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LE SANZIONI NEL NUOVO CODICE DELLA PRIVACY (D.Lgs. 196/2003)

LE SANZIONI NEL NUOVO CODICE DELLA PRIVACY (D.Lgs. 196/2003). Illeciti penali Violazioni Amministrative Responsabilità civile. LE SANZIONI NEL NUOVO CODICE DELLA PRIVACY (D.Lgs. 196/2003). Impianto sanzionatorio del nuovo codice sulla privacy simile a quello previsto dalla legge 675/1996;

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LE SANZIONI NEL NUOVO CODICE DELLA PRIVACY (D.Lgs. 196/2003)

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  1. LE SANZIONI NEL NUOVO CODICE DELLA PRIVACY (D.Lgs. 196/2003) Illeciti penali Violazioni Amministrative Responsabilità civile

  2. LE SANZIONI NEL NUOVO CODICE DELLA PRIVACY (D.Lgs. 196/2003) • Impianto sanzionatorio del nuovo codice sulla privacy simile a quello previsto dalla legge 675/1996; • Con nuovo Codice si è avuto un potenziamento delle sanzioni amministrative e una riduzione delle norme riguardanti l’illecito penale; • Le norme in oggetto sono contenute nel titolo III della parte III del Codice.

  3. ILLECITI PENALI • Motivi della scelta della norma penale: • Rilevanza costituzionale degli interessi coinvolti; • Necessità di garantire omogeneità a livello comunitario.

  4. ILLECITI PENALI • Articoli di riferimento dal 167 a 172 del Codice – contenuti al capo II del titolo III della parte III e si tratta di: • Reati di scopo • Reati propri, in alcuni casi si tratta di reati propri ed esclusivi • Finalità del legislatore: tutelare la funzione del Garante (fase istruttoria e decisoria)

  5. ILLECITI PENALI • Nel nuovo Codice sono stati previsti: • Tre delitti (articoli 167, 168, 170) • Due contravvenzioni (articoli 169, 171) • Una pena accessoria (articolo 172) • Il legislatore ha utilizzato il metodo del rinvio ad altre norme dello stesso Codice e anche a leggi differenti (es. legge 300/1970 richiamata dall’articolo 171)

  6. ILLECITI PENALI DELITTI • I delitti sono trattati agli articoli: • 167 (Trattamento illecito di dati); • 168 (Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante); • 170 (Inosservanza di provvedimenti del Garante).

  7. ILLECITI PENALI DELITTI • Tutti i delitti contengono una “clausola di salvezza” – “salvo che il fatto costituisca più grave reato”; • Pena edittale minima; • Non è permesso l’utilizzo delle misure cautelari e di strumenti di investigazione come ad esempio le intercettazioni telefoniche.

  8. ILLECITI PENALI DELITTI • A livello pratico si avrà sempre una duplice incriminazione. • Esempio: connubio tra l’articolo 168 rubricato “Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante” e uno dei reati penali ad esso attinenti come il delitto di truffa (articolo 640) o di appropriazione indebita (articolo 646).

  9. ILLECITI PENALI DELITTI • Articolo 167 “Trattamento illecito di dati” • 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in applicazione dell‘Articolo 129, é punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei a ventiquattro mesi.

  10. ILLECITI PENALI DELITTI • Articolo 167 “Trattamento illecito di dati” • 2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 17, 20, 21, 22, commi 8 e 11, 25, 26, 27 e 45, é punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da uno a tre anni.

  11. ILLECITI PENALI DELITTI • Articolo 167 “Trattamento illecito di dati” • Il legislatore ha riprodotto l’articolo 35 della legge 675/96; • Unica differenza: sono state rese punibili le condotte ivi richiamate “solo se dal fatto derivi nocumento”. Nella legge 675/96 il nocumento costituiva solo un’aggravante. Oggi il nocumento da aggravante è stato elevato a elemento della fattispecie di base.

  12. ILLECITI PENALI DELITTI • Articolo 167 “Trattamento illecito di dati” • È un reato proprio nonostante sia stato inserito il termine “chiunque”; • Consumazione del reato: coincide con il momento di attivazione dell’operazione idonea ad incidere sui dati personali. • Trattamento sanzionatorio lieve: sarà quasi impossibile la detenzione.

  13. ILLECITI PENALI DELITTI • Articolo 167 “Trattamento illecito di dati” • Massime della Giurisprudenza: • Trib. Pescara (sent. 12/10/2000) non risponde del reato ex art 167 il giornalista che rivela dati relativi alla salute o sfera sessuale di un soggetto se hanno riguardo a fatti di interesse pubblico e abbiano la caratteristica della veridicità della notizia e l’essenzialità dell’informazione; • 2. Pret. Palermo (sent. 4/02/1999) costituisce trattamento illecito di dati l’archiviazione di dati raccolti in una banca dati elettronica per l’invio di lettere promozionali ai clienti senza il loro consenso.

  14. ILLECITI PENALI DELITTI • Articolo 168 “Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante” 1. Chiunque, nella notificazione di cui all'articolo 37 o in comunicazioni, atti, documenti o dichiarazioni resi o esibiti in un procedimento dinanzi al Garante o nel corso di accertamenti, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi, é punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

  15. ILLECITI PENALI DELITTI • Articolo 168 “Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante” • La norma disciplina una fattispecie introdotta dal d.lgs. 467/2001 che ha sanzionato anche il mendacio commesso nelle dichiarazioni dovute al Garante non solo ai sensi dell’articolo 37, ma anche dell’articolo 39. • La legge 675/96 sanzionava la mancata comunicazione al Garante.

  16. ILLECITI PENALI DELITTI • Articolo 168 “Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante” • Finalità del legislatore: la disposizione in esame tende a salvaguardare e rafforzare la funzione istruttoria del Garante. • La norma verrà a confliggere con l’articolo 483 c.p. “Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico”.

  17. ILLECITI PENALI DELITTI • Articolo 170 “Inosservanza di provvedimenti del Garante” • 1. Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dal Garante ai sensi degli articoli 26, comma 2, 90, 150, commi 1 e 2, e 143, comma 1, lettera c), é punito con la reclusione da tre mesi a due anni.

  18. ILLECITI PENALI DELITTI • Articolo 170 “Inosservanza di provvedimenti del Garante” • La ratio della norma deriva dall’inapplicabilità dell’articolo 650 c.p. (Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità), che circoscrive il suo raggio d’azione ai provvedimenti legalmente dati per ragioni di giustizia, sicurezza pubblica, ordine pubblico ed igiene; • Si tratta di un reato proprio.

  19. ILLECITI PENALI DELITTI • Articolo 170 “Inosservanza di provvedimenti del Garante” • L’articolo in oggetto richiama: • L’articolo 26 (2° comma) che tratta delle garanzie per il trattamento dei dati sensibili (autorizzazione che deve essere richiesta al Garante affinché il titolare possa trattare dati sensibili); • L’articolo 90 che si occupa del trattamento di dati genetici: materia estremamente delicata in ragione dell’importanza della tutela e della protezione dell’identità personale.

  20. ILLECITI PENALI CONTRAVVENZIONI • Articolo 169 “Misure di sicurezza” 1. Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure minime previste dall'articolo 33 é punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da diecimila euro a cinquantamila euro.

  21. ILLECITI PENALI CONTRAVVENZIONI • Articolo 169 “Misure di sicurezza” 1. Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure minime previste dall'articolo 33 é punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da diecimila euro a cinquantamila euro. 2. All'autore del reato, all'atto dell'accertamento o, nei casi complessi, anche con successivo atto del Garante, é impartita una prescrizione fissando un termine per la regolarizzazione non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario, prorogabile in caso di particolare complessità o per l'oggettiva difficoltà dell'adempimento e comunque non superiore a sei mesi.

  22. ILLECITI PENALI CONTRAVVENZIONI • Articolo 169 “Misure di sicurezza” • Nei sessanta giorni successivi allo scadere del termine, se risulta l'adempimento alla prescrizione, l'autore del reato é ammesso dal Garante a pagare una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione. L'adempimento e il pagamento estinguono il reato. L'organo che impartisce la prescrizione e il pubblico ministero provvedono nei modi di cui agli articoli 21, 22, 23 e 24 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e successive modificazioni, in quanto applicabili.

  23. ILLECITI PENALI CONTRAVVENZIONI • Articolo 169 “Misure di sicurezza” • Fattispecie estremamente ampia; • Nella legge 675/96 era un delitto; • Nel 2001 è stato trasformato in contravvenzione; • Nel nuovo Codice risulta ancora più debole e difficile da accertare in quanto è collegato alla normativa dell’Allegato B che, per previsione di legge, può essere modificato periodicamente

  24. ILLECITI PENALI CONTRAVVENZIONI • Articolo 169 “Misure di sicurezza” • L’articolo in esame riproduce l’articolo 36 della legge 675/96. • La contravvenzione prevede la pena dell’arresto fino a due anni o l’ammenda da 10.000 a 50.000 €, per chiunque omette di adottare le misure minime di sicurezza nel trattamento dei dati.

  25. ILLECITI PENALI CONTRAVVENZIONI • Articolo 169 “Misure di sicurezza” • E’ previsto un procedimento di oblazione potendosi estinguere il reato se: • L’autore del reato provvede alla regolarizzazione in ottemperanza ad un provvedimento del Garante ed entro un termine non superiore a 6 mesi; • Versa una somma pari al quarto del massimo dell’ammenda stabilita (12.500 €).

  26. ILLECITI PENALI CONTRAVVENZIONI • Articolo 171 “Altre fattispecie” • 1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 113, comma 1, e 114 é punita con le sanzioni di cui all'articolo 38 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

  27. ILLECITI PENALI CONTRAVVENZIONI • Articolo 171 “Altre fattispecie” • 1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 113, comma 1, e 114 é punita con le sanzioni di cui all'articolo 38 della legge 20 maggio 1970, n. 300. • Vengono richiamati gli articoli 113 e 114 del Codice che sono situati nel titolo VIII della seconda parte, intitolato “Lavoro e previdenza sociale”;

  28. ILLECITI PENALI CONTRAVVENZIONI • Articolo 171 “Altre fattispecie” • 1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 113, comma 1, e 114 é punita con le sanzioni di cui all'articolo 38 della legge 20 maggio 1970, n. 300. • Vengono richiamati gli articoli 113 e 114 del Codice che sono situati nel titolo VIII della seconda parte, intitolato “Lavoro e previdenza sociale”; • In entrambe le norme vi è un rimando alla legge 300/1970 (c.d. statuto dei lavoratori) e precisamente agli articoli 4 e 8;

  29. ILLECITI PENALI CONTRAVVENZIONI • Articolo 171 “Altre fattispecie” • La norma applicabile in forza di questi richiami è l’articolo 38 dello Statuto (Disposizioni penali) che recita: “Le violazioni degli articoli 2, 4, 5, 6, 8 e 15, primo comma lettera a), sono punite, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con l'ammenda da lire 300.000 a lire 3.000.000 o con l'arresto da 15 giorni ad un anno. Nei casi più gravi le pene dell'arresto e dell'ammenda sono applicate congiuntamente. Quando per le condizioni economiche del reo, l'ammenda stabilita nel primo comma può presumersi inefficace anche se applicata nel massimo, il giudice ha facoltà di aumentarla fino al quintuplo.

  30. ILLECITI PENALI PENE ACCESSORIE • Articolo 172 “Pene Accessorie” • 1. La condanna per uno dei delitti previsti dal presente codice importa la pubblicazione della sentenza.

  31. ILLECITI PENALI PENE ACCESSORIE • Articolo 172 “Pene Accessorie” • 1. La condanna per uno dei delitti previsti dal presente codice importa la pubblicazione della sentenza. • La disposizione in esame riproduce il primo comma dell’articolo 38 della legge 675/96. • Prevede la pubblicazione della sentenza nel caso di condanna per uno dei reati previsti dal Codice; • La pena viene applicata in ogni caso di condanna e quindi è stata sottratta alla discrezionalità dell’autorità giudicante.

  32. VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE • Il quadro delle sanzioni si completa con una serie di illeciti amministrativi; • Le condotte sanzionate derivano, in massima parte, dalla violazione di obblighi di informativa e collaborazione. • Il potere sanzionatorio è attribuito al Garante stesso in quanto a norma dell’articolo 166 del Codice risulta essere l’organo competente.

  33. VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE • I proventi derivanti dalle sanzioni, nella misura del 50% del totale annuo, sono assegnati al fondo relativo alle spese di funzionamento del Garante e sono utilizzati per l’esercizio dei compiti di cui agli articoli (articolo 166): • 154, 1° co., lett. h) (curare la conoscenza della materia in oggetto tra il pubblico); • 158 spese per accertamenti ispettivi.

  34. VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE • Le sanzioni sono: • Pena principale: pagamento della somma pecuniaria; • Pena accessoria: pubblicazione dell’odinanza-ingiunzione del Garante. • Il Codice prevede 4 fattispecie di condotte illecite che sono state introdotte nel Capo I del Titolo II della III Parte del Codice (articoli da 161 a 164).

  35. VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE • Articolo 161 “Omessa o inidonea informativa all'interessato” • 1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 13 é punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tremila euro a diciottomila euro o, nei casi di dati sensibili o giudiziari o di trattamenti che presentano rischi specifici ai sensi dell'articolo 17 o, comunque, di maggiore rilevanza del pregiudizio per uno o più interessati, da cinquemila euro a trentamila euro. La somma può essere aumentata sino al triplo quando risulta inefficace in ragione delle condizioni economiche del contravventore.

  36. VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE • Articolo 161 “Omessa o inidonea informativa all'interessato” • La norma in oggetto sanziona la violazione: • Dell’articolo 13 (Informativa) nel caso del trattamento di dati comuni; • Dell’articolo 17 (Trattamento che presenta rischi specifici) nel caso di trattamento di dati sensibili e/o dati giudiziari o dati che presentano rischi specifici.

  37. VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE • Articolo 161 “Omessa o inidonea informativa all'interessato” • La pena prevista può essere aumentata sino al triplo quando risulta essere inefficace in ragione delle condizioni economiche del contravventore; • Oltre alla pena principale potrà essere applicata anche la pena accessoria ex articolo 165 della pubblicazione dell’ordinanza-ingiunzione del Garante.

  38. VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE • Articolo 162 “Altre Fattispecie” • 1. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, lettera b), o di altre disposizioni in materia di disciplina del trattamento dei dati personali é punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquemila euro a trentamila euro.

  39. VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE • Articolo 162 “Altre Fattispecie” • 1. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, lettera b), o di altre disposizioni in materia di disciplina del trattamento dei dati personali é punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquemila euro a trentamila euro. • Il primo comma della norma in esame prevede la sanzione per la cessione di dati in violazione di quanto disposto del 1° co,lett. b) dell’articolo 16 (Cessazione del trattamento) e cioè quando nel caso di

  40. VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE • Articolo 162 “Altre Fattispecie” • 2. La violazione della disposizione di cui all'articolo 84, comma 1, é punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquecento euro a tremila euro.

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