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La fatturazione e la detrazione IVA

La fatturazione e la detrazione IVA. Corso UNIPI Ottobre /Novembre 2011. Art. 21 DPR633/1972.

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La fatturazione e la detrazione IVA

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  1. La fatturazione e la detrazione IVA Corso UNIPI Ottobre /Novembre 2011 Lorella Zanobini - l.zanobini@adm.unipi.it

  2. Art. 21 DPR633/1972 • “Per ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio emette fattura anche sotto forma di nota, conto , parcella o simili o, ferma restando la sua responsabilità, assicura che la stessa sia emessa dal cessionario o dal committente, ovvero, per suo conto, da un terzo” • La fattura non ha formati standard da rispettare se vi sono i requisiti sostanziali per definirla come tale. • Anche le operazioni di esiguo importo vanno fatturate Lorella Zanobini - l.zanobini@adm.unipi.it

  3. Prestazioni di commercio elettronico • Vanno sempre fatturate • Con risoluzione n.274 del 3 luglio 2008 l’Agenzia delle Entrate ha dichiarato che le operazioni di “e-commerce” diretto non sono riconducibili a nessuna fattispecie di esclusione (il quesito era stato presentato da una ditta che vendeva musica on-line e chiedeva la possibilità di riepilogare gli incassi anche con carta di credito sul registro dei corrispettivi) Lorella Zanobini - l.zanobini@adm.unipi.it

  4. Acqua, gas, energia elettrica, raccolta rifiuti, fognatura • Sono servizi commerciali anche se esercitati dal Comune ai sensi dell’ art. 4 comma 5 della circolare ministeriale 18/360068 del 22/5/1976 e del dm 31/12/1983. • Il Dm 370/2000 prevede che per questi servizi possono essere emesse bollette che tengono il posto della fattura se contengano tutti gli elementi previsti dall’articolo 21 DPR 633/72 • La registrazione di queste bollette avviene giornalmente nel registro dei corrispettivi e analiticamente nel registro delle fatture entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre con versamento dell’imposta il secondo mese successivo a ciascun trimestre Lorella Zanobini - l.zanobini@adm.unipi.it

  5. Fatturazione in outsourcing • E’ l’innovazione di maggiore spessore recata dalla Direttiva 2001/115/CE che ha portato alcune novità sulle modalità di fatturazione • Consiste nella possibilità di affidare al cessionario del bene o committente del servizio o ad un terzo la possibilità di emettere al posto del cedente e del commissionario la fattura previo accordo documentabile tra le parti • Nell’articolo 21 lettera h) è specificato che in tal caso in fattura va riportata l’annotazione se “la stessa è compilata dal cliente ovvero, per conto del cedente o del prestatore, da un terzo “ Lorella Zanobini - l.zanobini@adm.unipi.it

  6. Fattura elettronica (cenni) • Già prevista dalle direttive 2001/115/CE e 2006/112/CE art. da 232 a 237, • La fattura elettronica è un documento informatico fin dall’origine, emesso in un esemplare e senza necessità di materializzazione su supporto cartaceo. Non va confusa con la “trasmissione elettronica della fattura cartacea” • Elementi caratterizzanti della fattura elettronica: • Il riferimento temporale (data della fattura che deve coincidere con quella di emissione cioè con la data e l’ora di trasmissione) • La firma elettronica qualificata dell’emittente garantisce il requisito di autenticità e integrità della fattura • E’ comunque necessario l’accordo con il destinatario Lorella Zanobini - l.zanobini@adm.unipi.it

  7. Fattura elettronica (cenni) • E’ possibile emettere fatture elettroniche anche nei confronti di soggetti che non hanno dato l’assenzo alla trasmissione in via elettronica. In questo caso le fatture emesse in formato elettronico devono essere inviate al destinatario in formato analogico. • Tali fatture possono comunque essere conservate e archiviate dall’emittente in formato elettronico Riferimenti fondamentali di prassi dell’Agenzia delle Entrate: - circolare 45 del 19/10/2005 - circolare 36 del 6/12/2006 Riferimenti normativi: Decreto del Min.Fin. del 23/01/2004

  8. Fattura elettronica alla Pa (cenni) • Prevista dall’articolo 1 commi 209-214 della legge 244/2007 : • “a decorrere dalla data da individuare con successivo decreto, l’emissione, la trasmissione, la conservazione e l’archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni dello stato, anche ad ordinamento autonomo, e con gli enti pubblici nazionali, deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica.” • L’uscita del decreto obbligherà anche le Università alla fatturazione elettronica sia per le operazioni attive che passive • Con DM 7 marzo 2008 (in GU 3 maggio 2008)è stato definito che la trasmissione delle fatture elettroniche avviene attraverso il sistema di interscambio istituito e gestito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con il supporto tecnico della SOGEI (Società Generale di Informatica SpA) Lorella Zanobini - l.zanobini@adm.unipi.it

  9. EMISSIONE DELLA FATTURA • Il comma 4 dell’art. 21 DPR 633/72 dispone che la fattura deve essere emessa al momento di effettuazione dell’operazione determinato a norma dell’art. 6. • Coordinando i due articoli la fattura in linea generale va emessa: • Per le cessioni di beni immobili il giorno di stipulazione dell’atto • Per le cessioni di beni mobili il giorno della consegna o spedizione dei beni • Per le prestazioni di servizi il giorno del pagamento del corrispettivo Lorella Zanobini - l.zanobini@adm.unipi.it

  10. La tempistica dell’emissione della fattura • L’obbligo di emissione della fattura si intende tempestivamente adempiuto qualora venga assolto nel giorno di effettuazione dell’operazione ossia entro le ore 24 di tale giorno (principio ribadito dalla circolare del ministero delle finanze nr. 225 del 16 settembre 1996) Lorella Zanobini - l.zanobini@adm.unipi.it

  11. La fattura si considera emessa: • All’atto della consegna o spedizione all’altra parte • All’atto della sua trasmissione per via elettronica • Nel momento della sua messa a disposizione del destinatario al quale venga inviato un e-mail contenente un protocollo di comunicazione ed un link di collegamento al server dove la fattura è reperibile Quindi, fintanto la fattura – analogica o elettronica - non sia uscita dalla sfera del soggetto passivo non può dirsi emessa anche se perfetta in tutti i suoi particolari strutturali. Una fattura correttamente compilata ma non “emessa” nel senso di cui sopra è rilevante anche agli effetti della commissione del reato di emissione di fatture fittizie previsto e punito dall’articolo 8 del dlgs. N.74 del 10 marzo 2000. Lorella Zanobini - l.zanobini@adm.unipi.it

  12. Fatture spedite per posta elettronica o fax • Fatture cartacee  la posta elettronica (o il fax) è un mezzo di spedizione della fattura per cui risulta indispensabile, per chi la riceve, la sua materializzazione su carta; va garantita la rispondenza tra l’esemplare dell’emittente e del ricevente e nei registri IVA, non è necessaria la firma elettronica qualificata ed il riferimento temporale • Fatture elettroniche l’e-mail (o il fax) è mezzo di trasmissione (col consenso del destinatario, esclusa la PA quando uscirà il decreto) ma non è richiesta la stampa della fattura su carta. • (Risoluzione 107/2001 e Circolare 45/2005) Lorella Zanobini - l.zanobini@adm.unipi.it

  13. Spese di emissione della fattura • Non possono essere addebitate spese inerenti l’emissione della fattura e conseguenti adempimenti e formalità. • La Cassazione tuttavia, con Sentenza n.3532 del 13.2.2009 ha ammesso, per le compagnie telefoniche, la liceità dell’addebito al contribuente delle spese di spedizione ritenendole diverse da quelle di emissione Lorella Zanobini - l.zanobini@adm.unipi.it

  14. La fattura ed il bollo (€ 1,81> 77,47 euro) • Ai sensi dell’art. 6 della tabella, allegato B, al dpr. 26/10/1972 nr. 642, le fatture riguardanti il pagamento di operazioni assoggettate all’IVA sono esenti in modo assoluto dall’imposta di bollo (come pure i documenti susseguenti come il mandato di pagamento). • Se la fattura contiene diverse operazioni di cui alcune IVA ed altre no, il bollo si applica (circ. Min. Fin. nr. 1 del 2 gennaio 1984) • Ai sensi art. 15 norma succitata sono esenti da bollo le fatture relative ad esportazioni di merci ma sono soggette a bollo le fatture ad esportatori abituali. Sono soggette a bollo le fatture dei contribuenti minimi . • Ai sensi dell’art. 13 della tariffa, eccettuato il caso di cui sopra, NON sono esenti da bollo le fatture esenti, non imponibili o fuori campo. • Le fatture ed altri documenti relativi alle operazioni intracomunitarie sono esenti dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 66, comma 5, del dl 30 Agosto 1993 n.331.. • Sulle fatture elettroniche il bollo è corrisposto con modalità virtuale (modello F23 codice tributo 458T secondo le disposizioni stabilite dall’art. 7 del dm 23/1/2004 ribadite dalla circolare 36/2006) Lorella Zanobini - l.zanobini@adm.unipi.it

  15. Dati obbligatori della fattura - 1 • Contenuto definito dalla direttiva 2001/115/CE recepito c. 2 dell’art. 21 DPR. 633/1972: • Data di formazione del documento (che può non coincidere con la data di emissione/trasmissione) • Numerazione progressiva (anche relativamente a sezionali) (Ministero delle Finanze : circ.27 del 21.11.1972- circ. 328 del 24.12.1997, ris.29 del 15.02.1999 e 144 dell’8.9.1999) • Ditta, denominazione o ragione sociale dei soggetti tra cui è intercorsa l’operazione • Residenza o domicilio dei soggetti (per non residenti anche l’identificativo del rappresentante fiscale) • Numero di partita IVA solo del cedente o prestatore anche se la presenza del quadro VT in dichiarazione ci obbliga comunque a reperire il dato (obbligatoriamente va invece indicata la PI del cliente in caso di “reverse charge” o in generale dove il cliente sia debitore dell’imposta in luogo del commissionario/prestatore nonché che nelle fatture intracomunitarie beni/servizi.) Lorella Zanobini - l.zanobini@adm.unipi.it

  16. Sul REVERSE CHARGE: il debitore dell’imposta • Se il principio dei rapporti B2B è quello del committente è chiaro che un contratto c/terzi che ci vede fornitori di un servizio nei confronti di un soggetto estero (UE o extra-UE) non sarà territoriale in Italia ma nel Paese del committente e quindi dovremo emettere fattura non territoriale non evidenziando in essa l’imposta ma specificando il titolo di non applicazione della stessa. • Si noti che l’obbligo della fattura è limitato ai paesi membri della comunità e non sembra necessaria la sua formale emissione per i paesi extra - UE Lorella Zanobini - l.zanobini@adm.unipi.it 16

  17. Operazioni in “reverse charge” • Di regola debitore IVA è il soggetto che effettua l’operazione imponibile: in alcuni casi e per varie ragioni l’obbligo viene traslato al destinatario della fattura purchè soggetto passivo. • Questo è “il reverse charge” che può essere realizzato in due modi: • Trasferendo al destinatario l’obbligo della fatturazione (ad.es.acquisti da non residenti privi di rappresentante fiscale e non identificati per operazioni svolte in Italia)-art. 17 comma 3 DPR 633/72 (dal 2010 è divenuto obbligatorio per il destinatario soggetto passivo di imposta-art. 17 c.2-. Se il destinatario è un privato: identificazione del soggetto non residente o Rappresentante Fiscale) • Integrando la fattura che ci perviene dal cedente/commisisonario senza indicazione dell’IVA Lorella Zanobini - l.zanobini@adm.unipi.it

  18. Un esempio di fattura non territoriale 7-ter • Università di _Pisa • Lungarno Pacinotti 43 Pisa • CF e PI XXXXXYYYYYY • CODICE IDENTFICATIVO IVA: IT XXXXXYYYYYY X Company ltd 25 Main Street LONDON VAT:GB345678901 Fattura nr.53 del 14 Marzo 2010 • Servizi di consulenza progettazione edile • IMPONIBILE: 1000,00 € Operazione non soggetta per carenza del requisito territoriale ai sensi art. 44 Direttiva 28 novembre 2006 n.2006/112/CE e art. 7-ter DPR 633/72 Applicata marca da bollo da € 1,81 sull’originale Lorella Zanobini - l.zanobini@adm.unipi.it 18

  19. OBBLIGHI SUCCESSIVI ALL’EMISSIONE DELLA FATTURA NON TERRITORIALE • Registrazione delle fatture emesse nel registro vendite art. 23 DPR 633/72 entro quindici giorni dall’emissione nell’ordine della loro numerazione e con riferimento alla data della loro emissione • Indicazione in dichiarazione annuale • Non concorreranno al volume d’affari per espressa disposizione dell’articolo 20 DPR 633/72 modificato dal decreto di recepimento Lorella Zanobini - l.zanobini@adm.unipi.it 19

  20. Se l’Università riceve una prestazione di servizi dall’estero • Ad esempio una consulenza/assistenza tecnica da Società Tedesca. • Il criterio territoriale generico impone di considerare territoriale tale operazione nel paese del committente • Poiché il committente è l’Università, soggetto passivo d’imposta o comunque identificato ai fini IVA, l’IVA sarà dovuta in Italia • A nulla rileva l’eventuale identificazione diretta o rappresentante fiscale eventualmente posseduto in Italia dalla società tedesca Lorella Zanobini - l.zanobini@adm.unipi.it 20

  21. Autofattura si o o no? • Per realizzare il reverse charge il secondo comma dell’articolo 17 del DPR 633/72 inserito dal decreto di recepimento sembra non dare scampo: autofattura. • Dietro insistenze di numerose categorie professionali l’Agenzia delle Entrate, che già l’aveva annunciato, con circolare 12 Marzo 2010 nr. 12/E al punto 3.2 ha precisato (valevole solo in ambito comunitario): • “Ciò stante il committente (nonostante la norma contenuta nel decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 18 faccia riferimento all’autofattura) conserva la facoltà di integrare il documento ricevuto dal prestatore (comunitario) con l’IVA relativa, fermo restando l’obbligo di rispettare le regole generali sul momento di effettuazione dell’operazione.” Lorella Zanobini - l.zanobini@adm.unipi.it 21

  22. Il momento di effettuazione dell’operazione • Il momento di emissione dell’autofattura (o il momento di integrazione della fattura) è legato, ai sensi dell’art. 6 DPR 633/72, al momento del pagamento del corrispettivo. • Quindi l’operazione di integrazione va conclusa nel momento in cui – riprendendo l’esempio – l’Università paga la Società Tedesca. • La norma dell’articolo 6 è però in contrasto con la normativa comunitaria che prevede per le operazioni dove gli obblighi IVA sono in capo al cliente di emettere/integrare il documento al momento in cui è resa la prestazione 22 Lorella Zanobini - l.zanobini@adm.unipi.it

  23. …segueIl momento di effettuazione dell’operazione • Art. 6 c. 3: “in ogni caso le prestazioni di servizi di cui all’art. 7-ter, rese da un soggetto passivo stabilito in altro Stato membro della Comunità nei confronti di un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato, effettuate in modo continuativo nell’arco di un periodo superiore ad un anno e che non comportanto versamenti di acconti o pagamenti anche parziali nel medesimo periodo, si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare fino alla conclusione delle prestazioni medesime. • Art. 6 c. 4: Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei precedenti commi o indipendentemente da essi sia emessa fattura o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento

  24. Dati obbligatori della fattura - 2 • - Intestazione della fattura: con ris. 331350 del 13 Giugno 2001 il Ministero delle Finanze ha precisato che nel caso il pagamento sia effettuato da un soggetto diverso dal committente o cessionario la fattura deve essere intestata a quest’ultimo e non a chi ha effettuato il pagamento • - L’avvocato della parte vittoriosa nel processo (ex-art 93 c.p.c.) deve emettere fattura nei confronti del proprio cliente anche se il pagamento è effettuato direttamente dal soccombente all’avvocato (Circolare Ministero Finanze 203 del 6 Dicembre 1994) • Per i pasti e l’albergo fruito dai dipendenti in trasferta – per usufruire del regime di detraibilità IVA- la fattura deve essere intestata all’ente titolare del diritto alla detrazione mentre i dati dei dipendenti possono essere inseriti nel corpo della stessa Lorella Zanobini - l.zanobini@adm.unipi.it

  25. Dati obbligatori della fattura - 3 • - Natura, qualità e quantità dei beni e servizi distinti secondo l’aliquota applicabile: evitare la genericità della descrizione che indispone gli organi verificatori come descritto nella maxi circolare della Guardia di Finanza del Febbraio 2009 (accertamento dell’inerenza) • Indicazione del corrispettivo/base imponibile: se in valuta estera secondo il cambio del giorno di effettuazione dell’operazione ovvero,in mancanza, secondo il cambio del giorno antecedente più prossimo. Gli importi possono essere indicati in qualsiasi valuta, l’imposta solo in €. • Ammontare imponibile e imposta vanno arrotondati al centesimo di euro nel totale: le singole operazioni che portano al totale possono essere invece espresse in un numero di decimali qualsiasi • Aliquota IVA applicata o titolo di esenzione /non imponibilità/non territorialità Lorella Zano bini - l.zanobini@adm.unipi.it

  26. Sconti, premi, abbuoni • Spesso, specie nella pratica commerciale ma anche, ad es. nei contratti estimatori, vengono concessi beni come sconto/premio/abbuono (tipicamente “prendi 3 paghi 2”) • Tali elementi commerciali non sono soggetti ad IVA in base all’articolo 15 c.1 n.2 purchè ricorrano due condizioni: • Devono essere previsti contrattualmente • I beni in oggetto devono avere un’aliquota IVA uguale o minore di quella relativa all’oggetto dell’operazione principale, altrimenti vanno valutati al valore normale • Gli sconti in denaro riducono la base imponibile : il calcolo va esposto direttamente in fattura o con successiva nota di variazione. Gli sconti legati alle condizioni di pagamento (sconto per il pagamento entro un determinato tempo) non riducono la base imponibile. Lorella Zanobini - l.zanobini@adm.unipi.it

  27. Ulteriori elementi in fattura • Eventuali estremi delle dichiarazioni di intento rese da esportatori abituali (numerazione, registrazione in appositi registro e comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui pervengono) Lorella Zanobini - l.zanobini@adm.unipi.it

  28. Esigibilità differita • La fattura ad esigibilità differita di cui all’art. 6 comma 5 DPR 633/72 emessa verso enti pubblici è comunque una fattura che va registrata nei termini, che ha un’aliquota fissata al momento dell’emissione: solo che l’IVA è versata al momento del pagamento della fattura • Accanto a questa ipotesi l’art. 7 dl 185/2008 (spiegato con circ. 20/2009 Agenzia delle Entrate) ha introdotto l’IVA “per cassa” che però non può essere applicata agli enti pubblici in quanto diversi ne sono i presupposti: un fornitore che ci fatturi in base a questa norma deve riemettere la fattura con il corretto titolo di esigibilità art. 6 comma 5 • Sulla fattura art. 6 comma 5 in mancanza di indicazione in fattura si intende ad IVA differita, nelle fatture “per cassa” va invece esplicitamente indicata la norma di differimento (art.7 DL 185/2008) Lorella Zanobini - l.zanobini@adm.unipi.it

  29. Fatturazione con IVA ad esigibilità differita - Art. 6 comma 5 D.P.R. 633/73 • Introdotta dal Dlgs 313/97 • Si può esercitare nei confronti di Stato,organi dello Stato, Comuni, Provincie, Regioni e loro Consorzi (ad es.Comunità Montane),CCIIAA,Enti pubblici assistenza beneficenza e previdenza, UNIVERSITA’,USL,ASL, Enti pubblici di ricovero e cura a prevalente carattere scientifico • Consente di emettere fattura, registrarla e non essere obbligato a versare l’IVA fino al pagamento: comunque l’operazione si intende a tutti gli effetti effettuata

  30. segue L’esigibilita’ dell’imposta, quindi: • E’ il diritto dell’Erario a percepire il tributo a partire da un dato momento che coincide anche con il momento di detraibilità dell’imposta • Nasce il diritto del fisco a percepire il tributo dal prestatore di beni e servizi e sorge il diritto del soggetto passivo acquirente di detrarre l’imposta • Se prima del verificarsi degli eventi a partire dai quali l’operazione è compiuta viene emessa la fattura o pagato in tutto od in parte il corrispettivo l’operazione si considera effettuata limitatamente all’importo fatturato o pagato.

  31. Operazioni “senza IVA” evidenziata in fattura • Esportazioni e simili: art. 8 (cessioni all’esportazione), 8-bis (cessioni e prestazioni nel settore aereonavale), 9 (servizi internazionali) e 38-quater (cessioni a viaggiatori extracomunitari) non imponibili • Operazioni esenti art. 10. Per le operazioni esenti può essere usata la disposizione dell’art. 36 bis DPR 633/72 che esenta da fattura tali operazioni ma preclude la detrazione IVA. Se si separano le attività ai sensi dell’articolo 36 la dispensa è relativa solo alla specifica attività separata. • Regime del margine per i beni usati • Operazioni soggette al regime agenzie di viaggio e turismo • Cessioni intracomunitarie beni, fatture non territoriali per servizi (art. 41 Dl 331/93, art. 7-ter e seguenti DPR 633/72) • Cessioni relative a beni in transito esterno ed in luoghi soggetti a vigilanza doganale. Lorella Zanobini - l.zanobini@adm.unipi.it

  32. Operazioni esenti dall’imposta (art.10 DPR 633/72) • Sono operazioni ,consistenti per lo più in prestazioni di servizi, per le quali, pur in presenza dei normali requisiti di imponibilità, il legislatore ha, in sostanza, disposto la rinuncia dello Stato alla propria pretesa tributaria. • Si tratta di operazioni meritevoli di incentivazione dal punto di vista sociale (prestazioni mediche, didattiche etc.) • Debbono essere fatturate • Limitano la possibilità di detrazione IVA sugli acquisti (c.d. pro-rata)

  33. Principali tipologie di operazioni esenti di interesse per l’Università Prestazioni didattiche (art. 10 1°c. l.20) • Versamenti effettuati da Enti Pubblici per corsi di formazione e riqualificazione professionale del personale (art. 14 comma 10 legge 24 Dicembre 1993 nr.537) • Prestazioni sanitarie (art. 10 1 c. l.18) • Prestazioni proprie delle biblioteche (art.10 1 c l.22)

  34. Le note di variazione IVA in aumento (articolo 26 DPR 633/72) obbligatorie • Tutte le volte che, successivamente all’emissione della fattura o alla registrazione della stessa, l’ammontare imponibile di una operazione o quello della relativa imposta viene ad aumentare è obbligatoria la rettifica della fatturazione emettendo un documento rettificativo con valore di fattura articolo 21 DPR 633/1972 • Per la rettifica di inesattezze della fatturazione e della registrazione si verifica una tardiva/omessa fatturazione da sanare tramite l’istituto del “Ravvedimento operoso” (vedi slide successive) • Il documento è una fattura a tutti gli effetti e ne segue la numerazione nel registro delle fatture emesse/acquisti. Lorella Zanobini - l.zanobini@adm.unipi.it

  35. Le note di variazione IVA in diminuzione-art.26 c. 2 DPR 633/72- facoltative e senza limiti temporali • Se un’operazione fatturata viene meno in tutto od in parte o se ne riduce l’ammontare imponibile in conseguenza di: • - nullità, annullamento, revoca,risoluzione, rescissione e simili • - mancato pagamento in tutto o in parte per fallimento o procedure concorsuali rimaste infruttuose • -applicazione abbuoni o sconti previsti contrattualmente Il cedente o prestatore ha il diritto a portare facoltativamente in detrazione l’imposta corrispondente alla variazione e per far ciò registra la variazione con il segno meno sul registro delle fatture emesse mentre il cessionario la registra con il segno meno nel registro acquisti. La risoluzione 85/E del 31 marzo 2009 ha precisato che questo tipo di variazione è operata senza limiti di tempo. Lorella Zanobini - l.zanobini@adm.unipi.it

  36. Le note di variazione IVA in diminuzione (articolo 26 comma 2 DPR 633/72) facoltative e con il limite di un anno • Le disposizioni sulla variazione dell’ imponibile e dell’ imposta non possono applicarsi dopo il decorso di un anno dall’effettuazione di una operazione imponibile fatturata qualora gli eventi ivi indicati si verifichino in presenza di sopravvenuto accordo tra le parti. Lorella Zanobini - l.zanobini@adm.unipi.it

  37. Corrispettivi (art. 22 DPR 633/72) • L’emissione della fattura non è obbligatoria se non richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione per operazioni di commercio al minuto in locali aperti al pubblico o spacci interni, per corrispondenza, a domicilio, in forma ambulante, tramite apparecchi di distribuzione automatica, per le prestazioni alberghiere e di ristorazione, per le prestazioni di trasporto persone anche con veicoli e/o bagagli al seguito, per prestazioni di servizi in esercizio di impresa in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell’abitazione dei clienti, per operazioni di custodia ed amministrazione titoli, per talune operazioni esenti tra cui – importanti – quelle della lettera 22 dell’articolo 10 (prestazioni proprie delle biblioteche e quelle inerenti le visite nei musei, orti botanici ecc.) Lorella Zanobini - l.zanobini@adm.unipi.it

  38. La certificazione dei corrispettivi • Avviene con ricevuta fiscale o scontrino • Per principio generale il DM 21.12.1992 ha stabilito che la ricevuta documenta corrispettivi relativi a prestazioni di servizi e lo scontrino documenta corrispettivi relativi a cessioni, poi il D.P.R. 696 del 21.12.1992 ha reso libera l’opzione. • Il D.P.R. 696 del 21.12.1992 ha stabilito numerose attività esonerate dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi ed in particolare al comma 1 dell’articolo 1 lettera qq) le “operazioni di Enti Pubblici territoriali, enti pubblici di assistenza e beneficienza, previdenza, A.S.L., istituzioni pubbliche di cui all’art. 41 Legge 833/1978, enti obbligati alla contabilità pubblica, eccetto le operazioni delle farmacie gestite dai predetti enti Lorella Zanobini - l.zanobini@adm.unipi.it

  39. Autofattura per regolarizzazione • Il soggetto passivo che, in relazione ad acquisti di beni e servizi effettuati nell’esercizio della sua attività d’impresa o lavoro autonomo, non riceve la fattura della controparte entro 4 mesi dall’effettuazione dell’operazione, ha l’obbligo di procedere alla regolarizzazione. Nei 30 giorni successivi alla scadenza dei quattro mesi il soggetto deve provvedere al pagamento dell’ IVA relativa all’operazione (mod.F24 cod.tributo 9399) e presentare all’ Agenzia delle Entrate un’autofattura in duplice esemplare • Se il cliente riceve fattura irregolare, entro 30 giorni deve pagare la differenza d’imposta e presentare all’Agenzia un documento riepilogativo come sopra. • In ambito di acquisti intracomunitari –sia commerciali che istituzionali– se non si riceve fattura entro il mese successivo all’effettuazione dell’operazione, entro il mese seguente va emessa “autofattura” riportante anche il numero identificativo del fornitore. Lorella Zanobini - l.zanobini@adm.unipi.it

  40. Registrazione delle fatture attive (art.23 del DPR 633/72) • Fattura immediata  da registrare entro 15 gg dalla data di emissione • Fattura differita  entro il 15 del mese successivo a quello di consegna o spedizione dei beni • Non c’è più obbligo di vidimazione edei registri ( art..8 della l. 383/2001 • Ris. 85/E del 2002 ha evidenziato che “la numerazione deve essere effettuata progressivamente per ciascun anno, con l’indicazione pagina per pagina, dell’anno cui si riferisce, ad es: 2007/1, 2007/2

  41. Registro degli acquisti (art.25 D.P.R. 633/72) “Il contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione , comprese quelle emesse a norma del terzo comma dell’art.17 e deve annotarle in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica, ovvero alla dichiarazione annuale, nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta”

  42. Detraibilità dell’imposta (art.19 DPR 633/72) L’IMPOSTA E’ DETRAIBILE SE: • èaddebitata con una fattura; • è relativa ad un’operazione inerente all’attività svolta; • - è altresì“afferente” alle operazioni imponibili od equiparate • non rientra nei casi di indetraibilità; • viene esercitato correttamente il diritto alla detrazione Il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita diritto medesimo.

  43. L’INERENZA • L'art. 19 del DPR 633/72 prevede che la detrazione IVA può essere operata sui beni e servizi acquistati nell'esercizio di impresa, arte o professione ed inerenti all'attività propria dell'impresa (nel ns. caso inerenti la sfera commerciale dell'Università). Cio' che non è riconducibile all'attività commerciale deve ritenersi "non inerente" e qualsiasi detrazione operata in mancanza di detto requisito configura per l'Ateneo un'evasione di imposta in quanto verso meno di quanto avrei dovuto (sia di IVA perchè porto in detrazione un'imposta che mi riduce l'importo dell'IVA a debito che avrei dovuto versare, sia di IRES in quanto considero più costi commerciali di quelli che in realtà avrei avuto e quindi si riduce l'eventuale utile che vado a tassare).

  44. Segue… sull’INERENZA • Quindi, il fatto che uno stesso acquisto possa avere utilità per sia per l'attività istituzionale che per l'attività commerciale è del tutto regolare. Bisogna valutare  per quale parte o percentuale l'acquisto è inerente l'attività commerciale, per questa parte si  paga  sui capitoli commerciali e per la stessa parte si può portare in detrazione registrandolo sul registro IVA degli acquisti. Sulla fattura andrà scritto a penna "detrazione IVA promiscua operata ai sensi dell'art. 19 ter del DPR 633/72" con l'indicazione dell'imponibile e dell'IVA  "commerciali". • Il comma 4 dell'art. 19  stabilisce che l'ammontare detraibile debba essere determinato con criteri oggettivi,coerenti con la natura dei beni e dei servizi acquistati. Non è dettata una regola specifica per l'individuazione di questi criteri, è il contribuente che deve scegliere il criterio più appropriato alle diverse e variegate situazioni che possono verificarsi e che sia sostenibile nel caso di controllo da parte degli organi competenti

  45. ………e ancora • Per i beni di consumo il criterio di cui sopra è di più facile determinazione, per i beni inventariabili può invece in alcuni casi risultare più complesso perchè può capitare che un determinato bene venga comprato per lo svolgimento di una piccola parte di un contratto e che poi non sia più utilizzato per l'attività commerciale ma vada ad afferire e ad essere utilizzato per attività istituzionale per tutto il rimanente periodo di vita fino al suo completo ammortamento. In questo caso è da valutare se sia giusto o meno operare una detrazione IVA promiscua e per quale percentuale.  • Una volta valutato il tutto, la detraibilità promiscua della spesa riferita ad un bene inventariabile va tenuta in considerazione anche al momento dell'inventariazione in quanto l'IVA che si porta in detrazione non costituisce costo. La parte commerciale va pertanto in inventario per il solo imponibile. • Le successive spese che dovessero rendersi necessarie sul bene di cui trattasi dovranno seguire lo stesso iter, ai fini della detrazione IVA, del bene stesso.

  46. …….e infine • Nel caso in cui invece i fondi dell'attività commerciale debbano essere utilizzati per un acquisto proprio della sfera istituzionale, (più che lecito), non potendo pertanto ad un eventuale controllo dimostrare l'inerenza con l'attività commerciale della spesa che si va ad effettuare, è necessario preventivamente stornare, con un provvedimento autorizzativo - ad esempio in sede di rendicontazione o al limite anche anticipatamente ma motivandolo come un'anticipazione sul residuo ripartibile,  i fondi dal 7/18/1 o 2  ad altro capitolo istituzionale sul quale graverà la spesa. • Se successivamente al pagamento su capitoli commerciali ci si dovesse rendere contro della non inerenza, è necessario non registrare la fattura sui registri IVA acquisti e quindi non detrarre l'IVA e ricordarsi in sede di UNICO di fare il correttivo per la giusta imputazione onde evitare di considerarlo indebitamente spesa commerciale che come detto sopra porterebbe alla tassazione di un minor utile e quindi al versamento di minor IRES (evasione di imposta). 

  47. Detrazione per gli enti non commerciali (art. 19-ter DPR 633/72) • Solo per acquisti inerenti l’attività commerciale • A condizione che sia tenuta contabilità separata che però “è realizzata nell’ambito e con l’osservanza delle modalità previste per la contabilità pubblica obbligatoria a norma di legge o di statuto” • Appositi capitoli dedicati all’attività commerciale da riconciliare con i registri IVA.

  48. Beni e servizi utilizzati promiscuamente in operazioni imponibili ed in operazioni escluse (ART. 19 C.4 dpr 633/72) art. 19, co. 4, DPR 633/1972 IN PRESENZA DI: OPERAZIONI NON SOGGETTE BENI O SERVIZI UTILIZZATI AD USO PROMISCUO (utilizzo per fini privati o estranei all’esercizio di impresa, arte o professione) “secondo criteri oggettivi, coerenti con la natura ai beni e servizi acquistati” Circolare Ag.Entr.328/E del 24 Dicembre 1997 :” A titolo di esempio può affermarsi che ai fini della ripartizione delle spese di riscaldamento di un fabbricato utilizzato sia per l'attività imponibile sia per un'attività esclusa, un criterio oggettivo e coerente può essere costituito dalla cubatura dei rispettivi locali.

  49. Indetraibilità oggettiva (art.19- bis1 DPR 633/72) alcuni esempi OMAGGI E ALTRE SPESE DI RAPPRESENTANZA (> 25,82 EURO) – ACQUISTI DI ALIMENTI E BEVANDE – se non formano attività propria dell’impresa ACQUISTO O IMPORTAZIONE DI BENI DI LUSSO (ES. LAVORI IN PLATINO, PELLI DA PELLICCERIA, NAVI E IMBARCAZIONI DA DIPORTO ECC) IVA SU PRESTAZIONI DI TRASPORTO DI PERSONE A MENO CHE NON RIENTRINO NELL’ATTIVITA’ PROPRIA DELL’IMPRESA – (LA RIS.MIN 10/11/1979 N. 361729 AMMETTE IN DETRAZIONE L’iva ADDEBITATA DAL VETTORE AD UN’IMPRESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DEI PROPRI OPERAI PER RAGGIUNGERE IL LUOGO DI LAVORO) • FINO AL 31/12/2007 : TELEFONI CELLULARI  nella misura del 50% NON E’ Più COSì MA COMPORTIAMO COMUNQUE COSì

  50. Il caso degli autoveicoli (art.19- bis1 DPR 633/72 ) Decisione della Corte di giustizia europea Causa c 228/05  illegittime le limitazioni alla detrazione dell’IVA sugli acquisti, anche intracomunitari, e alle importazioni di veicoli indicati nell’art. 19 bis1 comma 1, lett c), del D.P.R. n. 633 del 1972 e alle spese di manutenzione e gestione degli stessi • Decisione del Consiglio 18 giugno 2007, n. 2007/441/CE  autorizzazione ad una detrazione pari al 40% su tali spese L’imposta sui carburanti e lubrificanti destinati a questi veicoli è ammessa in detrazione se lo è anche l’imposta relativa all’acquisto, importazione o all’acquisizione mediante contratti di locazione finanziaria, noleggio e simili di dette autovetture, veicoli, aeromobili e natanti Art.1 c. 261 Finanziaria 2008: ammessa dal 28/06/2007 la detraibilità sulle prestazioni di transito autostradale di autovetture ed autoveicoli NESSUNA LIMITAZIONE DI DETRAIBILITA’ su ALTRI MEZZI DI TRASPORTO (art.54 DLgs 285/1992): autobus, autocarri, trattori stradali, autoveicoli per trasporto specifici, autoveicoli per uso speciale, autotreni RICHIESTO NATUrALMENTE IL PRINCIPIO DI INERENZA

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