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Procedure di campionamento

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  1. Procedure di campionamento DECRETO MINISTERIALE 23 LUGLIO 2003Gazzetta Ufficiale n. 221 del 23/09/2003Attuazione della direttiva 2002/63/CE 11 luglio 2002 relativa ai metodi di campionamento ai fin del controllo ufficiale dei residui antiparassitari nei prodotti alimentari di origine vegetale ed animale

  2. CAMPIONE Un campione rappresentativo dovrebbe rappresentare la partita, il campione globale, ecc. per quanto riguarda il suo tenore di residui di antiparassitari e non necessariamente per quanto riguarda le altre caratteristiche. Una o più unità selezionate in un insieme di unità, oppure una porzione di merce selezionata all'interno di una quantità più grande Rif. D.M. 22/07/2003 – Art. 3 “Definizioni e termini”

  3. Procedure di prelievo campioni da analizzare UNITA’ Singoli prodotti interi, non tagliati né spezzati, prelevati a caso nella partita. CAMPIONE ELEMENTARE Una o più unità (U) prelevate in un solo punto della partita. L’entità minima stabilisce le U necessarie a costituire il campione elementare. Deve essere rappresentativo del campione globale, e costituito da prodotti interi, non tagliati né spezzati PARTITA Insieme di prodotti di uguale origine, produzione, varietà, confezione, tipo di imballaggio, marca e spedizione CAMPIONE GLOBALE Rif. D.M. 22/07/2003 – Art. 3 “Definizioni e termini”

  4. CAMPIONE GLOBALE Totale combinato e accuratamente mescolato dei campioni elementari. Nei prodotti vegetali è ottenuto da 1-10 campioni elementari. CAMPIONE DI LABORATORIO Quantità rappresentativa di materiale, prelevata dal campione globale. Può essere costituito dalla totalità o da una parte del campione globale, e deve essere composto da unità intere, salvo casi particolari. E’ possibile preparare duplicati del campione di laboratorio. ALIQUOTE Il campione di laboratorio viene suddiviso n. 4 aliquote (DPR 327/1980). Le aliquote devono essere costituite da una quantità rappresentativa di prodotto prelevato dal campione di laboratorio. PORZIONE DA ANALIZZARE Quantità di prodotto prelevata dall’aliquota, di entità sufficiente per la misura della concentrazione dei residui Rif. D.M. 22/07/2003 – Art. 3 “Definizioni e termini”

  5. Procedure di campionamento ESEMPI DI PRELIEVO PRODOTTI VEGETALI Prodotti freschi di piccole dimensioni, generalmente CLASSIFICAZIONE DEL PRODOTTO: inferiori a 25 g l’unità ESEMPIO: OLIVE COMPOSIZIONE CAMPIONE ELEMENTARE: Unità intera o imballaggio NUMERO DI UNITA’ PER ALIQUOTA: Non precisato PESO MINIMO DI CIASCUNA ALIQUOTA: ALMENO 1 KG Rif. D.M. 22/07/2003 – Art. 4 “Procedure di campionamento” – Tabella 4

  6. Procedure di campionamento ESEMPI DI PRELIEVO PRODOTTI VEGETALI Prodotti freschi di medie dimensioni, generalmente compresi CLASSIFICAZIONE DEL PRODOTTO: tra 25 e 250 g l’unità ESEMPIO: MELE COMPOSIZIONE CAMPIONE ELEMENTARE: Unità intera NUMERO DI UNITA’ PER ALIQUOTA: 10 UNITA’ PESO MINIMO DI CIASCUNA ALIQUOTA: ALMENO 1 KG Rif. D.M. 22/07/2003 – Art. 4 “Procedure di campionamento” – Tabella 4

  7. Procedure di campionamento ESEMPI DI PRELIEVO PRODOTTI VEGETALI Prodotti freschi di grandi dimensioni, generalmente superiori CLASSIFICAZIONE DEL PRODOTTO: ai 250 g l’unità ESEMPIO: UVA COMPOSIZIONE CAMPIONE ELEMENTARE: Un grappolo NUMERO DI UNITA’ PER ALIQUOTA: 5 UNITA’ PESO MINIMO DI CIASCUNA ALIQUOTA: ALMENO 2 KG Rif. D.M. 22/07/2003 – Art. 4 “Procedure di campionamento” – Tabella 4

  8. Procedure di campionamento ESEMPI DI PRELIEVO PRODOTTI VEGETALI Prodotti freschi di grandi dimensioni, superiori CLASSIFICAZIONE DEL PRODOTTO: ai 250 g l’unità ESEMPIO: MELANZANA COMPOSIZIONE CAMPIONE ELEMENTARE: Unità intera NUMERO DI UNITA’ PER ALIQUOTA: 5 UNITA’ PESO MINIMO DI CIASCUNA ALIQUOTA: ALMENO 2 KG Rif. D.M. 22/07/2003 – Art. 4 “Procedure di campionamento” – Tabella 4

  9. Procedure di campionamento ESEMPI DI PRELIEVO PRODOTTI VEGETALI CLASSIFICAZIONE DEL PRODOTTO: Erbe fresche ESEMPIO: PREZZEMOLO COMPOSIZIONE CAMPIONE ELEMENTARE: Unità intera NUMERO DI UNITA’ PER ALIQUOTA: Non precisato PESO MINIMO DI CIASCUNA ALIQUOTA: ALMENO 0,5 KG Rif. D.M. 22/07/2003 – Art. 4 “Procedure di campionamento” – Tabella 4

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