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Parlamento sistema elettorale e soluzioni legislative sulle “quote femminili”

Parlamento sistema elettorale e soluzioni legislative sulle “quote femminili”. di cosa parleremo …. del Parlamento dei sistemi elettorali del rilievo del genere in relazione a questo contesto. Parlamento. organo rappresentativo chi rappresenta (rinvio ai sistemi elettorali)

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Parlamento sistema elettorale e soluzioni legislative sulle “quote femminili”

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Presentation Transcript


  1. Parlamentosistema elettorale e soluzioni legislative sulle “quote femminili” barbara pezzini - università di bergamo

  2. di cosa parleremo … • del Parlamento • dei sistemi elettorali • del rilievo del genere in relazione a questo contesto barbara pezzini - università di bergamo

  3. Parlamento • organo rappresentativo • chi rappresenta (rinvio ai sistemi elettorali) • in che modo (le condizioni della rappresentanza politica: durata, divieto del mandato imperativo, prerogative) • per fare che (funzioni del parlamento: legislativa, rapporto fiduciario nei confronti del governo) barbara pezzini - università di bergamo

  4. le condizioni della rappresentanza politica • durata della legislatura 60.La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni. La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra. 61.Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni. Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti. barbara pezzini - università di bergamo

  5. le condizioni della rappresentanza politica • divieto del mandato imperativo, prerogative parlamentari 67. Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato. 68. I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nel­l’atto di commettere un delitto per il quale è pre­visto l’arresto obbligatorio in flagranza. Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza. barbara pezzini - università di bergamo

  6. la rappresentanza politica Permette al popolo di agire come unità politica, di esprimere una volontà unitaria e generale che si impone ai singoli (vincolo discendente dal rappresentante al rappresentato) Sintesi unificante: il corpo politico unitario si differenzia dalla molteplicità dei corpi Divieto del mandato imperativo: art. 67 cost. Ogni membro del parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato barbara pezzini - università di bergamo

  7. la rappresentanza politica • Il popolo, titolare della sovranità, ha bisogno di soggetti che lo rappresentino, cioè che agiscano, per tutta la durata del mandato, la finzione giuridica che lo rende presente • (presunzione di rappresentatività) • Titolo di investitura alle cariche politiche • mediante elezione periodicamente rinnovabile (criterio di selezione che non contraddice l’uguaglianza dei componenti del corpo elettorale) • Elezione: selezione del personale politico e degli obiettivi che si chiede agli eletti di rappresentare barbara pezzini - università di bergamo

  8. la rappresentanza politica Presunzionedi rappresentatività: corrispondenza tra rappresentanti e rappresentati, capacità dei primi di agire nell’interesse dei secondi ASTRATTEZZA Contrappeso = periodicità delle elezioni barbara pezzini - università di bergamo

  9. di tipo maggioritario chi vince vince tutto turno unico (maggioranza semplice) doppio turno (maggioranza qualificata) tendenzialmente selettivo collegio uninominale di tipo proporzionale distribuzione in proporzione ai voti collegio plurinominale liste concorrenti metodo di assegnazione (d’Hondt, quoziente naturale, quoziente corretto…) tendenzialmenteproiettivo i sistemi elettorali barbara pezzini - università di bergamo

  10. i sistemi elettorali • dimensioni del collegio (cresce la proiettività…) • scelta dell’elettore (voto di preferenza /lista bloccata) • determinazione delle candidature • legislazione di contorno • e comunque … • per rappresentare e/o per governare ? barbara pezzini - università di bergamo

  11. il genere in relazione a tutto questo … • di fronte al parlamento, alla rappresentanza politica, ai sistemi elettorali, fa differenza essere uomini o donne ? barbara pezzini - università di bergamo

  12. Il principio di uguaglianza Art. 3, 1° comma Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. • uguaglianza davanti alla legge, uguaglianza formale; • tutti sono uguali davanti alla legge, le differenze tra i singoli individui sono irrilevanti per la legge barbara pezzini - università di bergamo

  13. Il principio di uguaglianza Art. 3, 2° comma È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese • uguaglianza sostanziale, fa emergere le differenze individuali, rendendole rilevanti per il diritto (che chiede di rimuovere gli ostacoli) • le differenze sono insieme fonte di potere e prodotto del potere, sono esse stesse una distribuzione di potere barbara pezzini - università di bergamo

  14. L’ uguaglianza tra i sessi • Uguaglianza formale • Irrilevanza giuridica del sesso • Trattare uomini e donne “come se” fossero uguali • Rimozione giuridica della differenza barbara pezzini - università di bergamo

  15. L’ uguaglianza tra i sessi • Uguaglianza sostanziale • La differenza tra i sessi non deve essere un ostacolo • quando una differenza produce un “ostacolo” … è compito della repubblica rimuoverlo • Ciò che rimuovo non è la differenza tra i sessi, ma il limite concreto alla libertà e all’uguaglianza, l’ostacolo al pieno sviluppo della persona e alla partecipazione barbara pezzini - università di bergamo

  16. elettorato attivo Art. 48 Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. elettorato passivo Art. 51 (testo originario) Tutti i cittadini dell’uno e dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. L’ uguaglianza tra i sessi in materia elettorale barbara pezzini - università di bergamo

  17. alle spalle dell’art. 48 cost. … • nell’art. 24 dello Statuto albertino • Tutti i regnicoli … godono egualmente i diritti civili e politici salvo le eccezioni determinate dalla legge • la legge non esclude espressamente, né pone esplicitamente il sesso maschile come condizione (età, censo, istruzione) • alcune Commissioni elettorali iscrivono le donne nelle liste politiche • Corte Appello Ancona (Ludovico Mortara) 25 luglio 1906 conferma • Corte di Cassazione nega • (in base alla posizione modesta della donna nel diritto positivo … pur riconoscendone cavallerescamente l’intelligenza, nell’arena politica perderebbero la loro vera dignità, grazia e forza) barbara pezzini - università di bergamo

  18. Il voto alle donne • Il 31 gennaio del 1945 con il Paese diviso ed il nord sottoposto all'occupazione tedesca il Consiglio dei Ministri presieduto da Ivanoe Bonomi emanò un decreto che riconosceva il diritto di voto alle donne (Decreto legislativo luogotenenziale 2 febbraio 1945, n. 23). • Il 2 giugno del 1946 le donne votarono per il referendum istituzionale e per le elezioni della Assemblea costituente, ma già nelle elezioni amministrative precedenti avevano votato risultando in numero discreto elette nei consigli comunali. Sui banchi dell'Assemblea costituente sedettero le prime parlamentari: nove della DC, nove del PCI, due del PSIUP ed una dell'Uomo qualunque. barbara pezzini - università di bergamo

  19. Il voto degli uomini • L'elettorato poteva essere esercitato solamente dai maschi in possesso di una serie di requisiti: età non inferiore ai 25 anni, saper leggere e scrivere, pagamento di un censo di 40 lire; (anche non pagando l'imposta stabilita) magistrati, professori, ufficiali. • legge del 22 gennaio 1882, n. 999: tutti i maggiorenni che avessero superato l'esame del corso elementare obbligatorio oppure pagassero un contributo annuo di lire 19,80; • cospicuo allargamento del corpo elettorale che passò da circa 628.000 ad oltre 2.000.000 di elettori, cioè dal 2% al 7% della popolazione totale che contava 28.452.000 abitanti • Il suffragio universale maschile fu introdotto con la legge del 30 giugno 1912, n. 666. tutti i cittadini maschi di età superiore ai 30 anni senza alcun requisito di censo né di istruzione (maggiorenni di età inferiore ai 30 anni: censo o di prestazione del servizio militare o il possesso di titoli di studio già richiesti in precedenza). • da 3.300.000 a 8.443.205, di cui 2.500.000 analfabeti, pari al 23,2% della popolazione. • La Camera respinse con votazione per appello nominale la concessione del voto alle donne (209 contrari, 48 a favore e 6 astenuti). • La legge elettorale del 18 novembre 1923, n. 2444, legge Acerbo o legge truffa (attribuiva due terzi dei seggi alla lista che avesse riportato la maggioranza relativa, l'altro terzo ripartito proporzionalmente tra le liste di minoranza ) • Legge 16 marzo 1928 : riduce le elezioni all'approvazione di una lista unica nazionale di 400 candidati, compilata dal Gran Consiglio del Fascismo barbara pezzini - università di bergamo

  20. LE DONNE NELLE ASSEMBLEE PARLAMENTARI

  21. Sesso, genere e rappresentanza politica • Il problema:perché le donne sono oltre la metà degli elettori e solo il 10% degli eletti ? • Problema di uguaglianza fra i sessi • Problema di democrazia (qualità della rappresentanza) barbara pezzini - università di bergamo

  22. Art. 51 A tal fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità fra uomini e donne. primo specifico strumento di attuazione rimarca la specificità della differenza di genere (irriducibile e trasversale) Art. 117, 7 Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica, e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. Cosa c’è di nuovo ? barbara pezzini - università di bergamo

  23. le conseguenze • misure di attuazione doverose • quali ? • le quote sono una delle misure possibili • quote femminili / quote di genere • altre misure barbara pezzini - università di bergamo

  24. molteplicità e specialità • misura della quota • 50% (cd. democrazia paritaria) • 1/3 (presenza-soglia) • almeno uno/a • sistema maggioritario • collegio uninominale (coppia aperta): per gruppi • sistema proporzionale (women friendly) • la proiettività amplia l’accessibilità barbara pezzini - università di bergamo

  25. molteplicità e specialità • sistema proporzionale • garanzia di posizione (double quota) • presentazione alternata (preferenza ?) • sistema di sanzioni / incentivi • inammissibilità • sanzioni pecuniarie • misura • procedimento di applicazione (automatico, chi applica.. • premi • candidature • elette barbara pezzini - università di bergamo

  26. il circolo virtuoso • misure dei partiti • incentivi alla concorrenza tra partiti barbara pezzini - università di bergamo

  27. criteri di scelta • individuazione del punto critico • nelle candidature (meccanismi di esclusione) • di partito • auto-esclusione • nella conquista dell’elettorato • nella capacità di spesa • nella visibilità • definizione dell’obiettivo • empowerment • mainstreaming • organizzazione interna del procedimento parlamentare barbara pezzini - università di bergamo

  28. L’attuazione dell’art. 51 cost. Legge 8 aprile 2004, n. 90 - "Norme in materia di elezioni dei membri del Parlamento europeo e altre disposizioni inerenti ad elezioni da svolgersi nell'anno 2004" ART. 3.(Pari opportunità). • 1. Nell'insieme delle liste circoscrizionali aventi un medesimo contrassegno, nelle prime due elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, successive alla data di entrata in vigore della presente legge, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati; ai fini del computo sono escluse le candidature plurime; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità prossima. • 2. Per i movimenti e i partiti politici presentatori di liste che non abbiano rispettato la proporzione di cui al comma 1, l'importo del rimborso per le spese elettorali di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, è ridotto, fino ad un massimo della metà, in misura direttamente proporzionale al numero dei candidati in più rispetto a quello massimo consentito. Sono, comunque, inammissibili le liste circoscrizionali composte da più di un candidato che non prevedono la presenza di candidati di entrambi i sessi. • 3. La somma eventualmente derivante dalla riduzione di cui al comma 2 è erogata ai partiti o gruppi politici organizzati che abbiano avuto proclamata eletta, ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, una quota superiore ad un terzo di candidati di entrambi i sessi. Tale somma è ripartita in misura proporzionale ai voti ottenuti da ciascun partito o gruppo politico organizzato. barbara pezzini - università di bergamo

  29. i successivi tentativi falliti… • pdl 1732 e altri (3051 iniz. gov.): rinviato dall’Aula all’avvio della discussione gen., esaminato da ultimo il 1° febbraio 2005 • fallito tentativo di introduzione nella legge di conversione del d.l. 8/2005 (l. 40/2005): approvato in commissione è respinto in Aula • pdl 2778 (Dato) assegnato alla I Comm. Lav. e prev. in sede referente • emendamento Prestigiacomo al pdl 2620 approvato testo unificato il 13 ottobre 2005 (ora S-3633) barbara pezzini - università di bergamo

  30. una conclusione … • la rappresentanza politica diventerà duale ? • e a chi potrà servire ? barbara pezzini - università di bergamo

  31. genere e rappresentanza politica • Genere: dato culturale e sociale; consente di identificare la relazione tra uomini e donne • assumere la consapevolezza che le differenze tra i sessi costruiscono relazioni sociali che a loro volta riproducono differenze barbara pezzini - università di bergamo

  32. genere e rappresentanza politica • L’analisi di genere, applicata al diritto, svela e sottopone a critica gli strumenti giuridici che costruiscono tali relazioni sociali, imperniate sulla differenza e produttive di differenze • l’assunzione di un’ottica di genere consente di utilizzare il diritto per costruire consapevolmente relazioni sociali che, senza rimuovere o negare le differenze tra uomini e donne, rifiutino le disparità di potere che condannano le donne alla subalternità • richiede una politica del diritto capace di tenere conto, attraverso le differenze tra uomini e donne, della straordinaria complessità delle relazioni tra gli individui barbara pezzini - università di bergamo

  33. Corpi e corpo politico • è importante non solo cosa e come si rappresenta, ma anche chi rappresenta: chi rappresenta porta anche il proprio corpo (materialità delle condizioni dell’esistenza) dentro l'attività di rappresentanza politica e la consapevolezza che le donne possiedono della centralità del corpo nella loro esperienza può offrire un fondamentale contrappeso al forte processo di astrazione che la rappresentanza politica induce di per sé barbara pezzini - università di bergamo

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