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MASTER breve di specializzazione per Agenti e Consulenti Immobiliari

MASTER breve di specializzazione per Agenti e Consulenti Immobiliari. III° edizione (anno 2007) Genova, 22 novembre 2007 Relatrice: Avv. Cristina Ageno. www.studioageno.it. INDICE DEGLI ARGOMENTI:. Il diritto del lavoro e le sue fonti;

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  1. MASTER breve di specializzazione perAgenti e Consulenti Immobiliari III° edizione (anno 2007) Genova, 22 novembre 2007 Relatrice: Avv. Cristina Ageno www.studioageno.it

  2. INDICE DEGLI ARGOMENTI: • Il diritto del lavoro e le sue fonti; • Cenni sulle principali differenze tra lavoro subordinato, autonomo e parasubordinato; • Gli effetti della natura subordinata del rapporto di lavoro e principali adempimenti; • La Riforma Biagi: esigenze di flessibilità del mercato del lavoro e diffusione dei contratti atipici di lavoro; • Studio ed analisi di alcune tipologie contrattuali; • La cessazione del rapporto di lavoro: dimissioni, licenziamenti e risoluzioni consensuali. www.studioageno.it

  3. FONTI DEL DIRITTO DEL LAVORO • La Costituzione della Repubblica Italiana (1.1.1948) che riconosce una rilevanza superiore del diritto del lavoro rispetto alle altre branche privatistiche (cfr artt. 1 e 36); • La normativa comunitaria; • Il Codice Civile – libro 5° intitolato “Del lavoro”; • La legislazione nazionale (ad es. lo Statuto dei Lavoratori, legge n. 300 del 1970) e regionale; • Fonti contrattuali: la contrattazione collettiva (ad es. CCNL Dipendenti Agenzie Immobiliari del 20.9.2001) e la contrattazione individuale. www.studioageno.it

  4. LAVORO SUBORDINATO Art. 2094 c.c.: “ E’ prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore” CARATTERISTICHE DELLA SUBORDINAZIONE: • Collaborazione (intesa come partecipazione di un soggetto all’attività lavorativa di un altro; si concretizza nella continuità ideale della disponibilità delle energie lavorative del prestatore messe a disposizione del datore di lavoro e nell’inserimento del lavoratore nell’organizzazione produttiva); • Imputazione al datore di lavoro dell’attività svolta dal prestatore; www.studioageno.it

  5. CARATTERISTICHE DELLA SUBORDINAZIONE: • Assoggettamento al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro; • No rischio d’impresa; • Mancanza di una organizzazione propria del lavoratore che impiega quella del datore; • Forme e modalità della retribuzione; • Orario di lavoro; • Obbligo di diligenza, fedeltà, lealtà, riservatezza e di non concorrenza. www.studioageno.it

  6. IL PATTO DI PROVA • Art. 2096 c.c. È una clausola che può essere apposta al contratto di lavoro con cui le parti subordinano l’assunzione definitiva all’esito positivo di un periodo di prova. • Durata massima: 6 mesi (cfr art. 89 CCNL) • Atto scritto, sottoscritto da entrambe le parti • Recesso ad nutum • Compiuto il periodo di prova se nessuna delle parti recede il rapporto di lavoro diventa definitivo. www.studioageno.it

  7. GLI EFFETTI DELLA NATURA SUBORDINATA DEL RAPPORTO DI LAVORO • Marcata finalità protettiva e garantista • Diritto del lavoratore al trattamento economico e normativo stabilito norme di legge e dalla contrattazione collettiva; • Speciale tutela (la tutela previdenziale dei lavoratori dipendenti del settore privato fa capo all’INPS; la tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali fa capo all’INAIL); • Obbligo del datore di lavoro di provvedere al finanziamento delle assicurazioni sociali mediante il pagamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi; www.studioageno.it

  8. GLI EFFETTI DELLA NATURA SUBORDINATA DEL RAPPORTO DI LAVORO • Obbligo del datore di lavoro di registrare i lavoratori nei libri obbligatori, di comunicare agli uffici competenti l’avvenuta assunzione, nonché di provvedere alle denunce obbligatorie nei cfr dell’ente previdenziale; • Limiti all’estinzione del rapporto di lavoro; • Particolare disciplina delle controversie di lavoro (cfr art. 409 cpc) volta a garantire una celere risoluzione delle stesse al fine di una immediata soddisfazione dei diritti e dei crediti dei lavoratori. N.B. Irrilevanza della volontà cartolare o nomen iuris usato dalle parti! (Principio dell’effettività) www.studioageno.it

  9. LAVORO AUTONOMO Art. 2222 c.c.: “ Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV”. CARATTERISTICHE del lavoro autonomo o contratto d’opera: • Autonomia nella gestione; • Organizzazione d’impresa; • Oggetto della prestazione: risultato finale dell’attività; • Incidenza del rischio; • Corrispettivo stabilito per il risultato finale. www.studioageno.it

  10. LAVORO PARASUBORDINATO Art. 409, n. 3, c.p.c.: rapporti di collaborazione che si concretizzano in una prestazione d’opera continuativa e coordinata a carattere prevalentemente personale. CARATTERISTICHE del lavoro parasubordinato: • Si applica la disciplina delle controversie individuali di lavoro: oralità, immediatezza, concentrazione degli atti processuali, ampi poteri istruttori del giudice. • Tutela previdenziale (apposita gestione separata presso l’INPS). • Assicurazione generale obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. • Indennità di maternità e di malattia. www.studioageno.it

  11. Evoluzione del mercato del lavoro  Diffusione dei contratti atipici di lavoro • Esigenze di maggiore flessibilità e di nuove opportunità contrattuali • Inadeguatezza del prototipo del lavoro subordinato • Funzione del d. del lavoro: non solo a difesa del lavoratore ma promozione dell’occupazione • RIFORMA BIAGI www.studioageno.it

  12. D.Lgs. 10.9.2003, n. 276) • Art. 1: “Finalità e campo di applicazione” 1° comma: “le disposizioni di cui al presente decreto legislativo, …, si collocano nell’ambito degli orientamenti comunitari in materia di occupazione e di apprendimento permanente e sono finalizzate ad aumentare i tassi di occupazione e a promuovere la qualità e la stabilità del lavoro, anche attraverso contratti a contenuto formativo e contratti a orario modulato compatibili con le esigenze delle aziende e le aspirazioni dei lavoratori”. www.studioageno.it

  13. CONTRATTO DI LAVORO A TERMINE D.Lgs. 6-9-2001, n. 368 • Art. 1.  1° comma: L’apposizione di un termine è consentita a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. 2° comma: specificazioni delle ragioni per iscritto. • Art. 4. Proroga del termine iniziale: - il termine può essere prorogato solo quando la durata iniziale è inferiore a 3 anni; - la proroga è ammessa una sola volta; - deve essere rispettata la durata massima di 3 anni; - è richiesto il consenso del lavoratore. www.studioageno.it

  14. CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE – Part time • Orizzontale • Verticale • Misto - FORMA SCRITTA - Il D.Lgs n. 276/2003 ha introdotto una maggiore flessibilità nella gestione dell’orario di lavoro www.studioageno.it

  15. CONTRATTO DI LAVORO A PROGETTO Artt. 61/69 D.Lgs. n. 276/2003 • Freno al fenomeno delle finte co.co.co. • Sono escluse dal campo di applicazione le professioni intellettuali per le quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali. • Lavoro a progetto: contratto di lavoro autonomo a tempo determinato. www.studioageno.it

  16. CONTRATTO DI LAVORO A PROGETTO • Elementi qualificanti: Le modalità di svolgimento dell’attività sono quelle della collaborazione coordinata e continuativa; Individuazione del progetto, programma di lavoro o fase di esso da parte del committente; Autonomia del collaboratore nello svolgimento dell’attività lavorativa; Definizione della durata (no a tempo indeterminato); Forma scritta; Il collaboratore a progetto non ha un vincolo di esclusiva; www.studioageno.it

  17. CONTRATTO DI LAVORO A PROGETTO • Elementi qualificanti: Il collaboratore a progetto non ha un vincolo di esclusiva ma obbligo di fedeltà e di riservatezza; Corrispettivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito; Rapporto di lavoro sospeso in caso di gravidanza, malattia e infortunio; Applicabilità della normativa vigente in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori; indennità di malattia; Recesso prima del termine o della realizzazione del progetto solo per giusta causa. www.studioageno.it

  18. CONTRATTO D’INSERIMENTO (ex cfl) Artt. 54/59 D.Lgs. n. 276/2003 • Marcata finalità occupazionale più che formativa. • Mira a realizzare mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo l’inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro di categorie socialmente deboli. • Definizione di un progetto individuale di inserimento. • Forma scritta. • Durata non inferiore a 9 mesi e non superiore a 18 mesi. • Per il datore di lavoro notevoli vantaggi economici e normativi. www.studioageno.it

  19. CONTRATTO D’INSERIMENTO (ex cfl) Art. 54, 1° comma D.Lgs. n. 276/2003 Categorie di lavoratori: • Soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni; • Disoccupati di lunga durata da 29 a 32 anni; • Lavoratori con più di 50 anni senza posto di lavoro; • Lavoratori che desiderino riprendere un’attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno 2 anni; • Donne di qualsiasi età residenti in aree geografiche con elevato tasso di disoccupazione; • Soggetti affetti da un grave handicap fisico, mentale o psichico. www.studioageno.it

  20. CONTRATTO D’INSERIMENTO (ex cfl) Art. 54, 2° comma D.Lgs. n. 276/2003 Categorie di datori di lavoro: • Enti pubblici economici, imprese e loro consorzi; • Gruppi di imprese; • Associazioni professionali, socio-culturali, sportive; • Fondazioni; • Enti di ricerca, pubblici e privati; • Organizzazioni e associazioni di categoria. www.studioageno.it

  21. CONTRATTO D’APPRENDISTATO Artt. 47/53 D.Lgs. n. 276/2003 3 Tipologie: • Per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione; • Professionalizzante, per il conseguimento di una qualifica; • Per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione. - Rilevanza della funzione formativa. www.studioageno.it

  22. CONTRATTO D’APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE • Per giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni; • Mira al conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e l’acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali; • Redazione di un piano formativo individuale; • Può essere stipulato in tutti i settori di attività; • Durata non inferiore a 2 anni e non superiore a 6; • Forma scritta. www.studioageno.it

  23. CONTRATTO D’AGENZIA • Art. 1742 c.c. definisce l’agenzia come quel contratto con il quale una parte assume stabilmente l’incarico di promuovere per conto di un’altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata. Se sussistono i requisiti della continuità,coordinazione e personalità  parasubordinazione La provvigione (% sugli affari andati a buon fine) costituisce una integrazione della retribuzione. www.studioageno.it

  24. CONTRATTO di PROCACCIAMENTO D’AFFARI La figura del procacciatore d’affari è atipica (non regolamentata dal cod.civ.)  Attività di chi collabora con il proponente promuovendo la stipulazione di contratti, senza vincolo di stabilità e in via episodica, senza esclusiva e senza limitazioni di zona Se sussistono i requisiti della continuità,coordinazione e personalità  parasubordinazione La provvigione (% sugli affari andati a buon fine) costituisce una integrazione della retribuzione. Ricorso analogico alla disciplina del contratto d’agenzia, per quanto sia assente il requisito della stabilità. www.studioageno.it

  25. CONTRATTO D’ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE • Art. 2549 c.c. quel contratto mediante il quale un soggetto (l’associante) attribuisce a un altro (l’associato) una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto. Contratto di scambio: apporto dell’associato/partecipazione agli utili ASSOCIANTE: spetta l’esclusività della conduzione dell’affare e della gestione dell’impresa; obbligo di rendiconto periodico. ASSOCIATO: il suo apporto può consistere in qls bene suscettibile di valutazione economica (ad es. prestazione lavorativa); matura un diritto di credito avente ad oggetto una quota di utili nella misura pattuita che deriveranno dalla gestione dell’impresa o di un determinato affare. www.studioageno.it

  26. LA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO • Per scadenza del termine (se contratto a tempo determinato) • Per morte del lavoratore • Per accordo delle parti (cd. mutuo consenso) • Per impossibilità sopravvenuta della prestazione o per forza maggiore • Per cause previste dalla legge (ad es, superamento del periodo di comporto) • Per recesso del lavoratore (dimissioni) • Per recesso del datore di lavoro (licenziamento) www.studioageno.it

  27. IL RECESSO DEL PRESTATORE DI LAVORO (DIMISSIONI) Atto unilaterale recettizio; atto di natura estintiva Artt. 2118 e 2119 c.c.- artt. 154/160 CCNL • In caso di contratto di lavoro a tempo indeterminato  dimissioni sempre ammesse purchè sia rispettato il periodo di preavviso previsto dal CCNL (cfr art. 159 CCNL) • Se ricorre una giusta causa (v. art. 155 CCNL)  dimissioni in tronco (non è necessario rispettare il termine di preavviso se c. a tempo indet.; è possibile recedere prima della scadenza del termine se contratto a tempo det.) www.studioageno.it

  28. IL RECESSO DEL DATORE DI LAVORO (LICENZIAMENTO) Notevoli limiti disciplina garantistica in materia di licenziamenti il licenziamento del lavoratore non può avvenire che per giusta causa o giustificato motivo Artt. 2118 e 2119 c.c.; art. 155 CCNL - legge n. 604/1966; legge n. 300/1970 e legge n. 108/1990 • Ristretto regime di libera recedibilità: - per i dirigenti; - per gli atleti professionisti; - per gli addetti ai servizi domestici; - per i lavoratori in possesso dei requisiti pensionistici; - per i lavoratori assunti in prova. www.studioageno.it

  29. IL RECESSO DEL DATORE DI LAVORO (LICENZIAMENTO) • Procedura di intimazione di licenziamento • Il licenziamento deve essere intimato dal datore di lavoro in forma scritta; • La motivazione del recesso non deve essere necessariamente enunciata nell’atto di intimazione del licenziamento; il lavoratore può chiedere entro 15 g. dalla comunicazione i motivi che hanno determinato il recesso; • Il datore di lavoro, deve comunicare per iscritto i motivi entro 7 g. dalla richiesta; • L’intimazione del licenziamento deve avvenire con immediatezza; • Il lavoratore ha l’onere di impugnare entro 60 g. (decorrenti dalla comunicazione del recesso) il licenziamento con qualsiasi atto scritto; • Prima di adire l’autorità giudiziaria per l’impugnativa del licenziamento il lavoratore ha l’onere di attivare la procedura obbligatoria di conciliazione. www.studioageno.it

  30. IL RECESSO DEL DATORE DI LAVORO (LICENZIAMENTO) • Disciplina sanzionatoria del licenziamento illegittimo • TUTELA REALE  Art. 18 Statuto dei Lavoratori: reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro (o indennità sostitutiva della reintegra pari a 15 mensilità) + risarcimento del danno (minimo 5 mensilità) – si applica ai datori di lavoro con + di 15 dipendenti in ciascuna unità produttiva o ufficio, o nello stesso Comune sebbene in più uffici, o + di 60 dipendenti ovunque essi si trovino. www.studioageno.it

  31. IL RECESSO DEL DATORE DI LAVORO (LICENZIAMENTO) • Disciplina sanzionatoria del licenziamento illegittimo • TUTELA OBBLIGATORIA  Art. 8 legge n. 604/1966, art. 2, legge n. 108/1990: riassunzione del lavoratore entro 3 giorni orisarcimento del danno (indennità compresa tra 2,5 e 6 mensilità) – si applica ai datori di lavoro che occupano fino a 15 dipendenti in ciascuna unità produttiva o ufficio, o + di 60 dipendenti ovunque essi si trovino. www.studioageno.it

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