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Presentazione progetto di legge regionale STATUTO del LAVORO AUTONOMO 2 ottobre 2009

Presentazione progetto di legge regionale STATUTO del LAVORO AUTONOMO 2 ottobre 2009. Gruppo Consiliare Liga Veneta Lega Nord Padania. PERCHÉ UNO STATUTO DEL LAVORO AUTONOMO (1) Almeno 4 buone ragioni : Per colmare un cronico deficit di attenzione e di rappresentanza.

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Presentazione progetto di legge regionale STATUTO del LAVORO AUTONOMO 2 ottobre 2009

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  1. Presentazione progetto di legge regionale STATUTO del LAVORO AUTONOMO 2 ottobre 2009 Gruppo Consiliare Liga Veneta Lega Nord Padania

  2. PERCHÉ UNO STATUTO DEL LAVORO AUTONOMO (1) • Almeno 4 buone ragioni: • Per colmare un cronico deficit di attenzione e di rappresentanza

  3. PERCHÉ UNO STATUTO DEL LAVORO AUTONOMO (1) • Almeno 4 buone ragioni: • Per colmare un cronico deficit di attenzione e di rappresentanza • Per rilanciare il lavoro autonomo sottoposto a continue e frenetiche modificazioni nel mercato globalizzato mantenendo alti standard qualitativi • Per dare un quadro di riferimento chiaro e omogeneo di diritti e doveri, garanzie e tutele • Perché il mondo del lavoro autonomo rappresenta il cuore del nostro sistema economico

  4. PERCHÉ UNO STATUTO DEL LAVORO AUTONOMO (2) • 4 principi cardine dello Statuto (art 1): • promozione del lavoro autonomo e della sua qualità • valorizzazione delle competenze e dei saperi delle persone • affermazione dei diritti delle persone nelle attività lavorative indipendenti e nel mercato del lavoro • attuazione del principio delle pari opportunità • che costituiscono i fondamenti essenziali per lo sviluppo economico e sociale del territorio e per la garanzia dei cittadini fruitori delle opere e dei servizi resi

  5. PERCHÉ UNO STATUTO DEL LAVORO AUTONOMO (3) • La strategia prioritaria (art. 2) • La valorizzazione delle competenze e dei saperi delle persone costituisce strategia prioritaria per: • le politiche di sviluppo economico • l’innovazione e la competitività • le politiche di coesione sociale • Rappresenta altresì riferimento essenziale per la complessiva programmazione regionale

  6. PERCHÉ UNO STATUTO DEL LAVORO AUTONOMO (4) • Principali finalità (art. 2) • Promuovere una migliore qualità del lavoro autonomo, in termini di regolarità, professionalità e sicurezza sul lavoro • Favorire condizioni lavorative e reddituali continuative e stabili • Qualificare le competenze professionali dei lavoratori autonomi per aumentare la crescita, la competitività, la capacità di innovazione delle imprese e del sistema economico-produttivo e territoriale • Favorire lo sviluppo occupazionale e l’imprenditorialità nelle attività di lavoro indipendente • Agevolare l’esercizio pieno del diritto alla formazione durante tutto l’arco della vita • Estendere ai lavoratori autonomi non imprenditori le forme di sostegno al reddito nei periodi di non lavoro

  7. PERCHÉ UNO STATUTO DEL LAVORO AUTONOMO (5) • Come raggiungere gli obiettivi (1) • La Regione adotta per il raggiungimento degli obiettivi metodi di: • integrazione fra interventi di politica del lavoro e interventi di istruzione, formazione professionale ed orientamento • coordinamento fra interventi di politica del lavoro e politiche regionali sociali, sanitarie e per lo sviluppo economico e territoriale • collaborazione istituzionale con gli enti locali e tutti gli organismi interessati • concertazione con le parti sociali • partecipazione dei soggetti interessati alle politiche attive del lavoro

  8. PERCHÉ UNO STATUTO DEL LAVORO AUTONOMO (6) • Come raggiungere gli obiettivi (2) • La Regione, in collaborazione con le Province, attua iniziative per: • migliorare i mercati del lavoro autonomo ed imprenditoriale • qualificare i servizi pubblici per il lavoro • semplificare le procedure amministrative • facilitare l’accesso ai servizi e alle informazioni secondo criteri di trasparenza

  9. GLI ATTORI E I DESTINATARI (1) • I destinatari (art.3) • Lo Statuto si applica alle persone fisiche che esercitano in forma abituale, personale, diretta, in conto proprio ed al di fuori dell’ambito di direzione ed organizzazione altrui, un’attività economica o professionale a titolo oneroso. • A titolo esemplificativo sono destinatari: • i piccoli imprenditori e cioè i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti • i liberi professionisti indipendentemente dall’iscrizione ad un albo o elenco o associazione professionale • gli agenti, i rappresentanti, coloro che svolgono attività riconducibili a tipologie contrattuali tipiche del libro IV e V del C.C. o attività rese senza vincolo di subordinazione a terzi • gli associati in partecipazione il cui apporto consiste nel lavoro proprio • i lavoratori parasubordinati ed i lavoratori autonomi economicamente dipendenti • La Regione può individuare ulteriori categorie di destinatari in ragione delle mutevoli modificazioni dei mercati del lavoro

  10. GLI ATTORI E I DESTINATARI (2) Gli attori Concorrono al perseguimento delle finalità e al raggiungimento degli obiettivi presenti nello Statuto: la Regione le Province le associazioni delle categorie produttive le Associazioni professionali gli Ordini professionali i lavoratori parasubordinati ed economicamente dipendenti le CCIAA le Università i Comuni

  11. GLI ATTORI E I DESTINATARI (3) • Le funzioni della Regione (1) • La Regione approva, di norma con cadenza triennale, le linee di programmazione e gli indirizzi per le politiche del lavoro autonomo che contengono: • gli obiettivi, le priorità e le linee di intervento • i criteri per la collaborazione tra soggetti pubblici e privati • i criteri per il riparto delle risorse finanziarie da assegnare agli enti locali • i criteri e le priorità per le iniziative a favore dei lavoratori autonomi • i criteri e le priorità per la concessione degli incentivi ai soggetti che favoriscono l’inserimento lavorativo o la stabilizzazione occupazionale • La Regione adotta provvedimenti amministrativi per la sperimentazione e l’avvio di attività innovative, nonché per gli interventi che possono essere svolti esclusivamente a livello regionale

  12. GLI ATTORI E I DESTINATARI (4) Le funzioni della Regione (2) La Regione svolge funzioni di Osservatorio del mercato del lavoro autonomo promuovendo analisi qualitative e quantitative delle tendenze e dei fenomeni del mercato del lavoro autonomo con articolazione su base provinciale e in relazione al genere. La Regione favorisce l’istituzione e conservazione, presso le CCIAA, di raccolte indicanti i compensi corrisposti per prestazioni di lavoro autonomo, anche in funzione dell’individuazione dell’equo compensoper le attività rese in esecuzione di un contratto di lavoro a progetto. La Regione istituisce la Commissione regionale per il lavoro autonomo con funzioni consultive, di analisi, studio e formulazione di proposte normative.

  13. GLI ATTORI E I DESTINATARI (5) Le funzioni delle Province (1) Le Province esercitano le funzioni di programmazione territoriale delle politiche attive per la promozione del lavoro autonomo e dei servizi per il lavoro. Le Province esercitano una funzione di raccordo e coordinamento per il raggiungimento di obiettivi condivisi e per armonizzare gli interventi sul territorio provinciale. Le Province svolgono le funzioni amministrative per l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, istituendo una specifica sezione per il lavoro non subordinato. Le Province istituiscono conferenze provinciali di coordinamento a cui possono partecipare i Comuni, le Università, gli ESU, le CCIAA, le ULSS e altri enti con funzioni di vigilanza sul lavoro, previdenziale, assicurativa e di immigrazione

  14. LE POLITICHE ATTIVE (1) • Le politiche attive per la promozione del lavoro autonomo sono orientate a: • favorire l’inserimento, il reinserimento e l’integrazione lavorativa dei lavoratori autonomi • favorire condizioni lavorative continuative e stabili anche nell’alveo del lavoro autonomo • favorire la conciliazione tra tempi di lavoro e tempi di non lavoro (cura, formazione, aggiornamento, ecc.) • sostenere processi di mobilità territoriale dei lavoratori autonomi per la valorizzazione delle competenze professionali e del loro reperimento • sostenere processi di trasformazione o riorganizzazione economica e produttiva per un miglioramento dell’attitudine competitiva del lavoratore autonomo • promuovere il reinserimento lavorativo, in forma autonoma o associata, dei lavoratori interessati da processi di riorganizzazione, riconversione o comunque espulsi dal mercato del lavoro

  15. LE POLITICHE ATTIVE (2) • Gli strumenti (1) • Le politiche attive del lavoro sono realizzate, in via generale, dalle Province attraverso strumenti quali: • percorsi formativi gratuiti e/o a canone agevolato per: • l’intrapresa di attività di lavoro autonomo • per la formazione imprenditoriale • per l’acquisizione, l’adeguamento, e la qualificazione delle competenze professionali • assegni formativi destinati ai lavoratori autonomi per garantire l’accesso individuale ad attività di alta formazione o formazione specialistica continua e permanente • incentivi e assegni di servizio

  16. LE POLITICHE ATTIVE (3) • Gli strumenti (2) • Incentivi ed assegni di servizio • Gli incentivi ed assegni di servizio sono contributi economici erogati ai lavoratori autonomi ed ai committenti per: • l’inserimento, il reinserimento e l’integrazione lavorativa dei lavoratori autonomi • la stabilità e la continuità del lavoro autonomo • la conciliazione tra tempi di lavoro e tempi di non lavoro (cura, formazione, aggiornamento, ecc.) • la mobilità territoriale dei lavoratori autonomi per la valorizzazione delle competenze professionali e del loro reperimento • la trasformazione o riorganizzazione economica e produttiva • la promozione e il reinserimento lavorativo dei lavoratori interessati da processi di riorganizzazione, riconversione o comunque espulsi dal mercato del lavoro

  17. LE POLITICHE ATTIVE (4) • Gli strumenti (3) • Per garantire il rispetto delle pari opportunità la Commissione regionale per il lavoro autonomo costituisce un Osservatorio sulle donne imprenditrici • L’Osservatorio ha il compito di: • fornire informazioni e strumenti per la progettazione di politiche pubbliche che favoriscano l’integrazione delle donne • monitorare la ricaduta degli interventi pubblici a favore del lavoro autonomo e imprenditoriale femminile • creare una partnership duratura che permetta politiche di sviluppo locale e di parità nel tempo • sperimentare nuovi approcci allo studio del lavoro autonomo e imprenditoriale femminile e all’implementazione delle politiche di genere

  18. LE POLITICHE ATTIVE (5) • Gli strumenti (4) • Per sostenere i processi di mobilità territoriale dei lavoratori autonomi finalizzata alla valorizzazione delle competenze professionali e del loro reperimento, la Regione e le Province: • promuovono ed organizzano l’informazione, l’orientamento, la preselezione e l’incrocio fra domanda e offerta sulle opportunità di lavoro • promuovono accordi con altre Regioni, Comuni e parti sociali o partner stranieri per favorire un’adeguata offerta formativa, realizzabile anche in aree diverse dal territorio regionale o nazionale • promuovono intese con Comuni, parti sociali ed organizzazioni pubbliche e private, dirette a facilitare l’integrazione dei lavoratori interessati, per quanto attiene le politiche di istruzione, formazione ed abitative

  19. LE POLITICHE ATTIVE (6) Sistema informativo Borsa Lavoro Regione Veneto Per favorire le più ampie opportunità occupazionali e di mobilità geografica dei lavoratori autonomi è istituita una apposita sezione destinata al lavoro autonomo presso il sistema informativo Borsa Lavoro Regione Veneto in collegamento con la borsa nazionale del lavoro e con gli altri sistemi informativi europei. La Regione e le Province perseguono gli obiettivi di un ampio e diffuso accesso ai servizi ed alle informazioni sulle opportunità lavorative disponibili attraverso la Borsa Lavoro Regione Veneto. La Borsa Lavoro regionale consente ai lavoratori autonomi ed agli imprenditori e committenti che ne facciano richiesta l’accesso alle informazioni in ordine alle offerte ed alle richieste di lavoro disponibili.

  20. GLI INTERVENTI (1) Per i giovani Con particolare attenzione ai giovani di 18 ai 35 anni la Regione eroga finanziamenti a tasso agevolato per l’avvio di nuove attività imprenditoriali e di lavoro autonomo ed indipendente. Sono ammesse ai finanziamenti le attività imprenditoriali ed autonome costituite da non più di 2 anni. Le attività devono avere sede legale, amministrativa e produttiva in Veneto. Possono accedere ai finanziamenti anche i soggetti operanti e già costituiti non prima di 18 mesi dalla data della domanda. I finanziamenti sono a medio termine con durata definita dalla Giunta regionale e con un periodo di preammortamento contestualmente definito.

  21. GLI INTERVENTI (2) Per le società di persone o di capitale Possono altresì accedere ai medesimi benefici le società di persone e le società di capitale. Le attività d’impresa sono previste nella forma individuale e collettiva anche in cooperativa. Le attività devono essere formalizzate con l’apertura della partita IVA. Le modalità di presentazione dei progetti e delle relative domande di finanziamento, la documentazione, le attività ammesse, le spese ammissibili, le procedure per il controllo, l’erogazione dei benefici, e le modalità per la valutazione dei risultati occupazionali conseguiti con le diverse tipologie di intervento, sono definite dalla Giunta regionale.

  22. GLI INTERVENTI (3) • Per il lavoro autonomo femminile • La Regione eroga finanziamenti a fondo perduto per le donne che: • vogliono avviare un’attività imprenditoriale • sono proprietarie di imprese già avviate e - sviluppano progetti innovativi • - acquisiscono servizi per migliorare la produttività • - investono in nuove tecnologie • Ulteriori definizioni dei soggetti beneficiari, delle forme tecniche di sostegno, dei settori ammissibili e l’iter di istruttoria e di erogazione è fatto rinvio alla legge regionale 1/2000 sull’imprenditoria femminile

  23. GLI INTERVENTI (4) • Per lo sviluppo di supporti informatici • La Regione promuove lo sviluppo di supporti informatici per il lavoro autonomo e imprenditoriale mediante iniziative volte a: • sviluppare siti web standard per la presentazione delle attività e qualità professionali del lavoratore autonomo riportante anche le specifiche caratteristiche della prestazione offerta • implementare borse o altri istituti informatici con l’ausilio di una piattaforma informatica nella quale i committenti possono indicare i loro bisogni, le collaborazioni o le forniture presenti nel mercato

  24. GLI INTERVENTI (5) Per l’arbitrato volontario La Regione promuove la stipulazione di accordi e schemi di contratto con la clientela che contengono clausole volontarie di conciliazione e arbitrato presso appositi collegi istituiti dai soggetti rappresentativi o presso le Camere arbitrali delle CCIAA. La Regione svolge specifiche azioni informative e divulgative nei confronti dei soggetti del lavoro autonomo.

  25. GLI INTERVENTI (6) • Per il marchio di qualità • La Regione istituisce un marchio di qualità regionale del lavoro autonomo. • Il marchio è riconosciuto a tutti i lavoratori autonomi e alle piccole imprese che, ai sensi della normativa UE: • sono iscritti o assistiti da una associazione di categoria o da professionisti abilitati • sono iscritti agli eventuali Enti Bilaterali di categoria • sono in regola con gli obblighi fiscali e contributivi • Il possesso del marchio costituisce titolo privilegiato per il rilascio di autorizzazioni, licenze o altri adempimenti amministrativi regionali, provinciali e comunali. • Il possesso del marchio può altresì consentire la compensazione diretta di crediti e debiti tra impresa e lavoro autonomo e la P.A. in Veneto.

  26. GLI INTERVENTI (7) Per la semplificazione amministrativa La Commissione regionale per il lavoro autonomo svolge una ricognizione degli adempimenti amministrativi richiesti ai professionisti e alle società professionali, individuando quelli che, senza pregiudizio per gli interessi pubblici da tutelare, possono essere eliminati o semplificati. La Commissione, entro 3 mesi dal suo insediamento, formula una proposta da sottoporre alla funzione legislativa regionale.

  27. GLI INTERVENTI (8) • Per i lavoratori autonomi economicamente dipendenti (1) • Sono lavoratori autonomi economicamente dipendenti: • i prestatori d’opera coordinata e continuativa • i lavoratori autonomi a progetto • i lavoratori autonomi che operano in regime di dipendenza economica e cioè che prestano la loro opera a favore di un committente dal quale deriva almeno il 75% del loro reddito e che non hanno dipendenti lavoratori subordinati e con organizzazione a loro rischio.

  28. GLI INTERVENTI (8) • Per i lavoratori autonomi economicamente dipendenti (2) • La Regione e le Province intervengono, in relazione al mercato del lavoro mediante: • incentivi all’inserimento di clausole di durata minima triennale, nei contratti di Co.Co.Co. anche a progetto, con rinuncia del committente a ipotesi a causali di recesso anticipato • concessione di assegni formativi individuali e predisposizione di percorsi formativi qualificati • offerta di servizi e strumenti per rendere riconoscibili le competenze acquisite con le esperienze lavorative ed i percorsi di istruzione e formazione professionale • istituzione di una borsa delle esigenze dei committenti • sostegno ai processi aziendali di trasformazione organizzativa e di innovazione tecnologica volti alla stabilizzazione del lavoro • Gli incentivi per l’inserimento di clausole di durata minima dei contratti sono assegnati dalle Province secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale.

  29. GLI INTERVENTI (8) Per i lavoratori autonomi economicamente dipendenti (3) La Regione promuove e sostiene la stipula di accordi di interesse professionale su base territoriale, concertati dalle associazioni di categoria o sindacali che rappresentano i lavoratori autonomi. Gli accordi hanno lo scopo di stabilire modalità, tempo e luogo dell’attività, nonché altre condizioni generali di contratto. Gli accordi sono applicati limitatamente ai prestatori affiliati alle associazioni o sindacati firmatari ai quali è stato espressamente conferito mandato da parte del lavoratore economicamente dipendente. La Commissione regionale per il lavoro autonomo definisci ambiti e modalità per interventi normativi aventi ad oggetto condizioni contrattuali eque per i lavoratori economicamente dipendenti (tempi esecuzione prestazione, corrispettivo, salute e sicurezza)

  30. GLI INTERVENTI (8) Per i lavoratori autonomi economicamente dipendenti (4) La Regione adotta ogni misura idonea a tutelare il reddito dei lavoratori Co.Co.Co. e dei lavoratori economicamente dipendenti, promuovendo la fruizione della indennità una tantum prevista a loro favore ai sensi dell’art. 61, comma 1 del DLgs 276/2003 La Regione garantisce la fruizione della indennità una tantum anche oltre il limite delle risorse assegnate e ripartite, nei limiti di spesa previsti, con l’apposito decreto interministeriale La Regione istituisce, nelle fasi di non lavoro per mancanza di commesse, specifiche garanzie per l’investimento del lavoratore autonomo in aggiornamento, formazione e ricerca. Sono previsti, nelle medesime condizioni, anche strumenti di protezione sia in termini di accesso ai servizi (informatici, abitativi, di trasporto), sia in termini di sostegno finanziario.

  31. GLI INTERVENTI (8) Per i lavoratori autonomi economicamente dipendenti (5) È istituito un Fondo che consente uno sconto perl’acquisto di strumenti di lavoro e di materiale informatico necessario all’attività professionale. Le modalità di gestione del Fondo e dell’accesso allo sconto sono stabilite dalla Giunta regionale. È altresì istituito un ulteriore Fondo per le attività di ricerca, innovazione e autoformazione. Tale Fondo finanzia voucher individuali per le spese sostenute pervalorizzareil capitale sociale dei lavoratori parasubordinati e economicamente dipendenti. I percorsi di valorizzazione sono previsti in un Catalogo approvato dalla Giunta regionale.

  32. GLI INTERVENTI (8) • Per i lavoratori autonomi economicamente dipendenti (6) • La Regione per evitare situazioni di grave disagio dovuto al ritardato pagamento dei compensi ai lavoratori autonomi economicamente dipendenti: • vigila per il rispetto di congrui tempi di pagamento dei propri collaboratori parasubordinati • sensibilizza le diverse PP.AA. circa il rispetto dei tempi di pagamento dei propri collaboratori parasubordinati • promuove, di concerto con le associazioni imprenditoriali, il rispetto dei tempi di pagamento da parte delle imprese per prestazioni di lavoro parasubordinato e/o economicamente dipendente • istituisce una competenza arbitraria per la soluzione rapida delle controversie relative ai mancati o ritardati pagamenti, resa obbligatoria per tutte le imprese committenti che fruiscono di agevolazioni normative e fiscali concesse dalle leggi regionali

  33. GLI INTERVENTI (9) • Per i professionisti e le associazioni professionali (1) • La Regione riconosce la centralità dei servizi professionali per lo sviluppo e l’ammodernamento sociale ed economico del proprio territorio. • A tal riguardo: • promuove la concorrenza e la libera circolazione dei professionisti e delle professioni intellettuali • riconosce la funzione di controllo esercitata dagli Ordini per la attività professionali che presentano un effettivo interesse pubblico da tutelare • rilascia titoli professionali che consentono l’esercizio dell’attività professionale anche fuori dei limiti territoriali regionali • conferisce personalità giuridica alle associazioni rappresentative di professionisti che non esercitano attività regolamentate o tipiche di professionisti disciplinate ai sensi dell’art. 2229 c.c.

  34. GLI INTERVENTI (9) Per i professionisti e le associazioni professionali (2) La Regione promuove il monitoraggio della diffusione delle attività libero-professionali nell’ambito locale. La Regione vigila sul rispetto delle condizioni di effettiva libera concorrenza tra professionisti e sugli alti livelli qualitativi delle prestazioni professionali a tutela degli interessi dell’utenza. A tal fine è demandata alla Commissione regionale per il lavoro autonomo la valutazione dell’impatto delle normative di liberalizzazione con particolare riferimento a tariffe fisse o minime, divieto di pubblicità informativa e di fornire all’utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di persone o associazioni tra professionisti.

  35. GLI INTERVENTI (10) • Per le micro-imprese e l’artigianato (1) • La Regione per promuovere la qualificata presenza sul mercato del lavoro autonomo e dell’imprenditoria: • promuove e sostiene l’imprenditoria individuale, particolarmente in settori innovativi • favorisce la diversificazione delle scelte professionali delle persone attraverso l’accesso al lavoro autonomo e la qualificazione professionale dei lavoratori autonomi e degli imprenditori • A tal fine è istituito un Fondo di rotazione presso Veneto Sviluppo cui potranno accedere i Confidi che hanno stanziato un pari importo per sostenere prestiti d’onore a favore di neo imprenditori/imprenditrici per lo start di imprese a conduzione personale. • I prestiti sono erogati agli interessati con un tasso di interesse agevolato definito dalla Giunta regionale.

  36. GLI INTERVENTI (10) Per le micro-imprese e l’artigianato (2) La Regione per promuovere e consolidare il lavoro autonomo e la nuova imprenditoria, esclude dal reddito imponibile ai fini dell’IRAP tutti i redditi di lavoro autonomo e di impresa minore prodotti dalle c.d. imprese individuali. Per i soggetti che assumono lavoratori dipendenti o stipulano contratti di Co.Co.Co. di durata almeno annuale, la Regione elabora un’imposta sostitutiva di quella sul reddito e dell’IRAP. In attesa di tale imposta sostitutiva la Regione riconosce un credito d’imposta da far valere in quota IRAP, proporzionato ai compensi annui erogati.

  37. GLI INTERVENTI (10) Per le micro-imprese e l’artigianato (3) La Regione sostiene l’accesso degli imprenditori individuali e dei lavoratori autonomi alle iniziative formative riconosciute dalla Regione e rivolte ai lavoratori subordinati, ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione o ai datori di lavoro. Il sostegno avviene mediante voucher formativi al lavoratore autonomo. Per tutta la durata del corso al lavoratore autonomo/imprenditore spetta il riconoscimento di quote orarie corrispondenti alle quote per il lavoro accessorio a carico della Regione. La Regione promuove e sostiene attività formative per l’internazionalizzazione dell’attività economica e il rafforzamento del lavoro autonomo imprenditoriale. La Regione promuove la riforma legislativa per l’inserimento di un rappresentante regionale nell’Osservatorio regionale sugli studi di settore.

  38. Presentazione progetto di legge regionale STATUTO del LAVORO AUTONOMO 2 ottobre 2009 Gruppo Consiliare Liga Veneta Lega Nord Padania

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