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Seminario in materia di igiene e sicurezza sul lavoro Modulo C

Seminario in materia di igiene e sicurezza sul lavoro Modulo C. Parte I Il sistema delle relazioni e della comunicazione: RLS, medico competente, lavoratori, datori di lavoro, enti pubblici, fornitori, lavori autonomi, appaltatori . Parte II Negoziazione e gestione delle relazioni sindacali

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Seminario in materia di igiene e sicurezza sul lavoro Modulo C

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Presentation Transcript


  1. Seminario in materia di igiene e sicurezza sul lavoro Modulo C Parte I Il sistema delle relazioni e della comunicazione: RLS, medico competente, lavoratori, datori di lavoro, enti pubblici, fornitori, lavori autonomi, appaltatori. Parte II Negoziazione e gestione delle relazioni sindacali Parte III Gestione degli incontri di lavoro e della riunione periodica Avv. Francesca Silvestrini

  2. Art.32 Costituzione • La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. • Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La Legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

  3. Art.41 Costituzione • L’iniziativa economica e privata è libera. • Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. • La Legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

  4. Art. 39 Costituzione • I sindacati sono sottoposti a registrazione, il cui presupposto è la democraticità statuto. Acquistano così personalità giuridica e in proporzione ai loro iscritti possono stipulare i CCNL • Mancata realizzazione con legge ordinaria dei suddetti principi per motivi di politica sindacale (controlli, rappresentatività, etc.). • Ciò ha comportato che: CCNL non hanno efficacia erga omnes; normativa applicabile è quella civilistica anche se operano nella P.A.; le OO.SS. sono associazioni non riconosciute ma comunque soggetto giuridico, centro di imputazione giuridiche

  5. Art. 3 D.Lgs. 626/94 Le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori sono: • Valutazione dei rischi per la salute e sicurezza; • Eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e loro riduzione al minimo ove possibile; • Riduzione dei rischi alla fonte; • Programmazione della prevenzione che tenga conto delle condizioni tecniche, produttive e organizzative del posto di lavoro.

  6. I Soggetti responsabili 1. Datore di Lavoro: poteri di spesa e gestionali massima autonomia decisionale 2. Dirigenti: elevata qualificazione professionale attività di organizzazione 3. Preposti: elevata qualificazione tecnica compiti di istruzione, coordinamento e controllo

  7. Datore di Lavoro Organizzazione del lavoro e natura dei rischi • Individuazione e programmazione delle misure di prevenzione e protezione e dei dispositivi di protezione individuali • Nomina : - il Responsabile del servizio di prevenzione e di protezione - il medico competente

  8. Obblighi di Datore di Lavoro e Dirigenti Dovere di attuazione degli obblighi e degli adempimenti di sicurezza: 1.Organizzazione del lavoro 2.Formazione ed informazione 3.Consultazione con R.S.L.

  9. Obblighi dei preposti Art. 5 D.Lgs. 626/94 Dovere di vigilanza e controllo sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle disposizioni e delle istruzioni impartite dai datori di lavoro dai dirigenti ai fini della protezione collettiva ed individuale.

  10. Obblighi dei lavoratori • Contribuiscono all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro • Osservano le disposizioni loro impartite ai fini della protezione collettiva ed individuale • Utilizzano correttamente i macchinari ed i dispositivi di protezione individuale • Segnalano le deficienze dei mezzi e dei dispositivi

  11. Responsabile del servizio di prevenzione e protezione

  12. Medico competente

  13. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

  14. Numero dipendenti Sino a 200 Da 201 a 1.000 Oltre 1.000 Numero minimo RLS 1 3 6 Aziende (Unità Produttive)

  15. Progettisti,Fornitori ed installatoriArt. 6 D.Lgs. 626/94: requisiti essenziali di sicurezza e disposizioni legislative • Fornitori(vendita, noleggio,e concessione in uso) di macchine, attrezzature di lavoro e impianti: certificazioni o omologazioni beni • Progettisti di luoghi, posti di lavoro ed impianti: principi generali di sicurezza • Installatori: osservanza istruzioni di fabbricazione

  16. Contratto di appaltoArt. 7 D.Lgs. 626/94 affidamento lavori da eseguirsi all’interno dell’unità produttiva ad appaltatori o a lavoratori autonomi • Committente: Soggetto per conto del quale l’opera viene realizzata. Verifica l’idoneità tecnico-professionale, fornisce dettagliate informazioni su ambienti e misure di emergenza, promuove cooperazione e coordinamento tra datori di lavoro. • Datori di lavoro: Coopera per l’attuazione delle misure e coordina gli interventi. • Entrambi hanno il dovere di promuovere cooperazione e coordinamento salvo rischi specifici dell’attività di appaltatore e lavoratore autonomo

  17. Responsabile dei lavori • Incaricato dal committente ai fini della: progettazione, esecuzione, e controllo dell’esecuzione dell’opera. • Assume una funzione di direzione generale sull’attività del cantiere e sull’andamento dei lavori

  18. Potere politico (artt.4, 5 e 14 del d.lgs. 165/2001) Dirigenza (at.45 del d.lgs. Personale 165/2001 ed i CCNL) Potere sindacale (artt. 9, 40, 42 e 43 del d.lgs. 165/2001) Ruolo di centralità della dirigenza

  19. Le relazioni sindacaliGli aspetti più rilevanti sono: • soggetti negoziali di parte pubblica e sindacale • definizione comparti ed aree di contrattazione • livelli e tipologie di contratto • direttive e procedure per la stipulazione contratti • accertamento della rappresentatività e la rappresentanza nei luoghi di lavoro (diritti e le prerogative sindacali)

  20. Definizionigenerali Diritto sindacale: Parte del diritto del lavoro concernente il sistema di norme strumentali poste dallo Stato, dalle organizzazioni lavoratori e degli imprenditori per disciplinare, in una economia di mercato, la dinamica dei conflitti di interessi derivante dall’ineguale distribuzione del potere nei processi produttivi (Giugni, Diritto sindacale 2001)

  21. Definizionigenerali Relazioni industriali La disciplina delle relazioni industriali ha lo stesso oggetto del diritto sindacale, inquadrato sotto il profilo sociologico. E’ un sottosistema del sistema sociale che rappresenta l’insieme delle interrelazioni fra tre soggetti (imprenditori, prestatori di lavoro organizzati ed organi pubblici) che agiscono in un sistema di variabili economiche, politiche, tecnologiche e normative dirette a regolare il sistema produttivo o a creare un sistema di controllo sullo stesso. (Giugni, Diritto sindacale 2001)

  22. Regolazione del diritto Sindacale nel sistema Privato Artt. 39 e 40 della Costituzione Legge 300/1970 Legge 146/1990 Legge 83/2000 Regolazione del diritto sindacale nel sistema Pubblico Artt. 39 e 40 della Costituzione Legge 300/1970 Legge 146/1990 Legge 83/2000 d.lgs. 165/2001 Definizionigenerali

  23. Definizionigenerali Concertazione: Connessione tra i pubblici poteri ed azioni delle parti sociali come cambiamento della strategia sindacale in un mutato scenario economico sociale (globalizzazione, terziarizzazione dell’economia), strategia che non si basa sulla sola mobilitazione dei lavoratori avverso la controparte imprenditoriale ma abbraccia l’intera politica economica del Governo. Significato più limitato e diverso quella inserita nei contratti.

  24. Definizionigenerali

  25. Art. 39 Cost. Profilo strumentale: Aggregazione soggetti in forma organizzata titolari libertà sindacale. Anche l’individuo per il proselitismo nella fase che precede l’organizzazione Profilo teleologico: Atto diretto alla auto tutela di interessi giuridici connessi con l’attività di lavoro Definizioni generaliLibertà sindacale • Art. 18 Cost.

  26. Definizioni generaliNormativa Comunitaria • Carta dei diritti riconosce: libertà di associazione, livelli di negoziazione, diritto di sciopero 2) Non vi è comunque una competenza comunitaria 3) Gli stati membri regolano la materia dei diritti sindacali secondo la propria convenienza. La comunità interviene solo in caso di garanzie insufficienti

  27. PRINCIPI dello STATUTO DEI LAVORATORI • Tutela libertà e dignità dei lavoratori (artt.2, 4, 6, 7,8) • Effettività della libertà sindacale e divieto di costituire sindacati di comodo (artt.15,16,17) • Legislazione di sostegno alle OOSS e libertà di non aderire ad alcun sindacato (art.15) • Nullità atti discriminatori (artt. 15,16)

  28. Contrattazione, concertazione, consultazione informazioneLe procedure di contrattazione e concertazione sono definite dal CCNL; quelle di consultazione ed informazione in azienda • Contrattazione:Attività negoziale che può essere anche a termine CONTRATTARE È UN OBBLIGO; STIPULARE, SOLO SE CONVENIENTE • Concertazione:Attività non negoziale a termine. Si conclude con un verbale in cui si registrano posizioni parti • Consultazione: Attività informale prevista da leggi, CCNL e azienda • Informazione: Atti relativi al rapporto di lavoro individuati dall’azienda. Può essere preventiva o successiva

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