinato disposto delle disposizioni sulle disposizioni sulla parziale detassazione di dividendi e plusvalenze.: “Le disposizioni del comma 1 non si applicano se il soggetto residente dimostra, alternativamente, che: • la società o altro ente non residente svolga un'effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nel mercato dello stato o territorio di insediamento; per le attività bancarie, finanziarie e assicurative quest'ultima condizione si ritiene soddisfatta quando la maggior parte delle fonti, degli impieghi o dei ricavi originano dello Stato o territorio di insediamento • dalle partecipazioni non consegue l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis. Per i fini di cui al presente comma, il contribuente deve interpellare preventivamente l'amministrazione finanziaria, ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo statuto dei diritti del contribuente” Probatio diabolica! A maggior ragione, per la sussistenza del requisito richiesto per la parziale detassazione di plusvalenze e dividendi (“sin dall’inizio del periodo di possesso”) Norma da modificare, per renderla attuabile Emilio Abruzzese, 29 Aprile 2014

  25. Interpelli Taluniaspettiparticolari • Gli interpelli nella PEX • I requisiti di commercialità e di «territorialità non black list» neltriennioantecedente. • Disposizioniconsiderateantielusivedall’Agenzia. Perchè non dovrebberoessereritenutetali.In tema di commercialità, presentiperò solo interpelliordinari, ex art. 11, L.212/2000, e non «disapplicativi». • Interpello CFC: obbligatorio, ma non nelrispettodelsuoesito • Circ. 6/10/2010, n. 51/E: ”La circolare n. 32/E del 14 giugno 2010 chiarisce che l’interpello CFC rule si caratterizza per l’obbligatorietà della presentazione della relativa istanza ai fini dell’ottenimento del parere favorevole all’accesso al regime derogatorio rispetto a quello legale, normalmente applicabile. L’obbligo di presentazione dell’istanza previsto dalla normativa di riferimento, risponde peraltro all’esigenza di consentire all’Amministrazione finanziaria un monitoraggio preventivo in merito a particolari situazioni considerate dal legislatore potenzialmente elusive. L’obbligatorietà dell’istanza non muta il carattere non vincolante della risposta quale atto avente natura di parere, né tantomeno preclude all’istante la possibilità di dimostrare anche successivamente la sussistenza delle condizioni che legittimano l’accesso al regime derogatorio” Emilio Abruzzese, 29 Aprile 2014

  26. Interpelli Taluniaspettiparticolari • Il Ruling internazionale ex art. 8, DL 30/9/2003, n. 269 (provvedimento 23/7/2004) • Istanza avente ad oggetto il valore normale delle operazioni di cui al comma 7 dell'articolo 110 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 • Istanza avente ad oggetto l'applicazione ad un caso concreto di norme, anche di origine convenzionale, concernenti l'erogazione o la percezione di dividendi, interessi o royalties a o da soggetti non residenti • Istanza avente ad oggetto l'applicazione ad un caso concreto di norme, anche di origine convenzionale, concernenti l'erogazione o la percezione di altri componenti reddituali a o da soggetti non residenti • Istanza avente ad oggetto l'applicazione ad un caso concreto di norme, anche di origine convenzionale, concernenti l'attribuzione di utili o perdite alla stabile organizzazione in un altro Stato di un'impresa residente ovvero alla stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente Dare maggior impulso alla procedura. Emilio Abruzzese, 29 Aprile 2014

  27. Interpelli Taluniaspettiparticolari Interpelli ed elusione sono temi urgenti, ma non troppo…(“Dum ea Romani parantconsultantque, iamSaguntum summa vi oppugnabatur” = mentre a Roma ci vogliono anni per mettere bene mano alla legislazione, le aziende chiudono e i capitali stranieri vengono investiti in altri paesi) “Disegno di legge 28 giugno 2007, n. C 1762.” :Art. 4.“Delega in materia di accertamentod) armonizzazione delle diverse forme di interpello, incluso quello internazionale, e definizione di una normativa generale antielusiva valevole per tutti i tributi erariali, con la previsione della possibilità di disconoscere le condotte poste in essere per fini esclusivamente o prevalentemente fiscali, anche mediante l’eventuale modificazione delle disposizioni antielusive di cui all’articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;” Emilio Abruzzese, 29 Aprile 2014

  28. La «collaborazione rafforzata» Dall’enhancedrelationship (OECD) alla «collaborazione rafforzata» Dalle forme sperimentali di «adempimento collaborativo» alla «cooperazione rafforzata» di cui al primo comma dell’art. 6 della legge delega Speranze ed auspici Importanza dell’art. 97 della Costituzione(“imparzialità” della pubblica amministrazione) per la effettiva realizzazione di un’effettiva cooperazione / collaborazione, pur in presenza di un ovvio e giustificato confronto fra diversi ed a volte opposti interessi Emilio Abruzzese, 29 Aprile 2014

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