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Rapporti e responsabilità tra committenti e subfornitori nella produzione di un bene complesso. 03/03/2008. L’evoluzione normativa.

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03/03/2008

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  1. Rapporti e responsabilità tra committenti e subfornitori nella produzione di un bene complesso 03/03/2008

  2. L’evoluzione normativa • La responsabilità del “produttore” per i danni derivanti da prodotto difettoso è stata introdotta nel nostro ordinamento dal D.P.R. 224/1988 che ha dato attuazione alla Direttiva 85/374/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi. • La Direttiva 1999/34/CE ha, poi, parzialmente modificato la precedente direttiva 85/374/CEE. • Il Decreto Legislativo n. 24 del 2 febbraio 2002) ha introdotto nel Codice Civile il paragrafo 1-bis “Della vendita dei beni di consumo” (artt. 1519-bis - 1519-nonies) nel Libro 4, Titolo III (Della vendita), Sezione II (della vendita di cose mobile). • Il D.Lgs. 206/2005 (c.d. nuovo codice del consumo) ha abrogato detti articoli sostituendoli con una specifica normativa “di settore”. 10/11/2014 2

  3. La responsabilità da prodotto difettoso Si segnalano di seguito alcune tra le principali norme del D.Lgs. 206/2005 relative alla responsabilità da prodotto difettoso (ovvero alla responsabilità extracontrattuale per i danni che il prodotto difettoso cagioni a terzi, nei limiti di seguito descritti): • art. 3, lett. d): nozione di “produttore”; • artt. 102 - 113: norme sulla sicurezza dei prodotti (art. 103, lett. d), diversa definizione di produttore); • artt. 114 - 117: disciplina della responsabilità del produttore; • art. 118: esclusione della responsabilità; • art. 121: pluralità di responsabili (responsabilità solidale e regresso); • art. 123: nozione di “danno risarcibile”. 10/11/2014 3

  4. La responsabilità da prodotto difettoso Norme sulla sicurezza dei prodotti (artt. 102 - 113) Si evidenziano i seguenti aspetti: • l’art. 103, lett. d), fornisce una diversa definizione di produttore (per certi versi più ampia) in relazione alla sicurezza dei prodotti: “il fabbricante del prodotto stabilito nella Comunità e qualsiasi altra persona che si presenti come fabbricante apponendo sul prodotto il proprio nome, il proprio marchio o un altro segno distintivo, o colui che rimette a nuovo il prodotto; il rappresentante del fabbricante se quest'ultimo non è stabilito nella Comunità o, qualora non vi sia un rappresentante stabilito nella Comunità, l'importatore del prodotto; gli altri operatori professionali della catena di commercializzazione nella misura in cui la loro attività possa incidere sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti”; • ove il danno sia conseguenza della violazione degli obblighi derivanti dalle norme sulla sicurezza dei prodotti, i diversi soggetti carico dei quali sono previsti detti obblighi sono corresponsabili col “produttore” ex art. 3 lett. d). 10/11/2014 4

  5. La responsabilità da prodotto difettoso Norme sulla sicurezza dei prodotti (artt. 102 - 113) L’art. 112 del codice del consumo prevede sanzioni penali in caso di violazione delle norme sulla sicurezza dei prodotti (in virtù della definizione di “produttore” di cui all’art. 103 (che non fa riferimento agli intermediari del produttore, è dubbio che dette sanzioni possano essere applicate anche al subfornitore). “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il produttore o il distributore che immette sul mercato prodotti pericolosi in violazione del divieto di cui all'articolo 107, comma 2, lettera e), è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il produttore che immette sul mercato prodotti pericolosi, è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il produttore o il distributore che non ottempera ai provvedimenti emanati a norma dell'articolo 107, comma 2, lettere b), numeri 1) e 2), c) e d), numeri 1) e 2), è punito con l'ammenda da 10.000 euro a 25.000 euro. Il produttore o il distributore che non assicura la dovuta collaborazione ai fini dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 107, comma 2, lettera a), è soggetto alla sanzione amministrativa da 2.500 euro a 40.000 euro. Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore che violi le disposizioni di cui all'articolo 104, commi 2, 3, 5, 7, 8 e 9, ed il distributore che violi le disposizioni di cui al medesimo art. 104, commi 6, 7, 8 e 9, sono soggetti ad una sanzione amministrativa compresa fra 1.500 euro e 30.000 euro.” 10/11/2014 5

  6. La responsabilità da prodotto difettoso Disciplina della responsabilità del produttore (artt. 114 - 118) e nozione di danno risarcibile (art. 123) Si evidenziano i seguenti aspetti: • Il produttore risponde dei danni a qualsiasi utente o “bystander” a prescindere dall’esistenza di un rapporto contrattuale con lo stesso (responsabilità extracontrattuale). • È risarcibile: a) il danno cagionato dalla morte o da lesioni personali; b) la distruzione o il deterioramento di una cosa diversa dal prodotto difettoso, purché di tipo normalmente destinato all'uso o consumo privato e così principalmente utilizzata dal danneggiato. Il danno a cose è risarcibile solo nella misura che ecceda la somma di euro 387,00. NB non rientra tra i danni risarcibili ai sensi delle norme del codice del consumo, ad es., il danno al prodotto difettoso stesso o il danno cagionato all’impresa dal blocco di macchinari dovuto al difetto del prodotto. 10/11/2014 6

  7. La responsabilità da prodotto difettoso Definizione di produttore (art. 3, lett. d) “produttore: fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 103, comma 1, lettera d), e nell'articolo 115, comma 2-bis, il fabbricante del bene o il fornitore del servizio, o un suo intermediario, nonché l'importatore del bene o del servizio nel territorio dell'Unione europea o qualsiasi altra persona fisica o giuridica che si presenta come produttore identificando il bene o il servizio con il proprio nome, marchio o altro segno distintivo”. Responsabilità del produttore (art. 114) “Il produttore è responsabile del danno cagionato da difetti del suo prodotto”. 10/11/2014 7

  8. La responsabilità da prodotto difettoso Esclusione della responsabilità (art. 118) “La responsabilità è esclusa: … f) nel caso del produttore o fornitore di una parte componente o di una materia prima, se il difetto è interamente dovuto alla concezione del prodotto in cui è stata incorporata la parte o materia prima o alla conformità di questa alle istruzioni date dal produttore che la ha utilizzata”. Pluralità di responsabili - responsabilità solidale e regresso (art. 121) “Se più persone sono responsabili del medesimo danno, tutte sono obbligate in solido al risarcimento. Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro gli altri nella misura determinata dalle dimensioni del rischio riferibile a ciascuno, dalla gravità delle eventuali colpe e dalla entità delle conseguenze che ne sono derivate. Nel dubbio la ripartizione avviene in parti uguali”. 10/11/2014 8

  9. La responsabilità da prodotto difettoso La posizione del subfornitore ai sensi del combinato disposto degli artt. 3, 114, 118 e 121 del codice del consumo • Per “intermediario” del fabbricante del bene ai sensi dell’art. 3 del codice del consumo deve intendersi l’intermediario nella fabbricazione o produzione del bene (pertanto, non diversamente da quanto era previsto dall’abrogato art. 3 del D.P.R. 224/1988 che definiva “produttore”, il “fabbricante del prodotto finito o di una sua componente e il produttore della materia prima”). • Deve - quindi - ritenersi che, in linea di principio, in caso di difetto del prodotto sussiste la responsabilità di tutti gli operatori della catena di produzione: ciò è quanto avviene nelle ipotesi di prodotti integrati o complessi per i quali talune fasi della fabbricazione vengono delegate a subfornitori. • La sopra indicata responsabilità solidale degli operatori della catena di produzione è mitigata dalla previsione dell’art. 118 (esclusione di responsabilità) e dalla azione di regresso prevista dall’art. 121, per il quale il soggetto che abbia risarcito il danno potrà agire nei confronti degli altri operatori della catena produttiva per ottenere un rimborso proporzionale: a) alle dimensioni del rischio riferibile a ciascuno, b) alla gravità delle eventuali colpe, c) all’entità delle conseguenze che ne sono derivate (nel dubbio la ripartizione avviene in parti uguali). 10/11/2014 9

  10. La responsabilità da prodotto difettoso La posizione del subfornitore ai sensi del combinato disposto degli artt. 3, 114, 118 e 121 del codice del consumo • In particolare, alla luce delle norme in esame, deve ritenersi che: • il c.d. produttore finale è sempre corresponsabile con gli “intermediari” (es. subfornitori) anche quando il difetto del prodotto è dovuto esclusivamente al contributo di questi ultimi, a prescindere dal grado di individualità che la componente fornita conservi nell’ambito del prodotto finale (integrato o complesso), dovendo il primo verificare l’assenza di vizi nelle parti o materie fornite dal subfornitore o intermediario (salva, in ogni caso, l’eventuale azione di regresso di cui all’art. 121); • il subfornitore (o intermediario), invece, risponde sicuramente per i danni da prodotto difettoso ove il difetto sia riscontrabile nella materia prima o nella componente del prodotto dallo stesso fornita, mentre, potrà avvalersi dell’esclusione di responsabilità di cui all’art. 118 ove il difetto sia interamente dovuto alla concezione del prodotto in cui è stata incorporata la parte o materia prima o alla conformità di queste alle istruzioni date dal produttore che le ha utilizzate. 10/11/2014 10

  11. La responsabilità da prodotto difettoso Art. 124 del codice del consumo: Clausole di esonero da responsabilità “È nullo qualsiasi patto che escluda o limiti preventivamente, nei confronti del danneggiato, la responsabilità prevista dal presente titolo.” Come anche riferito nella relazione al decreto presidenziale del 1988, la delimitazione soggettiva del divieto resta operante nei soli riguardi del danneggiato, mentre devono ritenersi leciti gli eventuali patti e clausole di limitazione o di esonero di responsabilità nei rapporti tra produttori e fornitori (e quindi anche nei rapporti tra committente e subfornitore). 10/11/2014 11

  12. La responsabilità relativa alla “garanzia” La garanzia legale di conformità per i beni di consumo di cui agli artt. 128 - 135 del D.Lgs. 206/2005 • Il codice del consumo prevede espressamente che “il venditore ha l’obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita” e che il primo è responsabile nei confronti del secondo “per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene”. • Conseguentemente, vengono riconosciuti al consumatore i relativi diritti di ripristino, di adeguata riduzione del prezzo o di risoluzione del contratto. • In queste ipotesi, tuttavia, l’art. 131 del codice del consumo consente al venditore una azione di regresso nei confronti dei precedenti soggetti che abbiano fatto parte della catena distributiva attraverso la quale il bene gli è pervenuto. 10/11/2014 12

  13. La responsabilità relativa alla “garanzia” Art. 131 del codice del consumo - Diritto di Regresso: “Il venditore finale, quando è responsabile nei confronti del consumatore a causa di un difetto di conformità imputabile ad un'azione o ad un'omissione del produttore, di un precedente venditore della medesima catena contrattuale distributiva o di qualsiasi altro intermediario, ha diritto di regresso, salvo patto contrario o rinuncia, nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili facenti parte della suddetta catena distributiva. Il venditore finale che abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore, può agire, entro un anno dall'esecuzione della prestazione, in regresso nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili per ottenere la reintegrazione di quanto prestato.” 10/11/2014 13

  14. La responsabilità relativa alla “garanzia” La posizione del subfornitore in relazione alla garanzia legale di conformità per i beni di consumo di cui agli artt. 128 - 135 del D.Lgs. 206/2005. Alla luce del citato articolo 131, pertanto, si ritiene che: • il diritto al “regresso” di cui all’art. 131 spetta al venditore che abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore ove il difetto di conformità del bene sia imputabile ad una azione od omissione del produttore, del precedente venditore o su qualsiasi altro intermediario, anche non facente parte della “catena distributiva” (e, pertanto, deve intendersi anche del subfornitore); • l’azione di regresso del venditore, tuttavia, potrà essere esercitata nei confronti dei soli soggetti facenti parte della suddetta “catena distributiva” (e quindi non direttamente nei confronti del subfornitore); • è fatto comunque salvo l’eventuale patto contrario o la rinuncia da parte del venditore; • sarà pertanto il soggetto facente parte della catena distributiva, sul quale il venditore si sia rivalso, a poter agire nei confronti del proprio subfornitore (sulla base dei rapporti che ad esso lo legano) cui sia eventualmente imputabile l’insorgenza nel bene di consumo del difetto di conformità. 10/11/2014 14

  15. La responsabilità relativa alla “garanzia” La posizione del subfornitore in relazione alla garanzia legale di conformità per i beni di consumo di cui agli artt. 128 - 135 del D.Lgs. 206/2005. Si evidenzia che: • L’art. 131, in tema di diritto al “regresso” del venditore, fa salvo l’eventuale patto contrario o la rinuncia da parte del venditore stesso; • L’art. 134 prevede la nullità (anteriormente alla denuncia del difetto) di patti che limitino o escludano i diritti riconosciuti dalle norme relative alla “garanzia” e precisa che detta nullità può essere fatta valere dal solo consumatore. Anche in questo caso, pertanto, devono ritenersi leciti gli eventuali patti e clausole di limitazione o di esonero di responsabilità (rinuncia al regresso) relative alla garanzia nei rapporti tra il venditore, i produttori e fornitori (e quindi anche nei rapporti tra committente e subfornitore). 10/11/2014 15

  16. La responsabilità relativa alla “garanzia” La posizione del subfornitore in relazione alla garanzia garanzia “convenzionale” per i beni di consumo di cui all’art. 133 del D.Lgs. 206/2005. Art. 133 - Garanzia convenzionale “La garanzia convenzionale vincola chi la offre secondo le modalità indicate nella dichiarazione di garanzia medesima o nella relativa pubblicità. …” Dalle ulteriori obbligazioni contrattuali nascenti dalla garanzia convenzionale eventualmente offerta dal venditore, pertanto, non sembra poter derivare alcuna responsabilità del produttore (e quindi anche del subfornitore) in assenza di una specifica pattuizione al riguardo, visto che tale garanzia “vincola chi la offre”. 10/11/2014 16

  17. I rapporti tra committenti e subfornitori al di fuori del codice del consumo La posizione del subfornitore nei confronti del committente in relazione alle fattispecie che non rientrano nella disciplina del codice del consumo. • La disciplina dettata dal codice del consumo si affianca e non sostituisce le norme relative alla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale che può nascere in capo al subfornitore ed al committente nei loro rapporti reciproci, nonché nei rapporti con eventuali acquirenti/utenti finali che non siano consumatori. • Dal punto di vista della responsabilità contrattuale, vale la pena di citare la disciplina prevista dalla Legge n. 192 del 1998 “Disciplina della subfornitura nelle attività produttive”, integrata dalle norme relative all’appalto (art. 1667 c.c.), alla vendita (artt. 1490 e ss. c.c.) ed alla somministrazione. • Quanto alla responsabilità extracontrattuale, invece, si richiamano gli articoli del codice civile relativi alla responsabilità c.d. aquiliana: artt. 2043 e 2049-2051 c.c. ed art. 185 c.p.. 10/11/2014 17

  18. I rapporti tra committenti e subfornitori al di fuori del codice del consumo E’ possibile citare una serie di ipotesi che esorbitano dalla disciplina del codice del consumo e che possono interessare i rapporti tra committente e subfornitore: • la responsabilità del produttore/subfornitore di servizi (e non di beni) per danni a cose; • la responsabilità da prodotto che circoli all’interno del circuito produttivo (es. danno da componente difettoso sopportato dal produttore finale) o che sia comunque destinato o utilizzato per usi diversi da quello privato (es. software difettosi che danneggiano i computers di un’azienda; danno cagionato al macchinario industriale dal componente difettoso fornito dal subfornitore); • la responsabilità per danni da prodotto non ancora messo in circolazione (es. danni causati da prototipo in prova). 10/11/2014 18

  19. I rapporti tra committenti e subfornitori al di fuori del codice del consumo La disciplina prevista dalla Legge n. 192 del 1998 “Disciplina della subfornitura nelle attività produttive” Art. 5:“Il subfornitore ha la responsabilità del funzionamento e della qualità della parte o dell’assemblaggio da lui prodotti o del servizio fornito secondo le prescrizioni contrattuali e a regola d’arte. Il subfornitore non può essere ritenuto responsabile per difetti di materiali o attrezzi fornitigli dal committente per l’esecuzione del contratto, purchè li abbia tempestivamente segnalati al committente. Ogni pattuizione contraria ai commi 1 e 2 è da ritenersi nulla. Eventuali contestazioni in merito all’esecuzione della subfornitura debbono essere sollevate dal committente entro i termini stabiliti nel contrattoche non potranno tuttavia derogare ai più generali termini di legge (*)(**).” (*) 60 gg. dalla scoperta (decadenza) ed entro i due anni dalla consegna (prescrizione) (art. 1667 c.c. dettato in materia di appalto) o di 8 gg. dalla scoperta (decadenza) ed entro l’anno dalla consegna (prescrizione) (artt. 1495 e 1497 c.c. in materia di vendita). (**) La non derogabilità del termine non si concilia con la derogabilità del termine di 8 giorni in base alla disciplina della vendita. 10/11/2014 19

  20. I rapporti tra committenti e subfornitori al di fuori del codice del consumo La disciplina prevista dalla Legge n. 192 del 1998 “Disciplina della subfornitura nelle attività produttive” Art. 7: “Il committente conserva la proprietà industriale in ordine ai progetti ed alle prescrizioni di carattere tecnico da lui comunicati al fornitore e sopporta i rischi ad essi relativi. Il fornitore è tenuto alla riservatezza e risponde della corretta esecuzione di quanto richiesto, sopportando i relativi rischi” Si rileva che l’art. 10 della L. 192/1998 prevede una particolare disciplina relativa al tentativo di conciliazione obbligatoria presso la Camera di Commercio ove ha sede il subfornitore ed il possibile successivo arbitrato presso la Camera di Commercio scelta dai contraenti. 10/11/2014 20

  21. I rapporti tra committenti e subfornitori al di fuori del codice del consumo Quanto alla responsabilità extracontrattuale, nelle ipotesi che non rientrano nella disciplina del codice del consumo, la responsabilità per i danni cagionati dal prodotto venduto (ovvero dalla componente fornita dal subfornitore) viene ricondotta dalla giurisprudenza alle fattispecie di responsabilità c.d. aquiliana o per fatto illecito previste dal codice civile: artt. 2043 e 2049-2051 c.c. ed art. 185 c.p.. Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il danno si è verificato. Se il fatto è considerato dalla legge come reato e per quest’ultimo è prevista una prescrizione più lunga, questa si applica anche all’azione civile (art. 2947 c.c.). 10/11/2014 21

  22. I rapporti tra committenti e subfornitori al di fuori del codice del consumo La Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di merci (Legge 765/1980) - cenni Nei rapporti di subfornitura assimilabili alla compravendita-somministrazione tra soggetti aventi sede in stati contraenti diversi dovrà tenersi in considerazione anche la disciplina della Convenzione di Vienna del 1980, sempre che le parti non abbiano pattuito l’esclusione della sua applicabilità. Vista la non chiara formulazione dell’art. 3 della Convenzione, rimane dubbia l’applicabilità di detta disciplina ai rapporti assimilabili all’appalto: Art. 3: “Sono considerate vendite i contratti di fornitura di merci da fabbricare o produrre, a meno che la parte che ordina queste ultime non debba fornire una parte essenziale del materiale necessario a tale fabbricazione o produzione. La presente Convenzione non si applica ai contratti in cui la parte preponderante dell'obbligo della parte che fornisce le merci consiste in una fornitura di mano d'opera o altri servizi.” 10/11/2014 22

  23. I rapporti tra committenti e subfornitori al di fuori del codice del consumo La Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di merci (Legge 765/1980) - cenni La disciplina prevista dalla convenzione in tema di garanzia e responsabilità del “venditore”: Art. 35 “1. Il venditore deve consegnare merci la cui quantità, qualità e genere corrispondono a quelli previsti dal contratto, e il cui imballaggio e confezione corrispondono a quelli previsti dal contratto. 2. A meno che le parti non convengano altrimenti, le merci sono conformi al contratto solo se: a) sono atte agli usi ai quali servirebbero abitualmente merci dello stesso genere; b) sono atte ad ogni uso speciale, espressamente o tacitamente portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto, a meno che risulti dalle circostanze che l'acquirente non si è affidato alla competenza o alla valutazione del venditore o che non era ragionevole da parte sua farlo; c) possiedono le qualità di una merce che il venditore ha presentato all'acquirente come campione o modello; d) sono imballate o confezionate secondo i criteri usuali per le merci dello stesso tipo, oppure, in difetto di un criterio usuale, in maniera adatta a conservarle e proteggerle. 3. Il venditore non è responsabile, per quanto concerne i sottoparagrafi da a) a d) del paragrafo precedente, di un difetto di conformità che il compratore conosceva o non poteva ignorare al momento della conclusione del contratto.” 10/11/2014 23

  24. I rapporti tra committenti e subfornitori al di fuori del codice del consumo La Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di merci (Legge 765/1980) - cenni La disciplina prevista dalla convenzione in tema di garanzia e responsabilità del “venditore”: Art. 36 “1. Il venditore è responsabile, secondo il contratto e la presente Convenzione, di qualsiasi difetto di conformità esistente al momento del trasferimento dei rischi al compratore, anche se il difetto appare solo successivamente. 2. Il venditore è anche responsabile di qualsiasi difetto di conformità che si verifichi dopo il momento indicato al precedente paragrafo e che sia imputabile all'inesecuzione di uno qualsiasi dei suoi obblighi, compreso il venir meno ad una garanzia che, per un certo periodo, le merci si manterranno adeguate al loro uso normale o ad un uso speciale o conserveranno le qualità e le caratteristiche specificate.” Art. 37 “In caso di consegna anticipata, il venditore ha diritto, fino alla data prevista per la consegna, sia di consegnare una parte o una quantità mancante, o merci nuove in sostituzione delle merci non conformi al contratto, sia di porre riparo ad ogni difetto di conformità delle merci, purché l'esercizio di tale diritto non causi all'acquirente né convenienti, né spese irragionevoli. L'acquirente tuttavia conserva il diritto di chiedere danni-interesse in conformità alla presente Convenzione.” 10/11/2014 24

  25. I rapporti tra committenti e subfornitori al di fuori del codice del consumo La Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di merci (Legge 765/1980) - cenni La disciplina prevista dalla convenzione in tema di garanzia e responsabilità del “venditore”: Art. 38 “1. L'acquirente deve esaminare le merci o farle esaminare nel termine più breve possibile, considerate le circostanze. 2. Se il contratto implica un trasporto merci, l'esame può essere differito fino al loro arrivo a destinazione. 3. Le merci sono dirottate o rispedite dall'acquirente senza che questi abbia avuto ragionevolmente la possibilità di esaminarle e se, al momento della conclusione del contratto, il venditore conosceva o avrebbe dovuto conoscere la possibilità di tale dirottamento o di tale rispedizione, l'esame può essere differito fino all'arrivo delle merci alla loro nuova destinazione.” 10/11/2014 25

  26. I rapporti tra committenti e subfornitori al di fuori del codice del consumo La Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di merci (Legge 765/1980) - cenni La disciplina prevista dalla convenzione in tema di garanzia e responsabilità del “venditore”: Art. 39 “1. L'acquirente decade dal diritto di far valere un difetto di conformità se non lo denuncia al venditore, precisando la natura di tale difetto, entro un termine ragionevole, a partire dal momento in cui l'ha constatato o avrebbe dovuto constatarlo. 2. In tutti i casi l'acquirente decade dal diritto di far valere un difetto di conformità se non lo denuncia al più tardi entro un termine di due anni, a partire dalla data alla quale le merci gli sono state effettivamente consegnate, a meno che tale scadenza non sia incompatibile con la durata di una garanzia contrattuale.” Art. 40 “Il venditore non può avvalersi delle disposizioni degli articoli 38 e 39 se il difetto di conformità riguarda fatti di cui era a conoscenza o non poteva ignorare e che non ha denunciato all'acquirente.” 10/11/2014 26

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