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Corso IFTS per tecnico superiore addetto al restauro di pitture parietali

Corso IFTS per tecnico superiore addetto al restauro di pitture parietali. Diritto del lavoro e Diritto sindacale. Diritto del lavoro. Complesso di norme che disciplinano

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Presentation Transcript


  1. Corso IFTSper tecnico superiore addetto al restauro di pitture parietali

  2. Diritto del lavoro e Diritto sindacale

  3. Diritto del lavoro • Complesso di norme che disciplinano • il rapporto di lavoroe che tutelano, oltre che l’interesse economico, anche la libertà, la dignità e la personalità del lavoratore

  4. Diritto sindacale Branca del diritto del lavoro che focalizza la sua attenzione sulla figura del lavoratore dal punto di vista collettivo. Oggetto di studio della disciplina sono le organizzazioni sindacali, lo sciopero e il contratto collettivo di lavoro.

  5. FONTI • Costituzione • Codice civile • Leggi ordinarie • Cotrattazione sindacale • Diritto internazionale

  6. Il lavoro nella Costituzione

  7. PRINCIPI FONDAMENTALI • Art. 1: “L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro • Art. 4: “La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendono effettivo questo diritto. • Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società”

  8. PRINCIPIO LAVORISTA Carattere programmatico della Costituzione Politicaattiva dellavoro Stabilità dell’occupazione

  9. Principio di uguaglianza formale e sostanziale Art. 3: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.

  10. Altre norme costituzionali • Art. 35: “La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni. Cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori [….] Formare i giovani attraverso la creazione di istituti professionali di Stato o con appositi strumenti giuridici quali l’apprendistato, il contratto di formazione e lavoro, i tirocini formativi e le borse lavoro

  11. Art. 36: Retribuzione “Il lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente a assicurare a sé e alla sua famiglia una vita libera e dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunciarvi”.

  12. Art. 37: Tutela del lavoro della donna e dei minori “La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di condizioni, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione. La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato. La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione”.

  13. Art. 38previdenza e assistenza Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto di mezzi necessari per vivere ha il diritto al mantenimento e all’assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti e assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. L’assistenza privata è libera.

  14. Art. 39libertà sindacale L’organizzazione sindacale è libera. Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. E’ condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica. I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione di loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

  15. LIBERTA’ SINDACALE Libertà del singolo di aderire al sindacato prescelto o di non iscriversi ad alcuno Non ingerenza dello Stato nell’organizzazione sindacale

  16. SINDACATI Associazione (di lavoratori o di datori di lavoro) che ha lo scopo di svolgere attività dirette alla tutela degli interessi economici e collettivi e delle condizioni di lavoro di una determinata categoria di lavoratori. Associazioni di fatto “formazioni sociali in cui si sviluppa la personalità dell’uomo”

  17. Sindacati dei lavoratori SINDACATI UNITARI: • CGIL (Confederazione Generale Italiana del lavoro) • CISL (Confederazione Sindacati Lavoratori Italiani) • UIL (Unione Italiana del Lavoro) • UGL (Unione Generale del Lavoro) • CISNAL (Confederazione Italiana dei Sindacati Nazionali dei Lavoratori)

  18. Sindacati dei lavoratori SINDACATI AUTONOMI: • SNALS (Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori Scuola) • CISAL (Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori) • FISAFS (Federazione Italiana Sindacati Ferrovieri Stato) • ANPAC (Associazione Nazionale Piloti Aviazione Commerciale) SINDACATI DI BASE: • COBAS (Confederazione dei Comitati di Base)

  19. Sindacati dei datori di lavoro • CONFINDUSTRIA • CONFCOMMERCIO • CONFAGRICOLTURA • CONARTIGIANATO • CONFAPI • CONFESERCENTI • COLDIRETTICONFCOLTIVATORI

  20. Organizzazione territoriale CONFEDERAZIONE NAZIONALE Federazioni di categoria raggruppate FEDERAZIONE NAZIONALE DI CATEGORIA Sindacati provinciali associati a livello nazionale SINDACATI PROVINCIALI DI CATEGORIA Organizzati in base al ramo produttivo in cui operano i lavoratori iscritti SINDACATI COMUNALI DI CATEGORIA Organizzati per mestiere o per categoria economica

  21. Art. 40: diritto di sciopero “Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano” Legge n. 146 1990 Legge n. 83 del 2000 (sciopero nel settore dei servizi pubblici essenziali)

  22. Esercizio del diritto di sciopero • Procedura di raffreddamento (attivata dalle OO.SS); • procedura di conciliazione (se l’azienda accetta l’incontro con le OO.SS.); • proclamazione (se l’azienda non convoca le OO.SS. nella procedura di raffreddamento o se la conciliazione ha avuto esito negativo) con preavviso di almeno 10 giorni e comunicazione scritta dei termini dello sciopero; • divieto di sciopero se esso è concomitante con altre interruzioni o riduzioni di servizi pubblici alternativi; • precettazione (disposta dal presidente del Consiglio dei ministri, da un ministro delegato o dal prefetto)in presenza di fondato pericolo di pregiudizio grave e imminente ai diritti costituzionali della persona.

  23. Legislazione successivaalla Costituzioneanni ’60’

  24. Integrazione della disciplina codicistica al fine di perfezionare il sistema di tutela minimale degli interessi del lavoratore: • leggi sui licenziamenti individuali, • sul collocamento, sugli appalti di manodopera, sui rapporti speciali di lavoro: • apprendistato, contratto di lavoro a terminelavoro domestico e lavoro a domicilio.

  25. Legislazione successivaalla Costituzioneanni ’70’

  26. Ampliamento della tutela delle libertà e della dignità dei lavoratori contro le discriminazioni e per una parità di trattamento STATUTO DEI LAVORATORI (L.300/1970) Attuazione dei principi costituzionali relativi ai diritti individuali e sociali dei lavoratori all’interno delle organizzazioni produttive.

  27. Titolo I“della libertà e dignità del lavoratore” • Libertà di lavoro nei luoghi di lavoro • Divieto di utilizzare impianti audiovisivi per il controllo a distanza dei lavoratori • Divieto di accertamenti sanitari se non a mezzo di enti pubblici • Divieto di indagini sulle opinioni politiche, religiose o sindacali dei lavoratori

  28. Titolo II“della libertà sindacale” • Diritto di costituire associazioni sindacali • Diritto di aderire ad associazioni sindacali • Diritto di svolgere attività sindacale sul luogo di lavoro • Divieto di atti discriminatori • Divieto di trattamenti economici collettivi discriminatori

  29. Titolo III“dell’attività sindacale” • Diritto di costituire rappresentanze sindacali aziendali • Diritto di riunione in assemblea • Diritto di svolgere referendum tra i lavoratori • Diritto, per i dirigenti sindacali, di usufruire di permessi per lo svolgimento delle loro mansioni

  30. Legislazione successiva:dal 1975 agli anni ‘90

  31. Diritto del lavoro della crisi Garanzia della crescita e della difesa dell’occupazione Concertazione tra governo e parti sociali Flessibilità: Contratti a termine e part-time Licenziamenti per sovrapproduzione

  32. Le fonti contrattuali

  33. Accordi interconfederali • Accordi triangolari • Contratti collettivi nazionali di categoria • Contratti aziendali

  34. Accordi interconfederali • Conclusi tra opposte confederazioni su temi di maggiore rilievo economico e sociale. • Prevedono norme da applicare a tutti i settori

  35. Accordi triangolari Tra gli opposti sindacati si inserisce il governo in difesa di interessi economici internazionali

  36. Contratti collettivi nazionali di categoria Lo scopo Stabilire condizioni uniformi e obbligatorie valide per tutti i lavoratori e i datori di lavoro di una determinata categoria I C.C.N.L. hanno efficacia erga omnes: L’art. 2077 C.c. e la L. n.300/1979 vietano che il contratto individuale di lavoro possa derogare la disciplina dei contratti collettivi

  37. LE PARTI I sindacati dei datori di lavoro e i sindacati dei lavoratori di una determinata categoria IL CONTENUTO Parte economica Trattamento salariale Parte giuridica Altri aspetti del rapporto di lavoro (orario, ferie, riposo settimanale, ecc…)

  38. La forma Come per la generalità dei contratti, vale il principio della libertà di forma (Cassazione, S.U., 22.03.1995, n. 3318). Di norma, i contratti collettivi sono conclusi per iscritto per motivi di chiarezza.

  39. La durata E’ fissata dalle parti stipulanti. Il contratto collettivo nazionale di categoria ha in genere una durata di quattro anni per la parte normativa e di due anni per la parte economica Alla scadenza del termine, conformemente ai principi generali, il CCNL cessa di produrre effetti e non è più vincolante. Anche dopo la scadenza del contratto, in ogni caso, conservano la loro efficacia le clausole attinenti alla retribuzione

  40. Rinnovodel contratto • Preparazione ed elaborazione della proposta contrattuale • Negoziazione e mediazione dei pubblici poteri • Accordo • Il contratto viene sottoposto alle assemblee dei lavoratori per la ratifica o ad un referendum

  41. La procedura di rinnovo del contratto è avviata tre mesi prima della scadenza dello stesso con la presentazione delle c.d. "piattaforme rivendicative". Negli ultimi tre mesi di vigenza del contratto e nel mese successivo le parti collettive hanno l'obbligo di non intraprendere iniziative di lotta sindacale. Se il contratto scade senza che le parti collettive trovino un accordo per il rinnovo, ai lavoratori è dovuta la c.d. indennità di vacanza contrattuale, cioè un importo addizionale che ha la funzione di preservare la retribuzione dagli effetti dell'inflazione.

  42. Contratti aziendali Parti Sindacati locali dei lavoratori e singole imprese. Contenuto Disciplina degli aspetti lavorativi di ogni specifica realtà aziendale

  43. Il lavoro nella disciplina civilistica

  44. Lavoro Subordinato Art. 2094 C.c E’ prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore Lavoro Autonomo Art. 2222 C.c. [E’ prestatore di lavoro autonomo chi] si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente

  45. Lavoro • Subordinato • Posizione del lavoratore • Subordinazione • Oggetto della prestazione • Energie lavorative • Organizzazione d’impresa • Assente • Incidenza del rischio • Assente • Corrispettivo • Calcolato a tempo • Lavoro • Autonomo • Posizione del lavoratore • Autonomia • Oggetto della prestazione • Energie lavorative • Organizzazione d’impresa • Presente • Incidenza del rischio • Presente • Corrispettivo • In base al risultato finale

  46. I soggetti del rapporto di lavoro Prestatore di lavoro Datore di lavoro

  47. IL PRESTATORE DI LAVORO • E’ prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore (art. 2094C.c.)

  48. art. 2095 C.c. • Dirigenti • Quadri • Impiegati • Operai Specializzati Qualificati Comuni Manovali Apprendisti

  49. DATORE DI LAVORO Chi dà ad altri un lavoro alle proprie dipendenze in cambio della retribuzione

  50. IL CONTRATTO DI LAVORO Contratto mediante il quale il prestatore si obbliga a mettere a disposizione del datore la sua attività di lavoro e questi si obbliga a corrispondere al prestatore una retribuzione

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